CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 27 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Le ricorrenti nelle presenti 13 cause riunite sono imprese greche che, fra l'altro, trasformano i pomodori in concentrato. Esse sostengono che, a seguito dei regolamenti della Commissione di cui contestano la validità, sono, in pratica, rimaste le sole trasformatrici in Grecia e che hanno subito notevoli perdite finanziarie. Una di esse (Asteris AE) era ricorrente nella causa 250/81, Greek Canners/Commissione (Race. 1982, pag. 3535), nella quale le ricorrenti miravano ad ottenere l'annullamento del regolamento della Commissione n. 1962/81 (GU 1981, L 192, pag. 13) per la stagione 1981/1982, ma il ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto non era stato dimostrato che tale regolamento le riguardasse« direttamente e individualmente », ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE.
Nelle presenti cause, le ricorrenti, benché non chiedano l'annullamento dei regolamenti di cui trattasi, sostengono che la sovvenzione fissata dalla Commissione per la Grecia per quanto riguarda la trasformazione di pomodori in concentrato nelle stagioni 1981/1982 e 1982/1983 era illegittimo e che la Commissione è tenuta, a norma dell'art. 215, 2o comma, del trattato a risarcire la perdita subita, pari alla differenza fra la somma ricevuta e quella ch'esse avrebbero dovuto ricevere se il regime di sovvenzione fosse stato legittimamente applicato dalla Commissione. Esse chiedono pure degli interessi relativi a detti importi, per quanto riguarda la prima stagione, a partire dal 21 luglio 1982 e, per quanto riguarda la seconda stagione, a partire dal 9 luglio 1983, al tasso del 24% all'anno, che esse assumono essere stato corrente in Grecia nel periodo di cui trattasi e che quantomeno talune di esse avevano dovuto pagare per ottenere prestiti dalle banche, in quanto non avevano ricevuto la sovvenzione dovuta.
La disciplina secondo la quale l'aiuto doveva essere versato per la produzione di concentrati di pomodoro, è riassunta nelle mie conclusioni per la causa 192/83, Repubblica ellenica/Commissione, riassunto al quale mi richiamo nelle presenti conclusioni.
Aggiungo che per le due stagioni in esame nella presente causa, l'importo della sovvenzione per il prodotto pilota era fissato dai regolamenti della Commissione nn. 1963/81 e 1585/82 come segue: a) per gli Stati membri diversi dalla Grecia, i) 1981/1982: 40,30 ECU, ii) 1982/1983: 45,53 ECU; b) per la Grecia, i) 1981/1982: 21,61 ECU, ii) 1982/1983: 33,49 ECU. I coefficienti usati in queste due stagioni erano gli stessi applicati nella stagione 1983/1984, di cui si tratta nell'altra causa.
La Commissione eccepisce l'irricevibilità dei ricorsi in quanto il risarcimento richiesto porrebbe le ricorrenti nella stessa situazione in cui si troverebbero se i regolamenti criticati fossero annullati. Tuttavia, la tesi della Commissione è già stata disattesa dalla Corte per il motivo che le azioni ex articoli 173 e 215, 2o comma, sono del tutto indipendenti l'una dall'altra (vedansi in particolare le cause 5/71 Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Race. 1971, pag. 979 e 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione (Race. 1979, pag. 2955). Di conseguenza, l'eccezione sollevata dalla Commissione mi sembra infondata.
Giustamente non è stato sostenuto che queste azioni possono essere esperite solo davanti a un giudice nazionale contro un ente d'intervento greco. Se fosse accertato che il calcolo delle sovvenzioni è illegittimo, non spetterebbe all'ente d'intervento nazionale calcolarle di nuovo secondo i metodi adeguati. Esclusivamente la Commissione può farlo in forza di una decisione di questa Corte.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, perché sussista la responsabilità ex art. 215, 2o comma, per quanto riguarda gli atti legislativi, è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) dev'esserci una trasgressione adeguatamente grave di una norma superiore di diritto intesa a tutelare i singoli; 2) il ricorrente deve aver subito un danno; e 3) deve esserci un nesso di casualità fra i due.
Quanto al punto 1), le ricorrenti non impugnano la principale base di calcolo della sovvenzione versata per un quintale del « prodotto pilota » nella stagione 1981/1982. Esse sostengono cionondimeno che l'aiuto versato era incompatibile con l'art. 103, n. 3 dell'atto d'adesione e con gli artt. 7 e 40, n. 3 del trattato (congiuntamente con gli artt. 3, lett. f) e 40, n. 2, 1o comma, il che mi pare troppo generico per costituire il fondamento di un'azione). Secondo un calcolo puramente matematico a partire dalla base adottata dalla Commissione, la sovvenzione secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto essere di 46,71 ECU per i nove altri Stati membri e di 28,02 ECU per la Grecia, come aveva deciso il comitato di gestione. Tuttavia, viene sostenuto che, al fine di realizzare economie a richiesta del Consiglio, la Commissione ha ridotto ciascuno importo di 6,41 ECU. Quindi, la sovvenzione per i nove Stati membri era di 40,30 ECU e quello per la Grecia di 21,61 ECU.
Le ricorrenti sostengono che la Commissione (effettuando la riduzione) ha trasgredito l'art. 103, n. 3 dell'atto di adesione; in quanto questo prescrive che l'importo della sovvenzione corrisponda all'effettiva differenza tra il livello dei prezzi dei paesi terzi e quello corrente in Grecia. A prima vista, questa tesi sembra convincente. Cionondimeno, esaminandola più attentamente, mi sembra che questa disposizione, come l'art. 3 ter, n. 1, del regolamento n. 516/77 sul quale è stata modellata, attribuisca alla Commissione un certo potere discrezionale per fissare le sovvenzioni. Ciò in quanto la determinazione del livello dei prezzi nei paesi terzi e in Grecia non è inevitabilmente una precisa operazione matematica. Questo emerge chiaramente dalla lettera delle disposizioni di cui trattasi. I prezzi dei prodotti di paesi non membri devono essere calcolati, ai sensi dell'art. 3 ter, n. 3 del regolamento n. 516/77, «tenendo conto» di taluni fattori. Analogamente, a norma dell'art. 103, n. 3, il livello dei prezzi dei prodotti greci è stabilito tenendo conto di taluni elementi. Direi, quindi, che questo assunto va disatteso.
Come le ricorrenti pongono in rilievo, in termini percentuali, la sovvenzione è stata ridotta più per la Grecia che per gli altri Stati membri. Cionondimeno, in termini assoluti, la riduzione è stata la stessa, di guisa che gli artt. 7 e 40, n. 3, non sembra siano stati trasgrediti.
D'altro canto, per i motivi che ho indicato nelle mie conclusioni per la causa 192/83, il secondo mezzo delle ricorrenti secondo cui la Commissione ha trasgredito l'art. 103, n. 3, applicando alla Grecia gli stessi coefficienti che ai v«nove », mi sembra fondato. Poiché gli argomenti sono gli stessi di quelli svolti nella causa 192/83, non è necessario ripeterli qui. La sola differenza è che tali cause riguardano le stagioni 1981/1982 e 1982/1983, mentre la causa 192/83 riguarda la stagione 1983/1984. Tuttavia, a norma dei regolamenti n. 1962/81, n. 1602/82 e 1615/83, i coefficienti erano gli stessi per tutti e tre gli anni. Ne consegue che i regolamenti nn. 1962/81 e 1602/82 erano illegittimi nella parte in cui riguardavano la Grecia.
L'art. 103, n. 3, è una norma del trattato giacché l'art. 1, 2o comma del trattato d'adesione dispone che l'atto di adesione fa parte integrante del trattato. Contrariamente a quanto la Commissione ha sostenuto, il fatto che l'art. 103, n. 3, disciplini l'applicazione del regolamento n. 516/77 della Grecia durante il periodo transitorio, non lo priva della qualità di norma del trattato. Ne consegue, a mio parere, che i regolamenti criticati hanno trasgredito una norma giuridica superiore.
Inoltre, mi sembra che detta trasgressione fosse adeguatamente grave perché sussista responsabilità ex art. 215, 2o comma. L'art. 103 aveva lo scopo di allineare la sovvenzione pagata in Grecia durante un certo numero di anni su quello versato negli altri Stati membri. Il n. 3, in particolare, cercava di conseguire tale scopo stabilendo che, finché l'allineamento non fosse stato completo, il livello dei prezzi dei prodotti greci doveva essere calcolato separatamente da quelli degli altri nove Stati membri. Pertanto, applicando alla Grecia gli stessi coefficienti degli altri Stati membri, la Commissione non ha soltanto commesso una lieve trasgressione dell'art. 103, n. 3, ma è venuta meno al principio stesso sul quale esso è fondato.
A parte ciò, non vi può essere dubbio che detta disposizione miri a tutelare i singoli, e cioè i trasformatori greci di ortofrutticoli, anche se questi sono a loro volta tenuti a garantire che il prezzo minimo sia pagato ai produttori i quali, come sostiene la Commissione, possono considerarsi i principali beneficiari delle sovvenzioni.
Giacché l'infrazione consiste nell'attribuire ai ricorrenti sovvenzioni inferiori a quelle cui essi avevano diritto, l'esistenza del danno e del nesso di casualità con la trasgressione sono provati. Inoltre, le ricorrenti hanno indicato in modo molto preciso l'esatto importo delle perdite da esse assertivamente subite. Ne consegue, a mio parere, che — benché i particolari non abbiano costituito oggetto di esame approfondito nella presente causa — giacché vi sono state chiaramente delle perdite, la Commissione deve risarcire le ricorrenti, in forza dell'art. 215, 2o comma, per i danni causati dai regolamenti nn. 1962/81 e 1602/82.
Resta da calcolare l'entità del danno. Ciò dipenderà dal nuovo calcolo dei coefficienti in base agli effettivi costi di lavorazione in Grecia, senza tener conto delle imprese che hanno i costi più elevati. Questo compito spetta alla Commissione in collaborazione con le ricorrenti, sotto il controllo della Corte. Allo stato degli atti, la Corte non può quindi determinare il quantum del danno.
A mio parere, sarebbe opportuno che la Corte si pronunziasse come ha fatto nelle cause 64 e 113/76, Dumortier/Consiglio (Race. 1979, pag. 3091). Si dovrebbe intimare alla Commissione di pagare alle ricorrenti la differenza fra la sovvenzione versata nelle due stagioni di cui trattasi e l'importo, se maggiore, che sarebbe stato corrisposto se fossero stati applicati i giusti coefficienti. A parte i coefficienti e la loro applicazione, i calcoli dovrebbero restare immutati, giacché i coefficienti sono i soli aspetti del calcolo criticati con successo dalle ricorrenti. Alle parti si dovrebbe inoltre intimare di informare la Corte, entro 12 mesi dalla pronunzia della sentenza, degli importi del risarcimento stabiliti di comune accordo o, in mancanza d'accordo, di far pervenire alla Corte entro lo stesso termine le loro pretese con le pezze giustificative.
Resta infine la questione degli interessi. Cominciando dalla sentenza 27 e 39/59, Campolongo/Alta Autorità (Race. 1960, pag. 765, a pag. 796) la Corte ha distinto gli interessi di mora (« intérêts moratoires ») dagli interessi compensativi (« intérêts compensatoires »). I primi sono dovuti automaticamente in caso di ritardo, mentre gli interessi compensativi sono dovuti solo quando è dimostrato uno specifico danno.
Le ricorrenti pretendono l'interesse del 24%, dati i tassi d'interesse praticati in Grecia. Esse non sostengono che avrebbero investito il danaro e che hanno perduto gli interessi che avrebbero altrimenti riscosso, ma piuttosto, per quanto riguarda talune di esse, che, trovandosi a corto di danaro, non avendo ricevuto l'intera sovvenzione, erano state costrette di rivolgersi alle banche. Non credo che la necessità di rivolgersi alle banche derivasse tanto dal fatto che esse non avevano ricevuto la sovvenzione quanto dalla loro situazione finanziaria generale. Di conseguenza, non ritengo che abbiano diritto ai tassi d'interesse che pretendono. D'altra parte, (sebbene, come ho già precedentemente detto, consideri che il 6% non corrisponde più ai tassi d'interesse correnti e benché propenda per l'8%) alla luce delle sentenze nelle cause riunite 75 e 117/82, Razzouk e Baydoun/Commissione (Race. 1984, pag. 1509) e 737/79 Battaglia/Commissione (Race. 1985, pag. 72) sembra che l'interesse del 6%, calcolato a partire dalla data della domanda giudiziale, dovrebbe essere attribuito sugli importi eventualmente dovuti alle varie ricorrenti.
Concludo quindi che la Commissione è tenuta, a norma dell'art. 215 del trattato, a risarcire i danni recati alle ricorrenti dal fatto che la Commissione ha omesso di calcolare l'importo della sovvenzione dovuta per quantitativi di concentrato di pomodoro, diverso da quello con un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30%, imballati in unità inferiori a kg 1,5, più gli interessi del 6% all'anno dalla data della domanda giudiziale, e che le spese delle ricorrenti vanno poste a carico della Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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