CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 23 ottobre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'art. 16, n. 1, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale stabilisce che « in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto di immobili » i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova hanno competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio, l'art. 19 prescrive al giudice di uno Stato contraente adito in via principale per una lite avente un oggetto del genere di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza.
Il sig. Rottwinkel e il sig. Rosier risiedono entrambi in Germania.
Con contratto in data 19 gennaio 1980, il Rottwinkel affittava al Rosier per tre settimane, a partire dal 12 luglio 1980, determinate parti di una villa in Italia che era ammobiliata ma sfornita di biancheria. Il Rosier si impegnava a pagare un canone di DM 2625 per quattro persone, con l'intesa che non si potevano alloggiare ospiti. Il Rosier si impegnava inoltre a pagare DM 295 di spese accessorie ed una somma per la pulizia alla fine della locazione, oltre alle spese per il gas, l'acqua, l'elettricità ed il riscaldamento. Era pattuito che il Rosier si attenesse alle istruzioni dell'agenzia, usasse i locali e l'arredo con cura e risarcisse gli eventuali danni. Il diritto tedesco doveva disciplinare il contratto il cui luogo di adempimento era Bielefeld, dove si trovava pure il foro competente.
Il Rottwinkel trascorreva le vacanze nella casa contemporaneamente al Rosier. Come risultato di quello che egli sostiene essere avvenuto, il Rottwinkel adiva il Landgericht di Berlino, sostenendo che il contratto non era stato adempiuto in quanto più di quattro persone avevano soggiornato nell'alloggio, provocando molto rumore. Essi erano anche troppo numerosi per il pozzo nero che aveva traboccato con spiacevoli conseguenze. Come risultato, le vacanze del Rottwinkel erano state rovinate ed egli sostiene che le spese di queste gli vanno rimborsate come danni per inadempimento del contratto. In secondo luogo il Rottwinkel assume che taluni oggetti erano stati danneggiati o mancavano alla fine della locazione e in terzo luogo egli pretende, a norma del contratto, le somme dovute per il gas, l'elettricità, l'acqua e per la pulizia dei locali.
Il Landgericht riteneva che la domanda poteva essere proposta solo in Italia a causa di quanto dispone l'art. 16 della Convenzione; il Kammergericht era del parere opposto; in sede di cassazione (Revision) il Bundesgerichtshof era incline a ritenere che la causa potesse essere intentata in Germania, ma ha sottoposto due questioni a questa Corte a norma del protocollo 3 giugno 1971 relative all'interpretazione della Convenzione da parte della Corte di giustizia:
«1)
Se l'art. 16, n. 1, della Convenzione possa applicarsi nel caso in cui il contratto di locazione, stipulato da due parti entrambe domiciliate nella Repubblica federale di Germania, riguardi solo la cessione in uso per un breve periodo di un alloggio per la villeggiatura situato in Italia e le parti abbiano convenuto di applicare il diritto tedesco.
2)
In caso affermativo: Se l'art. 16, n. 1, della Convenzione si possa applicare del pari alle azioni aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di locazione, in particolare a causa del mancato godimento delle vacanze, nonché il pagamento delle spese accessorie contemplate dal contratto di locazione ».
A prima vista può sembrare sorprendente che una lite del genere non possa essere trattata nella Repubblica federale; i vari motivi, proposti dalle parti, per cui non rientra nell'art. 16 servono tuttavia unicamente a dimostrare che, data la lettera attuale dell'articolo, il problema non è così semplice.
Il governo tedesco e la Commissione aderiscono alla tesi del resistente nella causa principale secondo cui l'art. 16, n. 1, va interpretato nel senso che non si applica alle brevi locazioni per le vacanze. In subordine il governo tedesco sostiene che l'art. 16, benché comprenda tali locazioni, riguarda solo le liti per danni alla cosa locata ad esclusione di quelle per turbative personali dovute all'inadempimento del contratto, come pure di quelle vertenti sulle spese accessorie. La Commissione, pure in subordine, assume che, ammesso che le locazioni di cui trattasi ricadano sotto l'art. 16, n. 1, il solo contenzioso per il quale è competente il giudice dello Stato in cui l'immobile si trova è quello direttamente connesso alla locazione, come le liti relative all'esistenza o all'estinzione del contratto, a difetti della cosa locata o ai danni recati alla stessa, ma non comprende le azioni di danni per perdita delle vacanze o per spese accessorie.
D'altro canto il governo del Regno Unito e il governo italiano sostengono che non è possibile distinguere le locazioni a secondo della lunghezza o dello scopo; essi ritengono che l'art. 16 va interpretato nel senso che esso comprende le locazioni di breve durata per le vacanze.
Onde escludere il risultato cui tende il resistente, il governo del Regno Unito sostiene tuttavia che si deve considerare non già il genere del contratto, bensì il genere dell'azione. Le sole azioni che rientrano nell'art. 16 sono quelle riguardanti l'accertamento, la tutela o l'estinzione di diritti reali. Nella presente causa le domande sono analoghe ad altre domande di danni per inadempimento del contratto o per un debito, e non hanno un nesso diretto con la cosa locata. La buona amministrazione della giustizia non esige che esse siano attribuite esclusivamente alla competenza del giudice del luogo.
Il governo italiano sostiene che, una volta ammesso che le locazioni di breve durata per vacanze ricadono sotto l'articolo, le domande relative alle spese, anche accessorie, pattuite nel contratto ricadono sotto l'art. 16, benché si ammetta che l'azione di danni per perdita delle vacanze ne esula.
Benché sia manifesto che l'art. 16 è una norma imperativa (sentenza 288/82, Duijn-stee/Goderbauer, 15 novembre 1983, punto 15) la Corte ha già affermato che, dato che priva le parti della possibilità di scegliere il foro che altrimenti avrebbero, e può persino far sì che essi debbano adire un giudice che non è quello del domicilio di alcuno di essi, non lo si deve interpretare in modo più ampio di quanto il suo scopo non richieda. (Vedi sentenza 73/77, Sanders/van der Putte, Race. 1977, pag. 2383, in cui la Corte ha dichiarato che l'art. 16, n. 1, non dev'essere interpretato nel senso che comprenda il contratto d'affitto di un'azienda commerciale esercita in un immobile che il locatore ha condotto da un terzo.)
Nella relazione Jenard riguardante la Convenzione, la spiegazione data per la competenza esclusiva in fatto di liti relative agli immobili è, in parte, che in Germania e in Italia la competenza esclusiva dei giudici del luogo è considerata una questione di ordine pubblico, cosicché le pronunzie di altri giudici non sarebbero ivi riconosciute né eseguite, e in parte che si è ritenuto che l'interesse della buona amministrazione della giustizia fosse meglio tutelato da una norma del genere. Il fatto che controlli e perizie possano dover essere effettuate sul luogo, iscrizioni debbano essere fatte nei registri fondiari e si debbano applicare speciali norme consuetudinarie — è stato dichiarato — rende più opportuno che la causa si svolga dinanzi al giudice del luogo. Le locazioni di beni immobili, in particolare, sono « generalmente disciplinate da leggi particolari » che è preferibile siano applicate solo dai giudici dello Stato in cui esse hanno vigore. Inoltre « vari Stati » dispongono la competenza esclusiva per tali liti. Il comitato, perciò, ha voluto che l'art. 16 comprendesse « le controversie fra locatori e conduttori relative all'esistenza o all'interpretazione dei contratti di locazione o alla riparazione dei danni causati dal conduttore, all'evacuazione dei locali, ecc. », ma non le azioni per il pagamento del canone locativo.
Che difficoltà potessero sorgere nel caso di locazioni di breve durata o di azioni per danni derivanti da clausole dei contratti di locazione divenne evidente all'epoca in cui si stava considerando l'adesione alla Convenzione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito. Tuttavia — è stato sostenuto — la maggioranza degli Stati membri respingeva la proposta, formulata dal Regno Unito, di modificare l'articolo in modo che la competenza non fosse esclusiva in caso di liti vertenti su obbligazioni personali derivanti da contratti di locazione di immobili, o quando veniva attribuito un diritto di possesso per un periodo limitato, come nel caso in cui la locazione riguardava un alloggio per le vacanze. La relazione del professor Schlosser, sui problemi sorti in occasione dell'adesione dei tre nuovi Stati membri, mostra che il comitato non era della stessa opinione della relazione Jenard sul punto se le azioni per il pagamento del canone ricadessero sotto l'art. 16, n. 1. Vi si dichiara comunque che « la ratio legis della disposizione non implica certamente la sua applicabilità ai contratti di cessione d'uso per breve durata, in particolare a quelli a scopo di soggiorni per ferie ».
A quanto pare, in molti Stati membri le norme di carattere sociale riguardanti le locazioni (come l'equo canone, i periodi di preavviso, la competenza di appositi giudici) non valgono per le locazioni a breve termine per le vacanze. Dato che norme o registri speciali possono non esistere a proposito di queste locazioni e possono non essere necessarie ispezioni particolareggiate dei luoghi, se ne può concludere che l'amministrazione della giustizia non esige necessariamente che tali locazioni siano di competenza dei giudici dello Stato in cui l'immobile si trova.
A parte ciò, la comodità delle parti non è necessariamente tutelata nel modo migliore ove si stabilisca che i giudici del luogo devono essere competenti in via esclusiva per locazioni di breve durata per le vacanze, se entrambe le parti risiedono in un altro Stato. Sotto questo aspetto i principi che generalmente hanno indotto il comitato a proporre la competenza esclusiva per liti riguardanti la locazione di immobili ed i diritti reali non sembra valgano per le locazioni di breve durata per le vacanze.
D'altra parte, è chiaro che l'intenzione, quando la Convenzione è stata fatta, non era di attribuire la competenza esclusiva per le liti riguardanti i diritti reali o la locazione di immobili unicamente per i paesi che consideravano la competenza esclusiva una questione di ordine pubblico, né per i paesi che hanno leggi speciali sul genere di locazione di cui si tratta. La norma adottata doveva essere applicata in modo uniforme; non doveva dipendere dal se l'amministrazione della giustizia in determinati casi esigesse che i giudici del luogo fossero competenti in via esclusiva. Nemmeno mi pare che la questione dovesse dipendere di volta in volta dall'accertamento della comodità delle parti, né dall'accertamento del rischio che in casi eccezionali si commettesse un'ingiustizia a causa della distanza delle parti dal giudice del luogo e delle conseguenti difficoltà e dispendiosità della lite.
La Commissione, pur aderendo in definitiva alle tesi del resistente nella causa principale, riconosce chiaramente la difficoltà di configurare eccezioni alla formula generale usata nell'articolo. La Commissione dichiara tuttavia che, dato che gli Stati membri non sono stati in grado di accordarsi su quali contratti ed azioni ricadessero sotto l'art. 16, n. 1, l'incertezza dev'essere eliminata. Essa propone come criterio direttivo che lo scopo dell'art. 16 è quello di tutelare un determinato gruppo di persone, cioè gli inquilini per i quali la cosa costituisce una parte essenziale del loro tenore di vita e quindi la locazione, fra l'altro, di alloggi per le vacanze non ricade nel campo dell'art. 16, n. 1.
Mi sembra molto convincente la tesi secondo cui la locazione a breve termine di locali ammobiliati per le vacanze non dev'essere di competenza esclusiva del giudice del luogo, in particolare se entrambe le parti risiedono in un altro Stato, e in alcuni casi anche se solo uno di essi si trovi in questa situazione. Il punto, in ogni caso, non è quello che gli Stati membri avrebbero dovuto concordare, ma quello che hanno concordato.
È forse possibile, interpretando correttamente l'articolo, sostenere che determinate locazioni, nel nostro caso quelle di breve durata per le vacanze, sono escluse?
La relazione Jenard dice che l'articolo « comprende l'affitto di locali destinati ad abitazione o ad uso professionale, l'affitto di locali per usi commerciali e la locazione di fondi rustici ».
Non mi sembra possibile fare una distinzione netta tra l'affitto di locali ammobiliati e quello di locali non ammobiliati. Si tratta in entrambi i casi di immobili e normalmente soprattutto di immobili. Nemmeno ritengo che il criterio suggerito, cioè se la locazione costituisca parte essenziale del tenore di vita dell'inquilino, possa servire per configurare deroghe all'articolo. Non vedo alcun motivo per sostenere che le locazioni per le vacanze, ma solo quelle, sono escluse. Non vi è alcuna differenza effettiva fra una breve locazione ad un villeggiante e quella ad un partecipante ad un congresso o ad uno studente che segua un corso di breve durata.
Né mi pare che l'attuale articolo consenta una distinzione fra « locazioni brevi » e « locazioni lunghe », qualunque possa essere il senso di « breve » in questo contesto.
Se fosse possibile distinguere la locazione vera e propria ed il patto che consenta unicamente l'uso e l'occupazione dei locali, che non sia a sua volta una locazione, non vi sarebbe naturalmente alcuna difficoltà nel classificare fra questi patti le stipulazioni relative ad alloggi per le vacanze.
Comunque, se, come è detto nella relazione Schlosser, i diritti reali devono essere definiti dalle leggi del luogo, si deve del pari ritenere che le stesse leggi devono decidere cosa sia una locazione (n. 168). Nel presente caso non risulta che il diritto tedesco faccia una distinzione fra la locazione ed un patto del genere sopra indicato. Il contratto dev'essere considerato come una locazione e la questione va risolta partendo dal presupposto che si tratta di locazione o affitto dell'alloggio.
D'altro canto, se l'« affitto » dev'essere una nozione comunitaria, sembra difficile configurare, in sede d'interpretazione e senza un'espressa disposizione, detta distinzione fra un patto di cessione (che esulerebbe dall'art. 16) ed una locazione, dato che una distinzione del genere può non esistere nel diritto di vari Stati membri.
A parte ciò, è secondo me chiaramente impossibile configurare un'eccezione, ai fini dell'art. 16, richiamandosi al fatto che entrambe le parti erano residenti o domiciliate in uno Stato membro diverso da quello del luogo, che avevano convenuto un foro collocato nel loro paese o espressamente pattuito che il contratto fosse retto da un determinato diritto. Questi aspetti mi sembrano del tutto estranei al punto se i giudici del luogo siano competenti in via esclusiva.
A mio parere, la lettera dell'articolo esige chiaramente che la prima questione sia risolta in senso affermativo.
Quanto alla seconda questione, va rilevato che la competenza esclusiva sussiste « in materia di contratti di affitto di immobili » (in francese « de baux d'immeubles »; in inglese « tenancies of immovable property »; in tedesco « die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen »). Le altre versioni linguistiche paiono indicare che quello cui ci si riferisce sono le liti il cui contenuto (piuttosto che « l'oggetto ») è un contratto di locazione di immobili, piuttosto che un contratto che riguardi semplicemente l'immobile stesso. In Sanders/van der Putte, la Corte lo ha ammesso citando alcuni degli esempi di liti menzionate nella relazione Jenard come comprese nell'art. 16, « in particolare, in materia di contestazioni tra locatori e conduttori o affittuari, relativamente all'esistenza od all'interpretazione dei contratti stessi ovvero al risarcimento dei danni provocati dal conduttore o affittuario ed all'evacuazione dei locali ». Mi sembra quindi che la tesi del Regno Unito secondo cui l'art. 16, n. 1, non si applica alle azioni di danni per inadempimento del contratto, ma solo alle azioni il cui scopo sia « l'accertamento, la tutela o l'estinzione di diritti di possesso » è troppo restrittiva.
Ritengo perciò che la soluzione della prima parte della seconda questione è che le azioni di danni per l'inadempimento del contratto di locazione possono ricadere sotto l'art. 16.
La seconda parte della seconda questione, riguardante le pretese per il mancato godimento delle vacanze ed il recupero di spese accessorie dovute a norma del contratto, solleva certo il problema più difficile sul punto se si debbano fare distinzioni fra le varie pretese derivanti dall'inadempimento del contratto di locazione o riguardanti somme dovute a norma del contratto stesso.
Penso che l'ordinanza di rinvio renda perfettamente chiaro che le lagnanze riguardanti il sovraffollamento, il pozzo nero ed il rumore, che avrebbero rovinato le vacanze dell'attore, riguardano l'inadempimento del contratto e non altro. Se la pretesa fosse stata formulata semplicemente da un vicino, che non poteva far valere le clausole del contratto, chiaramente non si dovrebbe applicare l'art. 16, ma non è questo il caso nostro.
Se la mia interpretazione è esatta, la discussione si è concentrata troppo sul tipo del risarcimento preteso. Secondo me non è possibile liquidare la questione dicendo che la perdita di una buona vacanza e le spese di viaggio inutilmente sostenute dal locatore sono così lontane dall'immobile che non possono ricadere sotto l'art. 16. Quello che conta, secondo me, è la natura dell'asserito inadempimento anziché il danno recato, una parte del quale nella presente causa può eventualmente essere troppo lontana.
Qui si tratta di due inadempimenti. Il primo riguarda la clausola sulla natura degli inquilini (il numero di persone ammesse), il secondo la clausola relativa alla diligenza da usarsi nell'usare l'alloggio.
Secondo me è impossibile sostenere che la domanda relativa all'inadempimento della clausola di un contratto di locazione la quale specifichi l'inquilino dell'immobile esuli sempre dall'art. 16. Se una casa è affittata per abitazione, ma viene usata come negozio od officina, o un terreno viene affittato come pascolo ed è invece usato per l'aratura, le azioni per inadempimento della clausola riguardante l'uso della cosa locata ricadrebbero secondo me sotto l'art. 16, n. 1, e il giudice del luogo sarebbe competente in via esclusiva. Si potrebbe fare una distinzione fra questo genere di inadempimento qualitativo e l'inadempimento quantitativo di cui si tratta qui, cioè l'uso dell'alloggio per un numero di persone superiore al pattuito. Per quanto mi riguarda, non introdurrei questa distinzione, in primo luogo perché non mi sembra che vi sia un'effettiva distinzione di principio e, in secondo luogo, perché mi sembra inopportuno incoraggiare le distinzioni, dinanzi al giudice, fra vari inadempimenti di varie clausole relative all'uso.
Se qui, come mi sembra, il danno lamentato deriva in tutto o in primo luogo dall'inadempimento della clausola relativa agli inquilini, ritengo che la causa ricada sotto l'art. 16 della Convenzione entro questi limiti.
La seconda parte del danno riguarda la perdita di oggetti o i danni alla cosa locata. Se il danno è stato recato all'immobile, in spregio ad una clausola del contratto, la causa entro questi limiti ricade sotto l'art. 16. Se gli oggetti mancanti o danneggiati fanno parte dell'arredo e corredo dell'immobile la cosa è più difficile.
Si potrebbe essere tentati, data la modesta entità della causa, di interpretare l'art. 16 come limitato alle azioni di danni recati all'immobile e di ammettere che le azioni per danni alle cose mobili possano essere esperite altrove. Se si dovesse redigere una nuova convenzione, non mancherebbero argomenti a favore. Una disposizione del genere sarebbe più opportuna qualora entrambe le parti risiedano nello stesso Stato membro, tuttavia diverso da quello in cui si trova l'immobile. Si deve tuttavia tener presente che una siffatta concomitanza di circostanze può essere meno frequente del caso in cui il proprietario risiede nello stesso Stato in cui si trova la cosa locata. È pure importante non perdere di vista che le azioni per danni alle cose si possano avere in tutti i tipi di locazione ed i problemi connessi possono essere più complicati che nel presente caso. La locazione, non solo per abitazione, ma anche per uso commerciale, professionale o agricolo, può ben comprendere la fornitura di cose mobili a proposito delle quali il contratto contiene clausole specifiche. I danni recati al costoso corredo compreso in una locazione per uso commerciale o agricolo possono essere più opportunamente trattati dinanzi al giudice del luogo in cui si trova l'immobile.
Concludendo, sono del parere che, se la locazione di un immobile comprende la fornitura e l'uso di cose mobili come parte dell'affitto, la locazione dev'essere trattata come un unico negozio giuridico, il quale ricade sotto l'art. 16, n. 1. Mi sembra errato dividere le clausole del contratto in clausole riguardanti l'immobile e clausole riguardanti cose mobili, qualora si tratti della locazione di un immobile. È artificioso, ad esempio, sostenere in un caso come quello in esame che il risarcimento del danno recato ad una porta o ad una vasca da bagno ricade sotto l'art. 16, n. 1, mentre il danneggiamento di una sedia fornita insieme all'immobile ne esulerebbe.
Resta il pagamento delle spese accessorie. La tesi secondo cui esse non ricadono sotto l'art. 16 è fondata in parte sull'opinione del comitato Jenard (ma non del comitato Schlosser) che l'azione per il pagamento del canone non è compresa nell'art. 16, n. 1. Non è stato discusso a fondo se questa opinione sia esatta, e dato che potrebbe un giorno dover essere giudicata è forse inopportuno esprimere un parere definitivo in proposito. Riferendomi a quanto è stato dedotto in causa, mi sembra molto difficile ammettere che l'opinione del comitato Jenard sia esatta, data l'attuale lettera dell'art. 16, n. 1. Proprio come l'obbligazione essenziale del proprietario è quella di mettere a disposizione la cosa locata, l'obbligazione essenziale dell'inquilino è generalmente quella di pagare il canone. La maggior parte delle liti relative agli immobili probabilmente riguarda il canone d'affitto. L'escludere le liti riguardanti il canone dall'art. 16, n. 1, significherebbe togliergli gran parte del contenuto. Trovo difficile ammettere questa conseguenza se penso che una delle principali ragioni per cui l'art. 16, n. 1, è stato adottato era'che in vari Stati membri la locazione degli immobili è soggetta a norme speciali, e che uno dei più importanti aspetti di queste norme generalmente riguarda i canoni. Le cause vertenti sull'obbligo di pagare il canone o sui canoni arretrati stipulati in contratto, stando a quanto è stato allegato qui, mi sembra abbiano essenzialmente come contenuto la locazione di immobili. Sotto questo profilo trovo convincenti numerosi commenti fatti dal dr. Droz in « Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun », vol. XIII, Bibliothèque de droit international privé, pagg. 101-103 e in particolare n. 153.
È naturalmente possibile distinguere il canone dalle altre spese come ad esempio gas, elettricità, e riscaldamento e per la pulizia dei locali, considerando che queste non fanno parte della cosa locata, ma sono fornite per, o in considerazione di, essa. Se questi beni e servizi sono forniti come parte integrante della locazione, anche qui non vorrei fare distinzioni. Le sottili argomentazioni circa le azioni riguardanti le varie clausole della locazione che rientrerebbero o no nell'art. 16, n. 1, mi sembrano più atte ad aumentare e complicare le liti anziché a facilitarne la soluzione. Ad esempio, nel caso di un canone complessivo per dei locali ammobiliati, se l'inquilino trattiene una parte del canone perché il mobilio era insufficiente, la lite obbligherebbe a stabilire quale parte del canone ricada sotto l'art. 16, n. 1; una lite sulle spese per la pulizia potrebbe costringere ad accertare se la parte trattenuta riguardasse la pulitura delle pareti e del pavimento ovvero la spolveratura dei tappeti e dei mobili.
Benché pienamente consapevole dell'inopportunità in un caso di lieve entità delle conclusioni cui sono giunto circa l'interpretazione dell'art. 16, n. 1, mi sembra che questo risultato derivi dalla corretta interpretazione della norma, tanto più che gli Stati membri non sono stati in grado di accordarsi, in seguito, su specifiche deroghe da istituirsi per quelle che vengono chiamate le obbligazioni personali o per determinati tipi di locazione. La conclusione cui sono giunto mi sembra quindi costituire un risultato complessivamente più attendibile.
Intenderei quindi l'art. 16 come riguardante tutte le azioni relative all'affitto di immobili, anche se comprendono o implicano domande riguardanti cose mobili comprese nella locazione o spese relative all'uso della cosa locata.
È naturalmente possibile che talune domande di danni derivanti dall'uso della cosa locata esulino dall'art. 16, n. 1, in quanto non traggono origine dal contratto di locazione stessa, ma da norme generali, ad esempio sulle turbative, mancanza di diligenza o danni dolosi. In questo caso non rientrano nell'articolo perché non fanno parte del contratto di locazione. Non ne consegue tuttavia che, per il fatto che le domande derivanti dal contratto sono analoghe ad altre domande derivanti dal diritto generale delle obbligazioni, esse per questo motivo esulino automaticamente dall'art. 16, n. 1.
Si deve pure tener presente che, a norma dell'art. 19 della Convenzione, il giudice al quale sia stata proposta una domanda che implichi un contratto di locazione non è tenuto a dichiararsi incompetente se detta domanda non è quella principale o, come è detto a pag. 39 della relazione Jenard, « se la questione per la quale un altro tribunale ha competenza esclusiva è sollevata soltanto in via incidentale ». Può quindi accadere che, qualora sia stata conclusa tramite un'agenzia di viaggi una vacanza tutto compreso comprendente il viaggio in aereo e l'uso di un alloggio ammobiliato, il contrasto circa l'alloggio stesso sia solo una parte incidentale della lite. In una situazione del genere il giudice dovrebbe poter contare sull'art. 19 della Convenzione.
Le difficoltà rese manifeste dalla presente causa potrebbero indurre gli Stati membri, partecipanti alla Convenzione, a prendere nuovamente in considerazione se non fosse opportuno contemplare deroghe specifiche, ad esempio per le locazioni per le vacanze o per altre categorie determinate, a quanto dispone l'art. 16, n. 1. Questo non è comunque un problema di cui la Corte si deve occupare.
De iure condito, mi sembra che le questioni sollevate dovrebbero essere risolte come segue:
a)
L'art. 16, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 si applica al contratto di locazione concluso da persone residenti in uno Stato membro per l'affitto di breve durata di un alloggio per le vacanze situato in un altro Stato membro, anche se dette persone hanno convenuto che il contratto dev'essere retto dal diritto dello Stato in cui risiedono.
b)
L'art. 16, n. 1, si applica alle azioni riguardanti: 1) il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto e 2) il recupero delle spese accessorie dovute a norma del contratto.
Sulle spese delle parti nella causa principale deve provvedere il giudice nazionale. Non è necessario provvedere circa le spese della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito e della Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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