CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 13 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa è giunta alla Corte in seguito a rinvio pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, del 21 ottobre 1983, del vicepresidente del tribunal de commerce di Bruxelles, in un procedimento sommario relativo ad un'ingiunzione in una causa pendente dinanzi a detto tribunale.
I principali antefatti che si desumono dal provvedimento di rinvio sono i seguenti.
L'attrice, Binon & Cie SA (in prosieguo: « Binon »), svolge la propria attività in Charleroi ove vende libri, articoli di cartoleria, materiale d'ufficio e giocattoli educativi. Fino al 29 gennaio 1982 essa era concessionaria della Club SA e da quella data essa ha continuato l'attività in nome proprio, senza concessione.
La convenuta, Agence et messageries de la presse (in prosieguo: «AMP»), è una società anonima con capitale di 300 milioni di BFR. Il 48,841% del suo capitale è in possesso della Hachette SA, società francese. La AMP e la Hachette possiedono rispettivamente il 9,35% e il 24,55% del capitale di un distributore belga di giornali e periodici, CcB « Lecture generale SA » e la AMP possiede il 98,03% della AMP Transports, che a quanto pare è un'impresa di trasporti.
La AMP distribuisce nel Belgio giornali e periodici. Il vicepresidente ha accertato che, a parte gli abbonamenti, la AMP o le sue affiliate distribuiscono circa il 70% dei giornali e periodici belgi, mentre hanno il quasi monopolio della distribuzione delle corrispondenti pubblicazioni straniere. Questi dati sono contenuti in un parere del conseil du contentieux économique belga, in data 10 maggio 1983.
Con un accordo del 12 marzo 1976, la AMP e gli editori di giornali e riviste istituivano un sistema di distribuzione selettiva. Chiunque desiderasse aprire un punto di vendita doveva presentare domanda ad un comitato consultivo regionale, composto dai rappresentanti dei vari settori del ramo, ivi compresa la AMP. La maggior parte degli editori seguiva il parere di detto comitato circa l'autorizzazione di nuovi punti di vendita e rifiutava di fornire i punti non autorizzati. Il tribunal de commerce di Bruxelles dichiarava questo accordo incompatibile con le norme sulla concorrenza tanto del diritto belga quanto del diritto comunitario con sentenze 8 luglio 1982 (Maria Dankers/Drukkerij Het Volk & Consorts) e 15 novembre 1983 (Club SA/AMP & Consorts, Journal des tribunaux, 5. 2. 1983, pag. 100) e la seconda sentenza veniva confermata nel dispositivo dalla corte d'appello di Bruxelles il 20 dicembre 1983, benché, a quanto pare, con riguardo non tanto alla struttura, quanto all'applicazione del sistema.
L'accordo veniva pure esaminato dal conseil nella relazione del 10 maggio 1983 a richiesta della Club SA. Il conseil rilevava che la AMP e gli editori rappresentati nei comitati consultivi regionali abusavano della posizione economica dominante di cui godevano in fatto di distribuzione e vendita al minuto di quotidiani e periodici. Il conseil raccomandava che: 1) la prosecuzione del sistema istituito dall'accordo del 12 marzo 1976 fosse vietata; 2) se veniva istituito un sistema di distribuzione selettiva: a) esso non doveva esser tale da impedire o ostacolare seriamente la concorrenza tra gli editori, b) doveva basarsi su criteri qualitativi riguardanti i servizi offerti e detti criteri dovevano essere applicati senza discriminazione e con adeguata trasparenza a coloro che facevano valere il diritto di esser riforniti.
In esito a detto parere, il 24 giugno 1983, la convenuta e le imprese che si occupano della distribuzione di quotidiani e periodici stipulavano con il ministro degli affari economici un accordo col quale si impegnavano ad attenersi al parere del consiglio per il contenzioso economico; l'accordo e i nomi dei firmatari venivano pubblicati dal Moniteur belge del 17 agosto 1983, pag. 10360.
Il giudice proponente osserva che la AMP ha stabilito nuove condizioni per i singoli in luogo dell'accettazione collettiva da parte degli editori, grossisti e dettaglianti e, a quanto pare, è pacifico che queste sono state applicate dal febbraio del 1983.
La Corte ha preso visione delle norme per la distribuzione della stampa al minuto e dei vari contratti tipo cui si fa breve richiamo nel provvedimento di rinvio. Il loro contenuto è pacifico e la discussione verte sul loro effetto e sul metodo di applicazione.
In forza di dette norme, chiunque desideri aprire un nuovo punto di vendita per quotidiani e periodici deve presentare domanda alla AMP su un apposito modulo che la stessa AMP fornisce a richiesta; la AMP rilascia un parere motivato sull'opportunità della domanda, che viene trasmesso a ciascuno degli editori interessati; ogni editore deve comunicare alla AMP l'assenso o il rifiuto entro otto giorni, trascorsi i quali si ritiene che l'editore condivida il parere della AMP (art. VI). I criteri secondo i quali la AMP deve valutare le domande sono stabiliti nell'art. Ili del regolamento. Essi sono: 1) ciascun nuovo punto di vendita al minuto deve offrire in permanenza almeno 350 testate; 2) i locali devono essere abbastanza spaziosi per contenere le pubblicazioni e consentire l'esposizione di tutte le testate normalmente offerte; 3) quanto alla « idoneità professionale », si richiede che il rivenditore conosca il mestiere, stia aperto nei giorni feriali e prenda determinati impegni per quelli festivi; 4) vi deve essere una distanza minima, tra il punto di vendita in predicato e tutti gli altri già esistenti, di 250 metri nei centri urbani e di 500 metri nei comuni rurali; 5) quanto al « potenziale », il numero massimo di rivendite al minuto è fissato salvo eccezioni per le zone scarsamente popolate, all'inarca in un punto di vendita per 1200 abitanti, benché sia di due nei comuni da 1200 a 2400 abitanti. Infine, l'art. V del regolamento stabilisce che i rivenditori devono solo vendere quotidiani e periodici al minuto e non possono cederli, rivenderli, affittarli o prestarli; essi devono pure vendere al prezzo fissato dall'editore e indicato dalla AMP.
Le condizioni generali della AMP per la fornitura di quotidiani e periodici ai rivenditori stabiliscono che i rivenditori devono vendere quotidiani e periodici ai prezzi stabiliti dall'editore e indicati dalla AMP (art. 5). L'art. 10 sancisce il divieto di cessione, in forza del quale il dettagliante si impegna a vendere la merce esclusivamente nel proprio esercizio ed a non cederla, rivenderla, affittarla o prestarla, sotto pena di rifiuto immediato e senza preavviso di ulteriori forniture.
Alla Corte sono stati mostrati tre diversi contratti-tipo della AMP per gli editori, uno per gli editori belgi, uno per gli editori stranieri di settimanali ed uno per gli editori stranieri di mensili e di altre pubblicazioni. Il punto 5 dei contratti per gli editori stranieri attribuisce all'AMP il diritto esclusivo di vendere i loro giornali alle librerie e ai venditori nel Belgio e la clausola 5 del contratto per gli editori belgi attribuisce il diritto esclusivo di vendere ai dettaglianti, cosicché gli editori rinunciano al diritto di fornire i dettaglianti belgi. L'inosservanza di detta clausola — ha accertato il giudice proponente — può dar luogo ad un'azione per danni. Come contropartita la AMP si impegna nei confronti degli editori a sospendere le forniture ai dettaglianti che abbiano trattato le pubblicazioni altrimenti che al minuto al prezzo fissato dall'editore.
È stato dichiarato all'udienza che gli editori stranieri firmano questo tipo di contratto. Gli editori belgi normalmente non stipulano accordi scritti, ma se lo fanno i contratti hanno lo stesso tenore, mutatis mutandis, di quelli che valgono per gli editori stranieri, che attribuiscono all'AMP il diritto esclusivo di vendita.
Dall'8 marzo 1983 alla data del provvedimento di rinvio, la Binon ha chiesto all'AMP di fornirle quotidiani e periodi da essa distribuiti, ma senza esito. La Binon non era nemmeno riuscita ad ottenere forniture dai singoli editori e dalle agenzie che distribuiscono la stampa estera. Il 7 luglio 1983 la Binon adiva il tribunale onde far dichiarare che: a) la AMP aveva trasgredito le norme belghe sulla concorrenza leale e che il suo comportamento, in breve, era incompatibile con gli artt. 85 e 86 del trattato CEE; b) doveva cessare di rifiutare di rifornire l'attrice.
Pur se non ha esaminato tutti i punti che devono venir presi in esame dal giudice nazionale quando sono in gioco gli am. 85 e 86 del trattato, il giudice a quo ha accertato diversi aspetti che ovviamente hanno influito sulla decisione di effettuare il rinvio pregiudiziale e che mi pare debbano assumersi come base del presente giudizio, anche se taluni degli accertamenti sono contestati dalla AMP, la quale sostiene che la nuova prassi e le nuove condizioni praticate dalla AMP non sono affatto incompatibili con il trattato.
La AMP invoca il fatto che: a) in una pronunzia del 7 dicembre 1983, il presidente del tribunal de commerce menzionava un'offerta della AMP di rifornire la Binon nei chioschi della metropolitana di Charleroi; b) in una pronunzia del 3 gennaio 1984 il presidente riconosceva che la AMP agiva come commissionaria, che un sistema di distribuzione selettiva di quotidiani era compatibile con l'art. 85, a meno che se ne facesse un abuso, e che non era ovvio che i criteri qualitativi di selezione fossero necessariamente illegittimi.
Si può replicare osservando che la corte d'appello di Bruxelles su alcuni di questi punti pare abbia assunto un orientamento molto diverso dalle sentenze cui si richiama la AMP: non ha modificato la pronunzia del tribunale commerciale 15 novembre 1982 sul punto che la AMP era un intermediario indipendente e non solo un semplice agente di vendita, privo di qualsiasi autonomia nei confronti degli editori.
Il giudice nella presente causa ha accertato che il rifiuto di fornire opposto dagli editori, salvo eccezione, non era esplicito, ma « il tono evasivo e l'atteggiamento sfumato della maggior parte delle risposte andava inteso come rifiuto » giacché non venivano fornite pubblicazioni. La AMP non ha applicato i criteri seguiti nell'approvare i punti di vendita nei confronti di Lecture générale SA, nella quale la Hachette e la AMP hanno un'importante partecipazione : «l'attrice ha infatti dimostrato che, nel centro di Charleroi, erano stati creati punti di distribuzione della Lecture generale che non rispettavano i criteri geografici di distanza minima». La Lecture genérale poteva organizzare reti o centri di vendita in deroga alle norme, che avrebbero impedito ai rivenditori indipendenti, ai quali invece dette norme sarebbero state applicate, di ottenere il diritto di vendere. La Lecture generale poteva contare su un trattamento di favore.
Il giudice concludeva che « la convenuta ha un monopolio di fatto che contraddice la sua tesi che gli editori di giornali sono liberi di fornire direttamente chiunque desiderino. Questa libertà è del tutto teorica; giacché gli editori in questione rifiutano di avvalersene. In questo caso sussiste quindi una pratica concordata che pare tragga origine dall'art. 5 delle condizioni generali per gli editori che riservano (alla AMP) il diritto esclusivo di vendere alle librerie e agli agenti di stampa nel Belgio; qualsiasi editore legato alla convenuta, ma che desideri cionondimeno fornire un distributore direttamente si espone ad un'azione per inadempimento contrattuale da parte della convenuta. È evidente che la posizione della convenuta sul mercato belga è tale che la rottura dei rapporti con essa causerebbe gravi svantaggi all'editore in questione, forsanche la sua scomparsa dal mercato belga ».
Persuaso, in base a questi accertamenti, che era necessario chiarire alcuni punti di diritto comunitario, il giudice a quo ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
1)
Se sia compatibile con gli am. 85 e 86 del trattato CEE il fatto che un gruppo d'imprese, cioè un certo numero d'imprese che si comportano nello stesso modo e detengono una quota rilevante del mercato di cui trattasi (nella fattispecie quello della stampa quotidiana, settimanale e periodica nel Belgio), persistano in una pratica che consiste nel lasciare, salvo intervento espresso o iniziativa da parte loro, che un'impresa specializzata disciplini la distribuzione dei loro articoli affidandole in modo espresso o tacito la cura di disciplinare in modo selettivo detta distribuzione, imponendo ai rivenditori che desiderino vendere l'articolo in questione di presentare una domanda di autorizzazione e pronunziandosi sulla domanda secondo criteri non solo qualitativi, ma anche quantitativi, cioè un criterio di distanza tra due punti di vendita e un criterio di stabilimento mediante imposizione di un numero minimo di abitanti per punto di vendita, limitando quindi la concorrenza nel mercato di cui trattasi.
2)
Se sia compatibile con gli artt. 85 e 86 del trattato CEE il fatto che nel Belgio la distribuzione della stampa straniera sia affidata ad una sola persona giuridica la quale gode di una posizione tale ch'essa provvede alla distribuzione di oltre il 50% dei titoli della stampa straniera nel Belgio e che i contratti che questa impresa di distribuzione stipula, tanto con gli organi di stampa di cui trattasi (editori), quanto con i dettaglianti sono concepiti in modo che l'impresa stessa può chiederne la risoluzione o rifiutare la distribuzione delle testate se l'editore che ha stipulato il contratto rifornisce direttamente rivenditori non autorizzati, o può revocare l'autorizzazione ai rivenditori che pratichino la retrocessione o la rivendita, la vendita non al minuto, l'affitto o il prestito.
3)
Se sia compatibile con gli artt. 85 e 86 del trattato CEE il fatto che detta impresa di distribuzione si riservi il diritto di fissare i prezzi e imponga ai distributori dettaglianti l'osservanza dei prezzi imposti.
4)
Se sia compatibile con gli artt. 85 e 86 del trattato CEE il fatto che detta impresa distributrice di stampa sia una società di capitali belga le cui azioni sono in parte notevole detenute da un gruppo finanziario straniero che a sua volta controlla in Francia varie imprese editrici di quotidiani e periodici, mentre detto gruppo finanziario e l'impresa belga di distribuzione hanno in comune partecipazioni in una società di capitali belga che ha come oggetto sociale la diffusione al minuto della stampa nel Belgio, qualora sia accertato che l'impresa di distribuzione applica nei confronti di detta impresa di diffusione al minuto criteri di autorizzazione meno severi che per gli altri dettaglianti.
La AMP e, in particolare, la Repubblica federale di Germania, che si è espressa sulla terza questione, hanno sottolineato l'importanza di una stampa libera ed autonoma in un regime democratico. La più ampia gamma di giornali deve essere disponibile per la più ampia gamma di lettori. Come principi fondamentali, questi sono fuori discussione.
Entrambe inoltre osservano che vi sono caratteristiche speciali nel settore della stampa e della sua distribuzione che devono venir prese in considerazione. Ad esempio, i giornali hanno una breve vita d'edicola. Per forza di cose, un gran numero di copie deve essere disponibile per far fronte alla domanda potenziale, il che frequentemente si risolve in copie rimaste invendute presso il rivenditore. In pratica, l'editore deve riprenderle, o astenendosi dal fatturarle oppure accreditando al rivenditore il loro prezzo al momento della resa. Tanto l'editore quanto il rivenditore sostengono spese per la resa degli invenduti e la Repubblica federale insiste sul fatto che il necessario corollario di ciò è che l'editore deve poter fissare tanto le quantità che distribuisce, quanto i prezzi a cui vende. Tanto la AMP quanto la Repubblica federale sottolineano la necessità di un sistema permanente e stabile di distribuzione fondato sul calcolo della domanda probabile.
La Commissione condivide largamente questo punto di vista, ma sostiene che questi argomenti non dimostrano che il sistema di distribuzione della stampa sia per questo escluso dall'ambito degli artt. 85 e 86 del trattato, indipendentemente dalla loro importanza qualora fosse presentata una domanda, che finora non è stata presentata, di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3.
La posizione della Binon, a grandi linee, è che la fine dell'accordo del 1976 non ha modificato la situazione reale. O perché la AMP ha una posizione dominante sul mercato della distribuzione e della rivendita della stampa oppure perché ha partecipato ad accordi o pratiche concordate con terzi che hanno come oggetto od effetto di impedire o restringere la concorrenza, la Amp ha trasgredito e continua a trasgredire il trattato. Da sola o assieme a terzi essa ha impedito, ed ha la possibilità di continuare ad impedire, alla Binon di vendere giornali e periodici nel Belgio per motivi che non trovano giustificazione. Sotto qualsiasi aspetto, la AMP o la AMP in quanto parte del gruppo Hachette, detiene una grande quota del mercato. Il fatto che alcuni editori siano ora disposti a nominare la Binon loro dettagliante, o che la Amp possa esser disposta a fare una eccezione discrezionale per la Binon a Charleroi, non cambia la situazione generale.
Dato che tutti i fatti non sono ancora stati accertati, la Corte non è in grado di dare una soluzione definitiva come potrebbe fare, ad esempio, se venisse impugnata di fronte ad essa una decisione della Commissione. La soluzione delle questioni sollevate, quindi, sotto alcuni aspetti deve essere subordinata ad ulteriori indagini ed accertamenti di fatto da parte del giudice nazionale.
La prima questione
La prima questione è se sia possibile, senza trasgredire: a) l'art. 85 e b) l'art. 86 del trattato, per (i) un gruppo di imprese oppure (ii) per un certo numero di imprese che si comportano nello stesso modo e che insieme detengono un'importante quota del mercato di cui trattasi, persistere in una pratica secondo la quale un'impresa specializzata può adottare un sistema di distribuzione selettiva in forza del quale saranno riforniti solo i rivenditori che 1) ne fanno domanda e 2) possiedono requisiti tanto qualitativi quanto quantitativi, limitando così la concorrenza sul mercato di cui trattasi. Gli unici due criteri specificati sono limitazioni in base alla distanza ed al numero degli abitanti.
Pur se la questione pare in primo luogo riferirsi al comportamento degli editori, questi in realtà non sono parte nella causa dinanzi al giudice nazionale. Mi pare che sia comunque necessario esaminare gli accordi in questione stipulati fra editori, fra questi e la AMP e fra la AMP e i dettaglianti.
I due articoli del trattato devono venir trattati separatamente. Per quel che riguarda l'art. 85, i punti fondamentali sono se sussista 1) un accordo tra imprese (come pare siano manifestamente tutte le dramatis personae) oppure 2) una pratica concordata, che abbiano lo scopo o l'effetto d'impedire, restringere o alterare la concorrenza nel mercato comune e che possano pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri. Sotto il profilo dell'art. 86, la questione è se una o più imprese detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune, ne abusi e, in caso affermativo, se ciò leda l'interscambio comunitario.
Per quel che riguarda l'art. 85, la AMP sostiene che non esiste né un accordo né una pratica concordata che incida sulla concorrenza nel mercato comune.
Si deduce in primo luogo che, anche se era incompatibile con l'art. 85, è stato abrogato il precedente accordo in forza del quale gli editori e la AMP agivano tramite un comitato regionale. Questo comunque non è decisivo per quel che riguarda l'accordo precedente. È possibile che un accordo cui è stato posto termine continui ad avere effetti incompatibili con l'art. 85, e spetta al giudice nazionale accertare se ciò avvenga nella fattispecie (causa 51/75, EMI/CBS, Race. 1976, pag. 811).
La AMP sostiene poi che, nel nostro, caso non sussiste alcun accordo del tipo vietato, e infatti non vi è un accordo generale tra la AMP e gli editori, ci sono soltanto accordi singoli, scritti od orali, in forza dei quali l'editore deve fornire determinate testate al-1'AMP per la distribuzione. A loro volta i rivenditori si limitano ad accettare per iscritto le condizioni generali.
Né — si allega — sussiste necessariamente una pratica concordata semplicemente perché taluni editori incaricano della vendita delle loro pubblicazioni lo stesso grossista, alle stesse condizioni. Il comportamento parallelo può essere indizio di una pratica del genere, vista alla luce della merce di cui trattasi e del numero di imprese coinvolte, se provoca una situazione concorrenziale che non corrisponde alla normale situazione del mercato. Comunque non è altro che un indizio. Finché non vi è contatto diretto o indiretto fra imprese, queste possono adattare il loro comportamento intelligentemente a quello dei loro concorrenti, in modo da far fronte alla concorrenza esistente (ad esempio causa 48/69, ICI/Commissione, Race. 1972, pag. 619; cause riunite 40/73 e seguenti, Suiker Unie/Commissione, Race. 1975, pag. 1663; causa 172/80 Züchner/Bayerische Vereinsbank., Race. 1981, pag. 2021). Nel nostro caso gli editori non hanno fatto altro che affidare la distribuzione ad un grossista a condizioni giustificate dalla natura « deperibile« della merce, dalla necessità di evitare nei limiti del possibile, ma di riprendere se necessario, le copie invendute, di ridurre i costi e di garantire un numero ideale di punti di vendita. Questi sono tutti scopi giustificati.
In terzo luogo si sostiene che la Corte ha ammesso che un sistema di distribuzione selettivo può non essere incompatibile con l'art. 85. Questa compatibilità non è limitata alle merci tecnicamente complicate o di alta qualità oppure a quelle che richiedono un servizio post-vendita (causa 26/76, Metro/Commissione, Race. 1977, pag. 1875 e causa 31/80, L'Oréal /De Nieuwe AMCK, Race. 1980, pag. 3775) ma sussiste anche specificamente nel caso dei giornali (causa 126/80, Salonia/Poidomani e Giglio, Race. 1981, pag. 1563). Nell'ultima causa l'accento non cadeva tanto sulla natura della merce quanto sulle qualità obiettive del rivenditore e sul suo metodo di lavoro e sulle esigenze inerenti al sistema di distribuzione necessario. Per di più la Salonia non richiedeva che questi criteri obiettivi fossero qualitativi; essi possono essere quantitativi per natura. Tutti i presenti criteri sono giustificati dalla necessità di garantire una fornitura di quotidiani efficiente ed economica.
In quarto luogo si assume che non vi era una pratica concordata fra gli editori e la AMP poiché questa è solo l'agente degli editori, una parte integrante dell'unità economica che costituisce la loro attività, e non è un commerciante indipendente che assuma in proprio rischi finanziari. La AMP si richiama all'avviso della Commissione del 24 dicembre 1962, detto anche « il messaggio di Natale », che consentiva di considerare il contratto con un agente commerciale ivi determinato come esulante dall'art. 85. Si sostiene essere irrilevante che diversi editori abbiano scelto lo stesso agente alle stesse condizioni (Suiker Unie) o che l'agente garantisce al produttore il pagamento da parte dell'acquirente finale. Se in effetti il produttore vende al cliente invece che all'agente, l'accordo con l'agente esce dalla sfera dell'art. 85 e non ha importanza il fatto che sia l'agente quello che stabilisce le condizioni di distribuzione. Solo qualora l'accordo con il cliente stesso trasgredisca l'art. 85 questo ha rilevanza.
La AMP è solo un agente di questo genere e nessun accordo o intesa tra la AMP e gli editori può ricadere sotto il divieto dell'art. 85.
Infine, giacché nel nostro caso la stampa belga è la prima interessata, e le pubblicazioni estere non hanno trattamento diverso, non vi nulla atto ad incidere sull'interscambio comunitario che possa ledere il perseguimento degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri (cause riunite 56 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Race. 1966, pag. 299, e causa 13/77, Inno/ATAB, Race. 1977, pag. da 2115 a 2148).
A mio parere, la conclusione che la AMP cerca di trarre dalla giurisprudenza che essa cita, in un certo senso pone proprio le questioni sollevate.
Art. 85
(i)
Non è evidentemente possibile sostenere che la distribuzione e la vendita al minuto di quotidiani e periodici di per sé esuli interamente dall'ambito dell'art. 85. In ogni caso spetterà al giudice nazionale stabilire se gli accordi o le pratiche trasgrediscano detto articolo.
Di conseguenza spetta al giudice nazionale stabilire in primo luogo a) se vi sia stato un accordo orizzontale fra gli editori e b) se vi fosse un accordo tra gli editori e la AMP; in secondo luogo se il comportamento parallelo degli editori di conserva con la AMP costituisca una pratica concordata vietata ovvero questa — come sostiene la AMP — sia semplicemente un'intelligente reazione commerciale al comportamento dei concorrenti, che non influisce sulla normale concorrenza, nel qual caso — come assume la AMP — non è illecita.
Nella presente causa il giudice ha tenuto conto del fatto che a) tutti gli editori avevano dato l'esclusiva della distribuzione alla AMP ed avevano rifiutato di rifornire direttamente i rivenditori e b) che quando erano state presentate domande per l'apertura di nuovi punti di vendita tutti gli editori erano giunti alla stessa conclusione. Pur se questo problema è in primo luogo di competenza del giudice nazionale, mi pare che a) il sistema seguito, secondo il quale tutte le domande dovevano passare per la AMP, il cui parere diventava vincolante se non venivano sollevate obiezioni entro otto giorni, b) il modo in cui veniva applicato, anche se alcuni editori insistevano per farsi trasmettere direttamente le domande, e e) il fatto che alcuni editori hanno tergiversato nel rispondere alla domanda della Binon di vendere i loro quotidiani durante la costituzione di un comitato speciale di editori incaricato di elaborare la loro politica di distribuzione sono aspetti che inducono a pensare che ci fosse quantomeno una pratica concordata, se non un accordo tra gli editori o fra questi e la AMP.
(ii)
Spetta pure al giudice nazionale stabilire se la concessione dell'esclusiva alla AMP e l'adozione di condizioni identiche di distribuzione fossero necessarie per conseguire lo scopo di ogni singolo editore, ovvero dette disposizioni siano semplicemente state adottate come parte di una pratica concordata per limitare la distribuzione ad un grossista, e per escludere tanto gli altri grossisti, quanto tutti i rivenditori non autorizzati, secondo criteri comuni. In altri termini, la questione è se la concessione dell'esclusiva e l'adozione di identiche condizioni di distribuzione fossero giustificate per mantenere in vita il sistema di distribuzione dei giornali che si sostiene essere insostituibile.
Se queste disposizioni sono state adottate come parte di una pratica concordata, questo modo di agire non cesserebbe di essere illegittimo per il fatto che le condizioni di cui trattasi non sono state stabilite direttamente dagli editori, ma sono state adottate da questi sulla base di norme elaborate dalla AMP. È ovviamente importante a questo proposito accertare se queste norme siano state adottate dopo una qualsiasi forma di consultazione o di accordo fra gli editori o i loro rappresentanti e la AMP.
(iii)
Spetta ancora al giudice nazionale stabilire se la AMP sia realmente un commerciante indipendente ovvero debba essere considerata semplicemente un agente commerciale dell'editore, che fa parte della sua unità economica e che agisce per conto dell'editore, in nome proprio o in nome di questo. A questo proposito è necessario accertare esattamente quali siano le spese che l'AMP sostiene, quale sia il suo compenso e che rischi essa si assuma, per quel che riguarda, ad esempio, la perdita di giornali, il ritardo nei pagamenti e il fallimento del venditore o dell'editore.
La posizione dell'AMP deve venir considerata non solo in relazione ad un editore, ma tenendo conto del fatto che essa dichiara di essere agente di tutti gli altri editori alle stesse condizioni. Ciò non è, come sostiene la AMP, necessariamente decisivo. È comunque significativo che un gran numero di editori sia coinvolto. La Commissione dichiara che la AMP intrattiene relazioni commerciali con 471 editori. Non è facile considerare la AMP come parte dell'unità economica di un cosi' grande numero di imprese.
Questo aspetto, il compito della AMP nella distribuzione e i rischi che essa si assume fanno pensare che si tratti di un commerciante indipendente. Questa non è una questione di etichette, ma di realtà (causa 26/76, Metro). Ciononostante non si deve dimenticare che i contratti con gli editori stranieri (le cui condizioni, per quanto ci interessa, sono in linea di massima accettate dagli editori belgi che stipulano un accordo scritto) attribuiscono l'esclusiva di vendita alla AMP. Occorre stabilire se gli accordi stipulati oralmente siano dello stesso tenore. Inoltre il rivenditore, nelle condizioni generali per i rivenditori, viene chiamato « cliente » del grossista (cioè della AMP), sebbene la AMP ribadisca che i rivenditori devono considerarsi parte di un rapporto di agenzia con gli editori e perciò a loro volta parte dell'unità economica dell'editore. Il fatto che gli editori accettino la restituzione delle copie invendute e siano in definitiva pagati solo per le vendite nette al minuto non mi pare obblighi a concludere che si tratta di un rapporto di agenzia, come sembra si voglia sostenere; può venir classificato come rapporto tra venditore e riacquirente. È pure importante distinguere il compito della AMP come semplice vettore per conto dell'editore delle testate che questo non le fornisce in forza degli accordi di cui trattasi dal compito affidato alla AMP da detti accordi.
(iv)
Il fatto che un accordo di distribuzione selettiva possa essere ammissibile per i giornali ovviamente non significa che tutti gli accordi del genere siano leciti a norma dell'art. 85. È necessario accertare se le condizioni pattuite vadano oltre quanto è obiettivamente necessario per un razionale sistema distributivo o se incidano sulla concorrenza in misura inaccettabile. Come è detto nella sentenza della Corte per la causa 107/82, AEG/Commissione (Race. 1983, pag. 3194), « le limitazioni inerenti ad un sistema di distribuzione selettivo sono tuttavia ammesse soltanto alla condizione che esse mirino effettivamente a realizzare un miglioramento della concorrenza nel senso suddetto. Altrimenti, esse sarebbero prive di qualsiasi giustificazione, in quanto il loro solo effetto sarebbe quello di limitare la concorrenza sui prezzi ».
Nella sentenza Salonia la Corte ha sottolineato che spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei fattori cui si è riferito, « l'effettiva esistenza delle condizioni che possono giustificare l'applicazione, nell'ambito dell'accordo invocato in giudizio, del criterio di distribuzione selettiva di cui trattasi ».
La AMP osserva che questa sentenza ammetteva che si possono adottare criteri non solo qualitativi, ma anche quantitativi.
Non la intendo nello stesso modo. Al n. 24 la Corte si è richiamata alla sentenza Metro la quale ha ammesso che i sistemi di distribuzione selettiva costituivano un aspetto della concorrenza che è compatibile con l'art. 85, n. 1, « purché la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi di natura qualitativa, riguardanti l'idoneità professionale del rivenditore, del suo personale e dei suoi impianti, questi requisiti siano richiesti indistintamente da tutti i rivenditori potenziali e vengano valutati in modo non discriminatorio ».
È vero che nel n. 27 e nel dispositivo, la Corte ha omesso l'aggettivo « qualitativo » e ha approvato gli accordi in base ai quali « la scelta dei rivenditori autorizzati è effettuata secondo criteri oggettivi, riguardanti l'idoneità del rivenditore, del suo personale e dei suoi impianti, in relazione alle esigenze della distribuzione del prodotto ». Quella causa comunque verteva sul criterio secondo cui l'autorizzazione doveva venir concessa solo alle persone « professionalmente idonee all'esercizio dell'attività di rivenditore di giornali », il che costituisce chiaramente un criterio qualitativo. Non mi pare che la Corte intendesse scostarsi dal principio posto nella sentenza Metro, che in ogni caso è stato di nuovo richiamato nella sentenza AEG al n. 35. In quest'ultima sentenza la Corte ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto a distributori « in possesso dei requisiti qualitativi di cui sopra ». Inoltre, nella sentenza 99/79, Lancome/Etos (Race. 1980, pag. 2536), la Corte ha affermato: «Ne consegue che una rete di distribuzione selettiva, l'accesso alla quale sia subordinato a condizioni che vanno al di là di una semplice selezione obiettiva di indole qualitativa, ricade in via di principio sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 1, specialmente se si fonda su criteri di selezione quantitativi ». Di conseguenza, a mio giudizio, si possono adottare solo criteri qualitativi a condizione che siano giustificati, e non vengano formulati o applicati in modo discriminatorio. I criteri quantitativi inevitabilmente possono risolversi in restrizioni della concorrenza, anche nel caso di rivenditori che sotto il profilo qualitativo sono idonei.
Può darsi che dei criteri quantitativi siano ammessi quando si tratta di un'esenzione, concessa dalla Commissione — e solo da essa — a norma dell'art. 85, n. 3, ma, se bene interpreto le sentenze della Corte, essi non possono venir ammessi al fine di stabilire che un accordo esula dall'art. 85, n. 1.
Sebbene spetti al giudice nazionale stabilire quali criteri siano ammissibili, mi pare che l'imposizione di tenere 350 testate sia un criterio quantitativo inaccettabile. Si può infatti sostenere che essa rientra nell'art. 85, n. 1, leu. e), del trattato, per non dire di più. A prima vista, il requisito che i punti di vendita siano ad una determinata distanza minima uno dall'altro è pure un criterio quantitativo, come lo è il limitare i punti di vendita in relazione al numero degli abitanti. La possibilità di dimostrare in un caso concreto che l'esistenza e l'efficenza di un punto di vendita dipende dal fatto che gli altri si trovino ad una certa distanza è una questione diversa; come disposizione generale essa è eccessiva.
I criteri dell'idoneità dei locali e della capacità professionale a prima vista sono di natura qualitativa, pur se resta da vedere se essi non vadano oltre quanto è necessario per la distribuzione di giornali, giacché nelle sentenze non si dice che tutti i criteri qualitativi sono ammessi, bensì' solo quelli corroborati da circostanze oggettive. La questione è se le disposizioni siano giustificate in relazione alla vendita di giornali non già in generale in relazione ad altre merci o ad altre merci specifiche.
Spetta pure al giudice nazionale accertare se detti criteri sono stati applicati uniformemente e senza discriminazione. La AMP sottolinea che l'eccezione fatta per la Lecture genérale è un caso isolato, approvato sotto il regime precedente. Il giudice nazionale non l'ha ammesso ai fini del rinvio pregiudiziale. Se è esatto che questo non è un caso isolato e che altre eccezioni sono state, o probabilmente saranno, concesse, dati i rapporti tra la AMP e la Lecture generale, ciò significa che l'applicazione della condizione è probabilmente incompatibile con l'art. 85 (sentenza AEG, n. 39).
(v)
L'effetto cumulativo di accordi di esclusiva così numerosi, anche se soltanto per quel che riguarda testate specifiche, cosicché un editore può anche non dover necessariamente fornire tutte le sue testate all'AMP, è pure un aspetto di cui si deve tenere conto (causa 23/67, Brasserie de Haecht/Wilkin, Race. 1967, pag. 415).
(vi)
La AMP ha buone ragioni per insistere sul punto che, anche se vi è una pratica concordata avente lo scopo o l'effetto di impedire od ostacolare la concorrenza nel mercato comune, resta da dimostrare che essa può incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Nella sentenza 56/65, Société technique minière/Maschinenbau Ulm (Race. 1966, pag. 261), la Corte ha deciso che, « perché si verifichi questa condizione deve apparire ragionevolmente probabile in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto che l'accordo eserciti un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sulle correnti degli scambi fra Stati membri ». Anche questa è una questione di fatto che spetta al giudice nazionale risolvere, ma è importante tener presente che la AMP importa la maggior parte dei giornali e dei periodici esteri venduti nel Belgio (all'incirca il 34% di tutte le pubblicazioni disponibili nel Belgio) e considerare a quale percentuale corrispondono detti giornali provenienti dagli altri Stati membri, delle vendite complessive dei rivenditori nel Belgio. È pure necessario tener conto, come la Corte ha indicato nella sentenza Salonia al n. 15, del fatto che una restrizione della concorrenza fra giornali nazionali può incidere sulla distribuzione di pubblicazioni provenienti da altri Stati membri.
Art. 86
(i)
Per quel che riguarda l'art. 86 non è dimostrato che un singolo editore o diversi editori di conserva occupino una posizione dominante nella distribuzione di giornali e periodici. Accetterei la tesi della AMP, secondo cui il solo fatto che svariati editori, i quali agiscono separatamente, nel loro complesso dominino il mercato non è sufficiente per costituire una trasgressione dell'art. 86.
D'altro canto resta da vedere se si possa sostenere che la stessa AMP occupa una posizione dominante sul mercato, della quale abusa.
(ii)
Nelle esaurienti memorie e nei documenti prodotti si discute molto su quale sia il mercato di cui trattasi e sulla quota di mercato della AMP. Questa sostiene che il mercato di cui trattasi è quello della vendita di giornali e periodici nel Belgio, con qualsiasi mezzo. La Commissione e la Binon contestano questo assunto. A loro parere il mercato di cui trattasi è quello della distribuzione di giornali e periodici attraverso punti di vendita al minuto riforniti da un grossista, che a sua volta ottiene la merce dall'editore. Le copie inviate in abbonamento, recapitate a mano, e le vendite dirette degli editori ai dettaglianti andrebbero invece escluse. La definizione del mercato di cui trattasi, sotto il profilo dell'art. 86, è un problema in gran parte di competenza del giudice nazionale, ma mi pare che non si possa sostenere sotto il profilo giuridico, a priori, che il mercato di cui trattasi per quel che riguarda la presente causa non può essere la distribuzione di giornali tramite un grossista e un dettagliante oppure che gli abbonamenti e gli altri sistemi di distribuzione debbano venir compresi per ragioni giuridiche.
(iii)
La AMP contesta sotto ogni punto di vista che la sua quota di mercato sia alta quanto il giudice proponente ha ammesso. Se gli abbonamenti vengono inclusi nel mercato di cui trattasi, nel 1982 essa raggiungeva circa il 23% delle pubblicazioni belghe e il 51% delle pubblicazioni straniere; escludendo gli abbonamenti le percentuali diventano il 32% e, rispettivamente, il 65%. Ancora una volta si tratta di un problema puramente di fatto benché, anche stando ai dati da essa forniti, la AMP detenga una notevole quota del mercato, pur se esistono, come sostiene la AMP, dieci altri distributori all'ingrosso indipendenti.
(iv)
La posizione dell'AMP deve venir considerata in relazione tanto agli editori, quanto ai dettaglianti onde stabilire se la sua potenza economica le consenta di impedire la concorrenza, in quanto le consente di comportarsi in buona misura senza tener conto dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori (causa 27/76, United Brands/Commissione, Race. 1978, pag. 207; causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Race. 1979, pag. 461, e causa 31/80, L'Oréal, già citata).
(v)
Se, in base alle prove di cui dispone, il giudice concludesse che la AMP ha imposto queste condizioni agli editori onde poter controllare tanto il numero di punti di vendita quanto la loro ubicazione, nel proprio interesse, e per conservare o estendere la propria posizione dominante sul mercato della distribuzione di giornali e periodici, ciò costituirebbe trasgressione dell'art. 86 del trattato.
Nell'esaminare tali questioni il giudice nazionale dovrebbe tener conto della pronuncia della Corte nella causa 322/81, Michelin/Commissione (Race. 1983, pag. 3461) particolarmente ai nn. 55, 57 e 103.
La seconda questione
Con la seconda questione si chiede se sia compatibile a) con l'art. 85 e b) con l'art. 86 il fatto che un'impresa singola, che è responsabile della distribuzione di oltre il 50% delle pubblicazioni straniere, imponga (i) agli editori e (ii) ai rivenditori condizioni che le consentono 1) di recedere dal contratto o rifiutare la distribuzione qualora l'editore rifornisca direttamente rivenditori non autorizzati o 2) di revocare l'autorizzazione se il rivenditore non si limita a vendere al minuto le pubblicazioni.
Se la AMP non è un agente commerciale, ma agisce come impresa indipendente, mi pare che, eccettuata l'ipotesi che la Commissione conceda un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, l'accordo con un editore in un altro Stato membro (o una pratica concordata) col quale la AMP ottenga l'esclusiva di vendita e che stabiliva che la AMP può automaticamente sospendere le forniture a qualsiasi dettagliante che non si limiti a rivendere al minuto le pubblicazioni a prezzo fisso, trasgredisca l'art. 85 del trattato. Stando ai fatti accertati nel provvedimento di rinvio quanto al monopolio virtuale di mercato di cui gode la AMP, è difficile vedere come si possa sostenere che esso non restringe la concorrenza nel mercato comune, né incide sugli scambi tra gli Stati membri. Se detta restrizione imposta agli editori stranieri alteri detto commercio è un punto che dovrà chiarire il giudice nazionale.
Le clausole dell'accordo con l'editore straniero che gli impediscono di fornire direttamente ai rivenditori e le disposizioni che impediscono al rivenditore di usare le pubblicazioni diversamente che per la vendita al minuto, e che quindi gli impediscono di venderle ad altri dettaglianti, a prima vista sono indiscutibilmente idonee a costituire un abuso di posizione dominante [art. 86, lettere b) e e), del trattato]. Bisogna ricordare che la AMP ha il diritto di rifiutare rivenditori che possiedono requisiti stabiliti nei criteri e che è possibile che rifiuti di vendere a questi come ad altri rivenditori già operanti. Spetta al giudice nazionale decidere se lo scopo e l'effetto di queste disposizioni sia quello aumentare il controllo o di conservare il monopolio di cui dispone la AMP ovvero possa dimostrarsi che questa è una parte necessaria del sistema di distribuzione senza la quale esso non potrebbe funzionare. Sotto questo aspetto, la AMP chiaramente è in grado di controllare il numero dei punti di vendita al minuto e quindi l'accesso al ramo che, come ha osservato la Commissione, il governo belga non ha ritenuto necessario disciplinare.
A questo proposito si deve osservare che, come in altri punti della lite in cui è insorta la questione se la AMP detenga una posizione dominante, la AMP non nega di detenerla, ma si limita ad osservare che la questione è aperta.
Se ancora queste disposizioni fossero applicate in modo discriminatorio, accordando l'esenzione alla Lecture générale, vi sarebbe la prova lampante di un abuso di posizione dominante.
La terza questione
Con la terza questione si chiede in sostanza se sia ammissibile che la AMP si riservi il diritto di fissare e tener fermi i prezzi al minuto. La questione può fondarsi su un malinteso, giacché a quanto pare è l'editore quello che fissa i prezzi e la AMP ne garantisce l'osservanza. Ciò comunque a mio parere non incide sulla questione di principio. La determinazione dei prezzi di vendita è menzionata espressamente nel n. 1, lett. a), dell'art. 85 come pratica vietata.
Nella presente causa la liceità di questa disposizione non mi pare sia discussa dalle parti, giacché nessuno ha sostenuto che la Binon desideri vendere a prezzi diversi da quelli stabiliti. La Repubblica federale di Germania si è pronunziata decisamente a favore di un sistema di prezzi di vendita al minuto fissi nel settore dei giornali e delle riviste. Ci si può chiedere se detti argomenti possano avere lo stesso peso per i giornali e per le riviste, giacché considerazioni diverse possono valere per la distribuzione delle riviste care, i cosiddetti « rotocalchi », e per la vendita dei quotidiani o dei settimanali. La questione è comunque importante e complessa. Mi pare tuttavia che molti degli argomenti svolti possano avere più rilievo per una domanda di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, che per la questione che sorge sotto il profilo dell'art. 85, n. 1.
Se la AMP è un agente commerciale, la questione non si pone. Se non lo è, mi pare che le clausole di osservanza dei prezzi al minuto non siano a prima vista compatibili con l'art. 85 se possono incidere sul commercio tra Stati membri. Se, contrariamente a quanto essa ha sostenuto, i prezzi sono fissati dalla AMP, questo, se si accerta che la AMP occupa una posizione dominante, può costituire abuso di detta posizione. Lo stabilirlo spetta al giudice nazionale.
In ogni caso si deve notare che molti degli argomenti della Repubblica federale si fondano sulle leggi nazionali, che non mi pare siano direttamente pertinenti alla presente questione. Si deve pure osservare che secondo l'art. 86, leu. a), si ha inosservanza dell'articolo se i prezzi fissati sono eccessivi.
La quarta questione
Con la quarta questione si chiede, ancora in sostanza, se sia ammissibile che la AMP, il cui capitale è in buona parte nelle mani della Hachette, applichi criteri meno rigidi nei confronti della Lecture generale SA, dettagliante nel quale tanto la AMP quanto la Hachette hanno una partecipazione.
La AMP ammette che un sistema di distribuzione selettiva, per il resto conforme all'art. 85, può applicarsi in modo incompatibile con questo articolo, come si desume dalla sentenza della Corte per la causa AEG. Essa deduce tuttavia, richiamandosi a detta sentenza, che eccezioni sporadiche non implicano che il metodo di applicazione sia illegittimo. Ad ogni modo essa sostiene che l'esenzione di cui trattasi era stata concessa prima che fossero posti in vigore i presenti accordi e in un periodo in cui i criteri di distanza erano meno precisi di quanto lo siano ora.
In linea di massima ciò mi pare giusto. Rimane tuttavia la questione se queste fossero esenzioni solo sporadiche (o se vi sia stata un'esenzione isolata) nel passato. Se la AMP applica effettivamente o si dimostra che intende applicare criteri meno restrittivi nei confronti della Lecture générale, ciò costituisce un'applicazione abusiva del sistema e trasgredisce l'art. 85. A mio parere ciò costituisce pure un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86. È inutile sostenere, come pare si voglia fare, che la Lecture generale può rifiutare la tutela che la clausola della distanza le garantisce, a meno che altri possano fare la stessa cosa. Né appare plausibile che la tolleranza sia lecita se giova solo agli interessi finanziari della AMP.
In base a queste considerazioni, proporrei quindi di risolvere come segue le questioni sollevate:
1)
a)
(i)
Per un gruppo di imprese che operano sullo stesso mercato, che è una parte sostanziale del mercato comune, l'affidare, vuoi mediante accordo, vuoi mediante una pratica concordata, la distribuzione dei loro giornali e riviste ad un'impresa specializzata può ricadere sotto il divieto dell'art. 85 del trattato CEE.
(ii)
Per l'impresa specializzata, l'imporre ad altre imprese o l'applicare condizioni al fine di, o in modo da, conservare o estendere la propria posizione dominante sul mercato cade sotto il divieto dell'art. 86 del trattato CEE, qualora ciò possa pregiudicare gli scambi fra Stati membri.
b)
(i)
I sistemi di distribuzione selettiva sono compatibili con l'art. 85, n. 1, e con l'art. 86, purché i rivenditori siano scelti secondo criteri oggettivi di natura qualitativa e relativi all'idoneità del rivenditore, del suo personale e dei locali di vendita, qualora siano obiettivamente giustificati dalle esigenze della distribuzione della merce di cui trattasi e dette condizioni vengano fissate uniformemente per tutti i potenziali rivenditori e non vengano applicate in modo discriminatorio.
(ii)
In linea di massima, la rete di distribuzione selettiva alla quale si possa accedere solo a condizioni che vanno oltre questi criteri qualitativi obiettivi, ricade sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, e dell'art. 86, particolarmente qualora sia basata su criteri di selezione quantitativi.
(iii)
Il criterio generale fondato sulla distanza tra i punti di vendita e il criterio che prescrive un numero minimo di abitanti per punto di vendita sono siffatti criteri quantitativi vietati.
2)
a)
I contratti di distribuzione in uno Stato membro di giornali e periodici di altri Stati membri che l'impresa distributrice imponga agli editori e ai dettaglianti e che siano elaborati in modo da consentire a questa impresa: (i) di recedere dal contratto o di rifiutare la distribuzione delle pubblicazioni se l'editore contraente rifornisce direttamente determinati rivenditori non autorizzati, o (ii) di revocare l'autorizzazione ai rivenditori che cedano, rivendano o effettuino vendite diverse dalla vendita al minuto oppure affittino o prestino le pubblicazioni, sono incompatibili con l'art. 85, n. 1, se hanno lo scopo o l'effetto d'impedire, restringere o alterare la concorrenza nel mercato comune.
b)
(i)
Se l'impresa distributrice si trova in posizione dominante ai sensi dell'art. 86, il prescrivere agli editori e ai rivenditori di firmare siffatti contratti costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86.
(ii)
La quota di mercato superiore al 50% è un indizio grave, ma non necessariamente decisivo, che un'impresa si trova in posizione dominante nel senso che essa gode di una posizione di vantaggio economico che le consente di impedire il permanere di un'effettiva concorrenza sul mercato di cui trattasi dandole il potere di comportarsi in misura rilevante senza tener conto dei propri concorrenti, dei clienti e, in definitiva, dei consumatori.
3)
L'imposizione di prezzi fissi al minuto nell'ambito di un sistema di distribuzione ricade a prima vista sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, se può pregiudicare il commercio fra Stati membri. Se l'impresa distributrice si trova in posizione dominante, costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 il fissare prezzi al minuto eccessivi per le merci che distribuisce.
4)
Se è provato che, nel sistema di distribuzione selettiva di cui si avvale, l'impresa distributrice applica criteri meno rigidi per autorizzare un singolo rivenditore, questa pratica costituisce applicazione discriminatoria di condizioni di ammissione al sistema ed è incompatibile con l'art. 85 e (se l'impresa distributrice si trova in posizione dominante) con l'art. 86. Nello stabilire se detta discriminazione sussista è importante tener conto del fatto che l'impresa distributrice ed una società ad essa collegata hanno entrambe una partecipazione in detto rivenditore.
Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese delle parti nella causa principale. Nulla va disposto per quanto riguarda le spese della Repubblica federale di Germania e della Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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