CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 31 gennaio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
In occasione dell'importazione, nell'aprile 1981, di una partita di vele provenienti da Hong-Kong e destinate a tavole a vela, la società Van Gend & Loos contestava la classificazione delle merci, fatta dalle autorità doganali competenti, nella voce 62.04 della tariffa doganale comune. Il giudice olandese dinanzi al quale è stata portata la controversia vi ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale:
« Se vele come quelle di cui trattasi nel caso di specie — fabbricate con fibre tessili sintetiche e specificamente destinate a tavole a vela — debbano essere qualificate vele per imbarcazioni ai sensi della voce 62.04 della tariffa doganale comune ».
2.
Il problema di classificazione di cui dobbiamo occuparci trova origine nella recente comparsa sul mercato di un « prodotto » che non aveva potuto essere previsto all'epoca dell'entrata in vigore della tariffa doganale comune. Vengono così in considerazione due sottovoci di questa tariffa:
—
la sottovoce 62.04 B I a), che riguarda le « vele per imbarcazioni » di « fibre tessili sintetiche »; e
—
la sottovoce 97.06 C, che riguarda gli « oggetti e attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport », diversi dagli attrezzi per cricket e polo e dalle racchette da tennis.
3.
Dal provvedimento di rinvio risulta che la ricorrente nella causa principale chiede che le vele destinate a tavole a vela vengano classificate nella sottovoce doganale 97.06 C. A suo avviso, anche se importate separatamente, queste vele, in quanto elementi costitutivi di tavole a vela, vanno classificate nel capitolo 97 della tariffa doganale comune. La nota 4 a tale capitolo stabilisce infatti che « con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi ». D'altra parte, la Commissione, nella scheda di classificazione n. 6, dell'11 settembre 1979, ha incluso le tavole a vela nella voce doganale 97.06.
Per contro, la ricorrente nella causa principale ritiene che le vele per tavole a vela non possano essere classificate nella sottovoce 62.04 B I a), in quanto, a suo avviso, l'elenco dei prodotti da questa contemplati è tassativo. Essa insiste, inoltre, sulle caratteristiche proprie delle vele destinate a tavole a vela rispetto a quelle per imbarcazioni o carri a vela, che, in base ad una nota esplicativa del Consiglio per la cooperazione doganale (in prosieguo « CCD »), dovrebbero ritenersi comprese nella suddetta sottovoce.
4.
Contrariamente alla ricorrente, io penso (con il giudice di rinvio — mi sembra — ed in ogni caso con la Commissione) che per le vele specificamente destinate a tavole a vela, ma importate separatamente, debba essere applicata la sottovoce doganale 62.04 B I a).
Il giudice di rinvio ha tuttavia espresso dubbi sulla possibilità d'interpretare estensivamente la nozione di « vele per imbarcazioni », in ragione del carattere apparentemente restrittivo della nozione di « imbarcazione » cui si riferisce il capitolo 89 (Navigazione marittima e fluviale) della tariffa doganale comune. In proposito, basta rilevare che la voce 62.04 non contempla le imbarcazioni, bensì le « vele per imbarcazioni »; il problema prospettato si porrebbe, eventualmente, solo per la classificazione doganale delle tavole a vela complete.
Benché, in quanto elementi costitutivi di tavole a vela, le vele a queste destinate sembrino, in conformità alla nota 4 del suddetto capitolo 97, dover seguire il trattamento delle tavole stesse, si deve rilevare che detta nota si applica « con riserva » di quanto previsto dalla nota 1, leu. f), la quale esclude espressamente dal capitolo 97 « le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del capitolo 62».
In definitiva, dalla semplice lettura del capitolo 97 si desume che il collegamento alla sottovoce 97.06 C è possibile soltanto per le vele importate con la tavola. Invece, nel caso di separata importazione di vele, va applicata la voce 62.04, per la quale una nota esplicativa del CCD precisa ch'essa include « le vele per imbarcazioni (di velieri, panfili, battelli e barche da pesca, di imbarcazioni sportive ecc.) ...», nonché « le vele similari destinate all'impiego su apparecchi terrestri (come i carri a vela e le slitte) ... » ( 1 ).
Si deve quindi constatare che questo elenco, lungi dall'essere tassativo, è soltanto esemplificativo. Inoltre, non si può mettere in dubbio che, qualunque sia il supporto sul quale vengono usate, le vele dei vari tipi adempiono la stessa funzione e sono fabbricate con materiali e sistemi analoghi.
Di conseguenza, non sarebbe logico che alle vele per tavole a vela, fornite separatamente dal supporto, sia riservato un trattamento tariffario diverso da quello delle vele per attrezzi che si spostano su ruote o sul ghiaccio.
5.
Concludo quindi che dovreste dichiarare quanto segue:
Le vele fabbricate con fibre tessili sintetiche e specificamente destinate a tavole a vela devono essere qualificate vele per imbarcazioni ai sensi della sottovoce 62.04 B I a) della tariffa doganale comune.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) La sottolineatura è mia.
Full & Egal Universal Law Academy