Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Le cause riunite 271/83, 15, 36, 113, 158, 203/84 e 13/85 riguardano i ricorsi di 174 dipendenti della United Kingdom Atomic Energy Authority ( in prosieguo : "UKAEA" o "organizzazione ospitante "), messi a disposizione dell' impresa comune "Joint European Torus ( JET ) Joint Undertaking", creata con la decisione del Consiglio 30 maggio 1978, n . 78/471 ( GU L 151, del 7.6.1978, pagg . 10 e segg .).
La trattazione orale di dette cause si è svolta una prima volta dinanzi alla terza sezione, e l' avvocato generale P . VerLoren van Themaat ha presentato le sue conclusioni a detta sezione il 12 dicembre 1985 .
Le cause sono state successivamente rimesse alla Corte in seduta plenaria, a norma dell' art . 95, § 4, del regolamento di procedura, ed una nuova trattazione ha avuto luogo nell' udienza da voi tenuta il 19 giugno 1986 .
Nel corso di tale udienza sono stati messi in luce aspetti nuovi per quanto riguarda taluni punti, cosicché sono divenute indispensabili conclusioni complementari .
Invece di sottoporre alla Corte le conclusioni dell' avvocato generale VerLoren van Themaat accompagnate da conclusioni complementari, mi è parso preferibile, a fini di chiarezza, di presentarvi un unico documento in cui siano conglobati i punti di vista vecchi e nuovi . Le presenti conclusioni sono quindi in parte basate testualmente su quelle del mio illustre predecessore . Benché presentate sotto la mia esclusiva responsabilità, esse costituiscono in un certo senso un lavoro collettivo .
Prima di esaminare le varie domande sulle quali dovrete pronunciarvi, permettetemi di ricordare brevemente secondo quali criteri sia stata effettuata l' assunzione del gruppo di lavoro del progetto JET .
A norma dell' art . 8.3 dello statuto dell' impresa comune, allegato alla decisione del 30 maggio 1978, i membri dell' impresa comune ( 1 ) mettono a disposizione di questa personale qualificato per il settore scientifico, tecnico e amministrativo, durante l' intero periodo di realizzazione del progetto JET .
Il personale che costituisce il gruppo di lavoro del progetto comprende due categorie ben distinte :
a ) Il personale proveniente dall' organizzazione ospitante
L' art . 8.4 dello statuto recita : "Il personale messo a disposizione dall' organizzazione ospitante rimane alle dipendenze dell' organizzazione ospitante, alle condizioni d' impiego di tale organizzazione ed è assegnato da quest' ultima all' impresa comune";
b ) Il personale proveniente dai membri dell' impresa comune e altro personale
L' art . 8.5 ha il seguente tenore : "salvo decisione diversa in alcuni casi specifici, in conformità delle procedure che il consiglio del JET dovrà definire per l' inquadramento e l' amministrazione del personale, il personale messo a disposizione dai membri dell' impresa comune diversi dall' organizzazione ospitante e l' altro personale necessario sono assunti dalla Commissione per impieghi temporanei conformemente al 'Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee' e sono assegnati dalla Commissione all' impresa comune ".
Con lettere inviate dal luglio al settembre 1983, e confermate dal settembre al novembre 1983, i ricorrenti nelle presenti cause chiedevano al direttore dell' impresa comune ed alla Commissione, in forza dell' art . 148, 3° comma, del trattato CEEA e/o dell' art . 90, n . 1, dello statuto del personale delle Comunità europee,
- di essere assunti in qualità di agenti temporanei delle Comunità, comandati presso il gruppo di lavoro del progetto JET;
- di risarcirli dei danni pecuniari e altri, passati e futuri, derivanti dalla loro mancata assunzione in qualità di agenti temporanei delle Comunità .
Con lettera circolare in data 1° novembre 1983 il direttore dell' impresa comune informava tutti i ricorrenti dell' impossibilità di dar seguito alla loro domanda, in quanto, a norma dell' art . 8 dello statuto, "il personale della UKAEA resta alle dipendenze di questa ".
I ricorrenti proponevano allora i seguenti ricorsi, nei quali essi chiedono :
1 ) l' annullamento, ai sensi dell' art . 146, 2° comma, e 147, 1° comma, del trattato CEEA, della suddetta decisione 1° novembre 1983;
2 ) in subordine, la dichiarazione della carenza della Commissione, in quanto questa non ha risposto alle domande formulate dai ricorrenti;
3 ) la condanna della Comunità a risarcire ai ricorrenti i danni subiti a causa di illegittime procedure d' assunzione adottate dal Consiglio ed attuate dalla Commissione .
Prenderò in esame, nell' ordine :
- la ricevibilità del ricorso,
- il problema della violazione dello statuto JET,
- quello della validità di detto statuto,
- la domanda di risarcimento .
1 . Sulla ricevibilità
La Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità basata su vari argomenti, che il Consiglio ha fatto propri nella misura in cui si tratti della sua decisione e della sua responsabilità .
La Commissione si chiede anzitutto se sussista la competenza della Corte, dal momento che, a suo avviso, la lettera 1° novembre 1983 del direttore dell' impresa comune non può essere considerata un atto della Commissione, come sarebbe necessario ai sensi dell' art . 146 del trattato CEEA . Si tratterebbe invece di un atto dell' impresa comune, che, in forza dell' art . 49 del trattato CEEA, rientrerebbe nella competenza dei giudici nazionali . Tuttavia, per il caso che la Corte ritenesse trattarsi di un atto ai sensi dell' art . 146, la Commissione sostiene che i ricorsi sono tardivi . A suo avviso, la controversa decisione 1° novembre 1983 è una semplice conferma dell' assunzione dei ricorrenti decisa dal direttore dell' impresa comune fra il 1978 e il 1983 . L' irricevibilità della domanda di annullamento di tale decisione si estenderebbe, secondo la Commissione, alle altre conclusioni dei ricorrenti .
Ora, a mio parere, questi argomenti non possono essere accolti .
In primo luogo, la controversa lettera 1° novembre 1983 dev' essere considerata un atto della Commissione . I ricorrenti hanno inviato la loro domanda di assunzione in qualità di agenti temporanei al direttore del progetto ed alla Commissione . Soltanto il direttore del progetto rispondeva loro con la lettera summenzionata . Egli poteva farlo in quanto a ciò delegato dalla Commissione, ai sensi degli artt . 5.10 e 5.11 delle disposizioni complementari allo statuto, in materia di assegnazione e di gestione del personale dell' impresa comune . Con tali disposizioni gli viene delegato il potere di assumere personale sino al grado A4 . In effetti, perciò, la lettera dev' essere considerata come proveniente dalla Commissione .
In secondo luogo, l' argomento relativo alla tardività del ricorso non può essere accolto . L' impugnata decisione 1° novembre 1983 non può essere considerata una conferma della precedente decisione di assunzione . A norma dell' art . 8 dello statuto, gli interessati sono stati infatti assunti non già dal direttore del progetto, bensì dall' organizzazione ospitante . Di conseguenza, non si può neppure trattare della conferma di un atto precedente ai sensi dell' art . 146, 2° comma, del trattato CEEA, come sostenuto dalla Commissione . Vorrei ricordare inoltre che il ricorso per risarcimento costituisce un' impugnazione autonoma, soggetta alla prescrizione quinquennale ( art . 44 dello statuto CEEA della Corte e art . 43 dello statuto CEE della Corte ).
Per quanto riguarda l' eccezione d' illegittimità sollevata, in via incidentale, contro la decisione del Consiglio n . 78/471, osservo poi che non osta alla sua ricevibilità la circostanza che, nel presente caso, essa sia diretta contro una decisione generale, e non contro un regolamento . Per garantire il controllo di legittimità a favore dei singoli, la Corte ha interpretato estensivamente gli artt . 184 CEE e 156 CEEA, nel senso che una siffatta eccezione può essere sollevata anche contro atti aventi effetti analoghi a quelli di un regolamento in senso formale ( causa 92/78, Simmenthal, Racc . 1979, pag . 800 ). Ciò è stato confermato anche dal rappresentante del Consiglio, durante la trattazione orale .
Si pone invece il problema di stabilire se i presenti ricorsi, nella parte in cui sono diretti contro la Commissione, siano ricevibili in quanto basati sugli artt . 146, 2° comma, 148, 3° comma, 151 e 188 del trattato CEEA . Essi sono infatti diretti contro una decisione di rifiuto, da parte dell' autorità avente il potere di nomina ( il direttore del JET che agiva per conto della Commissione ), di assumere i ricorrenti in qualità di agenti temporanei .
Ora, mentre la Corte ha riconosciuto che i dipendenti possono impugnare regolamenti del Consiglio in base agli artt . 173 CEE o 146 CEEA, essa ha ammesso una sola volta, per quanto mi consta, la ricevibilità di un ricorso proposto in base ad uno di questi articoli contro una decisione dell' autorità avente il potere di nomina .
Si tratta dell' ordinanza emessa con procedimento sommario dal presidente della Corte il 20 ottobre 1959 nelle cause riunite 43, 45 e 49/59 ( Racc . 1960, pag . 953 ).
I ricorrenti avevano impugnato decisioni della Commissione, con le quali questa rinunziava ai loro servizi, ed avevano chiesto alla Corte di sospendere l' esecuzione degli atti impugnati .
La resistente aveva sollevato la questione del se la Corte fosse competente a pronunziarsi nelle controversie fra la Comunità ed i suoi dipendenti, dal momento che lo statuto previsto dall' art . 179 del trattato CEE non era stato ancora adottato .
Considerando che si trattava di una questione di portata generale, il presidente statuiva come segue :
"(...) a differenza del trattato CECA, l' art . 173 del trattato CEE, riguardante i ricorsi d' annullamento, è formulato in modo tale da potersi applicare anche nei confronti dei funzionari, ed attribuisce a questi il diritto di ricorrere contro le decisioni che li riguardano . Stando così le cose, l' art . 179 non può essere interpretato nel senso di attribuire ai compilatori dello statuto il potere di restringere o di ampliare i presupposti e le modalità, fissati in via generale, dei ricorsi giurisdizionali, ad esempio abbreviando i termini, introducendo, in determinati casi, un 'recours de pleine juridiction' , ecc . (...)".
In quella fattispecie, il presidente della Corte ha manifestamente voluto evitare che i ricorrenti si trovassero di fronte ad un diniego di giustizia .
In seguito la Corte ha dichiarato, a proposito del regolamento del Consiglio n . 2530/72, "che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell' adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità", che
"il regolamento n . 2530/72, pur non costituendo formalmente parte integrante dello statuto del personale, ha tuttavia lo scopo, che viene in esso attuato, di disciplinare un aspetto specifico dei rapporti statutari fra le istituzioni delle Comunità e taluni dei loro dipendenti . Di conseguenza, i rimedi offerti agli interessati in caso di contestazione riguardante l' applicazione del regolamento sono quelli previsti dallo statuto, ivi compresa la presentazione di un ricorso amministrativo come condizione cui è subordinato l' esperimento di qualsiasi azione giurisdizionale" ( sentenza 17 febbraio 1977, causa 48/76, Reinarz / Commissione e Consiglio, Racc . pag . 291 ).
Nella stessa sentenza, così come in un' altra precedente ( sentenza 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhart, Racc . pag . 1171 ), la Corte ha dichiarato, a proposito dei ricorsi per risarcimento, che
"la controversia tra un dipendente e l' istituzione da cui egli dipende o dipendeva, controversia vertente sul risarcimento di un danno, si pone, nel caso in cui tragga origine dal rapporto d' impiego intercorrente tra l' interessato e l' istituzione, nell' ambito dell' art . 179 del trattato e degli artt . 90 e 91 dello statuto, ed esula dal campo d' applicazione degli artt . 178 e 215 del trattato ".
Nella sentenza Meyer-Burckhart, la Corte ha sottolineato in particolare che "d' altronde, con la proposizione di una domanda e di un reclamo, ( il ricorrente ) ha egli stesso seguito l' iter ex artt . 90 e 91" ( punto 8 della motivazione ).
Ricorderò che nelle presenti cause si chiede, fra l' altro, il risarcimento di danni .
Nella causa Reinarz, l' avvocato generale Capotorti aveva sostenuto che "qualsiasi controversia promossa da un individuo che si valga della sua qualità di agente, o ex agente della Comunità, e sollevi un problema da risolvere nel quadro del regime applicabile agli agenti della Comunità, deve seguire esclusivamente la via segnata dall' art . 179 e dagli artt . 91 e 92 dello statuto, non solo quando oggetto della domanda è l' annullamento di un atto, ma anche quando viene richiesto il risarcimento del danno" ( 2 ).
Nelle conclusioni relative alla causa Curtis ( 3 ), il prof . Capotorti si esprimeva come segue :
"Nella giurisprudenza di questa Corte tale norma ( l' art . 179 ) è stata sempre interpretata nel senso che gli strumenti di ricorso, che essa attribuisce ai funzionari nei rapporti con l' amministrazione, hanno carattere speciale ed esclusivo; nel senso, cioè, che i funzionari hanno soltanto i mezzi di ricorso previsti dall' articolo in questione e dalle norme derivate che vi si collegano, e quindi non possono invocare nei confronti dell' amministrazione le altre forme di tutela che il trattato riconosce, in generale, ai singoli . Mi basti ricordare in proposito la sentenza 17 febbraio 1977 nel caso 48/76, Reinarz ".
Mentre è possibile, nell' ambito dello statuto, rivolgere una domanda all' amministrazione e, in caso di rigetto, adire la Corte, tale facoltà non sembra esser data nell' ambito degli artt . 173 CEE e 146 CEEA, poiché nella causa Maag ( 4 ) la Corte ha affermato che un "ricorrente non può derogare unilateralmente alla ripartizione delle competenze fra la Corte ed i giudici nazionali, provocando il rigetto della sua domanda da parte della Commissione e attribuendo a tale rigetto la natura di decisione ai sensi dell' art . 173 ".
Si è quindi tentati di concludere che questo modo di procedere non è ammissibile per i dipendenti di ruolo, gli altri agenti, o le persone che rivendichino l' una o l' altra di tali qualità, che in tal modo intendano sottrarsi alle condizioni di accesso ad uno dei rimedi giurisdizionali esperibili dinanzi alla Corte ( 5 ).
Va osservato infine che il ricorso ai sensi degli artt . 173 CEE e 146 CEEA è ammissibile soltanto contro atti del Consiglio e della Commissione ( nonché, secondo la vostra più recente giurisprudenza, a talune condizioni particolari, contro atti del Parlamento ).
Nella causa De Lacroix ( 6 ), vertente sul ricorso di un candidato-dipendente e diretto contro l' amministrazione della Corte di giustizia, la Corte ha affermato che "se fondato sull' art . 173 del trattato, il ricorso è, in ogni caso, irricevibile, posto che la citata norma non contempla la possibilità di ricorrere per annullamento contro atti di istituzioni diverse dal Consiglio e dalla Commissione ".
Ammettendo che i dipendenti possano servirsi alternativamente dei rimedi giurisdizionali offerti dagli artt . 173 CEE e 146 CEEA, da un lato, o 179 CEE e 152 CEEA, dall' altro, la Corte creerebbe quindi una disparità fra i dipendenti del Consiglio e della Commissione e quelli delle altre istituzioni ed organi .
Per tutti questi motivi, ed allo scopo di chiarire per il futuro che i dipendenti non possono basare le azioni da essi promosse contro una decisione dell' autorità avente il potere di nomina sugli artt . 173, 175, 178 e 215 CEE o 146, 148, 151 e 188 CEEA, vi propongo di dichiarare irricevibili i ricorsi diretti contro la Commissione nelle cause 271/83, 15, 36, 113, 158, 203/84 e 13/85, nella parte in cui si basano su questi ultimi articoli .
Come indicato nella nota in fondo alla pag . 6 ( testo francese ) degli atti introduttivi, i ricorrenti hanno d' altronde nutrito essi stessi dubbi riguardo alla ricevibilità dei loro ricorsi ed hanno pertanto proposto anche, in via precauzionale, ricorsi basati sugli artt . 152 CEEA e 91 dello statuto del personale .
Si tratta delle cause 159 e 267/84 e 12/85 ( in prosieguo denominate "Ainsworth 2 "), nell' ambito delle quali gli stessi ricorrenti - ad eccezione dei 15 ricorrenti nella causa 13/85 - formulano le stesse domande e fanno rinvio agli stessi argomenti .
Si deve osservare che già nelle prime domande ch' essi avevano indirizzato al direttore del JET ed il cui rigetto è all' origine delle cause Ainsworth 1 i ricorrenti avevano fatto riferimento all' art . 90, n . 1, dello statuto, oltre che all' art . 148 CEEA ( vedasi allegato 1 B ai fascicoli delle cause Ainsworth 1 ). In seguito, essi hanno presentato anche reclami ( poi respinti ) ai sensi dell' art . 90, n . 2, del che, però, siamo venuti a conoscenza soltanto in base ai fascicoli delle cause Ainsworth 2 .
Sorge il problema del se, nonostante quest' ultima circostanza, la Corte non possa, per motivi di economia processuale, procedere semplicemente all' esame delle cause Ainsworth 1 in base all' art . 91 nella misura in cui si tratta della Commissione . Questa soluzione sarebbe opportuna anche per un altro motivo . Il problema della ricevibilità si presenta infatti in modo diverso per quanto riguarda i ricorsi per risarcimento diretti contro il Consiglio .
I ricorrenti non rivendicano la qualità di agenti temporanei del Consiglio e la decisione del Consiglio n . 78/471, che, a loro avviso, reca loro pregiudizio, non costituisce una decisione dell' autorità avente il potere di nomina, impugnabile in base alle disposizioni dello statuto .
Giustamente, quindi, le domande di risarcimento dirette contro il Consiglio sono state basate sugli artt . 151 e 188 CEEA .
Dato il carattere autonomo dell' azione di danni, sancito da una giurisprudenza costante ( da ultimo, sentenza 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn / Commissione, Racc . 1986, pag . 753, punti 26 e 32 della motivazione ), la ricevibilità di queste domande dev' essere valutata tenendo conto dei presupposti specifici di tale azione, che mi sembrano ricorrere nella fattispecie .
Riassumendo, propongo dunque in via principale di considerare ricevibili le domande di risarcimento dirette contro il Consiglio, e di esaminare le domande dirette contro la Commissione, nell' ambito delle cause Ainsworth 1, in base all' art . 91 dello statuto del personale, poiché i ricorrenti soddisfano le condizioni stabilite in proposito .
Qualora la Corte ritenesse che non si può procedere in tal senso, propongo
- di rimettere le cause 159, 267/84 e 12/85 ( Ainsworth 2 ) alla Corte in seduta plenaria;
- di chiedere alle parti se siano disposte a rinunziare alla trattazione orale in dette cause;
- di darmi l' opportunità di presentare brevi conclusioni relativamente alle stesse cause;
- di riunire i due gruppi di cause ai fini della sentenza e di dichiarare ricevibili i ricorsi Ainsworth 2, nonché i ricorsi Ainsworth 1 in quanto diretti contro il Consiglio .
Se ciò non fosse possibile, non resta altra alternativa che quella di dichiarare irricevibili i presenti ricorsi in quanto diretti contro la Commissione, di esaminarli nel merito in quanto diretti contro il Consiglio, e di riaprire successivamente la fase orale per le cause 159, 267/84 e 12/85 .
Possiamo ora venire al merito .
2 . Nel merito
A sostegno delle loro domande, i ricorrenti hanno dedotto due mezzi, e cioè :
- la violazione dello statuto del JET;
- l' illegittimità di tale statuto .
2.1 Il problema della violazione dello statuto
Si tratta del problema del se tutti i candidati aventi la cittadinanza britannica, che non erano, al momento della loro selezione da parte del direttore del progetto JET, occupati dalla UKAEA, dovessero necessariamente essere dapprima assunti dalla UKAEA per essere poi destinati al progetto, oppure dovessero essere assunti dalla Commissione come agenti temporanei delle Comunità, nella categoria "altro personale ".
I ricorrenti difendono evidentemente quest' ultima tesi, che, a prima vista, sembra persuasiva e coerente .
Tuttavia, l' interpretazione data dalla Commissione, sostenuta su questo punto dal Consiglio, e basata sulle disposizioni complementari in materia di assegnazione e di gestione del personale, emanate dal consiglio del JET in forza dell' art . 8.9 dello statuto, non è neppur essa in contrasto col testo di quest' ultimo . Ai ricorrenti, infatti, dopo la loro selezione da parte del direttore dell' impresa comune, è stato offerto un contratto di lavoro dall' organizzazione ospitante . In tal modo, essi sono entrati a far parte del personale di questa organizzazione . Di conseguenza, essi sono soggetti alla disciplina stabilita dall' art . 8.4 per il personale proveniente da questo membro dell' impresa comune . L' argomento dei ricorrenti, secondo cui il rapporto di dipendenza era puramente nominale, non può a mio avviso essere accolto, poiché il sistema di riassunzione ad esso connesso ha certamente essenziale importanza .
Ai fini della soluzione della controversia si deve tener presente che la prassi contestata trova applicazione in una fase precedente a quella in cui il personale viene messo a disposizione del progetto . Nello statuto, nulla è detto in merito a questa fase preliminare . La disciplina in proposito è contenuta nelle disposizioni complementari, che confermano il ruolo centrale dei membri dell' impresa comune e la prassi seguita in materia di assunzione del personale . La vacanza di posti viene in primo luogo comunicata ai membri dell' impresa, che ne danno notizia nel proprio ambito ( art . 5.2 delle disposizioni complementari ). Dopo la scelta definitiva da parte del direttore del progetto, il membro interessato viene informato in proposito ( art . 5.10 delle disposizioni complementari ).
Nelle disposizioni complementari non è contemplata alcuna disciplina per la categoria "altro personale ". Soltanto i "casi specifici" di cui all' art . 8.5 dello statuto costituiscono oggetto di norme più dettagliate, che tuttavia non si applicano nella fattispecie .
Tenuto conto delle norme complementari e della prassi su queste basata, ritengo che giustamente gli interessati non siano stati inclusi nella categoria "altro personale ".
Non si può infatti vietare alla Commissione di non ricorrere a tale possibilità, per fare in modo che tutte le persone messe a disposizione del progetto JET dispongano di una garanzia di reimpiego da parte di uno dei membri dell' impresa comune alla fine della realizzazione del progetto .
Non è quindi possibile concludere che la prassi di cui sopra abbia costituito una violazione dello statuto .
La questione in esame presenta tuttavia un altro aspetto, che è emerso con maggior chiarezza durante l' udienza del 16 giugno 1986 .
Nel corso della nuova trattazione orale, la Commissione ha ammesso che il direttore del progetto JET è sempre partito dal presupposto che soltanto la "United Kingdom Atomic Energy Authority" sarebbe stata disposta ad assumere i candidati di cittadinanza britannica, selezionati per occupare posti nell' ambito del progetto JET .
E' questo il motivo per cui le lettere della divisione del personale dell' impresa comune, con le quali si accusava ricevuta delle candidature e si comunicava agli interessati la decisione di selezione, ed alcune delle quali figurano nel fascicolo di causa, indicavano che "(...) i candidati britannici prescelti per posti JET sono o diventano dipendenti della UKAEA" e che "la loro ulteriore destinazione al JET dipenderà dalle modalità e condizioni del loro contratto con l' UKAEA" ( allegati 11 e 12 dei ricorsi ).
La Commissione ha riconosciuto che tale prassi può essere considerata discriminatoria e che l' impresa comune l' avrebbe immediatamente modificata .
In effetti, è innegabile che detta prassi costituiva una discriminazione fondata sulla cittadinanza, ed io propongo alla Corte di statuire in tal senso .
I candidati aventi la cittadinanza britannica avrebbero dovuto avere la possibilità di essere proposti per un impiego nell' ambito del JET da parte di altre organizzazioni membri, diverse dalla UKAEA . Lo statuto non contiene alcuna disposizione che imponesse al direttore del progetto di assumere il punto di vista sopra indicato .
Nello stesso contesto, la Corte aveva chiesto ai ricorrenti ed ai convenuti di rispondere ai seguenti quesiti :
1 ) E' avvenuto che uno o più ricorrenti, i quali avessero ottenuto un impegno di riassunzione da parte di un membro dell' impresa comune diverso dalla UKAEA alla scadenza del loro contratto con il JET siano stati costretti, in ragione della loro cittadinanza britannica, a rinunciare ad una siffatta garanzia e ad accettare quella della UKAEA?
2 ) In caso affermativo, precisare i nomi degli interessati e le circostanze in cui essi sono stati costretti ad accettare questo cambiamento di garanzia del posto di lavoro .
Dalle risposte a tali quesiti risulta che nessuno dei ricorrenti ha potuto dimostrare di essere in grado di richiamarsi ad una garanzia di riassunzione da parte di un membro dell' impresa comune diverso dalla UKAEA .
Propongo quindi alla Corte di constatare altresì che detta prova non è stata fornita .
Poiché l' esame del primo mezzo dedotto dai ricorrenti ha così consentito di valutare la prassi seguita dalla Commissione, potrò ora, nell' ambito del secondo mezzo, prescindere dal modo in cui lo statuto è stato applicato e concentrarmi esclusivamente sulla questione del se detto statuto contenga o meno disposizioni discriminatorie .
2.2 . Il problema dell' illegittimità dello statuto
Il secondo mezzo dei ricorrenti consiste nel sostenere, in via d' eccezione, che lo statuto dell' impresa comune è illegittimo in quanto sancirebbe un sistema d' assunzione contrastante coi principi fondamentali del diritto comunitario .
Secondo i ricorrenti, le relative disposizioni dello statuto violano il principio di uguaglianza e/o il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza e/o il principio della parità di trattamento nel settore dell' occupazione, espresso negli artt . 48, 49 e 119 del trattato .
La differenza di trattamento fra il personale messo a disposizione del progetto dalla UKAEA, da un lato, e quello comandato dagli altri membri dell' impresa comune, dall' altro, non è contestata dai convenuti .
Resta da stabilire se questa differenza di trattamento debba essere esaminata alla luce del principio della parità di trattamento o del divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza .
L' art . 8.4 dello statuto stabilisce che
"il personale messo a disposizione dall' organizzazione ospitante rimane alle dipendenze dell' organizzazione ospitante, alle condizioni d' impiego di tale organizzazione ed è assegnato da quest' ultima all' impresa comune ".
Il testo dello statuto non si riferisce quindi alla cittadinanza del personale in questione, bensì unicamente al fatto ch' esso è alle dipendenze dell' organizzazione ospitante .
D' altra parte, nella nota in fondo alla pag . 5 del ricorso nella causa 271/83 si legge che uno dei ricorrenti ha la doppia cittadinanza britannica ed olandese, che un altro è cittadino neozelandese, ma ha chiesto la cittadinanza britannica, e che un terzo è canadese .
Poiché non si può del tutto escludere che l' organizzazione ospitante assuma un giorno anche cittadini di paesi non membri del Commonwealth ed in particolare cittadini di altri Stati membri della Comunità, mi sembra preferibile, in definitiva, esaminare il problema alla luce del principio della parità di trattamento .
I convenuti hanno dedotto numerosi argomenti per giustificare la disparità di trattamento in questione .
Non si può, anzitutto, condividere l' argomento del Consiglio secondo cui la differenza di trattamento dei due gruppi non è illegittima, in quanto deriva dalla differenza delle norme che ad essi si applicano in base allo statuto . E' in definitiva il Consiglio che ha creato tale differenza di trattamento, con la sua decisione e con lo statuto ad essa allegato . Secondo la costante giurisprudenza della Corte, casi identici devono essere trattati in modo identico, e casi diversi in modo diverso . Affinché risulti ammissibile un diverso trattamento, la differenza deve risiedere in circostanze obiettive . L' argomento dedotto dal Consiglio circa la differenza fra i rispettivi regimi non è perciò sufficiente in proposito .
La Commissione, da parte sua, sostiene che la differenza di trattamento è giustificata dal ruolo svolto dai membri nell' ambito del progetto JET, dal carattere temporaneo di quest' ultimo e dalla conseguente necessità di un sistema di riassunzione del personale, da parte delle organizzazioni membri, al termine dei lavori .
Non si può, tuttavia, fare a meno di constatare che le persone messe a disposizione del progetto dagli altri membri fruiscono anch' esse di questa garanzia di reimpiego, pur essendo assunte in qualità di agenti temporanei della Comunità .
Il Consiglio e la Commissione ammettono, d' altronde, che la differenza di trattamento non può giustificarsi in base a considerazioni finanziarie .
La Commissione fa valere inoltre che, se a tutti i membri del personale fosse riservato un trattamento identico, ciò potrebbe avere ripercussioni sullo status del personale di altre imprese comuni e del personale addetto al "programma di fusione" nell' ambito di accordi di associazione conclusi fra l' Euratom e vari laboratori nazionali di ricerca .
In proposito, si deve rilevare anzitutto che il progetto JET è concepito come un progetto comunitario, come risulta dal terzo punto del preambolo della decisione del Consiglio e dall' art . 8.2 dello statuto, secondo cui
"la composizione del gruppo di lavoro del progetto deve rappresentare un giusto equilibrio fra l' esigenza di garantire la natura comunitaria del progetto, soprattutto per i posti in cui sono richieste qualifiche di un dato livello ( fisici, ingegneri, personale amministrativo di livello equivalente ) e l' esigenza di dare al direttore del progetto i più ampi poteri in materia di scelta del personale ai fini di una gestione efficace . Nell' applicazione di questo principio si deve tener conto anche degli interessi dei membri non comunitari dell' impresa comune ".
Questa esigenza non sussiste per le altre imprese comuni, che si differenziano nettamente dal progetto JET ( in proposito, vedere in particolare la controreplica del Consiglio ).
Esse esistevano già in quanto imprese nazionali, prima di essere trasformate in imprese comuni . L' impresa JET è stata creata dal Consiglio . Il suo statuto è stato elaborato ed adottato dal Consiglio, quello delle altre imprese comuni è stato da esso soltanto "approvato ".
Le altre imprese comuni dispongono di personale proprio, avente uno status definito dalle autorità nazionali .
E' vero che personale Euratom è comandato anche presso queste altre imprese comuni, nonché presso laboratori che hanno concluso un accordo di associazione con l' Euratom; in entrambi i casi si tratta, tuttavia, soltanto di poche persone . Ricordo che i veri e propri dipendenti Euratom destinati al progetto JET sono soltanto 11 . Ma accanto a loro vi sono 162 agenti temporanei della Comunità, appositamente assunti per il progetto .
Ricorderò inoltre che, durante la trattazione orale, rispondendo a quesiti della Corte, il Consiglio ha espressamente confermato il punto di vista che aveva esposto in precedenza, e secondo cui la disciplina in questione mira a garantire un equilibrio per quanto riguarda la cittadinanza delle persone che costituiscono il gruppo di lavoro del progetto . Ora, non capisco perché detto equilibrio non possa essere realizzato nell' ambito del gruppo dei dipendenti temporanei della Commissione .
Il principale argomento per giustificare la differenza di trattamento in questione - ed è certo un argomento di grande peso - consiste nel sostenere che non si deve fare una discriminazione nell' ambito del personale della UKAEA che lavora a Culham, a seconda che detto personale sia assegnato al progetto JET ovvero effettui ricerche nell' ambito del "programma di fusione" in base all' accordo di associazione esistente fra il laboratorio britannico e l' Euratom .
Devo constatare, anzitutto, che vi sarà quindi necessariamente una differenza di trattamento fra due gruppi di persone . Si tratta semplicemente di stabilire se la linea di demarcazione deve passare attraverso il personale destinato al JET ovvero attraverso il personale dipendente dalla UKAEA .
Mi sembra che anche questo dilemma possa essere risolto soltanto mediante applicazione del criterio delle circostanze obiettive .
Raffrontiamo dunque la situazione del personale giuridicamente dipendente dalla UKAEA ed assegnato al progetto JET :
- con quella del personale assegnato al progetto dagli altri membri dell' impresa comune,
- e con quella del personale della UKAEA che lavora nell' ambito dell' accordo di associazione .
Siamo così indotti a fare le seguenti constatazioni :
Il personale dipendente dalla UKAEA ed assegnato al JET e quello destinato allo stesso progetto dagli altri membri dell' impresa JET presentano le quattro caratteristiche comuni seguenti :
a ) questo personale è stato selezionato dal direttore del progetto JET;
b ) è posto sotto l' autorità gerarchica di questo direttore;
c ) svolge esattamente lo stesso lavoro;
d ) è retribuito sui fondi dell' impresa comune .
D' altra parte, queste due categorie di persone si differenziano sotto due aspetti :
- esse dipendono da diversi datori di lavoro;
- una di esse ha dovuto espatriare, l' altra no .
Se si confronta poi la situazione dei dipendenti della UKAEA destinati al JET con quella dei dipendenti della stessa organizzazione che lavorano nell' ambito del contratto d' associazione, si giunge ad un risultato esattamente inverso : i punti a ) - d ) non sono comuni, gli altri due punti lo sono .
Forse si obietterà, per quanto riguarda il punto c ), che sussiste pur sempre un' analogia quanto al lavoro effettuato . Ciò è vero, nel senso che entrambe queste categorie di persone operano per lo stesso scopo, e cioè rendere possibile la fusione nucleare controllata . Ma non esiste, fra loro, una differenza analoga a quella esistente fra il personale di un fabbricante di automobili, da un lato, e quello di un subappaltatore indipendente, dall' altro, che fornisce al primo, in base a contratto, dispositivi per il cambio o altri componenti di un' autovettura?
Ma torniamo al primo raffronto .
Quanto alle due caratteristiche non comuni, quella relativa all' espatrio costituisce una differenza obiettiva e non trascurabile ( 7 ). Sarebbe tuttavia possibile tenerne conto nel definire il regime retributivo .
Per contro, la differenza relativa al datore di lavoro non costituisce una circostanza veramente anodina, risultante dalla natura delle cose .
Gli agenti temporanei sono infatti anch' essi messi a disposizione del progetto da diversi datori di lavoro, presso i quali essi torneranno, il che non ha impedito alla Commissione di assumerli provvisoriamente alle proprie dipendenze e di sottoporli ad un regime uguale per tutti .
Nella Comunità ( in senso lato ) esiste d' altronde un precedente, che mi sembra particolarmente interessante nel presente contesto, e cioè quello delle scuole europee .
In queste scuole, persone dipendenti da diversi datori di lavoro percepiscono retribuzioni identiche .
Gli insegnanti comandati presso dette scuole restano in effetti giuridicamente legati alle proprie autorità nazionali, che continuano, inoltre, a pagare i loro stipendi .
Essi ricevono, da parte delle scuole europee, uno stipendio complementare, destinato a portare la loro retribuzione globale al livello fissato dallo statuto del corpo insegnante delle scuole europee .
Qualora siano cittadini del paese ospitante, essi esercitano talvolta le loro funzioni a pochissima distanza da colleghi che dipendono dallo stesso Ministero della pubblica istruzione e che insegnano in un istituto scolastico nazionale .
Lo statuto del personale delle scuole europee crea quindi una differenza di trattamento fra persone che dipendono dallo stesso datore di lavoro e lavorano a poca distanza le une dalle altre, senza che ciò abbia dato luogo, finora, a contestazioni .
Una scuola europea esiste, d' altra parte, anche a Culham .
Questo sistema dimostra che è possibile rispettare il principio della parità di trattamento nel caso di persone che svolgono gli stessi compiti, pur mantenendo pienamente i loro legami con le rispettive amministrazioni d' origine .
Un altro elemento merita di essere sottolineato . Mentre il personale del JET viene selezionato dal direttore del progetto, gli insegnanti comandati presso le scuole europee non sono scelti dal direttore della scuola, bensì dai vari Ministeri della pubblica istruzione .
Per concludere su questo punto, dirò quindi che, in base all' applicazione di criteri obiettivi, risulta che la situazione del personale della UKAEA comandato presso il progetto JET presenta più punti in comune con quella delle altre persone addette a questo progetto, che non con quella dei dipendenti della UKAEA che lavorano nell' ambito dell' accordo di associazione .
Ne inferisco che la disciplina di cui trattasi, stabilita dagli artt . 8.4 e 8.5 dello statuto, viola il principio della parità di trattamento .
La controversa decisione della Commissione, basata su tali disposizioni, deve perciò essere annullata .
3 . Sulla domanda di risarcimento
I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di condannare la Comunità a risarcirli del danno da essi subito a causa della illegittima procedura di assunzione adottata dal Consiglio ed attuata dalla Commissione . Questa domanda è stata tuttavia precisata nel senso che alla Corte è stato chiesto di ordinare alle parti di cercare di raggiungere un accordo sull' entità del risarcimento . I ricorrenti ritengono, in particolare, che sia difficile per il momento valutare il danno, anche se il relativo importo deve corrispondere alla differenza fra gli emolumenti spettanti ad un dipendente UKAEA e ad un agente temporaneo della Commissione . Non è chiaro, infatti, per il momento, quale dovrebbe essere il loro inquadramento .
Dopo aver sollevato l' eccezione d' irricevibilità, i convenuti non hanno formulato ulteriori deduzioni in merito alla domanda di risarcimento .
A mio avviso, i criteri che la Corte applica per l' attribuzione di un risarcimento sono soddisfatti . Nella fattispecie, la violazione del fondamentale divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza costituisce una violazione grave di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli . Lo stesso deve dirsi della violazione del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, di cui la Commissione si è di fatto resa responsabile in materia di assunzione di candidati britannici .
Nel presente stadio del procedimento, la domanda dei ricorrenti non può essere accolta se non ordinando alle parti di accordarsi sull' importo del risarcimento .
Questo dovrà riferirsi al periodo intercorrente fra la data in cui i ricorrenti hanno presentato domanda al direttore del progetto JET, da un lato, e la data della loro assunzione in qualità di agenti temporanei o quella dell' entrata in vigore di un diverso sistema che garantisca la parità di trattamento fra tutte le persone destinate al progetto, dall' altro .
4 . Conclusione generale
Concludendo, nelle presenti cause propongo alla Corte, relativamente al merito :
1 ) di annullare la controversa decisione 1° novembre 1983, con la quale veniva respinta la domanda dei ricorrenti intesa ad ottenere la nomina in qualità di agenti temporanei della Commissione, per il motivo che tale decisione è fondata su disposizioni dello statuto dell' impresa comune che devono essere considerate inapplicabili, in quanto violano il principio della parità di trattamento;
2 ) di accogliere la domanda di risarcimento, nella misura della differenza fra gli emolumenti che i ricorrenti percepiscono in qualità di dipendenti della UKAEA e quelli ai quali hanno diritto in qualità di agenti temporanei della Comunità;
3 ) di ordinare che le parti cerchino di trovare un accordo circa l' importo da pagare in ciascun singolo caso a titolo di risarcimento dei danni e presentino alla Corte una relazione in proposito, entro un termine di sei mesi;
4 ) di ordinare alle parti, per il caso che entro il suddetto termine esse non riescano a trovare un accordo circa gli importi da pagare a titolo di risarcimento dei danni, di comunicare alla Corte cifre precise relativamente al danno che, a loro avviso, dev' essere risarcito;
5 ) di respingere le altre domande dei ricorrenti .
Per quanto riguarda le spese, tutto dipende dalla soluzione che adotterete riguardo alla ricevibilità :
a ) qualora i presenti ricorsi venissero dichiarati senz' altro irricevibili in quanto diretti contro la Commissione, propongo tuttavia di compensare le spese, data l' incertezza giuridica che sussisteva relativamente alla possibilità, per dipendenti comunitari, di scegliere l' uno o l' altro rimedio giurisdizionale; quanto ai ricorsi diretti contro il Consiglio, vi propongo di porre a carico di questa istituzione la totalità delle spese;
b ) qualora i presenti ricorsi venissero dichiarati ricevibili in base all' art . 91 dello statuto del personale delle Comunità europee, in quanto diretti contro la Commissione, ed in base agli artt . 151 e 188 del trattato CEEA, in quanto diretti contro il Consiglio, di propongo di porre le spese a carico di dette istituzioni;
c ) qualora venisse decisa la riunione ai fini della sentenza delle cause 271/83, 15, 36, 113, 158, 203/84 e 13/85, in quanto dirette contro il Consiglio, da un lato, e delle cause 159, 267/84 e 12/85, dirette contro la Commissione, dall' altro, vi propongo di adottare la soluzione sub a ) per quanto riguarda la prima serie di cause e, per la seconda serie, di porre le spese a carico della Commissione .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Vale a dire la Comunità europea dell' energia atomica ( CEEA ), l' organizzazione ospitante ( UKAEA ), enti corrispondenti a quest' ultima negli altri Stati membri della CEEA o questi stessi Stati e il National Swedish Board for Energy Source Development .
( 2 ) Conclusioni dell' avvocato generale Capotorti nella causa 48/76, Reinarz / Commissione, Racc . 1977, pag . 301 .
( 3 ) Causa 167/80, Curtis / Commissione e Parlamento, Racc . 1981, pag . 1525 .
( 4 ) Sentenza 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag / Commissione, Racc . 1985, pag . 2581, punto 26 della motivazione .
( 5 ) Secondo la costante giurisprudenza della Corte, coloro che rivendicano la qualità di dipendente della Comunità ai sensi dell' art . 152 del trattato CEEA sono anch' essi legittimati ad adire la Corte ( vedasi, da ultimo, sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 87 e 130/77, 22/83, 9 e 10/84, Salerno, e altri, Racc . 1985, pag . 2523 ).
( 6 ) Sentenza 3 febbraio 1977, causa 91/76, De Lacroix / Corte di giustizia, Racc . pag . 229 .
( 7 ) Benché alcuni dipendenti della UKAEA siano stati assunti mentre lavoravano al di fuori del Regno Unito .
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