CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 29 NOVEMBRE 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa la ricorrente chiede l'annullamento della decisione 1o luglio 1983, n. 317/83/A del segretario generale del Comitato economico e sociale. Essa tuttavia chiede l'annullamento esclusivamente per quanto riguarda la qualifica di «vice assistente di segreteria». Il trasferimento disposto da detta decisione, cioè l'assegnazione ad un nuovo posto B 4/5, presso l'ufficio Corrispondenza - archivi - biblioteca - documentazione, non viene impugnato.
La ricorrente ritiene che detta qualifica la danneggi nelle possibilità di promozione. Essa la fa rientrare nella categoria B segreteria (Bs), che implica lo svolgimento di lavori di segreteria e di dattilografia, anziché nella categoria B classico (Bc), la quale riguarda l'esecuzione di lavori amministrativi e di ufficio. Non è necessario che mi dilunghi sull'origine di queste categorie, che risale al 1970. Esse sono sufficientemente illustrate nel fascicolo e nella relazione d'udienza. Si può del pari considerare assodata la differenza fra le possibilità di promozione in ciascuna di queste categorie.
Come si desume dalla replica e come è stato espressamente ripetuto all'udienza, con decisione 24 maggio 1984 la qualifica di cui sopra veniva sostituita da quella di «vice assistente» la quale significava la collocazione nella categoria B classico. Sotto questo aspetto la ricorrente ha quindi ottenuto quello che voleva. A chiarimento serve ancora il dato che questa modifica era in relazione col rendersi disponibile di posti di bilancio, come l'agente del Comitato ha dichiarato.
Sorge ora la questione dell'interesse che la ricorrente può avere allá prosecuzione della causa. Stando a quanto essa ha dichiarato, ciò riguarda due possibili aspetti relativi alle aspettative di carriera. In primo luogo il calcolo dell'anzianità. All'udienza l'agente del Comitato ha dichiarato espressamente, e la riccorrente non ha contestato, che anche il periodo dal 1o luglio 1983 al 24 maggio 1984 rientra nel calcolo dell'anzianità della ricorrente per quanto riguarda le possibilità di promozione, cosicché non è necessario che la decisione ultima menzionata abbia su questo punto effetto retroattivo. Un secondo aspetto eventualmente rilevante riguarda la concorrenza di fronte alla quale la ricorrente potrebbe trovarsi nella sua futura carriera nella categoria B classico. Anche qui il Comitato ha chiarito che i dipendenti delle categorie Bs e Bt (B tecnico) possono ottenere un posto B classico solo dopo aver superato un concorso B classico, mentre chi occupa un posto B classico può chiedere un posto Bs o Bt.
Anche sotto questo aspetto è quindi assodato che la decisione 24 maggio 1984 garantisce alla ricorrente una posizione di vantaggio, per quanto riguarda le possibilità di promozione in B classico, rispetto ai dependenti Bs e Bt, senza che ciò pregiudichi le sue eventuali possibilità di promozione nella altre categorie B.
Il ricorso è quindi divenuto senza oggetto. Ciò non va però addebitato alla ricorrente, bensì al Comitato, il quale ha risposto solo all'udienza al quesito postole dalla vostra Corte circa l'interesse che la ricorrente poteva ancora avere dopo la decisione 24 maggio 1984.
Concludo perciò nel senso che:
1.
il ricorso è divenuto privo di oggetto ;
2.
il Comitato va condannato alle spese di causa, ivi comprese quelle della ricorrente.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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