CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 14 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Per decidere il ricorso presentato contro la Commissione dalla sig.ra De Angelis, codesta Corte dovrà interpretare la disposizione di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto, e, più precisamente,
l'ultima frase che recita:
« 1)
Un'indennità di dislocazione ... è concessa:
a)
al funzionario :
—
che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e,
—
che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro stato o per un'organizzazione internazionale.
2.
Fino al 1981, quest'ultima frase ha generalmente formato oggetto di un'interpretazione molto estensiva, in particolare a favore dei coniugi e dei figli di dipendenti comunitari, a loro volta assunti da una delle istituzioni della Comunità.
Per quanto riguarda più in particolare i coniugi, i capi delle amministrazioni interessate, in occasione della loro 73a riunione del 21 maggio 1973, avevano preso nota del fatto che, secondo la Commissione,
« Il periodo trascorso dalla moglie al seguito del marito non doveva venire preso in considerazione per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione » ( 1 ).
Durante la loro 127a riunione del 21 marzo 1980, essi dovevano confermare
« questa interpretazione ritenendo che nel disposto dell'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII relativo alle condizioni di residenza (rientrasse) anche il caso di una persona, che non svolga un'attività lavorativa, la cui residenza in un determinato paese sia la mera conseguenza dei servizi effettuati nel paese stesso dal coniuge per uno stato o un'organizzazione internazionale » ( 1 ).
Tale era il caso, all'atto della sua assunzione a Bruxelles da parte della Commissione, avvenuta il 1o dicembre 1982, della sig.ra Claudia De Angelis che, dal 1970, abitava in questa città in cui essa aveva seguito il marito, entrato in servizio presso la stessa istituzione.
L'indennità di dislocazione non veniva tuttavia accordata all'interessata. Infatti, prendendo in considerazione le critiche contenute in una relazione adottata il 4 febbraio 1982 dalla Corte dei conti, le istituzioni interessate avevano sostituito una prassi restrittiva a quella estensiva antecedente, da interpretare, secondo quanto dichiarato dalla Corte,
« come un'estensione della deroga contenuta nell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto che potrebbe essere operata solo attraverso una revisione dello statuto stesso » ( 2 ).
3.
A seguito del rigetto esplicito del reclamo presentato dalla sig.ra Claudia De Angelis contro l'applicazione nei suoi confronti di tale nuova prassi, l'interessata ha proposto il presente ricorso diretto a:
«1)
Sottoporre al sindacato di codesta Corte i fogli paga del mese di febbraio 1983 e tutti i successivi in quanto tali fogli paga concretano la decisione della convenuta di negare alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello statuto.
2)
Veder condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità di dislocazione a far data dal 1o dicembre 1982.
3)
Veder annullare, in quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto, notificata alla ricorrente l'8 agosto 1983, del reclamo presentato da quest'ultima, a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, il 18 marzo 1983.
4)
Veder condannare la convenuta alla corresponsione degli interessi compensativi sugli arretrati dell'indennità di dislocazione calcolati a decorrere dalle singole scadenze fino alla data del pagamento effettivo.
5)
Veder condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese del giudizio in conformità all'art. 69, § 2, del regolamento di procedura nonché delle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa ed in particolare delle spese di viaggio, di soggiorno e gli onorari d'avvocato, in conformità all'art. 73, lett. b), dello stesso regolamento ».
La Commissione ha concluso per il rigetto del ricorso chiedendo che la ricorrente sia condannata alle spese.
4.
A sostegno del proprio ricorso, la sig.ra Claudia De Angelis sostiene che la decisione della convenuta di non accordarle l'indennità di dislocazione è contraria
—
alla ratio legis della disposizione litigiosa;
—
al principio della parità di trattamento tra dipendenti;
—
al principio della parità retributiva tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile.
Esaminerò nell'ordine questi tre mezzi.
5.
Per la ricorrente, l'indennità di dislocazione mira a « compensare le difficoltà e gli inconvenienti derivanti dallo status di cittadino straniero subiti da un dipendente che non intenda stabilire un nesso durevole col paese in cui viene destinato dai responsabili dell'organizzazione internazionale alle cui dipendenze egli presta servizio ».
A suo parere, benché escluda espressamente dal beneficio di detta indennità il dipendente che, prima della sua entrata in servizio, abbia stabilito un nesso durevole col paese della sede di servizio, il legislatore riserva non meno espressamente il beneficio dell'indennità al dipendente che, pur avendo abitato nello stato della sede di servizio durante il periodo di riferimento, non abbia stabilito un nesso durevole con tale Stato. La ricorrente sostiene di trovarsi in quest'ultima situazione e di essersi limitata a seguire il marito in Belgio, essendovi legalmente tenuta in forza del suo status personale di donna coniugata ed essendo preoccupata di salvaguardare l'unità del nucleo familiare senza peraltro aver l'intenzione di stabilire un nesso durevole col paese della sede di servizio del marito. Essa ne trae la conclusione che, all'atto della sua entrata in servizio, essa si trovava appunto in una situazione « risultante da servizi effettuati per un altro stato o per un'organizzazione internazionale ».
Tale mezzo non può risultare convincente. Come viene giustamente ricordato dalla Commissione che cita al riguardo la vostra giurisprudenza:
« L'indennità di dislocazione ha la funzione di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari a cui sono soggetti dipendenti che in conseguenza ( 3 ) della loro entrata in servizio presso la Comunità sono obbligati a cambiare residenza » ( 4 ).
Sulla nozione di residenza, codesta Corte ha dichiarato che il luogo di residenza di una persona è quello in cui è stato stabilito, con la volontà di dargli un carattere stabile, il centro « permanente » o « abituale » degli interessi di detta persona ( 5 ).
Vi ho recentemente proposto, nella causa 144/84, di dichiarare, al fine di definire il luogo d'origine della sig.ra De Angelis, che il centro degli interessi di quest'ultima si trova a Ischia.
Ora, nonostante ciò, nella presente causa sosterrò che essa ha stabilito il centro permanente dei propri interessi a Bruxelles.
Malgrado le similitudini terminologiche, non vi è in ciò alcuna contraddizione.
Infatti, codesta Corte ha già dichiarato ( 6 ) che la nozione di « luogo d'origine » che compare all'art. 7, n. 3, dell'allegato VII dello statuto ed è determinata dal centro degli interessi del dipendente, è un termine tecnico che ha la funzione di indicare il luogo che va preso in considerazione per il rimborso forfettario di talune spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine precisando che « tale nozione non è identica a quella » del luogo in cui i dipendenti interessati « risiedevano prima della loro entrata in servizio ». Viene quindi operata una distinzione fra le nozione di « centro degli interessi » ai sensi del precitato art. 7 e di « centro permanente degli interessi » utilizzata per definire il luogo di residenza.
La sig.ra Claudia De Angelis, la cui residenza era a Bruxelles in base ai criteri definiti dalla vostra precitata giurisprudenza, non è stata obbligata a cambiare residenza in conseguenza della sua entrata in servizio in questa città ed è difficile individuare « gli oneri e gli svantaggi » connessi con quest'ultima e che dovrebbero essere compensati.
Inoltre — e l'osservazione fatta al riguardo all'udienza dalla Commissione appare pertinente — la disposizione a norma della quale « non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro stato o per un'organizzazione internazionale » va interpretata appunto come un'eccezione alla regola che precede in esecuzione della quale, per beneficiare dell'indennità di dislocazione, è necessario, durante il periodo di riferimento, non aver abitato né svolto attività lavorative sul territorio dello stato della sede di servizio. Il suo carattere derogativo è stato riconosciuto da codesta Corte nella sentenza Vutera ( 7 ). Essa va pertanto necessariamente interpretata in senso restrittivo. Contemplata per il dipendente, essa non può, in assenza di una disposizione espressa, estendersi al coniuge di questi, divenuto a sua volta dipendente delle Comunità.
Il mezzo così invocato non mi pare dunque fondato.
6.
La sig.ra Claudia De Angelis fa valere, in secondo luogo, che la Commissione mantiene l'indennità di dislocazione ai dipendenti assunti all'epoca in cui la disposizione di cui trattasi era oggetto della vecchia interpretazione. A suo parere, trattandosi di situazioni identiche, tale diversa applicazione di una stessa disposizione costituisce una violazione del principio della parità di trattamento tra dipendenti.
L'obiezione formulata al riguardo dalla Commissione che oppone al mezzo così dedotto il principio dei diritti quesiti non mi pare convincente.
Non è men vero che « nessuno può far valere a suo beneficio un illecito commesso in favore di altri » ( 8 ). Neppure questo secondo mezzo mi sembra fondato.
7.
Rimane il mezzo fondato sulla pretesa violazione del principio della parità delle retribuzioni fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile e, più in particolare, delle norme della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 10 febbraio 1975. La sig.ra Claudia De Angelis ritiene che l'interpretazione restrittiva da essa contestata porti a creare una discriminazione tra i lavoratori di sesso maschile, liberi di intraprendere immediatamente la loro attività lavorativa, e i lavoratori di sesso femminile, costretti da vincoli sociali e culturali ad allevare i figli fino all'età scolare, quindi ad attendere parecchi anni prima di iniziare una carriera.
Va innanzitutto osservato che la direttiva 10 febbraio 1975« per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile » non può applicarsi alla disposizione di cui è causa che è una disposizione comunitaria. È altrettanto vero che lo statuto dei dipendenti e degli altri agenti delle Comunità europee non può derogare al principio fondamentale della parità delle retribuzioni, per uno stesso lavoro, quale sancito dall'art. 119 del trattato CEE.
Nessuno pensa di contestare i dati sociologici e culturali fatti valere dalla ricorrente. Ma non possono censurarsi né la formulazione della disposizione di cui trattasi né la nuova applicazione che ne viene operata in quanto né l'una né l'altra contribuisce ad attenuare le conseguenze di tale situazione. Né la disposizione né la sua applicazione presenta direttamente o indirettamente, nei confronti dei lavoratori dipendenti di sesso femminile, l'asserito carattere discriminatorio.
Lo statuto non deve contenere norme che creino disparità di trattamento, come è stato ancora sottolineato con forza nella sentenza Razzouk ( 9 ). Non si può invece pretendere che queste norme correggano necessariamente eventuali disparità di situazioni preesistenti.
Le disposizioni contestate non hanno quindi né creato né aggravato una situazione di disparità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile nel momento in cui esse erano chiamate ad applicarsi.
Anche questo terzo mezzo, come i due precedenti, non appare quindi fondato.
8.
Appare pertanto inutile esaminare il capo della domanda relativo al pagamento degli interessi compensativi.
Di conseguenza, concludo nel senso che il ricorso venga respinto e che le spese vengano compensate.
( *1 ) Traduzione del francese.
( 1 ) Riunione dei capi delle amministrazioni, 127a riunione del 21 marzo 1980, conclusione n. 45/80. Riferimento documento: RCA/127.
( 2 ) Relazione speciale della Corte dei conti relativa alle indennità di dislocazione e di espatrio in data 6 aprile 1982, adottata il 4 febbraio 1982, pag. 30, n. 67.
( 3 ) Corsivo aggiunto.
( 4 ) Sentenza 20 febbraio 1975, causa 21/74, Airola (Racc. pag. 221), punto 8, pag. 228; vedi anche sentenza 7 giugno 1972, causa 20/71, Sabbatini (Racc. pag. 345), punto 8, pag. 351.
( 5 ) Sentenza 12 gennaio 1973, causa 13/73, Angenieux /Hakenbag (Racc. 1973, pag. 935), punto 32; sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paulo /Office national de l'emploi (Racc. 1977, pag. 315).
( 6 ) Sentenza 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels /Commissione (Racc. 1978, pag. 585), punti 31 e 32.
( 7 ) Semenza 15 gennaio 1981, causa 1322/79, Vucera /Commissione (Race. pag. 127), punto 8 della motivazione.
( 8 ) Sentenza 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte (Racc. 1984, pag. 3465), punto 15 della motivazione.
( 9 ) Sentenza 20 marzo 1984, cause riunite 75 e 117/82, Razzouk e Beydoun, Racc. 1984, pag. 1509.
Full & Egal Universal Law Academy