CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 27 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa, la Repubblica ellenica chiede alla Corte di annullare i regolamenti della Commissione nn. 1615 e 1618/83 (GU 1983, L 159, pag. 48 e L 159, pag. 52) nella parte in cui disciplinano l'aiuto alla produzione che doveva esser versato per la stagione 1983-1984 per i concentrati di pomodoro e le pesche sciroppate prodotte in Grecia.
Il regolamento del Consiglio n. 516/77, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU 1977, L 73, pag. 1), era modificato dal regolamento del Consiglio n. 1152/78 (GU 1978, L 144, pag. 1). Questo aggiungeva al primo vari articoli che contemplano la sovvenzione in seguito alla stipulazione di contratti fra produttori di ortofrutticoli e trasformatori di taluni di tali prodotti, compresi i concentrati di pomodoro e le pesche sciroppate. Lo scopo di ciò era rendere questi prodotti comunitari, i cui prezzi erano allora « notevolmente superiori » a quelli dei paesi terzi, più competitivi, consentendo la loro fabbricazione ad un prezzo inferiore a quello che si sarebbe avuto in caso di pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi. La sovvenzione doveva essere versata ai trasformatori dopo la trasformazione, purché fossero state soddisfatte determinate condizioni (art. 3 ter, 4° e 5° comma). Una di tali condizioni era che il prezzo pagato dai trasformatori ai produttori non doveva essere inferiore ad un minimo da fissarsi, a norma dell'art. 3 bis, 3° comma.
L'importo della sovvenzione doveva essere disciplinato dall'art. 3 ter. Il numero 1 di questo stabilisce che « l'importo dell'aiuto è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti comunitari e quello dei prodotti dei paesi terzi ». Secondo il n. 2, « il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto in particolare: a) del prezzo minimo di cui all'art. 3 bis; b) delle spese di trasformazione, senza prendere in considerazione le aziende che hanno le spese maggiori ».
La prima volta che i prezzi venivano fissati, il prezzo dei prodotti di paesi terzi doveva essere determinato in base ai prezzi praticati nel commercio internazionale. In seguito il prezzo doveva essere determinato tenendo conto di detti prezzi e dei prezzi franco frontiera all'importazione nella Comunità (art. 3 ter, n. 3).
L'art. 3 quater dispone che l'importo della sovvenzione e il prezzo minimo vanno fissati dalla Commissione secondo la procedura del comitato di gestione, di cui all'art. 20 del regolamento base. Negli anni successivi all'adesione della Grecia alla Comunità, la Commissione aveva fissato il prezzo minimo e l'importo delle sovvenzioni per i prodotti in esame coi regolamenti n. 1963/81 (GU 1981, L 192, pag. 16), n. 1585/82 (GU 1982, L 178, pag. 20) e, rispettivamente, n. 1618/83 (GU 1983, L 159, pag. 52).
Per le pesche sciroppate, un importo forfettario espresso in ECU era stabilito dall'art. 6, n. 2, di ciascuno di tali regolamenti per quintale, imballaggio immediato compreso, a) per gli Stati membri diversi dalla Grecia, e b) per la Grecia. Per esempio, era fissato in a) 29,93 ECU e, rispettivamente, b) 14,06 ECU nell'impugnato regolamento n. 1618/83.
Per i concentrati di pomodori, le disposizioni erano più complesse. L'art. 1, n. 2, di ciascuno dei tre succitati regolamenti, fissa l'importo della sovvenzione per quintale, imballaggio immediato compreso, di concentrati di pomodori con tenore di estratto secco pari o superiore al 28%, ma inferiore al 30%, e confezionato in scatole di kg. 1,5 (« il prodotto pilota ») secondo un modello prefissato, pur se per un diverso prodotto pilota, per la stagione 1978-1979 (regolamento della Commissione n. 1515/78, GU 1978, L 178, pag. 61).
Per il prodotto pilota di cui trattasi, importi diversi sono di nuovo fissati a) per gli Stati membri diversi dalla Grecia e b) per la Grecia. Nel regolamento n. 1618/83 erano fissati in a) 47 ECU e, rispettivamente, b) 30,78 ECU.
Il regolamento n. 1610/78 (GU 1978, L 188, pag. 19) aggiungeva altre disposizioni alla normativa sulle sovvenzioni. Esso motivava che « la varietà degli imballaggi e i diversi gradi di concentrazione esigono, per quanto riguarda i concentrati di pomodori, che l'aiuto alla produzione venga fissato per un periodo esattamente definito nelle sue caratteristiche commerciali; che occorre pertanto stabilire i coefficienti da applicare all'importo dell'aiuto, onde tener conto delle differenze esistenti rispetto ai gradi di concentrazione ed ai tipi di condizionamento ». Dei coefficienti venivano fissati per il calcolo della sovvenzione relativa ai concentrati di pomodoro con tenore di estratto secco superiore o inferiore a quello del prodotto pilota e confezionati in imballaggi di varie dimensioni.
Il regolamento della Commissione n. 1962/81 (GU 1981, L 192, pag. 13) motivava che l'uso di tali coefficienti aveva evidenziato la necessità di fissare, « relativamente alle concentrazioni più basse e più elevate, coefficienti maggiormente connessi con il tenore di estratto secco dei prodotti in causa »; e che era « altresì opportuno fissare un rapporto massimo tra il peso netto ed il peso semilordo secondo i vari imballaggi ». Una tabella modificata di coefficienti era istituita da detto regolamento per la stagione 1981-1982. Dei coefficienti venivano fissati per il calcolo (in percentuale del prodotto pilota fatto pari a 100) della sovvenzione relativa ai concentrati di pomodoro con tenore di estratto secco superiore o inferiore a quello del prodotto pilota e confezionati in imballaggi inferiori a kg 1,5.
Per le stagioni 1982-1983 e 1983-1984, i regolamenti della Commissione n. 1602/82 (GU 1982, L 179, pag. 16) e n. 1615/83 (GU 1983, L 159, pag. 48) motivavano che l'esperienza aveva dimostrato l'opportunità di mantenere invariati tali coefficienti, e riproducevano la stessa tabella di coefficienti.
Il fatto che fossero stati fissati importi differenti per gli Stati membri diversi dalla Grecia e per la Grecia, per quanto riguarda sia le pesche sciroppate, sia il prodotto pilota per i concentrati di pomodoro, deriva dall'atto d'adesione della Grecia.
L'art. 59 di tale atto dispone, per quanto qui c'interessa, che i prezzi dei prodotti greci trasformati a base di pomodori o di pesche che rientrano nel regolamento n. 516/77, siano allineati a quelli del resto della Comunità in sette tappe annuali secondo la procedura prescritta. Inoltre, l'art. 103 dell'atto d'adesione disciplina il sistema di sovvenzioni impugnato nelle presenti cause. L'art. 103, n. 3, in particolare, dispone quanto segue:
« L'importo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia viene stabilito in maniera da compensare la differenza fra il livello dei prezzi dei prodotti dei paesi terzi, determinando a titolo dell'art. 3 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77 ed il livello dei prezzi dei prodotti greci stabilito tenendo conto del prezzo minimo, di cui al paragrafo 2, e dei costi di trasformazione in Grecia, senza prendere in considerazione le imprese aventi i costi più elevati. Tale aiuto non può tuttavia essere superiore all'aiuto concesso dalla Comunità nella sua composizione attuale ».
Fino al primo ravvicinamento, il prezzo doveva essere stabilito in base ai prezzi, pagati in Grecia ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, rilevati durante un periodo rappresentativo da determinare secondo il precedente sistema nazionale e, nel caso in cui tale prezzo minimo fosse diverso dal prezzo comune, il prezzo in Grecia doveva essere modificato all'inizio di ciascuna stagione successiva all'adesione, secondo le modalità di cui all'art. 59.
Il 31 marzo 1983, in esito ad una domanda della Commissione in data 8 marzo 1983, il governo greco comunicava la propria stima dei costi di lavorazione correnti in Grecia per la stagione 1982-1983 in base ai quali doveva essere calcolata la sovvenzione per la stagione 1983-1984. Si dichiarava che, in base ai dati di 36 imprese che rappresentavano l'84,96% della produzione greca, i costi di lavorazione per i concentrati di pomodoro erano pari a 45,19 dracme il chilogrammo. Tale cifra si scomponeva come segue: 4,71 dracme per il trasporto, 28,83 dracme per la produzione, 6 dracme per le spese generali e 6,15 dracme per gli oneri finanziari.
Nello stesso periodo, il governo greco valutava i costi di lavorazione per le pesche sciroppate in 42,75 dracme il chilogrammo. Questa somma veniva suddivisa come segue: 1,33 per il trasporto, 31,01 per la produzione, 5,54 per le spese generali e 4,87 per gli oneri finanziari. Tali cifre erano basate su dati forniti da 42 imprese che rappresentavano il 94,44% della produzione greca.
La Commissione non accettava questi dati. Essa adottava invece la somma di 39,64 dracme il chilogrammo per i concentrati di pomodoro (prodotto pilota) e di 39,76 dracme il chilogrammo per le pesche sciroppate. Essa arrivava alla prima somma partendo da 33,28 dracme per i costi di lavorazione nella stagione 1981-1982 e aumentandola del 19,1%, percentuale corrispondente al tasso d'inflazione dichiarato in Grecia nel periodo di cui trattasi. Non è stato sostenuto che i costi di lavorazione per le pesche sciroppate siano stati calcolati altrimenti che con tale metodo.
Il punto di partenza essenziale della tesi del governo greco consiste nell'art. 103 dell'atto d'adesione. Si sostiene anzitutto che il livello dei prezzi dei prodotti greci dev'essere stabilito separatamente da quello dei prezzi in altri Stati membri. Ciò è chiaramente esatto. Indi si sostiene che il livello dei prezzi dei prodotti greci dev'essere stabilito partendo dal prezzo minimo di cui al n. 2 dell'articolo, più i costi di lavorazione correnti in Grecia. I prezzi dei paesi terzi devono poi essere dedotti dal totale di questi. Ciò è in sostanza esatto, giacché il prezzo minimo ed i costi di lavorazione devono essere calcolati, benché ciò non significhi che la determinazione dei prezzi implica puramente un calcolo matematico, dato che la Commissione deve fissare « il livello » dei prezzi in Grecia, « tenendo conto » (o, come è detto in francese « compte tenu notamment ») del prezzo minimo e dei costi di lavorazione. Sussiste un elemento di valutazione per arrivare al « livello » in base a tali dati.
Sotto questo profilo, non sono controversi né il calcolo del « prezzo minimo », né il livello dei prezzi dei paesi terzi. La lite verte sul calcolo delle « spese di trasformazione valide in Grecia » e, pertanto, sul « livello dei prezzi dei prodotti greci » e sull'importo della sovvenzione che si ottiene sottraendo dai prezzi greci quelli dei paesi terzi. A differenza delle ricorrenti nelle cause 194-206/83, che sono imprese di lavorazione greche, il governo ellenico impugna in limine il prezzo calcolato tanto per il prodotto pilota dei concentrati di pomodori quanto per le pesche sciroppate.
Per quanto riguarda gli altri Stati membri, sembra che la Commissione, rispetto all'aiuto per la stagione 1983-1984, abbia preso in considerazione i costi di lavorazione indicati dagli Stati membri per le stagioni 1981-1982 e 1982-1983. Se i dati relativi alla seconda stagione erano aumentati rispetto all'anno precedente, più del tasso corrente d'inflazione, i dati del 1981-1982 venivano moltiplicati per il tasso d'inflazione. Si calcolava la media di questi costi per ottenere un dato unico per i nove Stati membri.
Il governo greco sostiene, per quanto riguarda la Grecia, che i costi di lavorazione effettivi devono essere determinati per ciascuna stagione in base a dati particolareggiati e che non è ammissibile rifarsi semplicemente al tasso d'inflazione complessivo rispetto all'anno precedente.
Mi sembra che la Commissione sia tenuta, a norma dell'art. 103, a cercare di stabilire le « spese di trasformazione valide » e ciò significa le spese effettivamente sostenute, sia pure in media. A tale scopo, essa può chiedere al governo greco di raccogliere i necessari dati statistici. La Commissione non è tenuta ad accettare puramente e semplicemente tali dati. Qualora non le sembrino accettabili, può controllarli, ma non mi pare che possa respingerli senza dare al governo greco ed alle imprese la possibilità di discutere i punti che non l'hanno convinta. In proposito si sostiene che i dati erano imprecisi, ma non è dimostrato che siano stati chiesti chiarimenti o che, qualora lo fossero stati, essi non sarebbero stati forniti. Se fossero stati chiesti chiarimenti e la Commissione ne avesse ragionevolmente concluso che i dati (ad es. 45,19 dracme per i costi di lavorazione dei pomodori e 42,75 dracme per i costi relativi alle pesche) non erano provati, sarebbe stato lecito rifarsi al tasso d'inflazione come criterio per determinare i costi di lavorazione della stagione di cui trattasi, giacché è chiaro che l'obbligo della Commissione di controllare i dati deve rimanere entro certi limiti. Nel presente caso, invece, mi sembra che la Commissione abbia commesso un errore riferendosi semplicemente al tasso d'inflazione, tanto per i concentrati di pomodoro quanto per le pesche sciroppate, senza offrire al governo greco o alle imprese la possibilità di convincerla dell'esattezza dei dati fornitile, e che gli artt. 1, n. 2, e 6, n. 2, del regolamento, dovrebbero essere annullati nella parte in cui riguardano l'importo della sovvenzione fissato per la Grecia.
Il governo greco deduce, in subordine, che il tasso d'inflazione effettivo nel periodo di cui trattasi era del 21% e non del 19,1%. La Commissione ha ribattuto che il secondo dato era stato fornito dalle autorità responsabili di queste statistiche in Grecia. Poiché ciò non è stato contestato dal governo greco, mi sembra che la Commissione potrebbe basarsi su tale dato se le fosse lecito servirsi del tasso d'inflazione come metodo per stabilire l'incremento delle spese.
Il governo greco critica poi i coefficienti indicati nell'allegato I del regolamento n. 1602/82, validi per la stagione 1983-1984 a norma del regolamento n. 1615/83. La sua critica iniziale verteva sul metodo d'adozione dei coefficienti come tali, per il motivo che vi dovrebbe essere una valutazione separata dei costi di produzione dei concentrati, per i vari gradi di concentrazione e per le varie dimensioni degli imballaggi. Se non erro, questa tesi è stata abbandonata — secondo me, con ragione — giacché l'adozione di coefficienti può essere il modo più opportuno per fissare nei regolamenti l'importo della sovvenzione per le varie concentrazioni e per i vari imballaggi. La tesi del governo greco, nella sua versione definitiva, è che applicare gli stessi coefficienti per tutti gli Stati membri, compresa la Grecia, non collima con l'art. 103 dell'atto d'adesione, giacché la situazione greca deve costituire oggetto di esame separato. Ovviamente, ciò sarebbe irrilevante se i coefficienti adottati portassero a corretti risultati, ma viene asserito che ciò non è avvenuto per la Grecia. Il metodo adottato trasgredisce inoltre il combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 40, n. 3, del trattato CEE.
Questo assunto vale solo per i concentrati di pomodoro, giacché per le pesche non sono stati adottati coefficienti.
Il governo greco parte dal principio che i costi di lavorazione sono maggiori in Grecia che nel resto della Comunità. Ciò significa che l'applicazione alla Grecia degli stessi coefficienti ha avuto come risultato la concessione ai produttori greci di sovvenzioni illegittimamente ridotte. Inoltre, più la dimensione dell'imballaggio è piccola, più le spese di lavorazione aumentano inevitabilmente e, di fatto, l'imballaggio di mezzo chilo è quello maggiormente usato. La distorsione diventa quindi maggiore per gli imballaggi più piccoli e, con essa, la discriminazione subita dai produttori greci.
La Commissione non sostiene che i coefficienti riflettessero gli effettivi costi di lavorazione correnti in Grecia. Essa deduce invece che i coefficienti stessi sono « obiettivi », in quanto sono d'applicazione generale e mirano ad una compensazione solo parziale. Inoltre, essa asserisce di averli basati sui coefficienti applicati in Portogallo, paese ch'essa considera sotto questo aspetto analogo alla Grecia, pur se non pretende che i coefficienti siano identici a quelli applicati in Portogallo.
La Commissione invoca inoltre l'art. 2 dell'atto d'adesione il quale dispone, fra l'altro, che gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità si applicano alla Repubblica ellenica. Quindi, a suo parere, la Grecia deve accettare i regolamenti comunitari come li ha trovati al momento dell'adesione, in particolare non può contestare la base di cui al regolamento della Commissione n. 1610/78.
Quest'ultima tesi mi sembra infondata. Gli atti adottati anteriormente dalle istituzioni sono subordinati alle condizioni stabilite nell'atto d'adesione. La loro ulteriore applicazione deve quindi esser conforme all'art. 103.
Questo articolo riguarda chiaramente, e unicamente, i costi di lavorazione correnti in Grecia. Proprio come i costi stabiliti per il prodotto pilota devono riferirsi ai costi correnti in Grecia per tale prodotto, come la Commissione ha ammesso nel controricorso, così mi sembra che i costi calcolati per i concentrati di pomodoro con diverso tenore di estratto secco e confezionati in imballaggi di peso diverso, devono rispecchiare i costi correnti in Grecia. È ammissibile valersi in proposito di coefficienti, ma deve trattarsi di coefficienti che corrispondano ai costi correnti in Grecia, che non sono necessariamente gli stessi del resto della Comunità. Il governo greco sostiene che la necessità di importare materie prime o imballaggi già confezionati, nonché altri fattori, hanno reso tali costi per quantitativi ridotti in Grecia più elevati che altrove nella Comunità. I coefficienti adottati per la stagione 1983-1984 e presi dal regolamento n. 1962/81, sono stati fissati per la Comunità nel suo complesso. Non è stato sostenuto che i costi di lavorazione in Grecia, per prodotti diversi da quello pilota, siano stati riesaminati e che tale riesame abbia portato a che questi stessi coefficienti rispecchino i costi correnti in Grecia per quantitativi minori e per altre concentrazioni. Può darsi che la differenza in dracme fra la sovvenzione concessa alla Grecia e quella di altri Stati membri (la quale costituisce il massimo a norma dell'art. 103) non sia molto rilevante. Si tratta cionondimeno in proporzione di una differenza notevole e, complessivamente, può vertere su somme consistenti.
Di conseguenza, a mio parere, la Commissione non si è attenuta a quanto prescrive l'art. 103 dell'atto d'adesione e, nella parte in cui ha fissato i coefficienti per la Grecia, il regolamento n. 1615/83 va annullato. Questo non inficia la validità del regolamento n. 1618/83 che riguarda solo il prodotto pilota.
D'altra parte, mi sembra che la tesi svolta in subordine dal governo greco per contestare l'applicazione degli stessi coefficienti alla Grecia, cioè quella relativa agli artt. 7 e 40, n. 3, del trattato di Roma, sia infondata. Nel caso in cui l'asserita discriminazione fra produttori costituisca pure una discriminazione a causa della cittadinanza, l'art. 40, n. 3, è in realtà l'espressione concreta del principio generale sancito dall'art. 7: vedasi il punto 28 della sentenza 106/83, Sermide/Ministero del tesoro (Race. 1984, pag. 4209). Condivido l'assunto della Commissione secondo cui durante il periodo transitorio, l'art. 40, n. 3, è stato sostituito sotto questo aspetto dall'art. 103 dell'atto d'adesione. L'art. 40, n. 3, si applica durante il periodo transitorio a meno che l'atto di adesione non disponga, espressamente o implicitamente, altrimenti. L'art. 103 dell'atto d'adesione, soppianta di fatto l'art. 40, n. 3, durante il periodo transitorio, proprio perché prescrive che i costi dei produttori greci siano determinati separatamente da quelli degli altri nove Stati membri.
Un altro argomento addotto dal governo greco è che le motivazioni dei regolamenti in esame non indicano perché gli stessi coefficienti siano applicati alla Grecia e agli altri Stati membri, in altri termini che i regolamenti non collimano con l'art. 190 del trattato. Benché il regolamento precedente, che aveva istituito il sistema dei coefficienti, illustri adeguatamente le ragioni per le quali è stato adottato, chiaramente i regolamenti in esame non indicano alcuna delle ragioni per le quali gli stessi coefficienti possono, o devono, essere applicati alla Grecia, né che sia stato fatto quanto prescritto dall'art. 103 dell'atto d'adesione. Se si fosse ritenuto che i coefficienti erano esattamente gli stessi per la Grecia e per gli altri Stati membri, ciò avrebbe dovuto essere spiegato. Altrimenti, la motivazione richiesta per applicare tali coefficienti alla Grecia, ai fini dell'art. 103, avrebbe dovuto essere contenuta nel regolamento n. 1615/83 per consentire il controllo della loro validità. Questa conclusione non si applica ancora una volta al regolamento n. 1618/83, giacché questo non riguarda i coefficienti.
La Grecia contesta poi il metodo monetario seguito dalla Commissione per effettuare i suoi calcoli. Per ciascun prodotto che rientra nel regime d'aiuti, il costo della materia prima è stato convertito dalle monete degli Stati membri di cui trattasi, compresa la Grecia, nella valuta di uno Stato membro, nel caso in esame la lira verde italiana per la materia prima e la lira italiana per i costi di lavorazione. La Commissione ha sostenuto in un primo tempo che ciò avveniva perché l'Italia era il maggiore produttore della merce di cui trattasi, ma dopo che la Grecia aveva sostenuto nella replica ch'essa era il maggiore produttore di pesche sciroppate, la Commissione ha dichiarato di essersi servita della lira italiana in quanto l'Italia era il maggior produttore di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, mentre ha usato le dracme greche per l'uva e i franchi francesi per le prugne, giacché questi due paesi erano i soli produttori di tali merci.
Mi sembra che nell'effettuare i calcoli di cui trattasi, la Commissione poteva lavorare, e che era perlomeno opportuno, e forse essenziale, che lavorasse in una valuta unica per i nove Stati membri onde pervenire ad una base comune. Non mi pare che abbia commesso un errore adottando pure la stessa moneta per calcolare la sovvenzione greca di guisa che tutti i dati fossero espressi nella stessa fase nella medesima valuta. La Commissione doveva inoltre convertire i prezzi dei paesi terzi nella stessa valuta che veniva usata ad altri fini per procedere alla adeguata detrazione. Né, finché si trattava di riferirsi (come sono disposto ad ammettere, benché la Commissione abbia modificato la propria tesi) al paese complessivamente maggior produttore, ha rilevanza che ci si sia valsi di questa valuta piuttosto che di quella del paese che produce il quantitativo maggiore di un frutto determinato. Di conseguenza, benché non sia convinto degli argomenti della Commissione quanto alla ragione per la quale essa non avrebbe potuto effettuare tutte le operazioni in ECU, non mi sembra esser stato dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore di diritto calcolando i costi in lire e convertendo poi il risultato in ECU ai fini della determinazione e del pagamento della sovvenzione.
Un problema più difficile viene sollevato con la seconda tesi del governo greco relativa a questo punto. La Commissione ha il compito di determinare la sovvenzione per la stagione 1983-1984 che, tanto per i concentrati di pomodoro quanto per le pesche, va dal 1° luglio al 30 giugno. Giacché la sovvenzione dev'essere fissata prima dell'inizio della stagione (art. 3 ter, n. 6, del regolamento n. 516/77), i costi devono pure essere determinati prima dell'inizio della stagione. A norma dell'art. 103, i costi di lavorazione sono quelli « in » Grecia. Non è stato sostenuto che si dovesse cercare di prevedere i costi probabili della stagione 1983-1984. La tesi è partita dal punto che era corretto stabilire i costi di lavorazione per la stagione 1982-1983 che erano ancora correnti quando la valutazione doveva esser fatta. Come abbiamo visto, la Commissione si è servita dei dati del 1981-1982 e li ha aumentati del tasso d'inflazione per arrivare ai costi del 1982-1983. Questo calcolo è stato effettuato, a quanto pare, nell'aprile del 1983 e, comunque, non oltre il 15 giugno 1983, data di adozione del regolamento n. 1618/83. La Commissione ha usato il cambio fra la dracma e la lira alla data in cui il calcolo dei costi è stato effettuato per convertire i costi greci in lire italiane.
Il governo greco asserisce che ciò è scorretto in via di principio. La Commissione avrebbe dovuto usare il cambio corrente alla data in cui i costi sono stati sostenuti e non quello della data in cui il calcolo è stato effettuato. Altrimenti, non si ottiene l'effettiva equivalenza dei costi nelle due valute. Nel caso in esame, le conseguenze di quanto è stato fatto dalla Commissione sono state gravi per le imprese greche, giacché la dracma ha subito fra il 1982 e il giugno del 1983 una svalutazione da 20,45 a 17,19 lire. Di conseguenza, i costi greci sono stati convertiti ad un tasso inferiore di 3,26 lire per dracma a quello che avrebbe dovuto essere usato. Inoltre, vi sarebbe stata, in contrasto con gli artt. 7 e 40, n. 3, del trattato, una discriminazione nei confronti delle imprese greche in quanto, benché la sovvenzione a queste attribuita per la stagione 1983-1984 sia stata superiore del 6,7% a quella della stagione 1982-1983, quella attribuita alle imprese in altri Stati membri per la stagione 1983-1984 era superiore del 7,3% a quella per la stagione 1982-1983.
La Commissione ribatte che è giusto valersi del cambio alla data in cui è stato effettuato il calcolo, giacché altrimenti si inficierebbe la validità di altri fattori finanziari per un dato periodo. Inoltre, tale metodo si applica facilmente a tutti gli Stati membri e consente di appianare le eventuali discrepanze che altrimenti sorgerebbero.
Manifestamente è impossibile riferirsi a tutti i costi man mano che si determinano e convertirli al cambio corrente in tale data, come pare che la Grecia abbia sostenuto in un certo momento. È del pari impossibile cercare di valutare il cambio probabile durante la stagione di cui trattasi.
Non è del tutto facile trovare un metodo di calcolo pratico, che non sia difficile da usare, né garantire che i dati dei costi correnti non siano distanti dal cambio adottato, ma entrambe le cose devono esser fatte nei limiti del possibile. Mi sembra che la Commissione, se si fosse valsa dei costi effettivi della stagione 1982-1983 e ne avesse ricavato una media o un termine centrale, per l'anno, avrebbe avuto ragione di riferirsi al cambio medio, ad esempio, del primo giorno di ciascun mese o a quello a metà strada fra il massimo e il minimo dell'anno. Ciò non è tuttavia quello che la Commissione ha fatto. Se non erro, essa si è servita del 19,1% come tasso d'inflazione adeguato alla data del calcolo. Si trattava in effetti del tasso d'inflazione annuo per i dodici mesi che terminavano nel dicembre del 1982, che però veniva accettato come tuttora valido dal rappresentante greco nella riunione del comitato di gestione. Essi quindi cercavano di valersi dei costi adeguati nella primavera del 1983 piuttosto che della media dei costi e dei tassi d'inflazione dell'anno. Ciò posto, giacché questi sono stati considerati come i costi correnti, mi sembra che la Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale, potesse servirsi del cambio corrente, anche se in definitiva ciò non corrispondeva in modo del tutto esatto ai costi effettivi durante l'anno. È spiacevole che tale cambio sia stato alterato da una svalutazione; per converso, non è impossibile che il tasso d'inflazione sia stato inferiore nei primi mesi del 1982-1983 (di guisa che il calcolo relativo ai costi di tale periodo può essere stato proporzionalmente più elevato) e la svalutazione si sia comunque riflessa nel tasso d'inflazione.
Di conseguenza, pur se ammetto che inizialmente la tesi del governo greco mi è parsa molto convincente, ritengo non sia stato dimostrato che, sotto questo profilo, l'art. 103 dell'atto d'adesione sia stato trasgredito. Né, dato che i tassi d'inflazione e i tassi di cambio sono stati scelti nello stesso modo e circa alla stessa data per altri Stati membri, ritengo che le imprese di trasformazione o i produttori greci siano stati indebitamente discriminati.
Il governo greco sostiene ancora che i regolamenti di cui è causa non avrebbero comunque dovuto essere adottati secondo il procedimento del comitato di gestione. A suo parere, ciò trasgredisce l'art. 103, n. 3, dell'atto d'adesione. Orbene, nulla in tale disposizione lascia supporre che il procedimento del comitato di gestione non dovesse essere usato. Al contrario, se ne deve inferire che, salvo espressa disposizione in contrario dell'atto d'adesione, il dispositivo istituito per disciplinare l'organizzazione comune di mercato dev'essere usato. Né il governo greco ha svolto alcun argomento per suffragare la propria tesi. Direi, quindi, che quest'assunto va disatteso.
A sostegno della domanda di annullamento di detti regolamenti sono stati pure invocati gli artt. 3, lett. f), e l'art. 40 del trattato. A mio parere, nulla è stato dedotto a favore di tali pretese.
Concludendo, per le ragioni che ho esposto, proporrei che siano annullati gli artt. 1, n. 2, e 6, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1618/83, nella parte relativa all'importo della sovvenzione alla produzione fissato per la Grecia, ed il regolamento della Commissione n. 1615/83, nella parte in cui riguarda i coefficienti da applicare alla sovvenzione alla produzione per i concentrati di pomodoro prodotti in Grecia.
La Commissione dovrebbe pagare le spese della Grecia.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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