CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 29 novembre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Al centro della presente causa di personale si trova la questione se l'anzianità di servizio del dipendente il quale, dopo aver superato un concorso generale, sia passato dalla categoria B alla categoria A vada determinata secondo le norme dello statuto riguardanti la promozione ovvero secondo quelle riguardanti l'assunzione.
1. Gli antefatti si possono riassumere come segue :
Il ricorrente, sig. Bernard Michel, nato nel 1945 è dal 1975 dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee. Egli era dapprima vice assistente di grado B 4 e nel 1979 veniva promosso assistente col grado B 3. Contemporaneamente egli frequentava l'Institut d'Enseignement Supérieur Lucien Cooremans di Bruxelles, conseguendo nel 1977 la Licence en sciences commerciales et consulaires (diploma di scienze commerciali e consolari) ed il titolo di Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales (abilitazione all'insegnamento secondario superiore per le scienze commerciali).
Dopo aver superato il concorso generale per titoli ed esami COM/A/325, bandito dalla Commissione per la costituzione di una riserva di amministratori dei gradi A 7/6 (GU C 233, 1981, pag. 21), con decisione della Commissione 11 maggio 1983 e con effetto dal 1o dello stesso mese il ricorrente, che in quel momento si trovava al quarto scatto del grado B 3, veniva nominato amministratore col grado A 7, primo scatto. La decisione si richiamava fra l'altro agli artt. 1, 2, 29 e 30 dello statuto del personale nonché alla decisione della Commissione 10 marzo 1971, relativa ai criteri per l'inquadramento nel grado e nello scatto all'atto della nomina che implichi il cambiamento di categoria, decisione emendata con provvedimento 7 gennaio 1976 (criteri d'inquadramento/cambiamento di categoria).
A norma di queste decisioni, il dipendente che venga nominato ad un posto di una carriera appartenente ad una categoria superiore va inquadrato nel grado di base di detta carriera. In conformità all'art. 46, 1o comma, dello statuto è inoltre stabilito che in detto grado il dipendente fruisce dell'anzianità uguale o immediatamente superiore a quella dello scatto virtuale raggiunto nel grado precedente.
Con reclamo proposto ritualmente ed entro il termine il ricorrente criticava l'inquadramento al primo scatto del grado A 7 effettuato in conformità a detti criteri. In sostanza egli assumeva che, dopo aver partecipato ad un concorso « esterno », gli spettavano gli stessi diritti e vantaggi dei candidati che fino a quel momento non erano stati dipendenti della Comunità. Ora, a norma dell'art. 5 della decisione della Commissione relativa ai criteri per l'inquadramento nel grado e nello scatto all'atto dell'assunzione del giugno 1973 (criteri d'inquadramento/assunzione), a questi andava attribuito un abbuono di anzianità di scatto, onde tener conto dell'esperienza professionale di una determinata durata. A norma di detto articolo e tenuto conto della sua esperienza professionale, dopo il conseguimento del diploma nel 1977 egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel quarto scatto del grado A 7.
Con provvedimento della Commissione 20 settembre 1983 il reclamo veniva respinto sostanzialmente con la motivazione che la nomina del ricorrente andava considerata come un passaggio di categoria, non già come una nuova assunzione.
Il 14 dicembre 1983 il ricorrente ha impugnato questo provvedimento chiedendo in particolare che sia annullato e che la Corte statuisca che, secondo i criteri d'inquadramento della Commissione relativi all'assunzione, egli ha lo stesso diritto dei candidati appena assunti all'abbuono dell'anzianità di scatto. Egli chiede inoltre che la Commissione sia condannata a tener conto della sua esperienza professionale successiva al conseguimento del diploma, e in subordine che l'autorità che ha il potere di nomina sia condannata a reinquadrarlo tenendo conto di quanto sopra esposto.
2. Ecco il mio parere in proposito :
2.1. Circa la domanda di annullamento dell'inquadramento nel primo scatto del grado A 7, effettuato secondo i criteri d'inquadramento in caso di passaggio di categoria
2.1.1.
Secondo il ricorrente, l'inquadramento nel primo scatto, effettuato secondo i criteri validi in caso di cambiamento di categoria, è in contrasto col principio della parità di trattamento dei dipendenti appartenenti alla stessa categoria, principio sancito dall'art. 5, n. 3 dello statuto. Secondo questo principio, l'inquadramento di tutti i partecipanti ad un concorso generale dovrebbe avvenire secondo gli stessi criteri. Ora, mentre l'esperienza professionale specifica dei candidati esterni, a norma di questi criteri d'inquadramento, i quali si basano fra l'altro sull'art. 32 dello statuto, porterebbe ad un aumento dello scatto, ciò non avverrebbe per i dipendenti che si trovano già in servizio, i quali sarebbero trattati secondo i criteri d'inquadramento validi in caso di cambiamento di categoria. Dato che questi criteri non possono prevalere sulle norme imperative dello statuto, il suo inquadramento nello scatto dovrebbe avvenire secondo i criteri validi in caso di assunzione.
a)
In proposito va rilevato anzitutto che i criteri d'inquadramento validi in caso di assunzione si basano sulle corrispondenti disposizioni dello statuto, mentre i criteri validi in caso di cambiamento di carriera tengono conto di quanto stabilisce lo statuto, in particolare l'art. 46, per il caso di promozione. Perciò i criteri ultimi menzionati sarebbero stati ingiustamente applicati al ricorrente solo qualora la nomina ad amministratore di grado A 7 non avesse dovuto essere effettuata a norma degli artt. 45 e 46 dello statuto relativi alla promozione, bensì unicamente in conformità all'art. 32, che fa parte del capitolo « assunzione ».
b)
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'illegittimità del passaggio dalla categoria B alla categoria A, passaggio effettuato secondo le norme relative alla promozione, non si può desumere dal fatto che la convenuta nel bando di concorso, come pure in altri documenti standardizzati, concepiti per il caso normale del concorso generale, abbia, come egli sostiene, dato l'impressione che si trattasse di una « assunzionę ». L'impugnata decisione 11 maggio 1983, inoltre, non è nemmeno viziata in quanto si richiama fra l'altro agli artt. 29 e 30 dello statuto. Questi articoli contengono unicamente disposizioni sulla procedura da seguire nel provvedere ai posti vacanti, mentre non risolvono affatto la questione di cui si tratta qui, cioè secondo quali norme vada effettuato l' inquadramento nello scatto, in casi come quello in esame.
c)
La soluzione si può invece trovare unicamente delimitando i campi di applicazione rispettivi degli artt. 32, 45 e segg. dello statuto.
La Corte ha già effettuato questa delimitazione nella sentenza Angelidis (causa 17/83) ( 1 ), nella quale si trattava dell'inquadramento nello scatto di un dipendente che era stato in un primo tempo agente temporaneo di grado A 7 ed era poi stato nominato in ruolo col grado A 5.
Come la Corte ha chiarito in questa sentenza, le norme relative alla promozione perseguono lo scopo di disciplinare l'avanzamento dei dipendenti i quali, al momento della promozione, sono già in ruolo. Lo scopo dell'art. 32 consiste invece nel determinare la posizione statutaria di coloro i quali sono stati assunti come impiegati di ruolo per la prima volta in esito ad un procedimento di assunzione.
Anche se questa pronunzia non dice espressamente come vada trattato il caso dell' impiegato di ruolo il quale, in esito ad un concorso generale, passa alla categoria superiore, se ne può cionondimeno desumere che l'art. 32, già stando alla sua lettera (esso parla di dipendente assunto), non si può applicare direttamente al nostro caso.
d)
Il passaggio in esame del ricorrente dal grado B 3 al grado A 7, in esito ad un concorso generale, non costituisce nemmeno — come si deve ammettere col ricorrente — una promozione ai sensi dell'art. 45, n. 1 dello statuto. Questa infatti, come ivi è detto, implica la nomina al grado superiore della categoria. Un caso del genere si dava nella causa Moussis (227/83) ( 2 ). In questa causa ho sostenuto che la partecipazione del dipendente ad un concorso generale non può interrompere la continuità della carriera in modo che l'esperienza professionale, di cui si è già tenuto conto al momento dell'assunzione, possa essere nuovamente presa in considerazione.
e)
Direttamente rilevante nel presente caso è invece l'art. 45, n. 2, a norma del quale « il passaggio di un funzionario ... da una categoria ... a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso ». Ora, dato che questa disposizione, a parte l'esigenza del concorso, non indica alcuna conseguenza giuridica, vi si può ravvisare, d'accordo con il ricorrente, un rinvio agli artt. 29 e segg., i quali fra l'altro contemplano il concorso, ivi compresi gli artt. 31 e 32, ovvero la si può interpretare, come fa la Commissione, nel senso che, discostandosi dall'art. 45, n. 1, prescrive per i casi ivi menzionati il concorso, ma non vuol derogare all'inquadramento nello scatto disciplinato dall'art. 46.
aa)
La collocazione di questa norma come pure la lettera delle disposizioni relative alla promozione mi sembrano tuttavia militare piuttosto per l'interpretazione caldeggiata dalla Commissione. Non si può ad esempio perdere di vista che la disposizione di cui trattasi fa parte dell'art. 45, il quale disciplina i presupposti e gli effetti della promozione ed al quale segue immediatamente l'art. 46 che indica le conseguenze giuridiche dell'avanzamento. Il legislatore, se avesse voluto escludere queste conseguenze giuridiche per i casi indicati nell'art. 45, n. 2, avrebbe potuto, anzi dovuto nell'interesse della chiarezza, dirlo in modo appropriato.
Infine anche la lettera di questo articolo in tutte le varie versioni linguistiche indica che l'art. 46 va applicato tanto ai casi contemplati dall'art. 45, n. 1, quanto a quelli di cui all'art. 45, n. 2. Mentre l'art. 45, n. 1 dice che la promozione implica la nomina al grado superiore della categoria, il n. 2 di questo articolo parla di passaggio del dipendente ad una categorìa superiore. La lettera dell'art. 46 si riferisce manifestamente a entrambi i casi, in quanto dichiara che il funzionario nominato ad un grado superiore fruisce dell'anzianità ivi precisata.
bb)
Che questa accurata scelta delle parole non sia dovuta al caso o ad una svista lo si desume infine dall'art. 15 del « Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ». A norma del 1o comma di questa disposizione, Y inquadramento iniziale dell' agente temporaneo è disciplinato dall'art. 32 dello statuto.
Viceversa, in caso di assegnazione dell'agente temporaneo ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello in cui era stato assunto, a norma del 2o comma di questo articolo « l'inquadramento è determinato secondo » l'art. 46 dello statuto.
Se il legislatore avesse voluto che l'esperienza professionale di un agente delle Comunità venisse nuovamente presa in considerazione in caso di assegnazione ad un posto superiore, proprio per gli agenti temporanei il richiamo alle norme sulla promozione dell'art. 46 sarebbe semplicemente inesplicabile.
Da questa disposizione si desume secondo me chiaramente che il legislatore, nell'interesse della parità di trattamento di tutti i dipendenti delle Comunità, vuole che la loro esperienza professionale venga presa in considerazione solo una volta al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, a norma dell'art. 32 il quale offre possibilità di valutazione. L'assegnazione ad un posto superiore dev'essere invece effettuata applicando la formula di calcolo dell'art. 46. Orbene, questa considerazione deve a maggior ragione valere anche per l'inquadramento in un grado superiore dei dipendenti di ruolo ai quali lo statuto, a differenza degli altri dipendenti delle Comunità, apre una carriera per cui, a norma dell'art. 5, n. 3, dello statuto, devono valere identiche condizioni. La ripetuta presa in considerazione dell'esperienza professionale, soprattutto quando essa sia stata maturata in parte alle dipendenze delle Comunità, per chi abbia partecipato ad un concorso generale non sarebbe in linea di principio conforme agli scopi perseguiti dall'art. 45, n. 3. Non può essere quindi criticato l'inquadramento del ricorrente che è stato effettuato secondo i criteri relativi al caso di passaggio di categoria, criteri che sostanzialmente si basano sulle norme dello statuto riguardanti la promozione.
Una diversa valutazione sarebbe al massimo concepibile qualora una determinata esperienza professionale, di cui non si era potuto tener conto per un determinato tipo di attività (ad esempio ruolo linguistico) sia del tutto pertinente ad un altro tipo di attività (ad esempio amministrazione) e se ne debba quindi tener conto. Non vi è però alcun indizio in questo senso.
2.1.2.
Giunti a questo punto rimane da accertare se, come sostiene il ricorrente, l'applicazione di queste disposizioni vada esclusa in ossequio al principio della parità di trattamento, qualora implichi per i dipendenti già in servizio uno svantaggio rispetto ai candidati « esterni » che abbiano partecipato allo stesso concorso e la cui esperienza professionale viene tenuta presente a norma dell'art. 32, 2o comma o dei criteri d'inquadramento relativi all'assunzione.
Secondo la Commissione da questo principio si può unicamente inferire, in primo luogo, che tutti i partecipanti ad un concorso generale devono superare gli stessi esami e, in secondo luogo, che i partecipanti, a parità di condizioni, devono essere inquadrati nello stesso grado e scatto. Dato però che lo status del dipendente in servizio è molto diverso da quello del candidato esterno, il principio della parità di trattamento non sarebbe trasgredito in caso di diverso inquadramento.
a)
Su questo punto va detto subito che l'applicazione delle norme relative alla promozione ai partecipanti ad un concorso che siano già in servizio presso le Comunità può, ma non deve, porli in una situazione meno favorevole rispetto ai candidati esterni, i quali vengono inquadrati secondo i criteri validi per l'assunzione. Sono altrettanto concepibili dei casi in cui, se non mi inganno, l'applicazione dell'art. 46 a dipendenti che si trovino già in un grado o in uno scatto elevato può recare a questi un vantaggio rispetto ai candidati esterni i quali, a norma dell'art. 32, 2o comma, dello statuto, possono essere inquadrati al massimo nel terzo scatto.
b)
Ora, la differenza di trattamento, come dimostra appunto la disparità fra le norme relative all'assunzione e quelle relative alla promozione, è pienamente conforme allo statuto. Essa non è in contrasto col principio della parità di trattamento soprattutto perché lo status dei partecipanti ad un concorso che siano già in servizio differisce sotto molti aspetti da quello dei candidati che vengono assunti in esito al concorso.
Già l'art. 29, n. 1, dello statuto tiene conto di questa differenza, stabilendo che l'autorità che ha il potere di nomina, per provvedere ai posti vacanti, prima di bandire un concorso generale deve esaminare la possibilità di promozione o di trasferimento all'interno dell'istituzione, la possibilità di bandire un concorso interno come pure le domande di trasferimento di dipendenti di altre istituzioni delle Comunità europee. Per chi sia già in servizio, a norma dell'art. 1, n. 1, lett. g) dell'allegato III dello statuto il limite di età può essere elevato, mentre ciò non avviene per gli altri candidati.
Non va dimenticato poi che, ad eccezione dei dipendenti di grado A 1 e A 2, a norma dell'art. 34 dello statuto tutti i candidati esterni devono compiere un periodo di prova prima di essere nominati in ruolo. Ora, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il periodo di prova non può essere preteso da chi sia già stato nominato in ruolo.
Questi vantaggi attribuiti dallo statuto a chi sia già in servizio giustifica secondo me che essi debbano accettare l'eventuale svantaggio derivante dall'applicazione delle norme relative alla promozione, svantaggio che al massimo può corrispondere a due scatti.
c)
Sotto questo aspetto la situazione del ricorrente, come la Commissione giustamente rileva, è diversa da quella del ricorrente nella causa Williams (9/81) ( 3 ). In quella causa, a differenza del caso presente, un'ííŕí- tuzione delle Comunità di nuova creazione aveva assunto il personale a condizioni diverse. I dipendenti provenienti dall'esterno erano stati assunti secondo norme d'inquadramento che non esistevano come tali presso altre istituzioni comunitarie. Il ricorrente, trasferito con lo stesso grado da un'altra istituzione ed in seguito promosso, era stato inquadrato a norma dell'art. 46. Dato che quindi i dipendenti assunti erano entrati in servizio presso le Comunità a condizioni diverse, la Corte ha deciso che a torto l'autorità che ha il potere di nomina si era richiamata all'art. 46 onde giustificare il trattamento meno favorevole riservato al ricorrente, dato che ciò sarebbe stato compatibile col principio della parità di trattamento solo se le carriere fossero state uguali fin dall'inizio. Da questa sentenza non si può perciò inferire che, per motivi di parità di trattamento, l'art. 46 non possa applicarsi ai dipendenti i quali, in esito ad un concorso, siano nominati ad un grado di una categoria superiore.
2.2. Circa la domanda che sia presa in considerazione l'esperienza professionale del ricorrente
Avendo espresso l'opinione che l'inquadramento del ricorrente nel primo scatto del grado A 7, effettuato secondo i criteri relativi al passaggio di categoria, è conforme al diritto, basterà che mi occupi in subordine e molto succintamente delle restanti domande riguardanti la nuova presa in considerazione dell'esperienza professionale del ricorrente stesso. Questi chiede che si statuisca che l'esperienza da lui maturata dopo l'ottenimento del diploma va tenuta presente ed in subordine chiede che la convenuta sia condannata a reinquadrarlo tenendo conto di questa circostanza.
Come la Corte ha rilevato, fra l'altro nella sentenza Blomefield (190/82) ( 4 ), l'art. 32, 2o comma, dello statuto attribuisce all'autorità che ha il potere di nomina un ampio potere discrezionale per quanto riguarda tutti gli aspetti che possono avere rilievo per l'accertamento dell'esperienza del dipendente, per quanto riguarda sia le sue caratteristiche e la sua durata, sia la relazione più o meno stretta che essa può avere con le esigenze del posto da coprire. Secondo la costante giurisprudenza, per quanto riguarda l'esercizio di questo potere la Corte non può sostituirsi all'autorità che ha il potere di nomina. Se la Corte, accogliendo la tesi del ricorrente, ritenesse che la determinazione dello scatto andava effettuata a norma dell'art. 32 dello statuto, l'inquadramento dovrebbe essere annullato, il ricorso respinto per la parte restante e la competente autorità dovrebbe procedere ad una nuova valutazione dell'esperienza professionale del ricorrente.
3.
Concludendo propongo tuttavia che il ricorso sia respinto e che a norma degli artt. 69, § 2 e 70 del regolamento di procedura ciascuna parte sia condannata alle proprie spese.
( *1 ) Traduzione del tedesco.
( 1 ) Sentenza 12 luglio 1984 in causa 17/83, Angel Angelidis/Commissione delle Comunità europee. Race. 1984, pag. 2907.
( 2 ) Conclusioni 21 giugno 1984 in causa 227/83, Sophie Mous-sis/Commissione delle Comunità europee, Race. 1984, pag. 3133, 3147.
( 3 ) Sentenza 6 ottobre 1982 in causa 9/81, Calvin E. Williams/Corte dei conti delle Comunità europee, Race. 1982, pac. 3301.
( 4 ) Sentenza 1o dicembre 1983 in causa 190/82, Adam P. H. Blomefield/Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 3981.
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