CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 21 GIUGNO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Questa causa di personale verte sul punto se il passaggio di un dipendente al grado superiore o ad una carriera superiore, in esito ad un concorso generale, sia disciplinato dagli artt. 45 e segg. dello statuto, relativi alla promozione, ovvero dagli artt. 31 e segg. che riguardano l'assunzione.
A —
Gli antefatti, per i particolari dei quali mi richiamo alla relazione d'udienza, si possono riassumere come segue:
La ricorrente, signora Sophie Moussis, è cittadina greca. Nel 1961 essa conseguiva la laurea in scienze economiche e politiche e nel 1962 un diploma del Centre Européen Universitaire di Nancy. Dal 1963 al 1968 lavorava presso il centro per la pianificazione e la ricerca economica di Atene.
Dopo un periodo di tirocinio, dal 1968 lavorava per la Commissione in qualità di perito. Nel 1971 veniva assunta come agente temporaneo, col grado A 7, dalla direzione generale agricoltura. In seguito ad un concorso, nell'agosto del 1972 veniva nominata in prova e nel maggio del 1973 era nominata in ruolo nel grado A 7, indi promossa in A 6 nel 1975.
In esito ad un concorso generale, riservato ai cittadini greci, con decisione della Commissione 8 giugno 1982 e con effetto dal 1o giugno dello stesso anno la Moussis veniva nominata amministratore principale, col grado A 5, 3° scatto.
L'11 gennaio 1983 essa chiedeva al comitato per l'inquadramento, a norma dell'art. 90, n. 1 dello statuto, che il suo inquadramento fosse modificato alla luce della decisione della Commissione del 1973, pubblicata nel marzo del 1981, relativa ai criteri per l'inquadramento nel grado è nello scatto al momento dell'assunzione (in prosieguo: «i criteri d'inquadramento») e che le fosse attribuito il grado A 4. La domanda veniva respinta con lettera 20 gennaio 1983 in cui ci si richiamava all'avvenuta promozione.
Dopo che il reclamo a norma dell'art. 90, n. 2 dello statuto, proposto entro il termine, era stato respinto con decisione della Commissione 14 luglio 1983, il 6 ottobre 1982 la Moussis ha proposto il presente ricorso col quale chiede che la decisione di rigetto della convenuta in data 14 luglio 1983 sia annullata e venga ordinato alla convenuta di reinquadrarla tenendo conto dei criteri d'inquadramento del 1973.
B —
Ecco il mio parere in proposito.
1. Sulla ricevibilità del ricorso
a)
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso. Essa sostiene che, a norma dell'art. 91, n. 2 dello statuto, il ricorso è ricevibile solo se è stato previamente proposto all'autorità che ha il potere di nomina un ricorso ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, entro il termine ivi stabilito. Ora, l'atto lesivo andrebbe ravvisato nell'inquadramento nel grado A 5, contenuto nella decisione della Commissione 8 giugno 1982 e notificato alla ricorrente il 18 giugno seguente. Contro di esso la ricorrente non ha proposto reclamo entro il termine di tre mesi contemplato dall'art. 90, n. 2,
La ricorrente ribatte in sostanza di aver contato sul fatto che l'autorità che ha il potere di nomina, indipendentemente dal termine indicato nell'art. 90, n. 2, si adopera onde dar seguito ai reclami. Lo spirito delle disposizioni dello statuto relative al reclamo ed alla tutela giurisdizionale consisterebbe in ultima analisi anche nel far sì che i torti subiti dai dipendenti vengano raddrizzati. Di conseguenza essa avrebbe chiesto, a norma dell'art. 91, n. 1 dello statuto, il quale non pone alcun termine, che il suo inquadramento fosse modificato. Il reclamo sarebbe stato quindi proposto entro il termine. La convenuta non avrebbe del resto mai eccepito, in sede di reclamo, l'irricevibilità dello stesso ed avrebbe con ciò ammesso la ritualità del relativo procedimento.
b)
In proposito va rilevato che, a norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto del personale, il ricorso è ricevibile solo qualora sia stato preceduto da un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'art. 90, n. 2 dello statuto, da proporsi contro l'atto lesivo nel termine di tre mesi ivi contemplato, e il reclamo stesso sia stato respinto espressamente o tacitamente. Questi termini servono alla certezza del diritto con la conseguenza che, una volta scaduti, il provvedimento non può essere ulteriormente impugnato. Essi rientrano quindi, come la convenuta giustamente rileva, nell'ordine pubblico e sono sottratti alla disposizione delle parti.
Se, dopo la scadenza di questo termine, viene presentata una domanda a norma dell'art. 90, n. 1, dello statuto, la quale sia diretta al raddrizzamento del torto, il rigetto di questa domanda da parte dell'autorità che ha il potere di nomina costituisce per sua natura un semplice provvedimento confermativo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non è autonomamente impugnabile. Se il rigetto di una domanda del genere fosse considerato come un nuovo atto lesivo ai sensi dell'art. 90, n. 2, questo modo di procedere, per il quale non sono contemplati termini, consentirebbe di eludere liberamente i termini stabiliti dall'art. 90, n. 2, dello statuto.
La Corte ha quindi affermato, fra l'altro nelle sentenze Tontodonati, Williams, Blomefield e Michael ( 2 ), che il riesame della posizione amministrativa del dipendente può essere chiesto solo quando, dopo la scadenza del termine d'impugnazione, si siano determinate nuove circostanze atte a ledere il ricorrente. La Corte ha ravvisato una nuova circostanza del genere, fra l'altro, nella pubblicazione, avvenuta nel marzo del 1981, dei criteri d'inquadramento adottati dalla Commissione nel 1973.
Con domanda 11 gennaio 1983 la ricorrente ha chiesto la modifica della decisione d'inquadramento, notificatale il 18 giugno 1982, quando il termine per impugnare questo atto assertivamente lesivo era già scaduto. In quel momento la pubblicazione, avvenuta nel marzo del 1981, dei criteri d'inquadramento non costituiva una nuova circostanza atta a giustificare il riesame della posizione amministrativ della ricorrente. La decisione di rigetto 20 gennaio 1982 dell'autorità che ha il potere di nomina va quindi considerata sostanzialmente un atto puramente confermativo della decisione d'inquadramento 8 giugno 1982, atto che non poteva nuovamente ledere la ricorrente. Perciò anche il reclamo e il ricorso proposto contro la reiezione del reclamo stesso in data 14 luglio 1983 vanno considerati tardivi.
c)
Nemmeno può essere accolta la tesi della ricorrente secondo cui la lesione non sarebbe chiaramente emersa dalla decisione di nomina 8 giugno 1982, in quanto questa avrebbe avuto in primo luogo lo scopo di informarla che, in esito ad un concorso generale, essa era stata nominata ad un determinato posto. Dalla decisione si desume infatti chiaramente che la ricorrente è stata nominata amministratore principale col grado A 5, 3° scatto. L'asserito difetto di motivazione non può del pari far venir meno la lesione.
d)
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta dinanzi alla Corte non è inammissibile per il fatto che, già durante il procedimento amministrativo, la convenuta non ha avvertito la ricorrente della irritualità del suo modo di procedere. Come già detto, spetta alla Corte esaminare d'ufficio la ricevibilità del ricorso. A parte ciò, la convenuta ha ragione nel sostenere che non esiste alcun principio in forza del quale l'eccezione d'irricevibilità non potrebbe più venir sollevata qualora non se ne sia parlato nella fase precontenziosa. Infine va pure accolta la tesi della convenuta secondo cui, in norme di una sana amministrazione, non vi è nulla di criticabile nel fatto che l'autorità che ha il potere di nomina risponda alla domanda del dipendente in primo luogo con considerazioni di merito, senza occuparsi delle questioni di forma.
Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
2. Nel merito del ricorso
Di fronte a questo risultato che mi sembra chiaro, ritengo opportuno occuparmi solo in subordine e molto brevemente del merito della causa.
a)
La ricorrente sostiene che, avendo vinto un concorso generale, essa dovrebbe fruire degli artt. 31 e 32 dello statuto nonché dell'art. 3 dei criteri d'inquadramento. L'applicazione delle disposizioni dello statuto relative alla promozione la porrebbe in una situazione meno favorevole di quella dei candidati esterni dello stesso concorso, per i quali si è tenuto pienamente conto dell'esperienza professionale. Se vi è una possibilità di scelta fra le disposizioni dello statuto re-, lative all'assunzione e quelle relative alla promozione, in caso di dubbio si dovrebbe applicare la normativa più favorevole per il dipendente.
b)
La convenuta ribatte—secondo me, giustamente — che ciascun candidato può essere nominato in ruolo ai sensi dell'art. 1 dello statuto solo una volta. In questa occasione ha luogo l'inquadramento in un determinato grado e in un determinato scatto, inquadramento che va effettuato o norma degli artt. 31 e 32 dello statuto e tenendo conto dei criteri adottati dalla Commissione nel 1973. Il passaggio del dipendente inquadrato in un determinato grado al grado immediatamente superiore può invece essere effettuato, come è avvenuto nel presente caso, solo a norma degli artt. 45 e segg. dello statuto, relativi alla promozione. Come ho detto nelle conclusioni per la causa Angelidis ( 3 ), queste disposizioni si basano sul principio della partià di trattamento dei dipendenti della stessa categoria o dello stesso ruolo, principio sancito dall'art. 5, n. 3, dello statuto. Qualora ci si discostasse da dette disposizioni in occasione del passaggio di un dipendente ad un grado superiore, ciò implicherebbe, sotto il profilo della carriera, una discriminazione a danno di tutti gli altri dipendenti.
c)
In proposito è irrilevante il fatto che la ricorrente abbia partecipato ad un concorso generale. Come la convenuta giustamente sostiene, il principio della partià di trattamento di tutti i partecipanti ad un concorso implica solo che i candidati sostengano gli stessi esami, non già che i vincitori, i quali possono possedere requisiti diversi, siano inquadrati nello stesso grado. Ora, lo status della ricorrente, la quale ha partecipato al concorso generale essendo già in ruolo, è del tutto diverso da quello di tutti gli altri partecipanti che non erano ancora in servizio presso la Comunità. Ciò è comprovato fra l'altro dal fatto che la ricorrente, dopo esser stata nominata amministratore principale di grado A 5, non ha dovuto effettuare alcun periodo di prova a norma dell'art. 34 dello statuto. La Commissione lo ha già fatto rilevare alla ricorrente durante il procedimento amministrativo. In proposito posso richiamarmi a quanto ho detto nelle conclusioni per la causa Angelidis ( 3 ). La differenza fra quella causa, nella quale mi sono espresso a favore dell'applicazione delle disposizioni dello statuto relative all'assunzione, e il presente caso consiste fra l'altro nel fatto che in quella causa il ricorrente da agente temporaneo è divenuto dipendente di ruolo ed in tale occasione è stato inquadrato non già nel grado immediatamente superiore, bensì due gradi più in su.
Se si tiene conto di queste considerazioni, il ricorso sarebbe quindi del pari infondato.
C —
In definitiva propongo perciò che il ricorso sia respinto e che, a norma dell'art. 69, § 2 e dell'art. 70 del regolamento di procedura, le spese siano compensate.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 12. 7. 1973 in causa 28/72, Leandro Tonto-donati/Commissione delle Comunità europee, Race. 1973, pag. 779;
Sentenza 6. 10. 1982 in causa 9/81, Calvin Williams/Corte dei Conti delle Comunità europee, Race. 1982, pag. 3301;
Sentenza 1. 12. 1983 in causa 190/82, Adam Blome-field/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1983, pag. 3981.
Sentenza 1. 12. 1983 in causa 343/82, Christos Michael/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1983, pag. 4023.
( 3 ) Conclusioni del 21. 6. 1984 in causa 17/83, Angel An-gclidis/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1984, pag. 2923.
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