CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 27 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La crisi dell'acciaio cominciava a manifestare i suoi effetti dal 1973, anno del primo choc in campo petrolifero a seguito del quale si è avuta una diminuzione della crescita economica, nonché degli investimenti dell'industria automobilistica, nella cantieristica navale, ecc., che in precedenza avevano determinato una forte domanda di acciaio. A ciò si aggiungevano la comparsa di sostituti dell'acciaio ed un aumento dell'offerta a prezzi molto bassi, da parte di paesi ricchi di materie prime e con manodopera a buon mercato.
L'industria siderurgica veniva allora a trovarsi in situazione di sovraccapacità produttiva. I prezzi crollavano, mentre aumentavano i costi di produzione.
Di fronte a tale situazione, era compito della Comunità cercare soluzioni in base alle norme del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), il quale attribuisce in materia poteri d'iniziativa alla Commissione che agisce su parere conforme del Consiglio.
Tutti gli Stati membri ammettevano che lo squilibrio tra l'offerta e la domanda fosse di ordine strutturale e che occorreva al tempo stesso ridurre le capacità produttive e ammodernare, razionalizzandoli, gli impianti esistenti. L'obiettivo globale era quindi quello di pervenire alla ristrutturazione dell'industria siderurgica europea, pur assicurando un livello di reddito sufficiente alle imprese.
La politica adottata alla fine degli anni settanta cominciava con l'istituire un regime di prezzi minimi, con sistemi di azione indiretta quali impegni individuali di limitazione delle forniture, accordi con i paesi terzi sui prezzi e sui quantitativi.
Tale politica si basa, dal 1980, su due complessi di norme:
a)
Un sistema di inquadramento degli aiuti concessi dagli stati veniva attuato nel 1980, con la decisione della Commissione 257/80/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia (GU L 29 del 6 febbraio 1980, pag. 5), decisione adottata ai sensi dell'art. 95 del trattato CECA e generalmente denominata « primo codice degli aiuti ». Essa veniva sostituita dalla decisione della Commissione n. 2320/81/CECA (GU L 228 del 13 agosto 1981, pag. 14), detta « secondo codice degli aiuti », in vigore fino al 31 dicembre 1985. Come si legge nel primo punto del preambolo di questa decisione,
« lo scopo principale [di tale disciplina] era di istituire un sistema comunitario di aiuti che autorizzano la concessione di aiuti specifici a favore dell'industria siderurgica per finalità definite, a condizione che detti aiuti promuovessero la ristrutturazione, fossero limitati per quanto riguarda la durata e l'intensità e non provocassero distorsioni inaccettabili della concorrenza ».
In base a questo « secondo codice », la Commissione, con nove decisioni in data 29 giugno (GU L 227 del 19 agosto 1983), autorizzava nove Stati membri a concedere aiuti alle loro imprese per importi stabiliti sulla base di progetti comunicati alla Commissione dagli Stati interessati. Queste decisioni stabiliscono contemporaneamente gli importi massimi di aiuti autorizzati e le riduzioni minime di capacità produttive alle quali è subordinata la concessione degli aiuti. Inoltre, poiché i progetti comunicati da taluni Stati erano rimasti troppo sommari, detti Stati hanno dovuto trasmettere alla Commissione, entro il 31 gennaio 1984, un prospetto indicante gli impianti da chiudere per ogni impresa, al fine di porre l'autorità comunitaria in grado di verificare se le riduzioni di capacità stabilite in base ai progetti fossero state effettuate.
Nell'ambito di un'altra causa, la Repubblica federale di Germania, sostenuta da un'associazione professionale dell'industria siderurgica tedesca, ha presentato a codesta Corte un ricorso per annullamento parziale delle decisioni 29 giugno 1983 che avevano autorizzato i governi belga, francese e britannico a concedere aiuti a taluni produttori siderurgici (causa 214/83, Repubblica federale di Germania/Commissione). L'avvocato generale VerLoren van Themaat ha presentato le sue conclusioni in detta causa il 23 maggio 1985. In esse vengono fornite preziose indicazioni sul regime degli aiuti e in generale sulla politica della Comunità di fronte alla crisi siderurgica.
b)
Un sistema di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica, di cui voi siete al corrente a seguito dei numerosi ricorsi già presentati a codesta Corte in occasione della sua applicazione, veniva instaurato con la decisione della Commissione 31 ottobre 1980, 2794/80/CECA (GU L 291, del 31 ottobre 1980, pag. 1). Questa decisione veniva adottata in base all'art. 58 del trattato CECA, a seguito di una brutale caduta della domanda d'acciaio nella Comunità nel terzo trimestre 1980. La Commissione, constatando che il tasso di utilizzo della capacità produttiva delle imprese era sceso al 58%, riteneva che la Comunità si trovava in stato di « crisi manifesta » ai sensi dell'art. 58 del trattato. Essa, inoltre, considerava che i mezzi di azione indiretta precedentemente applicati si erano rivelati insufficienti e che era necessario « intervenire direttamente in modo vincolante nella produzione, per ristabilire un equilibrio tra l'offerta e la domanda » (punti 2 e 3 del preambolo della decisione 2794/80 sopra menzionata).
Il sistema delle quote veniva prorogato due volte con decisioni generali della Commissione 28 luglio 1983, 2177/83/CECA (GU L 208 del 31 luglio 1983, pag. 1), tre volte modificata (decisioni 7 settembre 1983, n. 2546/83, GU L 250 del 10 settembre 1983, pag. 17; 30 settembre 1983, n. 2748/83, GU L 269 del 30 settembre 1983, pag. 55; 8 novembre 1983, 3280/83, GU L 322 del 19 novembre 1983, pag. 35) e 31 gennaio 1984, 234/84/CECA (GU L 29 del Io febbraio 1984, pag. 1).
Le quote vengono stabilite applicando le aliquote di riduzione fissate ogni trimestre in base alle produzioni di riferimento di ciascuna impresa.
Nel corso della sua evoluzione, il sistema delle quote ha acquisito una certa flessibilità. È divenuto possibile procedere a scambi o cessioni di quote, o anche di riferimenti, tra imprese (vedi in particolare documento della Commissione COM/83/236 def., pag. 3).
D'altra parte un sistema di incrementi di quote è stato istituito mediante l'art. 14b della decisione 2177/83, « onde incitare le imprese a procedere rapidamente alle chiusure, richieste dal piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione » (punto 11 del preambolo). La decisione 3280/83 ha leggermente modificato la formulazione dell'art. 14, lett. b. La decisione 234/84, all'art. 14, lett. B conferma il sistema delle quote supplementari, in una formulazione che non ne modifica i criteri essenziali di applicazione.
I quattro ricorsi di cui dovete occuparvi riguardano i criteri di applicazione del sistema delle quote supplementari. In proposito sono quindi necessarie alcune precisazioni.
Nella sua prima versione (decisione 2177/83/CECA), l'art. 14 lett. b era così formulato:
« 1)
La Commissione può concedere incrementi di quote ad un'impresa che, nell'ambito di un piano di ristrutturazione di cui essa avrà stabilito che è di natura tale da garantire la redditività della stessa nel 1986, dovrà avere realizzato dopo il 1980 almeno i 3/4 delle riduzioni di capacità previste da detto piano. Detta impresa non è stata oggetto, per quanto riguarda le norme sui prezzi, di sanzioni o ha pagato le ammende dovute.
2)
Le imprese interessate devono presentare domande accompagnate dai documenti giustificativi nelle prime sei settimane del trimestre.
3)
La quota supplementare è calcolata nella maniera seguente :
a)
La Commissione determina il rapporto tra le produzioni globali di riferimento dell'impresa e le produzioni di riferimento dell'insieme delle imprese.
b)
Determina altresì il rapporto tra le chiusure già effettuate dal Io gennaio 1980 dall'impresa in questione e le chiusure complessive ancora da effettuare da parte di tale impresa nel quadro del programma di ristrutturazione di cui al paragrafo 1 e definisce il coefficiente risultante dal prodotto di questi due rapporti.
e)
La quota supplementare non può superare il prodotto di 250000 t per il coefficiente di cui alla lettera b); esso sarà ripartito fra le diverse categorie di prodotti secondo la struttura delle produzioni di riferimento dell'impresa ».
Nella sua seconda versione (decisione 3280/83), adottata a causa delle « difficoltà impreviste » incontrate per l'applicazione della norma, la prima frase del n. 1 è stata riformulata nel modo seguente:
« La Commissione può concedere incrementi di quote ad un'impresa se essa ha realizzato dal 1o gennaio 1980 riduzioni di capacità di produzione almeno pari ai 3/4 del totale delle riduzioni di capacità previste dal proprio piano di ristrutturazione e di quelle richieste eventualmente dalla Commissione nelle proprie decisioni del 29 giugno 1983 relative agli aiuti alla siderurgia ».
Il seguito dell'articolo è rimasto inalterato.
Nella sua ultima versione (decisione 234/84/CECA), l'art. 14, leu. b, è divenuto 14 leu. B. Tale norma, adottata, in base al punto 7 del preambolo di questa decisione, per « dare un ulteriore incentivo alle imprese per una rapida ristrutturazione rafforzando le disposizioni previste in questo paragrafo », richiedendo alle imprese, in base allo stesso punto, « uno sforzo maggiore ma con più vantaggi significativi » ha portata ampiamente corrispondente a quella del precedente art. 14, leu. b. La condizione della riduzione dei 3/4 contemplati inizialmente è portata « all'85% del totale delle riduzioni di capacità previste dal (...) piano di ristrutturazione (dell'impresa di cui trattasi) e di quelle eventualmente richieste dalla Commissione nelle sue decisioni relative agli aiuti alla siderurgia ».
Un secondo comma, aggiunto al n. 2, stabilisce che, a decorrere dal 1o luglio 1984, al beneficio di questo articolo potranno aspirare solo le imprese il cui piano di ristrutturazione sarà stato approvato dalla Commissione o per le quali una domanda potrà essere considerata dalla Commissione come giustificata nel contesto del piano di ristrutturazione.
2.
I quattro ricorsi di cui dovete occuparvi sono stati proposti rispettivamente da due imprese dell'industria siderurgica tedesca: i ricorsi 211/83 e 78/84 dalla Krupp Stahl AG (per il seguito, la Krupp), i ricorsi 212/83 e 77/84 dalla Thyssen AG (per il seguito, la Thyssen). La Repubblica federale di Germania è intervenuta a sostegno delle ricorrenti.
E opportuno precisare che le ricorrenti e l'interveniente non contestano il principio della concessione di quote supplementari destinate a ricompensare riduzioni di capacità produttiva. Esse criticano i criteri adottati dalla Commissione per determinare i beneficiari di questi incrementi, cioè principalmente la data di riferimento del 1o gennaio 1980 per la valutazione delle riduzioni di capacità già realizzate e, in secondo luogo, il riferimento ad un « piano di ristrutturazione » (art. 14, lett. b della decisione 3280/83, art. 14, lett. B della decisione 234/84).
A loro parere, questi criteri avrebbero l'effetto, se non lo scopo, di favorire le imprese che hanno mantenuto artificialmente, grazie a sovvenzioni, la loro capacità produttiva, a danno di quelle che avrebbero, volontariamente e senza aiuti, ridotto la loro capacità fin dal momento in cui si era manifestata la crisi siderurgica o, al più tardi, allorché la Commissione, nel 1977, aveva raccomandato un siffatto atteggiamento.
Le conclusioni formulate dalle parti nei ricorsi presentati nel 1983 sono state in parte modificate nelle repliche, per essere adeguate alla riformulazione dell'art. 14, lett. b (decisione 3280/83) intervenuta nel corso della fase scritta del procedimento. I ricorsi presentati nel 1984 fanno seguito all'adozione della decisione 234/84 (art. 14, leu. B). Nell'insieme, essi mirano all'annullamento parziale dell'art. 14, lett. b (14, lett. B), per quanto riguarda il riferimento alla data del Io gennaio 1980 (entrambe le ricorrenti) e ad un piano di ristrutturazione (Krupp).
La ricorrente Krupp chiede che la Corte voglia annullare:
1)
« l'art. 14, lett. b della decisione 2177/83/CECA (...) modificata dalla decisione 3280/83/CECA (...) in quanto
a)
in base a tale disposizione incrementi di quote possono essere concessi solo ad imprese che, dopo il 1o gennaio 1980, abbiano realizzato i 3/4 delle riduzioni di capacità produttiva contemplate da un piano di ristrutturazione e
b)
la concessione di quote supplementari viene fatta dipendere dal fatto che le imprese abbiano realizzato i 3/4 delle riduzioni di capacità produttiva eventualmente richieste dalla Commissione nelle decisioni del 29 giugno 1983 relative agli aiuti alla siderurgia (...)» (causa 211/83);
2)
l'art. 14, lett. B della decisione 234/84/CECA, per gli stessi motivi, facendo presente che la proporzione dei 3/4 era stata portata all'85% della norma impugnata (causa 78/84).
La ricorrente Thyssen ha chiesto l'annullamento
1)
dell'art. 14, lett. b della decisione 2177/83/CECA, come modificato dalla decisione della Commissione 3280/83/CECA (causa 212/83) e
2)
dell'art. 14, lett. B della decisione 234/84/CECA (causa 77/84),
in quanto in tali norme « la concessione di quote supplementari viene fatta dipendere da presupposti di fatto, in base ai quali non viene presa in considerazione una riduzione della capacità di produzione operata prima del 1 gennaio 1980».
3.
Anche se miranti agli stessi fini, i mezzi e argomenti delle ricorrenti, esposti con maggiore chiarezza nelle osservazioni del governo tedesco, non sono del tutto identici. Tuttavia, in considerazione della loro similarità, essi possono essere raggruppati, senza che si rischi di deformarli. Le due ricorrenti e l'interveniente si sono basate sull'art. 33, 2o comma, del trattato CECA, che consente alle imprese interessate di proporre ricorso contro le decisioni e raccomandazioni generali ch'esse ritengano viziate da sviamento di potere nei loro confronti.
Nella fattispecie lo sviamento di potere sarebbe costituito dai tre elementi seguenti:
a)
La data di riferimento scelta — 1o gennaio 1980 — avrebbe carattere arbitrario e, di conseguenza, effetti discriminatori.
La scelta di tale data risulterebbe infatti dalla volontà di privilegiare, al fine della concessione di incrementi di quote, non gii la riduzione delle capacità effettuata fin da 1977 dalle imprese tedesche, bensì quelli che doveva ancora essere realizzata al 1e gennaio 1980. Ora, nessun elemento obiettivo spiegherebbe tale decisione, mentre sarebbe stato più opportuno prendere in considerazione una data prossima al momento in cui la politica di ristrutturazione era stata definita dalla Commissione, per esempio il 1 gennaio 1978.
La censura costituita dalla data del 1o gennaio 1980 implicherebbe l'esclusione delle imprese che hanno saputo rispondere, fin dall'inizio, alle raccomandazioni della Commissione. Verrebbero, infatti, presi in considerazione solo gli sforzi compiuti successivamente a tale data dalle imprese che avevano avuto la possibilità di rinviarli, grazie a sovvenzioni statali. Non si comprenderebbe, inoltre, come potessero costituire un incentivo gli incrementi di quote valutati in questo modo.
Da tale discriminazione deriverebbero distorsioni della concorrenza sul mercato dell'acciaio poiché le imprese che hanno operato fin dall'inizio per il ristabilimento dell'equilibrio dell'offerta e della domanda non riceverebbero alcuna ricompensa, mentre verrebbero attribuiti a imprese sovvenzionate immeritati incrementi di quote. A tal riguardo viene fatto riferimento alle vostre sentenze 3 marzo 1982, (causa 14/81, Alpha Steel, Race. pag. 749) e 28 ottobre 1981 (causa 275/80, Krupp, Race. pag. 2489) per sottolineare contemporaneamente la rilevanza del principio della parità di trattamento nell'ambito dell'attuazione dell'art. 58 e i limiti posti dalla vostra giurisprudenza alla concessione di quote supplementari destinate a ricompensare uno sforzo di ristrutturazione, senza svantaggiare le imprese che hanno agito più tempestivamente o più opportunamente.
Secondo le ricorrenti, a tali argomenti non si può opporre — come fa la Commissione — che gli sforzi di ristrutturazione effettuati anticipatamente da parte delle imprese tedesche sarebbero già stati presi in considerazione mediante un aumento delle produzioni di riferimento secondo quanto stabilito nei nn. 4 e 5 dell'art. 4 della decisione generale 2794/80. Queste misure, infatti,
—
non avrebbero lo stesso scopo dell'art. 14, lett. b (14, lett. B): il n. 4 riguarda gli aumenti di capacità produttiva e il n. 5 le imprese che hanno realizzato utili a seguito di misure di ammodernamento;
—
non corrisponderebbero ad un intento di ristrutturazione, ma mirerebbero ad evitare che l'istituzione di quote supplementari si risolva a danno di talune imprese.
In ogni modo, il vantaggio di queste misure era andato perdendosi col passar del tempo. Infine, la data scelta per applicarle — il 1o luglio e non il 1 gennaio 1980 — implicherebbe una doppia ricompensa per le imprese che, durante tale intervallo di sei mesi, avevano potuto procedere a ristrutturazioni in conformità all'art. 14, lett. b (14, lett. B).
Poiché la Commissione ha presentato un prospetto inteso a mettere in evidenza che un'impresa la quale abbia proceduto a ristrutturazioni prima del 1980 potrebbe ottenere quote supplementari più facilmente delle altre imprese che hanno tardato a farlo, bisognerebbe rilevare che:
— un'impresa che prima del 1980 abbia realizzato più dei 3/4 o addirittuta la totalità del suo programma di ristrutturazione non rientrerebbe in quanto disposto dall'art. 14, lett. b (14, leu. B);
— il prospetto presuppone, d'altra parte, la determinazione delle riduzioni di capacità già intervenute prima del 1980: ora la Commissione non si è basata su questo criterio, bensì sui piani di ristrutturazione;
— per quanto riguarda il calcolo delle quote supplementari esso verrebbe effettuato secondo due modalità parimenti discriminatorie, cioè in proporzione alle riduzioni da realizzare, il che avvantaggerebbe le imprese che non hanno proceduto ad alcuna ristrutturazione prima di tale data, o, a parità di grado di riduzione, attribuendo la stessa quota supplementare senza tener conto dello sforzo totale di ristrutturazione effettivamente compiuto.
b)
L'esistenza di un piano di rìstrutturazione condiziona la concessione degli incrementi di quota. Ora, tale condizione sarebbe discrminatoria.
Infatti, in mancanza di qualsiasi definizione la nozione di piano di ristrutturazione potrebbe essere intesa soltanto nello stesso senso che nel codice degli aiuti.
Dal vincolo obbligato creato tra aiuti, piano di ristrutturazione e concessione di quote supplementari risulterebbe che solo le imprese che ne hanno fatto domanda e soddisfano le condizioni per la concessione degli aiuti ai sensi del codice di pari denominazione avrebbero diritto agli incrementi di quote. Pertanto, quello che, come le ricorrenti, non hanno fatto alcuna domanda in tal senso sarebbero escluse dal beneficio di detti incrementi senza che tale disparità di trattamento possa essere obiettivamente giustificata. Esse sarebbero anzi doppiamente svantaggiate rispetto alle altre imprese che fruiscono contemporaneamente degli aiuti e degli incrementi di quote.
Infine, le ricorrenti sostengono che la nozione di piano di ristrutturazione, anche se considerata a prescindere dal codice degli aiuti, è così imprecisa che ne risulterebbe un'altra forma di discriminazione. Spetterebbe allora alle imprese stesse di definire la consistenza delle riduzioni da realizzare: tenuto conto delle condizioni di approvazione da parte della Commissione dei piani così presentati, la concessione delle quote supplementari verrebbbe lasciata all'arbitrio delle imprese.
e)
Infine l'introduzione di un espresso riferimento alle decisioni relative agli aiuti non farebbe che cristallizzare la discriminazione appena descritta. Inoltre, questo nuovo criterio non sarebbe applicabile in pratica.
Le esigenze della Commissione in materia di riduzione di capacità sono infatti globali, in quanto la ripartizione tra le varie imprese è lasciata alla valutazione degli Stati membri. Questo concorso di competenze renderebbe inoperante il criterio sopra menzionato, poiché le imprese si troverebbero nell'impossibilità di determinare immediatamente, in base alle decisioni della Commissione, le proprie riduzioni di capacità.
Per di più tale criterio sarebbe inadeguato, poiché le condizioni di concessione degli aiuti e degli incrementi di quota sarebbero diverse, dato che i primi sono basati su considerazioni regionali o sociali, i secondi sulla ripartizione obiettiva delle riduzioni di capacità.
4.
Tali sono i motivi di ricorso che si trovano nelle cause riunite, nelle quali, a seconda del caso e del momento, l'accento viene posto più particolarmente sull'uno o sull'altro di essi.
Nella causa 211/83, la Krupp insiste sia sulla scelta della data sia sul riferimento a piani di ristrutturazione collegati agli aiuti, mentre, nella causa 212/83, la Thyssen e il governo tedesco criticano soprattutto la scelta della data per denunciare gli effetti discriminatori.
Le cause 77/84 e 78/84, fanno seguito, lo ricordo, alla decisione n. 234/84, il cui art. 14, lett. B fa riferimento al piano di ristrutturazione delle imprese, nonché alle riduzioni di capacità eventualmente richieste dalla Commissione nelle sue decisioni relative agli aiuti. In esse l'accento viene pertanto posto principalmente sulla natura dei collegamenti tra il sistema delle quote e quello degli aiuti.
Inoltre, la Thyssen ha basato i suoi ricorsi non solo sull'art. 33, 2o comma, del trattato CECA, ma anche, ai sensi del rinvio di cui al 2o comma, sul Io comma dello stesso articolo. A suo parere, infatti, nonostante una formulazione astratta, le decisioni 2177/83, 3280/83 e 234/84 avrebbero, per quanto la riguarda, il carattere di decisioni individuali poiché l'introduzione della data di riferimento consentirebbe di determinare immediatamente un certo numero di imprese, note alla Commissione, che fruirebbero delle quote supplementari. Presentando, in ragione della scelta della data, un particolare vantaggio per queste imprese a danno di altre, tra cui la ricorrente, gli artt. 14, lett. b e 14, lett. B dovrebbero quindi essere considerati come decisioni che la riguardano direttamente e individualmente. In quanto tali, essi dovrebbero incorrere nella vostra censura, poiché la Commissione non ha motivato le ragioni di tale scelta ed ha perciò commesso una violazione di forme sostanziali.
5.
La Commissione sostiene che la data scelta è un criterio generale di applicazione e che l'art. 14, lett. b (14, lett. B) non riguarda né individualmente né direttamente la situazione giuridica della ricorrente.
Essa chiede a codesta Corte di dichiarare irricevibile il ricorso Thyssen in quanto basato sull'art. 33, 1o comma, del trattato CECA.
In subordine, la Commissione sostiene che il mezzo in esame è infondato, poiché qualsiasi impresa sottoposta al regime delle quote avrebbe dovuto sapere che le misure di ristrutturazione intervenute prima del 1980 erano state prese in considerazione e ricompensate nel calcolo delle produzioni di riferimento, dando quindi luogo a quote più elevate. Una motivazione speciale sulla scelta della data non era quindi necessaria.
6.
La ricevibilità dei ricorsi, per la parte in cui essi sono basati sull'art. 33, 2o comma, del trattato CECA, non è contestata dalla Commissione, che vi chiede tuttavia di dichiararli infondati.
In generale, essa sostiene che tali ricorsi non possono mirare ad un semplice annullamento parziale, poiché la soppressione di taluni riferimenti che figurano all'art. 14, lett. b (14, lett. B), in particolare della data del 1o gennaio 1980, priverebbe tale norma di ogni equilibrio e avrebbe la portata di un annullamento totale.
La Commissione ricorda che la Corte ha sancito i principi fondamentali del sistema instaurato con la decisione 2794/80. Quest'ultima aveva già istituito un nesso tra il sistema delle quote di produzione e l'azione di ristrutturazione (art. 4, n. 4). Poiché gli sforzi volontari delle imprese si sono rivelati insufficienti, è stato necessario mettere in evidenza tale nesso in modo più formale nella decisione n. 2177/83.
La Commissione illustra il senso della sua politica dopo l'istituzione del regime delle quote: per adeguare le strutture dell'industria siderurgica, occorreva, di fronte ad un'eccedenza di produzione, ammodernare e contemporaneamente razionalizzare le imprese, accrescendo la loro produttività e la loro redditività, e far procedere a chiusure di impianti non remunerativi o obsoleti. Malgrado i primi apprezzabili progressi nel senso dell'ammodernamento, era opportuno, tenuto conto delle eccedenze di capacità constatate e degli obiettivi fissati, che il numero di chiusure aumentasse notevolmente. Pertanto nelle decisioni relative alle quote sono stati inseriti gli artt. 14, leu. a, 14, leu. b, e 15, definiti come « articoli di ristrutturazione ».
Il secondo codice degli aiuti subordina la concessione di questi aiuti a programmi di ristrutturazione destinati a renderli, a termine, inutili. Nel campo delle quote, gli artt. 14, lett. a, 14, lett. b e 15 mirerebbero a realizzare gli stessi obiettivi del codice degli aiuti.
L'art. 14, lett. a avrebbe lo scopo di consentire alle imprese la cui competitività giustifichi degli impianti esistenti di beneficiare di un aumento del loro tasso di utilizzazione ad un adeguamento delle loro produzioni e quantità di riferimento che servono di base al calcolo delle quote. In mancanza di tale correttivo, esse rischierebbero infatti di essere sfavorite rispetto alle imprese che hanno dovuto chiudere alcuni impianti e che, restando invariate le loro produzioni di riferimento, hanno registrato un aumento del tasso di utilizzo degli impianti rimasti in attività.
L'art. 14, lett. b risponderebbe alla necessità di combattere lo squilibrio strutturale e inciterebbe a procedere nel modo più rapido possibile a riduzioni di capacità, mediante attribuzione di incrementi di quote alle imprese che abbiano riassorbito la maggior parte delle proprie eccedenze.
L'art. 15 mira, a sua volta, ad adeguare le produzioni e le quantità di riferimento alla nuova struttura degli impianti delle imprese che hanno proceduto a ristrutturazione, mediante scambi di produzioni e di quantità di riferimento o trasferimenti all'interno di taluni gruppi di categorie di prodotti.
7.
a)
Sulla scelta della data del 1o gennaio 1980, la Commissione nega che lo scopo sia stato quello di prendere in considerazione, nella prospettiva di aumenti di quote, solo le chiusure effettuate dopo tale data.
Si tratterebbe di una data contabile destinata a determinare le eccedenze sussistenti al 1o gennaio 1980 nella Comunità e a ripartire tra gli Stati membri le riduzioni necessarie. Tale data era la più idonea poiché corrispondente al tempo stesso a quella dell'istituzione del codice degli aiuti e del sistema delle quote. Inoltre, sulla base delle capacità eccedentarie accertate nella Comunità al 1o gennaio 1980 è stata intrapresa la ripartizione delle riduzioni di capacità fra gli Stati membri. L'eccedenza è stata valutata a 48 milioni di tonnellate, le riduzioni di capacità sono state fissate a 27 milioni di tonnellate, limite di quanto l'industria siderurgica europea sarebbe stata capace di sopportare tenuto conto delle conseguenze politiche e sociali che ne sarebbero derivate per talune regioni. Pertanto, in base ai dati rilevati al 1o gennaio 1980, sono state imposte alle imprese siderurgiche maggiormente sovvenzionate della Comunità, che rappresentano una capacità produttiva totale di 77 milioni di tonnellate, riduzioni per un totale di 19,8 milioni di tonnellate.
Le ricorrenti, che fanno parte di un gruppo di imprese non sovvenzionate fino al 1980, avrebbero, come le altre, beneficiato di provvedimenti di crisi adottati dalla Comunità.
Tenuto conto degli sforzi compiuti prima del 1980, esse avrebbero ormai dovuto procedere solo a misure di ristrutturazione di portata di gran lunga minore.
Infine, esse avrebbero beneficiato, a titolo delle ristrutturazioni precedenti al 1980, del disposto dell'art. 4, nn. 4 e 5, della decisione 2794/80, che consente l'adeguamento e l'aumento delle produzioni di riferimento. Queste ultime sarebbero state per di più confermate nelle decisioni generali successive, il che lascerebbe sussistere il beneficio in tal modo concesso.
La Commissione sostiene che, per questo motivo, non si poteva tener conto di nuovo delle riduzioni effettuate prima del 1980. Poiché queste ultime erano già state ricompensate, la loro reintroduzione nel calcolo delle quote supplementari avrebbe avuto la conseguenza di retribuire due volte lo stesso sforzo. Per contro, una data successiva avrebbe penalizzato talune imprese che avevano proceduto a ristrutturazioni a decorrere dal 1980. La scelta della data del 1o gennaio 1980 sarebbe quindi, secondo la Commissione, obiettivamente giustificata.
b)
Per quanto riguarda la condizione relativa ad un « piano di ristrutturazione », che sarebbe collegato ad una domanda di aiuti, la Commissione sostiene che si tratta di un termine tecnico riferentesi non solo ai piani ad essa sottoposti da imprese al fine di ottenere aiuti, ma anche a quelli predisposti esclusivamente per ottenere quote supplementari.
La Krupp aveva presentato nel novembre 1983 il suo piano di ristrutturazione al fine di ottenere quote supplementari. Questo piano, in un primo momento respinto dalla Commissione in quanto insufficiente, veniva alla fine accettato, in considerazione di una ulteriore riduzione di produzione di 300000 tonnellate, e veniva successivamente confermato nella comunicazione effettuata dal governo tedesco nell'ambito degli aiuti. Su tale base alla Krupp potevano essere concessi incrementi di quote.
e)
Per quanto riguarda il riferimento alle decisioni sugli aiuti, specialmente nella seconda versione dell'art. 14, lett. b, la Commissione sostiene, sottolineando che le condizioni per ottenere quote supplementari non sono state rese più severe rispetto alla decisione n. 2177/83, che il fatto che i due sistemi, delle quote e degli aiuti, non siano della stessa natura non impedisce che tra essi possa essere creato un nesso il quale non potrebbe comportare la nullità della norma di cui trattasi.
La decisione 3280/83 non ha potuto imporre immediatamente alle imprese tedesche un obbligo di riduzione di capacità collegato agli aiuti. La Repubblica federale di Germania disponeva infatti di un termine che scadeva il 31 gennaio 1984 per far conoscere alla Commissione la ripartizione tra imprese delle chiusure considerate. Di conseguenza, e fino a tale data, la decisione 3280/83 non avrebbe potuto arrecare danno alle ricorrenti.
Successivamente, le imprese tedesche avrebbero potuto beneficiare di incrementi di quote concessi sia secondo le modalità di applicazione del codice degli aiuti, sia in mancanza di tali sovvenzioni, a condizione che il loro proprio piano di ristrutturazione fosse stato approvato dalla Commissione.
8.
Prima di esaminare i mezzi così esposti, si devono fare alcune osservazioni preliminari.
Anche se l'obiettivo comunitario — ridurre la capacità produttiva delle imprese siderurgiche al fine di combattere lo squilibrio strutturale esistente in questo settore — è stato subito ricordato dalla Commissione, l'articolazione degli strumenti predisposti a tal fine è risultata soltanto nel corso del procedimento.
In tale materia, disciplinata da atti di carattere regolamentare, avete dichiarato che non si può
« pretendere che nella motivazione siano specificati i diversi elementi di diritto e di fatto, a volte molto numerosi e complessi, che costituiscono l'oggetto di tali atti, purché questi elementi rientrino nell'ambito del complesso di cui fanno parte » (causa 244/81, Klöckner Werke/Commissione, sentenza 11 maggio 1983, Race. pag. 1451, punto 33 della motivazione).
Inoltre occorre che l'iter logico seguito dall'autorità da cui emana l'atto sia riconoscibile e risulti in modo « chiaro e non equivoco » (stesso riferimento).
Ci si può pertanto rammaricare del fatto che l'iter logico seguito dalla Commissione non sia stato reso esplicito nelle decisioni controverse, successivamente adottate in materia di incrementi di quote. La lettura delle varie memorie della Commissione lascia pensare che sia stata elaborata nel corso dei procedimenti una teoria che sarebbe stato meglio esporre più chiaramente al momento dell'adozione della decisione. Pertanto, pur osservando che un certo numero di elementi dovevano essere noti agli esperti della siderurgia, si ha talvolta l'impressione di scoprire, strada facendo, sia l'equilibrio del sistema sia le relazioni esistenti tra talune norme, come quelle contenute negli artt. 14, lett. b della decisione 2177/84 e 4, nn. 4 e 5, della decisione 2794/80.
Si deve infine notare che non viene data alcuna definizione del « programma di ristrutturazione » di cui all'art. 14, lett. b sopra menzionato, divenuto il « piano di ristrutturazione » nella decisione 3280/83 che modifica quest'articolo, nonché nell'art. 14, leu. B della decisione 234/84.
Queste osservazioni, che fanno apparire la controversia sotto una luce specifica, possono avere conseguenze giuridiche se, come sostiene la ricorrente Thyssen, gli atti impugnati dovessero essere qualificati decisioni individuali, e ciò in quanto si dovrebbe ritenere che la motivazione era determinante.
Ma esaminiamo anzitutto i mezzi basati sulla nozione di sviamento di potere ai sensi dell'art. 33, 2o comma, del trattato CECA, terreno sul quale, lo ribadisco, la ricevibilità non è contestata.
9. Sul mezzo relativo alla scelta della data di riferimento del 1o gennaio 1980
Nella sentenza 15 gennaio (causa 250/83, Finsider/Commissione, non ancora pubblicata) avete dichiarato che
« perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo » (punto 8 della motivazione).
Avete precisato che affinché il diverso trattamento che la ricorrente addebita alla Commissione costituisca uno sviamento di potere
« occorre, in primo luogo, accertare se detto trattamento si basi sull'esistenza di differenze obiettive ed importanti con riguardo agli scopi che la Commissione può legittimamente perseguire nell'ambito della sua politica relativa alla siderurgia europea » (stesso riferimento).
Partendo da questo richiamo, è quindi opportuno accertare se il criterio di data adottato dalla Commissione per l'applicazione dell'art. 14, lett. b (14, lett. B) di cui trattasi sia tale da svantaggiare talune imprese siderurgiche europee rispetto ad altre.
Non si può contestare che, quali che siano le imprese, tale criterio di data esclude dalla base di calcolo delle quote supplementari le misure di ristrutturazione attuate prima del 1980. Il sistema instaurato con l'art. 14, leu. b (14, lett. B) esprime infatti la volontà della Commissione di soddisfare un imperativo di « incitamento ad una rapida ristrutturazione », per talune imprese siderurgiche, come sottolinea il titolo del punto 11 del preambolo della decisione 2177/83. Tale obiettivo viene così descritto :
« onde incitare le imprese a procedere rapidamente alle chiusure, richieste dal piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione, è apparso utile prevedere l'attribuzione di quote supplementari a queste imprese non appena esse abbiano proceduto alla maggior parte di tali chiusure ».
Al fine di ben comprendere la portata di tale norma, va richiamato il contesto nel quale essa si inserisce.
Adottato ai sensi dell'art. 58 CECA, il provvedimento in questione fa parte della politica d'intervento avviata dalla Commissione a causa dell'insufficienza dei mezzi di azione indiretta (vedere in particolare punto 3, 2o e 3o comma, del preambolo, il sistema delle quote di produzione è apparso come la risposta adeguata alla
« crisi gravissima, dovuta al brusco calo della domanda ed al crollo dei prezzi, che ha colpito tutte le imprese siderurgiche della Comunità » (causa 263/82, Klöckner, sentenza 14 dicembre 1983, Race. 1983, pag. 4143, punto 18 della motivazione).
Il sistema delle quote mira a far fronte a tale situazione attraverso una
« diminuzione concertata dell'offerta tale da riequilibrare le posizioni sul mercato dell'offerta e della domanda ed a frenare la caduta dei prezzi » (sentenza 263/82, sopra menzionata, punto 19 della motivazione).
Tale politica si basa quindi su una riduzione della produzione, in particolare mediante misure di ristrutturazione. Gli sforzi già fatti in questo senso da talune imprese siderurgiche sono stati debitamente presi in considerzione. Ciò viene precisamente indicato nel punto 4 del preambolo della decisione 2794/80, secondo cui
« per evitare che la disciplina di quote di produzione rimetta in discussione gli sforzi di ristrutturazione compiuti con successo da alcune imprese dopo l'inizio della crisi, è necessario adeguare le produzioni di riferimento, tenendo conto dell'effettiva situazione delle imprese sul mercato » (quinto capoverso).
Tuttavia, e ciò è stato sottolineato nel controricorso della Commissione nella causa 211/83, gli sforzi fatti da talune imprese nel campo della ristrutturazione si sono rivelati manifestamente insufficienti. Con il loro comportamento, queste imprese non rispondevano quindi alle aspettative della Commissione né contribuivano in modo soddisfacente allo « sforzo di solidarietà comunitario teso a consentire all'industria del settore interessato nel suo complesso di superare le crisi e di sopravvivere » (sentenza 263/82, sopra menzionata, punto 19 della motivazione).
Pertanto, di fronte agli obblighi comuni di solidarietà appaiono due categorie di imprese
— quelle che, competitive sul mercato, avevano preso l'iniziativa di adeguarsi spontaneamente alle esigenze sorte dalla crisi, senza chiedere aiuti statali,
— le altre, che, avendo ottenuto sovvenzioni a condizioni talvolta discutibili, hanno potuto rinviare detto adeguamento, falsando in tal modo le norme della concorrenza, e facendo perdurare talune cause della crisi.
Gli strumenti giuridici gradualmente creati dalla Commissione rispondono a tale situazione. Ci si chiede, ora, quale sia il diritto positivo applicabile alle imprese della seconda categoria, cioè a quelle che possono essere qualificate come imprese « sovvenzionate ».
a)
Con le decisioni generali che istituiscono il codice degli aiuti è stato stabilito,
— per tener conto di talune necessità sociali ed economiche, sottolineate dall'avvocato generale VerLoren van Themaat nelle sue conclusioni nella causa 214/83, di inquadrare gli aiuti statali sul piano comunitario;
— per pervenire nel modo più rapido possibile ad un nuovo equilibrio dell'offerta e della domanda, ristabilendo condizioni normali di concorrenza fra imprese modernizzate e nuovamente competitive, di collegare tali aiuti allo sforzo di ristrutturazione determinato globalmente dalla Commissione e ripartito tra le varie imprese.
Il fatto che gli aiuti siano collegati alla ristrutturazione ha la conseguenza di correggere il loro aspetto negativo. Ciò si deduce dalla vostra sentenza Finsider (causa 250/83, sopra menzionata), in cui avete sottolineato che le forme di aiuto tali da promuovere la ristrutturazione e il miglioramento della competitività perseguiti allo stesso tempo dal codice degli aiuti e dal sistema delle quote devono essere approvati dal momento che consentono di perseguire gli scopi della politica industriale adottata dalla Commissione (punto 10 della motivazione).
Nella stessa sentenza, avete riconosciuto alla Commissione la facoltà di privare di incrementi di quote
« le imprese le quali abbiano fruito di una forma di aiuto che riesca a ritardare l'auspicata ristrutturazione, cioè di un aiuto destinato a coprire le perdite di gestione (...) » (punto 9 della motivazione).
La destinazione fra le imprese irragionevolmente sovvenzionate e quelle concorrenziali costituisce la base delle disposizioni delle decisioni generali impugnate nella presente fattispecie.
b)
Si deve ricordare che nel 1980 il sistema delle quote ha in certo qual modo « bloccato la situazione » — per riprendere l'espressione dell'avvocato generale VerLoren Van Themaat — e che così sono state definite in quel momento, in modo obbligatorio, le posizioni delle imprese esistenti sul mercato comunitario. Come viene indicato dalla Commissione, la decisione generale 2177/83 ha poi stabilito per la prima volta un legame formale tra il sistema delle quote e la ristrutturazione. La Commissione intendeva così, al termine di tre anni, trarre le conseguenze dell'applicazione del sistema e, in particolare, prendere in considerazione il caso delle imprese che, lungi dal rispondere agli incentivi alla ristrutturazione, continuavano a differire la scadenza.
Pertanto, come avete rilevato nella suddetta sentenza Finsider, le normative concernenti gli aiuti e le quote
« perseguono uno scopo comune, cioè quello di promuovere la ristrutturazione necessaria per adeguare la produzione e le capacità alla domanda prevedibile e ripristinare la competitività della siderurgia europea » (punto 9 della motivazione).
La coesione di questo sistema dipende per buona parte dalla sua limitazione nel tempo.
L'obiettivo perseguito dalla Commissione è precisamente quello di pervenire in breve tempo mediante le misure d'intervento in tal modo attuate, alla soppressione tanto degli aiuti quanto delle quote: la data del 31 dicembre 1985 è il termine ultimo che è stato scelto. Questa scelta chiarisce la portata dell'art. 14, lett. b (14, lett. B).
Ora, qual è in concreto la sorte riservata alle imprese sovvenzionate?
In generale, l'inquadramento degli aiuti ha eliminato il sistema della sopravvivenza artificiale di unità produttive ed ha costretto le imprese interessate a riconversioni rigorose.
Più specificamente l'art. 14, lett. b (14, leu. B), imponendo dei limiti elevati (75%, poi 85% dell'esecuzione di un piano di ristrutturazione), facilitava per le imprese già ampiamente ristrutturate l'accesso a incrementi di quote che rappresentano un vantaggio economico, mentre le imprese che dovevano ancora effettuare notevoli ristrutturazioni avrebbero dovuto fare uno sforzo di gran lunga più consistente per pervenire ad un risultato analogo.
Non si può infatti contestare che un'impresa la quale avesse ritrovato una maggiore competitività e che dovesse ormai sopprimere solo 10000 tonnellate di capacità produttiva, avrebbe dovuto compiere uno sforzo di ristrutturazione di gran lunga meno rilevante di quanto avrebbe dovuto fare un'impresa la cui competitività dovesse essere ristabilita per essere l'impresa stessa sopravvissuta fino a quel momento solo mediante sovvenzioni, e che dovesse, per ottenere un incremento di quote, ridurre di 100000 tonnellate la propria capacità produttiva.
Si può quindi ritenere che le imprese che hanno rinviato la loro ristrutturazione grazie a sovvenzioni sono state penalizzate dalla normativa degli aiuti e delle quote introdotta nel 1980, poiché, contrariamente alle imprese competitive, esse devono contribuire alle riduzioni di capacità previste dalla Commissione per una parte che rappresenta globalmente più del triplo dello sforzo richiesto alle imprese sovvenzionate. Per di più, esse sono costrette, per ottenere prima del 1986 sia aiuti sia quote supplementari, a procedere in modo massiccio alle ristrutturazioni richieste.
Tali considerazioni mi inducono a ritenere che gli incrementi di quote di cui all'art. 14, lett. b (14, leu. B) rappresentano non tanto la ricompensa di un'azione di ristrutturazione quanto la sanzione applicata alle imprese che non hanno risposto in tempo utile alle necessità della politica siderurgica comunitaria.
Qual è invece la situazione delle imprese il cui sforzo di ristrutturazione è cominciato già prima del 1980?
Queste ristrutturazioni, effettuate spontaneamente, sono state integrate nella ripartizione, fra tutte le imprese, delle quote di produzione, come risulta infatti dal suddetto punto 4, 5o capoverso del preambolo della decisione 2794/80.
L'art. 4, nn. 4 e 5, di questa decisione, concretizza l'intenzione ivi compresa. Dalle vostre sentenze Krupp/Commissione (cause 275/80 e 24/81, sentenza 28 ottobre 1981, Race. pag. 2489) e Halyvourgiki/Commissione (cause riunite 39, 43, 85 e 88/81, sentenza 16 febbraio 1982, Race. pag. 593, in particolare punto 28 della motivazione, pag. 617) si può desumere che l'art. 4, nn. 4 e 5, della decisione 2794/80 comporta, in deroga al sistema delle produzioni di riferimento, correttivi destinati a prendere in considerazione, a favore di talune imprese, le ristrutturazioni effettuate fino al 1979.
E stata in tal modo data una contropartita agli sforzi realizzati su iniziativa di talune imprese non sovvenzionate o poco sovvenzionate. Si potrebbe certo obiettare che tale contributo spontaneo, anticipando lo sforzo ulteriormente imposto dalla Commissione, pur essendo stato preso in considerazione, non ha tuttavia dispensato queste imprese dall'essere assoggettate a qualsiasi nuovo obbligo di ristrutturazione. Ci si può chiedere, pertanto, se non vi sia una violazione del principio di « equa ripartizione » di cui all'art. 58 del trattato CECA.
La risposta è certamente negativa.
Si deve infatti ricordare che, indipendentemente da quelle che abbiano potuto essere le riduzioni di capacità decise da talune imprese nel 1980 sussistevano ancora delle eccedenze. Come ho già detto, queste eccedenze, valutate a 48 milioni di tonnellate, hanno portato a richiedere riduzioni di capacità pari a 27 milioni di tonnellate, di cui 7 milioni sono stati messi a carico delle imprese poco o non sovvenzionate. Ora, come è stato dichiarato dalla Corte, la riduzione dell'offerta
« comporta pesanti sacrifici, che vanno ripartiti equamente fra tutte le imprese del settore, coinvolte in uno sforzo di solidarietà comunitario teso a consentire all'industria del settore interessato nel suo complesso di superare la crisi e di sopravvivere » (sentenza 263/82, sopra menzionata, punto 19 della motivazione). (Il corsivo è nostro).
A tale riguardo, difficilmente si possono confrontare gli oneri ancora incombenti rispettivamente alle imprese che hanno beneficiato di aiuti ed a quelle che, essendo redditizie o prossime all'equilibrio, hanno potuto farne a meno: lo sforzo richiesto alle prime è proporzionato ai ritardi accumulati, benché « la ricompensa », cioè l'incremento di quota, sia della stessa natura di quella concessa alle seconde, dal momento che le condizioni dell'art. 14, lett. b (14, lett. B) sono soddisfatte.
Il contesto nel quale si colloca l'insieme degli strumenti normativi che disciplinano dal 1980 il mercato dell'acciaio consente quindi di distinguere, a seconda della qualità dell'impresa, esigenze diverse di solidarietà, in funzione della sovraccapacità da eliminare. In definitiva, bisogna constatare che, per un periodo di sei anni a decorrere dal 1980 e alla scadenza del quale il settore siderurgico dovrebbe, se gli obiettivi fissati verranno raggiunti, essere risanato, qualsiasi provvedimento concernente la realizzazione dell'obiettivo di ristrutturazione e che sottometta a condizioni identiche le imprese siderurgiche esistenti sul mercato comunitario non può essere considerato discriminatorio. Le ricorrenti possono beneficiare di incrementi di quote, che esse hanno del resto ottenuto — come abbiamo appreso nel corso del procedimento — o che possono ottenere a minor costo economico e sociale.
Da queste considerazioni risulta che la scelta della data del 1 gennaio 1980 si basa su un criterio obiettivo, compatibile con gli scopi che la Commissione può legittimamente perseguire nell'ambito della sua politica siderurgica.
A costo di ripetermi, mi rammarico del fatto che, tenuto conto delle riserve già espresse nel 1982 dal governo tedesco circa la scelta di tale data di riferimento (cfr., negli allegati presentati dall'interveniente, la lettera del governo tedesco in data 7 luglio 1982 e la risposta della Commissione in data 22 luglio 1982), la Commissione non abbia ritenuto utile esplicitare allora la propria decisione.
10. Sul mezzo relativo al riferimento ad un piano di ristrutturazione
L'argomento delle ricorrenti secondo cui esisterebbe un nesso obbligato tra la nozione di piano di ristrutturazione e il sistema degli aiuti non sembra fondato. Come è stato già detto, lo scopo del sistema delle quote è come quello degli aiuti, la ristrutturazione. Quando si tratti di valutare la domanda di concessione di quote supplementari, nulla vieta alla Commissione di adottare le sue decisioni, in forza del potere discrezionale attribuitole dal trattato, facendo riferimento ad un programma o piano di ristrutturazione. L'affermazione secondo cui un siffatto criterio escluderebbe dal beneficio degli incrementi di quote le imprese che non volessero far ricorso ad aiuti derivati da un'erronea assimilazione della nozione di programma o di piano di ristrutturazione a quella cui si riferisce il secondo codice degli aiuti. Questo approccio, benché la terminologia adoperata possa eventualmente dar adito a confusione, non è corroborato dai fatti e le ricorrenti non forniscono la prova che un incremento di quota sia stato rifiutato ad un'impresa per il solo motivo ch'essa non aveva chiesto alcun aiuto.
Aggiungo che non si può condividere il punto di vista delle ricorrenti secondo cui l'istituzione di un programma del genere lasciato alla libera determinazione delle imprese, toglierebbe all'art. 14, leu. b (14, lett. B) qualsiasi effetto incentivante alla ristrutturazione. Questa concezione sottovaluta l'obbligo di sana gestione incombente ad ogni impresa che tenga conto degli « obiettivi acciaio » della Commissione. Essa trascura inoltre il controllo sull'efficacia del piano di ristrutturazione, esercitato dalla Commissione prima della concessione degli aiuti. Il criterio relativo al piano di ristrutturazione deve quindi essere inteso in senso più ampio. Esso comprende, certo, il piano previsto nel codice degli aiuti per le imprese che vi hanno fatto ricorso, senza escludere tuttavia il programma proprio alle imprese che non chiedono sovvenzioni.
Poiché nessun elemento del fascicolo consente di affermare che questo criterio sia stato applicato nella concezione restrittiva descritta dalle ricorrenti, nessuna discriminazione costituiva di sviamento di potere può essere addebitata alla Commissione su tale punto.
11. Sul mezzo basato su un riferimento alle decisioni relative agli aiuti
La decisione 3280/83 ha inserito nell'art. 14, lett. b una nuova condizione per la concessione di quote supplementari, e cioè l'attuazione dei 3/4 del totale delle riduzioni di capacità « richieste eventualmente dalla Commissione nelle proprie decisioni del 29 giugno 1983 relative agli aiuti alla siderurgia ». L'art. 14, lett. B della decisione 234/84 parla di riduzioni «eventualmente richieste dalla Commissione nelle sue decisioni relative agli aiuti alla siderurgia ». (Il corsivo è nostro).
Le critiche delle ricorrenti, relative all'introduzione di criteri che rientrano in un sistema diverso, quello degli aiuti, non reggono alla semplice constatazione che, dal momento che due sistemi i cui criteri di valutazione sono senz'altro differenti, hanno entrambi come obiettivo la ristrutturazione, nulla deve poter opporsi al fatto che i dati derivanti dall'applicazione di uno dei sistemi possano servire di riferimento nell'altro.
Ciò rientra, infatti nel potere discrezionale della Commissione. Ricercare, come fanno le ricorenti, un elemento discriminatorio nel riferimento alle decisioni sugli aiuti porta in realtà, in mancanza di ogni altra precisazione, a criticare il codice degli aiuti stesso. Ora, quest'ultimo non è, in quanto tale, contestato nell'ambito del presente ricorso.
Nulla sembra pertanto opporsi al fatto che, per l'attribuzione degli incrementi di quote, venga fatto riferimento al regime degli aiuti.
Mi pronuncio ora sull'addebito della ricorrente Krupp, la quale sostiene che non si sarebbe dovuto far riferimento alla decisione della Commissione 29 giugno 1983 concernente la Repubblica federale di Germania, in quanto tale dato era troppo impreciso, tenuto conto della delega conferita agli Stati membri al fine di determinare per ogni impresa le riduzioni di capacità richieste dalla Commissione.
Tale addebito non regge all'esame. Tanto dagli atti del procedimento quanto dalle spiegazioni fornite nel corso della fase orale risulta che la Commissione non ha affatto delegato dette attribuzioni agli Stati membri.
Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, la decisione 29 giugno 1983, 83/392/CECA è stata elaborata in base ad indicazioni fornite alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania, in stretta collaborazione con le imprese siderurgiche interessate, ed in base a contatti avuti con la Commissione.
Questa decisione di principio è stata successivamente dettagliata in considerazione della tabella fornita dal governo della Repubblica federale di Germania circa la ripartizione delle riduzioni di capacità che dovevano essere effettuate dalle imprese tedesche. Tale processo decisionale della Commissione costituisce un insieme invisibile e non può essere tacciato di imprecisione.
Tra il 29 giugno 1983 e il 31 gennaio 1984, la Krupp, come ho indicato, ha presentato una domanda di quote che, in un primo momento rifiutata, è stata accolta allorché l'impresa interessata ha consentito ad una riduzione supplementare di capacità che la Repubblica federale di Germania ha inserito nella tabella di ripartizione comunicata alla Commissione. Avendo soddisfatto tale condizione, la Krupp ha potuto ottenere un incremento di quota e un aiuto. Ciò prova che il regime ha funzionato in modo del tutto coerente a vantaggio dell'interessata.
12. SulL rìcevibilità del ricorso deüa società Thyssen, in quanto basato sull'art. 33, 1o comma, del trattato CECA (di/etto di motivazione)
Un ricorso per annullamento rivolto contro una decisione generale è ricevibile solo se le norme impugnate
« incidono individualmente e direttamente sulla situazione dei destinatari » (cause 55-59 e 61-63, Acciaierie Fonderie Ferriere di Modena e a./Alta Autorità, sentenza 9 giugno 1964, Race. pag. 416, a pag. 446).
A tal riguardo la possibilità di conoscere in anticipo le imprese interessate non è sufficiente per rimettere in causa il carattere generale di una decisione (causa 242/81, Société Roquette/Commissione, sentenza 30 settembre 1982, Race. pag. 3213, punto 7 della motivazione, pag. 3230).
Infatti, in base alla vostra giurisprudenza, occorre ancora che l'atto impugnato riguardi la ricorrente
« a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e la identifichi alla stessa stregua dei destinatari » (causa 25/62, Plaumann, Race. 1963, pag. 195).
Nella fattispecie, si tratta quindi di accertare se la Thyssen fosse caratterizzata rispetto alle altre imprese in ragione della data scelta per l'applicazione dell'art. 14, lett. b (14, lett. B).
Come ho già detto, la data del 1o gennaio 1980 riguarda non solo le imprese siderurgiche sovvenzionate, ma anche quelle che non lo sono. L'argomento della Thyssen si basa sull'idea che la data di riferimento sia stata intenzionalmente introdotta al fine di privilegiare talune imprese ben determinate. Oltre la mancanza di qualsiasi prova a sostegno di tale affermazione, bisogna rilevare, come ho già fatto presente, che qualsiasi impresa può aspirare agli incrementi di quota di cui all'art. 14, lett. b (14, lett. B). Questa norma si inserisce in una disciplina generale e non ha, a mio parere, carattere individuale.
Concludo quindi per l'irricevibilità di tale mezzo.
13.
Tenuto conto di tutte queste osservazioni, vi propongo di
—
dichiarare irricevibile il ricorso presentato dalla ricorrente Thyssen ai sensi dell'art. 33, Io comma, del trattato CECA,
—
respingere, in quanto infondati i ricorsi presentati dalle ricorrenti Krupp e Thyssen ai sensi dell'art. 33, 2o comma, del trattato CECA,
—
condannare le ricorrenti alle spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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