CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 17 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Questo ricorso della Commissione a norma dell'art. 169 del trattato CEE è diretto a far dichiarare che l'Italia ha trasgredito l'art. 95 del trattato che proibisce imposizioni interne sui prodotti di altri Stati membri superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari, o di natura tale da proteggere indirettamente altre produzioni.
La presente fattispecie verte sui vini liquorosi, ed in particolare sul Marsala prodotto in Italia. La legislazione italiana contempla un'imposta di fabbricazione sull'alcool di vino di produzione interna ed una sovraimposta di confine sull'alcool di vino importato. In linea di principio le due imposte sono di pari importo. Tuttavia, l'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, emendato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891 (GURI 6.10.1948, n. 233, e 30.12.1980, n. 355) contiene un'eccezione a favore dell'alcool di vino impiegato per la produzione del vino liquoroso Marsala. L'imposta sull'alcool di vino impiegato a questo fine è ridotta del 60%.
La Commissione sostiene che questa normativa opera una discriminazione nei confronti dei liquori importati e favorisce il Marsala, il quale è abbastanza simile, come caratteristiche e come uso, ai vini importati per poter essere a questi equiparati. Inoltre viene sostenuto che la normativa protegge il Marsala dagli altri prodotti che gli fanno concorrenza.
Con lettera 21 settembre 1982 la Commissione invitava il governo italiano a presentare le proprie osservazioni in merito alla posizione da lei presa a norma dell'art. 169 del trattato. Vista la risposta del governo italiano, la Commissione emetteva un parere motivato il 22 settembre 1983, cui il governo italiano rispondeva chiedendo un mese di tempo per adottare i necessari provvedimenti. Non essendo stato comunicato nient'altro alla Commissione, il presente ricorso veniva proposto il 14 dicembre 1983.
Nella prima udienza veniva indicato che il Parlamento italiano aveva adottato la legge 28 luglio 1984, n. 408, il cui art. 4, leu. a), così dispone : « La riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli impiegati per la preparazione del vino Marsala di cui all'art. 29 del decreto legge del 1948 viene estesa a tutti i vini liquorosi ed aromatici, compresi quelli prodotti negli Stati membri della Comunità europea ed importati in Italia ».
Era tuttavia necessario che alla legge venisse data attuazione mediante decreti da adottarsi dai competenti ministri. L'udienza veniva rinviata onde permettere al governo italiano di fornire in merito informazioni aggiornate e più precise.
Alla Cone è stato oggi riferito che sono state impartite istruzioni per l'emanazione dei decreti, la cui stesura è già stata in parte effettuata. Si pensa che essi entreranno in vigore durante l'anno in corso e comunque prima del 31 dicembre.
Non vi è nessuna ragione di dubitare che ciò avvenga, ma mi sembra ora opportuna una pronunzia sul ricorso della Commissione. In effetti, il governo italiano ha discusso oggi dinanzi alla Corte le questioni di principio.
Passo quindi a queste. Il governo chiede che il ricorso sia respinto per una serie di motivi. Innanzitutto, i liquori importati fruirebbero del medesimo trattamento di tutti gli altri vini liquorosi italiani, eccetto il Marsala. I prodotti importati non potrebbero pretendere che venga loro riservato il trattamento fiscale più favorevole. Sarebbe sufficiente che siano trattati alla stessa stregua degli altri liquori italiani.
La Corte ha deciso che gli Stati membri possono introdurre tributi diversi su taluni prodotti, purché non siano discriminatori o protezionistici. Si sostiene che questa imposta non è né discriminatoria né protezionista, e che vi sono buone ragioni per trattare il Marsala in modo diverso. Esso è sottoposto ad una normativa speciale contenuta non solo nel decreto-legge fiscale, ma anche in altre leggi che stabiliscono rigorosamente quali vini possono essere usati, quale dev'essere la loro origine e il luogo e modalità di produzione, cioè la Sicilia occidentale (legge 4 novembre 1950, n. 1069; D.P.R. 20 ottobre 1961 e 2 aprile 1969). Inoltre il governo italiano attribuisce molta importanza al fatto che la spesa per l'osservanza di queste norme e per garantire l'osservanza stessa viene sostenuta dagli stessi produttori di vino. La zona di produzione del Marsala è economicamente sottosviluppata ed il sostenerla mediante quest'imposta differenziata è pienamente giustificato alla luce dell'art. 92 del trattato in fatto di aiuti statali. Ciò dimostra altresì ch'essa non è discriminatoria.
Ci si richiama poi allo speciale procedimento di produzione secondo il quale l'uva dev'essere direttamente riscaldata, mentre altri vini sono prodotti in modo diverso, per cui il Marsala andrebbe considerato diverso dagli altri vini liquorosi.
L'effetto nella differente imposizione sarebbe comunque insignificante in quanto in definitiva si tratterebbe di sole LIT 122 il litro di Marsala.
A mio parere questi argomenti, anche se possono spiegare la riduzione dell'imposta, non la giustificano alla luce dell'art. 95 del trattato.
È chiaro, come sostiene la Commissione, che il Marsala fa parte di una serie di vini liquorosi che possono essere considerati, in senso lato, analoghi ed in concorrenza fra loro. È altresì chiaro che, rispetto al Marsala, sussiste un tributo maggiore sulle importazioni anche se tale tributo grava altresì su altri vini di produzione nazionale.
Mi sembra che il fatto che i prodotti importati non siano svantaggiati nei confronti di altri vini liquorosi non impedisce che siano svantaggiati rispetto al Marsala, non fosse altro se è esatto l'assunto della Commissione, che non è stato contestato, secondo cui il Marsala rappresenta più del 90% della produzione italiana di vini liquorosi con denominazione d'origine controllata.
Non ritengo che i fattori su cui ci si basa per giustificare la riduzione d'imposta facciano escludere la sua discriminatorietà; né corrispondono a quei criteri oggettivi che, secondo la Corte, giustificano una differenza impositiva. Essi rispondono principalmente all'esigenza di incoraggiare e di proteggere i produttori di vino Marsala (vedi cause riunite 142 e 143/80, Essevi, Race. 1981, pag. 1413).
Inoltre, anche qualora andassero considerati un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato, ciò non toglie ch'essi siano in contrasto con l'art. 95, come affermato dalla Corte nella sentenza 73/79, Commissione I Italia (Race. 1980, pagg. 1533, 1547). In quel caso la Corte ha deciso che il fatto che un aiuto possa ricadere sotto l'art. 92 non esclude che la medesima misura costituisca un'imposta discriminatoria ai sensi dell'art. 95.
Infine, il fatto che la riduzione dell'imposta renda il vino meno caro di sole LIT 122 il litro non significa che essa non trasgredisca l'art. 95, in quanto può sempre avere un effetto protezionistico.
Di conseguenza, a mio parere la Commissione ha con ragione assunto l'atteggiamento che ha preso all'inizio del procedimento e che tiene fermo oggi. È quindi giusto dichiarare che, applicando all'alcool di vino usato per la produzione del vino liquoroso Marsala un'imposta di fabbricazione minore di quella che grava sull'alcool di vino usato per la produzione di vini liquorosi importati da altri Stati membri, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95 del trattato CEE. La Commissione ha altresì diritto alla rifusione delle spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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