CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 3 ottobre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La Corte d'appello di Poitiers vi sottopone una questione d'interpretazione di notevole portata a causa non solo dei principi che essa coinvolge, ma anche dell'attesa dei giudici nazionali investiti di analoghe controversie.
Tale rinvio pregiudiziale pone infatti il problema della legittimità, nei confronti del diritto comunitario, degli interventi pubblici di uno Stato membro in fatto di concorrenza. Nella fattispecie, il contesto normativo di tale intervento è definito dalla legge 10 agosto 1981, n. 81-766, « relativa al prezzo dei libri » ( 1 ), di cui ricorderò in sintesi l'oggetto e le disposizioni che vengono in rilievo ai fini della soluzione della questione sottopostavi dal giudice nazionale.
2.
Contrariamente a quanto potrebbe far credere la sua intestazione, la legge 10 agosto 1981 non è diretta a definire il prezzo dei libri fissandone d'imperio il livello, ma impone agli editori e agli importatori di fissare un prezzo (« prezzo di vendita al pubblico ») che essa rende obbligatorio per i dettaglianti, salvo la facoltà a questi concessa di praticare uno sconto non superiore al 5% ( 2 ).
A ciò si deve aggiungere che gli editori e gli importatori hanno l'obbligo di tener conto della « qualità dei servizi resi ... a favore della diffusione del libro », attraverso sconti qualitativi di entità superiore a quelli concessi in relazione ai quantitativi acquistati dai dettaglianti ( 3 ).
Tali due disposizioni rivelerebbero lo scopo del legislatore di vietare la politica di prezzi ribassati praticata da taluni grandi magazzini, ritenuta rovinosa per i piccoli dettaglianti e motivo di minaccia per la qualità del libro e, in ultima analisi, per la creazione letteraria.
Il regime così istituito, pur contemplando eccezioni « ratione personae » a favore di talune associazioni o di persone giuridiche di diritto pubblico ( 4 ), si applica invece a tutti i libri destinati alla vendita al minuto nel territorio francese, quale che sia la loro origine: dato il suo ambito di applicazione « ratione loci », esso grava pertanto sui libri importati, si tratti di opere edite all'estero ovvero edite in Francia, ma messe inizialmente in vendita in altri Stati membri ( 5 ).
Quanto alla sua portata « ratione temporis », essa è differenziata, in quanto il sistema messo in opera non « congela » il prezzo di vendita al pubblico in maniera definitiva. Il regime imposto dalla legge cessa infatti di applicarsi ai libri diffusi per commissione, abbonamento o corrispondenza nove mesi dopo la prima edizione delle opere e, per tutti i libri, due anni dopo la stessa, a condizione che l'ultima fornitura risalga a oltre sei mesi ( 6 ).
Infine, per quanto esso sia stato emanato dopo i fatti oggetto della controversia che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, va rilevato che il decreto 29 dicembre 1982, n. 82-1176, commina l'ammenda ai contravventori della legge.
L'eventuale incompatibilità di tali norme col trattato di Roma costituisce lo sfondo della controversia dinanzi al giudice nazionale.
3.
Infatti, dopo che le era stato imposto, con provvedimento d'urgenza, il divieto di praticare un prezzo di vendita inferiore al prezzo di vendita al pubblico fissato dagli editori, l'Association des Centres distributeurs Edouard Ledere (in prosieguo: i « Centres Ledere ») interponeva appello contro tale ordinanza dinanzi alla Corte d'appello di Poitiers che, ponendosi il problema della conformità della legge alle norme comunitarie sulla libera concorrenza, in relazione alle disposizioni relative ai libri importati, vi ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale:
« Se gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea, vadano interpretati nel senso che essi vietano che in uno Stato membro, per i libri editi in detto Stato e per quelli in esso importati specialmente da altri Stati membri, venga introdotto, con legge o con regolamento, un sistema che obblighi i dettaglianti a vendere i libri al prezzo stabilito dall'editore o dall'importatore senza poter applicare a tale prezzo una detrazione superiore al 5%. »
Ai fini della chiarezza della mia esposizione, è opportuno definire le denominazioni che impiegherò.
Per libri francesi, intenderò i libri editi in Francia indipendentemente dalla cittadinanza dell'autore e dalla lingua usata.
Analogamente, il termine libro straniero designerà il libro edito in un altro paese del mercato comune.
Per editore (o importatore) francese, indipendentemente dalla cittadinanza, si dovrà intendere quello che svolge la sua attività in Francia e per editore straniero quello che la svolge in un altro Stato membro.
4.
Dato che le osservazioni presentate a codesta Corte dai Centres Ledere, dal governo francese e dalla Commissione sono state esaurientemente riassunte nella relazione d'udienza, mi permetterò di richiamarmi a tale documento, limitandomi a ricordare i principali argomenti addotti nel corso del procedimento, in particolare in risposta ai quesiti posti all'udienza, cercando in particolare di mettere in luce come le parti hanno risolto il problema di compatibilità sollevato.
Al fine di dimostrare l'incompatibilità col diritto comunitario della legge, i Centres Ledere hanno asserito l'esistenza di una duplice violazione del trattato di Roma.
In primo luogo, le disposizioni relative ai libri importati costituirebbero un ostacolo per il commercio intracomunitário, in contrasto con l'art. 30 del trattato CEE, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.
In secondo luogo, stabilendo un regime collettivo nazionale di prezzi imposti, la legge francese pregiudicherebbe il commercio fra Stati membri, isolando il mercato francese con una serie di accordi verticali di distribuzione da essa imposti agli operatori economici.
Tale sistema, contrario all'art. 85, n. 1, non sarebbe tale da essere oggetto di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3. La legge 10 agosto 1981 costituirebbe quindi una trasgressione degli artt. 3, lett. f), e 5, unitamente all'art. 85 del trattato.
5.
Secondo il governo francese e la Commissione, l'applicazione nella fattispecie degli artt. 3, lett. f), e 5 dovrebbe essere respinta. La legge 10 agosto 1981 dovrebbe invece essere esaminata sotto il profilo dei principi che disciplinano la libera circolazione delle merci, come interpretati nella vostra giurisprudenza.
Per giustificare tale scelta, la Commissione ha rilevato che questi due articoli hanno valore normativo solo grazie alle disposizioni del trattato che ne garantiscono l'attuazione, quali gli artt. 85 e 86. Essa ha d'altronde cercato di mettere in luce le caratteristiche particolari proprie delle disposizioni che regolano rispettivamente i divieti imposti alle imprese e quelli rivolti agli Stati membri. Infine, essa ha riconosciuto che l'art. 5, 2o comma, del trattato si applicava a due tipi di situazioni:
—
quelle in cui lo Stato membro impone, favorisce o amplifica comportamenti di imprese vietati dagli artt. 85 e 86,
—
quelle, che essa qualifica « eccezionali », in cui un provvedimento pubblico sia diretto esclusivamente, senza che possa essere invocato l'interesse generale, a consentire alle imprese di sottrarsi ai divieti sanciti dai suddetti articoli.
Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.
Sul piano della libera circolazione delle merci, il governo francese sottolinea che il sistema collettivo di prezzi imposti non avrebbe alcun effetto sulle importazioni di libri stranieri, essendo questi soggetti alle stesse restrizioni dei libri francesi. A questo proposito, la fissazione del prezzo da parte dell'importatore — depositario principale ( 7 ) non costituirebbe un ostacolo per gli scambi, dato che tale figura rappresenta solo il ragionevole omologo, sul territorio francese, dell'editore francese. Quanto ai libri reimportati, l'allineamento del loro prezzo di vendita al pubblico su quello delle stesse opere rimaste in Francia garantirebbe la coerenza della legge, prevenendo qualsiasi frode.
Secondo la Commissione, invece, l'esistenza di norme di legge da applicare ai soli libri importati francesi o stranieri avrebbe la conseguenza di ostacolare gli scambi intracomunitari: in ordine alle reimportazioni, l'importatore francese si vedrebbe impossibilitato a valersi del prezzo più vantaggioso spuntato nell'altro Stato membro; quanto ai libri editi all'estero, la fissazione del loro prezzo di vendita al pubblico da parte di un solo importatore — il depositario principale — vieterebbe ad ogni altro importatore di fissare un prezzo inferiore. Queste misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, vietate dall'art. 30 del trattato CEE, non potrebbero essere giustificate dall'applicazione dell'art. 36 del trattato. In subordine, la Commissione respinge anche l'applicazione della vostra giurisprudenza Cassis de Dijon ( 8 ), considerando che gli strumenti impiegati dalla legge non sono appropriati, né i meno impedienti alla luce dell'obiettivo culturale perseguito.
Questa sintesi delle osservazioni dà la misura dell'originalità del problema di conformità al diritto comunitario sollevato nella fattispecie: si tratta infatti di individuare le norme del trattato da applicare alla situazione posta in essere dalla normativa francese. Quali sono, al riguardo, gli indirizzi forniti dalla vostra giurisprudenza?
6.
La legge 10 agosto 1981 che, lo ricordo, si applica a tutti i libri, indipendentemente dalla loro origine, rende obbligatori per tutti i dettaglianti, entro il limite massimo di sconto del 5%, i prezzi fissati dagli editori o dagli importatori.
Questo sistema può definirsi istitutivo, nel settore del libro, di un regime semipubblico ( 9 ) di prezzi parzialmente fissi.
L'esame di tale regime, a quanto mi è noto, non ha precedenti giurisprudenziali esattamente analoghi:
—
nella recente sentenza VBBBVBVB/Commissione, pronunziata in conformità alle conclusioni dell'avvocato generale VerLoren van Themaat, avete dovuto occuparvi di un sistema collettivo di prezzi imposti in fatto di libri che non costituiva però un regime pubblico ( 10 );
—
per quanto concerne la conformità al diritto comunitario di un regime pubblico o semipubblico di prezzi imposti in settori diversi da quello del libro, la vostra giurisprudenza è più abbondante: cito essenzialmente le sentenze Inno-ATAB ( 11 ), van Tiggele ( 12 ) e Kaveka ( 13 ).
7.
In fatto di regimi convenzionali di prezzi imposti nel settore del libro, la vostra pronunzia VBBBVBVB, relativa al libro neerlandofono, presenta un certo interesse nel caso di specie, sia per l'oggetto dell'accordo fra le associazioni belga e olandese, sia per i limiti da voi assegnati al suo esame.
La causa è troppo recente e troppo a voi nota perché sia necessario riferirne i particolari, ma vi si è talmente fatto riferimento nel corso del procedimento, in particolare in occasione di quesiti posti all'udienza, che è importante richiamarla alla memoria.
Ai fini della mia esposizione, basta ricordare che, con decisione 25 novembre 1981, la Commissione delle Comunità europee aveva dichiarato che l'accordo fra la VBBB e la VBVB, concluso nel 1949 e modificato nel 1958, « che instaura un sistema collettivo di esclusiva e di prezzi imposti nel commercio di libri in lingua olandese fra il Belgio e i Paesi Bassi », costituiva un'infrazione dell'art. 85, n. 1, del trattato.
Veniva così censurata dalla Commissione soltanto l'intesa « transnazionale » in base alla quale « le edizioni non (sarebbero state) vendute né offerte in vendita rispettivamente in Belgio e nei Paesi Bassi a prezzi al dettaglio inferiori a quelli fissati ... dagli editori olandesi e belgi », e non gli accordi nazionali, propri a ciascuna associazione, espressamente esclusi dall'ambito di applicazione di tale decisione benché stabilissero anch' essi, sul piano interno, la fissazione di un unico prezzo al dettaglio per ogni pubblicazione e il divieto di vendere tali opere (o di offrirle in vendita) ad un prezzo inferiore ( 14 ).
Nell'esaminare il ricorso proposto contro tale decisione dalle due predette associazioni, codesta Corte ha tenuto espressamente a mettere in rilievo che essa limitava strettamente il proprio esame a quest'unico accordo ( 15 ). La valutazione degli intrinseci vantaggi del cosiddetto sistema della « compensazione interna » ( 16 ) da esse invocato potrebbe infatti « essere fatta, in modo conclusivo, soltanto alla stregua degli accordi nazionali » ( 17 ).
Va pertanto sottolineato che, in tale sentenza, non avete espresso alcun giudizio su di un sistema nazionale di prezzi imposti nel settore del libro. Il vostro riserbo va accostato alla prudenza della Commissione che, nella decisione vanamente dinanzi a voi impugnata dalle associazioni interessate, affermava:
« che non spetta alle imprese o alle associazioni di imprese concludere accordi di carattere culturale, che sono principalmente di competenza dei governi »,
dichiarandosi d'altro canto
« certa che gli Stati membri interessati non mancheranno di adottare le misure che si impongono, qualora fosse necessario, onde proteggere certi valori culturali » ( 18 ).
Ciononostante, va messo in evidenza che nella sentenza VBBB avete deciso che l'accordo « transnazionale » litigioso configurava un'intesa vietata dall'art. 85, n. 1, in quanto diretta a limitare la libertà d'azione in fatto di determinazione dei prezzi fino allo stadio dei dettaglianti ed a consentire alle due associazioni di controllare in questo modo lo smercio nell'altro Stato membro ( 19 ).
8.
Esaminiamo ora i casi in cui è stata trattata la compatibilità col diritto comunitario di un regime pubblico o semipubblico di prezzi.
La sentenza Inno ( 20 ) segna un momento importante nell'evoluzione della vostra giurisprudenza in materia ( 21 ) in quanto riflette l'intento di colpire queste discipline dei prezzi non più soltanto quando ostacolano la libera circolazione delle merci, ma anche quando modificano il gioco normale della concorrenza nel mercato comune ( 22 ).
Riferendovi, in primo luogo, al
« sistema del mercato unico, voluto dal trattato, (che) esclude qualsiasi disciplina nazionale che pregiudichi in forma diretta o indiretta, attuale o potenziale, il commercio intracomunitário »
e, in secondo luogo, allo
« scopo enunciato all'art. 3, lett. f) » e « precisato in numerose disposizioni del trattato relative alla disciplina della concorrenza, e fra l'altro nell'art. 86 »,
ne avete desunto, in forza dell'art. 5, 2o comma, che
« se è innegabile che l'art. 86 si rivolge alle imprese, è altrettanto vero che il trattato obbliga gli Stati membri ad astenersi dall'emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficace tale norma ».
In questa prospettiva, così come l'art. 90 vieta loro di esentare dagli artt. 85-94 del trattato le imprese pubbliche o equiparate,
« gli Stati membri non possono emanare provvedimenti che consentano alle imprese private di sottrarsi ai vincoli imposti dagli artt. 85-94 del trattato » ( 23 ).
Le finalità e il sistema del trattato vietano quindi agli stati di alterare il gioco normale della concorrenza concedendo agli operatori economici la possibilità di eluderla. Tale violazione delle norme del trattato si manifesterà generalmente attraverso l'ostacolo per gli scambi che essa comporta. Questo concetto viene da voi espresso nei seguenti termini :
« Un provvedimento nazionale che finisca col facilitare uno sfruttamento abusivo di posizione dominante atto a pregiudicare il commercio intracomunitário sarà di regola incompatibile con gli artt. 30 e 34 » ( 24 ).
Tuttavia, un provvedimento siffatto può essere represso anche tramite lo stesso art. 86 in quanto l'abuso di posizione dominante non è assolutamente giustificato da un provvedimento nazionale nei confronti del diritto comunitario ( 25 ).
La conformità al diritto comunitario del provvedimento nazionale che imponga ai dettaglianti di un prodotto di osservare i prezzi fissati da altri operatori economici può infine essere contestata in forza del combinato disposto dell'art. 86 e degli artt. 3 e 5, 2o comma, del trattato « se, fuori dell'ipotesi di uno sfruttamento abusivo di posizione dominante che esso può caso mai agevolare, detto regime sia ancora atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri » ( 26 ).
Di fronte al problema della conformità al diritto comunitario di un regime semipubblico di prezzi fissi, nella fattispecie nel settore dei tabacchi manifatturati, la sentenza Inno riflette, attraverso le questioni sollevate dalla Corte di cassazione belga, la necessità di considerare in modo più ampio il principio della libertà di concorrenza.
Essa è dettata dalla diversità degli effetti prodotti da tali sistemi; ne risulta che l'interventismo economico di uno Stato membro non può essere neutro nei confronti dell'applicazione delle norme che disciplinano il funzionamento del mercato comune — anche delle regole di concorrenza — in quanto ne pregiudica gli scambi.
Benché posti di fronte a discipline analoghe, non avete avuto finora occasione di applicare i principi espressi in tale sentenza.
9.
Nella causa van Tiggele dovevate esaminare un regime di prezzi fissati da un ente pubblico per la vendita al minuto di bevande alcooliche non soggette ad un'organizzazione comune di mercato ( 27 ).
Dopo aver constatato che tale disciplina aveva in genere effetti esclusivamente interni, in quanto si applicava indistintamente a tutti i prodotti nazionali e importati, avete però ritenuto che essa potesse costituire un ostacolo per gli scambi intracomunitari, nel caso in cui l'autorità nazionale abbia fissato i prezzi o i margini di utile « a un livello tale da svantaggiare i prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali corrispondenti, in quanto essi non possono essere smerciati con profitto nelle condizioni stabilite oppure perché il vantaggio concorrenziale risultante
da costi di produzione inferiori ne risulta neutralizzato » ( 28 )
Espressione di una giurisprudenza costante ( 29 ), questo principio veniva però applicato per la prima volta ad un regime di prezzi minimi, dato che avete ritenuto che costituisca un ostacolo per gli scambi « il prezzo minimo fissato ad un importo determinato, che, pur applicandosi indistintamente alle merci di produzione nazionale e ai prodotti importati, può ostacolare lo smercio di questi in quanto impedisce che il loro costo inferiore si ripercuota sul prezzo di vendita al consumatore » ( 30 ).
Rimane il fatto che, malgrado le osservazioni della Commissione, che vi proponeva di prendere in considerazione i principi sanciti dall'art. 85 del trattato per valutare un siffatto regime pubblico dei prezzi alla luce dell'art. 30 del trattato CEE, vi siete basati esclusivamente su quest'ultima norma. Al riguardo, la spiegazione è chiaramente fornita dall'avvocato generale Capotorti: per invocare il combinato disposto degli artt. 85 o 86 e dell'art. 30 del trattato, « occorre che le misure pubbliche facilitino una violazione delle regole di concorrenza da parte di coloro a cui esse sono rivolte, cioè delle imprese » ( 31 ).
Orbene, l'ente incaricato nella fattispecie di fissare i prezzi non è, in particolare per la sua composizione, una associazione d'imprese, ma una pubblica autorità.
10.
Dal confronto fra le sentenze Inno e van Tiggele risulta chiara la funzione rispettiva assegnata a ciascuno dei divieti sanciti dagli am. 30 e 85-86 del trattato quando si tratta di un sistema nazionale di prezzi imposto dallo Stato:
—
se i prezzi sono direttamente fissati dalle pubbliche autorità, bisogna appurare se il loro livello sia tale da costituire un ostacolo per gli scambi intracomunitari;
—
se, invece, i prezzi sono fissati da una categoria di operatori economici e legalmente resi obbligatori per un'altra, l'incompatibilità col diritto comunitario può non solo risultare dall'applicazione della norma precedente, ma anche dalla constatazione che il provvedimento nazionale favorisce tale o talaltro comportamento anticoncorrenziale. In questo secondo caso, verrà fatta applicazione dei principi posti dagli artt. 3, lett. f), e 5, 2o comma, unitamente agli artt. 85 e 86 del trattato.
Queste considerazioni non mi sembrano essere state rimesse in discussione nella vostra sentenza Kaveka ( 32 ).
In ordine alla legge olandese del 1964, relativa alle imposte sui tabacchi manifatturati che « vieta di vendere, mettere in vendita o consegnare tabacchi manifatturati a persone diverse dai rivenditori ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla fascetta recante il bollo » ( 33 ), avete nettamente messo in evidenza l'autonomia rispettiva degli artt. 30 e 85 del trattato sottolineando che:
« l'art. 30 del trattato, mirante all'abolizione dei provvedimenti nazionali che possano ostacolare gli scambi fra Stati membri, persegue un obiettivo diverso da quello dell'art. 85, il quale è inteso a mantenere una concorrenza effettiva fra imprese » ( 34 ).
Se ne deve concludere che, arretrando rispetto alla sentenza Inno, voi ritenete ormai che un regime di prezzi, in quanto abbia carattere pubblico o semipubblico, possa essere considerato solo con riferimento all'art. 30?
Nulla è meno certo. Si ritrova infatti, nella sentenza Kaveka, l'eco della vostra precedente giurisprudenza. Riproducendo quasi testualmente su questo punto il principio espresso nella sentenza Inno, ricordate in effetti che, anche se le disposizioni dell'art. 85 non « vanno ... prese in considerazione al fine di valutare la conformità al diritto comunitario di una normativa » istitutiva di un regime di prezzi imposti, « gli Stati membri non possono emanare provvedimenti che consentano alle imprese di sottrarsi agli imperativi dell'art. 85 del trattato » ( 35 ).
11.
Quali sono, in definitiva, per risolvere la questione che ci viene sottoposta nel caso di specie, le indicazioni che possiamo trarre dal complesso della vostra giurisprudenza in materia?
In primo luogo, risulta dalle vostre pronunzie che l'incompatibilità col diritto comunitario di un regime semipubblico di prezzi imposti al dettaglio per il tramite di una categoria di operatori economici, che si applica indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, è assodata nelle due ipotesi seguenti:
—
se, fissando il livello dei prezzi ad un limite dissuasivo per le imprese degli altri Stati membri, esso è tale da ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, le importazioni fra Stati membri, costituendo in tal caso una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, in contrasto con l'art. 30 del trattato CEE;
—
se, favorendo un comportamento vietato dagli artt. 85 e 86, esso è inoltre atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri, costituendo in tal caso una violazione del combinato disposto degli artt. 3, leu. f), e 5, 2o comma, con gli artt. 85 e 86.
In secondo luogo, si deve sottolineare l'originalità che la fattispecie a noi sottoposta presenta sotto un duplice profilo: innanzitutto, non è inutile rilevare che dovete per la prima volta pronunciarvi su di un regime semipubblico di prezzi imposti nel settore del libro: la specificità incontestabile del prodotto, unita alla competenza propria dello stato nel campo culturale, costituisce un aspetto originale che verrà necessariamente preso in considerazione nella vostra valutazione. Ho ricordato che la sentenza VBBB ha avuto per oggetto solo un'intesa « transnazionale » nel settore del libro, escludendo espressamente qualsiasi valutazione sulla compatibilità col diritto comunitario di un regime interno di prezzi imposti, di qualunque natura esso sia. Ma soprattutto, occorre constatare che l'alternativa proposta dalla vostra giurisprudenza, pur rispecchiando la diversità degli effetti di un intervento pubblico di carattere economico, non ne ha peraltro esaurito tutte le manifestazioni.
La legge francese stabilisce infatti un regime semipubblico di prezzi fissi che mira a « disciplinare » la concorrenza nel settore considerato, in relazione alle sue caratteristiche particolari: dovete quindi pronunciarvi sulla compatibilità col diritto comunitario di un regime che, per taluni versi, ha reso superfluo ogni comportamento anticoncorrenziale.
12.
Per valutare la conformità al diritto comunitario di una siffatta situazione che, in quanto tale, non rientra nelle fattispecie previste dal trattato, si debbono ricercare, nel diritto primario e nella vostra giurisprudenza, le indicazioni utili per la valutazione che dovrà essere operata.
Alla Comunità spetta una competenza di principio in fatto di libera concorrenza nel mercato comune: il punto 4 del preambolo, gli aru. 2 e 3, leu. f), indicano chiaramente che si tratta, al riguardo, di uno scopo determinante per la costituzione di uno spazio economico comunitario. La posizione subordinata degli Stati appare, in particolare, negli artt. 90 e 92-94 del trattato, persino nell'esercizio delle loro competenze in fatto di difesa nazionale (art. 225). Il principio è stato sancito a partire dalla sentenza W. Wilhelm: la preminenza dell'ordinamento giuridico comunitario vieta agli Stati membri di
« adottare o mantenere in vigore misure atte a menomare gravemente l'efficacia pratica del trattato »
in quanto
« la forza vincolante del trattato e degli atti adottati per la sua applicazione non potrebbe variare a seconda degli Stati per effetto di atti interni, senza compromettere il funzionamento del sistema comunitario e mettere a repentaglio il conseguimento degli scopi del trattato » ( 36 ).
In questo senso, il provvedimento nazionale che renda praticamente inefficaci i divieti rivolti alle imprese dagli artt. 85 e 86, ma anche l'azione della Commissione in forza dell'art. 87, sarebbero direttamente contrari all'art. 5, 2o comma, in quanto comprometterebbero l'obiettivo assegnato alla Comunità dall'art. 3, lett. f), e diretto alla realizzazione di un regime di concorrenza efficace nel mercato comune, ossia « di un'attività concorrenziale sufficiente a far ritenere che siano rispettate le esigenze fondamentali e conseguite le finalità del trattato e — in particolare — la creazione di un mercato unico che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato interno » ( 37 ).
Una violazione del genere di un principio così fondamentalmente comunitario come quello della libera concorrenza nel mercato comune costituirebbe un attacco frontale alla ripartizione iniziale delle competenze risultante dal trattato: in prospettiva, se divenisse sistematica, essa minaccerebbe la solidarietà reciproca a cui sono tenuti gli Stati membri alla luce degli obblighi da essi contratti, divenendo così fonte di un rischio di disgregazione economica. Tale rischio, che speriamo ipotetico, deve spingere ad una vigilanza particolare nei confronti di un intervento pubblico nel settore della concorrenza.
Il complesso di queste considerazioni mi sembra tale da collocare in una dimensione più corretta l'obiezione fondata sul carattere « programmatico » dell'art. 3, lett. f) o troppo generico dell'art. 5, 2o comma. Innegabilmente, l'art. 3, lett. f), assegna un obiettivo alla Comunità, ma esso enuncia altresì un principio di cui ho sottolineato l'aspetto fondamentale; quanto al secondo, esso rende irreversibile il trasferimento di competenze operato dal trattato. Si tratta in questo caso di disposizioni la cui osservanza si impone agli Stati membri, affinché essi non possano rendere inefficaci le norme del trattato che ne regolano l'applicazione.
Ogni qual volta uno Stato membro ostacolasse l'applicazione di tali disposizioni, il suo intervento rischierebbe di negare ai privati i diritti che essi potrebbero eventualmente trarne e alle istituzioni della Comunità l'esercizio delle prerogative loro attribuite dal trattato.
Tale è appunto, ritengo, la portata della sentenza Inno: il provvedimento nazionale, che favorisca un comportamento anticoncorrenziale o, più in generale, che renda praticamente inefficaci i divieti posti dagli artt. 85 e 86 del trattato, è in contrasto con gli artt. 3, lett. f), e 5, 2o comma, unitamente agli artt. 85 e 86 ( 38 ).
13.
La vostra giurisprudenza mi sembra quindi sufficientemente generale per applicarsi ad un regime semipubblico che abbia l'effetto di rendere superflui tali comportamenti vietati dal diritto comunitario.
Non mi pare infatti che vi sia una differenza essenziale fra l'ipotesi considerata nella sentenza Inno — un provvedimento nazionale che favorisca eventualmente un abuso di posizione dominante e che pregiudichi gli scambi intracomunitari — e quella testé enunciata.
La differenza attiene al grado di intervento da parte dello Stato: la vostra giurisprudenza, senza fermarsi alle modalità dell'intervento, si preoccupa chiaramente degli effetti di un provvedimento nazionale per le correnti commerciali o per la concorrenza.
Quali che siano le forme dell'intervento pubblico, occorre quindi esaminare i suoi effetti sulla concorrenza nazionale per meglio valutare poi la loro portata sul commercio intracomunitário. Un regime di concorrenza del genere deve, a mio parere, costituire oggetto di un esame intrinseco, il solo in grado di rivelare la sua reale portata comunitaria. Il manifestarsi di un ostacolo per la concorrenza va colpito:
—
vuoi sotto il profilo dell'art. 30, in quanto esso possa interpretarsi come un ostacolo per gli scambi;
—
vuoi sotto il profilo degli artt. 85 e 86, qualora esso venisse a renderli praticamente inefficaci.
Occorrerebbe altresì ricomprendere, in tal caso, ai fini della vostra valutazione, l'incidenza della competenza propria dello Stato membro nel settore considerato: quello del libro che, nello stato attuale, non ha costituito oggetto di una politica comunitaria e la cui specificità economica e culturale non è contestata.
14.
Per valutare la disciplina della concorenza istituita dalla normativa francese, occorre accertare se il regime stabilito dalla legge implichi di per sé una restrizione della concorrenza e, in caso affermativo, se tale restrizione sia tale da pregiudicare il commercio fra gli Stati membri.
Per quanto concerne i rapporti fra gli editori francesi, la legge lascia inalterato il gioco della concorrenza. Infatti, in relazione alle leggi del mercato, ogni editore fissa liberamente il prezzo di vendita al pubblico e, in tale ambito, può trattare il prezzo di vendita con ciascun dettagliante, tenuto conto in particolare degli sconti di carattere quantitativo e qualitativo.
Senza esserne la causa, la legge francese — così come la disciplina giuridica precedente — non esclude l'eventualità di comportamenti anticoncorrenziali degli editori fra loro. Se tali comportamenti giungessero a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, si dovrebbero quindi applicare loro gli ara. 85 e 86.
15.
Così come i libri francesi, i libri stranieri sono soggetti in Francia al principio della fissazione del prezzo di vendita al pubblico. Tuttavia, tale obbligo viene posto a carico non dell'editore straniero, ma del-l'importatore-depositario principale ( 39 ).
A questo proposito, è stata sostenuta dinanzi a voi l'esistenza di una duplice minaccia per la concorrenza: la posizione, descritta come privilegiata, dell'importatore-depositario principale gli consentirebbe
—
di sostituirsi all'editore straniero nella definizione della politica commerciale sul mercato francese,
—
di eliminare, attraverso il controllo del prezzo di vendita al pubblico, la concorrenza di ogni altro importatore.
Chiarisco preliminarmente un punto. Il depositario principale è quello vincolato all'obbligo del deposito legale, formalità diretta soprattutto a garantire la conservazione di un numero determinato di esemplari di opere edite o importate in Francia ( 40 ).
L'editore straniero conserva quindi il potere normale di trattare il prezzo nei confronti dell'importatore-depositario principale. Esso può quindi, nell'ambito di questa trattativa, ripercuotere su tale prezzo i vantaggi che risultano, in particolare, vuoi da un tasso di cambio più favorevole, vuoi da costi inferiori. Naturalmente, egli può anche fare del prezzo di vendita al pubblico un elemento determinante di questa trattativa, con tutti i vantaggi che possono derivarne, per lui stesso, per l'importatore ed il dettagliante, nonché per il consumatore.
Invece, l'obbligo, posto esclusivamente a carico dell'importatore-depositario principale, di fissare il prezzo di vendita al pubblico potrebbe attribuirgli, nei confronti degli altri importatori, una posizione dominante il cui abuso potrebbe essere tale da pregiudicare il commercio intracomunitário.
In conformità alla sentenza Inno ( 41 ), tale disposizione della legge nazionale appare quindi incompatibile con gli artt. 3, lett. f), e 5, 2o comma, in quanto può eventualmente favorire, da parte di tale importatore, un comportamento contrario all'art. 86.
16.
Occorre ora esaminare, allo stadio della vendita al minuto, il regime di concorrenza stabilito dalla legge francese e, se del caso, i suoi effetti sugli scambi comunitari.
Imponendo alla vendita al minuto il prezzo di vendita al pubblico fissato dall'editore, la legge non sopprime peraltro ogni forma di concorrenza sui prezzi fra i dettaglianti. Questa rimane sotto la forma dello sconto massimo del 5%. Esistono d'altro canto altre forme di concorrenza fra dettaglianti, sia in forza dell'art. 2 della legge sugli sconti di carattere qualitativo e quantitativo, sia sotto la forma della qualità del servizio reso alla clientela.
Non è men vero che la legge ha l'effetto di privare taluni dettaglianti, come i Centres Leclerc, della possibilità di praticare sconti superiori al 5%. Questa è l'unica restrizione della concorrenza fra dettaglianti che emerga sia dal procedimento principale, sia dalla trattazione dinanzi a codesta Corte.
Così delimitata, tale restrizione appare dettata da una certa concezione del libro la cui specificità economica e culturale richiederebbe regole di mercato anch'esse specifiche.
Comunque stiano le cose, esaminiamo se tale restrizione produca effetti per gli scambi intracomunitari.
Per quanto riguarda i libri stranieri, il divieto imposto ai dettaglianti di praticare sconti superiori al 5% potrebbe teoricamente avere la conseguenza di pregiudicare gli scambi. Bisogna però ridimensionare tale rischio. Infatti, come ho dimostrato, il minor costo dell'opera straniera può sempre essere ripercosso sul prezzo di vendita al pubblico: relativamente ai libri stranieri, l'incidenza di sconti ulteriori sarebbe quindi marginale. A questo proposito è significativo rilevare che in nessun momento i Centres Ledere hanno sostenuto che la legge francese abbia leso correnti di scambio preesistenti. Per giunta, il rappresentante del governo francese non è stato smentito quando all'udienza, nell'ambito del presente procedimento, ha affermato che, dopo l'entrata in vigore della legge, le importazioni in Francia di libri provenienti dagli altri paesi della Comunità sono aumentate: nel 1982, del 17% in valore e del 5% in termini quantitativi e, nel 1983, del 27% in valore e del 16% in termini quantitativi.
17.
Relativamente ai libri francesi reimportati, possiamo ora esaminare se le disposizioni della legge che li riguardano pregiudicano il commercio fra Stati membri.
Onde sgombrare il campo, anche al riguardo, da ogni equivoco, va preliminarmente definita, attraverso i suoi effetti, la nozione di reimportazione o di importazione parallela.
Le importazioni parallele presentano, in primo luogo, il vantaggio di consentire ai dettaglianti di rifornirsi a prezzi più vantaggiosi sul mercato di un altro Stato membro, disponendo così della facoltà di ricavare un beneficio dal vantaggio concorrenziale che ne deriva.
Esse offrono inoltre agli operatori economici di tale altro Stato membro la possibilità di ampliare, grazie a questo prodotto e al suo prezzo più vantaggioso, lo smercio sul mercato francese.
In questo senso, viene necessariamente esclusa da tale definizione l'operazione consistente nell'esportazione, da parte di uno stesso dettagliante, di libri francesi al solo scopo di reimportarli. Tale operazione, architettata esclusivamente al fine di eludere la legge nazionale, va considerata come una corrente commerciale artificiale. Orbene, non ci si può avvalere del regime di mercato unico e trarre nel contempo abusivamente profitto dall'esistenza di frontiere. Solo le operazioni commerciali normali possono fruire della tutela comunitaria.
La legge francese pregiudica tali operazioni?
Per risolvere tale quesito, si deve indagare se venga impedito agli operatori economici interessati, per effetto della legge, di trarre profitto dalla differenza di prezzo.
La legge dispone infatti che, « nel caso in cui l'importazione riguardi libri editi in Francia, il prezzo di vendita al pubblico fissato dall'importatore è almeno uguale a quello fissato dall'editore » ( 42 ), riguardando naturalmente tale disposizione solo i libri editi o importati da meno di due anni e la cui ultima fornitura risalga a meno di sei mesi.
Tale disposizione è essenziale all'equilibrio della legge. Essa ne condiziona l'efficacia in quanto, senza di essa, nulla impedirebbe più la pratica dei prezzi promozionali.
Anche con tale obbligo, la legge francese non vieta affatto al dettagliante francese di procurarsi a prezzo più favorevole, direttamente o indirettamente, il libro francese all'estero. Esso avrà tutto l'interesse a farlo. Non solo per l'ulteriore beneficio che ne deriva, ma anche per il vantaggio concorrenziale che egli può trarne ripercuotendolo su prodotti diversi dai libri o su libri meno recenti i cui prezzi siano liberalizzati: è il procedimento cosiddetto di « compensazione interna ».
Come ho detto, la legge non gli consente invece di scostarsi, durante il termine legale, di oltre il 5% dal prezzo di vendita al pubblico inizialmente fissato dall'editore francese. Certo, si può sostenere che questa disposizione potrebbe avere un effetto dissuasivo sulle importazioni parallele, malgrado i vantaggi testé illustrati. Ma è difficile immaginare il motivo per cui il dettagliante rinuncerebbe a trarre profitto da questi vantaggi se non per il fatto che la restrizione legale della concorrenza ostacola la pratica dei prezzi promozionali. L'eventuale pregiudizio per gli scambi risulterebbe quindi non dalla legge, ma dalla politica commerciale, quindi dal comportamento proprio del dettagliante.
Osservo che anche al riguardo non è mai stata sostenuta l'esistenza, anteriore alla legge, di correnti commerciali normali che sarebbero state lese dall'entrata in vigore di questa.
Il nesso causale fra la legge e il pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri, anche supponendolo provato, mi pare quindi troppo incerto per poter essere riconosciuto da codesta Cone.
18.
Quale soluzione utile può quindi essere data, alla luce di quanto precede, alla questione sottopostavi dal giudice nazionale?
Ho messo in evidenza l'incompatibilità della legge con gli artt. 3, lett. f), 5, 2o comma, e 86 del trattato in ordine alla posizione da essa attribuita all' importatore-depositario principale.
Circa l'effetto extraterritoriale della disciplina della concorrenza al dettaglio istituita dalla legge, esso presenta le seguenti caratteristiche:
—
esso può risultare solo dall'impossibilità, a cui viene costretto il dettagliante, di applicare uno sconto superiore al 5% sui libri importati o reimportati;
—
il nesso causale fra tale impossibilità e le correnti di scambio intracomunitarie è incerto, tenuto conto del carattere determinante del comportamento del dettagliante.
Tale presentazione è resa necessaria dall'interpretazione, da me effettuata, della legge la quale, va ricordato, si limita a stabilire un regime semipubblico della concorrenza e non della circolazione delle merci, cosicché i suoi effetti sugli scambi intracomunitari possono valutarsi solo attraverso disposizioni restrittive della concorrenza.
Pertanto, non è dimostrato che l'ostacolo per la concorrenza nazionale costituisca, di per sé, un ostacolo per gli scambi intracomunitari. Non mi è quindi sembrato possibile, nello stato attuale degli elementi forniti alla Corte, di suggerirvi di fondare la pronunzia sul disposto dell'art. 30.
Ciononostante, non ho inteso escludere che il regime della concorrenza derivante dalla legge 10 agosto 1981 possa avere un'incidenza sugli scambi. Quale che sia il carattere aleatorio del pregiudizio per il commercio fra Stati membri che ne deriva, l'esistenza di un tale rischio basterebbe, se si prescindesse dalla specificità culturale del libro, a fare intervenire il principio da me ricavato dalla sentenza Inno: il provvedimento nazionale che rendesse praticamente inefficaci gli artt. 85 e 86, sostituendo alla concorrenza normale fra imprese un regime semipubblico restrittivo della concorrenza, sarebbe contrario al disposto degli artt. 3, lett. f), e 5, 2o comma, unitamente agli articoli precitati.
Tale principio ha importanza fondamentale, in particolare in un periodo di crisi economica prolungata, in quanto vieta agli Stati membri di eludere le norme poste a tutela della libera concorrenza di cui beneficiano le imprese nel mercato comune.
19.
L'applicazione di questo principio non può tuttavia prescindere dagli imperativi che si impongono agli Stati membri nei settori che rientrano nella competenza loro propria.
Così, nel settore in esame — politica economica del libro, intesa come componente di una politica culturale — si deve riconoscere a ciascuno Stato membro, in mancanza di una politica comune in materia, la facoltà di adottare i provvedimenti che il perseguimento di tale scopo impone.
Si tratta quindi di conciliare un principio comunitario e un imperativo nazionale.
In una situazione analoga — compatibilità delle norme fiscali di uno Stato membro con gli artt. 5, 2o comma, e 7 del trattato, unitamente ad regolamento istitutivo di un'organizzazione comune di mercato — l'avvocato generale Alberto Trabucchi rilevava d'altro canto che:
« specialmente nell'applicazione dello strumento importantissimo del giudizio pregiudiziale affidato a questa Corte, l'intervento interpretativo può avere il massimo valore solo nel quadro del sistema e nel rispetto dell'armonioso equilibrio che il trattato ha stabilito fra i vari soggetti dell'ordinamento comunitario e le rispettive attribuzioni » ( 43 ).
E aggiungeva:
« Va bensì ribadito il concetto d'applicazione diretta che è essenziale per il corretto funzionamento del sistema; ma, proprio per salvaguardarne il valore e l'efficacia, non si può riconoscere indiscriminatamente tale carattere a tutte le disposizioni e a tutti i principi del trattato, anche i più generali, con la conseguenza di trarre argomento dalla loro interpretazione per sottoporre a un controllo di astratta conformità ( 44 ) tutta la legislazione degli Stati membri e per dar quindi al singolo il diritto di sottrarsi all'osservanza di norme ben precise, quando appaia invece l'opportunità, in ragione della complessità delle situazioni e delle molteplici esigenze che si pongono, di un esame concreto della rispondenza ai principi ... da parte degli organi comunitari che sono preposti all'applicazione e alla realizzazione di quei generali precetti » ( 45 ).
Trasposte nel settore del libro, queste considerazioni assumono un rilievo particolare, tenuto conto della specificità culturale di questa merce.
In un campo del genere infatti, che, lo ripeto, rientra nella competenza degli Stati membri in mancanza di una politica europea del libro, solo un rischio economico che comprometta sostanzialmente l'applicazione delle norme comunitarie sarebbe, a mio parere, atto a giustificare l'applicazione degli artt. 3, leu. f), e 5, 2o comma, unitamente agli artt. 85 e 86 del trattato, nei confronti di un provvedimento nazionale restrittivo della concorrenza nel mercato comune: tale è l'incidenza della specificità culturale a cui ho fatto riferimento sopra ( 46 ).
Se dovesse configurarsi un rischio del ge- nere, spetterebbe alla Commissione, a norma dell'art. 155, 1o comma, agire, se del caso, in forza dell'art. 169 del trattato. Si procederebbe allora ad un esame « concreto » e non « a un controllo di astratta conformità ».
20.
Spetta quindi alle istituzioni comunitarie svolgere il ruolo loro rispettivamente assegnato dal trattato, tenuto conto dell'importanza del settore interessato e della situazione reale nei vari paesi del mercato comune.
Infatti, come viene ricordato nella relazione d'udienza, nella quasi totalità degli Stati membri regimi pubblici o prassi private hanno instaurato un sistema di prezzi in deroga alle norme sulla libera concorrenza.
L'assemblea delle Comunità europee ha adottato dal canto suo, il 13 febbraio 1981, una risoluzione « sui prezzi fissi nel settore librario » ( 47 ) nella quale essa ha sottolineato « il carattere specifico del libro quale prodotto » e il pericolo, per « l'identità culturale dell'Europa », che i libri vengano lasciati « in balia delle forze del mercato libero ».
Si rimane colpiti da questa convergenza. Essa traduce infatti, negli Stati membri come nel Parlamento europeo, una comune volontà, quella di salvaguardare il libro e, attraverso di esso, la creazione letteraria, quindi la cultura dei paesi che fanno parte della Comunità.
Non si può pertanto trattare un argomento di tale portata in puri e semplici termini di mercato. Va quindi effettuata una scelta fra un rischio ipotetico di ordine economico e un rischio certo di natura culturale.
21.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, vi propongo quindi di dichiarare che:
L'istituzione in uno Stato membro, con legge o con regolamento, di un regime semipubblico di prezzi che obblighi i dettaglianti a vendere i libri al prezzo fissato dall'editore o dall'importatore senza poter applicare a tale prezzo una decurtazione superiore al 5%
—
non è contraria al combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5, 2o comma, 85 e 86 del trattato, in quanto non è dimostrato che la restrizione della concorrenza al dettaglio che ne deriva comprometta in modo sostanziale l'applicazione di queste disposizioni nel mercato comune;
—
è tuttavia contraria al combinato disposto degli artt. 3, lett. f), e 5, 2o comma, del trattato in quanto possa eventualmente favorire un comportamento vietato dall'art. 86 del trattato attribuendo ad un solo importatore la facoltà di fissare il prezzo di vendita al dettaglio dei libri editi in un altro Stato membro.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) JORF dell'I 1 agosto 1981, pag. 2198.
( 2 ) Art. 1, commi 1 e 4.
( 3 ) Art. 2 della legge 10 agosto 1981.
( 4 ) Art. 3.
( 5 ) Art. 1, primo e ultimo comma.
( 6 ) Ant. 4 e 5.
( 7 ) Art. 4 del decreto 3 dicembre 1981, n. 81-1068, JORF, del 4 dicembre 1981, pag. 3305.
( 8 ) Causa 120/78, Rewe-Zentral (Race. 1979, pag. 649).
( 9 ) Intendo per « semipubblico » il regime nel quale i prezzi imposti non sono direttamente fissati dall'autorità pubblica.
( 10 ) Sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43 e 63/82; cfr. in particolare punto 6 della motivazione.
( 11 ) Causa 13/77, punti 5-12 della motivazione (Race. 1977, pag. 2115).
( 12 ) Causa 82/77, punti 3-9 della motivazione (Race. 1978, pag. 25).
( 13 ) Sentenza 5 aprile 1984, cause riunite 177 e 178/82, punto 16 della motivazione.
( 14 ) Decisione 82/123/CEE, GU L 54 del 25. 2. 1982, pag. 36.
( 15 ) Sentenza nelle cause riunite 43 e 63/82, cit., punti 31, 44, 58 della motivazione.
( 16 ) Che consentirebbe agli editori di compensare le difficoltà di smercio delle opere difficili con gii utili realizzati sulle vendite di libri di «successo ».
( 17 ) Sentenza nelle cause riunite 43 e 63/82, cit., punto 59 della motivazione.
( 18 ) Decisione 82/123/CEE, cit., punto 60, ultimo comma.
( 19 ) Sentenza nelle cause riunite 177 e 178/82, cit., punto 45 della motivazione.
( 20 ) Causa 13/77, cit.
( 21 ) Vedi il richiamo che ne viene fatto dall'avvocato generale Capotorti nelle conclusioni in causa 82/77, van Ttggele, Race. 1978, pagg. 45-46.
( 22 ) Ricordo però che, nella sentenza Deutsche Grammophon (causa 78/70, Race. 1971, pag. 487), avete seguito un'impostazione identica per l'esame della portata di un diritto esclusivo attribuito dalla legge nazionale alla luce del diritto comunitario (punti 7-8 della motivazione e conclusioni dell'avvocato generale K. Roemer, pag. 507).
( 23 ) Sentenza in causa- 13/77, cit., punti 28-33 della motivazione.
( 24 ) Sentenza in causa 13/77, punti 35 e 52-54 della motivazione, nonché punto 3 del dispositivo.
( 25 ) Sentenza in causa 13/77, punto 34 della motivazione e punto 1 del dispositivo.
( 26 ) Sentenza in causa 13/77, cit., punto 2 del dispositivo.
( 27 ) Sentenza in causa 82/77, cit., punti 3-9 della motivazione.
( 28 ) Sentenza in causa 82/77, cit., punto 14 della motivazione.
( 29 ) Cfr. sentenza /nno, cit., punto 52 della motivazione.
( 30 ) Sentenza in causa 82/77, cit., punto 18 della motivazione e punto 1 del dispositivo.
( 31 ) Sentenza in causa 82/77, cit., conclusioni dell'avvocato generale F. Capotorti, Race. pag. 47.
( 32 ) Cause riunite 177 e 178/82, cit.
( 33 ) Art. 30 della legge.
( 34 ) Sentenza nelle cause riunite 177 e 178/82, cit., punto 1 del dispositivo e punti 11 e 12 della motivazione.
( 35 ) Sentenza nelle cause riunite 177 e 178/82, cit., punto 24 della motivazione.
( 36 ) Sentenza in causa 14/68 (Race. 1969, pag. 1), punto 6 della motivazione.
( 37 ) Sentenza in causa 26/76, Metro (Race. 1977, pag. 1875), punto 20 della motivazione.
( 38 ) Sentenza in causa 13/77, cit., punto 31 della motivazione.
( 39 ) Art. 1, 1o comma, della legge.
( 40 ) Art. 8 della legge 21 giugno 1943, n. 341, a cui rinvia l'an. 4 del precitato decreto n. 81-1068.
( 41 ) Sentenza in causa 13/77, cit., punti 33, 34, 37 e 38 della motivazione nonché punto 2 del dispositivo.
( 42 ) Art. 1, ultimo comma.
( 43 ) Sentenza in causa 2/73, Geddo, Race. 1973, pag. 865; conclusioni, pag. 884.
( 44 ) Sottolineature aggiunte.
( 45 ) Causa 2/73, cit., conclusioni, pagg. 884-885.
( 46 ) Osservo per inciso che tale modo di procedere corrisponde, sul piano della concorrenza, in cui è sfociato l'esame della normativa francese, all'orientamento da voi espresso a partire dalla sentenza « Cassis de Dijon » (causa 120/78, precitata) in fatto di ostacoli per la libera circolazione delle merci.
( 47 ) GU C 50 del 9. 3. 1981, pag. 103.
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