CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 27 novembre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il procedimento pregiudiziale nell'ambito del quale presento queste conclusioni costituisce un altro anello della catena di cause aventi ad oggetto l'interpretazione degli artt. 37 e 95 del trattato CEE con riguardo alla legge tedesca sul monopolio dell'alcool.
1.
Gli antefatti si possono riassumere come segue:
Nel periodo 1-17 marzo 1976 la Sektkellerei C. A. Kupferberg & Cie KG a. A., con sede in Magonza, ricorrente e resistente in cassazione nella causa principale (in prosieguo: ricorrente), estraeva dal suo magazzino doganale e dichiarava per l'importazione vari tipi di whisky proveniente dalla Gran Bretagna, ginepro e liquore provenienti dai Paesi Bassi, armagnac e pruneaux provenienti dalla Francia, sherry proveniente dalla Spagna e porto proveniente dal Portogallo. Lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Magonza, convenuto e ricorrente in cassazione (in prosieguo: convenuto), liquidava uniformemente l'imposta di conguaglio di monopolio per le suddette merci in base all'aliquota di 1500 DM l'ettolitro di alcool etilico (in prosieguo: hlW).
La Kupferberg proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht (tribunale competente in materia tributaria) del Land Renania-Palatinato, richiamandosi all'art. 152 della legge sul monopolio dell'alcool e chiedendo la liquidazione dell'imposta di conguaglio di monopolio in base all'aliquota di 1430 DM/hlW, calcolata detraendo dal prezzo di vendita dell'alcool effettivamente praticato nel periodo suddetto (1683 DM/hlW) il prezzo base dell'alcool, pari a 253 DM/hlW). La ricorrente stimava il valore della causa in 29033,07 DM.
Il prezzo di vendita di 1683 DM/hlW si spiegava col fatto che l'amministrazione federale del monopolio, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Manghera ( 1 ), Rewe ( 2 ) e Miritz ( 3 ), aveva ribassato a posteriori di 150 DM/hlW il prezzo normale di vendita dell'alcool fissato in I 833 DM/hlW, affinché i suoi prodotti restassero competitivi rispetto agli alcolici importati. Tuttavia, né il prezzo di vendita ridotto (1683 DM/hlW) né il prezzo normale di vendita (1833 DM/hlW) venivano adottati come base per il calcolo dell'imposta supplementare gravante sull'alcool non consegnato al monopolio e per il calcolo della normale imposta di conguaglio di monopolio applicata all'alcool importato. Per contro, dal 23 febbraio 1976, in base ad un provvedimento del ministro federale delle finanze (circolare 23 marzo 1976, n. Ili A2 — V 7030 — 32/76), tanto l'imposta supplementare quanto la normale imposta di conguaglio di monopolio venivano uniformemente calcolate in base all'aliquota dell'imposta sull'alcool allora vigente, vale a dire 1500 DM/hlW. Questa particolare situazione aveva termine meno di quattro settimane dopo, il 18 marzo dello stesso anno, quando entrava in vigore la legge di modifica — che ha già costituito oggetto della sentenza Hansen II ( 4 ) — e veniva aumentato l'onere fiscale.
II Finanzgericht accoglieva il ricorso con sentenza 13 febbraio 1978. Adito dal convenuto, il Bundesfinanzhof cassava detta pronunzia con sentenza 5 agosto 1980 e rinviava la causa al Finanzgericht per un nuova decisione. Esso dichiarava, fra l'altro, che il prezzo di vendita di 1683 DM/hlW effettivamente applicato il 23 febbraio 1976 non costituiva il prezzo normale di vendita ai sensi dell'art. 152 della legge sul monopolio dell'alcool, determinante per calcolare l'importo della normale imposta di conguaglio di monopolio. Il prezzo normale di vendita ammontava, come in precedenza, a 1833 DM/hlW così che, applicando il menzionato metodo di calcolo, si ricavava una normale imposta di conguaglio di 1580 DM/hfW. La riscossione di questa imposta nella misura di 1500 DM/hlW era legittima in base al diritto nazionale. Il Bundesfinanzhof non ravvisava poi alcuna infrazione degli artt. 9, 12, 13 e 37 del trattato CEE e non riteneva necessaria una domanda di pronunzia pregiudiziale, tenuto conto della copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia. Tuttavia, avrebbe potuto sussistere una violazione dell'art. 95 del trattato CEE e degli artt. 3 dell'accordo CEE-Spagna e 21, 1o comma, dell'accordo CEE-Portogallo qualora il Finanzgericht avesse accertato che l'alcool nazionale esente dall'obbligo di consegna al monopolio e simile ai prodotti importati avesse fruito delle agevolazioni contemplate dagli artt. 79, n. 3, e 79a della legge sul monopolio dell'alcool.
Secondo il Finanzgericht del Land Rena-nia-Palatinato, nuovamente investito della controversia, il Bundesfinanzhof non si è pronunziato sulla questione se la riduzione di 150 DM/hlW del prezzo di vendita dell'alcool, di fatto operata dall'amministrazione del monopolio, e la contestuale conservazione del vecchio prezzo di vendita ai fini del calcolo dell'imposta di conguaglio di monopolio sugli alcolici importati fossero compatibili con gli artt. 37 e 95 del trattato CEE e con le corrispondenti disposizioni degli accordi con la Spagna e il Portogallo. Pertanto, con ordinanza 6 ottobre 1983, la III sezione del Finanzgericht ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamandosi alla sentenza nel frattempo pronunziata nella causa Pabst e Richarz ( 5 ), la seguente questione:
Se gli artt. 37 e 95 del trattato CEE nonché l'art. 3 dell'accordo 29 giugno 1970 fra la CEE e la Spagna e l'art. 21,1o comma, dell'accordo 22 luglio 1972 fra la CEE e la Repubblica portoghese vadano interpretati nel senso che un importatore di alcolici da altri Stati membri nonché dalla Spagna e dal Portogallo possa invocare le suddette norme dinanzi ad un giudice nazionale, in quanto l'amministrazione del monopolio federale degli alcolici riduceva nel periodo 23 febbraio-17 marzo 1976, di 150 DM, da 1833 DM per hi di alcool etilico, a 1683 DM per hi di alcool etilico il suo prezzo di vendita dell'alcool mantenendo però nello stesso tempo, ai fini del calcolo dell'imposta di conguaglio per alcolici importati, il prezzo di vendita di 1833 DM per hi di alcool etilico.
2.
A proposito di detta questione osserverò quanto segue:
Ritengo opportuno esaminare innanzitutto la questione dell'imposizione fiscale delle merci provenienti dagli altri Stati membri con riguardo agli artt. 95 e 37 del trattato CEE e poi il problema dell'imposizione fiscale delle merci importate dalla Spagna e dal Portogallo sotto il profilo del divieto di discriminazione sancito dagli Accordi stipulati con questi due paesi.
2.1. Esame con riguardo alle disposizioni del trattato CEE
2.1.1.
La ricorrente sostiene che nel periodo 23 febbraio-17 marzo 1976 gli alcolici importati sono stati discriminati rispetto ai prodotti nazionali analoghi o concorrenti. Per quanto riguarda gli alcolici importati, la fissazione del prezzo di vendita dell'alcool avrebbe una funzione inerente alla gestione tipicamente economica del monopolio, di guisa che l'art. 37 del trattato CEE dovrebbe applicarsi. Detto prezzo avrebbe, a sua volta, una funzione nell'ambito della determinazione dell'onere fiscale in quanto l'importo dei tributi all'importazione verrebbe fissato in base ad esso. Di conseguenza, vi sarebbe nel contempo violazione dell'art. 95 del trattato CEE.
a)
La ricorrente non tiene però conto, per quanto concerne l'art. 95, del fatto che nel periodo considerato tanto il calcolo dei tributi all'importazione sull'alcool, quanto il calcolo dei tributi gravanti sull'alcool nazionale non soggetto all'obbligo di consegna non erano più legati, diversamente che nella disciplina della legge sul monopolio dell'alcool, al prezzo normale di vendita del monopolio. La disciplina istituita dal provvedimento del ministro delle finanze era invece caratterizzata, a differenza della situazione normativa ancora esistente, dal fatto che l'imposizione degli alcolici importati e quella degli alcolici nazionali esenti dall'obbligo di consegna erano state svincolate dal prezzo al quale il monopolio vendeva il suo alcool. In tal modo, l'imposta di consumo sull'alcool, indipendentemente dal se si trattasse di imposta sull'alcool, di imposta supplementare o di imposta di conguaglio di monopolio, veniva fissata in base all'aliquota uniforme di 1500 DM/hlW. Poiché quindi il tributo imposto sulle merci importate da altri Stati membri non era né indirettamente né direttamente superiore a quello riscosso sulle merci nazionali analoghe o concorrenti, i principi di cui all'art. 95 del Trattato CEE sono stati in linea di massima osservati, come giustamente sostengono lo Hauptzollamt convenuto e la Commissione.
b)
Lo stesso deve valere per quel che riguarda l'art. 37 del trattato CEE. In quanto da questa disposizione si può desumere un divieto di discriminazione in materia fiscale, quest'ultimo, come risulta in particolare dalla sentenza Hansen 1 ( 6 ), ha lo stesso contenuto del divieto di discriminazione di cui all'art. 95 del trattato CEE e non richiede quindi un esame particolare.
Comunque, è dubbio che la riduzione del prezzo di vendita e la concomitante conservazione del prezzo base possano avere importanza nell'ambito dell'art. 37. Secondo il Bundesfinanzhof, questa norma, in quanto vieta discriminazioni di natura non fiscale nell'ambito di un monopolio, non ha rilievo per la causa presente, in cui si tratta soltanto dell'importo dell'onere fiscale.
In definitiva, però, non è necessario accertare se questa opinione sia esatta. Ciò che conta è soltanto che la riduzione del prezzo aveva lo scopo di rendere gli alcolici nazionali competitivi rispetto alle merci importate. Si tratta pertanto — come ammette anche la Commissione — non già di un provvedimento proprio del monopolio di Stato, ma di una manovra commerciale attinente alla concorrenza.
Orbene, una siffatta misura, come emerge dalla sentenza Hansen II ( 7 ), non è censurabile con riguardo all'art. 37. Nella suddetta sentenza la Corte ha sottolineato che è lecito ribassare, avvalendosi del pubblico denaro, il prezzo di una merce come l'alcool ad un livello che ne consenta lo smercio. La sola riserva ch'essa ha fatto è che l'alcool non può essere venduto a prezzi anormalmente bassi rispetto a quelli dei prodotti importati. Sembra pacifico tra le parti che il prezzo normale di vendita praticato dal monopolio nel periodo di cui trattasi — 1683 DM/hlW, al netto dei tributi — doveva considerarsi conforme alla situazione del mercato, in confronto ai prezzi degli alcolici importati. Di conseguenza, nemmeno richiamandosi all'art. 37 del trattato CEE è lecito nel caso di specie censurare l'adeguamento del prezzo di vendita ed esigere la riduzione del tributo all'importazione.
2.1.2.
Prescindendo da queste considerazioni di carattere generale, l'imposizione fiscale di cui si discute integra, secondo la ricorrente, quattro fattispecie discriminative che esaminerò brevemente.
a)
Innanzitutto si dovrebbe ravvisare una violazione degli artt. 95 e 37, e in particolare dell'obbligo di standstill di cui all'art. 37, n. 2, già nel fatto che il tributo all'importazione è stato calcolato in modo diverso da quanto prescritto dalla legge sul monopolio dell'alcool, la cui applicazione avrebbe portato a determinare un tributo meno gravoso.
A questo assunto si deve obiettare, come ha fatto la Commissione, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, nel raffronto degli oneri tributari da effettuare nell'ambito degli artt. 95 e 37 del trattato CEE ciò che non conta è soltanto il se — punto che dev'essere accertato dal giudice di rinvio — le merci importate e le merci nazionali corrispondenti siano state effettivamente e in generale assoggettate a tributi dello stesso importo. Per contro, non tocca alla Corte di giustizia occuparsi della questione — già esaminata dal Bundesfinanzhof — se il provvedimento del ministro federale delle finanze, che ha condotto a svincolare l'imposizione fiscale dal prezzo di vendita, e quindi ad un'imposizione uniforme, sia o no compatibile con la legge sul monopolio dell'alcool. In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non è lecito dedurre dal divieto di discriminazione che le merci importate da altri Stati membri debbano essere trattate, sotto il profilo fiscale, più favorevolmente delle merci nazionali.
Inoltre, non riesco a vedere come la riduzione del prezzo dell'alcool del monopolio possa essere incompatibile con l'obbligo di standstill sancito dall'art. 37, n. 2, del trattato CEE né come si possa ravvisare nella stessa riduzione una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE. Al contrario, com'è noto, l'ostacolo alle importazioni determinato dal monopolio è stato direttamente eliminato in ossequio alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il ribasso del prezzo è stato pertanto effettuato per rendere l'alcool del monopolio competitivo rispetto agli alcolici liberamente importati dagli altri Stati membri.
b)
Sotto il secondo profilo discriminativo la ricorrente fa un raffronto tra l'onere fiscale imposto sugli alcolici importati e quello gravante sugli analoghi alcolici nazionali esenti dall'obbligo di consegna, come i distillati di frutta. Anche in questo contesto essa, richiamandosi al termine « applicate » figurante nell'art. 95, n. 1, sostiene, a proposito del calcolo dell'imposta supplementare sull'alcool, che occorre tener conto non solo dell'effettiva imposizione fiscale delle merci nazionali, ma anche dell'imposizione « giuridicamente ammissibile » delle stesse.
Come ho già detto, però, anche sotto questo profilo, nel raffronto tra gli oneri gravanti sull'alcool importato e sull'alcool esente dall'obbligo di consegna, si deve attribuire importanza determinante soltanto alle aliquote d'imposta effettivamente applicate nel periodo di cui trattasi. Per il fatto che l'imposta supplementare sull'alcool è stata svincolata dal prezzo di vendita del monopolio, anche in questo caso è stata fissata uniformemente l'aliquota di 1500 DM/hlW. Non è quindi dato ravvisare alcuna discriminazione.
c)
Sotto il terzo profilo discriminativo la ricorrente solleva il problema se gli alcolici importati siano stati discriminati rispetto all'alcool nazionale soggetto all'obbligo di consegna, come l'alcool di monopolio usato per la fabbricazione di liquori. Essa ammette che nel periodo considerato gli alcolici importati sono stati direttamente assoggettati allo stesso onere fiscale imposto sull'alcool smerciato dall'amministrazione federale del monopolio. Quest'ultima, vendendo l'alcool al prezzo normale di vendita originario di 1833 DM/hlW, avrebbe percepito sia l'aliquota d'imposta di 1500 DM/hlW, sia il prezzo della merce di 333 DM/hfW. Tuttavia, ribassando il prezzo normale di vendita a 1683 DM/hlW e conservando inalterato il prezzo di rilevamento dell'alcool, l'amministrazione del monopolio avrebbe rinunciato a riscuotere l'imposta sull'alcool nella misura di 1500 DM/hlW.
A questo proposito va rilevato che, come ha espressamente dichiarato il governo federale in risposta ad un quesito della Corte, nel periodo considerato l'amministrazione federale del monopolio ha riscosso integralmente l'imposta sull'alcool e l'ha versata all'erario. In base a questa dichiarazione — della cui esattezza non vedo alcun motivo di dubitare — si deve concludere che nemmeno in questo caso può costatarsi l'esistenza di una discriminazione.
Ancora una volta non spetta a questa Corte stabilire se, come sostiene la ricorrente, la normativa nazionale non autorizzasse l'amministrazione del monopolio a subire perdite seguendo una prassi del genere nel periodo di cui trattasi.
Ciò che conta è soltanto che dal fatto che il monopolio abbia subito una perdita non può trarsi la conclusione che esso non ha versato integralmente le imposte all'erario.
d)
Sotto il quarto profilo discriminativo la ricorrente fa un raffronto tra gli alcolici importati e l'imposizione dell'acquavite di cereali tedesca. Per questo prodotto esistono tre diverse possibilità di smercio. La produzione che supera i quantitativi attribuiti al fabbricante dev'essere consegnata al monopolio. L'acquavite di cereali che rientra in detti quantitativi può essere consegnata, ad un prezzo garantito, alla Kornbranntwein-Verwertungsstelle, organizzazione di vendita tedesca di diritto privato contemplata dalla legge sul monopolio dell'alcool, oppure può essere venduta dallo stesso distillatore. La Kornbranntwein-Verwertungsstelle ha praticato, per l'alcool da essa venduto, lo stesso ribasso di prezzo del monopolio. Poiché l'acquavite direttamente venduta dai distillatori era anche soggetta all'andamento del mercato, il governo federale ha disposto il pagamento diretto di 150 DM/hlW ai distillatori come compensazione per il ribasso del prezzo di vendita dell'alcool. Secondo la ricorrente, questo pagamento dev'essere considerato, nell'ambito del divieto di discriminazione stabilito dal diritto comunitario, come un notevole sgravio fiscale dell'acquavite di cereali nazionale e non come una sovvenzione.
aa)
Per quanto riguarda il ribasso del prezzo di vendita praticato dalla Kornbrannt-wein- Verwertungsstelle lasciando immutato il prezzo di rilevamento, la ricorrente deduce che la sentenza Hansen II ( 8 ), in cui la Corte ha dichiarato compatibile col diritto comunitario un'analoga misura del monopolio tedesco dell'alcool, non si applica al comportamento di un'organizzazione di diritto privato.
A questa tesi si deve opporre che la semplice forma di organizzazione della Kornbrannt-wein-Verwertungsstelle non può, di per sé, autorizzare una diversa interpretazione del diritto comunitario. Determinante dev'essere, per contro, il fatto che la Kornbrannt-wein-Verwertungsstelle, contemplata dalla legge sul monopolio dell'alcool, è incaricata di svolgere, sotto il controllo statale, compiti analoghi a quelli previsti dalla legge sul monopolio dell'alcool. Pertanto, il comportamento della suddetta organizzazione non può essere considerato diversamente dall'analogo comportamento del monopolio, che la Corte ha minuziosamente vagliato nella causa Hansen II ( 9 ). In questa causa la Corte ha dichiarato che l'art. 37 del trattato CEE costituisce una disposizione specifica rispetto agli artt. 92 e 93, nel senso che i provvedimenti statali inerenti all'esercizio, da parte di un monopolio statale di carattere commerciale, del proprio diritto di esclusiva devono essere valutati con riguardo all'art. 37 anche qualora siano connessi all'attribuzione di un'aiuto ai produttori soggetti al monopolio.
Il legame tra un sistema di sovvenzioni e l'attività di un monopolio di Stato nel senso che ai produttori viene garantito un prezzo di rilevamento non adeguato alle condizioni di mercato potrebbe semmai — come emerge dalla sentenza citata — avere rilievo nell'ambito dell'art. 37 qualora esistesse un nesso (causale) tra l'importo della sovvenzione attribuita ai produttori sotto forma di prezzo di rilevamento garantito e il prezzo di vendita. Orbene, la Corte ha escluso l'esistenza di questo nesso in ragione dell'interposizione del monopolio. Di conseguenza, si deve anche ritenere che una diminuzione dei proventi della Kornbranntwein-Verwertungsstelle o un'eventuale perdita e infine la compensazione di questa perdita da parte dello Stato non possono essere censurate sotto il profilo degli artt. 37 e 92.
bb)
Diversamente, invece, devono considerarsi i pagamenti effettuati direttamente ai distillatori di alcool di cereali che vendono essi stessi il loro prodotto, senza l'interposizione del monopolio o della Kornbranntwein-Verwertungsstelle. Secondo la Commissione, si tratta di un aiuto legittimo, che è stato anche notificato, mentre la ricorrente sostiene che non si tratta di un aiuto, ma di una riduzione indiretta dell'imposta sull'alcool, la quale, in base alla giurisprudenza della Corte sul « sovrapprezzo » (cause 105/76 ( 10 ) e 73/79 ( 11 )) è illegittima. Secondo detta giurisprudenza, il tributo interno che, formalmente, colpisca in pari misura le merci nazionali e le merci importate, ma serva esclusivamente o principalmente al finanziamento di aiuti a vantaggio dei soli prodotti nazionali, è in contrasto col divieto di discriminazione fiscale stabilito dall'art. 95 del trattato CEE. Tuttavia, come rileva anche la Commissione, questa giurisprudenza non può valere, per vari motivi, per il caso di specie. Innanzitutto, l'imposta di conguaglio di monopolio costituisce un tributo generale, riscosso all'importazione, che viene versato come imposta di consumo all'erario federale, cioè è iscritto nel bilancio federale, non in un fondo speciale destinato a sovvenzionare i distillatori di alcool di cereali. Inoltre, diversamente dal sovrapprezzo, il conguaglio di monopolio non era destinato « esclusivamente o principalmente » a sostenere e quindi ad agevolare indirettamente, sotto il profilo fiscale, la produzione nazionale. La sovvenzione di cui trattasi non aveva lo scopo di creare un'agevolazione fiscale, rispetto alle merci importate, per i prodotti dei distillatori che si occupano essi stessi della vendita, ma serviva semplicemente a mettere detta categoria di produttori in grado di vendere a prezzi adeguati al mercato. Qualora non fosse stato adottato siffatto provvedimento, la sola conseguenza sarebbe stata — come giustamente osserva la Commissione — che i distillatori avrebbero optato per la possibilità, sotto questo aspetto più vantaggiosa, di cedere l'acquavite di cereali alla Kornbranntwein-Verwertungsstelle ai prezzi di rilevamento garantiti, anziché cercare di venderla essi stessi.
In conclusione, si deve costatare che nessuno degli elementi indicati dalla ricorrente come discriminatori è criticabile con riguardo all'art. 95 e all'art. 37 del trattato CEE.
2.2. Esame con riguardo alle disposizioni degli accordi con la Spagna e col Portogallo
2.2.1.
Tanto l'accordo con la Spagna quanto l'accordo col Portogallo contengono disposizioni sul trattamento fiscale delle merci importate simili all'art. 95 del trattato CEE. Manca però negli Accordi suddetti una disposizione corrispondente all'art. 37 dello stesso trattato, per cui non è necessario procedere ad un esame sotto questo profilo.
L'art. 3 dell'accordo CEE-Spagna recita:
« E vietata ogni disposizione o pratica di natura fiscale interna che possa determinare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente ».
L'art. 21 dell'accordo CEE-Portogallo, già interpretato dalla Corte nella causa « Kupferberg I » (causa 104/81 ( 12 )), così dispone:
« Le parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti similari originari dell'altra parte contraente ».
2.2.2.
Nella sentenza Kupferberg I' la Corte ha dichiarato che l'art. 21 dell'accordo CEE-Portogallo si applica anche al vino di Porto proveniente dal Portogallo.
Del pari, come la Commissione ha, secondo me giustamente, osservato, si deve ritenere che lo sherry proveniente dalla Spagna rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 3 dell'accordo CEE-Spagna.
2.2.3.
Sempre nella sentenza Kupferberg I ' la Corte ha inoltre affermato che l'art. 21 dell'accordo CEE-Portogallo ha efficacia diretta nel senso che gli operatori economici possono invocarlo dinanzi ai giudici della Comunità. Lo stesso — come la Commissione ha dimostrato in maniera convincente — deve valere per l'art. 3 dell'accordo CEE-Spagna, tenuto conto della lettera di questa disposizione e della struttura e dello scopo dell'accordo.
2.2.4.
Considerata la sentenza Kupferberg I ', si deve infine ammettere che entrambe le norme perseguono lo stesso scopo dell'art. 95, ma hanno una portata più limitata di quella dell'art. 95 in conseguenza della più limitata finalità degli accordi rispetto al trattato CEE. Pertanto, si può constatare con una conclusione maiore-ad-minus che il comportamento in esame dell'amministrazione federale del monopolio sull'alcool, se non è censurabile con riguardo all'art. 95, tanto meno può esserlo sotto il profilo delle due disposizioni degli accordi citati.
2.2.5.
In subordine si deve infine rilevare che, come può desumersi dalla sentenza Kupferberg I ( 13 ), gli operatori economici possono richiamarsi al divieto di discriminazione contenuto nelle suddette disposizioni solo qualora sul mercato nazionale esistano prodotti analoghi per il modo di fabbricazione e per le caratteristiche essenziali, i quali abbiano effettivamente fruito di una riduzione dell'onere fiscale.
3.
Vi suggerisco quindi di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
Gli artt. 37 e 95 del trattato CEE e gli artt. 3 dell'accordo CEE-Spagna e 21 dell'accordo CEE-Portogallo devono essere interpretati nel senso che il raffronto tra i tributi effettivamente applicati in generale nei confronti delle merci importate e degli analoghi prodotti nazionali è importante ai fini del giudizio sulla compatibilità con le suddette disposizioni di un determinato tributo riscosso sugli alcolici importati.
In particolare, non è censurabile in base alle stesse disposizioni il fatto che nel periodo 23 febbraio 1976 - 17 marzo 1976 l'amministrazione federale tedesca del monopolio abbia riscosso, in deroga al metodo di calcolo prescritto dalla legge sul monopolio dell'alcool, un'imposta di consumo uniforme di 1500 DM/hlW sugli alcolici importati e sugli analoghi alcolici nazionali.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 3 febbraio 1976 nella causa 59/75, Pubblico ministero/Flavia Manghera e altri, Race. 1976, pag. 91.
( 2 ) Sentenza 17 febbraio 1976 nella causa 45/75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH/Hauptzollamt Landau/Pfalz, Race. 1976, pag. 181.
( 3 ) Sentenza 17 febbraio 1976 nella causa 91/75, Hauptzollamt Göttingen e ministro federale delle finanze/Wolfgang Miritz GmbH & Co., Race. 1976, pag. 217.
( 4 ) Sentenza 13 marzo 1979 nella causa 91/78, Hansen GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg (Hansen II), Race. 1979, pag. 935.
( 5 ) Sentenza 29 aprile 1982 nella causa 17/81, Pabst & Richarz KG/Hauptzollamt Oldenburg, Race. 1982, pag. 1331.
( 6 ) Sentenzi 10 ottobre 1978 nella causa 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co./Hauptzollarat Flensburg (Hansen I), Race. 1978, pag. 1787.
( 7 ) Sentenza 13 marzo 1979 nella causa 91/78, Hansen GmbH & Co./Hauptzollami Flensburg (Hansen II), Race. 1979, pag. 935.
( 8 ) Sentenza 13 marzo 1979 nella causa 91/78, Hansen GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg (Hansen II), Race. 1979, pag. 935.
( 9 ) Sentenza 13 marzo 1979 nella causa 91/78, Hansen GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg (Hansen II), Race. 1979, pag. 935.
( 10 ) Sentenza 25 maggio 1977 nella causa 105/76, Interzuccheri SpA/Società Rezzano e Cavassa, Race. 1977, pag. 1029.
( 11 ) Sentenza 21 maggio 1980 nella causa 73/79, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, Race. 1980, pag. 1553.
( 12 ) Sentenza 26 ottobre 1982 nella causa 104/81, Hauptzollamt Mainz/C. A. Kupferberg & Cie KG a. A. (Kupferberg I), Race. 1982, pag. 3641.
( 13 ) Sentenza 26 ottobre 1982 nella causa 104/81, Hauptzollamt Mainz/C. A. Kupferberg & Cie KG a. A. (Kupferberg I), Race. 1982, pag. 3641.
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