Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Le due Università libere di Bruxelles stipulavano un contratto di locazione - vendita ( leasing ) con la Control Data Belgium NV SA ( affiliata interamente di proprietà della Control Data Corporation, società americana che, con le sue affiliate, produce elaboratori ) riguardante l' acquisto di due elaboratori del tipo Cyber 170-720 e Cyber 170-750, entrambi prodotti negli Stati Uniti . Al fine di importare gli elaboratori in franchigia dai dazi, la Control Data Belgium NV SA, che agiva in nome delle Università, presentava all' uopo una domanda in data 6 agosto 1980 alle autorità doganali belghe . Queste trasmettevano la domanda alla Commissione che, con decisione 10 agosto 1981, n . 81/692 ( GU 1981, L 252, pag . 36 ), stabiliva che tali elaboratori non potevano essere importati in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . La Control Data Belgium NV SA proponeva, a norma dell' art . 173 del trattato CEE, un ricorso inteso all' annullamento di detta decisione : causa 294/81 Control Data / Commissione .
Nella sentenza in questa causa ( Racc . 1983, pag . 911 ), la Corte ha affermato che la Commissione aveva adottato un' interpretazione troppo restrittiva di ciò che poteva costituire uno "strumento" ( punti da 20 a 23 ). Essa ha precisato che non era stato provato che la Commissione avesse applicato un criterio di classificazione basato sulla differenza tra "hardware" e "software", anche se tale differenza potrebbe essere un criterio valido ( punto 26 della motivazione ). Essa ha respinto l' argomento della Commissione secondo il quale l' uso dei prodotti di cui è causa impediva di qualificarli "scientifici" ( punti da 27 a 30 della motivazione ). La Corte ha concluso nei seguenti termini ( punti 31 e 32 della motivazione ): "Si deve quindi concludere che né la motivazione della decisione di cui è causa, né le allegazioni della Commissione nel procedimento dinanzi alla Corte hanno consentito a questa di accertare se la Commissione, adottando la decisione, abbia seguito criteri precisi conformi alla normativa comunitaria e, nel fare ciò, abbia tenuto adeguatamente conto delle caratteristiche obiettive particolari dei due elaboratori di cui è causa . Per questo motivo, la decisione va annullata e la pratica va rimessa alla Commissione per un nuovo esame ". La Corte non si è in alcun modo pronunciata sul carattere scientifico degli elaboratori di cui trattasi .
In conformità alla sentenza della Corte, la Commissione adottava la nuova decisione 12 ottobre 1983, n . 83/521 ( GU 1983, L 293, pag . 24 ), nella quale decideva ancora una volta che gli elaboratori di cui trattasi non potevano essere importati in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune .
Con ricorso in data 9 gennaio 1984, presentato nei termini, la Control Data Belgium Inc ., società che è succeduta alla Control Data Belgium NV SA, ha chiesto alla Corte di annullare la decisione n . 83/521 . Nelle sue difese scritte la ricorrente ha fornito dettagli su altri elaboratori Cyber installati in Europa prima del dicembre 1982 . All' udienza in gennaio essa veniva invitata a fornire dettagli su altri luoghi in cui erano stati installati elaboratori dopo il dicembre 1982 . Queste informazioni, di cui una copia è stata trasmessa alla Commissione, sono pervenute alla Corte solo il 14 aprile 1986, circostanza che ha ritardato la presentazione delle conclusioni in questa causa . La Commissione è stata invitata a commentare tali informazioni . Con lettera pervenuta alla Corte il 29 aprile 1986, la Commissione contestava il fatto che, esse fossero ricevibili, facendo taluni commenti sui motivi per i quali, anche se fosse ricevibile, l' elenco non dovrebbe essere preso in considerazione nel merito . A mio parere, l' elenco dovrebbe considerarsi ricevibile ma, in definitiva, alla luce delle argomentazioni di ambo le parti, non mi sembra che le nuove informazioni modifichino i problemi sollevati in questa causa .
La causa s' inserisce nel contesto del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n . 1798 ( GU 1975, L 184, pag . 1 ), nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 8 maggio 1979, n . 1027 ( GU 1979, L 134, pag . 1 ) e del regolamento della Commissione 12 dicembre 1979, n . 2784 ( GU 1979, L 318, pag . 32 ). Con effetto dal 1° luglio 1984, il regolamento del Consiglio n . 1798/75 veniva abrogato e, in sostanza, rimesso in vigore col regolamento del Consiglio 28 marzo 1983, n . 918 ( GU 1983, L 105, pag . 1 ), e il regolamento della Commissione n . 2784/79 veniva abrogato e sostanzialmente rimesso in vigore col regolamento della Commissione n . 2290/83 ( GU 1983, L 220, pag . 20 ), ma giacché la decisione impugnata è stata adottata il 12 ottobre 1983, cioè prima dell' entrata in vigore dei nuovi regolamenti, essa rientra nei regolamenti precedenti, cioè il regolamento del Consiglio n . 1798/75 nella versione modificata ed il regolamento della Commissione n . 2784/79 . Inoltre, il regolamento del Consiglio n . 1798/75 va preso in considerazione nella versione emendata dal regolamento del Consiglio n . 1027/79 ( modifica che implica, fra l' altro, la completa sostituzione dell' art . 3, in quanto tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1980 ed era quindi vigente tanto alla data dell' adozione della decisione impugnata ( 12 ottobre 1983 ) quanto alla data della domanda iniziale d' importazione in franchigia dai dazi ( 6 agosto 1980 ).
La ricorrente chiede alla Corte di annullare la decisione della Commissione n . 83/521 sulla base di tre mezzi :
1 ) nullità della decisione per perenzione di termini e
2 ) insufficienza dell' esame da parte della Commissione delle caratteristiche tecniche obiettive degli elaboratori di cui è causa, e
3 ) errore nell' esame da parte della Commissione dell' uso che viene generalmente fatto nella Comunità degli strumenti del tipo di cui
trattasi .
La nullità per perenzione di termini
La ricorrente invoca l' art . 7, n . 7, del regolamento della Commissione n . 2784/79 il quale recita : "Se, nel termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione, quest' ultima non ha adottato la decisione di cui al paragrafo 6, si ritengono soddisfatte le condizioni richieste per l' ammissione in franchigia dello strumento o apparecchio oggetto di tale domanda ". La ricorrente pone in rilievo che la decisione della Commissione n . 83/521 essendo stata adottata il 12 ottobre 1983, è intervenuta quasi 7 mesi dopo la pronuncia della sentenza della Corte nella prima causa Control Data ( 17 marzo 1983 ). La ricorrente sostiene quindi che occorre annullare la decisione in quanto la Commissione ha omesso di adottarla entro 6 mesi dalla data della succitata sentenza .
Non ritengo che il termine di cui all' art . 7, n . 7, disciplini il caso in cui una decisione è stata annullata dalla Corte . Una nuova decisione va adottata entro un termine ragionevole . Concordo con la Commissione nel ritenere che nel caso di specie ( attento esame dei motivi che avevano indotto la Corte a pronunciare la sentenza, ampia consultazione di esperti, valutazione particolarmente accurata delle conseguenze, confronto col periodo di 6 mesi indicato all' art . 7, n . 7, del regolamento n . 1784/79 ), il tempo che è trascorso prima dell' adozione della nuova decisione sia stato ragionevole . A mio parere, la decisione della Commissione, non era nulla per perenzione di termini .
Le caratteristiche tecniche obiettive
Per quanto riguarda il secondo ed il terzo mezzo, è opportuno rilevare che al punto 14 della sentenza nella causa 216/82, Universitaet Hamburg / Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder ( Racc . 1983, pag . 2771, a pag . 2789 ), la Corte ha affermato che essa può censurare il contenuto delle decisioni adottate dalla Commissione in conformità al parere del comitato per le franchigie doganali ( il che, secondo la motivazione della decisione e le dichiarazioni fatte in udienza dall' agente della Commissione corrisponde al caso di specie ), soltanto in caso di errore manifesto di fatto o di diritto o di sviamento di potere . La Corte non può sostituire il proprio punto di vista a quello della Commissione quanto al merito della decisione . Intendo la succitata sentenza nel senso che la Corte non dovrebbe esaminare la profusione dei dettagli tecnici fornitile nel caso di specie oltre quanto necessario a stabilire se si sia verificato o meno un errore manifesto, di fatto o di diritto, o uno sviamento di potere .
L' art . 3, n . 1 del regolamento del Consiglio n . 1798/75, nella versione emendata dal regolamento dello stesso Consiglio n . 1027/79, dispone che "gli strumenti e apparecchi scientifici" possono essere ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune a tre condizioni :
a ) devono essere importati esclusivamente a fini non commerciali;
b ) essi devono essere destinati :
- agli istituti pubblici aventi come attività principale l' insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità, aventi come attività principale l' insegnamento o la ricerca scientifica,
- ovvero agli istituti privati aventi come attività principale l' insegnamento o la ricerca scientifica e autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia; e
c ) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non devono essere attualmente fabbricati nella Comunità .
Qualora si consideri separatamente la condizione relativa alla qualifica di "strumenti e apparecchi scientifici", sussistono quindi 4 condizioni da soddisfare perché delle merci siano ammesse a fruire della franchigia dai dazi . Il presente caso riguarda solo la prima condizione; quella se lo strumento o apparecchio sia "scientifico" ai sensi del regolamento n . 1798/75, così come modificato .
L' art . 3, n . 3, di detto regolamento dispone che ai fini dell' applicazione di tale articolo "per strumento o apparecchio scientifico" si intende uno strumento o un apparecchio che a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che permette di ottenere è esclusivamente o principalmente atto alla realizzazione di attività scientifiche . L' espressione sottolineata è meglio definita all' art . 5, n . 1, del regolamento della Commissione n . 2784/79 . Il 1° comma dell' art . 5, n . 1, dispone che si intendono per "caratteristiche tecniche obiettive" di uno strumento o apparecchio scientifico quelle che, risultando alla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l' esecuzione di attività industriali o commerciali .
Secondo la decisione impugnata ( terzo considerando ), in conformità a quanto disposto dall' art . 7, n . 5, del regolamento ( CEE ) n . 2784/79, la Commissione ha convocato più volte un gruppo di esperti composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri nell' ambito del comitato per le franchigie doganali e ( quarto considerando ) il gruppo ha esaminato attentamente le caratteristiche oggettive tecniche che assertivamente dimostrano che gli elaboratori in questione sono apparecchi scientifici . Tali caratteristiche sono enumerate e prese in esame in ordine successivo e si perviene alla conclusione che gli elaboratori di cui trattasi non sono strumenti o apparecchi scientifici .
La ricorrente assume che la disamina delle caratteristiche tecniche oggettive dei prodotti di cui trattasi descritte nel quarto, quinto e sesto considerando della decisione, era insufficiente e che la decisione andrebbe, per questo motivo, annullata .
La ricorrente sostiene anzitutto che la Commissione non ha proceduto ad una nuova valutazione in seguito all' annullamento della sua precedente decisione con la sentenza nella causa 294/81, ma si è semplicemente limitata a fornire motivi più ampi per pervenire alla stessa conclusione . Non concordo con questo assunto . Non vi è prova a sostegno di esso, tranne una deduzione tratta dal fatto che la conclusione è la stessa in entrambe le decisioni . Dal terzo considerando della decisione n . 83/521, nonché dalle difese della Commissione e dalle dichiarazioni rese in risposta ai quesiti posti in udienza risulta chiaramente, a mio parere, che la Commissione ha proceduto a un nuovo esame così come le imponeva l' art . 176 del trattato CEE .
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che la Commissione svolge una politica generale, che essa ha applicato nella decisione n . 83/521, consistente nel rifiutare comunque a tutti gli elaboratori il trattamento di franchigia dai dazi per motivi scientifici . La Commissione contesta tale affermazione menzionando il caso di due elaboratori di cui essa ha autorizzato l' ammissione in franchigia dai dazi per motivi scientifici . Tali elaboratori erano a quanto sembra, più piccoli di quelli di cui si tratta nel caso di specie e di tipo diverso in quanto erano destinati a lavori sulla c.d . "intelligenza artificiale ". Benché sia chiaro che la Commissione ha ritenuto in precedenza che gli elaboratori non potessero essere strumenti scientifici, mi sembra che questa posizione sia cambiata e a mio parere la ricorrente non ha provato, nel caso di specie, la fondatezza del suo assunto .
In terzo luogo, la ricorrente assume che la Commissione ha, a torto, scelto, ai fini di uno specifico esame, le sei caratteristiche enumerate nel quarto considerando della decisione n . 83/521 . Detto considerando recita :
" che, nel corso dello studio effettuato, il gruppo ( cioè il gruppo di esperti contemplato dall' art . 7, n . 5, del regolamento n . 2784/79 ) ha esaminato attentamente le caratteristiche oggettive tecniche che, secondo l' utente, 'dimostrano che gli elaboratori in questione sono apparecchi scientifici' ; che tali caratteristiche sono le seguenti :
- materiale strutturato sulla parola, avente come unità minima indirizzabile una parola di 60 bit,
- aritmetica a virgola mobile,
- precisione semplice e doppia, rispettivamente di 60 e 120 bit,
- unità funzionali individuali del Cyber 170-750 che permettono al sistema di compiere operazioni complesse a velocità elevata,
- repertori di istruzioni adatti ai linguaggi scientifici,
- efficacia particolare dovuta all' architettura utilizzata a più processori ".
La risposta della Commissione è che le caratteristiche enumerate sono state tratte dalla documentazione della stessa ricorrente in cui esse venivano presentate come particolari caratteristiche degli elaboratori di cui trattasi . La Commissione è tenuta, in forza della normativa in materia, a prendere in considerazione le "caratteristiche tecniche oggettive" del prodotto di cui trattasi e il fatto di usare tali caratteristiche scelte dallo stesso produttore sembra essere un modo ragionevole di adempiere tale obbligo . Respingerei quindi l' assunto della ricorrente su questo punto e accetterei come legittima la scelta delle caratteristiche sulle quali occorreva concentrare l' attenzione .
Accetto pure la dichiarazione fatta dalla Commissione in udienza e secondo la quale essa non soltanto ha esaminato a fondo i dettagli tecnici dopo la prima sentenza della Corte ma ha altresì valutato la questione da un punto di vista globale .
La successiva censura della ricorrente - e che costituisce in realtà il nodo della controversia - è che la Commissione ha espresso una valutazione erronea su tali caratteristiche considerate tanto singolarmente quanto complessivamente, nei loro effetti congiunti .
La valutazione è contenuta nel quinto e all' inizio del sesto considerando della decisione n . 83/521, che recitano come segue :
" che, per quanto concerne tali caratteristiche, risulta che le prime due non sono affatto specifiche degli elaboratori in questione, ma si ritrovano in tutti gli elaboratori di punta e che la tecnica dell' aritmetica mobile è incorporata in alcuni elaboratori tascabili; che, per quanto riguarda la terza caratteristica, i valori massimi di precisione che si possono ottenere con gli elaboratori in questione, nei casi estremamente rari in cui tale precisione non può rendersi necessaria, possono essere raggiunti anche da elaboratori con un numero inferiore di bit per parola ( per esempio 32 e 64 ), mediante un software adeguato; che, per quanto riguarda la velocità di calcolo, il confronto con elaboratori dello stesso tipo disponibili sul mercato dimostra che il Cyber 170-720 rientra nella categoria degli elaboratori a velocità inferiore, allorché il 750 appartiene alla categoria degli elaboratori a velocità mediamente elevata; che per quanto riguarda la quinta caratteristica, il costruttore ha previsto che tali elaboratori possono essere utilizzati con pari rendimento anche con linguaggi d' uso specificamente commerciale, quali il Cobol, Very/update, Form, CRM, Dal, ecc .; che per quanto si riferisce alla sesta caratteristica, altri fornitori di sistemi di prestazioni ad alto livello ricorrono egualmente ad architetture a più processori; che dunque tale caratteristica non è specifica degli elaboratori Cyber .
Considerando che, anche se da quanto precede risulta che gli strumenti importati non presentano le caratteristiche oggettive che li rendono specificamente adatti alla ricerca scientifica (...)".
Sono stati forniti cinque specifici motivi per i quali l' esame delle caratteristiche tecniche obiettive dei prodotti dovrebbe considerarsi insufficiente :
1 ) sussiste errore manifesto sulla parola di grande lunghezza per il trattamento delle quali gli elaboratori sono concepiti;
2 ) criteri inesatti sono stati usati per valutare la rilevanza dell' alta precisione con cui gli elaboratori di cui trattasi possono lavorare;
3 ) valutando il ruolo delle unità funzionali individuali del più grande dei due elaboratori, la Commissione si sbaglia sul valore scientifico in quanto gli elaboratori dispongono di separate unità funzionali ed essa introduce un fattore irrilevante esaminando se analoghe prestazioni possano essere ottenute con altri elaboratori;
4 ) trattando delle serie di istruzioni adatte ai linguaggi scientifici degli elaboratori, la Commissione usa un criterio erroneo nel ritenere che linguaggi non scientifici possano essere usati su tali elaboratori; il criterio rilevante è se linguaggi scientifici possano essere principalmente usati su di essi;
5 ) prendendo in esame l' architettura degli elaboratori, la Commissione ha sollevato una questione irrilevante ( più processori ) ma essa ha omesso di richiamare il punto rilevante ( le unità di elaborazione periferiche che isolano l' unità centrale di elaborazione dall' esterno ) ed essa ha usato il criterio sbagliato in quanto il carattere scientifico non dipende dal fatto che una caratteristica particolare sia unica .
La Commissione confuta tutti questi punti .
1 ) Per quanto riguarda lo hardware strutturato su parole e la precisione, la Commissione eccepisce che la ricorrente ha mal interpretato la decisione pur ammettendo che una parola di 60 bit, che dà una precisione di 14 decimali su un' operazione di semplice precisione, è una caratteristica distintiva degli elaboratori Cyber e dimostra chiaramente che tali elaboratori sono stati concepiti per calcoli numerici di estrema precisione . D' altra parte, essa rileva che la strutturazione su parole lunghe, unita alla non strutturazione su caratteri, sfocia in gravi insufficienze degli elaboratori Cyber per le applicazioni scientifiche .
2 ) Essa ribadisce che il calcolo a virgola mobile è una possibilità offerta da tutti gli elaboratori avanzati; i sistemi a virgola mobile degli elaboratori di cui trattasi presentano taluni inconvenienti per l' uso scientifico .
3 ) Quanto alla questione delle unità funzionali individuali, la Commissione sostiene che la decisione di è causa insiste sul fatto che le unità funzionali individuali non possono considerarsi un' esigenza specifica del calcolo scientifico in quanto altri sistemi di elaboratori sono muniti di unità funzionali individuali di diversi tipi che consentono loro di effettuare complesse operazioni a grande velocità, senza che si tratti necessariamente di calcoli scientifici .
4 ) Quanto alle serie di istruzioni adatte ai linguaggi scientifici, la Commissione ammette che gli elaboratori di cui trattasi si prestano meglio al trattamento dei linguaggi scientifici degli elaboratori di gestione; essa però contesta l' assunto della ricorrente secondo il quale "il suo apparecchio è particolarmente efficace per operare con il linguaggio scientifico Fortran ". La Commissione fornisce cifre e argomenti che l' inducono a concludere che pur se i sistemi Cyber sono efficaci per eseguire i programmi Fortran, essi non sono molto più efficaci degli altri elaboratori universali a prestazioni elevate e dà come esempio taluni elaboratori ICL e IBM .
5 ) Per quanto riguarda l' architettura degli elaboratori di cui trattasi, la Commissione ammette che la struttura fisica di base dei suddetti elaboratori è caratteristica ed inconsueta e che la costruzione differisce da quella della quasi totalità degli altri elaboratori; essa però nega che questa particolare costruzione li renda più atti all' uso scientifico che a lavori di gestione ed afferma anche che detta struttura può costituire un inconveniente per taluni tipi di calcoli scientifici .
6 ) Richiamandosi al settimo considerando della decisione impugnata, la Commissione evidenzia un punto che non è stato sollevato nel ricorso, e cioè che è opportuno distinguere fra hardware e software dell' elaboratore . A suo parere, è specialmente il software di applicazione che consente di usare un elaboratore per attività scientifiche . Nel caso di specie, è solo lo hardware che ha costituito oggetto d' una domanda d' importazione in franchigia e, a parere della Commissione, tale hardware si presta perfettamente, accompagnato dall' adeguato software, ad attività commerciali ed industriali . Secondo la Commissione, le applicazioni ( scientifiche o altre ) dipendono dal software e diverse applicazioni possono essere concepite con lo stesso invariabile hardware grazie all' illimitata elasticità del software . A mio parere, che questa argomentazione sia o no fondata, è una considerazione che non figura nella decisione impugnata e non può quindi essere usata ora per giustificarla .
7 ) Per quanto riguarda il settimo e ottavo considerando della decisione impugnata, la Commissione insiste sulle dichiarazioni contenute nella documentazione della Control Data Corporation che vantano la "polivalenza" degli elaboratori di cui è causa . La Commissione respinge il tentativo della ricorrente di disattendere questo elemento in quanto semplice "documentazione pubblicitaria ".
A mio parere, questo non è un fatto attinente alle "caratteristiche tecniche obiettive" che hanno formato oggetto della presente discussione, e può essere tralasciato .
La replica è redatta in termini generali; la risposta dettagliata in termini tecnici al controricorso è contenuta in una relazione peritale allegata alla replica stessa . La relazione peritale tratta diversi dettagli tecnici . Essa contiene pure l' affermazione secondo cui "gli elaboratori Control Data sono destinati al mercato scientifico, cioè il mercato che esige calcoli numerici ad elevata velocità eseguiti con grande precisione ". Il perito ammette che molte delle asserzioni fatte nel controricorso dalla Commissione sono manifestamente esatte, ma ritiene che la conclusione della Commissione, secondo la quale il Cyber 170-750 non è "principalmente o esclusivamente" atto alla realizzazione di attività scientifiche, sembra del tutto sorprendente .
Nella controreplica, la Commissione ammette che gli elaboratori di cui trattasi hanno il particolare hardware caratteristico della loro inidoneità a trattare unità inferiori a 60 bit ma essa osserva che ciò può essere risolto con l' uso di un adeguato software .
La prima delle caratteristiche oggettive tecniche enumerate nel quarto considerando della decisione - "materiale strutturato sulla parola, avente come unità minima indirizzabile una parola di 60 bit" - è chiaramente, presa isolatamente, una caratteristica inconsueta che distingue gli elaboratori di cui trattasi dalla maggior parte degli altri elaboratori . Intendo per "parola" in tale contesto il quantitativo di dati che un elaboratore trasferisce all' esterno e nel contempo all' interno della sua memoria . La lunghezza di una parola varia da un modello di elaboratore all' altro . La maggior parte degli elaboratori usano parole di 8, 16 o 32 bit . Gli elaboratori che usano parole di 60 bit sono inconsueti . Tali parole di 60 bit sono le più piccole che possono essere usate o "indirizzate" dagli elaboratori di cui trattasi nel presente caso .
Ciò sta a significare che gli elaboratori di cui trattasi sono in grado di eseguire calcoli molto complessi con un alto grado di precisione ad una velocità molto più elevata della maggior parte degli elaboratori . Pur ammettendo che elaboratori concepiti per usare parole più corte possono essere resi idonei, con un adeguato software, ad eseguire calcoli particolarmente complessi, la ricorrente pone in rilievo che ciò richiederebbe molto più tempo di quello necessario agli elaboratori di cui è causa . La Commissione non lo nega ma assume che l' elevata velocità nell' esecuzione di calcoli complessi è solo un elemento di comodità per l' utente .
Non condivido l' argomento della Commissione . A mio parere, la ricorrente ha addotto ragioni convincenti per dimostrare che l' elevata velocità nell' esecuzione di calcoli complessi non costituisce semplicemente un elemento di comodità . Il perito della ricorrente, Dr . Jackson, ha fornito l' esempio di lavori da lui effettuati per quanto riguarda le proprietà d' un elemento, il turbium, usando un modello matematico su un elaboratore . Egli ha descritto le sue ricerche come un "esperimento numerico" e ha detto : "L' elaboratore è stato per me il mio strumento scientifico ".
In casi del genere, numeri molto elevati entrano in considerazione e le differenze fra tali numeri devono essere misurate con la maggiore precisione possibile perché l' esperimento porti ad un risultato utile . La ricorrente sostiene che gli elaboratori di cui trattasi nel caso di specie sono stati specialmente concepiti per rispondere a questo genere di esigenze . Fra le tante caratteristiche, le parole insolitamente lunghe che essi usano permettono loro di effettuare un gran numero di calcoli ai limiti estremi della capacità degli elaboratori ed ai limiti estremi delle conoscenze umane che il tipo di ricerca scientifica di cui il Dr . Jackson ha dato un esempio comporta . La Commissione non ha una vera e propria risposta all' argomento della ricorrente secondo cui la velocità e la capacità di effettuare molto rapidamente calcoli complessi e lunghi può decidere della questione se una ricerca sia o no compiuta . Non si tratta quindi di una semplice questione di comodità . Al contrario ciò costituisce, a mio parere, un punto sostanziale che doveva essere seriamente preso in esame dalla Commissione ai fini della sua decisione, esame che essa non ha dimostrato di aver effettuato .
Nel quinto considerando della decisione n . 83/521, la Commissione ha trattato di detta prima caratteristica considerandola non già isolatamente ma insieme con la seconda caratteristica, l' aritmetica a virgola mobile . Essa le ha richiamate nei seguenti termini :
" che, per quanto concerne tali caratteristiche, risulta che le prime due non sono affatto specifiche degli elaboratori in questione, ma si ritrovano in tutti gli elaboratori di punta, e che la tecnica dell' aritmetica a virgola mobile è incorporata addirittura in alcuni elaboratori tascabili ".
Entrambe le parti ammettono che l' aritmetica a virgola mobile è molto estesa, che essa non è limitata agli elaboratori e che la si ritrova anche in comuni calcolatori . Ritengo che il punto di vista della Commissione su questa caratteristica presa isolatamente non possa essere contestato .
Sembra, d' altra parte, che la Commissione ammetta ormai che la lunghezza della parola di 60 bit non si trovi in tutti gli elaboratori di punta : questa lunghezza di parola è caratteristica specifica degli elaboratori di cui trattasi .
All' udienza la Commissione ha dichiarato :
" La Commissione aveva inizialmente capito che la ricorrente cercava di dimostrare che lo hardware dell' elaboratore strutturato sulla parola e la lunghezza della parola di 60 bit erano caratteristiche abbastanza eccezionali in un grosso elaboratore e che esse erano di per sé sufficienti a conferire un carattere scientifico alla macchina . Nella motivazione della decisione, la Commissione ha risposto a questo argomento e posto in rilievo che in pratica tutti i recenti elaboratori sono strutturati sulla parola e che la precisione di 60 bit di cui si parla è raggiunta da numerosi elaboratori di gestione, in particolare da quelli dell' IBM .
E' emerso nel corso del procedimento che la ricorrente intendeva dare particolare rilievo al fatto che i 60 bit erano la più piccola unità indirizzabile e che potevano essere raggiunte lunghezze di parola molto maggiori, sino al doppio e oltre . La Commissione ha immediatamente ammesso che ciò costituiva una specifica caratteristica del Cyber . Questo fatto non è più contestato . Tuttavia la Commissione ha posto in rilievo il fatto che gli inconvenienti che questa struttura comporta per molti utenti, possono, in ampia misura, essere superati mediante un adeguato software ".
La Commissione ammette quindi - a mio parere giustamente - che vi sia stato un malinteso . Essa non ha valutato l' argomento addotto dalla ricorrente sulla lunghezza di parola e quindi non ne ha trattato nella decisione impugnata . Nel considerando dedicato a questo aspetto, la Commissione è quindi partita da una base erronea e non ha tenuto conto di un fattore importante nell' adozione della decisione . La Commissione cerca di evitare le conseguenze di detto errore asserendo ex-post facto che adeguati software consentono in ampia misura di ottenere un risultato analogo . Non mi sembra che essa lo abbia provato e, comunque, alla Corte non può bastare il fatto che su questa base il risultato sarebbe stato lo stesso . L' erroneo modo di trattare l' argomento non costituiva quindi un errore irrilevante .
La Corte ha già chiaramente affermato che il criterio da adottare nello stabilire se uno strumento o apparecchio sia "principalmente o esclusivamente atto" alla realizzazione di attività scientifiche richiede unicamente che lo strumento o l' apparecchio sia in primo luogo atto a tali attività . Un apparecchio non cessa di essere scientifico in tal senso semplicemente perché è, o può pure essere, atto ad altri fini quali la gestione industriale o commerciale : causa 72/77, Universiteitskliniek Utrecht / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ( Racc . 1978, pag . 189, alle pagg . 197-198 ); causa 234/83 Gesamthochschule Duisburg / Hauptzollamt Muenchen-Mitte ( sentenza 29 gennaio 1985, Racc . 1985, pag . 327 ).
Benché la Commissione abbia ammesso in udienza che il fatto che un apparecchio possa essere usato a fini commerciali e, in particolare, per la ricerca industriale, non impedisce necessariamente a questo apparecchio di essere scientifico, non mi sembra che la Commissione abbia correttamente affrontato tale questione . Il quinto considerando si limita ad indicare che la prima caratteristica ( dato che la più piccola unità indirizzabile è una parola di 60 bit ) non è specifica degli elaboratori di cui trattasi . In udienza, essa ha contestato l' argomento della ricorrente secondo cui tale caratteristica tecnica costituisce un vantaggio unicamente, o almeno principalmente, in attività scientifiche in base al fatto che complesse funzioni numeriche devono essere realizzate in numerose industrie come le industrie automobilistiche o aerospaziali . Ciò, tuttavia, non è in sé sufficiente . Il fatto che essi possono essere utilizzati in altre industrie non impedisce che siano idonei ad attività scientifiche . La Commissione sembra non aver accettato questo punto di vista ed aver ritenuto che un apparecchio non possa essere idoneo alla realizzazione di finalità scientifiche qualora sia atto ad essere usato per la ricerca e nel contempo per scopi industriali . Una volta ammesso, come a mio modo di vedere sembra doveroso, che attività scientifiche possono essere eseguite da scienziati dipendenti di imprese industriali, la natura dell' uso che detti scienziati fanno dell' elaboratore è rilevante per determinare se l' apparecchio sia principalmente idoneo alla realizzazione di attività scientifiche . A mio parere, la ricorrente ha prodotto prove che dimostrano prima facie che le inconsuete lunghezze di parola sono una caratteristica tecnica oggettiva che rende tali elaboratori principalmente idonei alla realizzazione di siffatte attività scientifiche . I termini del quinto considerando e gli argomenti addotti dalla Commissione in questa causa mostrano, mi sembra, che per quanto riguarda la inconsueta lunghezza di parola, la Commissione non ha esaminato la questione appropriata . Essa si è chiesta se tali elaboratori fossero principalmente idonei, su questa base, alla realizzazione di attività scientifiche anche qualora potessero essere usati in imprese industriali .
La Corte ha pure messo in chiaro che la nozione della natura scientifica degli strumenti o apparecchi di cui trattasi non va interpretata restrittivamente : causa Gesamtshofschule Duisburg, punti da 23 a 26 della motivazione della sentenza . Ciò risulta dalle finalità del regolamento n . 1798/75 nei termini in cui sono state enunciate in particolare nel primo e nel secondo considerando . Il regolamento era destinato ad agevolare e non già ad ostacolare l' attuazione dell' accordo di Firenze del 1952, elaborato su iniziativa dell' UNESCO e relativo all' importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale . Il regolamento recita inoltre :
" Considerando che allo scopo di facilitare sia la libera circolazione delle idee che l' esercizio d' attività culturali, nonché la ricerca scientifica nell' ambito della Comunità, occorre, nella misura del possibile, ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ".
Dato che viene ammesso nel controricorso che tali elaboratori sono stati chiaramente concepiti per effettuare calcoli numerici di alta precisione e "che l' elaboratore Cyber è fondamentalmente idoneo ad effettuare calcoli scientifici più che compiti amministrativi", il punto di vista seguito dalla Commissione nella decisione di cui è causa mi sembra ancora più aperto a dubbi . E' stato sostenuto che tali particolari elaboratori comportano taluni inconvenienti per gli scienziati, ma ciò, a mio parere, non impedisce che essi siano principalmente idonei alla realizzazione di attività scientifiche tenuto conto in particolare del fatto che gli inconvenienti invocati sembrano essere relativamente secondari . Il punto di vista della Commissione nella decisione mi sembra inoltre reso vago dall' argomento addotto dinanzi alla Corte secondo cui strumenti e apparecchi destinati alla ricerca medica possono molto raramente essere ammessi a fruire dell' esenzione in quanto il nesso fra la ricerca pura e l' applicazione pratica è molto stretto . Ciò costituisce, a mio parere, un' interpretazione troppo restrittiva dell' esenzione resa possibile dal regolamento . Per quanto riguarda questo aspetto della controversia nemmeno l' argomento secondo cui altri elaboratori possono essere migliori per la ricerca scientifica mi sembra rilevante . Si tratta per la Commissione non già di valutare l' efficacia relativa dell' elaboratore ma di decidere se esso sia principalmente idoneo alla realizzazione di attività scientifiche . E' stato sostenuto che tali elaboratori non sono particolarmente efficaci per finalità scientifiche . Che ciò sia vero o no, non è questo il punto . La Commissione dovrebbe limitarsi alla questione se tali elaboratori siano principalmente idonei alla realizzazione di attività scientifiche .
A mio parere, la Commissione adotta un punto di vista troppo restrittivo considerando il problema in base al fatto che, semplicemente perché un elaboratore strutturato su una parola lunga è atto ad essere utilizzato in talune imprese industriali, esso non dev' essere ammesso alla franchigia dai dazi .
Inoltre, la valutazione delle caratteristiche obiettive d' uno strumento non dev' essere determinata dalle particolari finalità per le quali l' importatore intende utilizzarlo o effettivamente l' utilizza, anche se ciò fornisce talune prove quanto alle sue caratteristiche obiettive . A mio modo di vedere, il fatto - posto in rilievo dalla Commissione - che per un certo tempo, le due Università abbiano effettuato una parte dei loro lavori di gestione sull' elaboratore presenta, se ne ha, una rilevanza minima . Il tasso d' utilizzo della macchina attribuibile ai lavori di gestione è comunque esiguo .
Il fatto di dare effetto all' intenzione evidente del regolamento non interpretando restrittivamente la frase "strumenti o apparecchi scientifici", non apre le porte alle importazioni in franchigia, come la Commissione sembra temere . Anche se ( come ritengo ) uno strumento può essere scientifico se viene utilizzato per la ricerca da scienziati in un' impresa industriale, detta impresa non ha automaticamente diritto all' esenzione dai dazi . A tal fine essa deve pure dimostrare di essere un istituto privato a ) avente come attività principale l' insegnamento o la ricerca scientifica, e b ) di essere "autorizzato dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia ".
A mio parere, la decisione deve quindi essere annullata in quanto : a ) il vero argomento della ricorrente riguardante la lunghezza della parola di 60 bit non è stato preso in considerazione dalla Commissione, b ) la Commissione non ha preso correttamente in esame la questione se gli elaboratori, pur potendo essere usati in imprese industriali, rimanessero principalmente idonei, in considerazione della lunghezza di parole di 60 bit, alla realizzazione di attività scientifiche e c ) la Commissione ha adottato un punto di vista troppo restrittivo su ciò che può costituire uno strumento o apparecchio scientifico ai sensi del regolamento .
La ricorrente critica pure il modo in cui la Commissione tratta le altre caratteristiche .
La terza caratteristica viene descritta come una "precisione semplice e doppia, rispettivamente di 60 e 120 bit ". Il quinto considerando ne tratta nei seguenti termini :
" per quanto riguarda la terza caratteristica, i valori massimi di precisione che si possono ottenere con gli elaboratori in questione, nei casi estremamente rari in cui tale precisione può rendersi necessaria, possono essere raggiunti anche da elaboratori con un numero inferiore di bit per parola ( per esempio 32 e 64 ), mediante un software adeguato ".
Ciò è, a quanto sembra, esatto fino a questo punto ma la Commissione omette di parlare del fatto che elaboratori strutturati su parole più piccole possono richiedere molto più tempo per raggiungere lo stesso risultato . I "casi estremamente rari" in cui è necessaria una precisione eccezionalmente elevata sono per l' appunto - in base agli elementi forniti alla Corte - i casi di ricerca scientifica a mezzo di un elaboratore . E' stato riferito alla Corte che il numero più elevato che può essere registrato da un elaboratore IBM attualmente sul mercato è di circa 1045 mentre il numero più elevato che può essere registrato da un elaboratore Cyber è di 10322 . Il fatto di non aver valutato l' importanza della lunghezza di parola di 60 bit sembra molto probabilmente aver indotto la Commissione a prestare così scarsa attenzione all' importanza della velocità o ai grandi numeri che gli elaboratori cui trattasi consentono di usare . La critica che la ricorrente muove al punto di vista della Commissione su questa terza caratteristica rappresenta, a mio modo di vedere, uno degli aspetti della critica diretta contro la posizione adottata sulla lunghezza di parola di 60 bit .
La quarta caratteristica viene individuata, nella decisione, nelle "unità funzionali individuali del Cyber 170-750 che permettono al sistema di compiere operazioni complesse a velocità elevata ". Questa caratteristica non riguarda la più grossa delle due macchine importate nel caso di specie . Il quinto considerando recita :
"As to the fourth characteristic, neither the use of individual functional units nor the performance of complex operations at high speed can be considered as being requirements specific only to scientific computation ( 1 ) ( Per quanto riguarda la quarta caratteristica, né l' uso d' unità funzionali individuali, né il compimento di operazioni complesse ad elevata velocità possono considerarsi requisiti specifici dei soli calcoli scientifici ). Che, per quanto riguarda la velocità di calcolo, il confronto con elaboratori dello stesso tipo disponibili sul mercato dimostra che il Cyber 170-720 rientra nella categoria degli elaboratori a velocità inferiore, allorché il 750 appartiene alla categoria degli elaboratori a velocità mediamente elevata ".
Il termine "unità funzionali" sembra prestarsi a diversi significati . Qualora lo si intenda nel senso che si riferisce ad unità periferiche ( materiale esterno all' unità centrale ), la ricorrente ammette la correttezza dell' asserzione della Commissione sostenendo che "non è detto che la presenza di unità periferiche conferisca all' elaboratore il suo orientamento scientifico ". Vi è disaccordo fra le parti solo qualora si consideri che "le unità funzionali" si riferiscano a suddivisioni della stessa unità centrale, cioè alla divisione in unità di cui ciascuna esegue una sola operazione come l' addizione o la divisione . In tal caso, la ricorrente sostiene che il fatto che diverse parti dell' unità centrale di elaborazione siano specializzate in distinte operazioni matematiche aumenta per l' appunto la capacità degli elaboratori di cui trattasi a rispondere alle esigenze degli scienziati in materia di calcoli . La ricorrente ammette che è vero che tutti gli elaboratori di punta ( siano essi orientati verso applicazioni in materia di gestione generale ovvero scientifiche ) possono effettuare complesse operazioni ad elevata velocità, ma essa fa presente che si tratta di stabilire ( problema che la Commissione non solleva ) se gli elaboratori di cui è causa siano particolarmente idonei ad effettuare complessi calcoli scientifici ad elevata velocità . A mio parere, quest' argomentazione è valida . Benché possa essere esatto che l' uso di singole unità funzionali non è limitato agli elaboratori necessari alle attività scientifiche e che l' esecuzione di complesse operazioni ad elevata velocità non è limitata a siffatti elaboratori, la questione fondamentale se gli elaboratori di cui è causa siano principalmente ( più che "unicamente" o "esclusivamente ") idonei alla realizzazione di attività scientifiche in considerazione delle singole unità funzionali e dell' esecuzione di complesse operazioni a grande velocità, non viene sollevata dalla Commissione in questa esposizione . A mio parere, essa commette quindi un errore di valutazione e non pone la questione pertinente .
La seconda frase dell' esposizione contenuta nel quinto considerando a proposito della quarta caratteristica sembra andare oltre la presa in considerazione delle "singole unità funzionali" di cui si tratta nel primo inciso . Nessun errore di diritto mi sembra emergere nella conclusione . D' altro canto, essa non risolve la questione se gli elaboratori di cui è causa siano strumenti scientifici .
La quinta caratteristica viene individuata nei "repertori di istruzione adatti ai linguaggi scientifici ". Di essa ci si occupa nel quinto considerando che recita :
" Per quanto riguarda la quinta caratteristica, il costrutttore ha previsto che tali elaboratori possano essere utilizzati con pari rendimento anche con linguaggi d' uso specificamente commerciale, quali il Cobol, Very/Update, Form, CRM, Dal, ecc .".
Se ho ben capito, un "repertorio di istruzioni" è un elenco di tutte le istruzioni che un elaboratore può eseguire . Le parti concordano sul fatto che i repertori di istruzioni per gli elaboratori di cui è causa sono ben adeguati al linguaggio Fortran che, se ho ben capito, è un linguaggio di programmazione di alto livello per applicazioni scientifiche e matematiche . Nelle sue difese orali, la ricorrente ha asserito che la Commissione aveva usato nel caso di specie il criterio sbagliato e che il suo apparecchio era particolarmente efficace per trattare il linguaggio Fortran . La Commissione ha contestato quest' ultima asserzione e ha eccepito che se gli elaboratori di cui trattasi sono efficaci per eseguire i programmi Fortran, essi non sono estremamente efficaci in confronto agli altri sistemi di elaborazione universali di alto livello . Ne seguiva una discussione fra le parti sul metodo con cui era stato effettuato il confronto . Tuttavia, niente di tutto ciò risulta nella decisione e alla Corte si pone il problema di stabilire se la Commissione abbia commesso un errore di diritto nel modo in cui essa ha trattato le caratteristiche descritte dalla ricorrente .
Il fatto che gli elaboratori di cui è causa possono essere usati col linguaggio Cobol e con altri linguaggi di programmazione che si prestano all' impiego commerciale è un elemento rilevante quando si esamina la questione se gli elaboratori siano "esclusivamente o principalmente" idonei alla realizzazione di attività scientifiche - come avverrebbe se potessero essere usati unicamente con il linguaggio Fortran, il che non si verifica nel caso di specie . Non mi sembra provato che vi sia stato un qualsivoglia errore nel modo in cui la Commissione ha preso in considerazione questo problema o nella sua conclusione .
La sesta e ultima caratteristica enumerata nella decisione è l' "efficacia particolare dovuta all' architettura utilizzata a più processori ". Così come la intendo, "architettura" in tale contesto significa la concezione di un sistema di elaborazione per conseguire taluni obiettivi e che un sistema a più processori è un sistema di elaborazione che mette a disposizione di ciascun utente la propria unità centrale di elaborazione e la propria memoria . Questa caratteristica viene trattata nel quinto considerando nei termini seguenti :
" per quanto si riferisce alla sesta caratteristica, altri fornitori di sistemi di prestazioni ad alto livello ricorrono ugualmente ad architetture a più processori; (...) dunque tale caratteristica non è specifica degli elaboratori Cyber ".
Una data caratteristica non dev' essere specifica di un elaboratore perché esso possa considerarsi come uno strumento scientifico ma è opportuno esaminare la questione se detta caratteristica gli consenta "di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l' esecuzione di attività industriali o commerciali" ai sensi dell' art . 5, n . 1, del regolamento n . 2784/79 .
Le parti, a quanto sembra, concordano nel ritenere che l' architettura degli elaboratori di cui trattasi è inconsueta . La Commissione ammette che la particolarità risiede nel fatto che non vi è accesso continuo dall' esterno all' unità centrale di elaborazione una volta che sia stata avviata e che detto metodo di costruzione consente all' unità centrale di elaborazione di concentrarsi sull' esecuzione di complesse funzioni numeriche . Ma la Commissione fa presente che detta forte capacità di "elaborazione numerica" non dimostra necessariamente il carattere scientifico della macchina . Condivido l' assunto della Commissione : le parti concordano nel ritenere che l' architettura delle macchine di cui trattasi è particolarmente adeguata per complesse operazioni numeriche, ma operazioni di questa natura devono essere effettuate nell' ambito di attività sia industriali o commerciali sia scientifiche . Gli esempi menzionati riguardano la concezione di motori e di aerei, i cartoni animati nell' industria cinematografica e le previsioni meteorologiche . Per contro, è del tutto concepibile che questo tipo di architettura sia inadeguato per taluni tipi di ricerca scientifica nei quali è auspicabile un costante dialogo con l' unità centrale di elaborazione, ad esempio nella ricerca biologica in cui i dati possono cambiare nel corso di un esperimento ( come ad esempio, nella sentenza 7 marzo 1985, causa 6/84, Nicolet Instruments / Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, Racc . 1985, pag . 765 ).
L' architettura adeguata all' elaborazione numerica non prova di per sé che un elaboratore è esclusivamente, se non principalmente, atto alla realizzazione di attività scientifiche ai sensi dell' art . 3, n . 3, del regolamento n . 1798/75 . Non ritengo che la ricorrente abbia dimostrato l' esistenza di un qualsivoglia motivo di annullamento della decisione in base alla trattazione della Commissione in ordine alla sesta specifica caratteristica che vi è enumerata .
D' altra parte un elaboratore che disponga di un' architettura come quella di cui trattasi, può costituire uno strumento o apparecchio scientifico qualora il complesso delle sue caratteristiche abbia l' effetto di renderlo principalmente o esclusivamente atto alla realizzazione di attività scientifiche . Il Dr . Jackson, perito della ricorrente, ha fornito un esempio del genere di ricerca scientifica nella quale lo stesso elaboratore è lo strumento della ricerca . Qualora la decisione venga annullata, come ritengo che debba essere per i motivi illustrati, la Commissione dovrà riprendere in esame la valutazione globale che essa ha espresso in tale decisione così da tener conto dell' elemento supplementare costituito dalla inconsueta lunghezza di parola . Questo fattore non dev' essere preso isolatamente, e la valutazione globale può ben essere modificata dall' interazione fra questo fattore e gli altri fattori elencati . In particolare, l' inconsueta architettura ( sesta caratteristica ) e l' alto grado di precisione ( terza caratteristica ) possono assumere diversa rilevanza quando vengono ripresi in esame con la inconsueta lunghezza di parola usata negli elaboratori ( prima caratteristica ). Analogamente, anche se è esatto che l' aritmetica a virgola mobile consente apparentemente di ottenere un maggior numero di cifre dietro il punto decimale e, pertanto, una maggiore precisione, ciò dev' essere considerato unitamente agli effetti della parola di 60 bit e all' alto grado di precisione richiesto per tali macchine .
L' uso generale nella Comunità
Il secondo comma dell' art . 5, n . 1, del regolamento n . 2784/79 dispone : "Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche obiettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre verificare a quali fini siano generalmente utilizzati nella Comunità gli strumenti o apparecchi del genere di quello per cui è chiesta l' importazione in franchigia . Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è destinato principalmente alla realizzazione di attività scientifiche, gli viene riconosciuto il carattere scientifico ".
La Commissione ha applicato questo criterio "ad abundantiam" dal sesto al dodicesimo considerando dell' impugnata decisione, benché il primo criterio fosse sufficiente per rifiutare l' ammissione in franchigia dai dazi nella Comunità . Essa ha dichiarato alla Corte di aver agito in tal modo sapendo che la sua conclusione per il primo criterio sarebbe stata probabilmente contestata . Il terzo mezzo sul quale la ricorrente si basa per chiedere l' annullamento della decisione consiste nel sostenere che l' esame da parte della Commissione dei fini per i quali siffatti prodotti sono generalmente usati nella Comunità è erroneo .
La ricorrente menziona in particolare due motivi per i quali l' esame era erroneo . In primo luogo la Commissione ha ignorato l' uso effettivo di modelli analoghi elencati in un prospetto da essa fornito alla Commissione . In secondo luogo, la ricorrente ritiene che l' uso importante sia la ricerca e che la Commissione distingua a torto fra la ricerca effettuata da un' Università e la ricerca effettuata da una società avente scopo di lucro . La ricorrente fa pure presente che la documentazione commerciale della Control Data Corporation costituisce un' indicazione poco affidabile quanto agli effettivi usi dell' apparecchio .
La Commissione non è d' accordo con la valutazione che la ricorrente esprime sull' uso degli elaboratori dello stesso tipo installati nella Comunità . Essa deduce dallo stesso prospetto della ricorrente che su 13 Cyber 750 installati nella Comunità, 5 sono usati a fini scientifici e, su 33 Cyber 720, 14 sono usati per siffatte attività . Di conseguenza, la Commissione conclude che lo stesso prospetto della ricorrente suffraga la valutazione espressa dalla Commissione all' epoca della decisione, cioè che gli elaboratori Cyber non erano principalmente usati nella Comunità a fini scientifici . La Commissione ribatte in ordine al primo punto sollevato dalla ricorrente che l' espressione "realizzazione di attività scientifiche" significa a suo parere "l' acquisizione di conoscenze per il bene comune ". La tesi della Commissione non consiste, come è stato sostenuto, nell' affermazione secondo cui l' uso per uno scopo di lucro esclude necessariamente il carattere scientifico d' uno strumento; essa significa invece che l' uso da parte di un' impresa industriale o commerciale la cui finalità principale è il profitto e non l' acquisizione di conoscenze per il bene della collettività, in genere va preso in esame con particolare cura prima che ne sia riconoscibile il carattere "scientifico ". Come ho già detto, la Commissione respinge i tentativi della ricorrente di tenere in non cale come semplice "documentazione pubblicitaria" talune asserzioni contenute nella sua documentazione .
La ricorrente ribatte che se "realizzazione di attività scientifiche" significa "l' acquisizione di conoscenze per il bene comune", è escluso che un apparecchio sofisticato usato da una società dalla tecnologia di punta nell' ambito delle sue attività possa essere considerato "scientifico ". A parere della ricorrente, il comune buon senso imporrebbe che si interpreti l' espressione "uso a fini scientifici" nel senso che comprenda "l' uso da parte di uno scienziato" e un siffatto scienziato potrebbe eseguire ricerche sia per il bene comune sia a scopo di lucro .
Alla luce degli argomenti sollevati, non mi sembra che la questione debba essere risolta, nel presente caso, dalla Corte . La Commissione può dare alla propria decisione la base subordinata ( di cui al 2° comma dell' art . 5, n . 1, del regolamento n . 2784/79 ) solo se la prima base della decisione, cioè le caratteristiche tecnologiche obiettive ( di cui al 1° comma ), non consenta di "determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico ". Giacché, a termini della decisione impugnata, la Commissione ha statuito in base alle caratteristiche obiettive, l' esame dell' uso generale nella Comunità esposto dal sesto all' undicesimo considerando, si rivela superfluo .
La Commissione può ritornare sulla questione dell' uso generale nella Comunità solo se il suo riesame delle caratteristiche tecniche obiettive si riveli inconcludente .
Per le ragioni esposte in precedenza, proporrei alla Corte di annullare la decisione n . 83/521 e di condannare la Commissione alle spese .
(*) Traduzione dall' inglese .
( 1 ) Ndt .: Questa frase non esiste nel testo italiano della decisione n . 83/521 .
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