CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON
DELL'11 OTTOBRE 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il sig. Felice Salzano, lavoratore italiano, occupato dal maggio 1979 in Germania, coniugato e padre di tre bambini, chiedeva al Bundesanstalt für Arbeit, Kindergeldkasse (ente federale del lavoro, cassa assegni familiari) il versamento degli assegni familiari per i figli residenti in Italia con la madre. L'art. 73, n. 1, del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408 ( 2 ), in base al quale il diritto agli assegni familiari è determinato dalla legislazione del paese d'occupazione indipendentemente dal luogo di residenza della famiglia, gli concede infatti questa possibilità.
L'ente tedesco si rifiutava tuttavia di applicare la suddetta disposizione in quanto, nel periodo 1o maggio - 21 dicembre 1979, la moglie dell'interessato aveva lavorato in Italia, dove avrebbe potuto far valere il diritto agli assegni familiari. Secondo l'ente suddetto, era irrilevante a questo proposito che essa non avesse né chiesto né, di conseguenza, percepito prestazioni familiari in Italia, dato che queste le spettavano pur sempre in base alla normativa italiana.
Il Bundesanstalt für Arbeit si basava sull'art. 76 del summenzionato regolamento n. 1408/71, il quale recita:
«Il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli artt. 73 o 74 è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello stato membro sul cui territorio risiedono i familiari».
Dopo che l'opposizione da lui proposta dinanzi al Bundesanstalt für Arbeit era stata respinta il sig. Salzano presentava ricorso dinanzi al Sozialgericht di Monaco di Baviera onde ottenere, per il periodo considerato, il pagamento della differenza fra l'importo degli assegni familiari corrisposti nella Repubblica federale di Germania e quello delle stesse prestazioni in Italia.
Per risolvere la controversia il giudice tedesco ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 76 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, vada interpretato nel senso che il diritto agli assegni familiari nel paese in cui è occupato uno dei genitori dev'essere sospeso — in caso affermativo, in quale misura — anche quando l'altro genitore risieda con i figli in un altro stato membro (stato di residenza) ed ivi svolga un'attività lavorativa, ma non percepisca assegni familiari per i figli, in mancanza della domanda, necessaria in base al diritto nazionale, di uno dei genitori e/o della rinuncia dell'altro genitore, così che non è certo se e in quale misura il genitore occupato nel paese di residenza dei figli abbia ivi diritto agli assegni familiari».
La motivazione dell'ordinanza di rinvio e le osservazioni presentate permettono di isolare i due aspetti del problema interpretativo sollevato:
—
in primo luogo, si tratta di determinare quali presupposti debbano sussistere affinché gli assegni familiari siano da considerarsi «dovuti» nello stato di residenza ai sensi del precitato art. 76;
—
in secondo luogo, nell'ipotesi in cui gli assegni siano «dovuti» ai sensi di detta disposizione, si tratta di determinare in quale misura il versamento degli assegni familiari nello stato d'occupazione vada «sospeso».
2.
Prima di esaminare questi due punti, è necessario, ai fini del mio ragionamento, precisare lá situazione delle norme in materia dei due paesi interessati.
La normativa tedesca relativa agli assegni familiari ( 3 ) riserva queste prestazioni ai genitori i cui figli risiedano o dimorino abitualmente nella Repubblica federale di Germania: il giudice di rinvio e la Commissione rilevano che, in base al citato art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il sig. Salzano può far valere, per i figli residenti in Italia con la madre, il diritto agli assegni familiari tedeschi, salva restando l'applicazione dell'art. 76 dello stesso regolamento.
La normativa italiana ha subito una modifica: attualmente, infatti, l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro ( 4 ) dispone che gli assegni familiari possono essere chiesti indifferentemente dal padre o dalla madre, mentre prima erano riservati esclusivamente al padre, in quanto capofamiglia ( 5 ). In caso di domanda di ambedue i coniugi, gli assegni sono corrisposti al genitore con il quale il figlio convive. (Nella Repubblica federale di Germania l'art. 3, n. 3, della legge federale relativa agli assegni familiari contempla parimenti questo diritto d'opzione).
In base alla legge italiana n. 903, la moglie del sig. Salzano aveva pertanto il diritto di chiedere gli assegni familiari alle condizioni previste dalla normativa italiana: tuttavia, dall'ordinanza di rinvio e dalle osservazioni presentate davanti alla Corte emerge che essa non ha presentato domande in questo senso e che il sig. Salzano non ha dichiarato all'ente italiano competente di rinunciare ai suoi diritti.
3.
Ciò premesso, posso esporre brevemente i punti di vista espressi dai partecipanti al procedimento sul primo dei punti sopra indicati.
Per quanto riguarda la questione se gli assegni familiari italiani siano «dovuti», ai sensi dell'art. 76 del regolamento n. 1408/71, alla sig.ra Salzano, la Commissione ritiene che il criterio determinante sia l'effettiva erogazione delle prestazioni e non la constatazione dell'esistenza di questo o quel presupposto, formale o sostanziale.
Il ricorrente nella causa principale e il governo italiano condividono il parere della Commissione.
A questa interpretazione il governo tedesco oppone il seguente argomento: per stabilire se delle prestazioni siano «dovute» nello stato di residenza, basta accertare se il lavoratore soddisfi le condizioni sostanziali contemplate dal diritto nazionale. Pertanto, non si dovrebbero prendere in considerazione le condizioni formali stabilite da questo diritto, tanto più che ciò offrirebbe ai genitori la facoltà di scegliere la normativa da applicare e quindi lo stato membro che deve versare gli assegni familiari. Ora, l'art. 76 costituisce una norma sul conflitto di leggi, che attribuisce la «preminenza» alla normativa dello stato di residenza.
Infine, le sentenze Ragazzoni e Rossi ( 6 ) non sarebbero trasportabili nel caso di specie; infatti, attualmente le madri non sono più escluse dal diritto agli assegni familiari, che all'epoca delle suddette sentenze erano riservati dalla legge italiana soltanto al capofamiglia, cioè al padre; per di più, nessuna delle due cause si sarebbe riferita ai presupposti formali.
Come ha chiaramente dimostrato la Commissione, questo argomento va disatteso.
La vostra giurisprudenza fornisce infatti tutti gli elementi utili per la chiara interpretazione dell'espressione «sono dovuti» di cui all'art. 76 del regolamento n. 1408/71.
4.
In primo luogo, avete considerato che
«poiché l'attribuzione di prestazioni di famiglia a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 è subordinata all'interpretazione ed all'applicazione della normativa nazionale, l'ente preposto di un altro stato membro non è in grado di valutare se ne sussistano tutti i presupposti» ( 7 ).
Questa considerazione si basa sul principio secondo cui la normativa comunitaria in materia previdenziale ha soltanto lo scopo di coordinare i regimi nazionali esistenti. Ogni altra soluzione, che consista ad esempio nel subordinare l'applicazione della norma anticumulo di cui all'art. 76 alla semplice constatazione, da parte dell'ente del paese d'occupazione, che il lavoratore ha diritto — indipendentemente dalle formalità prescritte — alle prestazioni nello stato di residenza, contrasterebbe con il suddetto principio, con il rischio di condurre a giudizi divergenti.
Per evitare questo pericolo avete precisato che l'applicazione dell'art. 73 esige un'interpretazione uniforme in tutti gli stati membri, «indipendentemente dalle caratteristiche particolari delle legislazioni nazionali relative all'acquisto del diritto alle prestazioni familiari» ( 8 ).
5.
In secondo luogo, avete affermato, nella sentenza Ragazzoni, che gli assegni familiari sono «dovuti» nello stato membro di residenza soltanto se la normativa di questo stato riconosca
«il diritto alla corresponsione di assegni a favore del familiare che lavora in tale stato».
Avete chiarito questa affermazione aggiungendo:
«è pertanto necessario che la persona interessata possieda tutti i requisiti stabiliti dalla legge del suddetto stato per poter far valere tale diritto» ( 9 ).
Certo, in quella causa faceva difetto un presupposto sostanziale — la qualità di capofamiglia — cosicché la prestazione non era «dovuta» in Italia. Se ne può forse dedurre che abbiate voluto attribuire la preminenza a questo tipo di presupposti e non tener conto dei presupposti formali prescritti per l'attribuzione degli assegni familiari nello stato di residenza?
Una siffatta interpretazione condurrebbe a far prevalere la soluzione particolare sulla soluzione di principio che la determina: avete infatti sottolineato come occorresse prendere in considerazione «tutti i requisiti» stabiliti dalla normativa di cui trattasi, senza distinguere a seconda della loro natura ( 10 ). Perciò avete concluso che la sospensione del diritto alle prestazioni familiari contemplata all'art. 76 «non si applica» qualora nello stato di residenza la madre non abbia «acquistato il diritto agli assegni familiari perché la qualità di capofamiglia è riconosciuta soltanto al padre, oppure perché non si sono verificati i presupposti da cui dipende l'attribuzione alla madre del diritto al versamento degli assegni» ( 11 ).
Vi siete così riferiti senza fare alcuna distinzione ai requisiti cui il diritto dello stato membro di residenza subordina l'attribuzione delle prestazioni familiari.
6.
Infine, la vostra giurisprudenza sull'applicazione delle norme anticumulo in materia di prestazioni familiari evidenzia che il criterio determinante per la sospensione è l'effettiva erogazione di prestazioni nell'altro stato membro. Avete così dichiarato che la norma anticumulo di cui all'art. 79, n. 3, analoga a quella dell'art. 76, ma che riguarda le prestazioni per i figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e per gli orfani
«ha senso e si può applicare solo se il diritto alle prestazioni spetta effettivamente secondo le leggi dello stato in cui viene svolta l'attività professionale» ( 12 ).
Parimenti, avete interpretato la nórma anticumulo di cui all'art. 10, n. 1, lett. a), nel senso che
«essa si applica quando l'ente preposto di un altro stato membro ha effettivamente attribuito, a norma dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, prestazioni di famiglia ad un lavoratore per il medesimo figlio, senza che sia necessario accertare se tutte le condizioni per la concessione di dette prestazioni siano soddisfatte ai sensi della normativa dell'altro stato membro» ( 13 ).
7.
In definitiva, emerge da queste constatazioni che l'art. 76 ha lo scopo di evitare qualsivoglia cumulo di prestazioni effettivamente ricevute, al fine di prevenire l'indebito arricchimento di cui il lavoratore o i suoi aventi causa potrebbero fruire grazie all'applicazione delle norme dello stato di occupazione e quello di residenza. Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie, in quanto la moglie del sig. Salzano non ha espletato le formalità necessarie per l'eventuale erogazione delle prestazioni. Senza domanda da parte sua e senza dichiarazione di rinuncia da parte del marito, gli assegni familiari non possono essere considerati «dovuti» ai sensi della predetta disposizione, come già aveva sottolineato l'avvocato generale Capotorti ( 14 ). Questa interpretazione ha, certo, la conseguenza di attribuire al lavoratore migrante nello stato membro d'occupazione e alla moglie che lavora nello stato di residenza la facoltà di scegliere la legge nazionale più favorevole: questo diritto d'opzione risulta dalla legge italiana, come peraltro dalla legge tedesca.
A questo proposito, non posso che ricordare come la normativa comunitaria in materia abbia unicamente lo scopo di coordinare, non di armonizzare, le legislazioni previdenziali degli stati membri ( 15 ).
Più in generale, occorre mettere in evidenza il paradosso cui condurrebbe la soluzione basata sulla sola constatazione dell'esistenza del diritto alla prestazione: in assenza dell'effettiva erogazione, la sospensione potrebbe essere integrale, mentre, secondo la giurisprudenza della Corte — come vedremo in seguito — essa può essere soltanto parziale allorché le prestazioni siano effettivamente corrisposte.
In base alle considerazioni fin qui esposte, ritengo che si debba rispondere al giudice nazionale che le prestazioni o gli assegni familiari vanno considerati «dovuti» al lavoratore o ai suoi aventi causa che svolgano un'attività lavorativa nello stato membro di residenza soltanto qualora siano ivi effettivamente erogati.
8.
Questa risposta dovrebbe permettere al giudice tedesco di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Solo in subordine esamino quindi il secondo aspetto della questione, di cui vi ricordo la sostanza: se, nell'ipotesi in cui siano effettivamente versati assegni familiari nello stato membro di residenza, la sospensione degli assegni fino a quel momento erogati nello stato membro di occupazione debba essere integrale o soltanto parziale e, in quest'ultimo caso, in quale misura.
Avete già dovuto esaminare, di recente, un problema analogo nella causa Patteri ( 16 ).
La vostra giurisprudenza in materia è ben nota: i diritti acquisiti dal lavoratore nello stato d'occupazione non vengono meno integralmente quando nello stato membro di residenza siano effettivamente erogate prestazioni analoghe. Essi sussistono ancora per l'importo che supera il livello delle prestazioni corrisposte nello stato membro di residenza ( 17 ).
Nelle sue osservazioni il governo tedesco sostiene che questo principio non si applica allorché il diritto alle prestazioni familiari derivi non già dalla normativa nazionale, che le riserva unicamente ai residenti, ma dallo stesso art. 73. Questo argomento dev'essere respinto: la Corte ha affermato chiaramente che l'applicazione della normativa previdenziale comunitaria non può
«comportare la diminuzione delle prestazioni dovute a norma di queste leggi integrate dal diritto comunitario» ( 18 ),
salvo deroga espressamente prevista da detta normativa, che avete interpretato nel senso di una sospensione relativa. Qualsiasi diversa interpretazione si risolverebbe nel rendere opponibile la condizione della residenza stabilita dalla legislazione dello stato d'occupazione al diritto acquisito dal lavoratore in base allo stesso art. 73 e, più in generale, nel porre in non cale il principio della libera circolazione delle persone che l'art. 73 mira a garantire ( 19 ).
9.
In conclusione vi propongo di dichiarare
—
che l'art. 76 va interpretato nel senso che le prestazioni familiari «sono dovute» nello stato membro di residenza soltanto se il diritto alla loro erogazione sussista effettivamente in base alla normativa dello stato in cui è svolta l'attività lavorativa;
—
in subordine, che l'art. 76 sospende il diritto alle prestazioni familiari corrisposte nello stato d'occupazione solo in misura pari all'importo delle prestazioni equivalenti percepite nello stato di residenza dal coniuge che ivi svolga un'attività lavorativa.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) GU L 149 del 5. 7. 1971.
( 3 ) Legge federale relativa agli assegni familiari (Bundeskindergeldgesetz) art. 2, n. 5, Bundesgesetzblatt I, del 6. 2. 1975.
( 4 ) GU della Repubblica italiana del 17. 12. 1977, n. 343, pag. 9041.
( 5 ) Si veda in particolare la sentenza nella causa 134/77, Ragazzoni, Race. 1978, pag. 963, punto 10 della motivazione.
( 6 ) Causa 134/77, Ragazzoni, già citata; 100/78, Rossi, Racc. 1979, pag. 831.
( 7 ) Causa 149/82, Robards, Racc. 1983, pag. 171, punto 11.
( 8 ) Causa 104/80, Beeck, Racc. 1981, pag. 503, punto 7.
( 9 ) Causa 134/77, Ragazzoni, già citata, punti 8 e 9.
( 10 ) Ragazzoni, punto 9.
( 11 ) Ragazzoni, punto 12.
( 12 ) Causa 100/78, Rossi, già citata, punto 9.
( 13 ) Causa 149/82, Robards, già citata, punto 12.
( 14 ) Causa 134/77, Ragazzoni, già citata, pag. 975, e causa 100/78, Rossi, pag. 848.
( 15 ) Si veda per esempio, la causa 100/78, Rossi, già citala, punto 13.
( 16 ) Sentenza 12. 7. 1984, causa 242/83, Patteri, Race. 1984, pag 3171.
( 17 ) Si vedano in particolare: causa 100/78, Rossi, già citata, punto 17; causa 733/79, Laterza, Racc. 1980, pag. 1915, punti 8-9; causa 104/80, Beeck, già citata, punto 12; sentenza 24. 11. 1983, causa 320/82, D'Amario, punto 7, Race. 1983, pag. 3811; e, da ultimo, la summenzionata causa 242/83, Patteri, punto 10.
( 18 ) Causa 733/79, Laterza, già citata, punto 8, ed anche sentenza 17. 5. 1984, punto 30, causa 101/83, Brusse, Racc. 1984, pag. 2223.
( 19 ) Causa 320/82, D'Amario, già citata, punti 4-7.
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