CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 14 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Nel presente procedimento per inadempimento la Commissione chiede che la Corte voglia:
1)
dichiarare che la Repubblica francese, rifiutando, senza adeguata motivazione, l'approvazione di macchine affrancatrici provenienti da un altro Stato membro, e ostacolandone così l'importazione, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato istitutivo della Comunità economica europea, e in particolare dall'art. 30 di questo,
2)
porre le spese di causa a carico della Repubblica francese.
Gli antefatti della causa sono i seguenti :
Negli Stati membri viene generalmente concessa agli utenti dei servizi postali la possibilità di usare macchine affrancatrici per l'affrancatura della corrispondenza. L'uso di tali macchine è di regola subordinato all'approvazione generale del tipo di apparecchio, poiché esse servono per l'esazione delle tasse dovute all'amministrazione postale.
Anche in Francia viene richiesta una simile approvazione in base all'art. 2 del decreto ministeriale 22 febbraio 1980 ( 1 ). Tuttavia, l'art. 3 del suddetto decreto conteneva anche una disposizione relativa all'origine delle macchine affrancatrici :« Le macchine, inclusi i pezzi staccati e i pezzi di ricambio, debbono essere esclusivamente di fabbricazione francese, salve restando eventuali disposizioni di convenzioni internazionali ».
La condizione che le macchine fossero di produzione francese era, a parere della Commissione, in contrasto con l'art. 30 del trattato CEE, e la riserva relativa agli obblighi derivanti da convenzioni internazionali non le appariva sufficiente ad equiparare alle macchine di produzione francese quelle provenienti da altri Stati membri della Comunità. L'opinione della Commissione era basata in particolare sulla prassi adottata dall'amministrazione postale francese. Un'impresa con sede in Gran Bretagna, le cui macchine affrancatrici sono usate in 120 paesi ed in taluni uffici delle Comunità europee, sta cercando invano, fin dal 1971, di ottenere anche in Francia l'approvazione dei suoi apparecchi.
La Commissione descrive la procedura finora svoltasi in Francia nel modo seguente :
—
dal 12 dicembre 1972 al luglio 1975: lentezza nel rispondere alle lettere e contatti infruttuosi;
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dal luglio 1975 al dicembre 1976: scambio di lettere in esito al quale il Centre nationale d'études techniques (CNET, autorità competente per i collaudi tecnici) chiedeva che venissero apportate modifiche tecniche alle macchine presentate per il collaudo;
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il 12 febbraio 1977: rigetto definitivo della domanda di approvazione per « difetti di concezione impossibili da eliminare » (vices rédhibitoires de conception), mentre l'impresa interessata stava per l'appunto effettuando le modifiche richieste dal CNET;
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ottobre 1977: rigetto di una nuova domanda con la motivazione che il mercato francese era già sufficientemente fornito di affrancatrici;
—
10 ottobre 1980: rigetto di una ulteriore domanda con la precisazione che la posizione del governo francese non era mutata e che la domanda poteva tuttavia essere presa in considerazione quando fossero state messe a punto apparecchiature elettroniche.
Durante la fase precontenziosa la Repubblica francese ha spiegato di essersi basata sulla disposizione dell'art. 3 del decreto ministeriale in materia di origine per respingere le suddette domande solo nel 1971, cioè prima dell'entrata della Gran Bretagna nella CEE. Le altre decisioni di rigetto sarebbero basate su considerazioni d'indole puramente tecnica. Peraltro, nello stesso periodo sarebbero state approvate due macchine provenienti dalla Germania.
Nel procedimento davanti alla Corte la Repubblica francese non ha più trattato la questione della prassi amministrativa, ma si è limitata a esporre che il summenzionato decreto ministeriale 28 gennaio 1980 consente senz'altro l'approvazione di affrancatrici provenienti dagli Stati membri della Comunità. Tuttavia, al fine di soddisfare i desiderata della Commissione, il decreto ministeriale è stato modificato e così recita, all'art. 3:
« Le macchine, compresi i pezzi staccati e i pezzi di ricambio, debbono essere fabbricate in Francia o importate da altri Stati membri della Comunità economica europea ... » ( 2 ).
Successivamente a detta modifica, l'impresa britannica interessata presentava, il 25 maggio 1984, (in lingua inglese) due nuove domande di approvazione. L'impresa indirizzava all'amministrazione postale francese tre ulteriori lettere in merito e infine riceveva, il 26 settembre 1984, una risposta del ministero delle poste. Detto ministero comunicava che le condizioni e la procedura per l'approvazione non erano cambiate e che pertanto la domanda di collaudo poteva essere accolta. Ai fini del collaudo doveva essere presentato al Service de recherche technique des postes un esemplare di ciascun modello di affrancatrice.
Secondo quanto la Commissione ha asserito, senza essere contraddetta, il procedimento di approvazione dura in Francia, di norma, 18 mesi circa. Il rappresentante della Repubblica francese, interrogato a questo proposito, ha espresso l'opinione che il procedimento di approvazione poteva richiedere meno di un anno, poiché, nel caso di specie, era già trascorso un periodo di collaudo di 3 mesi.
B.
A proposito di questa causa osservo quanto segue:
L'art. 30 del trattato CEE vieta le restrizioni quantitative all'importazione ed ogni misura di effetto equivalente. Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte, per misura di effetto equivalente si deve intendere qualsiasi misura « che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari » ( 3 ).
Pertanto, il requisito dell'approvazione può già costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, poiché, in mancanza di approvazione, gli apparecchi considerati non possono essere venduti sul mercato nazionale. Tuttavia, basandomi sulla sentenza della Corte 20 febbraio 1979 ( 4 ) ritengo legittima l'approvazione generale. Questa può infatti essere giustificata dall'esigenza di garantire la corretta riscossione delle tasse postali. Gli ostacoli che ne derivano per il commercio intracomunitário debbono essere accettati qualora siano necessari per soddisfare esigenze inderogabili. Secondo me, le esigenze della riscossione di tasse devono essere equiparate a quelle relative ad un controllo fiscale efficace, già ammesse dalla Corte ( 5 ).
Orbene, anche se le disposizioni sull'approvazione generale, compresa quella in materia di origine di cui all'art. 3 del decreto 28 gennaio 1980, potevano pertanto essere ancora interpretate e applicate in conformità al diritto comunitario — come dimostra l'approvazione di due affrancatrici provenienti dalla Germania — resta da stabilire se l'amministrazione francese si sia comportata nei confronti dell'impresa britannica in modo conforme al diritto comunitario.
Dinanzi alla Corte il governo francese nulla ha detto circa il comportamento assunto nei confronti dell'impresa britannica. In particolare non ha indicato alcun elemento idoneo a giustificare le lungaggini nell'iter amministrativo. Né ha spiegato perché le domande di approvazione vennero respinte nel febbraio 1977, sebbene l'impresa britannica stesse, proprio allora, apportando alle proprie macchine le modifiche richieste dalle autorità francesi. Esso non ha fornito alcuna giustificazione del rigetto delle nuove domande, senza nessun esame d'indole tecnica, nell'ottobre 1977 e nell'ottobre 1980.
L'amministrazione postale francese, invece, ha affermato, a seguito della modifica del decreto controverso nel marzo 1984, che i procedimenti di collaudo per il rilascio dell'approvazione potevano ormai essere iniziati. Tenuto conto di tale comportamento dell'amministrazione postale, sono convinto che, in sostanza, essa sia stata indotta ad agire nel modo descritto non da motivi tecnici, ma da un'interpretazione restrittiva della disposizione in materia di origine.
Anche se nel presente procedimento si tratta del comportamento delle autorità francesi nei confronti di una sola impresa, e anche se detta impresa si è astenuta dall'adire i giudici amministrativi francesi, ravviso nella prassi adottata dalle autorità francesi una violazione dei principi di cui all'art. 30 del trattato CEE. Le deduzioni del governo francese relative alla possibile interpretazione del decreto 28 gennaio 1980 non possono modificare tale conclusione perché, quanto meno, l'amministrazione postale francese deve avere seguito, anche in seguito, una diversa, cioè più restrittiva, interpretazione del testo suddetto. L'amministrazione postale francese ha applicato un procedimento di esame, di per sé legittimo, in modo incompatibile con i principi della libera circolazione delle merci. Essa ha negato l'approvazione di una macchina proveniente da uno Stato membro senza procedere al collaudo tecnico finale ed ha così impedito al suddetto prodotto l'accesso sul mercato francese.
In conclusione, vorrei ancora rilevare che, secondo le informazioni di cui disponiamo, il procedimento di approvazione di cui trattasi non si è ancora concluso, nonostante che dall'emanazione del decreto 7 marzo 1984 sia ormai trascorso un anno intero.
C.
In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di porre le spese a carico della Repubblica francese.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) GU della Repubblica francese 1980, pag. 1990 N.C.
( 2 ) Decreto ministeriale del 7 marzo 1984 (GU della Repubblica francese del 31.3.1984, pag. 3092 N.C).
( 3 ) Sentenza dell' 11 luglio 1974, causa 8/74, Benoît e Gustave Dassonville, Racc. 1974, pag. 837.
( 4 ) Sentenza del 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral AG /Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Racc. 1979, pag. 649.
( 5 ) Si veda la nota (4), pag. 662, punto 8.
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