CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON
DEL 29 MARZO 1984 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
1.
Nel mercato comune del carbone e dell'acciaio sono vietate le pratiche discriminatorie, in particolare per quanto riguarda i prezzi (art. 4, leu. b) e art. 60, n. 1, del trattato CECA).
Onde garantire l'osservanza di detto divieto, è indispensabile la trasparenza del mercato: di conseguenza, l'art. 60, n. 2, lett. a) prescrive alle imprese interessate di pubblicare i listini prezzi nonché le condizioni di vendita. La pubblicazione del listino vincola all'osservanza dei prezzi ivi indicati e la Commissione ha la facoltà di infliggere ammende in caso di inosservanza delle prescrizioni del trattato (art. 64).
In base all'art. 47 del trattato, la Commissione ha operato alcune verifiche presso la Ferriera Vittoria; avendo constatato che non erano stati osservati i prezzi di listino resi pubblici, in quanto la Ferriera aveva praticato determinati sconti, la Commissione infliggeva a questa impresa un'ammenda di circa 70 milioni di lire italiane con decisione del 14 luglio 1983. La Ferriera Vittoria ha impugnato questa decisione con ricorso del 6 ottobre 1983, nei cui confronti la Commissione ha eccepito l'irricevibilità a norma dell'art. 91, par. 1, del regolamento di procedura.
Il mio esame verterà su questa eccezione, per stabilire se essa sia pertinente.
L'esame delle ricevibilità del ricorso promosso dalla Vittoria ci riconduce a problemi sui quali vi siete pronunciati recentemente nella sentenza Busseni ( 2 ). In primo luogo dovrò confrontare i dati di fatto con le norme che disciplinano i termini d'impugnazione nel diritto comunitario; in secondo luogo esaminerò, in subordine, le circostanze che possono eventualmente giustificare l'inopponibilità della decadenza per decorrenza del termine.
2.
Nelle sue osservazioni, la Commissione ha perfettamente riassunto gli elementi del problema in fatto di ricevibilità, quale si profila nella fattispecie:
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la decisione 14 luglio 1983 viene notificata il 21 luglio: ciò risulta chiaramente dalla ricevuta di ritorno firmata e rispedita dopo il recapito della raccomandata;
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il termine d'impugnazione per chiedere l'annullamento di una decisione della Commissione, adottata in forza dell'art. 64 del trattato CECA, è di.un mese a decorrere dalla notifica dell'atto (artt. 33, 3° comma, e 36 del trattato CECA integrati dall'art. 39 dello statuto della Corte di giustizia CECA);
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l'art. 81, par. 1 del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee stabilisce che il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ha ricevuto la notifica, cioè, nella fattispecie, dal 22 luglio 1983;
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infine, il termine in ragione della distanza previsto per l'Italia è di dieci giorni (art. 1 dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, adottato in applicazione dell'art. 39 summenzionato e dell'art. 81, par. 2, del regolamento di procedura).
La ricorrente disponeva quindi di un termine di un mese e dieci giorni a decorrere dal 22 luglio, termine che scadeva la sera del 31 agosto ( 3 ). Poiché il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte solo il 6 ottobre, vi è decadenza.
3.
Per far valere la ricevibilità del ricorso, la ricorrente allega tuttavia di aver avuto conoscenza tardiva della lettera della Commissione, date determinate circostanze.
In proposito essa ha prodotto un verbale redatto dalla polizia, che autentica una dichiarazione giurata del suo amministratore unico. Questo documento comprova, da un lato, la chiusura dell'impresa per motivi tecnici (regime detto «Cassa integrazione»), precisamente dal 6 giugno al 28 agosto 1983 e, dall'altro, l'assenza dell'amministratore della società per motivi personali dal 19 luglio al 26 agosto, sicché questi avrebbe potuto prendere atto effettivo della lettera solo alla fine di agosto. A suo giudizio, sarebbe incomprensibile che il ricorso sia stato promosso con tanto ritardo se non fossero intervenute le circostanze summenzionate; d'altro canto, nessuna disposizione di legge consente di presumere che il contenuto di una raccomandata sia automaticamente noto al suo destinatario dal momento in cui essa viene recapitata; infine, nulla lasciava prevedere che la lettera imponesse brevi termini d'impugnazione.
La Commissione contesta la portata attribuita dall'impresa al verbale summenzionato: l'ufficiale di polizia italiano non dichiara affatto che la lettera non sia stata aperta prima della fine d'agosto; la Commissione sottolinea d'altro canto la leggerezza dell'amministratore principale assente per 37 giorni e ribadisce che la ricevuta di ritorno è stata firmata da una persona che si deve ritenere avesse la facoltà di farlo.
A proposito dell'argomento della ricorrente, è opportuno osservare che nessuna precisazione ci è fornita quanto alla data esatta in cui l'amministratore della Ferriera Vittoria ha avuto effettivamente conoscenza della lettera: nelle sue osservazioni, la ricorrente indica la fine del mese d'agosto. Il verbale della polizia è più esatto: l'amministratore ne ha preso conoscenza «al ritorno dalle vacanze», vale a dire il 27 agosto 1983, poiché le sue vacanze si sono concluse il 26 agosto. Si osserverà che a questa data la ricorrente poteva ancora proporre ricorso. Tuttavia, seguendo il suo ragionamento, cioè supponendo che il termine abbia preso a decorrere dal 27 agosto, anche il ricorso effettivamente proposto il 6 ottobre sarebbe stato depositato nel termine prescritto.
4.
Pur se la Ferriera Vittoria non ha espressamente invocato l'art. 39 del trattato CECA per giustificare il ritardo con cui ha proposto il ricorso, si potrebbe comunque supporre che le circostanze da esser invocate rappresentino «un caso fortuito o di forza maggiore» che rende inopponibile la decadenza (art. 39, 3° comma, dello statuto della Corte CECA). Questo modo di vedere non mi pare tuttavia accettabile.
E infatti noto e non contestato che la Commissione ha notificato la decisione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e che detta ricevuta le è stata rispedita il 21 luglio, firmata in nome dell'impresa destinataria ( 4 ). Poco importa sotto questo profilo determinare la qualità del firmatario, giacché si tratta, come la ricorrente non contesta, di una persona a tal fine autorizzata a norma delle disposizioni vigenti del paese di destinazione, come indica lo stesso testo della ricevuta di ritorno.
Non si può d'altro canto far decorrere il termine d'impugnazione dal giorno in cui il destinatario ha preso effettivamente conoscenza della decisione della Commissione: tale soluzione sarebbe in contraddizione con lo stesso carattere imperativo dei termini, in quanto farebbe dipendere la decorrenza del termine da un fattore soggettivo molto aleatorio, rimettendo così in questione il principio della certezza del diritto, che è fondamento delle norme in fatto di termini.
Inoltre, si osserverà che la ricorrente ha prodotto, in allegato, un certo numero di note di credito per bonifici e sconti concessi spontaneamente a determinati clienti, data la mediocre qualità dei prodotti forniti. Orbene, le note del 29 giugno e del 26 luglio portano il timbro e la firma del responsabile dell'impresa (o di una persona che aveva facoltà di impegnarla finanziariamente); infine, un'altra nota di credito, non firmata, ma anch'essa prodotta dalla ricorrente, è datata 22 agosto 1983. Questi documenti presentano duplice interesse.
Essi dimostrano anzitutto che la Ferriera Vittoria, pur se in regime di «Cassa integrazione guadagni» (legge 675 del 12.8.1977), conservava la sua struttura e la sua personalità giuridica: il personale non era licenziato e l'impresa non era sciolta. Essa aveva quindi la capacità giuridica necessaria per proporre allora un ricorso avverso la decisione della Commissione ( 5 ), cosa che peraltro essa non ha omesso di fare nell'ambito della presente controversia, pur trovandosi in una situazione identica.
In secondo luogo, le note di credito provano che l'impresa era effettivamente rappresentata da una persona che aveva facoltà di firmare siffatti documenti e che a maggior ragione era in grado di prendere conoscenza di una raccomandata inviata dalla Commissione: ciò risulta d'altro canto inequivocabilmente dalla firma apposta sulla ricevuta di ritorno.
Quanto alle altre circostanze addotte dalla Vittoria (recapito di una lettera che faceva decorrere termini d'impugnazione brevi), nessuna appare indipendente dalla volontà del destinatario. In proposito si deve rilevare che la decisione della Commissione rappresenta la conclusione di un procedimento durante il quale la ricorrente aveva avuto occasione di presentare, per iscritto ed oralmente, le sue osservazioni sull'infrazione di cui le si faceva carico: essa doveva quindi prevedere che la Commissione le avrebbe inflitto la sanzione contestata.
In definitiva, è la negligenza o quanto meno l'imprudenza che mi pare costituire la causa prima della situazione nella quale l'impresa è venuta in definitiva a trovarsi: essa spiega il ritardo nel promuovere l'azione, ma rivela pure un'indubbia negligenza, poiché tra il 27 e il 31 agosto 1983 sarebbe stato ancora possibile, ad esempio per telex, far pervenire il ricorso.
Quindi, per usare gli stessi termini della sentenza Busseni, si deve rilevare che nella fattispecie «non ricorrono né difficoltà anormali e inevitabili, né avvenimenti esterni indipendenti dalla volontà della direzione dell'impresa che avrebbero potuto giustificare il mancato spoglio della corrispondenza relativa alla gestione dell'impresa» ( 6 ).
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, concludo nel senso che la Corte voglia dichiarare irricevibile il ricorso proposto dall'impresa Ferriera Vittoria e, di conseguenza, porre le spese a carico della ricorrente.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Sentenza 284/82 del 9.2.1984, Race. 1984, pag. 557.
( 3 ) Conclusioni Joseph Gând, pag. 59; sentenza 25-26/65, Simet e Feram (Race. 1967, pag. 52).
( 4 ) Sentenza 32-33/58, pag. 297, e conclusioni Lagrange, pagg. 315-316, Racc. 1958/59, pag. 273.
( 5 ) Sentenza 9.2.1984, causa 284/82, Busseni, punto 12 della motivazione e conclusioni Reischl.
( 6 ) Sentenza 284/82 già citata, punto 13 della motivazione.
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