CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 6 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente controversia la Commissione chiede che la Corte dichiari che la Repubblica italiana ha violato l'art. 95 del trattato CEE applicando sui vini spumanti importati un'aliquota d'imposta sul valore aggiunto superiore a quelle applicate sui vini spumanti italiani.
Dopo l'entrata in vigore del decreto legge 4 agosto 1982, n. 495, (GURI n. 212 del 4.8.1982) l'imposta era così congegnata:
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l'aliquota del 10% veniva applicata ai vini spumanti che non recavano in etichetta l'indicazione « fermentazione naturale in bottiglia »;
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l'aliquota del 18% veniva applicata ai vini a fermentazione naturale in bottiglia per i quali tale processo non era obbligatorio ai sensi della normativa dello stato di produzione;
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l'aliquota del 38% veniva applicata ai vini a denominazione d'origine e a fermentazione naturale in bottiglia per i quali tale processo era obbligatorio ai sensi della normativa dello stato di produzione.
Il 21 settembre 1982 la Commissione inviava al governo italiano una lettera a norma dell'art. 169 in cui essa sosteneva che la normativa allora in vigore era incompatibile con l'art. 95. Con essa si invitava il governo italiano a presentare entro due mesi le proprie osservazioni. Con telex 17 dicembre 1982 quest'ultimo chiedeva alla Commissione di prorogare di due mesi il termine, ma non prendeva posizione in merito al contenuto della lettera della Commissione. Di conseguenza, il 22 settembre 1983 la Commissione emetteva un parere motivato invitando il governo italiano a porre termine entro un mese all'asserita infrazione. Poiché il governo italiano non si conformava a questo parere motivato, il 14 dicembre 1983 la Commissione presentava un ricorso dinanzi a questa Corte.
Dopo questa data la situazione normativa veniva modificata dal decreto legge 15 giugno 1984, n. 232 (GURI n. 166 del 18.6.1984), che il governo italiano allegava alla controreplica. L'art. 2, n. 2, di tale provvedimento riformava il sistema dell'imposta così da eliminare almeno sostanzialmente eventuali discriminazioni. Tuttavia, quando il decreto legge veniva convertito in legge, l'art. 2, n. 2, veniva soppresso (legge 28 luglio 1984, n. 408, GURI n. 212 del 2.8.1984). A mio avviso il sistema a tre livelli che ho descritto veniva perciò reintrodotto. Per di più, sembra che la più recente normativa in materia, cioè il decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853 (GURI n. 347 del 19.12.1984), non abbia eliminato la fondamentale discriminazione contestata.
L'aliquota d'imposta più bassa si applica ai vini fermentati in autoclavi come l'Asti Spumante che costituisce circa il 50% della produzione italiana di vini spumanti. L'aliquota intermedia si applica a tutti quei vini spumanti italiani che non fanno parte della categoria inferiore. Poiché la normativa italiana non esige che alcun vino spumante sia fermentato in bottiglia, l'aliquota più elevata non può mai applicarsi ad alcun vino di produzione nazionale. Al contrario lo champagne prodotto nella regione della Champagne, in Francia, per il quale la legge impone la fermentazione in bottiglia, rientra nella categoria ad imposizione più elevata. Il rappresentante del governo italiano non è stato in grado, all'udienza, di dire se altri vini spumanti ricadano nella categoria ad aliquota più elevata benché abbia dichiarato di ritenere che non ve ne fossero.
In questa causa la controversia è sostanzialmente incentrata sull'asserito effetto discriminatorio dell'aliquota di imposta più elevata. Non è stato dimostrato né realmente sostenuto che vi sia alcun effetto discriminatorio derivante dall'uso delle aliquote intermedie. A mio avviso, nonostante l'ampia formulazione della declaratoria chiesta dalla Commissione, non è necessario auspicabile né tantomeno possibile esaminare se sia giustificata l'introduzione per i vini spumanti prodotti con fermentazione naturale in bottiglia (quando quest'ultima non è obbligatoria per legge) di un'aliquota più elevata rispetto a quella di altri vini spumanti prodotti in maniera diversa. Mi limito ad esaminare l'asserito effetto discriminatorio dell'imposta ad aliquota maggiorata.
Il governo italiano difende questa imposta più elevata sostenendo che i beni di lusso possono essere tassati con aliquote maggiorate in quanto sono consumati da chi può permettersi di pagarli, deve ritenersi in grado di pagarli e dovrebbe pagare, in base a considerazioni di ordine sociale, imposte più elevate. Inoltre, poiché il consumo di beni di lusso da parte di chi può permettersi di pagarli avverrebbe in quantità limitate sarebbe improbabile che esso sia influenzato da un aumento delle imposte. Tale imposizione più elevata sarebbe consentita non solo a norma del diritto italiano ma anche di quello comunitario come riconosciuto dalla Corte nella sentenza in causa 319/81, (Commissione/Italia, Race. 1983, pag. 601). Tale imposta violerebbe l'art. 95 del trattato CEE solamente se il motivo della sua adozione fosse quello di differenziare i beni a seconda del loro luogo d'origine piuttosto che su criteri obiettivi. Vini a denominazione d'origine e a fermentazione in bottiglia come lo champagne francese non sarebbero acquistati solamente perché servono a placare la sete. Essi godrebbero di un particolare prestigio sociale, sarebbero utilizzati come « status symbol » e andrebbero perciò chiaramente classificati come beni di lusso. Ciò deriverebbe dal fatto che in Italia gli acquirenti pagano lo champagne francese molto di più degli altri vini spumanti. Il loro prezzo sarebbe infatti così elevato che un'aliquota d'imposta maggiorata non influirebbe sulla loro competitività.
La Commissione, d'altro canto, sostenuta in sostanza dal governo francese, afferma che questa è chiaramente un'imposta che viola l'art. 95. Per dimostrare che un prodotto è «similare» ai sensi del 1o comma dell'art. 95, sarebbe sufficiente dimostrare che esso abbia, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e risponda alle medesime esigenze. Si tratterebbe di stabilire se esso offra una scelta alternativa. L'aliquota di imposta più elevata si applicherebbe in questo caso solamente ai vini importati. I regolamenti comunitari definirebbero il vino spumante in quanto tale ed esisterebbe un gruppo omogeneo di tali vini che rispondono alle medesime esigenze. Non vi sarebbe alcuna differenza obiettiva fra champagne ed altri vini spumanti tale da giustificare questa differenza di onere fiscale. Una distinzione in base all'esistenza di una denominazione d'origine e di un obbligo di legge che imponga di produrre il vino tramite fermentazione naturale in bottiglia non fornirebbe una tale giustificazione, tanto più che l'assenza in Italia del requisito di una denominazione d'origine e di un simile obbligo sarebbe dovuta alla politica del legislatore italiano.
Il governo francese sottolinea che i vini spumanti costituirebbero un'unica categoria di vini e che si troverebbero ad essere in concorrenza l'uno con l'altro indipendentemente dal fatto di essere soggetti ad una denominazione d'origine o a norme di produzione. L'effetto dell'aliquota di imposta più elevata sarebbe stato quello di ridurre le importazioni di champagne francese in Italia da 8,7 milioni di bottiglie nel 1980 a 3,7 milioni di bottiglie nel 1983.
A mio avviso la Corte ha chiaramente riconosciuto che gli Stati membri hanno il diritto di gravare maggiormente taluni beni di consumo, « in particolare quelli considerati prodotti di lusso » (sentenza in causa 319/81, punti 14 e 21 della motivazione). Questo diritto può esistere anche qualora i beni di lusso siano interamente importati da altri Stati membri (sentenze nelle cause 140/79, Chemial, e 46/80, Vinai, Race. 1981, pagg. le 77).
D'altro canto tale diritto è soggetto alla previa condizione che vengano integralmente osservate le disposizioni dell'art. 95. Il fatto che taluni beni vengano maggiormente gravati a causa della capacità contributiva del consumatore, o che i beni vengano considerati prodotti di lusso non costituisce in sé e per sé una risposta all'asserzione di una violazione dell'art. 95.
A mio parere il governo italiano può a buon diritto sostenere che lo « champagne » francese gode di una reputazione e di un prestigio particolari. È facile esagerare l'« omogeneità » dei vini spumanti su cui si basano la Commissione e il governo francese, tanto più se si tengono presenti gli sforzi dei produttori francesi nei processi nazionali per proteggere l'uso della denominazione « champagne ».
D'altro lato, in base agli atti mi sembra impossibile affermare che vi sia un tale divario tra lo champagne francese e tutti, gli altri vini spumanti a fermentazione naturale in bottiglia, per i quali tale requisito di produzione venga imposto dalla normativa nazionale dello stato di produzione, da relegare lo champagne in una categoria di prodotti di lusso in cui non rientra nessuno di tali vini, diversamente da quanto avviene per la categoria intermedia.
Innanzitutto sono pronto ad ammettere che il prezzo possa costituire un fattore rilevante per determinare se un prodotto è un prodotto di lusso. Secondo il governo italiano i prezzi dello champagne francese e dei vini spumanti italiani erano rispettivamente di 18200 LIT e 8500 LIT al netto dellTVA. D'altro canto la Commissione ha sostenuto che il prezzo prima dell'imposizione fiscale non era così differente. Si sarebbero reperite bottiglie di champagne francese a Roma e Milano a 14500 LIT e di champagne italiano a 12300 e 13100 LIT rispettivamente, al netto dellTVA. È possibile che siano state trovate bottiglie a tutti i prezzi di cui sopra, ma la prova addotta dalla Commissione rende impossibile affermare che sussista generalmente una differenza tra lo champagne e tutti gli altri vini spumanti così ampia come quella su cui si basa il governo italiano.
In secondo luogo, mi sembra chiaro che i metodi di fabbricazione adottati per la categoria intermedia e quella ad aliquota più elevata sono o possono essere i medesimi. L'esistenza di un obbligo normativo che imponga l'adozione di un metodo particolare e l'esistenza di una denominazione di origine non mi sembrano in se stesse sufficienti per giustificare una distinzione fra i due prodotti. Infatti, se i prodotti sono altrimenti similari, una tale distinzione può difficilmente esser giustificata se lo Stato membro che impone l'onere fiscale non ha adottato una normativa o sistemi di denominazione d'origine da applicarsi sempre ai propri prodotti. Se questi sono i principali od unici criteri per operare la distinzione fra l'aliquota intermedia e quella più elevata, essi sono quasi diretti a creare una protezione a favore dei prodotti nazionali dello Stato membro così come contro i prodotti di altri Stati membri.
Come la Corte ha rilevato nella sentenza in causa 319/81 al punto 17 della motivazione « un regime del genere ha l'effetto di escludere a.priori i prodotti nazionali dal regime di tassazione più oneroso, in quanto essi non soddisferanno mai le condizioni della tassazione maggiorata e dipende solo dalla volontà del legislatore nazionale — non instaurando un regime generale da applicare a tutte le acqueviti — prolungare indefinitamente tale situazione ». La situazione potrebbe essere diversa solamente nel caso in cui esistessero effettive differenze « nelle condizioni di produzione, di qualità, di prezzo e di concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati dagli altri Stati membri ».
In terzo luogo, la Corte è a conoscenza di un'evoluzione tecnologica nella produzione vinicola che fa pensare ad un incremento, attuale e potenziale, della qualità dei vini non fermentati in bottiglia, per cui non è possibile distinguere la qualità in modo netto a seconda del metodo usato. Questo ragionamento mi sembra ancor più valido se si tiene presente che il processo di fabbricazione è il medesimo sia per i prodotti soggetti all'aliquota intermedia che per quelli soggetti all'aliquota maggiorata. Inoltre non sussiste alcun nesso inscindibile tra l'esistenza di una denominazione di origine e l'uso del metodo « champenois », poiché in Italia i vini prodotti con questo metodo non hanno una denominazione d'origine.
Questo ragionamento va a sostegno di ciò che la maggior parte dei consumatori di vino considererebbe probabilmente un luogo comune e cioè che anche se i vini spumanti non costituiscono una categoria completamente omogenea ve ne sono alcuni non provenienti dalla regione della Champagne che hanno qualità sufficienti e caratteristiche in comune con lo champagne tali da essere considerati prodotti ampiamente similari, potenzialmente sostitutivi e perciò in concorrenza nei confronti di quest'ultimo.
Il fatto che lo champagne in Francia sia soggetto alla stessa aliquota IVA degli altri vini spumanti, sia pure salvo una piccola differenza per quel che riguarda l'imposta di circolazione (32 centesimi al litro), porta quindi a far pensare che tale prodotto non venga considerato in una categoria di lusso a sé stante.
Qualora certi prodotti vengano fabbricati — in senso lato — con il medesimo procedimento, abbiano le stesse caratteristiche intrinseche e vengano destinati al medesimo uso, secondo me vanno considerati, prima facie, in concorrenza fra di loro. Il semplice fatto che uno di tali prodotti goda di maggior prestigio degli altri non lo situa ipso facto in una categoria a parte, come il governo italiano sembra sostenere, più di quanto non avvenga per l'esistenza di un sistema di produzione imposto dalla legge piuttosto di uno volutamente scelto. Nei casi in cui un prodotto non fabbricato in uno Stato membro viene inserito da quello stato in una categoria di lusso per ragioni fiscali, è necessario prestare una particolare attenzione per accertare che detto prodotto sia realmente differente da altri prodotti fabbricati nello Stato membro, essendo altrimenti troppo agevole violare l'art. 95. Tale attenzione è particolarmente necessaria in quanto uno degli scopi della creazione di un mercato comune è quello « di eliminare simili cristallizzazioni delle abitudini di consumo garantendo, quanto più è possibile, a tutti i consumatori le medesime possibilità d'accedere all'insieme dei prodotti comunitari » (causa 319/81, punto 20 della motivazione).
Nella presente controversia, a mio avviso, la Commissione ha dimostrato che l'imposizione fiscale differenziata nei confronti dello champagne conferisce effettivamente una protezione indiretta agli altri prodotti e rappresenta una tassazione eccessiva rispetto a quella che grava su prodotti interni similari.
Di conseguenza, ritengo che la Commissione possa a buon diritto ottenere che venga dichiarato che, applicando col decreto legge 4 agosto 1982, n. 495 (GURI n. 212 del 4.8.1982) un'aliquota di imposta maggiore ai vini spumanti a fermentazione naturale in bottiglia, qualora tali vini abbiano una denominazione d'origine e tale processo di fermentazione sia imposto dalla legge dello stato di produzione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 95 del trattato CEE per quel che riguarda i prodotti importati da altri Stati membri.
Ritengo altresì che vadano poste a carico della Repubblica italiana le spese sostenute dalla Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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