CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 25 ottobre 1984
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Siete chiamati ancora una volta ad interpretare il regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798/75, relativo all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 184, pag. 1). Si tratta essenzialmente di accertare il significato della formula « strumenti e apparecchi scientifici » che figura nell'articolo 3, n. 1, del detto regolamento. Dovrete in particolare stabilire, da un lato, quali siano le caratteristiche peculiari che definiscono la natura « scientifica » di una attività, dall'altro, se « scientifici » siano da considerare i soli strumenti e apparecchi destinati unicamente al perseguimento di attività scientifiche.
Nel 1978, la Gesamthochschule di Duisburg importò dagli Stati Uniti nella Repubblica federale di Germania un apparecchio definito « sistema di elaborazione per microprocessore » (Mikroprozessor-Entwicklungssystem), per impiegarlo nell'ambito di un progetto di ricerca concernente i metodi di rilevamento non parametrici di segnali. L'importatrice domandò al competente ufficio doganale (Monaco-centro) di essere ammessa a fruire della franchigia per i dazi doganali. In un primo momento, l'ufficio gliela concesse, se pure a titolo provvisorio; ma poi, fatti svolgere gli accertamenti del caso all'Istituto tecnico di controllo e di formazione doganale di Monaco, revocò la concessione e chiese alla Gesamthochschule il pagamento di oltre 2000 marchi per dazi e di circa 250 marchi per tassa sulla cifra d'affari all'importazione. In effetti — così motivò la propria decisione — l'apparecchio non aveva natura scientifica, potendo essere usato a fini diversi e privi delle caratteristiche che identificano un'attività come « scientifica ».
A questo punto l'importatrice ricorse dinanzi al Finanzgericht di Monaco. Con ordinanza 26 settembre 1983, tale organo sospese il procedimento e chiese alla nostra Corte d'interpretare l'articolo 3, n. 1, regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, nel suo testo originario, per quanto riguarda l'espressione « strumenti ed apparecchi scientifici ». In particolare, esso formulò quattro quesiti:
1)
Se l'articolo 3, n. 3, primo trattino, del regolamento CEE n. 1798/75, come modificato dal regolamento CEE 8 maggio 1979, n. 1027, contenga un'esatta interpretazione della nozione di « strumenti e apparecchi scientifici », ai sensi dell'articolo 3, n. 1, regolamento CEE n. 1798/75, nella sua redazione originaria; se la suddetta disposizione debba pertanto considerarsi determinante, quanto al contenuto, anche per il periodo precedente alla sua entrata in vigore (1o gennaio 1980).
In caso di risposta affermativa:
2)
Se ciò valga anche per l'interpretazione della nozione di « caratteristiche tecniche obiettive » contenuta nell'articolo 5, n. 1, regolamento CEE 12 dicembre 1979, n. 2784/79.
3)
Come vada interpretata la nozione di attività scientifica ai sensi dell'articolo 3, n. 3 primo trattino, regolamento CEE n. 1798/75 come modificato dal regolamento CEE n. 1027/79. Se vi rientrino, oltre alla ricerca scientifica pura e applicata, anche attività dirette a nuovi sviluppi o perfezionamenti di prodotti, tecniche o procedimenti in base a conoscenze scientifiche e in applicazione di metodi scientifici e se al riguardo abbia rilievo il fatto che tali attività siano esercitate all'interno di istituti scientifici ovvero esternamente. Quali altri criteri siano eventualmente determinanti per la delimitazione del concetto di attività scientifica rispetto ad altre attività.
In caso di risposta negativa al quesito sub 1 :
4)
Sulla scorta di quali criteri venga stabilito se strumenti e apparecchi siano, in base alle loro caratteristiche obiettive, specialmente adatti alla ricerca scientifica pura.
2.
Il primo quesito ha per oggetto l'interpretazione dei termini « strumenti e apparecchi scientifici ». Il Finanzgericht vuol sapere se la definizione che di essi dà l'articolo 1, n. 3, primo trattino, del regolamento 8 maggio 1979, n. 1027/79 (GU L 134, pag. 1) possa considerarsi « interpretazione esatta » (o « pertinente ») del regolamento 1798/75 e sia quindi applicabile anche ai fatti, come sono quelli della causa principale, avvenuti prima che tale norma entrasse in vigore.
Conviene ricordare che la versione originale del regolamento 1798/75 non definiva puntualmente la formula in questione. Ispirandosi all'accordo di Firenze sull'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, elaborato per iniziativa dell' Unesco nel 1950 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 131, pagine 26 e seguenti) l'articolo 3, n. 1 di tale fonte si limitava ad affermare che « gli strumenti e apparecchi scientifici ... importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della TDC allorché :
a)
sono destinati
—
agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;
—
agli istituti scientifici o d'istruzione a carattere privato, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia,
e quando
b)
strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità ».
Il n. 3 dello stesso disposto precisava poi che « per ricerca scientifica pura » s'intende la ricerca effettuata a fini non commerciali.
Chiamati ad interpretare tale norma della Tarifcommissie di Amsterdam, precisaste che « i termini strumento o apparecchio scientifico ... designano uno strumento o apparecchio fornito di caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente adatto alla ricerca scientifica pura ». Chiariste inoltre che, dovendosi « una simile destinazione (valutare) oggettivamente, alla luce soltanto delle summenzionate caratteristiche, il fatto che lo strumento o apparecchio sia impiegato nell'industria o altrove, a fini commerciali, non esclude, di per sé, necessariamente il suo carattere scientifico ai sensi del regolamento... e quindi il suo diritto a beneficiare della franchigia doganale... purché siano del pari soddisfatte le altre condizioni all'uopo fissate» (sentenza 2 febbraio 1978, causa 72/77, Universiteitskliniek/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Race. 1978, pag. 189).
Solo col regolamento n. 1027/79 i termini de quibus furono definiti con precisione. Secondo l'articolo 1, n. 3, primo trattino, essi designarono lo strumento o l'apparecchio « che a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che permette di ottenere è esclusivamente o principalmente atto alla realizzazione di attività scientifiche«.
A mio parere, tuttavia, questa definizione non aggiunge nulla di rilevante a quanto era già possibile ricavare — e la Corte ricavò — interpretando il testo originario. Come ho detto, nella sentenza 72/77, affermaste che lo strumento deve possedere caratteristiche obiettive tali da renderlo specialmente idoneo alla ricerca scientifica. Di nuovo rispetto a detti requisiti la fonte del 79 chiede solo che le caratteristiche siano « tecniche »; ma questo aggettivo è già compreso in quelli da voi usati. Non riesco invero ad immaginare in un'apparecchiatura caratteristiche fatte oggetto di valutazione oggettiva e finalizzate al perseguimento di attività scientifiche che non siano anche, e necessariamente, tecniche.
C'è di più. Valutando di recente la prima redazione del regolamento 1798/75, voi stessi non avete affatto escluso che, per interpretarla, si possa far ricorso alla versione risultante dalle modifiche apportategli nel 79 (sentenza 10 novembre 1983, causa 300/82, Gesamthochschule Essen/Hauptzollamt Düsseldorf, Race. 1983, pag. 3643). Ne deduco al primo quesito del giudice di rinvio debba darsi risposta affermativa: la definizione di cui all'articolo 1, n. 3, primo trattino, del regolamento 8 maggio 1979 è un'« interpretazione pertinente » del regolamento 1798/75.
3.
Col secondo quesito vi si chiede di interpretare il concetto di « caratteristiche tecniche obiettive », contenuto nell'articolo 5 del regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, n. 2784/79 (GU L 318, pag. 32). Anche qui il Finanzgericht vuole sapere se la definizione che di tale concetto dà il disposto citato debba considerarsi « determinante » rispetto al periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento.
Quest'ultimo contiene le disposizioni applicative del regolamento 1798/75. Ad esse aveva originariamente provveduto un'altra fonte: il regolamento della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195/75 (GU L 316, pag. 17) che fu appunto sostituito dal testo a cui si riferisce il giudice tedesco per tener conto delle modifiche apportate alla normativa di base dal regolamento del Consiglio 1027/79. Della formula controversa ho già detto qualcosa in rapporto al primo quesito. Come sappiamo, essa non figurava nella versione originaria del regolamento 1798/75 e fu introdotta dalla definizione di « strumento scientifico » che compare nel regolamento 1027/79.
Secondo l'articolo 5, n. 1, del regolamento 2784/79, per « caratteristiche tecniche obiettive » di uno strumento o apparecchio scientifico si intendono « quelle che, risultando dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti ... ad essso ... apportati rispetto ad ... (altro) di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, ... richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali. Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche obiettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato... scientifico, occorre verificare a quali fini siano generalmente utilizzati nella Comunità gli strumenti o apparecchi del genere di quello per cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento... è destinato principalmente alla realizzazione di attività scientifiche, gli viene riconosciuto il carattere scientifico ».
Come esattamente rileva la Commissione, questi criteri non comportano una disciplina diversa da quella contenuta nel regolamento 1798/75. La logica e l'esperienza, infatti, dimostrano che l'attitudine a fornire prestazioni di alto livello è la caratteristica essenziale di uno strumento o di un apparecchio impiegato per l'insegnamento o la ricerca scientifica (come dispone l'articolo 3, n. 1, regolamento 1798/75 nella versione originaria) ovvero « specialmente adattato alla ricerca scientifica pura » (come, interpretando quest'ultimo disposto, affermò la Corte nella sentenza 72/77).
L'articolo 5 del regolamento 2784/79 fornisce dunque criteri pertinenti per interpretare il concetto di « caratteristiche tecniche obiettive », contenuto nella redazione originaria del regolamento 1798/75. Tali criteri hanno poi una portata talmente ampia da escludere la ricorribilità ad ulteriori elementi di valutazione per il periodo precedente la vigenza di questo disposto.
4.
Il terzo quesito riguarda l'interpretazione del concetto di « attività scientifica » ai sensi dell'articolo 3, n. 3, primo trattino, regolamento 1798/75 nella versione modificata dal regolamento 1027/79. Secondo questa norma, si considera « scientifico » lo strumento o l'apparecchio « che a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che permette di ottenere è esclusivamente o principalmente atto alla realizzazione di attività scientifiche ». U Finanzgericht di Monaco vi domanda se, oltre a consistere nella ricerca scientifica pura e applicata, tali attività possano essere dirette a nuovi sviluppi o a perfezionamenti di prodotti, di tecniche o di procedimenti in base a conoscenze scientifiche e se al riguardo abbia rilievo il fatto che esse siano esercitate all'interno di istituti scientifici.
Naturalmente, una simile richiesta non vi impone affatto di definire il concetto di « scienza ». È sufficiente, mi sembra, che identifichiate il significato assunto dalla nozione di attività scientifica nel contesto della disciplina relativa alla franchigia doganale.
Come ho già osservato, la detta nozione serve a identificare il carattere « scientifico » di uno strumento o apparecchio. Tale carattere è presente quando lo strumento sia « esclusivamente o principalmente » idoneo al perseguimento di attività scientifiche e, aggiungo, svolte da istituti pubblici o privati d'insegnamento o di ricerca. È infatti rispetto a questi, e solo a questi, che il beneficio della franchigia facilita, come esige il primo considerando del regolamento 1798/75, « la libera circolazione delle idee, ... l'esercizio d'attività culturali... (e) la ricerca scientifica (nella) Comunità ». Il medesimo beneficio, al contrario, non può essere accordato quando l'apparecchio sia importato a fini commerciali; e ciò anche se, per valersene, occorra possedere, come accade nel campo dell'alta tecnologia industriale, approfondite conoscenze scientifiche.
Se questi rilievi sono esatti, mi sembra che una corretta definizione di « attività scientifica » debba dare risalto alla natura del soggetto beneficiario della franchigia. Le attività degli istituti d'insegnamento e di ricerca sono infatti per antonomasia dirette all'acquisizione, all'approfondimento, all'esposizione e alla diffusione delle conoscenze scientifiche; mentre, di regola, non consistono — o non consistono direttamente — nel far uso di tali conoscenze per produrre beni o somministrare servizi. Si tratta inoltre di attività per cui sono necessari strumenti atti a fornire prestazioni di alto livello, secondo quanto prescrive il citato articolo 5, regolamento 2784/79.
5.
Per tutte le considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti formulati dal Finanzgericht di Monaco con l'ordinanza 26 settembre 1983 nella causa fra la Gesamthochschule Duisburg e lo Hauptzollamt München-Mitte:
1)
Per l'interpretazione della nozione di « strumenti e apparecchi scientifici », contenuta nella versione originale dell'articolo 3, n. 1, regolamento CEE n. 1798/75, è possibile far riferimento alla definizione introdotta nello stesso articolo col regolamento CEE n. 1027/79. Tale definizione è dunque determinante anche per giudicare i fatti avvenuti prima che quest'ultimo disposto entrasse in vigore.
2)
Per l'accertamento delle « caratteristiche tecniche obiettive » di uno smamento o apparecchio, l'idoneità a fornire prestazioni di alto livello non richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali, che è prevista dall'articolo 5, n. 1, regolamento CEE 12 dicembre 1979, n. 2784/79, è un criterio a cui è legittimo far riferimento anche per il periodo precedente la vigenza di tale disposto.
3)
La nozione di « attività scientifica », ai sensi dell'articolo 3, n. 3, primo trattino, regolamento n. 1798/75 come modificato dal regolamento n. 1027/79, va interpretata nel senso che comprende le attività svolte da un istituto pubblico o privato di insegnamento o di ricerca, miranti all'acquisizione, all'approfondimento, all'esposizione ed alla diffusione di conoscenze scientifiche, quando siano condotte con strumenti idonei a fornire prestazioni di alto livello.
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