CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 22 gennaio 1985 ( *1 )
Signore Presidente,
signori Giudici,
A.
Nell'art. D.18 del Code des postes et télécommunications francese (nella versione del decreto 12 febbraio 1965) è stabilito che per i giornali ed altri periodici di interesse generale dal punto di vista dell'informazione, della cultura, dell'educazione e della ricreazione, vige una particolare tariffastampe che è inferiore alla tariffa per stampe e campioni.
L'art. D.21 stabilisce inoltre che per i giornali e i periodici che in tutto o in parte vengono stampati all'estero, viene applicata la tariffa vigente per le normali stampe. Fanno però eccezione le pubblicazioni francesi stampate in uno Stato membro delle Comunità europee. Le pubblicazioni sono considerate francesi se il direttore è in possesso della cittadinanza francese ed è residente in Francia. Per esse vige la tariffa preferenziale applicata alle pubblicazioni stampate in Francia. L'art. D.21 stabilisce poi che l'amministrazione delle poste può applicare la tariffa preferenziale alle pubblicazioni straniere importate in Francia se il paese interessato applica ai giornali e periodici francesi quivi importati la tariffa che in base alle proprie disposizioni vige « en faveur des objects de même catégorie » (il che, secondo il governo francese, vale solo per il Belgio).
Nel corso della verifica di queste disposizioni che ha avuto luogo contemporaneamente alla verifica delle norme vigenti negli altri paesi membri, la Commissione è pervenuta alla conclusione che le suddette condizioni per l'applicazione della tariffa preferenziale non sono compatibili con l'art. 30 del trattato CEE che pone il divieto di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione, né con la direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50, in particolare con l'art. 2, n. 3 leu. 1) ed o), dove viene stabilito:
« Fra le misure sopra menzionate sono da annoverare, in particolare, quelle che:
...
1)
vietano in tutto o in parte, per i soli prodotti importati, l'utilizzazione delle installazioni o delle attrezzature nazionali o riservano, in tutto o in parte, l'uso di tali installazioni o attrezzature ai soli prodotti nazionali;
...
o)
subordinano l'importazione alla condizione che sia accordata la reciprocità da parte di uno o più Stati membri.
... »
Questo veniva comunicato al governo francese con note del 1979 e del 1980.
Il governo francese riteneva — e ritiene — non pertinente la descritta interpretazione. In una nota del giugno del 1980 esso sosteneva anzitutto che la citata direttiva non si applicava alla tariffa preferenziale francese. In secondo luogo, esprimeva l'opinione che la normativa criticata dalla Commissione non ricadeva sotto il divieto dell'art. 30 del trattato CEE — dal momento che l'importazione e la vendita in Francia delle pubblicazioni straniere è libera — e che era inoltre dubbio che tale norma andasse applicata ai prodotti latori di informazioni politiche, sociali e culturali e che quindi non potevano essere equiparati alle merci.
Non persuasa della esattezza di questa risposta la Commissione, nel luglio del 1981, rivolgeva al governo francese l'invito a modificare l'art. D.21 del Code des postes et des télécommunications in modo che le pubblicazioni di tutti gli Stati membri potessero fruire della tariffa preferenziale.
Non essendo stato a ciò ottemperato la Commissione, con nota del 19 luglio 1982 avviava la procedura di cui all'art. 169 del trattato CEE richiamandosi pure agli artt. 2 n. 2 e 2 n. 3 lett. K della menzionata direttiva, dove viene stabilito :
«Formano, in particolare, oggetto della presente direttiva le misure che subordinano l'importazione o lo smercio dei prodotti importati, ad ogni stadio di commercializzazione, ad una condizione — diversa da una finalità — richiesta per i soli prodotti importati o ad una condizione diversa e più difficile rispetto a quella richiesta per i prodotti nazionali. Formano, parimenti, oggetto della presente direttiva le misure che favoriscono i prodotti nazionali o accordano loro una preferenza, diversa da un aiuto, soggetta o meno a condizioni.
Fra le misure sopra menzionate sono da annoverare, in particolare, quelle che:
...
k)
impediscono l'acquisto da parte dei privati dei soli prodotti importati, incitano all'acquisto dei soli prodotti nazionali, impongono tale acquisto oppure gli accordano una preferenza;
... ».
Quindi, poiché il governo francese non ottemperava all'invito, formulato nella nota, di esprimersi in merito, si perveniva — il 14 marzo 1983 — all'emanazione di un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE e — poiché i provvedimenti richiesti non venivano adottati nel termine stabilito, né si aveva in proposito alcuna ulteriore notizia, il 9 dicembre 1983 è stata adita la Corte. La Commissione chiede che venga accertato che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE, riservando, a norma dell'art. D.21 del Code des postes et télécommunication una tariffa postale ridotta ai soli giornali e riviste francesi, ad esclusione delle corrispondenti pubblicazioni degli altri Stati membri importate in Francia e quivi diffuse.
B.
Su tale domanda — che il governo francese ritiene infondata — vanno fatte, secondo me, le seguenti considerazioni:
1.
In corso di causa il governo francese non ha piu sostenuto — come nella fase precontenziosa — che i prodotti per i quali vigono le disposizioni tariffarie non sono da considerare merci, dal momento che sono latori di informazioni politiche, culturali e sociali, e che quindi le disposizioni sulla libera circolazione delle merci non trovano applicazione per essi.
Questa tesi — come il governo francese ha espressamente ammesso all'udienza — è di fatto insostenibile. Per dimostrarlo è sufficiente uno sguardo alla sentenza 6/68 ( 1 ) secondo la quale tutti i prodotti che abbiano un valore monetario e che quindi possano essere oggetto di negozi commerciali sono inclusi nelle disposizioni sulla libera circolazione delle merci. È evidente che questo vale per i giornali e periodici.
2.
Secondo la giurisprudenza (sin dalla sentenza 8/74 ( 2 ) ) è pure chiaro che il divieto di cui all'art. 30 ha una portata molto ampia. Ne deriva che ogni disciplina commerciale degli Stati membri « che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari » (Race. 1974, pag. 851, punto 5) deve essere considerata una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Questa massima è ora il punto centrale ai fini della valutazione degli ostacoli per l'importazione (che non appartengano alla categoria dei dazi e delle sovvenzioni).
La direttiva della Commissione, menzionata all'inizio, ha per contro solo la funzione di ausilio interpretativo, dal momento che già dalla fine del periodo transitorio l'art. 30 è direttamente efficace. Essa, come è stato giustamente sottolineato, non è quindi vincolante per la Corte e non contiene in particolare un'esauriente enumerazione di tutti i possibili ostacoli per le importazioni, per cui sarebbe erroneo inferirne che i provvedimenti in essa non contemplati non sono misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.
La giurisprudenza ha chiarito inoltre che per l'art. 30 è irrilevante l'entità - ad esempio, la percettibilità — dell'ostacolo per il commercio. Nella sentenza 177 e 178/82 ( 3 ) è stato ad esempio chiaramente posto in rilievo che l'art. 30 non fa nessuna distinzione a seconda della gravità del danno per il commercio; esso quindi è operante anche se l'ostacolo è di modesta entità e sussistono ancora possibilità di smercio.
3.
Da ciò si evince facilmente che la Commissione ha con ragione fatto carico alla Repubblica francese di aver trasgredito il trattato.
Si deve infatti ritenere che le disposizioni all'inizio descritte rendono più difficile la vendita delle pubblicazioni stampate in altri Paesi membri, qualora questa avvenga in Francia in abbonamento (la vendita nelle edicole, per la quale non vigono condizioni differenti, non è per niente toccata). In altre parole per tali stampati si ha, nei confronti delle pubblicazioni francesi, un aumento di prezzo, che sicuramente colpisce i clienti — dal momento che essi sopportano le spese del trasporto. Tale aumento, stando a quanto ci è stato detto, non è affatto insignificante: secondo le dichiarazioni della Commissione, i costi di distribuzione corrispondono per un abbonamento al 35% del prezzo di vendita in provincia e al 45% del prezzo di vendita a Parigi; il governo francese ha dichiarato, « su richiesta », che la tariffa preferenziale oscilla, a seconda del peso, tra 0,194 e 0,853 FF, mentre la tariffa ordinaria va da 1,70 a 6,50 FF. Da ciò può conseguire — per l'art. 30, secondo la citata massima, è sufficiente tale ipotesi — la rinuncia ai periodici stranieri (qualora non sia possibile acquistarli nelle edicole); è pure concepibile che in una situazione del genere numerosi lettori optino per le pubblicazioni francesi, più economiche. Anche se si deve ammettere infatti che, nel caso di varie pubblicazioni, la decisione di acquistarle viene determinata, piuttosto che dal prezzo, dal gusto e da particolari preferenze culturali o politiche, non si può tuttavia affatto escludere in via generale la sostituibilità tra le pubblicazioni francesi e quelle straniere, ad esempio quando si tratta di giornali specializzati, di carattere scientifico od altro, oppure quando la lingua della pubblicazione non è decisiva per l'acquirente e il prezzo di acquisto in sé non è molto diverso. Se le cose stessero altrimenti, la differenziazione delle tariffe sarebbe incomprensibile, come giustamente ha rivelato la Commissione. A parte ciò, anche il governo francese ammette che le disposizioni tariffarie miravano a indirettamente sostenere determinate pubblicazioni ed a conservare determinati lettori.
Non si può del resto obiettare che il prezzo dei periodici non viene determinato dalle tariffe postali, che il mercato francese non è il principale sbocco per le pubblicazioni straniere e che la criticata tariffa è quindi rilevante solo per una piccola parte di esse. Ciò si basa evidentemente sul fraintendimento del termine usato dalla Commissione « prezzo di costo » con il quale non si indica il prezzo di cessione dell'editore, (per il quale verosimilmente le spese di trasporto non hanno una grande rilevanza), ma il prezzo che deve pagare l'acquirente in caso di spedizione per posta.
Parimenti non è possibile obiettare che non si tratta di un'agevolazione per i soli stampati francesi, in quanto anche le pubblicazioni straniere possono fruire della tariffa speciale qualora — essendo in possesso dei menzionati requisiti — possano essere considerate pubblicazioni francesi oppure, nel paese di origine, anche le pubblicazioni francesi fruiscano di una tariffa preferenziale. Di fatto non è facile soddisfare le summenzionate condizioni; esse causano maggiori costi e costituiscono così un aggravio che non esiste in pari misura per le pubblicazioni stampate in Francia. Per quanto riguarda poi l'altro punto, non solo è significativo che la suddetta circostanza nulla muta al fatto che i periodici francesi fruiscano in modo del tutto preponderante della tariffa; è anche importante — in questo la Commissione ha ragione — che, secondo il diritto comunitario, non si può giustificare l'applicazione di misure restrittive per le importazioni col fatto che negli altri Stati membri vigono analoghi provvedimenti.
4.
Pur essendo queste considerazioni di per sé sufficienti a mettere in evidenza la fondatezza del ricorso, si può ancora rilevare in proposito che la Commissione con ragione si è riferita anche alle norme esplicative della propria direttiva 22 dicembre 1969.
a)
Ciò vale per l'art. 2 n. 2 il quale — come si è detto — contempla due specie di provvedimenti: da un lato, quelli che sottopongono solo i prodotti importati a particolari condizioni di vendita o pongono condizioni che sono più difficili da soddisfare di quelle poste per le merci nazionali; dall'altro, i provvedimenti che favoriscono le merci nazionali.
Qui rientra la normativa in esame — in ogni caso qualora si tratti della vendita di pubblicazioni per posta — giacché, per i prodotti importati, vigono condizioni meno favorevoli. Del pari si può parlare di agevolazione delle merci nazionali. Non si tratta infatti solo — come ha dichiarato il governo francese — di indurre i compratori di periodici sul mercato francese ad abbonarsi — anziché servirsi delle edicole; e la circostanza che anche talune pubblicazioni straniere — qualora siano soddisfatte determinate condizioni — possano eventualmente fruire della tariffa preferenziale non può far perdere di vista che in questo modo sono in primo luogo favoriti i prodotti nazionali.
b)
Altrettanto vale per l'art. 2, n. 3, lett. k), nel quale si parla di provvedimenti che incitano all'acquisto delle sole merci nazionali o attribuiscono a queste un vantaggio.
Questo poiché il vantaggio, riservato in misura preponderante alle pubblicazioni francesi, é piuttosto rilevante — e poiché, quanto meno per determinate pubblicazioni — è del tutto plausibile la sostituibilità con le pubblicazioni straniere.
e)
Per quanto riguarda infine l'art. 2 n. 3 lett. o), nel quale si parla dei provvedimenti che fanno dipendere l'importazione dalla reciprocità di uno o più Stati membri, è vero che, stando alla sua lettera, esso non si adatta esattamente al presente caso perché non è dato ravvisare alcuna condizione stabilita per l'importazione.
L'applicazione analogica a casi come quello in esame è però senz'altro sostenibile, o quanto meno si può ritenere che il punto fondamentale della suddetta norma comprende anche disposizioni come l'art. D.21 del Code des postes et télécommunications francese.
C.
Concludendo, la domanda della Commissione deve quindi ritenersi fondata e si deve dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE, in quanto essa, a norma dell'art. D.21 del Code des postes et télécommunications, concede il vantaggio di una tariffa postale ridotta solo ai giornali e periodici francesi, con esclusione delle corrispondenti pubblicazioni degli altri Stati membri, che siano importate in Francia e quivi diffuse.
Del pari, conformemente alla domanda, la Repubblica francese va condannata alle spese di causa.
( *1 ) Traduzione da] tedesco.
( 1 ) Sentenza 10 dicembre 1968, nella causa 7/68, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, Race. 1968, pag. 633.
( 2 ) Sentenza 11 luglio 1974 nella causa 8/74, Procura della Repubblica/Benoìt e Gustave Dassonville, Race. 1974, pag. 837.
( 3 ) Sentenza 5 aprile 1984 nelle cause riunite 177 e 178/82, Procedimenti penali a carico di Jan van de Haar e Kaveka de Meern BV, Race. 1984, pag. 1797.
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