CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 14 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Col ricorso in esame il sig. Kypreos ha chiesto l'annullamento del rifiuto del Consiglio di iscriverlo nell'elenco degli idonei in un concorso cui egli aveva partecipato. Il bando, del 12 gennaio 1983, specifica che il concorso era stato indetto al fine di costituire una riserva di dattilografi di lingua greca. La conoscenza approfondita del greco e una conoscenza soddisfacente di una delle altre lingue ufficiali della Comunità costituivano una delle condizioni di ammissione al concorso.
Il bando di concorso richiedeva inoltre un determinato livello d'istruzione ed una determinata esperienza professionale. Dovevano essere ammessi al concorso i candidati in possesso di tali requisiti. Una volta ammessi i candidati dovevano sostenere prove obbligatorie scritte ed orali. Il bando di concorso stabiliva altresì che i candidati potevano sostenere una prova facoltativa in una delle lingue suddette, tra cui la lingua inglese.
Il sig. Kypreos presentava la sua candidatura e veniva ammesso al concorso, come comunicatogli il 6 luglio 1983. Egli superava anche la parte scritta del concorso, del che egli veniva informato il 31 ottobre 1983, e partecipava poi alle prove orali. Con lettera 2 dicembre 1983, il presidente della commissione giudicatrice gli comunicava tuttavia che non era stato iscritto nell'elenco per l'assunzione di dattilografi di lingua greca.
In seguito a tale lettera egli promuoveva il 4 gennaio 1984 il presente procedimento. Il Consiglio si rendeva conto, allora, che la lettera con cui aveva comunicato al ricorrente la mancata iscrizione nell'elenco degli idonei non spiegava sufficientemente l'accaduto. Di conseguenza, con lettera 22 febbraio 1984, al ricorrente veniva resa nota la ragione per cui non era stato incluso in tale elenco, ragione consistente nel fatto che l'interessato non aveva raggiunto il punteggio necessario nella seconda prova orale, relativa alle conoscenze linguistiche. Per tale parte delle prove potevano essere attribuiti da 0 a 20 punti; il minimo richiesto era di 10 punti, mentre la commissione giudicatrice aveva attribuito al sig. Kypreos soltanto 5 punti.
11 Consiglio dichiarava tuttavia che, in considerazione dell'iniziale difetto di motivazione, esso avrebbe assunto a proprio carico le spese d'avvocato sostenute fino a tale data dal ricorrente, se questi avesse rinunciato agli atti. Il ricorrente decideva però di insistere nella propria azione.
In primo luogo, egli deduce che l'adeguata conoscenza di una seconda lingua era meramente facoltativa e, a sostegno di tale assunto, si richiama ai passi del bando che contemplano una prova scritta facoltativa in una lingua diversa dal greco.
Dalle condizioni di ammissione stabilite dal bando di concorso risulta tuttavia chiaramente che la prova orale in una seconda lingua non costituiva una parte facoltativa del concorso, ma era uno degli ostacoli principali che il ricorrente doveva superare.
In secondo luogo, egli sostiene di avere una conoscenza adeguata della lingua inglese. Egli afferma inoltre di possedere una conoscenza molto approfondita della dattilografia e fa valere che, avendo lavorato come « free lance » per l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a Lussemburgo, non avrebbe assolutamente potuto essere respinto in tale fase del concorso.
Tenuto conto di questi argomenti, la commissione giudicatrice veniva invitata a riconsiderare il giudizio espresso; dopo averlo fatto, essa dichiarava in data 23 marzo 1984 che non intendeva modificare il punteggio attribuito al ricorrente per tale parte delle prove, e che riteneva, semmai, di essere stata troppo generosa.
Il sig. Kypreos sostiene che la commissione aveva preteso una conoscenza dell'inglese a livello universitario, e che ciò è inammissibile. Egli, inoltre, non sarebbe stato sottoposto ad un esame adeguato.
In casi come quello di cui trattasi, spetta essenzialmente alla commissione giudicatrice valutare le conoscenze linguistiche dei candidati. A mio avviso dai documenti prodotti non risulta in alcun modo che la commissione giudicatrice abbia commesso un qualsivoglia errore nell'esaminare il candidato, o abbia preteso un'istruzione di livello universitario. Il ricorrente è stato, a quanto pare, esaminato per 30 minuti e la commissione giudicatrice ha ritenuto che egli non avesse dato prova di una conoscenza soddisfacente della lingua inglese.
In base a questi rilievi, ritengo che le censure avanzate dal ricorrente nei confronti della decisione debbano essere disattese.
Il ricorrente afferma inoltre che la decisione della commissione giudicatrice, la quale avrebbe non solo privato lui di un lavoro, ma anche privato il Consiglio di un dipendente idoneo, è basata su motivi politici, relativi al fatto che egli aveva partecipato ad attività politiche, in particolare in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo. Mancano, ancora una volta, le prove atte a corroborare l'affermazione del ricorrente e, per quanto mi riguarda, considero tale mezzo interamente infondato.
Infine, egli sostiene che la commissione giudicatrice ha agito in modo disumano poiché non ha tenuto conto del fatto che egli si avvicinava al limite d'età massimo per i candidati a tali concorsi, e che, conseguentemente, avrebbe dovuto concedergli il beneficio del dubbio.
Ritengo che anche questo mezzo sia infondato. Spettava esclusivamente alla commissione giudicatrice accertare la sua conoscenza della seconda lingua, ed essa era pienamente convinta che il ricorrente non possedesse le cognizioni richieste.
Il presente ricorso dovrebbe essere, di conseguenza, respinto.
Per quanto riguarda le spese, giudico equo, date le circostanze del caso, che il Consiglio rifonda le spese sostenute dal ricorrente fino alla data in cui questi è stato informato dei motivi per cui non era stato iscritto nell'elenco degli idonei. Il Consiglio avrebbe manifestamente dovuto farlo a suo tempo. La proposta fatta dal Consiglio al ricorrente era adeguata, e a mio avviso è opportuno che ora la Corte decida in senso analogo.
Per quanto riguarda le spese sostenute successivamente a tale data, ritengo opportuno, sebbene il ricorrente non sia un dipendente del Consiglio, che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese, in applicazione analogica dell'art. 70 del regolamento di procedura della Corte.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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