CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 21 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Nelle cause riunite delle quali mi occupo oggi si tratta della legittimità di un provvedimento disciplinare che la Commissione delle Comunità europee ha adottato nei confronti di un suo dipendente.
Con lettera 10 settembre 1981 la Commissione comunicava al ricorrente, amministratore principale di grado A5, di essere in possesso di informazioni secondo cui egli avrebbe violato in modo grave i doveri d'ufficio impostigli dagli artt. 12 e 17 dello statuto del personale. La Commissione basava tale addebito su due fatti:
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la vendita di documenti riservati alla ditta Th. Trancu & Assoc. Market Research and Public Relation Consultants, Milano,
—
l'esercizio di attività esterne non autorizzate.
Con la stessa lettera la Commissione convocava il ricorrente per un'audizione ai sensi dell'art. 87 dello statuto del personale, che doveva essere effettuata da uno dei suoi direttori generali in data 7 ottobre 1981. La lettera conteneva poi un allegato di quattro pagine, nel quale gli addebiti erano esposti in modo più dettagliato. In esso veniva fatto presente che la Commissione era in possesso della corrispondenza tra il ricorrente ed il suo acquirente, dalla quale si desumeva che il ricorrente aveva designato i documenti come riservati e difficili da ottenere. La Commissione considerava come circostanza aggravante il fatto che il ricorrente non poteva ottenere i documenti in occasione della sua attività di servizio, ma aveva dovuto prima procurarseli, ch'egli aveva agito sistematicamente in tal senso per un periodo di sette anni (settembre 1972 — aprile 1979) e che per questo aveva percepito una retribuzione.
Il secondo addebito si riferiva all'esercizio di un'attività non autorizzata. Certo, il ricorrente aveva presentato in data 1o settembre 1972 una domanda d'autorizzazione ad esercitare un'attività esterna, che si riferiva ad una « activité juridique administrative, notamment traduction ou révision en français des textes législatives, rapports du conseil et de l'assemblée, etc. » per un « Gruppo saccarifero veneto » contro una retribuzione mensile di 12000 BFR. La relativa autorizzazione gli era stata concessa per il periodo 25 settembre 1972 — 31 dicembre 1976.
Per l'attività successiva egli non aveva né chiesto né ottenuto alcuna autorizzazione.
Secondo la convenuta, l'esercizio di queste attività esterne sarebbe stato illecito, poiché il ricorrente aveva percepito una retribuzione notevolmente più elevata e avrebbe esercitato l'attività a tempo pieno a danno della Commissione.
All'audizione del 7 ottobre 1981 il ricorrente faceva notare che la trasmissione dei documenti era stata effettuata da un organismo denominato « Meconsult », una società di fatto fra giornalisti italiani. In un primo momento, della trasmissione dei documenti si era in particolare occupato il fratello del ricorrente; dopo il trasferimento di suo fratello in Tunisia, il ricorrente stesso aveva fatto da intermediario nella trasmissione dei documenti. Non erano stati trasmessi documenti segreti o riservati. La designazione dei documenti come « segreti o riservati » si poteva spiegare, a suo parere, con la prassi dei giornalisti, che si servono spesso di una particolare terminologia.
Il ricorrente respingeva l'addebito secondo cui egli avrebbe svolto un'attività esterna a tempo pieno. I suoi superiori erano a conoscenza dell'attività ch'egli svolgeva al di fuori dell'orario di lavoro. L'unico addebito nei suoi confronti poteva essere quello di non aver chiesto, per un determinato periodo, alcuna autorizzazione ufficiale.
Il ricorrente faceva inoltre presente che i documenti in possesso della Commissione erano stati arbitrariamente raccolti dalla sua ex moglie. La Commissione disponeva quindi solo di un fascicolo incompleto. D'altra parte, gli erano stati trasmessi solo tre documenti non aventi alcuna forza probatoria. Egli non poteva pronunciarsi su documenti che l'amministrazione, pur essendone in possesso, non gli aveva trasmesso. Se esistevano ulteriori mezzi di prova, l'amministrazione sarebbe suta tenuta a comunicarglieli, in quanto egli avrebbe potuto prendere posizione solo dopo averne avuto conoscenza.
In data 23 novembre 1981 il ricorrente sottoscriveva il progetto di verbale dell'audizione del 7 ottobre 1981. Dal 30 novembre 1981 fino al 31 gennaio 1982 e, di nuovo, dal 1 marzo 1982 egli si trovava in permesso di malattia. Con lettera 20 gennaio 1982 la convenuta gli trasmetteva il verbale definitivo dell'audizione invitando a restituirlo dopo averlo firmato. Questa lettera tuttavia non perveniva al ricorrente, poiché egli non risiedeva più all'indirizzo comunicato alla convenuta. Una copia della lettera del 20 gennaio 1982 veniva consegnata personalmente al ricorrente in data 4 marzo 1982. Neanche successivamente si giungeva alla firma del verbale.
In data 11 giugno 1982 la convenuta adiva la commissione di disciplina e le trasmetteva il rapporto esistente fin dal 17 maggio 1982, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato IX dello statuto del personale. In questo rapporto al ricorrente vengono addebitate le seguenti inadempienze:
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vendita di documenti riservati,
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attività esterne non autorizzate.
Tali inadempienze venivano considerate infrazioni degli artt. 12 e 17 dello statuto del personale. L'addebito relativo ad un'attività esterna a tempo pieno non è più contenuto nel rapporto.
In data 8 luglio 1982 il presidente della commissione di disciplina trasmetteva al difensore del ricorrente il rapporto nonché tutti i documenti a carico dell'interessato.
In data 12 ottobre 1982 il ricorrente veniva sentito dalla commissione di disciplina alla presenza del suo difensore. Il 3 dicembre 1982 la commissione di disciplina formulava il parere motivato contemplato dall'art. 7 dell'allegato IX dello statuto del personale. In tale parere la commissione di disciplina perveniva alla seguente conclusione:
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Per quanto riguarda la vendita dei documenti riservati
L'addebito relativo alla vendita di documenti riservati della Commissione non poteva essere confermato poiché i documenti contenuti nel fascicolo erano stati approvati e resi pubblici dalla Commissione.
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Sulla trasmissione di documenti
Tuttavia, per un periodo di sette anni il ricorrente aveva collaborato alla trasmissione, contro pagamento, di documenti della Commissione e dell'Ocse, la cui presentazione era stata talvolta consapevolmente modificata al fine di aumentarne il prezzo.
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Sull'attività esterna nel periodo 1972-1976
L'attività esterna effettivamente esercitata era stata più ampia di quella autorizzata dalla Commissione.
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Sull'attività esterna nel periodo 1977-1982
Per tale periodo il ricorrente non aveva chiesto né ottenuto alcuna autorizzazione per l'attività esterna.
Infine, la commissione di disciplina considerava anche quanto segue:
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I rapporti informativi sul conto del ricorrente nel periodo di cui trattasi erano positivi sia per la competenza, sia per il comportamento in servizio.
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Nella trasmissione dei documenti il ricorrente era stato aiutato dalla ex moglie, la quale disponeva del fascicolo completo, di cui aveva trasmesso un estratto alla Commissione. Il ricorrente, in base alle sue indicazioni, non aveva avuto a sua disposizione il fascicolo completo per preparare la propria difesa.
—
Durante il periodo dell'attività esterna non autorizzata i superiori del ricorrente erano informati dell'attività da lui svolta al di fuori del servizio.
In base a tutto ciò la commissione di disciplina proponeva di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare contemplata all'art. 86, n. 2, lett. e): retrocessione di grado (reinquadramento da A5 ad A6).
Dopo aver nuovamente sentito il ricorrente in data 20 dicembre 1982, l'autorità che ha il potere di nomina adottava, il 3 gennaio 1983, la decisione ora impugnata. Con questa decisione detta autorità si conforma al parere della commissione di disciplina sia per quanto riguarda la qualificazione dei fatti, sia per la sanzione disciplinare. Con effetto dal 4 gennaio 1983, il ricorrente viene retrogradato nel grado A6, 4o scatto, con anzianità dal 1o gennaio 1983.
Contro questa decisione il ricorrente presentava, in data 29 marzo 1983, un reclamo che veniva tuttavia respinto dall'autorità che ha il potere di nomina il 18 agosto 1983 (decisione di rigetto notificata al ricorrente il 23 agosto 1983).
In data 18 novembre 1983 il ricorrente ha proposto due ricorsi alla Corte di giustizia. Col primo ricorso, (causa 255/83) egli conclude che la Corte voglia:
1)
annullare la decisione 3 gennaio 1983, con cui la controparte ha inflitto al ricorrente la sanzione della retrocessione di grado;
2)
annullare la decisione espressa con cui, in data 18 agosto 1983, è stato respinto il reclamo amministrativo del ricorrente;
3)
condannare la convenuta a pagare al ricorrente la differenza risultante, dal 4 gennaio 1983, fra la retribuzione ch'egli avrebbe percepito se avesse proseguito la sua carriera normale alle dipendenze della controparte e quanto ha percepito dopo la sua retrocessione di grado e quanto percepirà dopo il suo pensionamento anticipato;
4)
condannare la Commissione al risarcimento del danno morale valutato, con riserva di modifiche, a 10 milioni di BFR;
5)
condannare la convenuta alle spese.
Col secondo ricorso (causa 256/83), che il ricorrente stesso definisce privo di oggetto nell'ipotesi in cui il primo ricorso venisse accolto, il ricorrente conclude che la Corte voglia:
1)
accertare gli illeciti della Commissione;
2)
dichiarare che essi costituiscono la causa esclusiva della malattia grave ed irreversibile da cui è stato colpito il ricorrente;
3)
condannare la Commissione a pagare al ricorrente :
—
12 milioni di BFR a titolo di risarcimento del danno materiale;
—
5 milioni di BFR a titolo di risarcimento del danno morale;
4)
condannare la convenuta alle spese.
La Commissione chiede che entrambi i ricorsi siano respinti e che si statuisca sulle spese a norma di legge.
B.
Sui vari mezzi dedotti e sulle varie domande che sono state formulate prendo posizione come segue.
I. Annullamento della sanzione disciplinare
1.
Con un primo mezzo si lamenta il fatto che sia stato limitato il diritto alla difesa, in quanto la Commissione avrebbe comunicato al ricorrente l'intero fascicolo solo nove mesi dopo l'apertura del procedimento disciplinare e non avrebbe fatto sapere al ricorrente prima dell'audizione del 7 ottobre 1981 se la sanzione disciplinare che intendeva adottare richiedesse o no la convocazione della commissione di disciplina.
La Commissione ammette che il fascicolo completo non era stato subito messo a disposizione del ricorrente. Ciò sarebbe dovuto al fatto che il ricorrente non aveva chiesto di prendere visione del fascicolo e la Commissione, del resto, era convinta che la comunicazione del fascicolo fosse superflua, in quanto il ricorrente ne conosceva il contenuto. In fin dei conti si trattava della sua propria corrispondenza. D'altra parte, al ricorrente non sarebbe stato impedito di difendersi, poiché egli ha potuto provare che i documenti trasmessi non erano documenti riservati.
Con l'audizione del 7 ottobre 1981 il ricorrente ha avuto l'occasione di pronunciarsi sulle accuse a lui rivolte. Benché questa audizione rientrasse già nell'ambito dell'art. 87 dello statuto, essa doveva in particolare rendere possibile all'autorità che ha il potere di nomina una decisione sul seguito del procedimento: archiviare la questione o proseguire l'azione disciplinare.
Poiché è pacifico che l'intero fascicolo è stato comunicato al difensore del ricorrente in data 8 luglio 1982, si deve esaminare se tale comunicazione sia avvenuta in tempo utile. Ciò presuppone un esame più approfondito dell'art. 87 e dell'allegato IX dello statuto.
Ai sensi dell'art. 87, 1o comma, l'autorità che ha il potere di nomina può infliggere la sanzione dell'ammonimento o del biasimo; il dipendente dev'essere sentito in precedenza. Definirei questa prima alternativa come « procedimento disciplinare informale ».
Ai sensi dell'art. 87, 2o comma, le altre (più gravi) sanzioni sono inflitte dall'autorità che ha il potere di nomina previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX; anche in questo caso il dipendente dev'essere sentito in precedenza. Definirei questa seconda alternativa come il vero e proprio « procedimento disciplinare formale ».
Ai sensi dell'art. 87 dello statuto l'interessato dev'essere sentito in due casi: prima che sia inflitto un biasimo o un ammonimento, ai sensi del 1o comma, o prima della decisione di avviare un procedimento disciplinare formale, in base al 2o comma.
A mio parere, le audizioni contemplate dai due commi dell'art. 87 possono coincidere. Se, dopo l'audizione, ritiene che vi sia stata solo un'infrazione di secondaria importanza, l'autorità che ha il potere di nomina può senz'altro emettere un ammonimento o un biasimo; se, invece dopo l'audizione l'inadempienza risulta essere di una certa gravità, essa deve adire la commissione di disciplina. Non si può tuttavia pretendere, come sostiene il ricorrente, che l'autorità che ha il potere di nomina debba aver già deciso, all'atto dell'audizione, di adire la commissione di disciplina a norma dell'art. 87, 2o comma. In definitiva l'audizione deve consentire all'interessato di difendersi e deve porre la convenuta in condizioni di decidere come procedere ulteriormente. Se l'audizione dell'interessato ha avuto luogo e l'autorità che ha il potere di nomina si è fatta un'idea della gravità dell'infrazione addebitata all'interessato, nulla giustifica una nuova audizione, qualora l'autorità che ha il potere di nomina ritenga ormai di dover sottoporre la questione alla commissione di disciplina. Da un lato, ha già avuto luogo un'audizione, come richiesto dall'art. 87, 2o comma; dall'altro, da quel momento l'interessato viene a godere delle garanzie procedurali contemplate all'allegato IX dello statuto del personale, che gli conferiscono ampi diritti. Una seconda audizione non mi sembra quindi prescritta dallo statuto del personale.
Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato IX dello statuto il dipendente incolpato, non appena ricevuto il rapporto (che l'autorità che ha il potere di nomina ha sottoposto alla commissione di disciplina), ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento.
Il rapporto redatto il 7 maggio 1982 per la commissione di disciplina è stato sottoposto a quest'ultima l'11 giugno 1982. Con ciò si apriva il procedimento disciplinare formale. Il rapporto nonché l'intero fascicolo disciplinare venivano trasmessi al difensore del ricorrente l'8 luglio 1982. Il ricorrente disponeva quindi di tre mesi, cioè a mio parere di un termine sufficiente per preparare la sua difesa dinanzi alla commissione di disciplina (l'audizione ha avuto luogo l'11 ottobre 1982).
Rimane da pronunciarsi ancora sulla questione del se l'autorità che ha il potere di nomina fosse tenuta, a prescindere dal tenore letterale dello statuto, a comunicare all'interessato l'intero fascicolo già prima dell'avvio del procedimento disciplinare formale. Come già detto, lo statuto non contempla tale obbligo e questo non si desume neanche dalla sentenza della Corte di giustizia 17 dicembre 1981, nella causa 115/80 ( 1 ). In quella fattispecie, l'autorità che ha il potere di nomina aveva rifiutato di comunicare al difensore dell'interessato il fascicolo disciplinare. Nel caso ora in esame, invece, la comunicazione del fascicolo completo non era stata affatto richiesta; il ricorrente aveva solo fatto presente di non potersi pronunciare su documenti che non gli erano stati trasmessi.
D'altra parte, si deve osservare che nella causa 115/801 si trattava di quello che io ho definito « procedimento disciplinare informale ». In tale contesto la Corte ha dichiarato che dall'art. 4, 2o comma, dell'allegato IX dello statuto non si può desumere, in un certo senso « al contrario », che i diritti che esso garantisce all'interessato nell'ambito del procedimento disciplinare formale non possano essere riconosciuti al dipendente sottoposto ad un procedimento disciplinare informale. La Corte non ha tuttavia dichiarato che nel procedimento disciplinare formale sia previsto un più ampio diritto alla difesa, non contemplato dall'art. 87 e dall'allegato IX dello statuto.
In base a tutto ciò ritengo il primo mezzo infondato in entrambe le parti.
2.
Con questo secondo mezzo, il ricorrente fa carico all'autorità che ha il potere di nomina di aver adottato la sua decisione in base ad un fascicolo incompleto e di aver omesso di sentire o di porre a confronto con lui la sua informatrice, la ex moglie del ricorrente.
La Commissione replica che il ricorrente ha avuto l'occasione di presentare tutti i documenti utili per la sua difesa; d'altro canto, nel corso del procedimento egli non ha chiesto che venisse completato il fascicolo o che venisse sentita l'informatrice.
A mio parere neanche questo mezzo è fondato.
In primo luogo, durante il procedimento disciplinare, il ricorrente non ha chiesto che venissero adottati i menzionati provvedimenti istruttori. Inoltre, egli non ha spiegato che cosa si sarebbe potuto ottenere con tali provvedimenti, e non ha nemmeno accennato a quello che avrebbero potuto contenere i documenti non presentati o al contributo che un confronto con la sua ex moglie avrebbe potuto fornire per il chiarimento dei fatti.
In tale situazione, non si può far carico né alla commissione di disciplina né all'autorità che ha il potere di nomina di aver omesso di adottare i provvedimenti istruttori necessari.
3.
Con un terzo mezzo, il ricorrente addebita all'autorità che ha il potere di nomina di essere venuta meno al dovere di assistenza nei confronti dei dipendenti, di cui all'art. 24 dello statuto. Tale dovere le avrebbe imposto di verificare immediatamente se i documenti trasmessi fossero veramente riservati e se il ricorrente avesse ottemperato ai suoi doveri nei confronti della Commissione. Inoltre, l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto tutelare il ricorrente contro le diffamazioni da parte dell'informatrice.
La Commissione replica che il dovere di assistenza ai sensi dell'art. 24 dello statuto imponeva di condurre il procedimento disciplinare nella stretta osservanza del diritto alla difesa dell'interessato. Per l'appunto, dal procedimento disciplinare sarebbe risultato in definitiva che gli addebiti originariamente formulati non erano del tutto fondati.
Concordo con la Commissione sul fatto che un'esatta concezione del dovere di assistenza di cui all'art. 24 dello statuto richiede anzitutto, allorché sussistano gravi accuse nei confronti di un dipendente, di condurre correttamente il procedimento. Non ritengo inammissibile che ad un dipendente vengano subito resi noti gli addebiti mossi nei suoi confronti, affinché egli possa poi esporre nel corso di un'audizione quanto è necessario per la sua difesa. Proprio a questo serve il procedimento disciplinare.
Certamente è strano che l'autorità che ha il potere di nomina abbia fatto carico all'interessato di aver esercitato dal 1972 una « attività esterna » a tempo pieno, e quindi di aver lavorato presso la Commissione, nella migliore delle ipotesi a tempo parziale. D'altra parte, il ricorrente non può criticare la Commissione per avergli contestato subito questo fatto. Doveva forse procedere prima ad accertamenti presso terzi? Dopo aver sentito il ricorrente, il 7 ottobre 1981, la Commissione ha lasciato cadere questo addebito.
A mio parere, lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il ritardo negli accertamenti relativi al carattere riservato dei documenti trasmessi.
Nel fascicolo in possesso della Commissione i documenti erano definiti riservati o segreti. Non è stato chiarito per quale motivo, nella fattispecie, l'autorità che ha il potere di nomina non abbia sottoposto la questione al proprio servizio di sicurezza, come sarebbe stato necessario in base ad una decisione interna della Commissione del 1975. Ciò sarebbe dovuto avvenire nell'interesse della sicurezza del servizio e non necessariamente nell'interesse del ricorrente. Questi, pur avendo contestato fin dalla sua prima audizione, il 7 ottobre 1981, di aver trasmesso documenti riservati o segreti, ha tuttavia indicato, come spiegazione del fatto che nella corrispondenza considerata i documenti di cui trattasi erano stati definiti segreti o riservati, talune « prassi giornalistiche ». Se già in quella audizione egli avesse indicato che la designazione « segreto o riservato » era una trovata della Meconsult, l'autorità che ha il potere di nomina sarebbe stata certamente tenuta, fin da quel momento, nei confronti del ricorrente, a verificare se i documenti avessero carattere riservato o segreto. Poiché, tuttavia, il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in tal senso, non si può addebitare all'autorità che ha il potere di nomina il fatto che il vero carattere dei documenti sia stato accertato solo dalla commissione di disciplina.
Ritengo perciò che anche questo mezzo sia infondato.
4.
Con un quarto mezzo il ricorrente sostiene che è stato violato il principio generale « in dubio pro reo »; al tempo stesso, egli vede talune contraddizioni nella motivazione della decisione di retrocessione di grado. Non si sarebbe tenuto conto della mancanza di prova circa il fatto che il ricorrente avesse ottenuto un vantaggio personale dalla trasmissione dei documenti; nondimeno si sarebbe ritenuto che il ruolo del ricorrente fosse più rilevante di quello di un « semplice intermediario ».
La Commissione replica che la circostanza che il ricorrente non abbia tratto alcun vantaggio personale dalla trasmissione dei documenti è stata presa in considerazione; d'altro canto, è fuor di dubbio che il ricorrente, per diversi anni, ha collaborato con piena cognizione di causa alla trasmissione dei documenti.
Dal parere della commissione di disciplina e dalla decisione di retrocessione di grado adottata dall'autorità che ha il potere di nomina risulta che non si è potuto accertare che il ricorrente avesse tratto un vantaggio personale dalla trasmissione dei documenti. Poiché, tuttavia, dinanzi alla commissione di disciplina il ricorrente ha fra l'altro ammesso di aver talvolta procurato lui stesso i documenti e pagato il fornitore, mi sembra pacifico anche il fatto ch'egli non si è limitato al ruolo di un « semplice intermediario ».
Ritengo perciò che anche questo mezzo sia infondato.
5.
Col quinto mezzo il ricorrente addebita inoltre all'autorità che ha il potere di nomina una serie di errori nella qualificazione giuridica dei fatti accertati, nonché nella motivazione della sanzione. Egli sostiene che gli è stato ingiustamente addebitato di aver alterato la natura e la presentazione dei documenti al fine di aumentare il prezzo. A suo dire, egli non avrebbe apposto sui documenti la definizione « riservato »; inoltre i prezzi dei documenti sarebbero stati lasciati inalterati.
Nel valutare la sua attività esterna, l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe ingiustamente incluso nella retribuzione le spese di rappresentanza; essa avrebbe ingiustamente affermato che l'attività esterna rappresentava qualcosa di più che una « activité juridico-administrative », come era stata definita dal ricorrente; a torto infine essa avrebbe considerato l'attività esterna come una grave violazione dei suoi doveri d'ufficio, poiché i suoi superiori gerarchici erano informati di tale attività e avevano ritenuto che il suo rendimento in servizio non ne aveva risentito.
La Commissione replica che nella decisione impugnata non è stato affermato che il ricorrente avesse personalmente modificato i documenti, ma viene semplicemente constatato che il ricorrente aveva collaborato con piena cognizione di causa alla trasmissione dei documenti modificati. Per quanto riguarda l'attività esterna, dall'entità del corrispettivo si desume che essa ha comportato una responsabilità più ampia di quanto era stato indicato dal ricorrente nella domanda d'autorizzazione.
Dalla decisione di retrocessione di grado nonché dal parere della commissione di disciplina si desume che il fatto di aver personalmente alterato i documenti non era stato posto a carico del ricorrente. Anche per quanto riguarda l'attività esterna ritengo esatta la valutazione datane dall'autorità che ha il potere di nomina. Nel caso di una retribuzione di 12000 BFR al mese per effettuare « in particolare lavori di traduzione », spese di rappresentanza per un importo di 25000 BFR, quindi più del doppio della retribuzione vera e propria, richiedono una particolare motivazione. Senza una tale motivazione queste spese di rappresentanza devono essere considerate come una retribuzione supplementare o, altrimenti, se si trattava effettivamente di spese di rappresentanza, l'attività esterna del ricorrente aveva ampiezza maggiore di quella da lui indicata. Egli stesso ha ammesso di aver fatto da intermediario tra i membri italiani e belgi del menzionato gruppo saccarifero (Gruppo saccarifero veneto).
Perciò ritengo che anche il quinto mezzo sia infondato.
6.
Con un sesto mezzo il ricorrente addebita all'autorità che ha il potere di nomina di aver violato il principio di proporzionalità. I fatti accertati — omissione della domanda d'autorizzazione per l'attività esterna dal 1977 — non sarebbero in un ragionevole rapporto di proporzionalità con la sanzione inflitta, cioè la retrocessione di grado implicante allo stesso tempo l'inquadramento in una carriera inferiore e collegata ad una retrocessione di scatto.
A ciò la Commissione oppone il fatto che la sanzione inflitta al ricorrente si basa su due diverse mancanze ai doveri d'ufficio. Nel-l'infliggere questa sanzione la Commissione non avrebbe oltrepassato l'ampio potere discrezionale di cui dispone.
Si deve anzitutto osservare che con la sanzione disciplinare vengono effettivamente colpite due infrazioni: la trasmissione dei documenti e l'esercizio di un'attività esterna non autorizzata, per la quale bisogna distinguere tra il periodo 1972 — 1977 e il periodo successivo; nel primo periodo l'attività esterna di cui trattasi non era stata descritta in modo sufficientemente dettagliato, nel secondo periodo non era stata presentata alcuna domanda d'autorizzazione. La gravità dell'infrazione accertata appare perciò sotto varia luce.
Per il resto rinvio alla giurisprudenza della Corte, che riconosce effettivamente all'autorità che ha il potere di nomina un ampio potere discrezionale nell'infliggere una sanzione disciplinare. Nella sentenza 4 febbraio 1970, in causa 13/69 ( 2 ) la Corte ha dichiarato che la valutazione della gravità delle infrazioni accertate dalla commissione di disciplina a carico dell'interessato e la scelta della sanzione che, viste tali infrazioni, sembra la più appropriata, rientrano nel potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina. Poiché gli elementi di fatto e di diritto addotti dal ricorrente nella causa 13/69 non erano atti a provare che questa valutazione fosse inadeguata alle infrazioni constatate o che la sanzione inflitta fosse proporzionata ai fatti addebitatigli, la Corte riteneva infondato il relativo mezzo.
Nella sentenza 30 maggio 1973 in causa 46/72 ( 3 ), la Corte ha dichiarato quanto segue:
« Essendo provati i fatti addebitati al ricorrente, la scelta della sanzione spetta all'autorità disciplinare. Dato che la controversia non è di natura pecuniaria, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella di detta autorità, salvo il caso di palese eccesso o sviamento di potere ».
Nel caso in esame, non riesco a vedere una sproporzione tra l'infrazione e la sanzione, né un errore manifesto o uno sviamento di potere. Il ricorrente ha esercitato un'attività esterna la cui ampiezza non era nota all'autorità che ha il potere di nomina. Egli ha lavorato per un'impresa o un gruppo di imprese nel settore saccarifero, settore rigorosamente disciplinato dal diritto comunitario a causa delle sue difficoltà di produzione e di smercio. D'altra parte, la trasmissione di presunti documenti riservati della Commissione ha fatto sorgere l'impressione che i funzionari delle Comunità potessero essere corrompibili. Il ricorrente ha perlomeno collaborato a questo traffico di documenti e perciò ha arrecato grave danno alla reputazione dei dipendenti della Comunità.
Per questi motivi non posso constatare la sproporzione richiesta dalla giurisprudenza; ritengo per contro che l'autorità che ha il potere di nomina è rimasta nell'ambito dell'ammissibile nell'infliggere la sanzione.
Rimane ancora da esaminare se la determinazione dello scatto debba essere considerata una sanzione autonoma, il che potrebbe, a prima vista, sembrare evidente perché l'art. 86, n. 2, lett. d), contempla la retrocessione di scatto come una sanzione autonoma. Poiché la commissione di disciplina, nel suo parere, ha proposto semplicemente la retrocessione di grado del ricorrente e poiché l'autorità che ha il potere di nomina ha reinquadrato nel grado A6, 4o scatto, il ricorrente che si trovava nel grado A5, 6o scatto, nella decisione dell'autorità che ha il potere di nomina si potrebbero ravvisare due sanzioni diverse. Ora, ne conseguirebbe che la decisione sul nuovo inquadramento nello scatto dovrebbe essere annullata e rinviata alla Commissione ai fini di una nuova decisione. Ciò si desume dalla giurisprudenza della Corte, la quale, nella sentenza 29 gennaio 1985 in causa 228/83 ( 4 ), ha dichiarato ch'essa non può sostituire la sua propria valutazione a quella dell'autorità disciplinare a meno che non sussista un errore manifesto o uno sviamento di potere. Tuttavia, la Corte ha dichiarato inoltre che, affinché tale controllo possa essere esercitato, è indispensabile che la motivazione della decisione precisi i fatti concreti posti a carico del dipendente nonché le considerazioni che hanno indotto l'autorità che ha il potere di nomina a stabilire la sanzione inflitta. Se la sanzione inflitta dall'autorità che ha il potere di nomina è più severa di quella proposta dalla commissione di disciplina, la motivazione della decisione deve indicare anche le ragioni di tale aggravio.
Ora, queste ragioni non sono state indicate nella fattispecie.
Io sono tuttavia del parere che nella nuova determinazione dello scatto non si può vedere una sanzione autonoma. Ciò si desume dal modo in cui lo statuto del personale disciplina Io scatto. Quest'ultimo, come risulta in particolare da quanto stabilito nell'art. 46 in materia di promozione, non è un dato fisso, ricollegantesi all'entrata in servizio del dipendente e variabile soltanto col decorso del tempo. Tale constatazione vale in ogni caso per la maggior parte dei dipendenti, che ad un certo momento, nel corso della loro carriera, vengono promossi. All'atto della promozione, infatti, lo scatto non resta immutato, ma viene determinato di nuovo effettuando il calcolo dell'art. 46 dello statuto, il che ha quasi sempre come conseguenza il fatto che lo scatto nel grado superiore è inferiore a quello precedentemente raggiunto. La modifica del grado ha perciò necessariamente come conseguenza il cambiamento di scatto; in caso di promozione, ciò è previsto dall'art. 46 dello statuto; circa la retrocessione di grado lo statuto non contiene invece alcuna disposizione. Ne desumo che la determinazione dello scatto rientra nel potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina, la quale deve esercitare tale potere in conformità ai suoi obblighi. Io non vedo alcun superamento dei limiti del potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina nel fatto che questa stabilisca anche nel caso di retrocessione di grado del dipendente un nuovo scatto — inferiore —, specialmente se si considera che la retrocessione di grado non comporta necessariamente l'inquadramento nel grado immediatamente inferiore.
In base a tutto ciò ritengo che anche il sesto mezzo sia infondato.
7.
Con un settimo mezzo il ricorrente fa carico alla convenuta di aver violato gli arti. 12, 86 e 87 dello statuto del personale nonché i principi generali del regime disciplinare e del diritto alla difesa. Egli fa valere la circostanza che, in base ai fatti accertati, l'infrazione addebitatagli è stata considerata non più come violazione dell'art. 17 dello statuto, ma semplicemente come violazione dell'art. 12 dello statuto. A suo avviso, il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere ripreso ab initio sulla base dell'addebito.
A ciò la Convenuta replica che la sanzione in definitiva inflitta riguarda specificamente i fatti sui quali l'interessato è stato originariamente sentito nell'ottobre 1981. La commissione di disciplina avrebbe semplicemente valutato diversamente l'infrazione dal punto di vista giuridico.
Effettivamente la valutazione giuridica della violazione dei doveri d'ufficio è cambiata nel corso del procedimento disciplinare. In particolare, l'addebito iniziale — trasmissione di documenti segreti o riservati — non ha potuto essere confermato. Perciò la commissione di disciplina ha considerato i fatti accertati solo come violazione dell'art. 12 dello statuto del personale. Vorrei citare la norma in questione: « Il funzionario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione ».
Pur essendo teoricamente concepibile che, nel corso di un procedimento disciplinare vengano messe in luce circostanze per cui l'addebito iniziale debba essere impostato in modo del tutto diverso e per cui si renda necessaria l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare, non ritengo che nella fattispecie sussista alcun elemento in tal senso.
Il procedimento disciplinare ha portato all'accertamento di un'infrazione meno grave dei doveri d'ufficio, senza che l'addebito inizialmente formulato abbia di fatto subito sostanziali modifiche. Stando così le cose, non vedo alcun motivo per il quale il procedimento disciplinare debba essere riaperto. Il procedimento disciplinare serve per l'appunto a verificare la fondatezza degli addebiti inizialmente formulati. L'addebito di violazione dell'art. 17 dello statuto del personale implica di regola anche un addebito (accessorio) di violazione dell'art. 12: la violazione del segreto d'ufficio di cui all'art. 17 dovrà in effetti essere normalmente considerata anche come un atto che potrebbe menomare la dignità della funzione del dipendente.
Perciò ritengo che anche il settimo mezzo sia infondato.
II. Per quanto riguarda le domande di risarcimento dei danni formulate nelle cause 255/83 e 256/83, posso limitarmi a brevi osservazioni
1.
Come precisato dallo stesso ricorrente, la domanda di risarcimento formulata nella causa 255/83 si riferisce alla riparazione del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe subito a causa della decisione illegittima di retrocessione di grado. La relativa pretesa si basa perciò sull'asserita illegittimità della decisione disciplinare. Poiché non ho potuto accertare che tale decisione sia illegittima, ritengo infondata la domanda di risarcimento dei danni nella causa 255/83.
2.
Sulla domanda di risarcimento dei danni nella causa 256/83
Con questa domanda il ricorrente mira ad ottenere il risarcimento del danno ch'egli asserisce di aver subito a causa di illeciti o omissioni di cui la Commissione si sarebbe resa responsabile nel corso del procedimento disciplinare.
La domanda di risarcimento è stata formulata per il caso in cui la sanzione disciplinare vera e propria fosse ritenuta legittima dalla Corte. Essa si riferisce ad un danno materiale e ad un danno morale: la sanzione disciplinare avrebbe prematuramente posto fine alla carriera del ricorrente; la salute di quest'ultimo ne avrebbe risentito e il suo onore sarebbe stato compromesso. Tutto ciò sarebbe dovuto agli illeciti che la convenuta avrebbe commesso nel corso del procedimento disciplinare, quindi allo stesso comportamento illecito che era già stato impugnato nella causa 255/83.
Come ho già detto, non solo ritengo legittima la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, cioè la sanzione disciplinare, ma considero inoltre regolare il procedimento che ha portato a tale decisione. Certo, il procedimento disciplinare è stato alquanto lungo, e il ricorrente ha chiesto più volte ch'esso venisse accelerato; d'altra parte, tuttavia, il ricorrente ha contribuito egli stesso a ritardarlo in quanto non ha sottoscritto, malgrado ripetute richieste, la versione definitiva del verbale dell'audizione del 7 ottobre 1981, e, inoltre, in quanto egli non era reperibile — durante il suo congedo di malattia — all'indirizzo che aveva indicato. Egli non ha quindi dimostrato, in definitiva, che la convenuta abbia ritardato illecitamente il procedimento disciplinare. Del resto, il ricorrente ha continuato a fruire, per l'intera durata del procedimento disciplinare, dei diritti derivanti dalla sua precedente posizione amministrativa.
Poiché come ho già spiegato non ho potuto riscontrare alcun atto della Comunità che fosse di per sé illegittimo, ritengo che anche la domanda di risarcimento nella causa 256/83 sia infondata.
C.
In base a quanto sopra, propongo alla Corte di respingere entrambi i ricorsi presentati nelle cause riunite 255 e 256/83 e di condannare, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 17 dicembre 1981, causa 115/80, René Démont/Commissione, Race. 1981, pag. 3147.
( 2 ) Sentenza 4 febbraio 1970, causa 13/69, August Joseph van Eick /Commissione, Race. 1970, pag. 3.
( 3 ) Sentenza 30 maggio 1973, causa 46/72, Robert De Greef /Commissione, Race. 1973, pag. 543.
( 4 ) Sentenza 29 gennaio 1985, causa 228/83, F. /Commissione, punto 34 della motivazione, Race. 1985, pag. 290.
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