CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 19 GIUGNO 1984 ( *1 )
Sommario
A — I fatti
1. Gli antefatti
a) La decisione della Commissione n. 257/80
b) La decisione della Commissione n. 2320/81
e) La decisione della Commissione n. 83/397
d) Il comportamento del Granducato
2. Le conclusioni delle parti
a) La domanda dei ricorrenti
b) La domanda incidentale della convenuta
c) La replica dei ricorrenti
Β — Il mio parere
1. Sull'applicabilità del trattato CECA, in particolare dell'art. 95
2. Sulla ricevibilità del ricorso a norma del trattato CECA
3. Sulla ricevibilità del ricorso a norma dell'art. 173 del trattato CEE
a) «interesse diretto»
aa) La giurisprudenza in materia
bb) La concreta situazione di fatto
b) «interesse individuale»
aa) La giurisprudenza in materia
bb) La concreta situazione di fatto
c) «Piena tutela giuridica»
C — Conclusioni
Signor Presidente,
signori Giudici,
A — I fatti
Debbo oggi esprimere il mio parere sulla ricevibilità di un ricorso presentato da cinque comuni lussemburghesi contro la Commissione. Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 29 giugno 1983, n. 83/397/CEE/CECA (GU L 227 del 19. 8. 1983, pag. 29) «concernente gli aiuti che il governo lussemburghese intende concedere a favore della siderurgia». In questa decisione la compatibilità di aiuti statali alle imprese siderurgiche con l'ordinato funzionamento del mercato comune viene fatta dipendere, tra l'altro, dalla riduzione di determinate capacità produttive. Sul territorio dei comuni ricorrenti sono installate imprese siderurgiche.
1. Gli antefatti Gli antefatti della decisione impugnata possono essere illustrati come segue:
a)
Il 1° febbraio 1980, la Commissione adottava la decisione n. 257/80 «recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia». Essa considerava che, al fine di adeguare le capacità produttive dell'industria siderurgica alla domanda e di ripristinare la competitività di questo settore, fossero necessari aiuti specifici da parte degli stati membri. La Commissione basava la propria competenza sull'art. 95, 1° e 2° comma, del trattato CECA.
L'art. 1 della decisione stabiliva che gli aiuti specifici a favore della siderurgia, finanziati da uno stato membro o mediante risorse statali, potevano essere considerati compatibili con il mercato comune se fossero conformi alle disposizioni della decisione n. 257 e fossero stati attuati nel modo stabilito da questa decisione.
Nell'art. 2 venivano specificati i criteri cui dovevano rispondere gli aiuti a sostegno degli investimenti. Vi erano citati fra l'altro lo «sforzo richiesto ai fini della ristrutturazione» e i «criteri di ristrutturazione» che dovevano essere fissati dalla Commissione.
Nell'art. 3 venivano indicati i costi che potevano essere coperti dagli aiuti finalizzati alla chiusura di impianti siderurgici.
L'art. 4 conteneva criteri per gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attività di determinate imprese. Uno di tali criteri consisteva nella condizione che gli aiuti facessero parte integrante di un programma di ristrutturazione.
L'art. 5 trattava gli aiuti di emergenza per far fronte a gravi problemi di ordine sociale.
L'art. 6 disponeva infine che alla Commissione venissero comunicati in tempo utile i progetti di aiuti e che lo Stato membro interessato potesse dare attuazione alle misure prospettate soltanto previa autorizzazione della Commissione e adeguandosi alle condizioni da essa stabilite.
b)
Poiché a quell'epoca la crisi dell'industria siderurgica si era ancora inasprita e non si era ancora pervenuti alla necessaria ristrutturazione e all'adeguamento delle capacità, il 7 agosto 1981 veniva emanata — egualmente in base all'art. 95 del trattato CECA — la decisione n. 2320/81 (GU L 228, 1981, pagg. 14 e segg.), che comprendeva sia aiuti specifici (principalmente a favore dell'industria siderurgica) sia aiuti non specifici nel quadro di normative generali o regionali e che deve essere applicata sino al 31 dicembre 1985.
All'art. 1 vi si stabilisce che tutti gli aiuti a favore della siderurgia finanziati da uno stato membro o mediante risorse statali possono essere considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi agli artt. 3-7 e che la loro attuazione può avvenire soltanto nel modo stabilito nella decisione stessa.
Ai sensi dell'art. 2 gli aiuti sono compatibili con il mercato comune se le imprese beneficiarie attuano programmi di ristrutturazione che comportino la riduzione delle capacità produttive; tali aiuti potevano essere autorizzati fino al 1o luglio 1983 e non potevano in linea di massima comportare pagamenti dopo il 31 dicembre 1985.
L'art. 3 contiene i criteri cui devono rispondere gli aiuti a favore degli investimenti. In tale ambito viene menzionato fra l'altro lo sforzo di ristrutturazione.
L'art. 4 tratta dei costi che possono essere coperti in relazione alla chiusura di impianti siderurgici.
Nell'art. 5 vengono stabilite le condizioni per gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attività di determinate imprese; essi devono fra l'altro far parte integrante di un programma di ristrutturazione ai sensi dell'art. 2.
L'art. 6 disciplina gli aiuti di emergenza per far fronte a gravi problemi di ordine sociale.
L'art. 7 determina gli obiettivi da perseguire con gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo.
Infine l'art. 8 dispone che la Commissione sia tempestivamente informata; esso stabilisce che le notificazioni alla Commissione debbono essere effettuate entro il 30 settembre 1982 e che le misure prospettate possono essere attuate previa autorizzazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite.
e)
Su questa base — come già accennato — veniva adottata la decisione 29 giugno 1983, su cui verte la presente controversia, «concernente gli aiuti che il governo lussemburghese intende concedere a favore della siderurgia» (GU L 227, 1983, pagg. 29 e segg.). Nella motivazione vengono esposti i fatti antecedenti , alla sua adozione. Vi si ricorda che, nel gennaio del 1981, il governo lussemburghese notificava alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti alla propria industria siderurgica; che, in esito ad esame, la Commissione era giunta alla conclusione che la riduzione della capacità prospettata era insufficiente; che il governo lussemburghese aveva quindi modificato il piano di ristrutturazione ed offerto una riduzione di capacità di prodotti laminati a caldo più rilevante, e che infine, nel luglio del 1982, la Commissione aveva autorizzato a determinate condizioni la concessione di una parte degli aiuti, per cui, nell'agosto del 1982, il governo lussemburghese si era dichiarato d'accordo su queste condizioni.
Nella motivazione viene precisato ancora che, nel settembre del 1982, il governo lussemburghese aveva notificato alla Commissione ulteriori aiuti a favore della propria industria siderurgica; che, in esito ad esame, la Commissione era giunta alla conclusione che il piano di ristrutturazione modificato non costituiva una nuova contropartita che permettesse l'autorizzazione di nuovi aiuti; che, nel marzo del 1983, il governo lussemburghese aveva quindi modificato la notifica del settembre 1982, che era stata offerta come contropartita per una serie di aiuti agli investimenti e di funzionamento una nuova riduzione netta di capacità di 60000 tonnellate di laminati a caldo; e che la Commissione aveva tuttavia ritenuto che, oltre a questa riduzione di capacità, si dovesse procedere ad una riduzione di capacità di laminazione a caldo di altre 410000 tonnellate.
Fra le norme della decisione, diretta — a norma dell'art. 8 — al Granducato del Lussemburgo, va innanzitutto citato l'art. 1 in cui viene stabilito che gli aiuti per gli investimenti e di funzionamento, ivi dettagliatamente elencati, sono compatì bili con il mercato comune purché vengano rispettate le condizioni e le modalità di cui agli artt. 2-5 della decisione stessa. L'art. 2 dispone che le imprese beneficiarie dovevano procedere, oltre alla già proposta riduzione di capacità di 60000 tonnellate, a riduzioni di almeno 410000 tonnellate di laminati a caldo, che doveva essere comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 1984, l'elenco degli impianti da chiudere ed il calendario delle chiusure e che le riduzioni di capacità dovevano aver luogo entro il31 dicembre 1985. Infine all'art. 4 si dispone che gli aiuti potevano essere concessi solamente qualora la Commissione accertasse l'adempimento, integrale o in parte sufficiente, delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3.
d)
Il 1° luglio 1983, il Granducato del Lussemburgo adottava una legge concernente misure per favorire la ristrutturazione e la modernizzazione della siderurgia. Con tale legge il governo lussemburghese veniva autorizzato, fra l'altro, a concedere, per gli anni 1983 e 1984, aiuti alle imprese siderurgiche lussemburghesi (art. 1), a sottoscrivere, per un determinato importo, obbligazioni convertibili o azioni delle imprese siderurgiche lussemburghesi (art. 1) e ad acquistare partecipazioni azionarie della Sidmar SA (art. 3). Per le altre norme della legge — che non contengono alcuna disposizione in fatto di chiusura di stabilimenti — rinvio al testo riportato nella Gazzeta ufficiale del 1° luglio 1983.
Va tuttavia ricordato anche che il governo lussemburghese comunicava alla Commissione, il 27 gennaio 1984, quali stabilimenti sarebbero stati chiusi. Da questa comunicazione e dalla risposta della Commissione in data 27 febbraio 1984, risulta che, nell'ambito di un accordo di cooperazione con la Cockerill Sambre (cui il governo belga e quello lussemburghese hanno dato il loro assenso) la Arbed avrebbe chiuso definitivamente entro l'inizio del 1985 il treno di laminazione a caldo di Dudelange (che rappresenta una riduzione di capacità di 745000 tonnellate, di cui 250000 tonnellate vanno a vantaggio della Cockerill Sambre).
2. Le conclusioni delle parti
a)
Secondo i ricorrenti, le modalità imposte per le chiusure erano eccessive in quanto non si sarebbe sufficientemente tenuto conto al riguardo delle ristrutturazioni effettuate prima del 1980 né dell'importanza dell'industria siderurgica per l'economia lussemburghese. Essi hanno adito la Corte chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione 29 giugno 1983 e, in quanto necessario, una declaratoria di inapplicabilità della decisione n. 2320/81.
b)
La Commissione ritiene il ricorso irricevibile. Essa pertanto ha presentato una domanda ai sensi dell'art. 91, § 1 del regolamento di procedura, chiedendo che si statuisca sull'eccezione senza impegnare la discussione nel merito.
Secondo la Commissione il ricorso è irricevibile a norma del trattato CECA poiché i ricorrenti non sono evidentemente imprese ai sensi dell'art. 48 di questo trattato. Essi non avrebbero tuttavia diritto di ricorrere neppure ai sensi del trattato CEE. La decisione impugnata è infatti diretta — come ho già accennato — al Granducato del Lussemburgo e non ai comuni ricorrenti. Ora, in tal caso l'art. 173 del trattato CEE richiederebbe un interesse diretto ed individuale che i comuni ricorrenti non avrebbero potuto provare.
c)
I ricorrenti si oppongono a questa tesi affermando innanzitutto che è determinante il solo trattato CEE, ossia il suo art. 173. In effetti la decisione avrebbe potuto essere adottata solamente in forza degli artt. 92 e segg. del trattato CEE in quanto, ai sensi delle decisioni nn. 257/80 e 2320/81 cui fa riferimento la decisione impugnata, queste sarebbero state adottate perché «la Comunità si trova di fronte ad un caso non previsto dal trattato» e sarebbe inoltre chiaro — in base all'art. 6 della decisione 257/80 e all'art. 8 della decisione 2320/81 — che la Commissione avrebbe seguito la procedura di cui all'art. 93, n. 2 del trattato CEE per l'adozione di questa decisione.
Qualora si dovesse ritenere tuttavia che si tratti di una decisione presa contemporaneamente ai sensi del trattato CECA e del trattato CEE, sarebbe sufficiente che la decisione fosse impugnabile a norma del trattato CEE, in quanto la parte della decisione attinente al trattato CECA non è dissociabile da quella attinente al trattato CECA. I ricorrenti rinviano al riguardo alla sentenza della Corte nella causa Granducato del Lussemburgo/Parlamento europeo (causa 230/81) ( 1 ).
Tuttavia non vi sarebbero dubbi, secondo i ricorrenti, sul fatto che la decisione li riguardi individualmente e direttamente. In primo luogo, le imprese per le quali viene richiesta una riduzione della capacità hanno impianti solamente nel territorio dei comuni ricorrenti. La loro chiusura o la riduzione della loro capacità lederebbe quindi gli interessi propri dei comuni (che non vanno assimilati agli interessi collettivi dei loro abitanti) e ciò perlomeno in quanto ne risulterebbe una riduzione delle entrate fiscali. In secondo luogo, non si può negare l'interesse diretto sostenendo che dopo la decisione impugnata altre decisioni dovrebbero ancora essere adottate dal governo lussemburghese — che ha una semplice autorizzazione — nonché dalle imprese interessate. Un esame realistico condurrebbe infatti a riconoscere che, vista la congiuntura economica, tutte queste decisioni dovrebbero necessariamente essere adottate, se non addirittura a ritenere che esse siano state in realtà prestabilite, come indica ad esempio il fatto che poco tempo dopo l'adozione della decisione impugnata veniva emanata, già il 1° luglio 1983, una legge lussemburghese. In via subordinata i ricorrenti ritengono inoltre indubitabile l'esistenza di un loro diritto di ricorrere anche ai sensi del trattato CECA, richiamandosi, a sostegno della loro tesi, all'art. 31 di questo che così recita: «la Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato e dei regolamenti d'esecuzione».
Β — Il mio parere
Penso che in questa controversia sia la Commissione a disporre dei migliori argomenti e che essa abbia quindi giustamente sollevato l'eccezione d'irricevibilità.
1.
Innanzitutto va considerata erronea la tesi dei ricorrenti secondo cui la decisione impugnata si fonda solamente sugli artt. 92 e segg. del trattato CEE.
La dichiarazione contenuta nelle decisioni generali n. 257/80 e n. 2320/81 (anch'esse poste a fondamento della decisione impugnata) secondo cui la Comunità si trova di fronte ad un caso non previsto dal trattato costituisce un'allusione all'art. 95 del trattato CEE così redatto :
«In tutti i casi non previsti dal presente trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione dell'Alta Autorità appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'art. 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti dagli artt. 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del comitato consultivo».
Su questa base sono quindi stati adottati i precitati atti di portata generale; pertanto si tratta senz'altro di atti giuridici ai sensi del trattato CECA. È stato inoltre sostenuto che nella decisione impugnata il trattato CECA ha persino importanza predominante. (Ciò si ricava fra l'altro dai dati contenuti nelle notificazioni — il 90 % degli aiuti contemplati nella decisione è formato da aiuti specifici e soltanto il 10 % da aiuti generali, i quali — come espressamente precisato nei precitati atti di portata generale — vanno valutati ai sensi del combinato disposto dell'art. 67 del trattato CECA e degli artt. 92 e 93 del trattato CEE).
Non è dunque certamente possibile sostenere che la valutazione della ricevibilità del ricorso dipenderebbe solamente dal trattato CEE in quanto la decisione impugnata non si sarebbe basata sul tratato CECA.
2.
È altresì del tutto chiaro che il trattato CECA non attribuisce il diritto d'impugnazione ai comuni che hanno esperito il ricorso. L'art. 31, cui essi rinviano, fornisce solo una definizione generale dei compiti conferiti alla Corte di giustizia. Esso non contiene invece alcuna norma sulla legittimazione ad agire in quanto non esiste in proposito alcuna clausola generale — come risulta chiaro dal sistema del trattato CECA — ma debbono invece ritenersi esistenti solo possibilità d'impugnazione esattamente definite nei particolari.
Prendendo tuttavia in considerazione l'art 33 del trattato CECA, che è il solo ad aver rilievo per l'impugnazione di una decisione come quella di cui trattasi, è chiaro che ai sensi del suo 2° comma possono proporre ricorso solamente le imprese o le associazioni di imprese di cui all'art. 48 ed i comuni non fanno certamente parte di queste. È quindi giocoforza riconoscere che, qualora vengano lesi i loro interessi, nell'ambito del trattato CECA può essere garantita la tutela giurisdizionale solamente tramite lo stato membro cui esse appartengono.
3.
I ricorrenti non possono neanche invocare il trattato CEE in quanto nel presente caso non risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 173, 2° comma, del trattato CEE per i ricorsi proposti da persone che non siano riguardate direttamente e individualmente dalla decisione.
a)
Per quel che riguarda il criterio dell' «interesse diretto», come è stato giustamente sottolineato dall'avvocato generale nelle conclusioni in causa 25/62 (Race. 1963, pag. 225) ( 2 ), esso non è in relazione all'intensità dell'interesse, bensì dev'essere enucleato dal sistema del trattato e dalla struttura dell'ordinamento comunitario, che per il perseguimento di talune finalità presuppone la collaborazione degli stati membri.
aa)
Tuttavia ciò non significa — come è già stato chiarito dalla giurisprudenza — che qualora un atto comunitario impugnato richieda ancora l'adozione di atti nazionali per la sua esecuzione vada sempre negato l'interesse diretto delle persone che non sono destinatarie dell'atto comunitario stesso. Tale ipotesi non si verifica certamente allorché le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale, ma siano semplicemente tenute ad eseguire l'atto comunitario (come nel caso delle decisioni sulla concessione di licenze d'importazione adottate nell'ambito di misure di salvaguardia di cui alle cause 41-44/70 ( 3 ); nella causa 92/78 ( 4 ) che verteva — nell'ambito di una gara per la vendita di carni bovine — su di una decisione che fissava un prezzo minimo per tutti gli offerenti; oppure nella causa 113/77 ( 5 ) relativa ad una decisione adottata nell'ambito di una procedura antidumping per la riscossione di importi versati a titolo di garanzia). Ciò non si verifica neppure in presenza di un autorizzazione conferita ad uno stato membro — come nella causa 62/70 ( 6 ), che verteva su merci escluse dal trattamento comunitario — qualora essa riguardi, per esempio, domande d'importazione già presentate e l'autorità competente abbia dichiarato che avrebbe respinto tali domande non appena disponesse di un'autorizzazione comunitaria.
bb)
Va tuttavia tenuto presente che la situazione nel caso di specie è del tutto diversa e che di conseguenza non può trasporsi ad esso la giurisprudenza citata, ma si deve piuttosto pensare ad un'analogia con le fattispecie di cui alle cause 123/77 ( 7 ) e 103-109/78 ( 8 ) (nella prima si trattava, com'è noto, della limitazione, valida un anno, delle importazioni di motocicli dal Giappone in Italia; nella seconda dell'autorizzazione, concessa alla Repubblica francese, a diminuire le quote base dello zucchero per le imprese dei dipartimenti d'oltremare). Anche se si deve infatti ritenere indubbio che il governo lussemburghese avrebbe utilizzato l'autorizzazione alla concessione di aiuti all'industria siderurgica e che anche le imprese beneficiarie — in quanto interessate agli aiuti e costrette a ricorrervi per ragioni economiche — avrebbero soddisfatto le condizioni stabilite (chiusura di stabilimenti), rimane però il fatto che, dopo la decisione impugnata, in primo luogo l'elenco degli impianti destinati alla chiusura andava inviato solo entro la fine del gennaio 1984 (termine il quale — come abbiamo visto — è stato completamente utilizzato dal governo lussemburghese) e che, in secondo luogo, a norma dell'art. 2, n. 1, della decisione impugnata, la «contropartita» per la riduzione di capacità poteva anche «essere fornita da altre imprese». Ciò non aveva soltanto un significato teorico, come risulta appunto dal caso di specie, in cui tale prestazione è stata fornita dall'Arbed a favore di un'impresa belga. Al momento dell'adozione della decisione non era dunque stabilito quali sarebbero state le chiusure di stabilimenti (sarebbe stato comunque possibile — come ha mostrato la Commissione — pensare anche ad altri due treni di laminazione a caldo in altri comuni). In effetti un altro impianto la cui chiusura era stata presa in considerazione è stato infine risparmiato in quanto in seguito ne è risultata la vitalità. Pertanto non è possibile affermare che i comuni nel cui territorio si trovano gli impianti colpiti dai provvedimenti di chiusura siano stati interessati in modo diretto dalla decisione della Commissione (in realtà essi lo sono stati solamente dopo l'adozione di una successiva decisione a livello di impresa). Non si può neppure ammettere che la detta condizione fosse soddisfatta per il comune in cui si giunga ora effettivamente alla chiusura di uno stabilimento in quanto a questo proposito dev'essere determinante — si tratta appunto nella questione della ricevibilità di un ricorso giurisdizionale — la data dell'adozione della decisione impugnata (o comunque la situazione allo scadere del termine di ricorso), mentre non è sufficiente che la valutazione della natura dell'interesse intervenga solamente nel corso della causa o addirittura solamente al momento della pronunzia della sentenza.
b)
Sussistono altresì legittimi dubbi — non è necessario approfondire in modo particolare questo punto dopo quanto risulta dalle mie precedenti considerazioni — sul fatto che i comuni ricorrenti possano essere considerati individualmente riguardati. Quali condizioni debbano ricorrere a tal fine è chiaro sin dalla sentenza in causa 25/62 ( 9 ) (cui per esempio ha ancora rinviato la sentenza in causa 231/82 ( 10 )): è importante, per coloro che non siano destinatari di una decisione, che questa «li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario».
aa)
Ciò è stato riconosciuto ad esempio nella sentenza 88/76 ( 11 ) per i titolari di titoli di esportazione con restituzione prefissata rilasciati prima di una certa data, in relazione ad un atto che escludeva il diritto all'annullamento di tali titoli (in quanto infatti, data la situazione di fatto, essi erano effettivamente ben caratterizzati rispetto a tutte le altre persone e identificati in modo analogo ai destinatari). Ciò è stato negato (nelle cause 239 e 275/82 ( 12 )) nel caso di importatori colpiti da dazi antidumping in quanto — diversamente dagli esportatori o produttori del paese terzo considerato dalla decisione — essi non erano riguardati dalla decisione (poiché la loro situazione particolare non era stata considerata).
bb)
Nel caso di specie — non va dimenticato — si deve ritenere che i comuni ricorrenti siano riguardati dalla decisione solo in modo indiretto. Tuttavia in tale situazione — caratterizzata dagli effetti della decisione sulla situazione economica e finanziaria — si trova una cerchia ancora più ampia di altri interessati, e cioè i lavoratori, che perdono il loro posto di lavoro come conseguenza della riduzione di capacità, i clienti ed i fornitori degli stabilimenti da chiudere nonché i commercianti dei comuni in cui risiedono i lavoratori colpiti dalle chiusure. In base a questa considerazione è in realtà difficile affermare che i comuni ricorrenti siano riguardati individualmente — in modo, analogo ai destinatari — dalla decisione della Commissione.
e)
Permettetemi infine di aggiungere che non è possibile pervenire ad un'altra valutazione neppure tenendo conto del fatto che, ai sensi del diritto lussemburghese, non è chiaramente possibile impugnare direttamente la precitata legge emanata in seguito alla decisione della Commissione e che pertanto, per garantire la piena tutela giurisdizionale sarebbe necessario tendere ad un'interpretazione adeguatamente ampia dell'art. 173 del trattato CEE — che tenga conto della convenzione dei diritti dell'uomo e dei principi generali del diritto.
Per la verità va ammesso che in alcune sentenze, in relazione alla valutazione della ricevibilità di ricorsi presentati ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE, si è fatto rinvio alle possibilità di impugnazione previste dal diritto nazionale per atti interni che si ricollegano ad un atto comunitario (come per esempio nelle precitate cause 123/77, 239 e 275/82 e 231/82 ( 13 )). Tuttavia — e in questo contesto è altresì necessario ricordare che nella causa 113/77 ( 14 ) il rinvio alle possibilità di impugnazione ai sensi del diritto nazionale è stato respinto in quanto irrilevante — non se ne può certamente dedurre che la possibilità di adire questa Corte dipenda dall'esistenza o meno di possibilità di impugnazione ai sensi del diritto nazionale. Nel caso dell'art. 173 del trattato CEE si tratta di una norma di diritto comunitario priva di riferimento espresso al diritto nazionale; essa è pertanto suscettibile solamente di un'interpretazione comunitaria uniforme, quindi, appunto, che non tenga conto delle modalità di tutela giurisdizionale predisposte dal diritto nazionale.
Qualora quindi fosse vero che per i comuni ricorrenti non esiste alcuna possibilità di impugnazione, ai sensi del diritto lussemburghese, per quanto riguarda la chiusura degli stabilimenti nel loro territorio (forse la presa in considerazione esclusiva di detta legge, che deve ancora essere probabilmente seguita da misure di attuazione, limita in modo inammissibile la portata dell'esame), sarebbe senz'altro più appropriato imputare al diritto lussemburghese un carattere troppo restrittivo della tutela giurisdizionale che non trarne conseguenze per quel che riguarda l'interpretazione del diritto comunitario.
C —
Per concludere, propongo quindi di accogliere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e, in conformità alla domanda della Commissione stessa, di condannare questi ultimi alle spese del giudizio.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 10. 2. 1983 in causa 230/81, Granducato del Lussemburgo/Parlamento europeo, Race. 1983, pag. 255.
( 2 ) Sentenza 15. 7. 1963 in causa 25/62, Dilta Plaumann & Co./Commissione delle Comunità europee, Racc. 1963, pag. 195.
( 3 ) Sentenza 13. 5. 1971 nella cause riunite 41-44/70, NV International Fruit Company e a./Commissione delle Comunità europee, Race. 1971, pag. 411.
( 4 ) Sentenza 6. 5. 1979 nella causa 92/78, Simmenthal SpA/Commissione delle Comunità europee. Racc. 1979, pag. 777.
( 5 ) Sentenza 29. 3. 1979 nella causa 113/77, NTN Toyo Bearing Company Ltd. e a./Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1979, pag. 1185.
( 6 ) Sentenza 23. 11. 1971 in causa 62/70, Werner A. Bock/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1971, pag. 897.
( 7 ) Sentenza 16. 3. 1978 in causa 123/77, Unione nazio-nale importatori e commercianti motoveicoli esteri (Unicme) e a./Consiglio delle Comunità europee, Race. 1978, pag. 845.
( 8 ) Sentenza 16. 1. 1979 nelle cause riunite 103-109/78, Société des usines de Beauport e a./Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1979, pag. 17.
( 9 ) Sentenza 15. 7. 1963 in causa 25/62, Ditta Plaumann & Ce/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1963, pag. 195.
( 10 ) Sentenza 14. 7. 1983 nella causa 231/82, Spijker Kwasten BV/Commissionc delle Comunità europee, Racc. 1983, pag. 2559.
( 11 ) Sentenza 31. 3. 1977 in causa 88/76, Société pour l'exportation de sucre SA/Commissionc delle Comunità europee, Racc. 1977, pag. 709.
( 12 ) Sentenza 21. 2. 1984 nelle cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione delle Comunità europee, Racc. 1984, pag. 1005.
( 13 ) Sentenza 16. 3. 1978 in causa 123/77, Unione nazio-nale importatori e commercianti motoveicoli esteri (Unicne) e a./Consiglio delle Comunità europee. Racc. 1978, pag. 845.
Sentenza 21. 2. 1984 neile cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione delle Comunità europee, Race. 1984, pag. 1005.
Sentenza 14. 7. 1983 nella causa 231/82, Spijker Kwasten BV/Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 2559.
( 14 ) Sentenza 29. 3. 1979 nella causa 113/77, NTN Toyo Bearing Company Ltd. e a./Consiglio delle Comunità europee, Racc. 1979, pag. 1185.
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