CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 29 novembre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 3 dicembre 1981, la Samara veniva assunta dal Consiglio delle Comunità europee, come dipendente in prova nel grado C5, 3o scatto, in qualità di dattilografa. Ella veniva poi trasferita alla Commissione mantenendo lo stesso grado e le stesse funzioni ed il 1o giugno 1982 veniva nominata in ruolo. Ella partecipava allora al concorso generale COM/C/365, che faceva seguito all'avviso di posto vacante COM/1268/81. Il bando di concorso stabiliva che questo aveva lo scopo di costituire una riserva di stenodattilografi nella carriera C3/C2. In tale concorso la Samara si classificava al primo posto.
Con decisione 21 dicembre 1982, la Commissione « visto lo statuto del personale delle Comunità europee, ed in particolare gli artt. 1, 2, 29 e 30 » nominava la Samara segretaria stenodattilografa al grado C3, 1o scatto, con decorrenza 1o gennaio 1983.
L'interessata constatava poi che le due candidate classificate al secondo ed al terzo posto nell'ambito dello stesso concorso le quali, in tale periodo, non erano dipendenti delle Comunità e la cui esperienza professionale era ampiamente inferiore alla sua, erano state nominate al grado C3, 2o scatto e, rispettivamente, C3, 3o scatto.
Non è affatto sorprendente che la Samara abbia ritenuto che il suo inquadramento nel 1o scatto fosse scorretto e che avrebbe dovuto esserle attribuito il grado C3, 3o scatto, in considerazione dei suoi 17 anni di esperienza e del risultato da lei conseguito al concorso. L'interessata chiedeva la rettifica dell'inquadramento, ma la Commissione le rispondeva, con lettera 16 febbraio 1983, ch'ella poteva essere inquadrata solo in conformità all'art. 46 dello statuto, giacché era già dipendente di ruolo. Le due altre candidate potevano essere inquadrate a norma dell'art. 32, in quanto erano state assunte per la prima volta come membri del personale delle Comunità.
Dato che un reclamo presentatato avverso tale decisione in data 26 aprile 1983, reclamo ex art. 90, n. 2, dello statuto veniva respinto con decisione 5 agosto 1983, la Samara promuoveva, il 28 novembre successivo, il presente procedimento.
Nell'atto introduttivo ella chiede alla Corte di annullare il rigetto opposto al reclamo, di dichiarare che ella va considerata assunta ai sensi degli artt. 29-32 dello statuto del personale e che l'art. 46 non si applica. Ella chiede inoltre di rinviare la pratica dinanzi all'autorità che ha il potere di nomina (APN), perché dia esecuzione all'emananda sentenza della Corte.
La ricorrente deduce due tipi principali di mezzi. In primo luogo fa presente di essere stata « assunta » e non « promossa » nel suo nuovo posto, di modo che a norma dell'art. 32, 2o comma, dello statuto, l'APN « per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato » poteva concederle un abbuono di anzianità di scatto nel suo grado non superiore a 48 mesi. Ciò significa che, in considerazione di tutte queste circostanze, l'interessata avrebbe dovuto fruire di un abbuono di due scatti ed essere inquadrata nel 3o scatto. La ricorrente asserisce, in secondo luogo, che il fatto di non averle attribuito il 3o scatto trasgredisce i principi che si applicano in fatto di parità di trattamento, di sana amministrazione e di non discriminazione. Sussiste altresì un'infrazione dell'art. 5, n. 3, dello statuto, il quale prescrive che « i funzionari appartenenti ad una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera ».
Il primo argomento non è privo di difficoltà e, forse stranamente, in considerazione del tempo trascorso dall'adozione dello statuto, la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi specificamente su questo punto. Questo implica la disamina della portata degli am. 27-32 da una parte e degli artt. 45-46 dall'altra.
Il titolo III dello statuto dal titolo « Carriera del funzionario » comprende due capitoli pertinenti, il « Capitolo 1 : assunzione » e il « Capitolo 3: rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione ».
L'art. 27, nel capitolo 1, dispone che le assunzioni « debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile fra i cittadini di Stati membri delle Comunità ». I dipendenti devono essere « scelti » senza distinzione di razza, di religione o di sesso. Normalmente, un dipendente può essere « nominato » solo se ha superato un concorso e, prima di provvedere ai posti vancanti, l'APN deve anzitutto esaminare « la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione », in secondo luogo « le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione » e da ultimo « le domande di trasferimento » presentate da dipendenti di altre istituzioni delle tre Comunità europee. Solo a questo punto essa ricorre al procedimento dei concorsi del tipo di quello indetto nella presente causa.
Nel capitolo 3 (art. 44) « l'aumento periodico di stipendio » viene definito come l'accesso automatico del dipendente che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado allo scatto successivo dello stesso grado. A norma dell'art. 45, la « promozione »« ... comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto ». Tuttavia, « 2. Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria ad un altro quadro o ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso ».
A termini dell'art. 46 « il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado ... Il funzionario nominato in un grado superiore viene inquadrato almeno nel primo scatto di tale grado ».
Quindi, di primo acchito, la « promozione », stando al senso dell'art. 45, n. 3, non consiste nell'aumento automatico dello scatto per anzianità di stipendio; essa richiede la decisione dell'APN ma non l'aver superato un concorso. La promozione di cui all'art. 45, n. 1, può dare solo accesso al grado immediatamente superiore « to the next higher grade » ( 1 ) della categoria cui appartiene il dipendente promosso; i dipendenti promuovibili il cui caso viene preso in esame quando si prospetta una promozione sono, secondo me, quelli che comprovano un minimo di anzianità nel grado che precede immediatamente quello verso il quale deve effettuarsi la promozione.
L'art. 45, n. 2, riguarda una promozione di natura diversa, quella che viene effettuata da una categoria ad un'altra. A differenza della promozione relativa ad un grado, questa può effettuarsi solo in esito ad un concorso. È interessante rilevare che la versione francese parla all'art. 45, n. 1, di «promotion » e usa il termine « passage » per riferirsi al cambiamento di categoria.
L'art. 46 disciplina la questione dell'anzianità del « funzionario nominato ad un grado superiore ». A mio parere, questa disposizione va chiaramente interpretata in relazione con l'art. 45, n. 1 ; l'espressione « un grado superiore » che figura all'art. 46 significa in particolare, per una persona, il grado immediatemente superiore cui essa viene promossa, solo grado al quale essa può essere promossa in forza dell'art. 45, n. 1. L'art. 45, n. 1, definisce quindi i requisiti di promovibilità e la portata della promozione per grado nell'ambito della stessa categoria, l'art. 46 non contiene alcuna estensione di tale definizione per quanto riguarda i gradi; esso stabilisce solo le conseguenze della promozione, per quanto riguarda l'anzianità di scatto. Esso si applica solo in caso di « promozione » o « trasferimento » da una categoria ad un'altra a seguito di un concorso. Per quanto riguarda il riferimento al grado superiore, intendo la versione francese degli artt. 45 e 46 nello stesso senso della versione inglese e mi pare che la versione tedesca abbia lo stesso significato.
Gli articoli riguardanti la promozione non contengono quindi alcuna espressa disposizione da applicare alla presente fattispecie: una situazione nella quale un dipendente: a) partecipa ad un concorso generale e b) viene « nominato » (per usare un termine neutro) ad un grado più elevato del grado immediatamente superiore a quello nel quale esso si trovava prima.
Passando al capitolo 1, sembrerebbe che nel senso comune del termine la parola « assunzione » lasci intendere la nomina, per la prima volta, di nuovi dipendenti. L'art. 27, soprattutto col richiamo alla base geografica, l'art. 28, l'art. 29 che distingue la promozione, il trasferimento e la nomina mediante concorsi interni e concorsi generali nonché gli obblighi di sottoporsi a visita medica e di compiere un periodo di prova contemplato dagli artt. 33 e 34 sembrerebbero militare a favore di questa interpretazione.
D'altro canto, si può dire che i concorsi generali sono aperti a dipendenti già nominati. Gli obblighi di sottoporsi a visita medica e di effettuare un periodo di prova sono già stati adempiuti all'atto dell'assunzione iniziale o devono essere ripetuti. È chiaro che si può legittimamente sostenere che niente in tale capitolo osta ad un'interpretazione del termine « assunzione » più ampia di quella che gli viene normalmente data, in modo da comprendere qualsiasi nomina ad un posto vacante in un'istituzione, prescindendo dal se il vincitore provenga o no dall'istituzione di cui trattasi.
Il punto di vista dell'avvocato generale Reischl nella causa 176/73, Van Belle/Consiglio (Race. 1974, pag. 1361, ed in particolare a pag. 1375), va nettamente nel senso di quest'ultima interpretazione, giacché ha affermato: « un'esegesi del sistema complessivo dello statuto mette in luce che la nozione di “ assunzione ” in verità non va intesa come “ nomina ” a funzionario in senso stretto cioè come assunzione dall'esterno. È invece una nozione più generica che, se non erro, comprende ogni metodo usato nell'occupazione di un posto ».
D'altro canto, nella causa 15/63, Lassalle/Parlamento europeo (Race. 1964, pag. 57), l'avvocato generale Lagrange adottava una concezione più restrittiva. A suo parere, la nozione di assunzione non comprende tutte le forme di nomina. Essa non è tuttavia limitata alla prima entrata a far parte del personale delle Comunità. Essa comprende pure una successiva entrata in una nuova categoria o in un nuovo servizio. La promozione all'interno di una categoria non va, però, considerata come un'assunzione. Sembra che l'avvocato generale Darmon abbia fatto proprio questo punto di vista nelle sue conclusioni relative alle cause riunite 20 e 21/83, Vlachos/Corte di giustizia (Race. 1984, pag. 4168).
In cause come la 88/71, Brasseur/Parlamento europeo (Race. 1972, pag. 499) e la 112, 144, 145/73, Campogrande e a./Commissione (Race. 1974, pag. 957) la Corte si richiama a concorsi interni nel senso che offrono un mezzo di assunzione. D'altro canto, si deve ammettere che la distinzione tra l'assunzione e la promozione non era in discussione in tali cause.
Più di recente, nella causa 17/83, Angelidis/Commissione (Race. 1984, pag. 2907) il ricorrente, come nel presente caso, chiedeva un aumento di scatto e non di grado, ed un concorso generale aveva di fatto avuto luogo. Tuttavia, prima di essere nominato al nuovo posto, il ricorrente era agente temporaneo e la prima nomina come dipendente della Commissione veniva considerata il risultato d'un procedimento di assunzione, cosicché esso ha potuto invocare l'art. 32. La Corte ha ritenuto che le norme in materia di promozione di cui fa parte l'art. 46 non si applicavano in quanto « considerate sia nella loro formulazione che nel loro contesto, [esse] mirano a disciplinare la progressione di carriera nelle categorie o quadri rispettivi di dipendenti delle Comunità che, al momento della promozione, hanno già la qualifica di dipendenti di ruolo ».
Alla luce di questi precedenti giurisprudenziali, mi sembra che il punto di partenza nella presente causa sia che l'art. 45 riguarda soltanto le promozioni al grado immediatamente superiore e che queste possano effettuarsi senza concorso. Una situazione, come la presente, nella quale la ricorrente partecipa ad un concorso generale per un posto più elevato di due gradi e viene nominata a tale posto più elevato, mentre d'altra parte ella non era comunque promuovibile, per la sua anzianità, al grado immediatamente superiore, non è contemplata dall'art. 45 né dall'art. 46. Nessuna nomina del tipo di quella cui si è proceduto nel caso di specie potrebbe validamente basarsi sull'art. 45.
Per quanto riguarda l'assunzione, le differenze fra il ruolo linguistico e il ruolo generale sono tali che appare logico e nel contempo giustificato considerare la nomina, in uno di tali ruoli, di un dipendente occupato in un altro, come una « assunzione » ai sensi dell'art. 32. È chiaro che si può altresì insistere sull'argomento che le differenze fra le funzioni e i requisiti in fatto di preparazione secondo le diverse categorie (indicate nell'art. 5 dello statuto) sono tali che il passaggio dall'una all'altra a seguito di un concorso va considerato come un'assunzione o una nuova nomina. Secondo questa interpretazione, la promozione nell'ambito d'una categoria non è un'assunzione.
In caso affermativo, ciò che è avvenuto qui non rientra in alcuna delle due categorie. Questa situazione non mi sembra disastrosa. Al contrario, mi pare che ciò che è avvenuto a parole e di fatto, è che la ricorrente è stata « promossa » a seguito di un concorso, secondo modalità non contemplate dallo statuto. La Commissione non era affatto limitata dall'art. 45 per quanto riguarda l'idoneità alla promozione della ricorrente e niente in tale articolo imponeva alla Commissione di limitare la sua promozione ad un solo grado. Analogamente, la situazione della ricorrente in materia di anzianità non era quella contemplata dall'art. 46, che nel caso di specie imponeva di nominarla al 1o scatto.
Procedendo, a seguito del concorso, alla nomina al posto superiore di due gradi a quello nel quale la Samara si trovava fino a quel momento, la Commisione aveva la facoltà di valutare in quale scatto andasse inquadrata la ricorrente. È tuttavia opportuno tener conto per l'esercizio di tale facoltà del fatto che l'interessata aveva partecipato ad un concorso generale e che le persone assunte dall'esterno, in base alla preparazione ed alla specifica esperienza, potevano fruire di un abbuono d'anzianità sino a quattro anni, il che consentiva loro di cominciare dal 3o scatto.
A mio parere, il principio di equità, di sana amministrazione e di non discriminazione, come pure l'art. 5, n. 3, dello statuto prescrivono che le persone che sono riuscite vincitrici di un concorso e che sono nominate vengano giudicate secondo gli stessi criteri, prescindendo dal se esse siano o no dipendente di ruolo delle Comunità. Nella causa 9/81, Williams/Corte dei conti (Race. 1982, pag. 3301 ed in particolare a pag. 3315), la Corte ha affermato che « ... l'art. 5, n. 3, dello statuto, che enuncia il principio della parità di trattamento fra i dipendenti della stessa categoria o quadro, assume importanza sostanziale per il diritto del pubblico impiego europeo ». L'avvocato generale Reischl ha pure posto in rilievo l'importanza di garantire che il principio di parità di trattamento prevalga sull'applicazione rigida delle norme (Race. 1982, pag. 3324).
Non posso condividere la tesi della Commissione secondo cui tali principi, ed in particolare l'art. 5, n. 3, richiedono solo che la ricorrente venga trattata in modo uguale o identico a quello usato per altri dipendenti dello stesso grado. I dipendenti che non hanno partecipato al concorso sono irrilevanti; quelli che hanno partecipato al concorso e sono stati assunti a seguito di questo hanno, a mio parere, il diritto di essere trattati nello stesso modo delle persone esterne alle Comunità, qualora si tratti di determinare lo scatto dal quale esse dovrebbero partire nel loro nuovo posto. A mio parere, non si può ribattere che la Samara è una dipendente di ruolo mentre i candidati assunti per la prima volta devono compiere un periodo di prova e che questa differenza giustifica la disparità di trattamento. Anche ammettendo che il periodo di prova sia terminato in modo soddisfacente, tutti i candidati saranno nominati in ruolo, ma i nuovi venuti continueranno a fruire di una anzianità superiore di due scatti rispetto alla Samara ed è possibile che questa non sia mai messa in grado di recuperare tale ritardo, a meno di fruire di una promozione ex art. 45 o di un nuovo cambiamento a seguito di un concorso.
Di conseguenza, a mio parere, la Samara ha diritto di essere inquadrata nello scatto secondo gli stessi criteri usati per l'attribuzione dello scatto agli altri vincitori.
Se, contrariamente a quella che ritengo la corretta interpretazione dei fatti della causa, questi debbano qualificarsi, o come promozione ai sensi dell'art. 45, o come assunzione ai sensi dell'art. 32, mi sembra che la considerazione essenziale sia che tale situazione non corrisponde al disposto degli artt. 45 o 46, risultato che mi pare concordi con le conclusioni dell'avvocato generale Lenz per la causa Angelidis. Tali fatti vanno quindi considerati nel senso che rientrano nell'art. 32, anche se ciò implica che si vada oltre quanto aveva fatto l'avvocato generale Lagrange. Non mi sembra che egli avesse in mente una situazione come quella presente; è comunque possibile che la distinzione fra il cambiamento di categoria e il cambiamento di grado, trattandosi soprattutto di un dipendente che « guadagna » più gradi a seguito di un concorso, sia esagerata.
La stessa decisione della Commissione di nomina di tale particolare dipendente si richiama ad articoli del capitolo dedicato all'assunzione, ma non ad articoli in materia di promozione. È chiaro che la Commissione non ha ritenuto e non ha cercato di sostenere che il procedimento rientrasse nei termini espressi degli artt. 45 e 46. Infatti, solo un'interpretazione « lato sensu » di tali articoli può consentire alla Commissione di sostenere che la presente causa vi rientri.
Quale che sia, di conseguenza, il punto di vista, e preferisco il primo, mi sembra che la Commissione abbia a torto ritenuto di poter determinare lo scatto della Samara solo in conformità all'art. 46 dello statuto. Niente lascia supporre nel presente caso che l'esame dei meriti dell'interessata abbia fornito un motivo per non attribuirle un abbuono di anzianità come per gli altri candidati. È difficile capire, partendo dagli atti presentati alla Corte, perché essa avrebbe potuto esser trattata diversamente dalla candidata cui è stato attribuito il 3o scatto della categoria C5. Spetta cionondimeno alla Commissione pronunciarsi in proposito.
Alla luce delle conclusioni presentate dalla ricorrente, proporrei di annullare la decisione della Commissione 5 agosto 1983, con cui si respinge il reclamo della ricorrente relativo all'inquadramento nel grado, e di condannare la Commissione alle spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
( 1 ) Versione inglese dell'art. 45 dello statuto che corrisponde « al grado superiore » nella versione italiana.
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