CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 5 LUGLIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I. Introduzione
1.1. Un nuovo complesso di questioni
Nella presente causa affrontiamo una problematica del tutto nuova, relativa all'interpretazione del regolamento (CEE) n. 1798/75, in materia di franchigia doganale per gli strumenti o apparecchi scientifici. Questo complesso di questioni scaturisce dalle norme speciali riguardanti gli strumenti o apparecchi scientifici (art. 3, n. 1) nonché gli «elementi, pezzi di ricambio e accessori necessari al funzionamento degli strumenti e apparecchi scientifici ammissibili essi stessi in franchigia» (art. 3, n. 2).
1.2. Portata della nuova problematica
Nel suo complesso, questa nuova problematica pone sul tappeto le seguenti questioni:
a)
Secondo quale criterio gli strumenti o apparecchi scientifici vadano distinti dagli «elementi» ecc. quando si tratta di impianti scientifici composti da diverse unità.
La questione è in pratica rilevante quando questi impianti scientifici, nel loro complesso, sono necessari per una determinata ricerca prettamente scientifica, ma sono costituiti da parti che svolgono funzioni autonome parziali in detta ricerca. Quando talune parti vengano costruite nella Comunità, ma non le altre, in pratica è interessante sapere se l'intero impianto vada considerato come apparecchio, oppure possano definirsi ¡strumento o apparecchio scientifico determinate parti e in particolare quelle non prodotte nella Comunità. In queste situazioni è importante chiarire, da un lato, che cosa si intenda per apparecchio e, dall'altro, che cosa costituisca semplice elemento, ecc., dello stesso apparecchio. Per risolvere le questioni è naturalmente importante trovare criteri di distinzione ben precisi, che si prestino ad essere applicati praticamente dall'amministrazione doganale nelle operazioni di sdoganamento.
b)
Anche quando, come nella fattispecie, non si tratta di siffatte installazioni complesse, bensì di un apparecchio che consiste di varie parti, detta distinzione può avere interesse pratico. In particolare può sorgere infatti la questione del se un apparecchio scientifico (di produzione comunitaria) possa ancora definirsi tale qualora determinate parti, necessarie per la ricerca da effettuarsi, di detto apparecchio per l'appunto non siano prodotte nella Comunità.
c)
In terzo luogo sorge tutta una serie di questioni circa il trattamento doganale qualora sia accertato che un determinato oggetto non costiutisce di per sé uno strumento o apparecchio scientifico, ma solo un elemento, ecc., di esso, ai sensi dell'art. 3, n. 2 del regolamento. Oltre alle questioni interpretative relative al n. 2 dell'art. 3 del regolamento, possono sorgere questioni di interpretazione dell'art. 3, n. 4.
1.3. Il caso di specie
L'antefatto che sta all'origine delle questioni riguarda il problema se i «rotori» ed il «commutatore rapido» importati dall'attore e destinati alla centrifuga in questione (per la ricerca della ripartizione del peso molecolare nei polimeri sintetici e naturali), sdoganati il 23 settembre 1977, possano fruire della franchigia doganale in forza di detto regolamento.
Tanto l'ultacentrifuga quanto le dette sue parti sono ampiamente descritte nel provvedimento di rinvio (pagg. 4-7). E pacifico che, fino al momento dell'importazione, nella Comunità non venivano fabbricati né ultracentrifughe complete, come quella sulla quale verte la presente causa, né rotori o commutatori rapidi destinati a scopi scientifici i quali, come tipo o prestazioni, corrispondessero all'ultracentrifuga modello E della Beckmann, nonché ai rotori e ai commutatori importati rispettivamente (pag. 7, primo paragrafo del provvedimento di rinvio). A questo proposito mi riferisco al punto b) del testé esposto complesso di questioni.
Qualora le parti dell'ultacentrifuga non possano considerarsi di per sé strumento o apparecchio scientifico, sorge la questione dei limiti entro i quali dette parti possiedono i requisiti per l'esenzione dai dazi (di cui all'art. 3, nn. 2 e 3 del regolamento) degli elementi, ecc., di uno strumento o apparecchio scientifico. Sotto questo aspetto si deve far richiamo alla lettera e) del testé esposto complesso di questioni.
1.4. Le questioni sollevate
Al punto b), del complesso di questioni che ho esposto in astratto, corrisponde la prima serie di questioni e alla parte e) corrisponde la seconda serie di questioni del provvedimento di rinvio. La prima serie di questioni vi è però esposta in modo così ampio che in essa si può includere, in linea di principio, anche il punto a) del complesso di questioni che ho elencato.
Le questioni che il Finanzgericht di Monaco ha formulato nel provvedimento di rinvio del 6 ottobre sono le seguenti:
«I.
Come vada interpretato l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) 10 luglio 1975, n. 1798 (nella versione originaria), per quanto concerne la nozione ”strumenti e apparecchi scientifici”.
1.
Se vi rientrino anche oggetti che costituiscono elementi, ricambi o accessori di un apparecchio unitario.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 :
2.
Se, nella nozione di ”strumenti e apparecchi”, rientrino merci di ogni tipo o solo oggetti congegnati in modo che con essi può essere effettuata una determinata operazione o possono essere prodotti determinati effetti su altri oggetti. Quali altri criteri siano eventualmente determinanti per la definizione di detta nozione.
3.
Se, nel caso degli oggetti eh costituiscono elementi, ricambi o accessori di un apparecchio unitario, la loro qualità di strumenti o apparecchi dipenda dal fatto che essi, rispetto a detto apparecchio unitario o agli altri suoi componenti,
a)
siano autonomi dal punto di vista della costruzione (ad esempio, perché hanno un proprio involucro, una propria base di sostegno o simili)
b)
svolgano una funzione autonoma.
In caso di soluzione negativa della questione 3 a) e di soluzione affermativa della questione sub 3b) :
c)
se, per gli elementi, ricambi o accessori che svolgono una funzione autonoma nell'ambito di un apparecchio unitario, sia determinante il fatto che la parte sia atta a compiere un lavoro autonomo e quindi, in particolare, contenga, oltre all'elemento funzionante vero e proprio, anche i dispositivi per il funzionamento di questo.
4.
Se, per il carattere scientifico di strumenti o apparecchi che costituiscono elementi di un apparecchio unitario, abbia importanza il fatto che tali strumenti e apparecchi, considerati in sé e per sé, in particolare in base alle proprie caratteristiche ed alla funzione (parziale) da essi stessi svolta, servano a scopi scientifici, oppure si debba attribuire loro carattere scientifico per il semplice fatto che l'apparecchio unitario di cui fanno parte ha carattere scientifico ed essi, in ragione della loro qualità di elementi specifici di detto apparecchio unitario, possano essere impiegati solo unitamente a questo e perciò, come questo, possano essere impiegati esclusivamente o principalmente nell'esecuzione di lavori scientifici.
II.
Come vada interpretato l'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1798/75.
1.
Se l'espressione ”necessari al funzionamento degli strumenti e apparecchi scientifici” significhi che
a)
gli strumenti e gli apparecchi non sono atti a funzionare senza l'elemento, il ricambio o l'accessorio di cui trattasi, o sia rilevante il fatto che
b)
gli elementi, i ricambi o gli accessori siano costruiti specificamente per gli strumenti e gli apparecchi di cui trattasi o siano ad essi adattati, e si tratti quindi di elementi, ricambi o accessori specifici di questi strumenti e apparecchi.
2.
Se l'espressione ”ammissibili essi stessi in franchigia” significhi che gli strumenti e gli apparecchi al cui funzionamento gli elementi, ricambi o gli accessori sono necessari
a)
sono o non sono stati anche essi importati, o se sia sufficiente che essi
b)
soddisfino le condizioni stabilite per la franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, così che l'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1798/75 si applica anche quando gli elementi degli strumenti e apparecchi siano stati in parte importati da un paese terzo ed in parte nella Comunità, purché strumenti e apparecchi di valore scientifico equivalente a quello degli strumenti e apparecchi composti di questi elementi non vengano prodotti nella Comunità».
1.5. Problemi sostanziali e procedurali per la soluzione delle questioni
Per risolvere le questioni sollevate, oltre ai problemi prettamente giuridici, dobbiamo occuparci anche di problemi inerenti alla tecnologia della ricerca, alla politica della ricerca, alla politica industriale e alla politica commerciale. È difficile limitarsi all'esame delle questioni strettamente giuridiche, facendo astrazione da tutti gli altri problemi. Ciò emerge tanto dalla esauriente motivazione del provvedimento di rinvio, quanto dalle osservazioni scritte e orali della Commissione.
La pertinenza delle spiegazioni nel procedimento di rinvio e l'estrema complessità delle questioni sollevate, che emerge da detti chiarimenti, fanno sentire la mancanza di una trattazione contraddittoria.
Durante la fase orale, anche la Commissione ha deplorato la mancata trattazione in contraddittorio. La mancanza di lumi forniti dai periti nel settore della tecnologia della ricerca, ad esempio, non consente di stabilire se la Commissione abbia ragione quando sostiene che le questioni sollevate sono in sostanza prive di interesse per circa il 90 % dei casi pratici. Questo modo di vedere si fonda sull'ipotesi che, nella stragrande maggioranza gei casi, i criteri di cui all'art. 3, n. 2 del regolamento dovrebbero consentire di stabilire senza esitazioni se oggetti che fanno parte di un apparecchio comprendente più parti possano fruire della franchigia. Anche forse in base a questa ipotesi di lavoro la Commissione non ha approfondito l'argomento, prospettato del tutto diversamente e che tende a soluzioni diverse, che il giudice a quo ha esposto nella motivazione. La Commissione non ha quindi sfruttato appieno la possibilità di trattazione contraddittoria offerta dallo stesso tenore del procedimento di rinvio. Ciò è deplorevole non solo nell'ambito del colloquio fruttuoso che la vostra Corte cerca di instaurare con il giudice a quo nell'ambito dell'art. 177. È deplorevole inoltre perché la Commissione, nella fase orale, ha espressamente ammesso che alcune pietre angolari del suo argomento sono confutabili, cioè che in merito si possono certo sostenere altri punti di vista. Tornerò su questo punto.
Nonostante detti ostacoli sostanziali e procedurali che si oppongono all'impeccabile trattazione delle questioni, esaminerò successivamente il primo e il secondo complesso di questioni sollevate nel provvedimento di rinvio.
2. Il primo complesso di questioni sollevate nel provvedimento di rinvio
2.1. Questione I.1
Nella questione I.1, il giudice a quo vuol sapere se nella nozione di «strumenti scientifici e apparecchi, di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento» rientrino anche oggetti che siano elementi, ricambi o accessori di un impianto «Teile» usw. «einer apparativen Einheit bilden». Nelle sue osservazioni la Commissione parte dall'idea della necessità — emergente dai nn. 1 e 2 dell'art. 3 — di distinguere chiaramente tra, da un lato, strumenti e apparecchi e, dall'altro, i relativi elementi, ricambi, ecc. Ma in seguito essa osserva che questa distinzione, in pratica, non ha alcuna rilevanza per il diritto alla franchigia doganale, qualora gli elementi e le alte parti servano per apparecchi che a loro volta hanno fruito della franchigia all'importazione. In pratica quindi la questione assumerebbe rilevanza unicamente allorché lo strumento o apparecchio, al quale è destinata la parte da importarsi, di per sé non può fruire di fanchigia, giacché nella Comunità si producono strumenti di valore scientifico equivalente. Onde stabilire un criterio agevolmente applicabile da parte dell'amministrazione doganale in questi casi — rari, a suo parere — la Commissione propone, in considerazione di situazioni specifiche, come quella in esame ( 2 ), di risolvere la questione come segue:
«Oggetti che sono destinati a servire come elementi, ricambi o accessori di uno strumento o apparecchio scientifico, non si devono considerare strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1798/75».
Durante la trattazione orale la Commissione, a mia domanda, ha ammesso che il punto debole della sua tesi è che essa parte dal pressupposto che l'apparecchio, nonostante la mancanza di parti essenziali per la ricerca (non prodotte nella Comunità), va comunque considerato un apparecchio ai sensi dell'art. 3. Tenuto conto della struttura del regolamento, ritengo che questa base di partenza presti il fianco a gravi critiche.
Secondo detta struttura, le parti di apparecchi che possono di per sé fruire di franchigia sono del pari normalmente ammesse alla franchigia. L'intero apparecchio, sul quale verte la controversia di merito (comprese cioè la due parti litigiose), può certo fruire di franchigia dai dazi doganali. A quanto emerge dal provvedimento di rinvio, esso non è infatti prodotto nella Comunità. In corso di causa la Commissione lo ha ammesso espressamente. Sotto il profilo dell'interesse della ricerca, della politica industriale e della politica commerciale appare poco opportuno rifiutare la franchigia doganale per l'importazione di parti che, insieme a quelle di produzione comunitaria, costituiscono l'apparecchio intero, necessario per la ricerca programmata. Eventualmente, si dovrebbe addirittura istituire un premio per l'importazione dell'intero apparecchio, pur se determinate parti sono prodotte anche all'interno della Comunità. A pag. 23 dell'ordinanza anche il giudice a quo si richiama a questo più ampio contesto, nel quale si devono considerare le questioni sollevate. Nel corso della discussione, la Commissione ha ammesso che questo sfondo più ampio potrebbe giustificare una soluzione diversa da quella che essa ha proposto.
Anche sotto il profilio puramente concettuale ritengo tuttavia che la soluzione che la Commissione propone per la questione L 1 sia contestabile. Indicando con χ l'apparecchio completo e con y e z le parti fondamentali litigiose, mi pare evidente che χ — y — z (cioè le parti dell'apparecchio prodotte nella Comunità) non sono equivalenti a x.
Infine ho già osservato che le questioni riguardano pure le parti di un «impianto» scientifico «apparative Einheit», costituito da più parti, che costruttivamente hanno tra loro un rapporto più o meno stretto. Le parti inoltre possono svolgere o meno un compito scientifico autonomo (oppure un compito meccanico autonomo). Un compito scientifico autonomo viene chiaramente svolto, fra l'altro, quando le parti possono venire usate anche collegandole ad impianti che hanno scopi di ricerca del tutto diversi, oppure, senza essere inserite costruttivamente nell'impianto, possono venir usate per la ricerca scientifica. Parti che hanno un compito meccanico autonomo, che possono servire anche per scopi diversi dalla ricerca scientifica, per loro natura non potranno mai essere considerate strumenti o apparecchi scientifici ammessi all'importazione in franchigia, in quanto non possiedono il primo requisito fondamentale di cui all'art. 3, n. 1 del regolamento. Ora, per le parti che svolgono compiti scientifici autonomi la questione sollevata ha veramente interesse pratico.
In base alle precedenti considerazioni, propongo di risolvere la questione L 1 del giudice a quo come segue:
«La mera circostanza che degli oggetti siano elementi, ricambi o accessori di un impianto o apparecchio composto da più parti e destinate alle ricerca scientifica non esclude che essi possano considerarsi ”strumenti o apparecchi scientifici” ai sensi dell'art. 3, n. 1 del regolamento 1798/75 del 10 luglio 1975 (nella versione originale)».
2.2. Questioni I, nn. 2, 3 e 4
Data la soluzione proposta per la questione L 1, la Commissione ritiene privi di oggetto gli altri punti del primo complesso di questioni del provvedimento di rinvio. Data però la soluzione da me proposta per la questione L 1, si devono esaminare necessariamente anche gli altri punti.
Stando alle vostre sentenze e alle mie precedenti conclusioni per le cause 300/82 (Gesamthochschule Essen, sentenza 10. 11. 1983, Race. 1983, pag. 3643) e 45/83 (Ludwig-Maximilians-Universität München, sentenza 26. 1. 1984, Race. 1984, pag. 267) parto dal presupposto che non può essere determinante il se, con gli oggetti in questione, «si possano eseguire determinate operazioni e si possano ottenere determinati effetti su altri oggetti». Nella questione 1.2 e sui relativi chiarimenti fomiti alle pagg. 12-15 del procedimento di rinvio è stato perciò erroneamente sostenuto che detto criterio dovrebbe essere quello decisivo.
Nemmeno, a mio parere, può essere determinante il fatto che gli oggetti siano tecnicamente indipendenti, oppure abbiano un compito autonomo, nel senso che, oltre alla parte che propriamente lavora, hanno anche dispositivi motori. Questi criteri sono quindi — a mio giudizio — stati considerati altrettanto erroneamente come possibili criteri determinanti nella questione I.3 e nelle relative delucidazioni (pag. 16-18). Nell'attuale stadio raggiunto dalla tecnica mi pare assodato che l'autonomia costruttiva, come indicato nella questione 1.3, lett. a), è determinata da considerazioni di razionalità di costruzione e di economia. Per l'autonomia di un oggetto mi pare abbia maggiore importanza la possibilità di usarlo per ricerche svariate o per altri scopi e di fornirlo separatamente per impianti diversi. Il fatto che una parte di un apparecchio complesso sia azionata dallo stesso apparecchio motore che opera le altre parti (questione I.3, lett. c), dipende anch'esso in primo luogo da considerazioni di razionalità ed economicità costruttiva. Se, per determinare l'autonomia di un apparecchio, si dovesse considerare decisivo un siffatto criterio, tutti gli apparecchi che funzionano con una sola fonte di energia dovrebbero valere come un complesso inscindibile. Concordo con i chiarimenti dati dal giudice a quo nel ritenere che, per valutare l'autonomia di un oggetto, la sola cosa che conta sia l'autonomo compito della parte in questione dell'impianto di ricerca scientifica.
Mi pare dunque evidente la soluzione da dare alla questione 1.4. Si può definire apparecchio o strumento scientifico solo quella parte di un impianto scientifico che regola un compito scientifico autonomo nella ricerca di cui trattasi.
I contenitori di cui alla causa 45/83, costruiti specialmente per lo sviluppo e la conservazione di cellule cancerogene, non sarebbero diventati strumenti scientifici per il semplice fatto di essere stati concepiti per essere usati come parti di un apparecchio scientifico. Circa il commutatore ora in questione, il Finanzgericht, a pag. 19 delle sue spiegazioni, giunge ad una conclusione analoga.
In definitiva emerge dalle conclusioni del giudice a quo che le questioni 1.2, 3 e la seconda alternativa nella questione 1.4 del provvedimento di rinvio hanno il solo scopo di riassumere esaurientemente tutte le soluzioni prospettabili. Da tale questionario «con varie soluzioni possibili» (che costituirebbero un ottimo esempio di esercitazione accademica), eliminate le soluzioni più improbabili, emerge in conclusione che nell'iter logico del Finanzgericht una sola soluzione entra realmente in linea di conto. Questa semplice soluzione delle molteplici questioni è data, come criterio decisivo, dal compito scientifico autonomo di una parte di un apparecchio scientifico composto.
Sarà relativamente facile stabilire che una parte di un apparecchio composto ha un compito scientifico autonomo quando detta parte può essere usata per la ricerca tanto autonomamente, quanto in relazione con una ricerca scientifica o con un apparecchio scientifico diversi da quello di cui trattasi nel caso concreto. Ciò significa proprio nei casi in cui, secondo la Commissione, riveste pratico interesse la differenza tra, da un lato, strumenti ed apparecchi e, dall'altro, loro elementi, ecc., in quanto non sempre sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3, n. 2.
Dato quanto ho esposto fin qui vi propongo quindi di risolvere come segue le questioni I, nn. 2, 3 e 4 nel loro insieme:
«Oggetti che costituiscono elementi, ricambi o accessori di un'installazione scientifica (apparetive Einheit) devono, in particolare, considerarsi a loro volta strumenti o apparecchi scientifici, qualora, tanto autonomamente, quanto in relazione con una ricerca scientifica o con un impianto scientifico o tecnico diversi da quello di cui trattasi nel caso concreto possono svolgere un compito scientifico distinto o parziale nella ricerca scientifica pura».
3. Il secondo complesso di questioni sollevate nel procedimento di rinvio
3.1. Il tenore della norma
Tutti i punti del secondo complesso di questioni riguardano il tenore dell'art. 3, n. 2, del regolamento CEE n. 1798/75. Esso recita:
«Con riserva della presentazione di ogni atto giustificativo necessario la franchigia di cui al paragrafo 1 è applicabile agli elementi, pezzi di ricambio e accessori necessari al funzionamento degli strumenti e apparecchi scientifici ammissibili essi stessi in franchigia».
3.2. Discrepanze tra le versioni tedesca, inglese, francese ed olandese
Come emerge dal provvedimento di rinvio, la parte finale del testo tedesco di questa disposizione è formulata in modo più restrittivo che nel testo olandese. La versione inglese e francese hanno invece la stessa portata di quella olandese. Non è importante (a differenza di quanto prescrive la versione tedesca) che gli apparecchi o strumenti siano stati effettivamente importati in franchigia, bensì se sarebbe ammessa la loro importazione in franchigia.
Secondo la Commissione (memoria, pag. 9) l'ultimo regolamento, n. 1027/79, in tutte le versioni linguistiche si è chiaramente orientato verso la più restrittiva versione tedesca del regolamento da applicarsi nella fattispecie. Il nuovo regolamento del 1979 si fonda però su un emendamento, approvato nel 1976, dell'accordo Unesco. Mi pare incompatibile con elementari canoni d'interpretazione l'avvalersi di un emendamento successivo, in senso restrittivo, della norma da applicare per interpretare la norma stessa in senso più restrittivo di quanto non consentano le versioni linguistiche vigenti per la maggior parte degli stati membri. Come giustamente osserva il giudice a quo, a pag. 23 delle delucidazioni sulle questioni sollevate, anche lo scopo e le strutture del regolamento militano a favore di un'interpretazione conforme alle versioni inglese e francese dell'art. 3, n. 2. Qui si parla, rispettivamente, di strumenti e apparecchi «which qualify for duty-free admission» e «admissibles eux-même en franchise». Come ho detto, la versione olandese ha la stessa portata.
Ad abundatiam aggiungo che nemmeno la nuova versione dell'art. 3, n. 2, a mio parere implica necessariamente un'interpretazione diversa. La lettera a) della nuova versione dichiara che la franchigia si applica «ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o agli apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, tali elementi o accessori siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi oppure, qualora siano importati in secondo tempo, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia o che possono benificiarne». L'espressione che ho sottolineato in questa nuova versione mi pare consenta l'interpretazione che propongo per la vecchia, anche se ora vige la nuova versione. Oltre alle considerazioni di politica industriale e di politica commerciale esposte nel prowedimento di rinvio e nelle vostre domande scritte alla Commissione, militano a favore di questo modo di vedere le particolarità della fattispecie. Come ho già detto, è assodato (e la Commissione lo ha ammesso) che l'apparecchio completo per il quale vengono importate le parti litigiose può fruire della franchigia, pur se nella fattispecie non ne ha fruito. Ho del pari già osservato che parti importanti per la ricerca, di un apparecchio, difficilmente possono essere considerate parti di un apparecchio incompleto, al quale dette parti fanno ancora diretto e che non può venir importato in franchigia se privo di esse, in quanto (supposto che detto apparecchio possa cionondimeno considerarsi un apparecchio) nella Comunità si producono apparecchi di valore equivalente. Ora, l'interpretazione proposta dalla Commissione per il nuovo regolamento non offre alcuna soluzione per gli apparecchi scientifici complessi, composti di varie parti, dei quali alcune parti essenziali (che da sole non costituiscano un apparecchio) vengono costruite nella Comunità ed altre (che del pari di per sé non costituiscano un apparecchio) devono venir importate. Mi par chiaro che l'intento di promuovere la ricerca scientifica ad alto livello, conformemente allo stadio raggiunto dalla tecnologia della ricerca, richiede che vi sia una possibilità di franchigia doganale per siffatte parti di un apparecchio complesso. Come ho già detto, il tenore del nuovo regolamento mi pare non escluda la franchigia per queste ultime parti. Nella fattispecie non dovete tuttavia pronunciarvi su questo punto, se si deve tener conto unicamente della norma da applicarsi al caso in esame.
3.3. Secondo problema interpretativo
La norma citata del nuovo regolamento, in quanto più favorevole all'interessato, grazie ai principi generali d'interpretazione, può forse servire per la soluzione di un'altra questione sollevata dal giudice a quo. Detta questione (n. ILI) riguarda l'interpretazione dell'espressione «necessari al funzionamento degli strumenti e apparecchi scientifici» che compare nell'art. 3, n. 2. La Commissione propone di interpretare questa espressione alla luce del regolamento, nel senso che vi è «necessità» quando la parte è costruita specialmente per quell'apparecchio (intero) o vi è adattata. A mio parere, questa interpretazione, talvolta, può risultare anche più restrittiva di quanto richiedeva il testo originale dell'art. 3, n. 2. Tecnologicamente e linguisticamente, mi pare più logico interpretare il requisito della necessità nel senso che le parti siano indispensabili per il perfetto funzionamento dell'apparecchio intero (per la ricerca ad esempio), il che — fra l'altro, ma non in modo esclusivo — avverrà quando sono fabbricate specialmente per l'apparecchio intero oppure vi vengano adattate. Ora, anche quando le parti possono essere usate del pari per altre ricerche o apparecchi diversi da quello di cui trattasi nel caso concreto, è — in linea di massima — ben concepibile che le parti siano tuttavia necessarie per il perfetto funzionamento dell'apparecchio intero. Un ulteriore indice della necessità potrà essere costituito dalla considerazione che parti di valore equivalente non sono fabbricate nella Comunità. Una considerazione di questo genere non è però stata prevista come condizione necessaria nell'art. 3, n. 2 del regolamento.
3.4. Soluzione della questione II.1
Le questioni sollevate dal giudice a quo circa l'interpretazione dell'art. 3, n. 2 del regolamento 1798/75 riguardano esclusivamente i punti dubbi che esamino ai nn. 3.2 e 3.3 delle mie conclusioni. Date le soluzioni che propongo per il primo complesso di questioni, la soluzione che darete al complesso II è probabilmente interessante, nella fattispecie, soprattutto per il commutatore multiplo.
La questione II.1 del provvedimento di rinvio, alla luce delle considerazioni di cui al n. 3.3, può risolversi come segue:
«L'espressione ”necessari al funzionamento degli strumenti e apparecchi scientifici” significa che gli elementi, ricambi o accessori sono necessari per il funzionamento dell'apparecchio o strumento completo secondo il più progredito livello internazionale della tecnica della ricerca, il che può verificarsi, tra l'altro, ma non esclusivamente, quando gli oggetti vengono prodotti specialmente per lo strumento o apparecchio intero oppure vi vengono adattati».
A questa interpretazione non si può nemmeno opporre il principio di reversibilità invocato dalla Commissione nella risposta scritta alle domande rivolte dalla vostra Corte, in data 12 aprile 1984. La Comunità è la sola responsabile dei suoi interessi culturali-scientifici, per la sua politica industriale e commerciale. Se il perseguimento di una ricerca scientifica pura altamente qualificata lo implica e considerazioni di politica industriale e commerciale non la portano ad una conclusione diversa, la Comunità ha piena facoltà di concedere esenzioni più ampie di quelle prescritte dall'accordo Unesco. Decisivo è perciò unicamente il tenore di un regolamento, come redatto dalle istituzioni comunitarie competenti previa ponderazione dei divergenti interessi ingioco.
L'interpretazione che propongo della norma in questione mi pare quella corretta, alla luce dei criteri interpretativi normalmente seguiti nella vostra giurisprudenza.
3.5. Questione II.2
La questione II.2 del provvedimento di rinvio, alla luce delle conclusioni esposte al n. 3.2, dovrebbe risolversi come segue:
«L'espressione ”ammissibili essi stessi in franchigia” significa che gli strumenti o apparecchi completi o sono stati importati in franchigia o possiedono requisiti per fruire della franchigia, cosicché l'art. 3, n. 2 del regolamento CEE 1798/75 può venire applicato anche quando le componenti degli strumenti o apparecchi interi vengano in parte importate da un paese terzo ed in parte prodotte nella Comunità, a condizione che nella Comunità non vengano prodotti strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente a quello degli strumenti od apparecchi costituiti da detti componenti».
A questa interpretazione non si può opporre né un regolamento successivo, eventualmente più restrittivo, né il principio della reciprocità. Questo vale anche per queste questioni in particolare, poiché dalla motivazione e dal tenore del regolamento da applicarsi nella fattispecie nulla emerge che possa indicare il proposito di applicare questo regolamento solo a condizione che le altre parti contraenti, in casi analoghi, concedano del pari la franchigia. Al contrario, emerge dal primo considerando della motivazione che l'intento comunitario di promuovere l'attività di ricerca scientifica è stato il movente principale del regolamento. Dal terzo considerando della motivazione si può inoltre desumere unicamente una limitazione della portata della franchigia per strumenti e apparecchi completi. Né da questo né da altri considerandi della motivazione del regolamento, né dal loro tenore si può invece desumere l'intento di subordinare anche la franchigia per parti necessarie di un siffatto strumento o apparecchio all'impossibilità di procurarsi parti equivalenti nella Comunità o ad altre condizioni diverse da quelle esposte dall'art. 3, n. 2 del regolamento.
Infine non mi hanno nemmeno convinto gli argomenti che la Commissione trae dalla necessità — che ammetto — che i criteri d'applicazione dell'art. 3, n. 2 siano relativamente semplici da trattare. Naturalmente, per esaminare la situazione alla luce dei criteri di interpretazione di cui all'art. 3, n. 2 che ho esposto, sarà sufficiente accertare che le parti siano destinate ad un apparecchio composto, usato per ricerche in campo accademico o ordinato a questo fine. Non è invece necessaria la prova che detto apparecchio è stato a sua volta importato in franchigia. I criteri che ho esposto sono quindi più agevoli — non già meno agevoli — da trattare di quelli proposti dalla Commissione.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) In particolare la Commissione non tiene così conto del gruppo di questioni a) cui ho fatto cenno nel n. 1.2 di queste conclusioni, che invece rientra nella questione LI del giudice a quo. A proposito di questa visione più ampia del problema, ia Commissione ritiene possibile dare una soluzione solo di volta in volta. Nelle sue osservazioni scritte, essa ammette però che anche in altri casi può essere dubbio (quindi si deve decidere ogni volta) se un determinato elemento sia effettivamente destinato a far parte di un determinato apparecchio scientifico.
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