Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Introduzione
Le presenti cause, tutte reciprocamente connesse, riguardano 174 ricorsi di dipendenti britannici della United Kingdom Atomic Energy Authority ( in prosieguo : "UKAEA" o "organizzazione ospitante "), messi a disposizione dell' impresa comune "Joint European Torus ( JET ), Joint Undertaking ". Tutte le cause riguardano in particolare il rigetto della domanda dei ricorrenti intesa alla loro assunzione, per la durata del progetto JET, in qualità di agenti temporanei della Comunità .
1.1 . Finalità dell' impresa comune JET
In base all' art . 7 del trattato CEEA, il Consiglio adottava, con decisione 25 marzo 1976, n . 76/345/EURATOM ( GU 1976, L 90, pag . 12 ), un programma di ricerca e d' insegnamento per la Comunità europea dell' energia atomica nel settore della fusione nucleare e della fisica dei plasmi, per un periodo quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1976 . Detto programma mira a "raggiungere lo stadio di applicazione della fusione termonucleare controllata" al fine di garantire, a lunga scadenza, l' approvvigionamento di energia della Comunità .
Considerando che era necessario dotare la Comunità di una grande macchina del tipo Tokamak, denominata JET ( Joint European Torus ), il Consiglio modificava, con decisione 30 maggio 1978, n . 78/470 ( GU 1978, L 151, pag . 8 ), il suddetto programma di ricerca . Con la decisione di pari data n . 78/471, l' esecuzione di questo progetto veniva affidata ad un' impresa comune, la "Joint European Torus ( JET ), Joint Undertaking" ( in prosieguo : "JET "), costituita in conformità alle disposizioni del capitolo V del trattato CEEA ed allo statuto allegato a questa decisione ( GU 1978, L 151, pag . 10 ).
Ai sensi dell' art . 1 dello statuto, la JET ha sede presso la United Kingdom Atomic Energy Authority a Culham, Oxfordshire .
I membri della JET sono :
- la CEEA,
- l' organizzazione ospitante ( UKAEA ),
- enti corrispondenti a quest' ultima negli altri Stati membri della CEEA,
- il National Swedish Board for Energy Source Development .
1.2 . Composizione e modalità di assunzione del gruppo di lavoro del progetto JET ( art . 8 dello statuto )
Dall' art . 8.3 dello statuto risulta che i membri dell' impresa comune mettono a disposizione di questa personale qualificato per il settore scientifico, tecnico e amministrativo, durante l' intero periodo di realizzazione del progetto JET .
Secondo l' art . 8.1, il gruppo di lavoro del progetto è composto da due categorie distinte di personale :
a)*Il personale proveniente dall' organizzazione ospitante
L' art . 8.4 dello statuto recita : "Il personale messo a disposizione dall' organizzazione ospitante rimane alle dipendenze dell' organizzazione ospitante, alle condizioni d' impiego di tale organizzazione ed è assegnato da quest' ultima all' impresa comune ".
b)*Il personale proveniente dai membri dell' impresa comune e altro personale
L' art . 8.5 ha il seguente tenore : "Salvo decisione diversa in alcuni casi specifici, in conformità delle procedure che il consiglio del JET dovrà definire per l' inquadramento e l' amministrazione del personale, il personale messo a disposizione dai membri dell' impresa comune diversi dall' organizzazione ospitante e l' altro personale necessario sono assunti dalla Commissione per impieghi temporanei conformemente al 'Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee' e sono assegnati dalla Commissione all' impresa comune ".
1.3 . Origine e sviluppo della controversia
I ricorrenti hanno la cittadinanza britannica e sono stati messi a disposizione dell' impresa comune dalla UKAEA; nella fattispecie, essi rivendicano lo status di agenti temporanei della CEEA .
Il progetto JET, per la cui esecuzione è previsto un periodo di dodici anni ( 1978-1990 ), si divide in due fasi : quella iniziale, o fase di costruzione ( 1978-1983 ), e la fase operativa, iniziata nel maggio 1983 .
Dai documenti allegati ai ricorsi risulta che, in realtà, i ricorrenti si dividono in tre gruppi :
- quelli che sono stati assunti dalla UKAEA per essere destinati all' esecuzione del progetto ( fase operativa ), cioè nel 1983;
- quelli che erano stati assunti dalla UKAEA per essere destinati all' esecuzione del progetto ( fase di costruzione ), cioè fra il 1978 e il 1983, e che sono stati nuovamente destinati all' esecuzione del progetto ( fase operativa ) nel 1983;
- quelli che già in precedenza erano occupati presso la UKAEA .
Con lettere inviate dal luglio al settembre 1983, e confermate dal settembre al novembre 1983, tutti i ricorrenti chiedevano al direttore dell' impresa comune ed alla Commissione, in forza dell' art . 148, 3° comma, del trattato CEEA,
- di essere assunti in qualità di agenti temporanei delle Comunità, comandati presso il gruppo di lavoro del progetto JET;
- di risarcirli dei danni pecuniari e altri, passati e futuri, derivanti dalla loro mancata assunzione in qualità di agenti temporanei delle Comunità .
Con lettera circolare in data 1° novembre 1983 il direttore dell' impresa comune informava tutti i ricorrenti dell' impossibilità di dar seguito alla loro domanda, in quanto, a norma dell' art . 8 dello statuto, "il personale della UKAEA resta alle dipendenze di questa ".
Dato il carattere generale di questa lettera e tenuto conto della circostanza che, ai sensi dell' art . 5.11 delle disposizioni complementari allo statuto dell' impresa comune, in materia di assegnazione e di gestione del personale dell' impresa, il potere di assumere il personale fino al grado A4 è stato delegato dalla Commissione al direttore dell' impresa comune, i ricorrenti ritengono che questa lettera costituisca, in realtà, la comunicazione della decisione adottata nei loro confronti dalla Commissione .
Tuttavia, per il caso che la lettera del 1° novembre 1983 non dovesse essere qualificata nel senso suddetto, i ricorrenti fanno valere che la Commissione ha omesso di rispondere alla loro domanda .
1.4 . Conclusioni delle parti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia :
1 ) Ai sensi degli artt . 146, 2° comma, e 147, 1° comma, del trattato CEEA, sottoporre a controllo di legittimità e annullare la decisione della Commissione notificata ai ricorrenti con lettera del direttore della JET Joint Undertaking in data 1° novembre 1983 ( 1 ), in quanto questa lettera costituisca notifica di tale decisione di rigetto delle domande dei ricorrenti contenute nella relativa lettera di richiesta;
2 ) inoltre, o in subordine, ai sensi dell' art . 148, 3° comma, del trattato CEEA, dichiarare che il fatto che la Commissione abbia omesso di rivolgere ai ricorrenti un' offerta d' impiego come agenti temporanei delle Comunità europee, in conformità alla relativa lettera di richiesta dei ricorrenti, costituisce una violazione del trattato CEEA;
3 ) in ogni caso, ai sensi degli artt . 151 e 188, 2° comma, del trattato CEEA e/o degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE :
a ) dichiarare che l' Euratom e/o la Comunità economica europea sono tenuti a risarcire ai ricorrenti i danni subiti a causa di illegittime procedure d' assunzione adottate ed attuate rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione;
b ) disporre che le parti cerchino di trovare un accordo sull' entità dei danni da risarcire e, in mancanza di tale accordo, stabilire l' importo del risarcimento e dei relativi interessi; e/o
c ) adottare ogni ulteriore o diversa disposizione eventualmente necessaria per garantire che i ricorrenti siano pienamente ed effettivamente risarciti dei danni subiti, compresa, se necessario, l' ingiunzione alla Commissione di assumere i ricorrenti come agenti temporanei delle Comunità europee;
4 ) ai sensi dell' art . 69 del regolamento di procedura, condannare i convenuti, o comunque uno di essi, alle spese di causa;
5 ) ai sensi dello statuto della Corte di giustizia e/o del regolamento di procedura della Corte, adottare ogni ulteriore provvedimento e assicurare ogni ulteriore risarcimento che risulti eventualmente necessario, giusto o equo ".
La Commissione chiede, per il caso che non venga accolta la sua eccezione d' irricevibilità, che la Corte voglia :
1 ) respingere i ricorsi,
2 ) porre le spese a carico dei ricorrenti .
Il Consiglio chiede che la Corte voglia :
1 ) dichiarare che i ricorsi sono irricevibili in quanto diretti contro il Consiglio e in quanto intesi al risarcimento di danni;
2 ) per il caso che la Corte decida di esaminare il merito, respingere i ricorsi in quanto infondati;
3 ) porre le spese a carico dei ricorrenti .
2 . Sulla ricevibilità
A sostegno della propria eccezione d' irricevibilità, la Commissione ha dedotto vari argomenti . Il Consiglio li ha fatti propri, nella misura in cui si tratti della sua decisione e della sua responsabilità .
La Commissione si chiede anzitutto se sussista la competenza della Corte, dal momento che, a suo avviso, la lettera 1° novembre 1983 del direttore dell' impresa comune non può essere considerata un atto della Commissione, come sarebbe necessario ai sensi dell' art . 146 del trattato CEEA . Si tratterebbe invece di un atto dell' impresa comune, che, in forza dell' art . 49 del trattato CEEA, rientrerebbe nella competenza dei giudici nazionali . Tuttavia, per il caso che la Corte ritenesse trattarsi di un atto ai sensi dell' art . 146 del trattato CEEA, la Commissione sostiene che i ricorsi sono tardivi . A suo avviso, la controversa decisione 1° novembre 1983 è una semplice conferma dell' assunzione dei ricorrenti decisa dal direttore dell' impresa comune fra il 1978 e il 1983 . Per gli stessi motivi sarebbero inammissibili anche i mezzi dedotti a sostegno dell' eccezione d' illegittimità relativa alla decisione del Consiglio n . 78/471 e della domanda di risarcimento .
A mio parere, invece, i ricorsi sono ricevibili .
Per quanto riguarda la competenza, mi limito a far rinvio alla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui questa può essere adita anche da coloro che rivendicano lo status di dipendente della Comunità, ai sensi dell' art . 152 del trattato CEEA ( da ultimo, sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 87 e 130/77, 22/83, 9, e 10/84, Salerno e altri, Racc . pag . 2523 ).
Inoltre, la controversa lettera 1° novembre 1983 dev' essere considerata un atto della Commissione . I ricorrenti hanno inviato la loro domanda di assunzione in qualità di agenti temporanei al direttore del progetto ed alla Commissione . Soltanto il direttore del progetto rispondeva loro con la lettera summenzionata . Egli poteva farlo in quanto a ciò delegato dalla Commissione, ai sensi degli artt . 5.10 e 5.11 delle disposizioni complementari allo statuto, in cui gli viene delegato il potere di assumere personale sino al grado A4 . In effetti, perciò, la lettera dev' essere considerata come proveniente dalla Commissione .
L' argomento relativo alla tardività del ricorso non può essere accolto . L' impugnata decisione 1° novembre 1983 non può essere considerata una conferma della precedente decisione di assunzione . A norma dell' art . 8 dello statuto, gli interessati sono stati infatti assunti non già dal direttore del progetto, bensì dall' organizzazione ospitante . Di conseguenza, non si può neppure trattare della conferma di un atto precedente ai sensi dell' art . 146, 2° comma, del trattato CEEA, come sostenuto dalla Commissione . Per gli stessi motivi dev' essere respinta l' eccezione relativa alle altre deduzioni dei ricorrenti . A ciò si aggiunge il fatto che il ricorso per risarcimento costituisce un' impugnazione autonoma, soggetta ad un termine di prescrizione di 5 anni ( art . 44 dello statuto CEEA della Corte e, rispettivamente, art . 43 dello statuto CEE della Corte ).
Per quanto riguarda l' eccezione d' illegittimità sollevata, in via incidentale, contro la decisione del Consiglio n . 78/471, osservo poi che non osta alla sua ricevibilità la circostanza che, nel presente caso, essa sia diretta contro una decisione generale, e non contro un regolamento, come indicato nell' art . 156 del trattato CEEA . Per garantire il controllo di legittimità a favore dei singoli, la Corte ha interpretato estensivamente questo articolo, nel senso che una siffatta eccezione può essere sollevata anche contro atti aventi effetti analoghi a quelli di un regolamento in senso formale ( causa 92/78, Simmenthal, Racc . 1979, pag . 800 ). Ciò è stato confermato anche dal rappresentante del Consiglio, durante la trattazione orale .
3 . Nel merito
3.1 . Introduzione
A sostegno della domanda di annullamento della decisione controversa i ricorrenti hanno dedotto due mezzi .
In primo luogo, a loro avviso, la decisione controversa è in contrasto con lo statuto . Secondo l' art . 8, tutti i membri del personale appartenenti al gruppo di lavoro del progetto sono assunti dalla Commissione in qualità di agenti temporanei, tranne quelli che, al momento della loro selezione per occupare un posto nel gruppo di lavoro del progetto, erano già alle dipendenze dell' organizzazione ospitante . Coloro che, al momento della loro selezione, non erano ancora occupati presso l' organizzazione ospitante appartengono, secondo l' art . 8.1, alla categoria "altro personale ". Per questa categoria, l' assunzione in qualità di agenti temporanei presso la Commissione è espressamente prevista dall' art . 8.5 .
In secondo luogo, i ricorrenti hanno sostenuto che quanto disposto dagli artt . 8.4 e 8.5, secondo cui le persone che, al momento della loro selezione, erano già alle dipendenze dell' organizzazione ospitante, e che hanno tutte la cittadinanza britannica, non vengono assunte in qualità di agenti temporanei, bensì rimangono alle dipendenze di detta organizzazione, è in contrasto con il generale divieto di discriminazione . Nel corso del procedimento, questo mezzo è stato ampliato, poiché i ricorrenti sostengono che le suddette disposizioni non si limitano alla categoria indicata, ma si estendono a tutti i candidati di cittadinanza britannica che, al momento della loro selezione, non erano ancora occupati presso l' organizzazione ospitante .
3.2 . La tesi dei ricorrenti relativamente al contrasto con lo statuto
Riferirò dapprima gli argomenti delle parti, per formulare poi una prima conclusione su questo punto .
3.3 . Argomenti dei ricorrenti
Gli argomenti dei ricorrenti su questo punto sono basati, in particolare, su una interpretazione letterale dello statuto .
A loro avviso, da questo testo risulta che coloro che al momento della loro selezione non erano ancora alle dipendenze di un membro della JET, vale a dire, nella fattispecie, dell' organizzazione ospitante, devono rientrare nella categoria "altro personale" ( art . 8.1 ). Ne conseguirebbe ch' essi devono essere assunti in qualità di agenti temporanei ( art . 8.5 ).
Essi fanno anzitutto riferimento al fatto che, secondo l' art . 8.1, il gruppo di lavoro del progetto è composto da due categorie di personale, e cioè dal personale proveniente dai membri dell' impresa comune e dall' altro personale . Dal testo delle successive disposizioni si desumerebbe che la prima categoria comprende le persone che erano già alle dipendenze di un membro dell' impresa comune . Nell' art . 8.4, ad esempio, è detto che il personale messo a disposizione dall' organizzazione ospitante rimane alle dipendenze di tale organizzazione . L' art . 8.8 stabilisce che i membri dell' impresa s' impegnano a reimpiegare il personale da loro messo a disposizione del progetto, non appena ultimato il lavoro svolto da tale personale per il progetto .
3.4 Difese della Commissione
La Commissione, appoggiata su questo punto dal Consiglio, ha difeso la prassi, che si riflette nell' impugnato provvedimento del 1° novembre 1983, secondo cui, in pratica, tutto il personale che costituisce il gruppo di lavoro del progetto proviene dai membri dell' impresa comune . D' altra parte, com' è risultato dalla risposta ai quesiti formulati dalla Corte, la categoria "altro personale" non ha avuto in pratica alcun peso nella politica delle assunzioni .
La Commissione sottolinea anzitutto l' importanza della funzione svolta dai membri dell' impresa comune nell' ambito del progetto JET . In proposito essa osserva che tale progetto costituisce una tappa nell' ambito del progressivo sviluppo del programma "fusione" della Comunità . Ciò ha trovato espressione nel secondo e nel terzo punto del preambolo, nonché nella parte dispositiva della decisione del Consiglio n . 78/471 . Il progetto JET dev' essere il frutto di uno "sforzo comune" inteso a consentire un' interazione e una collaborazione efficaci fra il progetto e i laboratori associati al programma "fusione ". Questo "sforzo comune", questa "interazione" e questa "collaborazione" si riflettono nella composizione dell' impresa comune, i cui membri sono enumerati nell' art . 1.3 dello statuto, nonché nell' obbligo di questi membri di mettere a disposizione dell' impresa, ai sensi dell' art . 8.3 dello statuto, personale qualificato e di reimpiegare questo personale, a norma dell' art . 8.8, non appena ultimato il lavoro da esso svolto per il progetto . La struttura dell' impresa comune JET è unica rispetto a quella di altre imprese comuni da tempo esistenti . Queste ultime sono tutte imprese nazionali che, data la loro importanza dal punto di vista comunitario, sono state in seguito trasformate in imprese comuni . Il loro personale è costituito da dipendenti aventi tutti la stessa cittadinanza .
In ragione del carattere comunitario del progetto JET, si è invece ritenuto che questo carattere dovesse trovare espressione anche nella composizione dell' organico . E' stato deciso che la JET non avrebbe avuto propri dipendenti, ma sarebbe stata dotata di personale messo a sua disposizione sia dall' organizzazione ospitante, sia dalla Commissione, dalla quale sarebbe stato assunto il personale proveniente dai membri diversi dall' organizzazione ospitante .
Entrambi i convenuti attribuiscono la massima importanza alla disciplina relativa al reimpiego, dopo la fine del lavoro svolto per il progetto, da parte del membro interessato dell' impresa comune, ai sensi dell' art . 8.8 . Una siffatta disciplina viene considerata necessaria in ragione della natura temporanea del progetto, il quale, a norma dell' art . 1 della decisione del Consiglio n . 78/471, ha una durata di dodici anni . La riassunzione del personale è stata fin dall' inizio considerata essenziale, per prevenire problemi sociali al termine dell' esecuzione del progetto . E' questo il motivo per cui candidature individuali non patrocinate da membri dell' impresa non hanno avuto, in generale, esito positivo . Nei pochi casi in cui esse sono state invece accolte, si è potuta trovare successivamente una soluzione quanto al reimpiego da parte di un membro dell' impresa, dopo la fine del progetto .
3.5 . Valutazione di questo mezzo
L' interpretazione che i ricorrenti danno delle disposizioni controverse appare, a prima vista, persuasiva e coerente . Tali disposizioni sembrano in effetti partire dal presupposto che vi sia, da una parte, personale già occupato presso un membro dell' impresa comune e, dall' altra, "altro personale", per il quale manca questo rapporto di dipendenza . Perciò, i ricorrenti che, al momento del deposito della loro candidatura, non erano ancora alle dipendenze dell' organizzazione ospitante rientrerebbero nella categoria "altro personale" e, dopo la selezione, avrebbero potuto essere assunti dalla Commissione in qualità di agenti temporanei .
Tuttavia, il modo di agire difeso dalla Commissione, sostenuta su questo punto dal Consiglio, e basato sulle disposizioni complementari allo statuto, non è neppur esso in contrasto col testo di quest' ultimo . Ai ricorrenti, infatti, dopo la loro selezione da parte del direttore dell' impresa comune, è stato offerto un contratto di lavoro dall' organizzazione ospitante . In tal modo, essi sono entrati a far parte del personale proveniente dai membri . Di conseguenza, essi sono soggetti alla disciplina a tal fine stabilita dall' art . 8 per il personale messo a disposizione dai membri dell' impresa comune . L' argomento dei ricorrenti, secondo cui questo rapporto di dipendenza era puramente nominale, non può a mio avviso essere accolto, poiché il sistema di riassunzione ad esso connesso ha certamente essenziale importanza .
Ai fini della soluzione della controversia si deve tener presente che la prassi contestata trova applicazione in una fase precedente a quella in cui il personale viene messo a disposizione del progetto . Nello statuto, nulla è detto in merito a questa fase preliminare . La disciplina in proposito è contenuta nelle disposizioni complementari, come stabilito nell' art . 8.9, secondo cui il consiglio del JET definisce in dettaglio le procedure per l' inquadramento e l' amministrazione del personale . Questa norma conferma il ruolo centrale dei membri dell' impresa comune e la prassi seguita in materia di assunzione del personale . La vacanza di posti viene in primo luogo comunicata ai membri dell' impresa, che ne danno notizia nel proprio ambito ( art . 5.2 delle disposizioni complementari ). Dopo la scelta definitiva da parte del direttore del progetto, il membro interessato viene informato in proposito ( art . 5.10 ).
Nelle disposizioni complementari non è contemplata alcuna disciplina per la categoria "altro personale ". Soltanto i "casi specifici" di cui all' art . 8.5 dello statuto costituiscono oggetto di norme più dettagliate, che tuttavia non si applicano nella fattispecie .
Tenuto conto delle norme complementari e della prassi su queste basata, ritengo che giustamente gli interessati non siano stati inclusi nella categoria "altro personale ". Osserverò in proposito che la disciplina contenuta nelle disposizioni complementari riguarda la politica del personale, sulla quale la Corte non può pronunciarsi in sede giurisdizionale . A mio avviso, tuttavia, il mezzo relativo alla violazione dello statuto deve essere disatteso, per i motivi indicati .
4 . Violazione del divieto di discriminazione
4.1 . Introduzione
Nell' esaminare questo mezzo partirò dal presupposto che il sistema di assunzione applicato sia, come ho già dimostrato, conforme allo statuto . Riferirò dapprima gli argomenti delle parti, per poi concludere su questo punto .
5.2 Gli argomenti dedotti dai ricorrenti in merito alla violazione del divieto di discriminazione
I ricorrenti sostengono che tutti i candidati britannici devono essere occupati presso l' organizzazione ospitante, prima di poter essere messi a disposizione del progetto JET . Ciò implica, in forza degli artt . 8.4 e 8.5 dello statuto, che soltanto i candidati britannici sono esclusi dall' assunzione in qualità di agenti temporanei della Commissione .
A loro avviso, dalle lettere della divisione del personale dell' impresa comune, con le quali si accusa ricevuta delle candidature o si comunica agli interessati la decisione di selezione, risulta che la distinzione effettuata tra i vari candidati è basata sulla cittadinanza di questi ultimi . E' generalmente noto che l' organizzazione ospitante ha soltanto dipendenti di cittadinanza britannica . Al riguardo, nelle lettere prodotte in causa è detto che "(...) candidati britannici prescelti per posti JET sono o diventano dipendenti della UKAEA (...)", e che "la loro ulteriore destinazione al JET dipenderà dalle modalità e condizioni del loro contratto con l' UKAEA" ( allegati 11 e 12 dei ricorsi ).
Secondo i ricorrenti, il semplice fatto di essere alle dipendenze della UKAEA al momento della selezione non può giustificare la differenza di trattamento fra i vari membri del gruppo di lavoro del progetto . Tale differenza è in contrasto con il carattere comunitario del progetto, sottolineato nell' art . 8 dello statuto dell' impresa comune .
4.3 . Gli argomenti dedotti dai convenuti
La Commissione ribadisce gli argomenti da essa già svolti nel contesto del mezzo precedente . Essa sottolinea la funzione dei membri nell' ambito del progetto JET, il carattere temporaneo di quest' ultimo e la conseguente necessità di un sistema di riassunzione del personale interessato al termine dei lavori .
Il Consiglio conferma la differenza di trattamento fra i due gruppi del personale ( UKAEA e Euratom ). A suo avviso, tuttavia, tale differenza non è illegittima, in quanto deriva dalla differenza fra le norme rispettivamente vigenti per i due gruppi . Questi si trovano perciò in situazioni diverse e non possono quindi pretendere lo stesso trattamento .
Il Consiglio ha espressamente sostenuto che lo scopo di tale disciplina era quello di garantire l' equilibrio, quanto alla cittadinanza, nell' ambito del personale destinato al progetto . Poiché il personale UKAEA ha sempre la cittadinanza britannica, il "contingente" comunitario deve comprendere cittadini di tutti gli Stati della Comunità, esclusi i cittadini britannici .
Il Consiglio sottolinea che è in ragione della loro particolare partecipazione allo sforzo comune realizzato da tutti i membri dell' impresa comune che la Euratom e la UKAEA svolgono la funzione di datori di lavoro del personale destinato all' impresa comune, l' Euratom in quanto promotore dell' impresa, la UKAEA in quanto organizzazione ospitante . Il Consiglio precisa inoltre che l' impresa comune JET, pur essendo una delle otto imprese comuni attualmente esistenti, è l' unica ad avere personale messo a disposizione da due datori di lavoro esterni, la UKAEA e la Euratom, mentre le altre imprese dispongono di propri dipendenti, tutti soggetti allo stesso regime . L' art . 8 dello statuto, che conferma tale distinzione, si limita a precisare il modo in cui l' impresa comune sarà dotata di personale, ma nulla dice sulle distinzioni indicate dai ricorrenti per quanto riguarda la cittadinanza dei candidati o il loro rapporto di dipendenza dalla UKAEA prima della selezione .
4.4 . Valutazione di questo mezzo
Nel valutare questo mezzo, si deve anzitutto premettere che il progetto JET è concepito come un progetto comunitario, secondo quanto risulta dal terzo punto del preambolo della decisione del Consiglio n . 78/471 e dall' art . 8.2 dello statuto . Sotto questo aspetto esso si differenzia dalle altre imprese comuni sopra menzionate .
L' art . 8.2 ha il seguente tenore :
"La composizione del gruppo di lavoro del progetto deve rappresentare un giusto equilibrio fra l' esigenza di garantire la natura comunitaria del progetto, soprattutto per i posti in cui sono richieste qualifiche di un dato livello ( fisici, ingegneri, personale amministrativo di livello equivalente ) e l' esigenza di dare al direttore del progetto i più ampi poteri in materia di scelta del personale ai fini di una gestione efficace . Nell' applicazione di questo principio si deve tener conto anche degli interessi dei membri non comunitari dell' impresa comune ".
E' accertato che il personale viene trattato diversamente ch' esso provenga o meno dall' organizzazione ospitante . Inoltre, durante il procedimento è risultato che si può considerare generalmente noto il fatto che la UKAEA assume soltanto lavoratori aventi la cittadinanza britannica . Anche per gli altri membri sembra esistere, in linea di massima, questo nesso di cittadinanza fra ciascun membro ed il suo personale . Ciò si desume anche dalla tesi del Consiglio, secondo cui il sistema aveva per l' appunto lo scopo di garantire, nell' ambito del personale, un equilibrio relativamente alla cittadinanza .
Non si può sostenere, come fa il Consiglio, che la differenza di trattamento dei due gruppi non è illegittima, data la differenza fra le norme che ad essi si applicano . E' in definitiva il Consiglio che ha creato tale differenza di trattamento, con la sua decisione e con lo statuto ad essa allegato . Secondo la costante giurisprudenza della Corte, casi uguali devono essere trattati nello stesso modo e casi diversi in modo diverso . Tuttavia, affinché risulti ammissibile un diverso trattamento, la differenza deve risiedere in circostanze obiettive . L' argomento dedotto dal Consiglio circa la differenza fra i rispettivi regimi non è perciò sufficiente in proposito .
A mio avviso, nulla fa ritenere che la circostanza che taluni membri del personale provengano dall' organizzazione ospitante possa giustificare una differenza di trattamento . Né dallo statuto, né dalle disposizioni complementari risulta che, nella selezione dei candidati, sia nella fase iniziale del progetto sia successivamente, ai membri del personale provenienti dalla UKAEA debba esser data la preferenza quanto alla destinazione al JET . E' solo dopo la selezione da parte del direttore del progetto che si manifesta la differenza fra i candidati, a seconda della loro provenienza, come risulta anche dalle suddette lettere prodotte in causa dai ricorrenti . Questo sistema dà l' impressione che, in via di principio, si sia partiti dal "vecchio" modello delle imprese comuni esistenti, e cioè uno stesso ed unico regime per il personale esistente dell' organizzazione nazionale britannica trasformata in impresa comune e, d' altra parte, un personale ripartito secondo criteri comunitari . Un siffatto sistema è inammissibile, tenuto conto del carattere comunitario che, fin dall' inizio, è proprio del progetto .
Ricorderò ancora che il Consiglio, durante la trattazione orale, ha espressamente confermato, rispondendo a quesiti formulati dalla Corte, il punto di vista da esso già espresso in precedenza e secondo cui il sistema ha lo scopo di garantire un equilibrio, quanto alla cittadinanza, nell' ambito del personale che costituisce il gruppo di lavoro del progetto . A mio avviso, tuttavia, non è chiaro perché un siffatto equilibrio non possa essere realizzato nella cerchia degli agenti temporanei della Commissione . Entrambi i convenuti hanno inoltre confermato che la controversa differenza di trattamento non è determinata da ragioni finanziarie .
Concludendo, ritengo sia stato dimostrato che si tratta di una differenza di trattamento fondata sulla cittadinanza . A mio avviso, non è stata addotta alcuna ragione obiettiva che possa giustificare una siffatta fondamentale differenza di trattamento . Al contrario, la circostanza che i membri del personale che hanno la cittadinanza britannica e quelli che hanno una diversa cittadinanza effettuino lo stesso lavoro per il progetto esige che anche le condizioni di lavoro siano le stesse .
Il carattere comunitario, che ho sottolineato, del progetto implica che devono applicarsi i principi giuridici fondamentali accolti nel diritto comunitario .
Ora, a mio avviso, la disciplina controversa, stabilita negli artt . 8.4 e 8.5 dello statuto, è in contrasto col divieto generale di discriminazione in ragione della cittadinanza . Ritengo perciò che la decisione impugnata, basata su dette norme, debba essere annullata . Mi sono anche chiesto se questa conclusione debba essere limitata al personale selezionato dal direttore dell' impresa comune ovvero al personale britannico assunto contemporaneamente ai dipendenti che hanno cittadinanza diversa e nominati dalla Commissione . Poiché, per lo più, anche i membri del personale nominati dalla Commissione erano già occupati presso un membro della JET, non ritengo tuttavia possibile limitare in tal modo la mia conclusione . Come per il personale messo a disposizione dall' organizzazione ospitante, l' applicazione dell' art . 8.5 dello statuto riguarda infatti personale messo a disposizione dai membri dell' impresa comune . Può trattarsi, in tal caso, tanto di "nuovo" quanto di "vecchio" personale . Per entrambe le categorie di personale deve quindi valere il divieto di discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro .
5 . La domanda di risarcimento
Tenuto conto del punto di vista da me già espresso, resta da esaminare soltanto la domanda dei ricorrenti relativa al risarcimento dei danni, poiché in pratica le altre pretese sono divenute prive di oggetto .
I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di condannare la Comunità a risarcirli del danno da essi subito a causa della illegittima procedura di assunzione applicata dal Consiglio e dalla Commissione . Questa domanda è stata tuttavia precisata nel senso che alla Corte è stato chiesto di ordinare alle parti di cercare di raggiungere un accordo sull' entità del risarcimento . I ricorrenti ritengono, in particolare, che sia difficile per il momento valutare il danno, anche se il relativo importo deve corrispondere alla differenza fra gli emolumenti spettanti ad un dipendente UKAEA e ad un agente temporaneo della Commissione . Non è chiaro, infatti, per il momento, quale dovrebbe essere il loro inquadramento .
Dopo aver sollevato l' eccezione d' irricevibilità cui si è già fatto cenno, e da me già respinta, i convenuti non hanno formulato ulteriori deduzioni in merito alla domanda di risarcimento .
A mio avviso, i criteri che la Corte applica per l' attribuzione di un risarcimento sono soddisfatti . Nella fattispecie, la violazione del fondamentale divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza costituisce una "violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli", secondo la formula usata nella vostra giurisprudenza ( fra l' altro nella causa 238/78, Ireks-Arkady, Racc . 1979, pag . 2972 ).
Ritengo tuttavia che, nel presente stadio del procedimento, la domanda non possa essere accolta se non ordinando alle parti di accordarsi sull' importo del risarcimento .
6 . Conclusione generale
Concludendo, propongo alla Corte, nelle presenti cause :
1 ) di annullare la controversa decisione 1° novembre 1983, con la quale veniva respinta la domanda dei ricorrenti intesa ad ottenere la nomina in qualità di agenti temporanei della Commissione, per contrasto col fondamentale divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza, e di dichiarare inapplicabili le relative disposizioni dello statuto allegato alla decisione del Consiglio n . 78/471;
2 ) di accogliere la domanda di risarcimento, nella misura della differenza fra gli emolumenti che i ricorrenti percepiscono in qualità di dipendenti della UKAEA e quelli ai quali hanno diritto in qualità di agenti temporanei della Comunità;
3 ) di ordinare che le parti cerchino di trovare un accordo circa gli importi da pagare a titolo di risarcimento dei danni e presentino alla Corte una relazione in proposito, entro un termine di sei mesi;
4 ) di ordinare alle parti, per il caso che entro il suddetto termine esse non riescano a trovare un accordo circa gli importi da pagare a titolo di risarcimento dei danni, di comunicare alla Corte cifre precise relativamente al danno che, a loro avviso, dev' essere risarcito;
5 ) di porre le spese processuali a carico della Commissione e del Consiglio;
6 ) di respingere le altre domande dei ricorrenti .
(*) Traduzione dall' olandese .
( 1 ) La data dell' atto recante pregiudizio non è indicata nelle
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