CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 27 SETTEMBRE 1984 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Nella presente controversia vi sono state sottoposte dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato, III sezione, due questioni pregiudiziali che riguardano, ancora una volta, il complesso regime di importazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore vinicolo ed i problemi di tasso di cambio ad esso connessi. Per una buona comprensione dei fatti, tratterò, come prima parte delle mie conclusioni, dei regolamenti da applicare.
1. I regolamenti da applicare
L'organizzazione comune di mercato del settore vinicolo è stata per buona parte istituita con regolamento del Consiglio n. 816/70 (GU L 99, 1970, pag. 1). Nei confronti dell'importazione di vini da paesi terzi vige il principio che la semplice applicazione delle relative voci della tariffa doganale comune fornisce un'adeguata protezione del mercato interno. Ciò risulta dal terzo considerando di detto regolamento. Onde evitare tuttavia che si verifichino perturbazioni.a seguito di un livello anormale dei prezzi, vengono calcolati, sulla base di tutti i dati disponibili, i cosiddetti prezzi d'offerta franco frontiera (art. 9, n. 2).
Se questo prezzo, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento, viene fissata una tassa di compensazione (art. 9, n. 3). Questa regola generale soffre un'eccezione in due casi al verificarsi dei quali può essere deciso di non riscuotere tasse di compensazione. Il primo è quello in cui gli stati terzi siano disposti, e siano in grado, di garantire che per le loro esportazioni venga osservato il prezzo di riferimento. Nel secondo caso si tratta dell'importazione da paesi terzi di determinati vini di qualità. Tale eccezione si basa sulla previsione che in molti casi i vini di qualità abbiano un prezzo tale da evitare il pericolo di un prezzo inferiore a quello di riferimento. Entrambe le eccezioni (art. 9, n. 3, 2° e 3° comma) comportano quindi che i vini importati non sono soggetti al regime dei prezzi di riferimento e a tasse di compensazione.
Il sistema dei prezzi di riferimento e delle tasse di compensazione come pure le relative eccezioni sono più dettagliatamente elaborati (in forza dell'art. 9, n. 6, del regolamento n. 816/70) nel regolamento della Commissione n. 1019/70 (GU L 118, 1970, pag. 13). Nel sesto considerando di tale regolamento si dichiara che la fissazione di tasse di compensazione per taluni vini liquorosi non è giustificata a causa del loro prezzo. Conformemente a ciò, l'art. 4, n. 4, di tale regolamento elenca alcuni vini liquorosi ai quali si applica la suddetta eccezione: Porto, Madera, Xeres, Tokay (Aszu e Szamorodni), Samos e moscatello di Setubal.
Negli anni settanta la Comunità concludeva con diversi paesi terzi accordi di cooperazione e di altro genere che introducevano fra l'altro preferenze doganali per l'importazione di vini da tali paesi. Attraverso tale tipo di preferenze il pericolo di perturbazioni negli scambi per la Comunità a seguito di importazioni di vino del genere diventa maggiore, atteso che la protezione ottenuta tramite dazi doganali diminuisce. Al riguardo è stato introdotto un sistema di informazioni dal regolamento del Consiglio n. 2506/75 (GU L 256, 1975, pag. 2). Gli stati membri debbono comunicare alla Commissione tutti i casi di importazioni di vini a prezzo inferiore al prezzo di riferimento comunitario meno i dazi doganali effettivamente riscossi (prezzo franco frontiera di riferimento). In caso diverso non si applica il dazio preferenziale (art. 3, n. 1).
Negli anni 1975 e 1976, così turbolenti sotto il profilo monetario, l'applicazione di tale sistema sembrava tuttavia urtare contro vari problemi. Per la conversione del dazio doganale in moneta nazionale vige la regola generale C 3 della tariffa doganale comune, secondo la quale la conversione deve aver luogo sulla base della parità aurea. Per la conversione dei prezzi di riferimento vigono invece, in forza del regolamento del Consiglio n. 475/75 (GU L 52, 1975, pag. 28), i tassi di cambio rappresentativi (tassi «verdi»).
Dato che il prezzo franco frontiera di riferimento, in base al regolamento n. 2506/75, è pari al prezzo di riferimento comunitario meno i dazi doganali effettivamente riscossi, una definizione uniforme della prima nozione di prezzo viene resa ardua se per la conversione dei dazi doganali si continuano ad applicare le vecchie parità monetarie, non più realistiche, vigenti per il settore agricolo. Conformemente a ciò, il Consiglio, con regolamento n. 1167/76 (GU L 135, 1976, pag. 42), decideva di applicare i tassi rappresentativi anche per la conversione dei dazi doganali ( 2 ). Ciò avveniva attraverso la sostituzione con un nuovo allegato dell'allegato al regolamento base n. 816/70 in cui la voce 22.05 C della TDC, che viene in rilievo, è ulteriormente precisata. Tale allegato contiene una nota e) a piè di pagina, in cui viene disposta la deroga alla regola generale C 3 della TDC, che figura o meno sotto le varie voci nell'allegato stesso. Chiaramente tale nota e) non esiste per i vini liquorosi elencati all'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1019/70, di cui ho parlato sopra. Conformemente a ciò, per la conversione dei dazi doganali su tali vini vale quindi appunto la vecchia parità monetaria. Il tasso rappresentativo è stato applicato a detti vini solo dal regolamento del Consiglio n. 2842/76 (GU L 327, 1976, pag. 6). Pertanto, per i vini di cui trattasi, nel periodo compreso fra il 17 maggio 1976 (applicazione del regolamento n. 1167/76) e il 16 dicembre 1976 (applicazione del regolamento n. 2842/76) non valeva il tasso rappresentativo.
2. La controversia e le questioni pregiudiziali
Nel suddetto periodo la Racke importava complessivamente 217507 litri di vino liquoroso di Tokay rientrante nella voce doganale 22.05 C III b) 2 della TDC. Il dazio doganale ammontava nella fattispecie a 12 UC l'ettolitro. L'ufficio doganale, applicando la parità FMI (1 UC = DM 3,66) calcolava il dazio doganale in DM 43,92 l'ettolitro. La Racke riteneva però che dovesse applicarsi il tasso rappresentativo (1 UC = DM 3,58) così che il dazio doganale sarebbe ammontato a 42,94 DM l'ettolitro con una differenza in meno di 1 DM l'ettolitro e di meno di un centesimo il litro.
La controversia fra la Racke e lo Hauptzollamt di Magonza sfociava infine in due questioni pregiudiziali, proposte dal Finanzgericht, del seguente tenore:
1.
Se il regolamento (CEE) 17 maggio 1976, n. 1167 (GU L 135, del 24. 5. 1976, pag. 42, sia in contrasto con l'art. 40, n. 3, 2° e 3° comma, del trattato CEE, per il fatto di escludere il vino di Tokay di cui alla voce 22.05 C III, lett. b), n. 2, della tariffa doganale comune, dall'applicazione del tasso di cambio rappresentativo ai fini della conversione in moneta nazionale dell'unità di conto nella quale viene espresso il dazio (nella fattispecie: in DM), nonché di mantenere ferma la regola generale C 3 di cui alla parte I, titolo I, dell'allegato al regolamento (CEE) 28 giugno 1968, n. 950 (GU L 172, del 22. 7. 1968, pag. 1).
2.
In caso di soluzione affermativa: quali conseguenze ciò comporti per l'applicazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) 23 novembre 1976, n. 2842 (GU L 327, del 26. 11. 1976, pag. 2), ed in particolare: se il singolo possa pretendere, all'interno della Comunità, che detto regolamento venga applicato con efficacia retroattiva a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1167/76.
3. La pretesa violazione dell'art. 40, n. 3, del trattato CEE
A quanto risulta dalla motivazione annessa alle domande pregiudiziali, il Finanzgericht dubita innanzitutto della legittimità del regolamento n. 1167/76 in quanto in base ad esso si applicavano, nel suddetto periodo, due tassi: la parità e il tasso rappresentativo.
Ritengo che tale dubbio venga sufficientemente smentito dal chiarimento fornito nella motivazione di tale regolamento. Dal quarto considerando risulta, come ho già chiarito, che in particolare il sistema dei prezzi di riferimento incontra difficoltà se entrambi i tassi debbono essere contemporaneamente applicati. Il quinto considerando chiarisce questo punto e sottolinea la necessità di un'applicazione uniforme del prezzo di riferimento. Da questi considerandi appare che si tratta in primo luogo di garantire l'efficace funzionamento del sistema dei prezzi di riferimento così che è logico, sotto tale profilo, applicare la modifica dei tassi di conversione ai vini che rientrano in tale sistema. Che l'allegato in cui è specificata la voce 22.05 C della TDC discenda anche da questo principio risulta dal fatto che il richiamo alla nota e) non è stato apposto soltanto per il gruppo di vini liquorosi esentato, nel regolamento n. 1019/70, dal sistema dei prezzi di riferimento. Per questi vini è rimasta in vigore la regola generale C 3 della TDC. Si tratta quindi in realtà di una diversità di trattamento, all'interno della voce 22.05 C, fra vini liquorosi da un lato e altri vini dall'altro. Lo scopo del suddetto regolamento giustifica però tale differenza, dato che l'applicazione del tasso rappresentativo a tali vini liquorosi non era necessaria e poteva quindi rimanere possibile, in forma così limitata, la deroga alla TOC. Forse ad abundantiam, aggiungo che l'applicazione della regola generale C 3 nel corso del periodo di cui trattasi era di per sé giustificata malgrado le svalutazioni e rivalutazioni intervenute. Rinvio al riguardo alla vostra sentenza Glunz/HZA Hamburg-Waltershof (Race. 1982, pag. 197) punto 24 della motivazione. L'argomento della Racke secondo cui esisterebbe così una disparità di trattamento, nei confronti di altri vini aventi analoghe caratteristiche non è sostenibile, dato che, come ha osservato in particolare il Consiglio, a tali altri vini si applicava appunto il sistema dei prezzi di riferimento.
4. Il regolamento n. 2842/76
Il Finanzgericht ha altresì diretto la sua attenzione, nelle questioni pregiudiziali sollevate, sul regolamento n. 2842/76 con il quale, a partire dal 16 dicembre 1976, veniva appunto applicato il tasso rappresentativo ai summenzionati vini liquorosi. La questione se sia configurabile un'efficacia retroattiva implicita va a mio parere risolta senz'altro in senso negativo. È giurisprudenza costante che ciò può avvenire soltanto se il regolamento si proponga tale scopo (vedi fra l'altro la vostra sentenza nelle cause riunite 212-217/80, Racc. 1981, pag. 2735, punti 9 e 12 della motivazione). L'estensione dell'applicazione del tasso rappresentativo è motivata, in questo regolamento, dalla considerazione secondo cui è risultato che l'applicazione di due tassi di cambio diversi all'interno della voce 22.05 C poteva dar luogo a distorsioni della concorrenza. Tale motivazione differisce da quella fornita dalla Commissione nel progetto relativo a tale regolamento (GU C 263, 1976, pag. 2) in cui veniva dichiarato che tali distorsioni si erano già verificate.
Da tale motivazione emerge che l'iniziale mantenimento della regola generale C 3 della TDC per i vini liquorosi non doveva dunque evidentemente continuare e che, considerato retrospettivamente, esso poteva quindi essere persino qualificato meno equo. Una situazione del genere non comporta però automaticamente anche l'illegittimità del regolamento n. 1167/76. E possibilissimo che l'amministrazione, alla luce delle circostanze note al momento, compia una scelta politica che richiede una modifica alla luce di circostanze successive. Ciò è stato riconosciuto da codesta Corte nel punto 24, seconda frase, della sentenza in causa Merkur (causa 43/72, Race. 1973, pag. 1055) in cui si aggiunge che va esaminato se l'istituzione interessata si sia o meno «ispirata a considerazioni ... palesemente erronee». Come ho già dimostrato al punto 3, ciò non è avvenuto.
5. Conclusione
In conclusione propongo che le questioni sollevate dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato siano risolte come segue:
«Non sono emersi fatti o circostanze tali da infirmare la validità del regolamento del Consiglio n. 1167/76».
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) Il regolamento n. 2506/75 non era ancora applicato, in quanto anche a causa di questi problemi non erano state ancora fissate norme di esecuzione. Con regolamento n. 1166/76 (GU L 135, 1976, pag. 41) l'entrata in vigore del regolamento n. 2506/75 veniva differita al 1o luglio 1976, data in cui diveniva applicabile la disciplina del regolamento n. 1167/76 in fatto di tassi rappresentativi.
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