CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 6 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Con il presente ricorso per inadempimento, la Commissione intende far dichiarare l'incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 121-10 della legge belga del 9 agosto 1963 che istituisce un regime di assicurazione obbligatoria malattia-invalidità ( 1 ), modificato dalla legge 8 agosto 1980 relativa al bilancio preventivo 1979/80 ( 2 ).
Detta disposizione, entrata in vigore il 1o ottobre 1980, contempla una trattenuta sulle pensioni legali di vecchiaia, d'anzianità e di reversibilità a carico di qualsiasi beneficiario; il gettito viene versato all'Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità (in prosieguo: INAMI) ( 3 ). Ora, secondo l'art. 3 del regolamento n. 1408/71 « relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità »,
« L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli artt. 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro » ( 4 ).
In altri termini, detta trattenuta sulla pensione può essere effettuata soltanto a carico degli assicurati sociali che ricevono dall'ente previdenziale competente le prestazioni per le quali viene effettuata la trattenuta. Per contro, quando dette prestazioni non vengono erogate dall'ente dello Stato membro nel quale sono effettuate le trattenute queste sono illegittime. Precisamente in tale situazione si trovano gli assicurati sociali che risiedono in uno Stato membro diverso dal Belgio e che, in base alle disposizioni degli artt. 27-32 del regolamento n. 1408/71, fruiscono delle prestazioni erogate dall'ente previdenziale competente dello Stato membro nel quale essi risiedono. Applicato a questi beneficiari, l'art. 121-10 della legge belga viola il principio enunciato all'art. 33 del regolamento n. 1408/71.
2.
Il governo belga non contesta che l'applicazione della normativa belga in questione a tutti gli assicurati sociali, qualunque sia lo Stato membro in cui essi risiedono, costituisce un'infrazione dell'art. 33 del regolamento n. 1408/71.
In udienza, esso ha precisato che verrano adottati due provvedimenti per porre termine a tale stato di cose:
—
da un lato, una circolare indirizzata al-1'INAMI escluderà l'applicazione della norma in questione ai pensionati residenti in un altro Stato membro,
—
dall'altro, un disegno di legge, stabilendo una deroga al principio della prescrizione triennale in materia di previdenza sociale, attribuirà agli assicurati sociali interessati il diritto al rimborso delle trattenute effettuate successivamente al 1o ottobre 1980, facendo decorrere il termine per la presentazione della relativa domanda dal giorno dell'entrata in vigore della legge di modifica.
3.
Non credo di dover valutare questi provvedimenti in relazione all'inadempimento contestato. Mi limiterò a constatare che fino ad oggi la situazione, giustamente censurata, è rimasta tale e quale. Il governo belga giustifica il ritardo nel conformarsi alle disposizioni del suddetto art. 33 con le difficoltà incontrate sia nella scelta, sia nell'elaborazione dei provvedimenti nazionali di modifica. A tal riguardo basta rammentare che, secondo la vostra costante giurisprudenza,
« uno Stato membro non può invocare norme o prassi del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dai regolamenti » ( 5 ).
4.
Di conseguenza, vi propongo di dichiarare che il Belgio, mantenendo invariate le disposizioni dell'art. 121-10 della legge 9 agosto 1963, modificata dalla legge 8 agosto 1980, anziché inserirvi una deroga a favore dei cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in lorza dell art. 33 del regolamento del Consiglio n. 1408/71.
( *1 ) Traduzione del francese.
( 1 ) Moniteur belge del 1o e 2 novembre 1963, pag. 10555.
( 2 ) Moniteur belge del 15 agosto 1980, pag. 9463, art. 161, pag. 9514.
( 3 ) Art. 121-10, quarto comma.
( 4 ) GU L 141 del 5 luglio 1971, nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2864/72 (GU L 306 del 31 dicembre 1972).
( 5 ) Sentenza 30/72, Italia (Race. 1973, pag. 161), punto 11 della motivazione; vedere, più recentemente, a proposito di una direttiva, sentenza 4 ottobre 1984, causa 279/83, Italia, punto 4 della motivazione.
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