CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GERERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 12 marzo 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Con l'odierno ricorso depositato il 19 gennaio 1984 e introdotto ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE, la Commissione delle Comunità europee accusa la Repubblica francese di aver violato il divieto di porre in essere misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.
Nell'articolo 80 della legge finanziaria per l'anno 1980 (18 gennaio 1980, n. 80-30, JORF, 19 gennaio 1980), il legislatore francese disponeva quanto segue : « Le imprese editoriali di cui al n. 1o dell'articolo 39 bis del codice generale delle imposte [cioè le imprese che pubblicano giornali o riviste mensili o bimestrali dedicati prevalentemente alľinformazione politica] possono costituire in esenzione d'imposta, tramite prelievo sugli utili imponibili degli esercizi 1980 e 1981, un fondo di riserva esclusivamente destinato all'acquisto di materiali e opere strettamente necessari alla pubblicazione del giornale, o dedurre da questi utili le spese sostenute in vista del medesimo scopo ... ». Il quinto comma dello stesso articolo precisava inoltre — ed è qui la novità di rilievo rispetto al precedente articolo 39 bis — che « le imprese editoriali non beneficiano [delle suddette agevolazioni fiscali] per la parte delle pubblicazioni che esse stampano all'estero ».
In questa nuova norma, che costringe gli editori francesi a servirsi delle tipografie nazionali se vogliono fruire dei benefici da essa previsti, la Commissione fiutò una violazione dell'articolo 30 del trattato CEE; chiese quindi per due volte al governo francese di fornirle spiegazioni. Non avendo ricevuto risposta, il 5 maggio 1983 essa trasmise al detto governo un parere motivato con cui lo invitò a prendere le misure necessarie per metter fine entro un mese al suo inadempimento. Trascorso inutilmente tale termine, la Commissione adì questa Corte contestando alla Repubblica francese di aver disposto per legge che le imprese editoriali nazionali non beneficiano di certe agevolazioni tributarie per le pubblicazioni da esse stampate in altri Stati membri e pertanto di aver violato l'articolo 30 del trattato CEE.
2.
È dunque in sede di ricorso che il governo francese ha esposto per la prima volta i suoi argomenti in difesa della norma controversa. Quello principale è molto semplice: la norma — si dice — non ha nulla a che fare con l'articolo 30. Nella confezione e nella messa in commercio di una pubblicazione, infatti, possono schematicamente individuarsi tre fasi: la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione del prodotto stampato. Ora, la prima e la terza fase hanno per oggetto una merce che, come tale, deve poter circolare liberamente. Non così la fase intermedia, perché la stampa non può certo esser definita un bene materiale. Essa consiste in un servizio ed è dunque soggetta alle regole che il trattato pone in materia di servizi. Ne consegue che l'accusa di violazione dell'articolo 30, il cui scopo è assicurare la libertà di circolazione delle merci, ma non anche quella dei servizi, è infondata e dev'essere respinta.
A quest'argomento la Commissione risponde osservando: a) che secondo l'articolo 60, primo comma, del trattato « sono considerate come servizi le prestazioni fornite ... dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci »; b) che, dunque, la libera circolazione dei servizi ha natura residuale rispetto alle altre tre grandi libertà comunitarie. È, sì, possibile — aggiunge la Commissione — che una misura nazionale sia censurata sulla base vuoi dell'articolo 30, vuoi dell'articolo 59 ; nel caso di specie, tuttavia, a venir in primo piano è la norma riguardante le merci. Le tre fasi illustrate dal governo convenuto, infatti, si risolvono in un solo processo che inizia con l'ordine inviato dall'impresa editoriale alla sua tipografia e termina con la spedizione degli esemplari stampati da parte di quest'ultima. Detto altrimenti, la prestazione del tipografo resta in qualche modo « assorbita » nella fornitura materiale delle copie ordinate dall'editore ; onde nei rapporti contrattuali fra tali soggetti l'elemento « fisico » prevale su quello « immateriale » della prestazione di servizio che è dunque priva di un autonomo rilievo economico.
Il governo francese replica in primo luogo ricordando che questa tesi — potersi una prestazione di servizio ritener « assorbita » nella fornitura delle merci che ne costituiscono il supporto materiale — non è mai stata accolta dalla vostra giurisprudenza. Al contrario, nella sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi, Raccolta 1974, pag. 409, le due situazioni sarebbero state chiaramente distinte. La Commissione, d'altra parte, non avrebbe dimostrato che le pubblicazioni in esame, intese come supporto della prestazione di servizio, sono esse stesse oggetto di una restrizione quantitativa secondo l'articolo 30.
3.
Pur contenendo entrambi una parte di verità, gli argomenti avanzati dalle parti sono a mio avviso abbastanza fragili. Non occorre scomodare il capolavoro della tipografia rinascimentale — la famosa Bibbia magontina — né ricordare la vicenda giudiziaria di cui fu vittima il suo artefice, Johann Gutenberg, per riconoscere che la stampa non è solo una prestazione di servizio, ma un'arte difficile e raffinata, anche quando si tratti di confezionare una rivista periodica. Né, d'altra parte, si può negare che la pubblicazione sia un bene o una merce se, com'è incontestabile, essa figura alla voce 49.02 della tariffa doganale comune. Il nostro problema, tuttavia, non è stabilire come il diritto comunitario qualifichi le pubblicazioni di cui all'articolo 80 della legge finanziaria francese. Quel che da noi si vuole sapere è se, limitando come sappiamo la concessione di certi benefici fiscali agli editori francesi, tale norma rappresenti una misura suscettibile di compromettere direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario dei periodici da loro prodotti.
A questo fine, osservo innanzitutto che il governo convenuto non contesta l'efficacia restrittiva della citata disposizione; nel corso della procedura orale, anzi, esso la ha espliertamente ammessa definendola come un « effetto indotto di un ostacolo [alla libera] prestazione dei servizi ». Ciò premesso, si tratta di accertare se la restrizione prevista dall'articolo 80 pregiudichi in concreto il commercio intracomunitário o se costituisca, come sostiene il governo francese, un impedimento alla circolazione dei servizi; e, per far ciò, è sufficiente esaminare da vicino il contenuto della norma incriminata domandandoci quale sia l'effetto pratico della restrizione a cui essa dà vita.
Come abbiamo detto sub n. 1, le agevolazioni previste dall'articolo 80 possono consistere o nell'istituzione di un fondo di riserva mediante l'accantonamento di una parte degli utili dell'impresa, o nella deduzione da questi ultimi delle spese sostenute per lo sfruttamento commerciale del giornale o della rivista. In entrambi i casi, dunque, il vantaggio offerto alle imprese sta nel sottrarre all'imposta una frazione dei profitti che esse ottengono dalla vendita delle loro pubblicazioni. Ebbene, quali conseguenze discendano da questa affermazione è evidente: disponendo che gli editori «non beneficiano [di tale vantaggio] per la parte delle pubblicazioni che [essi] stampano all'estero », il legislatore francese ha in realtà voluto negare l'esenzione dall'imposta alla quota di profitti realizzati con la vendita delle pubblicazioni stampate nel territorio di altri paesi.
Ma, se così stanno le cose, appare chiaro che l'« effetto pratico » della norma non è ostacolare la libertà della prestazione tipografica, poiché questa non porta utili all'editore; esso sta invece nell'impedire che il beneficio fiscale possa venir concesso anche ai profitti ottenuti, in tutto o in parte, mediante la vendita dei giornali francesi stampati all'estero e dall'estero importati in Francia per esservi messi in commercio. Sotto tale profilo, l'efficacia equivalente — e quindi restrittiva — della misura risulta in modo diretto e attuale. Dico di più: la misura è discriminatoria. In effetti, pur avendo precisato all'udienza che le pubblicazioni de quibus sono prevalentemente commercializzate in Francia, il governo convenuto non ha escluso che esse siano vendute anche in altri mercati della Comunità. Ora, se la rivista è stata stampata in Francia, la sua vendita all'estero porterà comunque all'impresa un profitto sottratto all'imposta; non lo porterà, invece, se gli esemplari della stessa rivista, stampata all'estero, siano importati e venduti in Francia o da qui riesportati verso altri mercati comunitari.
4.
Giunti a questo punto, l'esame della nostra disposizione può e deve arrestarsi. La Commissione ha infatti più volte precisato che con l'odierno ricorso essa intende denunciare unicamente il carattere restrittivo e discriminatorio dell'articolo 80, quinto comma, legge 18 gennaio 1980, n. 80-30, e non l'intero sistema di agevolazioni fiscali previsto dall'articolo 39 bis del codice generale sulle imposte. Il dibattito intervenuto tra le parti sulla possibile qualificazione della normativa controversa come un aiuto ai sensi degli articoli 92 a 94 del trattato e sulle conseguenze processuali che ne deriverebbero è pertanto superfluo: una querelle interpretativa interessante, ma estranea alla materia del contendere com'è stata definita dalla ricorrente.
5.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue: disponendo che le imprese editoriali non beneficiano di talune agevolazioni fiscali per la parte delle pubblicazioni da esse stampate negli altri Stati membri, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 30 del trattato.
In base al criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico del governo convenuto.
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