CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 30 MAGGIO 1984
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Siete chiamati a interpretare l'articolo 48 del trattato CEE e il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, sui regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori migranti nel quadro di una controversia relativa alla corresponsione di assegni familiari secondo l'ordinamento francese. Conviene dir su-. bito che, per gli articoli L 511 e L 524 code de la sécurité sociale, tali prestazioni sono da versare a tutti coloro che risiedono in Francia ed hanno a carico almeno due figli, anch'essi ivi residenti. Le norme d'attuazione di tali disposti precisano poi a quali condizioni possa considerarsi residente ai fini degli assegni il figlio che segua un corso d'insegnamento all'estero.
Il signor Richard Meade, cittadino statunitense, risiede dal 1973 con la moglie e due figli, tutti di nazionalità britannica, a Parigi, dove svolge la professione di consulente legale. Nel 1977, il figlio maggiore si trasferì in Gran Bretagna per proseguire i propri studi nel Radley College di Abingdon: Nel 1980, l'organismo competente (caisse d'allocations familiales de la région parisienne), accertò che, secondo la legislazione francese, i presupposti per il pagamento degli assegni (residenza del figlio in Francia), erano venuti meno e, d'altra parte, che non sussistevano le condizioni in base a cui il figlio poteva essere considerato residente; sospese perciò la corresponsione degli assegni e chiese ai coniugi Meade di restituire circa 6436 franchi francesi percepiti indebitamente nel periodo marzo 1978-gennaio 1980.
Non avendo ottenuto la restituzione di questa somma, la Caisse convenne i Meade avanti alla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi per far dichiarare che gli assegni dovevano essere rimborsati. I Meade eccepirono che il rifiuto di corrispondere gli assegni quando il figlio prosegue all'estero i propri studi o la propria formazione professionale costituisce ostacolo alla libera circolazione delle persone ed è pertanto contrario all'articolo 48 trattato CEE.
Con sentenza interlocutoria 3 giugno 1983, l'organo adito sospese il procedimento e, ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE, sottopose alla nostra Corte il seguente quesito pregiudiziale: «se la Caisse d'allocations familiales, in applicazione dell'articolo 48 trattato CEE, sia legittimata a chiedere il rimborso degli assegni familiari ai genitori di un giovane, cittadino britannico, in quanto egli continui i suoi studi nel Regno Unito e sia legittimata a sospendere la corresponsione di detti assegni per gli stessi motivi».
2.
A prima vista, il giudice del rinvio vi chiede di accertare se una decisione puntuale assunta da un ente pubblico francese sia compatibile col diritto comunitario. Ora, un simile esame esula dalle competenze di questa Corte, così come sono definite dall'articolo 177. È vostra costante giurisprudenza, tuttavia, che, tenendo conto dei dati forniti dal giudice nazionale, la Corte desuma dal testo del quesito il problema di interpretazione del diritto comunitario che esso sottende. Nel nostro caso, le parole e le precisazioni del giudice provano che quest'ultimo vuole in realtà sapere fin dove giunga la sfera di applicazione personale e materiale delle norme primarie relative alla libera circolazione dei lavoratori (articoli 48 e seguenti del trattato CEE) e del regolamento sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti.
Cominciamo con l'articolo 48. La libertà di circolazione che esso garantisce ha per esclusivi titolari «i lavoratori degli stati membri». A quali soggetti si riferisca tale formula è noto. Il fatto che gli articoli 48-51 contengano numerosi richiami all'impiego dei loro beneficiari e che il trattato abbracci altre ed autonome norme dedicate alla circolazione di chi svolge attività non salariate, dimostra con tutta chiarezza che contemplati dal nostro disposto sono i soli prestatori di lavoro subordinato. In questa categoria, com'è ovvio, non figurano gli studenti, che non esercitano alcuna attività professionale (v. sentenza 1.12.1977, causa 66/77, Kuyken, Race. 1977. pag. 2311). Tutt'al più, del diritto di circolare gli studenti possono fruire in quanto destinatari di un servizio.
Aggiungo che i prestatori di cui all'articolo 48 devono essere cittadini comunitari. Ad affermarlo è la stessa norma. In ogni caso, non v'è alcun dubbio che gli autori dei trattati di Parigi e di Roma abbiano inteso riservare la libertà di circolazione ai cittadini degli stati membri: cfr. esplicitamente in questo senso gli articoli 69 CECA e 96 Euratom.
3.
Discende da tutto ciò che l'articolo 48 non può essere applicato né a un cittadino di paese terzo, né a uno studente. La controversia che pende davanti al giudice del rinvio, peraltro, riguarda prestazioni previdenziali. L'esame va quindi esteso al regolamento 1408/71 che disciplina la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.
Emanata per attuare l'articolo 51 trattato CEE, questa fonte adotta una nozione di avente diritto ai benefici comunitari più ampia di quella che vale per la libera circolazione dei lavoratori. Essa si applica, infatti, a tutti coloro che siano coperti da un'assicurazione (obbligatoria, facoltativa o volontaria) di uno stato membro, purché riferibile a un regime di sicurezza sociale organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi (articolo 1). Deve comunque trattarsi di cittadini degli stati membri (a cui vengono assimilati i rifugiati e gli apolidi residenti in uno stato membro), dei loro familiari e dei loro superstiti (articolo 2). Ancora una volta, perciò, i cittadini degli stati terzi, e gli studenti in quanto tali sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa comunitara; a meno naturalmente, che le norme nazionali equiparino lo studente al lavoratore per la concessione di prestazioni rientranti fra quelle previste dal regolamento 1408/71.
4.
Durante la procedura orale, il signor Richard Meade ha personalmente fornito taluni chiarimenti circa la posizione lavorativa della moglie. Quest'ultima avrebbe prestato la sua opera come segretaria presso lo studio legale Meade, senza peraltro essere retribuita, dal 1974 al 1977; da tale data figurerebbe come gerente retribuita di varie società. Secondo il signor Meade, l'ente previdenziale francese avrebbe pertanto dovuto corrisponderle gli assegni familiari ai sensi della regolamentazione comunitaria.
Com'è noto, peraltro, nell'ambito dei procedimenti ex articolo 177 Trattato CEE, la nostra corte non è competente a pronunciarsi sui fatti di causa. Il controllo della loro esattezza è quindi sottratto al vostro sindacato e demandato al giudice nazionale. Spetterà a costui valutare se, nel momento dei fatti, alla signora Meade potesse applicarsi la nozione di lavoratore subordinato dell'articolo 1, regolamento 1408/71, ed essa avesse dunque diritto a percepire gli assegni familiari per il figlio residente nel territorio di un altro stato membro, secondo quanto prevede l'articolo 73, paragrafo 2, della medesima fonte.
5.
Sulla scorta di questi semplici e non controversi rilievi, vi suggerisco di rispondere come segue alla domanda formulata in via pregiudiziale dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi con sentenza interlocutoria 3 giugno 1983, nella causa promossa dalla Caisse d'allocations familiales de la région parisienne contro i coniugi Meade :
Gli articoli 48 e seguenti del trattato CEE vanno interpretati nel senso che il diritto di libera circolazione è riservato ai lavoratori subordinati che siano cittadini degli stati membri. Soltanto ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale l'articolo 2 del regolamento 1408/71 si applica anche agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno stato membro.
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