CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 21 GIUGNO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Fra le osservazioni scritte presentate in questa causa, e molto ben riassunte nella relazione d'udienza, soltanto le osservazioni della Commissione mi sembrano del tutto convincenti. Devo subito aggiungere che i nuovi argomenti esposti stamattina non mi hanno fatto cambiare opinione in proposito.
L'ente previdenziale belga (ONPTS) attribuisce a mio avviso troppa importanza, in particolare nelle sue osservazioni scritte, alla lettera della normativa belga da applicare nella fattispecie. Il testo di una norma nazionale non può evidentemente essere decisivo per l'interpretazione del diritto comunitario.
Gli argomenti di fatto che il suo rappresentante ha testé svolto in udienza non possono, come giustamente è stato osservato dalla Commissione, essere determinanti per la Corte in un procedimento pregiudiziale. Anch'io ritengo che la Corte non può fare altro che basarsi sulle circostanze di fatto che risultano dal provvedimento di rinvio e dalle questioni ad essa sottoposte.
Qualora, in definitiva, il giudice a quo dovesse constatare che dette circostanze non sono esatte, spetterà a lui decidere in proposito. Ma questo non è un problema di cui la Corte di giustizia debba tener conto, poiché, per essa, si tratta unicamente di pronunciarsi su una situazione ipotetica; è il giudice di rinvio che deve stabilire se il caso concreto sia effettivamente conforme a tale situazione ipotetica.
A mio avviso le osservazioni presentate dall'appellante nella causa principale, dal governo italiano e dal Regno Unito non mettono sufficientemente in evidenza, come sarebbe stato auspicabile, che dai fatti della causa in esame risulta chiaramente che il regolamento n. 1408/71 non può fornire una soluzione del problema di cui trattasi. L'appellante nella causa principale chiede infatti di poter fruire del reddito garantito alle persone anziane dalla legge belga 1° aprile 1969; il problema che si presenta nelle circostanze del caso di specie nulla ha a che vedere col coordinamento delle prestazioni di previdenza sociale per i lavoratori migranti ai sensi dell'art. 51 del trattato CEE, poiché l'interessata non ha mai lavorato nel Belgio; la prestazione che essa rivendica (complemento di reddito garantito alle persone anziane) non costituisce, tenuto conto delle circostanze di fatto, una prestazione di previdenza sociale, se si applicano i criteri stabiliti nella sentenza da voi emessa nella causa 1/72 (Frilli, Race. 1972, pag. 457), citata in tutte le osservazioni scritte.
Certamente, questa mattina sono stati sviluppati più sottili argomenti nel senso che il suddetto regolamento dovrebbe cionondimeno applicarsi al caso di specie, ma ritengo che anche questi argomenti siano stati refutati in modo con-, vincente nelle osservazioni poco fa presentate dalla Commissione.
Piuttosto — ed anche questo è stato segnalato dalla Commissione — una soluzione del tutto soddisfacente per casi di questo genere si può trovare in base agli artt. 7, n. 2, e 10, n. 1, del regolamento n. 1612/68. Una siffatta soluzione non può neppure portare ad un cumulo di più prestazioni, come teme il governo del Regno Unito, stando alle sue osservazioni.
Naturalmente, ho seguito con grande attenzione l'interessante dibattito svoltosi in merito a tale soluzione fra il rappresentante dell'ONPTS e la Commissione. Anche su questo punto devo dire che la tesi sostenuta dalla Commissione mi sembra più convincente in quanto è in effetti basata su una giurisprudenza più recente di quella richiamata dall'appellato nella causa principale; di conseguenza, in tale dibattito, condivido il punto di vista della Commissione.
Mi trovo quindi, nel presente caso, nella comoda situazione di potermi associare senza riserve agli,eccellenti argomenti svolti dalla Commissione su tutte le questioni formulate dal giudice a quo. Vi propongo perciò di risolverle come suggerito dalla Commissione e precisamente nel modo già indicato nella relazione, d'udienza.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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