CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 15 novembre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Oggetto e mezzi del ricorso
1.1. L'oggetto del rico rso
In questa terza causa Turner, davanti alla vostra Corte, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione 29 ottobre 1982, del membro della Commissione C. Tugendhat (nella sua qualità di relatore d'appello), relativa al suo rapporto informativo per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979. Durante i primi 13 mesi di detto periodo essa aveva lavorato alle dipendenze del dott. Semiller e durante gli ultimi 11 mesi alle dipendenze del dott. Siddons. Solo in una successiva fase del procedimento la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni. Essendo questa domanda manifestamente irricevibile, si può non tenerne conto.
1.2. L'importanza del periodo di valutazione
Le precisazioni fornite sul periodo di valutazione sono di grande importanza ai fini della presente causa per due motivi.
In primo luogo, durante la seconda parte di questo periodo sorgeva un conflitto tra la ricorrente e il direttore generale del personale e dell'amministrazione, in merito al trasferimento ad un costituendo « Servizio medico sociale », dapprima proposto alla ricorrente indi, dopo il suo motivato rifiuto, imposto il 4 maggio 1979. Il 20 maggio 1980 seguiva il trasferimento ad un'altra Direzione generale, disposto dalla Commissione ancora una volta contro la volontà della ricorrente. Entrambe queste decisioni venivano da voi annullate con sentenza 9 luglio 1981 (cause riunite 59/80 e 129/80, Race. 1981, pag. 1883) per sviamento di potere. Come emergerà dal mio ulteriore esame, i motivi per cui avete ammesso lo sviamento di potere nella prima causa Turner sono direttamente rilevanti per la valutazione della presente causa.
In secondo luogo, le precisazioni fornite sul periodo di valutazione sono importanti per la valutazione dei documenti che il don. Semiller ha prodotto a vostra richiesta all' udienza. Questi documenti riguardano il suo parere sulla ricorrente ed il modo in cui egli lo ha reso noto. Fin dopo la risposta da essa data ad una vostra domanda, alla fine delle arringhe, in un primo momento la Commissione — come sapete — ha dichiarato che detti documenti non erano in suo possesso. È inconcepibile che persino dopo la richiesta scritta da voi fattale in proposito prima della trattazione orale, la Commissione non abbia evidentemente ritenuto opportuno invitare di sua iniziativa il dott. Semiller a produrre tali documenti. Questi però rendono ora possibile l'esatta ricostruzione dell'iter della stesura delle note caratteristiche. L'omissione della Commissione di chiedere al dott. Semiller ulteriori informazioni durante la fase scritta o almeno in seguito alla vostra richiesta espressa ha reso naturalmente impossibile il fornire un'esatta visione del susseguirsi dei fatti già nella relazione d'udienza. Dovrò perciò dedicare nel punto 3 delle mie conclusioni parecchio spazio all'esame di tale susseguirsi dei fatti.
1.3. I mezzi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente deduce due mezzi a sostegno del proprio ricorso. In primo luogo lamenta la trasgressione di quanto prescritto per la stesura delle note caratteristiche, in particolare a causa della palese inosservanza dei termini all'uopo stabiliti. Secondo la vostra giurisprudenza in fatto di inosservanze del genere (cfr. cause riunite 10 e 47/72, Di Pillo, Race. 1973, pag. 763, punto 5 ; 175/80, Tither, Race. 1981, pag. 2345, punto 13 ; e soprattutto 98/81, Munk, Race. 1982, pag. 1155, punto 8) questo mezzo non potrà portare all'annullamento del rapporto informativo. Poiché il ritardo prodottosi nel corso della valutazione d'appello, come si vedrà, si è risolto nella fattispecie piuttosto a vantaggio che a svantaggio della ricorrente, tale ritardo non può, di per sé, aver recato alcun danno alla ricorrente. Nel caso di specie quindi non vi sono motivi per il risarcimento dei danni prodotti dal ritardo, risarcimento che, secondo la vostra sentenza Di Pillo, può essere necessario in determinate circostanze. Altre doglianze addotte a sostegno di questo primo mezzo sono di ben maggiore rilevanza. Tornerò quindi su questo mezzo dopo aver valutato la reale successione dei fatti alla luce delle istruzioni emanate dalla Commissione per l'esecuzione dell'art. 43 dello statuto.
Nel secondo mezzo la ricorrente denuncia errori sul modo di valutazione che sarebbero contenuti nel rapporto informativo impugnato. Punto centrale di tale mezzo è il rilievo che la Commissione, nella procedura interna di appello, non avrebbe tratto le giuste conseguenze dalla vostra sentenza 9 luglio 1981 sopramenzionata. Tale rilievo fondamentale è poi suffragato da una serie di doglianze sulla mancanza di obiettività e imparzialità nel procedimento seguito (come conseguenza della situazione conflittuale determinatasi durante il periodo di valutazione), sulla mancata consultazione del dos. Semiller, e sull'incompatibilità tra la ben peggiore valutazione (rispetto al periodo precedente) relativa al periodo di cui trattasi e la promozione ottenuta proprio durante tale periodo nonché numerosi punti particolari del rapporto informativo.
La ricorrente contesta anche la possibilità che un medico sia giudicato da chi medico non è. Ritengo tuttavia questo rilievo solo di secondaria importanza, giacché tale modo di giudicare è l'inevitabile conseguenza dell'organizzazione del procedimento di valutazione ed anche come tale non esclude ancora l'obiettività del giudizio. Per un più completo riepilogo delle doglianze mosse dalla ricorrente a sostegno del suo secondo mezzo e per il riassunto dei corrispondenti mezzi di difesa della Commissione, rinvio alla relazione d'udienza. L'importanza delle altre menzionate doglianze può essere giudicata solo alla luce dell'iter del procedimento di valutazione e della vostra sentenza 9 luglio 1981. Ne tratterò quindi in seguito particolareggiatamente.
Come parte di questo secondo mezzo viene infine dedotto lo sviamento di potere per motivi che, a parte le censure che precedono, sono in strettissima connessione con quelli per i quali avete accertato lo sviamento di potere nella prima causa Turner. Quindi anche su questa importante censura ritornerò in seguito.
2. Le istruzioni per la valutazione
A norma dell'art. 3 delle istruzioni per la stesura delle note caratteristiche, emanate dalla Commissione il 27 luglio 1979 per l'esecuzione dell'art. 43 dello statuto e applicate nella fattispecie (degli estratti si trovano nell'allegato 1 della replica), i capi degli altri uffici in cui il dipendente presta o prestava servizio durante la procedura di valutazione debbono essere consultati dal relatore prima del suo giudizio. Essi debbono inoltre vistare il rapporto informativo e possono fare osservazioni se non sono d'accordo col relatore.
A norma dell'art. 5 delle istruzioni, la valutazione deve riferirsi esattamente ed esclusivamente al periodo di cui trattasi. Ogni variazione nel giudizio analitico rispetto al giudizio precedente dev'essere motivata.
A norma dell'art. 6, il relatore redige il rapporto informativo e lo invia entro un termine prestabilito al dipendente. Entro 15 giorni dalla comunicazione egli ha un dialogo col dipendente, modifica eventualmente il rapporto e lo invia di nuovo all'interessato il quale, entro 15 giorni, deve vistarlo, aggiungendo eventualmente delle osservazioni e la richiesta di valutazione d'appello.
A norma dell'art. 7 delle istruzioni, il relatore d'appello deve, fra l'altro, sentire il primo relatore e il dipendente ed è pure obbligato a procedere a tutte le altre opportune consultazioni. Secondo il punto B.9.3.1. delle istruzioni, queste ultime obbligatorie consultazioni riguardano in particolare gli altri o precedenti superiori (di cui all'art. 3) e le altre persone che sono state sentite dal primo relatore. La natura obbligatoria di tali consultazioni è sottolineata anche nelle osservazioni introduttive firmate dal membro della Commissione Tugendhat.
3. Le più importanti fasi del procedimento di valutazione e il contenuto della decisione impugnata
In base ai documenti mancanti che, finalmente, durante la fase orale sono stati prodotti, con l'approvazione della convenuta, dal superiore della ricorrente durante la prima parte del periodo di cui trattasi (dott. Semiller), le fasi della valutazione più importanti per la presente causa si possono ora così riassumere.
3.1.
Il 15 gennaio 1981 il direttore generale del personale e dell'amministrazione rimette, in qualità di relatore, al precedente superiore della ricorrente, con preghiera di firmarlo, il rapporto informativo, già firmato dal superiore del momento della ricorrente, ma non ancora dallo stesso direttore. In contrasto con l'art. 3 delle istruzioni, il precedente superiore, dott. Semiller, non viene quindi consultato. Nel giudizio analitico sulla ricorrente il rapporto contiene, sotto la rubrica « competenza », una qualifica « très bon » (per le cognizioni necessarie), tre qualifiche « bon» e due qualifiche « passable » (per « giudizio » e « senso dell'organizzazione »). Sotto la rubrica « rendimento », il rapporto contiene due qualifiche « bon » e due qualifiche « passable » (rapidità nell'esecuzione del lavorose « adattamento alle esigenze del servizio »). Sotto la rubrica « comportamento in servizio », il rapporto contiene una qualifica « bon» («per senso di responsabilità »), due qualifiche « passable » (per « iniziativa » e « relazioni umane ») e una qualifica « laisse à désirer ». Dal confronto con il precedente rapporto (in cui la ricorrente per le prime due rubriche ha ottenuto la qualifica massima ed un commento lusinghiero e per la terza rubrica la qualifa « normale » (la quale nel nuovo sistema corrisponde a « bon »), emerge che il giudizio è stato modificato su quasi tutta la linea in senso sfavorevole alla ricorrente. In contrasto con l'art. 5 delle istruzioni non viene tuttavia fornita alcuna motivazione circa tali variazioni nel giudizio analitico. Nel giudizio generale complessivo si dichiara « Fonctionnaire possédant une bonne formation et une bonne expérience médicales. Elle ne s'adapte malheureusement pas au travail en équipe, qui nécessite un esprit de collaboration avec ses collègues médecins dans son service et au sein du Collège médical, ni aux exigences administratives inévitables dans un service médical. A la suite de la réorganisation du Service médical, elle n'a pu s'adapter aux tâches nouvelles et importantes qui lui ont été confiées ».
3.2.
Il 17 gennaio il dott. Semiller risponde di non poter firmare il giudizio nella sua attuale formulazione « weil meines Erachtens nicht nur Widersprüche in der Benotung und der allgemeinen Beurteilung vorhanden sind, sondern die Notation auch in erheblichem Gegensatz zur vorherigen Beurteilung steht ».
3.3.
Tornato dalle ferie, il 9 aprile 1981, il dott. Semiller invia, « a sua richiesta », alla segretaria del relatore delle precisazioni sulla sua precedente risposta. A prima vista, quindi, sembra che egli, conformemente alle istruzioni, sia stato consultato. Egli fornisce queste precisazioni compilando le rubriche analitiche e formulando un giudizio generale sul periodo 1o luglio 1977 — 31 luglio 1978, durante il quale era superiore della ricorrente. Questo sembra in realtà il modo più appropriato per formulare il parere richiesto. Nelle rubriche analitiche, la ricorrente ottiene per « compétence » due qualifiche « très bon », quattro qualifiche « bon » e nessuna qualifica inferiore. Nella rubrica « rendement » vi è una qualifica « très bon » e tre qualifiche « bon » e nessuna qualifica inferiore. Nella rubrica « conduite dans le service », una qualifica « bon » e solo una qualifica « passable ». Nel giudizio finale si dichiara: «Très bonne expérience professionnelle. Exécute avec grande satisfaction des tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de la médecine préventive ».
3.4.
Evidentemente il primo relatore si è rifiutato di tener conto del giudizio del precedente superiore della ricorrente espresso in tale forma e non ha neanche ritenuto necessario fare inserire tale giudizio nel fascicolo personale dell'interessata. Altrimenti sarebbe difficile spiegare il fatto che, nel rapporto informativo, firmato dal relatore il 30 aprile 1981 (cioè 3 settimane più tardi), non si sia tenuto conto in nessun modo del giudizio del dott. Semiller relativo alla prima parte del periodo di valutazione. Risulta che, dopo il parere espresso nel suddetto modo, nulla è cambiato nel rapporto inviato al dott. Semiller per la firma il 15 gennaio 1981. Il dott. Semiller, stando alle dichiarazioni da lui rese in udienza e non contraddette, non veniva consultato dal relatore nemmeno oralmente. Nemmeno alla nota — apposta sul rapporto dal dott. Semiller due giorni prima che fosse firmato dal relatore — secondo la quale questi non poteva condividere né la valutazione analitica, né la valutazione generale per il periodo 1o luglio 1977 — 31 luglio 1978, il relatore dava alcun seguito. La Commissione non ha neppure contraddetto quanto dichiarato dal dott. Semiller nella lettera 23 marzo 1984 al direttore generale del personale e dell'amministrazione, lettera prodotta in udienza e che conferma la soprastante ricostruzione dello svolgimento dei fatti. In questa lettera si dichiara che, in risposta al giudizio, spedito al relatore il 9 aprile 1981, sulla prima parte del periodo di valutazione (da parte del relatore), gli era stato comunicato che non poteva essere preso in considerazione alcun altro giudizio. Al dott. Semiller non restava altro da fare che manifestare il proprio parere difforme sul modulo stesso. Anche qui, solo questa ricostruzione dello svolgimento dei fatti relativi a questa fase permette di capire perché il parere del dott. Semiller sull'interessata non sia stato inserito nel fascicolo personale. Anticipando la mia opinione rilevo che, se il relatore ha effettivamente ricevuto il parere del dott. Semiller, come dichiarato nella lettera del 23 marzo 1984, questo mi sembra in evidente contrasto con l'art. 26, lett. a) dello statuto. Tornerò in occasione della valutazione della causa sulle — secondo me, meno attendibili — spiegazioni alternative della scomparsa del giudizio sull'interessata inviato il 9 aprile 1981 dal dott. Semiller.
3.5.
Sulle susseguenti fasi del procedimento di valutazione, troverete nell'atto introduttivo e nei sui allegati 4 e seguenti tutti i particolari rilevanti. Mi limito di conseguenza alle seguenti considerazioni in margine.
Il 9 giugno 1981 la ricorrente, contestando il rapporto informativo, chiede il dialogo prescritto dall'art. 6 delle istruzioni per la valutazione e in subordine, che il rapporto sia sottoposto al relatore d'appello (allegato 4). In trasgressione del suddetto art. 6, e anche dopo un primo sollecito (allegato 5), la provvisoria reiezione della richiesta di dialogo (allegato 6) e un secondo e terzo sollecito della ricorrente (allegati 7 e 8), il dialogo non ha mai avuto luogo. Il colloquio tra il relatore e l'interessata di cui la Commissione parla nel controricorso, non può essere considerato un'applicazione dell'art. 6, perché secondo la mia ricostruzione dei fatti non esisteva in quel momento alcun rapporto informativo. Il 14 dicembre 1981 la ricorrente si rivolgeva personalmente al relatore d'appello con l'urgente richiesta di prendere una decisione d'appello prima del 23 dicembre 1981 (allegato 9). Il 15 febbraio 1982 il relatore d'appello comunicava alla ricorrente la sua decisione (allegato 11 dell'atto introduttivo). Non è stato contraddetto quanto dichiarato dal dott. Semiller all'udienza, cioè che il relatore d'appello, trasgredendo l'art. 7, non ha ritenuto opportuno sentirlo. Per quanto in detta decisione fossero state introdotte alcune modifiche a suo favore, la ricorrente non si considerava soddisfatta. Di conseguenza, a norma del l'art. 7, 3o comma delle istruzioni per la valutazione, faceva sottoporre al « Comité paritaire des notations » il rapporto informativo con i propri rilievi (allegato 12). Stando a quanto il dott. Semiller ha dichiarato all' udienza, senza essere contraddetto, nemmeno questo comitato paritetico ha ritenuto necessario sentirlo personalmente. Il comitato, nel parere del 22 ottobre 1982, si rammaricava espressamente che il dott. Semiller non avesse spiegato le ragioni del suo dissenso (allegato 13). Come detto, egli aveva esposto tali ragioni in modo esauriente, ma il comitato paritetico non poteva saperlo. Il 29 ottobre 1982, il relatore d'appello comunicava alla ricorrente ch'egli in tale parere — comprendente del resto solo accertamenti di fatto e nessuna motivata valutazione — non ravvisava alcun motivo per modificare la decisione del 15 febbraio. Evidentemente, neppure nel rilievo del comitato circa la mancanza di chiarimenti da parte del dott. Semiller egli ha ravvisato un motivo per sentirlo. Appunto di questa decisione definitiva del relatore d'appello la ricorrente chiede l'annullamento. Dovrò quindi occuparmi ancora, a suo luogo, del merito di questa decisione. L'allegato 15 dell'atto introduttivo contiene il reclamo dettagliatamente motivato della ricorrente ai sensi dell'art. 90 dello statuto. Le doglianze che in tale reclamo vengono dedotte si ritrovano tutte nell'atto introduttivo della presente causa, di modo che non occorre che mi soffermi su di esse. Ritengo tuttavia degno di essere menzionato il fatto che, nel suo reclamo, la ricorrente dichiari espressamente essere anomalo che un rapporto informativo non venga modificato a causa delle irregolarità da voi accertate nella sentenza 9 luglio 1981. In un addendo del reclamo la ricorrente si dichiarava d'accordo con la singolare proposta, fatta dal direttore generale del Personale e dell'amministrazione il 24 ottobre 1983, di non procedere alla valutazione per il periodo immediatamente successivo (1 luglio 1979 — 30 giugno 1981) in seguito alla vostra sentenza 9 luglio 1981 (allegato 16). La ricorrente subordinava però il suo assenso alla condizione che anche il rapporto informativo relativo al periodo cui il reclamo si riferisce non comprendesse più i mesi di maggio e di giugno del 1979. Il 3 giugno 1983, il direttore generale del personale e dell'amministrazione accettava a questa condizione, ma traeva dal menzionato addendo l'illazione che la ricorrente ritirasse il reclamo. Egli chiedeva nella stessa lettera di confermare l'accettazione della sua proposta del 24 gennaio così modificata ed il ritiro del reclamo (allegato 17). Poiché la suddetta illazione non trovava in effetti alcun fondamento nel menzionato « addendo » della ricorrente, questa logicamente non dava la richiesta conferma. Il 25 agosto 1983 il reclamo veniva respinto dalla Commissione (allegato 15 bis).
Gli allegati 15-17 sono a mio parere rilevanti non solo per la ricevibilità del ricorso (che non è contestata). Nel rigetto del reclamo da parte della Commissione è infatti significativo che questa non attribuisce alcun peso a due importanti fatti nuovi di cui il primo (la vostra sentenza 9 luglio 1981) si verificava dopo il giudizio di primo grado e il secondo (le proposte del direttore generale del personale e dell'amministrazione di cui agli allegati 16-17 dell'atto introduttivo) dopo il giudizio d'appello. Poiché il reclamo fa chiaramente riferimento a questi due fatti, mentre solamente il primo era menzionato nelle osservazioni sottoposte dalla ricorrente al comitato paritetico, quanto si dichiara nel penultimo capoverso della decisione di rigetto del reclamo da parte della Commissione è in contrasto con i fatti. In tale capoverso la Commissione dichiara di aver accertato che gli argomenti svolti nel reclamo non contenevano alcun elemento nuovo rispetto alle osservazioni che la ricorrente aveva sottoposto il 1o marzo 1982 al comitato paritetico. Il fatto nuovo dell'abbreviazione del periodo di valutazione successivo al 1o marzo 1982 è, a mio parere, di per sé di grande importanza. Proprio in questi due ultimi mesi stralciati dal periodo di valutazione si collocava infatti il più significativo e reale motivo per il giudizio relativamente sfavorevole sulla ricorrente (la decisione, da voi annullata con la sentenza del 9 luglio 1981, relativa al suo mutamento di mansioni, mutamento al quale, secondo il relatore, essa non si sarebbe adattata in modo soddisfacente).
Questa decisione del 4 maggio 1979 da voi annullata era stata preceduta da un periodo di conflitto circa le nuove mansioni con il nuovo superiore, che era durato almeno per una considerevole parte del periodo durante il quale essa aveva lavorato alle dipendenze del nuovo superiore. Nel giudizio, secondo i suesposti fatti, non si era tenuto alcun conto della maggior parte del periodo di valutazione durante il quale la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del dott. Semiller. In questa situazione la Commissione, secondo me, avrebbe dovuto chiedersi se a causa dell'accettata abbreviazione del periodo di valutazione e dei motivi addotti in proposito (con riferimento alla vostra sentenza 9 luglio 1981) non fosse venuto meno il fondamento dell'intero giudizio. Tuttavia, non mi occuperò più della questione, poiché il rigetto del reclamo ex art. 90 esula dalla presente causa.
Infine, in questa cronistoria devo ancora ricordare la lettera (prodotta all'udienza in copia) 23 marzo 1984 del dott. Semiller in cui questi, in risposta ad una nota del direttore generale del personale e dell'amministrazione in data 6 gennaio 1984, fornisce il susseguirsi cronologico delle sue osservazioni durante il procedimento di valutazione. È assolutamente inconcepibile che anche questa lettera — richiesta in relazione al procedimento dinanzi a voi — sia andata persa. In caso di perdita di questa risposta ci si sarebbe potuti per lo meno aspettare un sollecito.
3.6. contenuto della decisione impugnata
Il relatore d'appello, nella decisione di modifica tenuta ferma nella sua impugnata decisione 29 ottobre 1982, sostituiva con « bon » la qualifica « passable », per la voce « jugement » della rubrica « compétence ». Egli aumentava nello stesso modo la qualifica per la rapidità nell'espletamento delle mansioni della rubrica « rendement », ma teneva ferma la qualifica « passable » per l'importante voce « adaptation aux exigences du service ». La qualifica per la voce « sens du travail en équipe » della rubrica « comportamento in servizio » passava da « laisse à désirer » a « passable ». Anche in appello quindi la ricorrente (in contrasto col parere del dott. Semiller, il quale, come già detto, non era stato consultato dal relatore d'appello) otteneva per cinque voci del giudizio analitico la qualifica « passable ». Oltre a ciò, ha particolare importanza il mutamento del giudizio complessivo. Viene tenuta ferma la seguente parte del giudizio complessivo di prima istanza: « Fonctionnaire possédant une bonne formation et une bonne expérience medicale. Elle ne s'adapte malheureusement pas au travail en équipe, qui nécessite un esprit de collaboration avec ses collègues médecins dans son service et au sein du Collège médical, ni aux exigences administratives inévitables dans un service médical ». In proposito rilevo che il tener ferma questa parte del giudizio del primo relatore mi sembra incongruente con le qualifiche più elevate attribuite alla ricorrente nella rubrica analitica « sens de travail en équipe ».
La seconda parte del giudizio complessivo di prima istanza è stata soppressa dal relatore d'appello. Ricordo che tale frase era del seguente tenore : « A la suite de la réorganisation du service médical, elle n'a pas pu s'adapter aux tâches nouvelles et importantes qui lui ont été confiées ». A proposito di questa soppressione noto in primo luogo ch'essa è probabilmente connessa alla vostra sentenza 9 luglio 1981, in particolare ai punti 70 e 71 della stessa, che si riferiscono proprio ai suddetti nuovi compiti. In tali punti viene affermato:
« Da tutto quanto precede si desume che, tenuto conto delle circostanze, il comportamento della Commissione nei confronti della ricorrente non è stato immune da arbitrio. Le divergenze di opinioni fra la Turner ed i suoi superiori gerarchici, di cui non si può ignorare l'esistenza, avrebbero dovuto essere eliminate nell'ambito di un esame obiettivo, non già per vie traverse, destinate ad allontanare la ricorrente dalle sue mansioni, senza indicarne le vere ragioni e ad onta d'interessi professionali basati su uno stato di servizio onorevole in seno all'amministrazione comunitaria.
Risulta quindi che il motivo di sviamento di potere è fondato rispetto all'insieme dei provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente, cioè tanto rispetto alla decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione 4 maggio 1979, con cui si assegnavano alla ricorrente nuovi compiti nell'ambito del servizio medico per il personale di Bruxelles, quanto rispetto alla decisione di tramutamento 20 maggio 1980. Queste decisioni vanno, quindi, annullate ».
In secondo luogo rilevo, a proposito di detta soppressione, che non è compatibile con essa il fatto che venga conservata la qualifica « passable » nel giudizio analitico sulla capacità di adattamento. Di maggiore importanza è poi la considerazione che la condanna, nel passo sopracitato, del modo di agire della Commissione e dei suoi uffici in realtà riguardava gran parte del periodo durante il quale la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del nuovo superiore. Poiché il rapporto informativo — come già detto — non aveva preso in considerazione la maggior parte del periodo di valutazione, durante il quale la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del dott. Semiller, il relatore d'appello avrebbe dovuto capire che la sentenza, di fatto, invalidava l'intero rapporto informativo. Mi richiamo in proposito ai punti 52-69 della sentenza. Si tenga presente che anche il rapporto informativo modificato in sede d'appello si riferisce all'intero periodo 1o luglio 1977 — 30 giungo 1979. L'eliminazione dei mesi di maggio e di giugno del 1979 da tale periodo — come già detto — aveva luogo solo durante la procedura amministrativa interna ex art. 90 dello statuto, senza che la Commissione ne avesse già tratto le giuste conseguenze.
In luogo del passo soppresso, il relatore d'appello aggiungeva infine al giudizio complessivo la seguente frase :
« Cependant, au vu de l'ensemble de la période couverte par la notation, de ses mérites antérieurs et du niveau de sa formation professionnelle, le Dr Turner a été retenue par la Commission pour une promotion au grade A/4 dans le courant de 1978 ».
Dopo questa aggiunta, mi sembra assurdo mantenere le valutazioni analitiche ad un livello considerevolmente inferiore a quello delle precedenti.
4. Conclusione
4.1.
La cronistoria, ricostruita sulla base dei nuovi dati (prodotti all'udienza), del procedimento di valutazione, unitamente alle ivi accertate trasgressioni delle istruzioni emanate dalla Commissione per l'esecuzione dell'art. 43 dello statuto è, secondo me, abbastanza eloquente per rendere semplice il giudizio sui mezzi dedotti dalla ricorrente. Le evidenti trasgressioni di tali istruzioni sono tanto più gravi in quanto in prima istanza vanno addebitate al direttore generale del personale e dell'amministrazione e, in seconda istanza, al membro della Commissione che aveva firmato la nota introduttiva delle istruzioni stesse. In questa nota introduttiva viene sottolineata, fra l'altro, la natura obbligatoria del dialogo tra il relatore e l'interessato, nonché l'obbligo di sentire (prima della valutazione) il precedente superiore dell'interessato. Inoltre, nell'ultimo capoverso della seconda pagina della suddetta nota (allegato 15 dell'atto introduttivo) viene sottolineato che lo spirito ed i principi di tali norme debbono essere scrupolosamente e metodicamente rispettati. Dai relatori in prima e seconda istanza sarebbe stato lecito attendersi che essi, data la loro particolare responsabilità in fatto di corretta applicazione delle istruzioni, avrebbero fornito un esempio agli altri uffici, rispettando scrupolosamente e metodicamente le istruzioni. Viceversa, dato il modo in cui si sono svolti i fatti essi, su punti essenziali, non hanno nemmeno osservato la lettera delle istruzioni impartite a loro cura. Per i criteri di valutazione seguiti nella vostra giurisprudenza in fatto di procedura di valutazione mi richiamo in particolare al punto 20 della sentenza Grassi (cause riunite 6 e 97/79, Race. 1980, pag. 2141).
4.2.
Per quanto riguarda il primo mezzo della ricorrente (inosservanza di forme), in seguito precisato in base a nuovi fatti, sulla scorta delle risultanze processuali, ritengo fondate le seguenti doglianze:
a)
In contrasto con l'art. 3 delle istruzioni, il compilatore in prima istanza del rapporto informativo e lo stesso primo relatore si sono rifiutati di sentire previamente il superiore della ricorrente durante la prima e più lunga parte del periodo di valutazione. Un giudizio particolareggiato, da questi cionondimeno fornito circa il primo periodo, è stato posto in non cale dal primo relatore. Persino nell'inverosimile ipotesi che questi non avesse ricevuto tale giudizio, si deve concludere che il relatore non ha realmente consultato il predetto superiore precedente ma gli ha dato solo la possibilità di annotare, a posteriori sul rapporto, il suo dissenso. La tesi difensiva della Commissione secondo la quale il parere del precedente superiore non avrebbe riguardato che una parte del periodo di valutazione, dev'essere respinta, dal momento che anche questa parte è compresa nel rapporto informativo. Di fronte ad un contrasto di opinioni tra i due diretti superiori della ricorrente durante il periodo di valutazione ci si sarebbe aspettati dal relatore in prima istanza che egli stesso si facesse un'opinione per l'intero periodo dopo un colloquio con entrambi i superiori. In realtà, egli si è, limitato a far proprio il giudizio del superiore circa la seconda parte del periodo di valutazione (che era stato formulato senza consultare il superiore del primo periodo).
b)
In contrasto con l'art. 5 delle istruzioni, il giudizio di prima istanza, quindi, non solo verte unicamente sulla seconda parte del periodo di valutazione, ma inoltre le numerose modifiche del giudizio analitico rispetto al periodo precedente non sono affatto motivate o lo sono in modo molto sommario nel giudizio complessivo.
e)
In contrasto con l'art. 6 delle istruzioni, nonostante l'espressa richiesta in proposito, non ha avuto luogo alcun dialogo fra il relatore e l'interessato dopo la compilazione del rapporto. A tale omissione ha però posto rimedio il relatore d'appello, cosicché non occorre tenerne conto, dato che il ricorso si riferisce al solo giudizio d'appello.
d)
In contrasto con l'art. 7 delle istruzioni, per contro, nemmeno il relatore d'appello ha sentito il superiore della ricorrente sulla prima e maggior parte del periodo di valutazione e questo malgrado la firma da lui apposta sul rapporto informativo. Questo è nella fattispecie tanto più grave in quanto la natura obbligatoria di questa consultazione è sottolineata proprio nell'introduzione alle istruzioni di esecuzione, personalmente firmata dal secondo relatore (allegato 15 dell'atto introduttivo, prima pagina) ed inoltre dev'essere considerata un'elementare garanzia di giudizio obiettivo e indipendente. Anche dopo che il comitato paritetico gli aveva richiamato l'importanza del parere del precedente superiore, il relatore non ha ravvisato alcun motivo di procedere a tale consultazione. Egli inoltre non ha potuto avere conoscenza del giudizio espresso per iscritto dal precedente superiore, dal momento che questo, come già detto (in evidente trasgressione dell'art. 26, lett. a), dello stesso statuto), non è stato inserito nel fascicolo personale.
e)
Ho già ritenuto irrilevante per voi, alla luce della vostra giurisprudenza, il ritardo criticato, a ragione dalla ricorrente, di 22 mesi nel procedimento di valutazione. Inoltre, a proposito di quest'enorme ritardo, ho rilevato che non risulta che questo difetto di forma, in quanto tale, abbia danneggiato la ricorrente.
La tesi difensiva della Commissione, in merito ai summenzionati difetti di forma, secondo cui la ricorrente non avrebbe provato di essere stata da essi danneggiata, mi pare fondata solo in relazione alle doglianze sub e) ed e). I difetti di forma sub a) e b), non sono stati sanati dal relatore d'appello. Questo è certamente dovuto anche al vizio di forma d) da lui stesso causato. Pare ragionevole ritenere che soprattutto il non aver consultato in sede d'appello il precedente superiore della ricorrente abbia gravemente influenzato, a danno della ricorrente, il giudizio in tale sede. Concludendo, con riferimento alle doglianze sub a), b) e d), considerate nel loro complesso, sono dell'opinione che a un relatore d'appello non debbono essere consentiti simili sostanziali difetti di forma e che già per questo motivo la sua decisione 29 ottobre 1982 dev'essere annullata.
4.3.
Il secondo mezzo (errori di valutazione — secondo la terminologia della vostra citata sentenza Grassi — errore manifesto sui fatti e sviamento di potere) mi sembra anch'esso fondato, tenuto conto del modo in cui si sono svolti i fatti. Già con il non chiedere e quindi, di fatto, non prendere in considerazione il parere del superiore della ricorrente sulla prima parte del periodo di valutazione, anche il relatore d'appello ha in sostanza basato il suo giudizio solo sul parere del superiore della ricorrente sulla seconda e contestata parte del periodo di valutazione. La consultazione del superiore, sulla prima e maggior parte di detto periodo, avrebbe verosimilmente già di per sé portato, se non altro, ad un tentativo di contemperamento dei pareri dei due superiori. Considero, tuttavia, più grave l'errore per cui il relatore d'appello non si è reso conto che i punti 70 e 71 della vostra sentenza 9 luglio 1981 hanno in realtà distrutto l'intero fondamento di fatto del giudizio, relativamente sfavorevole, sulla ricorrente, formulato in prima istanza e da lui in gran parte fatto proprio. La decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione 5 maggio 1979, da voi qualificata evidente sviamento di potere, era infatti l'ultimo atto del già da tempo intrapreso tentativo dell'amministrazione di assegnare alla ricorrente nuove e non adatte mansioni, tentativo da voi condannato nei punti 52-69 della sentenza. Concludo quindi che il rapporto informativo impugnato, e in sostanza basato soprattutto sul medesimo periodo di conflitto, è inficiato dallo stesso sviamento di potere da voi accertato nei punti 70-71 della sentenza e quindi costituisce del pari uno sviamento di potere. Inoltre, i vizi di forma determinatisi durante la valutazione d'appello e le manchevolezze, gli errori e le contraddizioni nella valutazione dei fatti da essi causate mi sembrano talmente gravi che vorrei qualificare pure il grado di negligenza che ne emerge già di per sé come un abuso dei poteri attribuiti al relatore d'appello. Di conseguenza, ritengo fondato anche il secondo mezzo, ivi compresa la censura di sviamento di potere.
Poiché i fatti rilevati sono abbastanza eloquenti di per sé, non ritengo necessario soffermarmi sugli argomenti svolti dalla Commissione a sua difesa e che sono riassunti nella relazione d'udienza. Il confronto di tali argomenti con il modo — finalmente chiarito — in cui si è realmente svolto il procedimento di valutazione basta per confutarli. Se poi la Commissione, nel negare la rilevanza dei fatti successivi alla procedura di valutazione, avesse preso in considerazione anche la vostra sentenza 9 luglio 1981, dopo quanto ho detto, vi lascio volentieri il compito di giudicare questo modo di vedere.
4.4.
I commenti delle parti sui documenti prodotti all'udienza non hanno apportato nulla di nuovo.
Nella sua nota di commento su tali documenti la Commissione esprime dubbi sulla rilevanza giuridica della comunicazione del 15 gennaio 1981 del relatore al precedente superiore della ricorrente e delle reazioni di questi del 17 febbraio e del 9 aprile 1981, fra cui la sua proposta di valutazione relativa al periodo durante il quale era superiore della ricorrente. La Commissione basa questi dubbi in particolare sulla circostanza che tali documenti non portavano nessun numero di protocollo nonché sul fatto che il previo parere del precedente superiore della ricorrente è stato espresso compilando le rubriche per la valutazione di un modulo per note caratteristiche. Il primo di questi argomenti deve, a mio giudizio, essere respinto. Le istruzioni per la valutazione non contengono alcuna disposizione circa il modo in cui il prescritto parere previo di un precedente superiore dev'essere espresso. Per dare reale efficacia a tale obbligo di previa consultazione, in determinate circostanze, persino la forma orale può essere la più indicata. Certo, dato che la preventiva « consultazione » da parte del direttore generale del personale e dell'amministrazione quale relatore ha avuto luogo nella forma confidenziale della comunicazione scritta, la risposta data nella stessa forma non protocollata non può togliere rilevanza a tale giudizio.
Inoltre, questa parte del commento della Commissione conferma l'esattezza dell'opinione da me sopraespressa, secondo cui, in realtà, in trasgressione dell'art. 3 delle istruzioni, nessuna reale, preventiva consultazione del dott. Semiller ha avuto luogo. La rilevanza del parere, cionondimeno espresso, non può essere sminuita dal fatto ch'esso è stato dato sotto forma di particolareggiata valutazione delle voci contenute nell'apposito modulo. Ho già detto che questa forma scelta dal dott. Semiller mi sembra particolarmente opportuna ed in armonia con lo scopo di dare forma adeguata al parere previo. Sostenendo che il dott. Semiller aveva solo il diritto (dopo il giudizio del relatore) di apportare le sue osservazioni sul rapporto informativo, la Commissione perde di vista che l'art. 3 delle istruzioni contempla due fasi d'intervento del precedente superiore dell'interessato: la consultazione previa e il parere successivo se nel giudizio se ne sia tenuto adeguatamente conto. Il parere espresso dal dott. Semiller il 9 aprile era chiaramente anteriore alla definizione del rapporto informativo ed appartiene quindi alla fase della consultazione previa. Anche quest'argomento della Commissione conferma quindi l'esattezza della mia supposizione che il relatore, di fatto, non abbia voluto consultare previamente il precedente superiore e non abbia voluto tenere affatto conto del parere da lui cionondimeno espresso. Infine, va disatteso, per i motivi già esposti, anche l'assunto formulato dalla Commissione a conclusione del commento, secondo cui il relatore d'appello non era tenuto dal canto suo a sentire il dott. Semiller. L'ipotesi ventilata dalla Commissione secondo cui l'impugnazione di quest'inosservanza di forme essenziali non sarebbe compresa nella formulazione del primo mezzo dev'essere parimenti respinta, dal momento che la censura d'inosservanza di forme essenziali è formulata in modo generale nel primo mezzo (con una non limitativa enumerazione di esempi) e questo concreto vizio di forma è chiaramente emerso solo durante la trattazione orale, come conseguenza del modo di agire della Commissione durante la procedura di valutazione e nella fase scritta del procedimento dinanzi a voi. Ricordo che allora il dott. Semiller, ad una mia domanda, ha risposto, senza essere contraddetto, di non essere stato sentito dal relatore d'appello. Naturalmente, la Commissione, nel suo commento scritto — dopo aver sentito il relatore d'appello — avrebbe potuto ancora contestare la veridicità di tale risposta. Dato che non l'ha fatto, non può essere attribuito alcun peso all'argomento della Commissione secondo cui tale mancata audizione non sarebbe stata dimostrata. Del pari, la Commissione, nel commento, considera decisiva l'asserita natura non obbligatoria di tale consultazione, ma, come già detto, tale argomento dev'essere respinto.
4.5.
Concludendo, vi propongo di accogliere i mezzi della ricorrente nella parte sopraindicata, di dichiarare, di conseguenza, nulla l'impugnata decisione del membro della Commissione C. Tugendhat e di condannare la Commissione alle spese.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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