Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Dipendenti - Ricorso - Legittimazione ad agire - Persone che rivendicano la qualità di dipendente o di agente diverso da agente locale
2 . Dipendenti - Qualità di dipendente - Condizioni d' acquisto non soddisfatte
Massima
1 . Non solo chi sia dipendente o agente diverso da agente locale, ma anche chi asserisca di esserlo può impugnare dinanzi alla Corte la decisione che gli rechi pregiudizio .
2 . La qualità di dipendente o di agente delle Comunità non può essere riconosciuta al personale di un' associazione internazionale, disciplinata dalla legge di uno Stato membro, che non può essere assimilata ad un' unità amministrativa della Commissione, quali che siano i suoi rapporti con quest' ultima .
Parti
Nella causa 286/83,
Albert Alexis e 181 altri dipendenti dell' Association européenne pour la coopération, tutti rappresentati ed assistiti dagli avvocati Edmond Lebrun e Marcel Slusny del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell' avv . Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Hendrik van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, assistito dall' avv . Robert Andersen del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere che sia riconosciuta ai ricorrenti la qualità di funzionari o di agenti temporanei,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 21 dicembre 1983, il sig . Albert Alexis e 181 altri dipendenti dell' Association européenne pour la coopération ( Associazione europea di cooperazione, in prosieguo : "AEC "), che svolgevano funzioni di delegato, di consigliere o di addetto presso le delegazioni della Commissione nei paesi in via di sviluppo oppure esercitavano compiti di assistenza o di cooperazione tecnica in detti paesi, proponevano ricorso chiedendo l' annullamento della decisione mediante cui la Commissione, in data 11 marzo 1983, aveva rifiutato di assumerli come dipendenti di ruolo con effetto a decorrere dalla data della loro assunzione presso l' AEC .
2 Nel momento in cui proposero ricorso, i ricorrenti facevano parte del personale d' oltremare dell' AEC, associazione internazionale senza scopo di lucro, istituita in conformità alla legge belga per favorire la cooperazione fra la Comunità ed i paesi in via di sviluppo . Il personale dell' AEC era suddiviso in tre categorie : gli agenti in servizio presso la sede dell' associazione, il personale assunto dall' AEC mediante contratto speciale e distaccato presso la Commissione nonché il personale d' oltremare, cui appartenevano i ricorrenti .
3 Per risolvere i problemi legati al personale dell' AEC, il Consiglio emanò, con riferimento alla prima delle categorie citate, il regolamento 3 dicembre 1982, n . 3332/82, che istituiva provvedimenti speciali e temporanei per l' assunzione di 56 agenti della sede dell' Associazione europea di cooperazione come funzionari delle Comunità europee ( GU L 352, pag . 5 ). Gli agenti della seconda categoria, cioè quelli vincolati da un contratto speciale, ricevettero simultaneamente una lettera di licenziamento da parte dell' AEC ed una proposta di assunzione in qualità di agenti temporanei da parte della Commissione .
4 La situazione della terza categoria, cioè del personale d' oltremare, è stata disciplinata dal regolamento del Consiglio 5 ottobre 1987, n . 3018/87, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l' assunzione degli agenti d' oltremare dell' Associazione europea di cooperazione in qualità di funzionari delle Comunità europee ( GU L 286, pag . 1 ). Questo regolamento precisa che l' agente titolare di un contratto di lavoro con l' AEC alla data del 1° gennaio 1988 può essere nominato funzionario della Commissione delle Comunità europee ed assegnato ad uno dei posti che figurano a tale scopo nella tabella degli organici della Commissione per il 1988 e che, in deroga agli artt . 31 e 32 dello statuto, è inquadrato nella categoria, grado e scatto il cui stipendio base corrisponde allo stipendio base ricevuto presso l' AEC . L' anzianità nel grado è quella del giorno della nomina a funzionario della Commissione .
5 Mediante il loro ricorso, i ricorrenti mirano sostanzialmente a far dichiarare, in via principale, che essi sono funzionari o, in subordine, che essi sono agenti temporanei della Commissione, nei due casi fin dal momento della loro assunzione presso l' AEC, e che hanno comunque titolo a conservare i diritti acquisiti in qualità di dipendenti dell' AEC qualora questi diritti risultino più vantaggiosi di quelli che spetterebbero loro in forza dello statuto del personale delle Comunità europee .
6 Tenuto conto del fatto che, in base al già citato regolamento n . 3018/87 del Consiglio, i ricorrenti sono stati nominati funzionari della Commissione con effetto dal 1° gennaio 1988, l' oggetto del contendere si riduce alla retroattività della loro nomina ed alla conservazione dei diritti acquisiti in quanto dipendenti dell' AEC .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
8 La Commissione sostiene che la Corte non è competente a conoscere del ricorso in quanto i ricorrenti non hanno la qualità di funzionari o di agenti della Comunità europee .
9 In proposito, occorre ricordare che, come la Corte ha più volte constatato ( vedasi, in particolare, la sentenza 11 luglio 1985, Salerno, cause riunite 87 e 130/77, 22/83, 9 e 10/84, Racc . pag . 2523 ), non solo chi sia funzionario o agente non locale, ma anche chi asserisca di esserlo, può impugnare dinanzi alla Corte la decisione che gli rechi pregiudizio .
Sul merito
10 I ricorrenti sostengono, in via principale, che l' AEC è un' entità fittizia o, quantomeno, soltanto un datore di lavoro apparente del suo personale, il cui effettivo datore di lavoro sarebbe invece la Commissione . A sostegno di questa tesi essi invocano i legami di ogni genere che univano l' AEC alla Commissione, nonché l' identica situazione dei dipendenti dell' AEC, da una parte, e dei funzionari ed agenti temporanei della Commissione, dall' altra . Di conseguenza, essi rivendicano il riconoscimento della loro qualità di funzionari o di agenti della Commissione fin dal momento della loro assunzione presso l' AEC .
11 Si deve ricordare che, nella già citata sentenza Salerno, la Corte ha dichiarato che l' AEC era un' associazione internazionale senza scopo di lucro disciplinata dalla legge belga e non poteva quindi essere considerata come un' unità amministrativa della Commissione . Ne consegue che il datore di lavoro dei ricorrenti era l' AEC, non già la Commissione .
12 In subordine, i ricorrenti deducono che, rifiutando di riconoscere loro la qualità di funzionari o di altri agenti delle Comunità europee, la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento per i funzionari e gli agenti delle Comunità . Tuttavia, tenendo conto della loro sopravvenuta nomina in forza del regolamento n . 3018/87 di cui s' è detto, essi contestano ormai soltanto la data in cui tale nomina è stata effettuata, visto che 32 agenti dell' AEC distaccati presso la direzione generale VIII e 56 agenti in servizio presso la sede dell' AEC sono stati nominati funzionari ben prima dei ricorrenti stessi .
13 A questo riguardo, si impone di osservare che la Corte, pur avendo, nelle sentenze da essa pronunciate l' 11 luglio 1985 ( Appelbaum / Commissione, causa 119/83, Racc . pag . 2447, e Hattet e a . / Commissione, cause riunite da 66 a 68 e da 136 a 140/83, Racc . pag . 2461 ), accertato una violazione del principio della parità di trattamento in occasione della loro assunzione fra i dipendenti in servizio presso la sede dell' AEC e quelli legati da un contratto speciale, ha tuttavia annullato le decisioni della Commissione soltanto nella parte in cui fissavano il grado e lo scatto degli interessati .
14 Nella sentenza pronunciata il 5 ottobre 1988 ( de Szy-Terisse e Feyaerts / Commissione, cause riunite 314 e 315/86, Racc . pag . 6013 ), la Corte ha precisato che le considerazioni da essa svolte nelle summenzionate sentenze a proposito del diverso trattamento riservato ai dipendenti legati da contratto speciale rispetto ai dipendenti in servizio presso la sede dell' AEC riguardavano soltanto la fissazione del grado e dello scatto dei ricorrenti e non già la data da cui decorrono gli effetti delle decisioni che li nominano funzionari in prova .
15 Alla luce di quanto sopra, si deve osservare che nessuna violazione del principio della parità di trattamento può essere accertata nella presente causa .
16 Il ricorso deve di conseguenza essere respinto perché infondato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi proposti da dipendenti della Comunità, le spese sopportate dalle istituzioni rimangono a carico di queste ultime .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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