CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 17 gennaio 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Le cause a cui si riferiscono queste conclusioni traggono origine da due domande pregiudiziali che il Finanzgericht dell'Assia vi ha posto nel quadro di controversie dinanzi ad esso pendenti tra la società Nicolet Instrument Gmbh e l'Ufficio doganale principale dell'aeroporto di Francoforte sul Meno. In particolare, il giudice a quo vi chiede di pronunziarvi sulla validità di due decisioni della Commissione, adottate in base alla disciplina che ha per oggetto l'importazione degli apparecchi di carattere educativo, scientifico e culturale in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Entrambi i provvedimenti negarono che i computers della ditta Nicolet avessero natura scientifica e, di conseguenza, che la loro importazione nella Comunità potesse beneficiare della franchigia. Identiche le parti dei due giudizi principali, anche le osservazioni da esse presentate a questa Corte sono redatte in termini analoghi. Posso quindi esaminare gli opposti argomenti in un solo contesto e in forma unitaria.
2.
Riassumo anzitutto i fatti della causa 6/84. Nel secondo semestre del 1980, la società Nicolet Instrument GmbH, con sede ad Offenbach sul Meno, filiale tedesca dell'omonima impresa nordamericana, importò dagli Stati Uniti nella Repubblica federale di Germania quattro computers del tipo « Nicolet-Data Acquisition System, model MED-80 ». Due esemplari di tali apparecchi erano destinati alla clinica neurologica dell'Università di Erlangen, mentre gli altri sarebbero stati impiegati rispettivamente dall'istituto di zoologia dell'Università di Bonn e dalla Sportarztliche Hauptberatungsstelle (un centro di medicina sportiva) del Land Assia. L'importatrice domandò al competente ufficio doganale (Aeroporto di Francoforte) di essere ammessa a fruire della franchigia per i dazi doganali. In un primo momento l'ufficio gliela concesse, se pure a titolo provvisorio; ma poi, fatti svolgere gli accertamenti del caso agli istituti tecnici di controllo e di formazione doganale di Berlino e di Monaco, revocò la concessione e, con avvisi di rettifica 8, 30 settembre e 5 ottobre 1981, chiese alla Nicolet il pagamento di oltre 29000 DM per dazi doganali. In effetti — così esso motivò la propria decisione — l'apparecchiatura possiedeva caratteristiche obiettive tali da non poterla far considerare « specialmente adatta alla ricerca scientifica ».
L'importatrice reclamò e, sollecitata dalla Repubblica federale ad avviare la procedura di cui all'articolo 7 regolamento 12 dicembre 1979 n. 2784 (GU L 318, pag. 32), la Commissione emise il 27 luglio 1982 la decisione n. 82/549 (GU L 237, pag. 41) in cui stabilì che l'apparecchiatura de qua é priva di carattere scientifico e non può pertanto essere importata in franchigia. Contro i conformi provvedimenti dell'Autorità doganale tedesca, la Nicolet ricorse allora dinanzi al Finanzgericht di Francoforte, sostenendo l'invalidità della decisione che — argomentò — era stata presa in base al parere di esperti non competenti ad apprezzare l'apparecchiatura. A tal fine la ricorrente produsse una perizia effettuata dal prof. K. Peper dell'Università della Sarre secondo cui la detta apparecchiatura è concepita per l'impiego nei laboratori di ricerca, onde la sua utilizzazione a fini diversi risulta possibile, ma non economica. Con ordinanza 13 dicembre 1983, la VII sezione del Finanzgericht sospese il procedimento e chiese alla nostra Corte di pronunciarsi sulla validità della decisione n. 82/549.
Passo ai fatti della causa 30/84. Sempre nel 1980, la Nicolet importò dagli Stati Uniti nella Repubblica federale un computer denominato « Nicolet-Data Acquisition and Processyng System, model NIC-1180» e destinato all'Istituto di chimica fisica dell'Università di Colonia. Anche in questo caso, l'Ufficio doganale concesse la franchigia per poi revocarla e chiedere il pagamento di oltre 6500 marchi. Contro il relativo avviso di rettifica l'importatrice presentò reclamo; ma l'ufficio lo respinse il 16 luglio 1982 richiamandosi alla decisione n. 80/716 del 7 luglio 1980 (GU L 191, pag. 31) con la quale, in un caso di precedente importazione nel territorio comunitario, la Commissione aveva negato il carattere scientifico dell'apparecchiatura.
A questo punto la Nicolet ricorse dinanzi al Finanzgericht dell'Assia affermando ancora una volta che gli esperti di cui la Commissione s'era valsa non possedevano le qualificazioni necessarie ad apprezzare il carattere scientifico del computer. A sostegno di tale tesi essa produsse una seconda perizia, effettuata dal professor B. Schrader dell'Università di Essen, in cui si dichiara che lo stesso computer è particolarmente idoneo alla ricerca scientifica. Con ordinanza del 16 gennaio 1984, la medesima VII sezione del Finanzgericht sospese il procedimento e vi chiese di pronunciarvi sulla validità della decisione n. 80/716
3.
Nelle osservazioni scritte la Commissione aveva sostenuto:
a)
che la Nicolet non era legittimata ad agire dinanzi alle autorità giudiziarie tedesche;
b)
che, essendo scaduti i termini previsti per il ricorso d'annullamento dall'articolo 173 del trattato CEE, essa non avrebbe comunque potuto chiedere ex articolo 177 una pronuncia sulla validità di un atto comunitario.
Tali profili d'irricevibilità, tuttavia, furono dall'agente della Commissione esplicitamente lasciati cadere nel corso della procedura orale. Ritengo pertanto non opportuno approfondirli in questa sede pur osservando che, alla luce della vostra giurisprudenza, entrambi risultano radicalmente infondati (cfr., per il primo, sentenza 7 luglio 1981, Rewe, causa 158/80, Raccolta 1981, pag. 1805; per il secondo, sentenza 27 settembre 1983, Universität Hamburg, causa 216/82, Raccolta 1983, pag. 2771).
Passo dunque all'esame del merito osservando che, nonostante la natura pregiudiziale della controversia, i rilievi mossi dalla Nicolet alle decisioni n. 82/549 e 80/716 sono formulati come motivi di ricorso. Ai due provvedimenti l'impresa addebita:
1)
assenza di motivazione;
2)
violazione delle forme sostanziali;
3)
errore manifesto nella valutazione ed errore di diritto.
Dico subito che, a mio avviso, le prime due censure sono prive di fondamento, mentre
fondata è la terza. Ecco, nell'ordine, le ragioni della tesi che vi sottopongo.
Per quanto riguarda l'assenza di motivazione, la Nicolet sostiene che le decisioni si limitano a richiamare il parere degli esperti consultati dalla Commissione; non menzionano, invece gli elementi giuridici e di fatto che quest'ultima ha apprezzato nel decidere. Al riguardo, peraltro, soccorre la vostra sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Race. 1984, pag. 3623, che ha risolto un problema identico. Se é vero — vi si legge — che la motivazione prescritta dall'articolo 190 del trattato deve far emergere in modo chiaro il ragionamento dell'autorità comunitaria, affinché gli interessati conoscano le giustificazioni delle misure prese e possano pertanto difendere i loro diritti, non è necessario che essa specifichi tutti gli elementi di fatto o di diritto dei quali l'autorità ha tenuto conto. In effetti, che la motivazione soddisfi o no le dette esigenze è questione da dirimere con riguardo non solo alla lettera della decisione, ma anche al suo contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia. Nella specie — aggiungeste — la laconicità della decisione non impedisce che la motivazione corrisponda alle esigenze minime dell'articolo 190. Il provvedimento è infatti indirizzato agli Stati membri che hanno partecipato alle riunioni del gruppo di esperti e conoscono sufficientemente i dettagli del dossier per poterne apprezzare la portata. Esso contiene inoltre gli elementi indispensabili perché l'istituto scientifico interessato o l'impresa importatrice possano valutarne eventuali vizi, come l'errore manifesto o lo sviamento di potere (punti 38 e 39 della motivazione). Queste parole sono, una per una, applicabili al nostro caso; la tesi della Nicolet ne esce dunque demolita.
Secondo l'attrice del giudizio principale, poi, le due decisioni sarebbero invalide per aver violato forme sostanziali e, in ispecie, il « diritto ad essere intesi » che trova particolare tutela nell'articolo 20 del Grundgesetz. Ma, anche su questo punto, la citata sentenza 25 ottobre 1984 fornisce una risposta tale da non lasciar adito a dubbi. Vi si precisa infatti che, secondo le rilevanti norme comunitarie (e soprattutto il regolamento della Commissione n. 2784/79), chi domanda la franchigia non ha alcun titolo a partecipare all'esame svolto dal Comitato, che è solo uno scambio di opinioni tra esperti degli Stati membri; a parte ciò, egli gode di un diritto di difesa prima che la Commissione adotti il provvedimento.
4.
Col terzo motivo la Nicolet sostiene che le decisioni della Commissione riposano su un errore manifesto nella valutazione delle apparecchiature e su un errore di diritto, cioè sulla violazione delle norme che definiscono il carattere scientifico di uno strumento. A conforto di questa tesi, l'impresa produce due perizie tecniche. Come ho già detto, in quella del professor Peper si afferma che l'apparecchio del tipo « Nicolet-Data Acquisition System, model MED-80 » è concepito per l'uso nei laboratori di ricerca, sicché impieghi diversi sono possibili ma non economici. Secondo il professor Schrader, poi, le prestazioni di cui è capace l'apparecchio del tipo « Nicolet-Data Acquisition and Processing System, model NIC-1180 » sono di livello troppo alto perché sia utile servirsene a fini industriali e commerciali. Esso è quindi specialmente adatto alla ricerca scientifica.
Opposta la linea della Commissione. Gli esperti del Comitato per le franchigie doganali — essa dichiara — hanno concluso che i computers in questione non sono « esclusivamente o principalmente atti alla realizzazione di attività scientifiche » (articolo 3, regolamento 1798/75 nella versione di cui al regolamento 1027/79 dell'8 maggio 1979). Essi possono infatti venir utilizzati anche per fini diversi da quelli scientifici.
Poche parole sulle norme applicabili al concetto di « strumento o apparecchio scientifico ». Com'è noto, la versione originale del regolamento 1798/75 non chiariva questa formula che fu definita con precisione solo dal regolamento 1027/79. Nelle conclusioni in causa 234/83, tuttavia, sostenni che tale fonte non aggiunge nulla di rilevante a quanto era già possibile ricavare, e la Corte ricavò (sentenza 2 febbraio 1978, causa 72/77, Raccolta 1978, pag. 189), interpretando il testo originario. A mio avviso, insomma, la modifica regolamentare è ininfluente; e se è così, non ha senso porsi problemi di successione delle norme nel tempo.
Essenziale, invece, resta stabilire se gli elaboratori in questione possano ritenersi « strumenti scientifici ». La Commissione — l'ho già detto — lo contesta. Con riferimento alla causa 30/84, essa sostiene che un computer acquista carattere scientifico solo se è Ìntimamente collegato con un'apparecchiatura scientifica: così, ad esempio, quando « comanda » un telescopio. Per quanto poi riguarda gli apparecchi della causa 6/84, la circostanza che siano impiegati in una clinica medica o in un istituto di zoologia universitari non basta, a suo avviso, a farli considerare scientifici. Tale natura, infatti, può essere loro riconosciuta solo in quanto ad essi si ricorra nel quadro della ricerca o dell'insegnamento.
Ma questa tesi, che esclude di massima il carattere scientifico degli elaboratori elettronici, è da respingere. Decisiva in proposito è la vostra sentenza 17 marzo 1983, causa 294/81, Control Data/Commissione (Raccolta 1983, pag. 911). Anche in quel caso la Commissione aveva negato che un elaboratore è uno strumento scientifico perché non può misurare, rilevare, trasformare o trattare una dimensione o caratteristica fisica. La Corte decise, al contrario, che in numerosi settori il computer costituisce il solo attrezzo di cui possa avvalersi il ricercatore perché solo esso consente di risolvere in tempi accettabili equazioni estremamente complesse, ma necessarie ai fini della ricerca. Certo — precisaste —, è possibile che del computer si faccia altri usi; ma ciò non incide sulla natura scientifica che esso possiede ogniqualvolta sia « principalmente atto alla realizzazione di attività scientifiche ».
Si deve quindi concludere che, adottando le due decisioni, la Commissione non ha valutato, come richiede la normativa comunitaria, le caratteristiche peculiari degli elaboratori controversi; essa ha invece fatto leva su una tesi generale — la natura in linea di principio non scientifica dei computers — che quella normativa, com'è da voi intesa, non fa propria.
5.
Per tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti formulati dalla VII sezione del Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 13 dicembre 1983 (causa 6/84) e 16 gennaio 1984 (causa 30/84):
Non sono valide le decisioni n. 82/549 del 27 luglio 1982 e n. 80/716 del 7 luglio 1980 (GU L 237, pag. 41, e L 191, pag. 31) in cui si stabilisce rispettivamente che l'importazione degli apparecchi denominati « Nicolet-Data Acquisition System, model MED-80 » e « Nicolet-Data Acquisition and Processing System, model NIC-1180» non poteva aver luogo in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.
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