Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La causa di cui dovete occuparvi oggi rappresenta il terzo risvolto di una lunga serie di azioni che taluni agenti della Association européenne pour la coopération ( AEC ) hanno intentato soprattutto contro la Commissione perché insoddisfatti, per una ragione o per l' altra, del modo in cui si è effettuato il loro passaggio al servizio di quest' ultima .
2 . Nelle cause riunite 87 e 130/77, 22/83, 9 e 10/84 ( Salerno e a . / Commissione e Consiglio ) si trattava di agenti in servizio presso la sede dell' AEC . Nelle cause riunite da 66 a 68 e da 136 a 140/83 ( Hattet e a . / Commissione ) si trattava invece del personale assunto dall' AEC mediante contratto speciale ( personale CS ) e comandato presso la Commissione . La causa 119/83 ( Appelbaum / Commissione ) si riferisce ad un' ipotesi particolare nell' ambito di questa seconda categoria di cause .
3 . La Corte ha definito tutte queste controversie mediante sentenze pronunciate l' 11 luglio 1985 ( Racc . pagg . 2423, 2459, 2523 ).
4 . Col presente ricorso, nel quale si tratta di una terza categoria di dipendenti dell' AEC, precisamente del personale d' oltremare, 182 agenti dell' AEC impiegati in qualità di delegati, di consiglieri o di addetti presso le delegazioni della Commissione nei paesi in via di sviluppo ( PVS ) oppure incaricati di svolgere funzioni d' assistenza o di cooperazione tecnica nei suddetti paesi chiedevano, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, che la Corte riconoscesse loro la qualità di funzionari o, in subordine, di agenti temporanei della Commissione a decorrere dal giorno in cui erano stati assunti dall' AEC, che era, secondo quanto essi sostengono, un' entità fittizia .
5 . D' altra parte, i suddetti ricorrenti desideravano comunque mantenere i diritti acquisiti nell' ambito del loro precedente regime di impiego qualora tali diritti risultassero più vantaggiosi di quelli previsti dallo statuto del personale, di cui essi invocavano l' applicazione nei loro confronti .
6 . Poiché, in pendenza di causa, la Commissione ha provveduto, in forza del regolamento del Consiglio 5 ottobre 1987, n . 3018 ( 1 ), a nominare funzionari i ricorrenti, l' oggetto del contendere si riduce al problema indicato nel punto precedente nonché al problema della retroattività della nomina .
7 . Mi sia consentito di premettere che l' eccezione di irricevibilità, sollevata dalla Commissione con riferimento al fatto che i ricorrenti non sarebbero legittimati ad agire e che la Corte sarebbe perciò incompetente a conoscere del ricorso, è già stata respinta nelle cause riunite 87 e 130/77 con la seguente motivazione :
"non solo chi sia dipendente o agente non locale, ma anche chi asserisca di esserlo, può impugnare dinanzi alla Corte la decisione che gli rechi pregiudizio" ( Racc . 1985, pag . 2534, punto 24 della motivazione ).
Checché ne sia, dopo che i ricorrenti sono stati nominati funzionari, non sarebbe comunque più possibile contestare la ricevibilità del ricorso .
8 . L' argomento fondamentale dei ricorrenti consiste nell' affermare che l' AEC è un organismo fittizio o che, comunque, è soltanto in apparenza il loro datore di lavoro, mentre essi dipenderebbero in realtà dalla Commissione, di cui l' AEC sarebbe una semplice unità amministrativa . Per comprovare questa tesi, essi elencano tutta una serie di elementi che riguardano, da un lato, i rapporti della più varia natura esistenti fra l' AEC e la Commissione e, dall' altro, i diversi punti in relazione ai quali la situazione dei dipendenti dell' AEC appare identica a quella dei funzionari od agenti temporanei della Commissione .
9 . E' pacifico, come la Corte ha già constatato nella sentenza Appelbaum ( punto 4 della motivazione ) e nella sentenza Hattet e a . ( punto 5 della motivazione ), che l' AEC operava principalmente su istruzioni e sotto il controllo della Commissione .
10 . Ciò non toglie che, nella già citata sentenza Salerno ( Racc . 1985, pag . 2523 ), la Corte abbia constatato che l' AEC è stata istituita a norma della legge belga come associazione internazionale senza scopo di lucro e che spetta solo al giudice belga stabilire se, per quanto riguarda la sua istituzione ed il suo funzionamento, essa possieda i requisiti posti da detta legge ( punto 41 della motivazione ) e che la Corte abbia del resto formalmente dichiarato che "il datore di lavoro dei ricorrenti era l' AEC, non già la Commissione" ( punto 50 della motivazione ). La Corte ha pertanto respinto la tesi secondo cui l' AEC sarebbe solo un' unità amministrativa della Commissione o una finzione giuridica ( vedasi, in particolare, punto 47 della motivazione ).
11 . L' atteggiamento stesso dei ricorrenti conferma d' altronde l' esattezza del ragionamento della Corte .
12 . Infatti, pur sostenendo di essere stati sempre ed unicamente dipendenti della Commissione, i ricorrenti rivendicano "il mantenimento dei diritti acquisiti nell' ambito del regime cui erano sottoposti qualora tali diritti risultino più vantaggiosi di quelli legati all' applicazione dello statuto del personale delle Comunità europee o, in subordine, del regime applicabile agli agenti temporanei delle Comunità europee ".
13 . Orbene, se gli interessati hanno goduto di un regime più favorevole di quello spettante ai dipendenti delle Comunità europee, giacché percepivano un' indennità d' espatrio, un' indennità per il servizio d' oltremare, un' indennità d' alloggio, ecc ., ciò significa che non erano dipendenti delle Comunità europee . Prima che fosse emanato il regolamento del Consiglio 5 ottobre 1987, n . 3019, che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese
terzo ( 2 ), costoro non percepivano infatti le indennità di cui sopra .
14 . Ho ancora qualcosa da dire circa la presunta discriminazione di cui i ricorrenti sarebbero stati vittime rispetto ai dipendenti assunti mediante contratto speciale ed ai dipendenti in servizio presso la sede dell' AEC, giacché tutti costoro sarebbero stati nominati funzionari ben prima di loro .
15 . Indubbiamente, nelle già citate sentenze Hattet e a . / Commissione e Appelbaum / Commissione, la Corte ha accertato una violazione del principio di parità di trattamento all' atto dell' assunzione rispettivamente dei dipendenti a contratto speciale e dei dipendenti in servizio presso la sede dell' AEC, rigettando più particolarmente la difesa della Commissione secondo cui all' epoca dei fatti il Consiglio aveva adottato provvedimenti che consentissero di procedere all' assunzione in deroga allo statuto solo per i dipendenti in servizio presso la sede dell' AEC ( vedasi, in particolare, punti da 26 a 30 della motivazione della sentenza Appelbaum, Racc . 1985, pag . 2454 ).
16 . Le decisioni con cui la Commissione aveva nominato funzionari in prova e funzionari i suddetti ricorrenti sono state tuttavia annullate dalla Corte solo nella parte in cui stabilivano il grado e lo scatto degli interessati . In una successiva sentenza la Corte ha ancora una volta precisato che le considerazioni svolte nelle predette sentenze
"a proposito del diverso trattamento riservato ai dipendenti CS rispetto agli agenti della sede dell' AEC riguardano soltanto la fissazione del grado e dello scatto dei ricorrenti nelle decisioni di nomina come dipendenti in prova, non già la data dalla quale decorrono gli effetti di tali decisioni" ( sentenza 5 ottobre 1988, de Szy-Tarisse e Feyaerts / Commissione, cause riunite 314 e 315/86, pag . 6013, in particolare pag . 6028, punto 17 della motivazione ).
17 . Ebbene, nella fattispecie, i ricorrenti si limitano ora, dopo essere stati nominati funzionari in forza del regolamento n . 3018/87, a contestare la data da cui decorrono gli effetti di tale regolamento . Ne consegue che nessuna violazione del principio della parità di trattamento può più essere accertata nell' ambito del presente ricorso .
18 . Per tutti questi motivi propongo alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato e di decidere, ai sensi degli artt . 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura, che ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Regolamento del Consiglio 5 ottobre 1987, n . 3018, che istituisce misure speciali e transitorie per l' assunzione degli agenti d' oltremare dell' Associazione europea di cooperazione in qualità di funzionari delle Comunità europee ( GU L 286 del 9.10.1987, pag . 1 ).
( 2 ) GU L 286 del 9.10.1987, pag . 3 .
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