CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 14 febbraio 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La causa a cui si riferiscono queste conclusioni trae origine da una domanda pregiudiziale che il Finanzgericht dell'Assia vi ha posto nel quadro di una controversia dinanzi ad esso pendente tra l'Università Johann-Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno e l'Ufficio doganale principale del locale aeroporto. In particolare, il giudice a quo vi chiede di pronunciarvi sulla validità di una decisione della Commissione che riguarda l'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale in franchigia dai dazi della Tariffa doganale comune. Il provvedimento negò che sussistessero i presupposti per questo beneficio giacché apparecchi di valore equivalente erano fabbricati nella Comunità.
2.
Nel marzo del 1980, l'Università Johann-Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno importò dagli Stati Uniti d'America nella Repubblica federale di Germania un apparecchio denominato « Nd-YAG laser system DCR-1A con accessori », fabbricato dall'impresa Quanta Ray, per impiegarlo in un progetto di ricerca concernente « reazioni nucleari chemiluminescenti: disattivazione di atomi di iodio eccitati mediante disattivanti chimici e fisici, formazione di molecole di iodio eccitate e osservazione della chemiluminescenza ».
L'importatrice domandò al competente ufficio doganale (Aeroporto di Francoforte sul Meno) di essere ammessa a fruire della franchigia per i dazi. In un primo momento l'ufficio gliela concesse, se pure a titolo provvisorio; ma poi, fatti svolgere gli accertamenti del caso all'Istituto tecnico di controllo e di formazione doganale di Berlino, revocò la concessione e chiese all'Università, con avviso di accertamento rettificativo del 27 novembre 1980, il pagamento di oltre 7500 marchi per dazi all'importazione e di circa 1000 marchi a titolo di conguaglio. In effetti — così esso motivò il suo provvedimento — apparecchi di valore scientifico equivalente erano fabbricati nella Comunità. In tal senso deponeva la decisione n. 80/291 del 18 febbraio 1980 (GU L 67, p. 23) con cui, in un caso analogo, la Commissione aveva per lo stesso motivo negato l'importazione in franchigia dell'apparecchio « Quanta-Ray-DCR laboratory laser system ».
L'importatrice reclamò e, sollecitata dalla Repubblica federale di Germania ad avviare la procedura di cui all'articolo 7, regolamento 12 dicembre 1979, n. 2784 (GU L 318, p. 32), la Commissione emise il 23 dicembre 1981 la decisione n. 82/83. Si afferma in essa che l'oggetto controverso non può essere importato in franchigia risultando fabbricati nella Comunità « apparecchi [di] ... valore scientifico equivalente ... e [suscettibili di] esser adibiti agli stessi usi ... [come] ... » il laser a YAG 10 Hz dell'impresa francese Quantel (GU 1982, L 41, p. 50).
Contro il conforme provvedimento dell'autorità doganale tedesca, l'università ricorse allora dinanzi al Finanzgericht dell'Assia, affermando l'invalidità della decisione. Essa rilevò che: a) il laser francese indicato dal gruppo di esperti possiede un valore scientifico inferiore a quello del corrispondente apparecchio americano e non consente di svolgere il progettato programma di ricerche; b) dal provvedimento non si desume con precisione se apparecchi di valore equivalente fossero prodotti nella Comunità al momento (19 novembre 1979) in cui il laser fu ordinato. A sostegno della propria tesi, la ricorrente produsse una perizia effettuata dal prof. H. Walther dell'università di Monaco secondo cui solo il laser della Quanta Ray risultava adatto ai sofisticati esperimenti previsti dal programma di ricerche. Diversamente da altri laser, fra cui quello dell'impresa Quantel, esso garantisce infatti « l'eliminazione di tutti gli effetti perturbatori ».
Con ordinanza 21 dicembre 1983, la VII sezione del Finanzgericht sospese il procedimento e, ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE, sottopose alla nostra Corte il seguente quesito pregiudiziale: se la decisione della Commissione 23 dicembre 1981, n. 82/83, relativa all'apparecchio « Quanta Ray Nd: YAG laboratory laser system, model DCR-1A » sia invalida in quanto gli apparecchi dello stesso genere prodotti nella Comunità offrono prestazioni inferiori alle sue, specie rispetto all'uso per cui esso era destinato.
3.
Com'è noto, le regole alla cui stregua va apprezzata l'equivalenza degli strumenti scientifici sono contenute nel regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798/75, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della TDC degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, p. 1). Tale fonte fu poi fatta oggetto di modifiche dal regolamento del Consiglio n. 1027/79 (GU L 134, p. 1) e integrata da un regolamento d'applicazione n. 2784/79 che la Commissione adottò il 12 dicembre 1979 e che entrò in vigore il 1o gennaio 1980 (GU L 318, p. 32).
Secondo l'articolo 3, n. 3, terzo trattino, del regolamento 1798/75 (versione modificata), l'equivalenza del valore scientifico deve apprezzarsi « raffrontando le caratteristiche tecniche essenziali dello strumento ... oggetto della richiesta di [franchigia] ... con quelle del corrispondente strumento ... fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest'ultimo possa essere impiegato per gli stessi scopi scientifici cui è destinato 10 strumento ... formante oggetto della richiesta di franchigia e fornire prestazioni comparabili ». L'articolo 5, n. 2, del regolamento d'applicazione precisa poi che « per ... il raffronto sono ... essenziali solo le caratteristiche tecniche suscettibili di incidere in maniera determinante sul risultato dei lavori specifici » da eseguire. Non rileva invece che lo strumento di cui si chiede l'importazione in franchigia sia capace di « realizzare prestazioni superiori a quelle necessarie per la buona esecuzione » dei detti lavori.
11 citato articolo 3, che sul punto non ha subito modifiche, stabilisce altresì quando uno strumento possa considerarsi « attualmente fabbricato nella Comunità ». Decisivo a tal fine è il suo termine di consegna, che, valutato al momento dell'ordinazione e tenendo conto degli usi commerciali vigenti nel settore, non deve superare quello dell'apparecchio per cui si domanda la franchigia in misura tale da « pregiudicare sensibilmente » la sua destinazione o il suo impiego com'erano stati « inizialmente previsti ».
Fin qui il legislatore. Dal canto suo, la Cone ha posto alcuni princìpi che interpretano la disciplina or ora richiamata. Il più importante stabilisce entro quali limiti si debba svolgere il controllo giurisdizionale sulla validità della famiglia di atti a cui appartiene la nostra decisione. La natura tecnica dell'esame affidato al Comitato per le franchigie doganali — avete detto — esclude che la Corte possa « examiner à nouveau s'il existe effectivement une équivalence des appareils concernés ». Il suo compito sta dunque nel determinare « si la décision [s'intende: adottata dalla Commissione in conformità al parere del Comitato] est éventuellement entachée d'une erreur manifeste de fait ou de droit ou de détournement de pouvoir commis lors de l'application de la procédure prévue à l'article 7 du règlement n. 2784/79, soit quant au fond » (sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Groningen, punto 15, Race. 1984, pag. 3623; cfr. anche sentenza 27 settembre 1983, causa 216/82, Universität Hamburg/Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder, Race. 1983, pag. 2771, punto 14).
Un altro principio da voi stabilito riguarda i criteri a cui deve ispirarsi il giudizio di equivalenza. Esso va condotto — afferma ancora la sentenza in causa 185/83, punto 29 — « non pas sur la seule base des spécifications techniques de ces appareils que l'utilisateur, dans sa demande, a qualifiées de nécessaires pour sa recherche, mais, en ordre principal, sur la base d'une appréciation objective de l'aptitude des appareils à réaliser les expériences auxquelles l'utilisateur a destiné l'appareil importé ».
4.
Ho già riferito i fatti di causa come risultano dalla procedura scritta. Nel corso dell'udienza, tuttavia, sono emersi elementi nuovi di cui è utile dar conto per la luce che gettano sulla materia del contendere e per il contributo, sia pure indiretto, che forniscono alla soluzione della controversia.
In particolare, la Commissione ci ha detto che, riunitisi una prima volta per l'esame del nostro caso, gli esperti degli Stati membri non erano riusciti ad individuare apparecchi comunitari di valore scientifico equivalente a quello dello strumento importato dall'università Goethe. Il rappresentante francese sostenne peraltro che all'impresa Quantel sarebbe forse stato possibile modificare un laser di serie per adattarlo alle esigenze delle ricerche progettate dall'importatrice. La seduta venne allora interrotta; e, nel corso della riunione successiva, lo stesso esperto, che nel frattempo s'era messo in contatto con l'impresa, confermò la possibilità a cui aveva alluso. Fu dunque sulla base della sua relazione che la Commissione adottò il provvedimento controverso; e fu sempre a causa di essa che tale atto indica il laser di valore equivalente non con un nome specifico (ovviamente inesistente trattandosi di uno strumento adattato), ma col nome che designa in generale gli apparecchi della Quantel. Su richiesta della Corte, la Commissione ha prodotto una dichiarazione della medesima impresa da cui risulta che, all'epoca dei fatti, essa avrebbe potuto consegnare entro 3-4 mesi dall'ordinazione (e dunque nei termini previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 1798/75) un laser rispondente alle caratteristiche pretese dall'università.
Ben diversa la versione fornitaci per iscritto da quest'ultima. A suo avviso, le informazioni contenute nella lettera della Quantel non sono veritiere. In effetti, prima che il laser americano fosse ordinato, il responsabile del programma di ricerche visitò la sede dell'impresa e descrisse ai suoi tecnici sia gli obiettivi dell'esperimento progettato sia le caratteristiche dello strumento necessario alla sua buona riuscita. Ebbene, i tecnici non fecero mai cenno alla possibilità di modificare i laser da loro prodotti per dotarli di tali caratteristiche. Né, del resto, si sarebbero potuti impegnare in questo senso. C'è infatti una caratteristica essenziale all'esecuzione del detto esperimento che, per quanto soggetti a ogni sorta di modifiche, i loro laser non avrebbero mai posseduto: la frequenza di ripetizione di 20 radiazioni al secondo indispensabile per ottenere la chemiluminescenza necessaria all'analisi spettrale. È dunque questo il dato che distingue il laser americano dai consimili strumenti prodotti nella Comunità e ne giustifica l'importazione in franchigia.
5.
Sulla fondatezza tecnica di tale asserzione non sono ovviamente in grado di pronunciarmi; come non so dire se fondata sia l'opposta conclusione degli esperti (anche se le vicende che ho testé riferito suscitano a suo riguardo numerose e non lievi perplessità). Alla luce della vostra giurisprudenza, tuttavia, non è questo il giudizio che da noi ci si attende. Nostro compito è stabilire se nel comparare i due laser la Commissione ha correttamente tenuto conto della caratteristica che l'università Goethe riteneva indispensabile per l'attuazione del suo progetto; e se, non avendolo fatto, ha adottato una decisione invalida.
Ora, io credo che proprio d'invalidità si debba parlare nel nostro caso; in particolare, mi sembra che la Commissione sia caduta in un errore di diritto per aver male interpretato la normativa sulla franchigia. Quest'ultima va letta — si afferma infatti nelle sue osservazioni — in modo tale che le autorità doganali possano applicarla agevolmente. Ciò Implica che a punto di riferimento per il confronto fra gli apparecchi si assuma non già il progetto concreto in tutte le sue articolazioni, ma la «natura del progetto »; o altrimenti sarebbe fin troppo facile presentare la ricerca con dettagli tali da render obbligatoria la scelta del solo strumento importato. In definitiva — così a pagina 7 la Commissione riassume il suo pensiero — « une décision en matière de franchise doit cenes tenir compte ... des circonstances du cas d'espèce, mais ... elle doit toujours être de nature générale. Ceci signifie que la décision est prise sur la base de critères généraux et qu'il est impossible d'étudier chaque projet de recherche dans tous ses détails ».
Come ho anticipato, da tale tesi io dissento. A opporvisi, mi pare, sono sia la lettera della disciplina, che impone di esaminare le caratteristiche proprie di un apparecchio in rapporto ai lavori specifici da eseguire, sia le finalità per cui questa fu istituita. Scopo del regolamento n. 1798/75, infatti, è agevolare la libera circolazione delle idee, l'esercizio di attività culturali e la ricerca scientifica in ambito comunitario, ammettendo « nella misura del possibile » l'importazione degli strumenti in franchigia. Si può dunque escludere con certezza che i suoi autori considerassero lecito o addirittura doveroso un esame sommario dei progetti di ricerca pur di rendere più semplice il lavoro dei doganieri. Tutto indica, al contrario, che essi pensarono ad un esame estremamente approfondito; tanto è vero che previdero la possibilità di ricorrere agli esperti del Comitato per le franchigie quando le autorità nazionali ritengano di non poter giungere a una decisione soddisfacente anche dopo aver sentito gli « ambienti economici interessati » (articolo 7, nn. 1 e 2, regolamento 2784/79).
Ma v'è di più. Si considerino le norme che definiscono la documentazione con cui l'istituto scientifico deve corredare la propria domanda di franchigia. Perché chiedere che esso fornisca ogni utile notizia sulle caratteristiche tecniche dello strumento importato; che indichi il nome o la ragione sociale delle imprese comunitarie a cui s'era rivolto per ottenere uno strumento equivalente; che spieghi i motivi in base ai quali ritenne quest'ultimo inadatto alle « ricerche particolari » da eseguire: perché — ripeto — esigere tante e tanto minute informazioni se non al fine di abilitare gli esperti a condurre il raffronto esaminando quelle ricerche nei dettagli? E del resto, non è solo esaminandole nei dettagli che si può valutare, come voi stessi domandate, « l'aptitude des appareils à réaliser les expériences auxquelles l'utilisateur a destiné l'appareil importé »?
6.
Abbiamo così accertato che una scorretta interpretazione della normativa in tema di franchigia ha indotto la Commissione a fondare il giudizio di equivalenza non sugli aspetti concreti, ma sulla mera natura del progetto presentato dall'università Goethe. Essa non ha perciò attribuito la necessaria rilevanza alla speciale caratteristica del laser importato che l'università riteneva indispensabile per la buona esecuzione del detto progetto.
Ne viene che il provvedimento controverso è viziato per errore di diritto. Vi suggerisco dunque di rispondere nel modo che segue al quesito postovi dalla VII sezione del Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 21 dicembre 1983:
Non è valida la decisione n. 82/83, adottata dalla Commissione il 23 dicembre 1981, in cui si stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray Nd: YAG laboratory laser system, model DCR-1A » non poteva aver luogo in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.
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