CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 14 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa, sorta dal procedimento penale a carico del sig. Michel Ledere per vari reati fra cui quello di vendere, presso distributori in Asnière, benzina a prezzi inferiori al minimo stabilito dalla normativa francese, il tribunal de grande instance di Nanterre chiede, a norma dell'art. 177 del trattato CEE:
« 1)
Se gli artt. 3, lett. f), e 5, 2o comma, del trattato CEE, dei quali il primo contempla “ la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune” e il secondo dispone che gli Stati membri “ si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato”, debbano essere interpretati nel senso che rendono inapplicabile la normativa di uno Stato membro che imponga, mediante leggi o regolamenti, prezzi minimi o, più esattamente, sconti massimi.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se si debba ritenere che una siffatta normativa nazionale può, per quanto riguarda i prodotti petroliferi, fruire dell'art. 36 del suddetto trattato in quanto risponde a un'esigenza di ordine pubblico ».
Pur se la prima questione non menziona l'art. 85 del trattato, è evidente che essa va intesa nel senso che implica un richiamo a detto articolo. Non si deve invece sottintendere alcun richiamo all'art. 30, perché questo articolo esercita i suoi effetti direttamente sui provvedimenti adottati dagli Stati membri, cosicché il richiamo agli artt. 3, lett. f), e 5 è superfluo. Benché la seconda questione non menzioni l'art. 30, essa va intesa nel senso che implica un richiamo a detto articolo, giacché evidentemente l'art. 36 non ha alcuna pertinenza, a meno che i provvedimenti in questione, escludendo questo articolo, non ricadano sotto l'art. 30, che a sua volta vieta i provvedimenti aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni.
Le questioni nella presente causa sono quindi in sostanza le stesse sollevate nella causa 231/83, Cullet/Centre Leclerc (Racc. 1985, pag. 315) nella quale la Corte ha dichiarato: a) che gli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del trattato non vietano la normativa nazionale che prescriva che un prezzo minimo sia fissato dalle autorità nazionali per la vendita al minuto di carburanti; e b) che l'art. 30 vieta siffatte norme qualora il prezzo minimo sia fissato unicamente in base ai prezzi franco raffineria praticati dalle raffinerie nazionali e detti prezzi siano a loro volta vincolati al prezzo massimo, calcolato unicamente sulla base dei costi delle raffinerie nazionali nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.
Quella causa tuttavia verteva sull'ordinanza 30 giugno 1945, n. 45-1483, e sui decreti 29 aprile 1982, nn. 82-10/A, 82-11/A, 82-12/A
e 83-13/A. La presente causa riguarda la stessa ordinanza, però altri decreti, vale a dire l'art. 3 del decreto 5 ottobre 1978, n. 78-101/P e l'art. 1 del decreto 29 dicembre 1978, n. 78-123/P, giacché i fatti di cui trattasi risalgono al 1980. Uno dei problemi principali di questa causa è quindi il se la motivazione della sentenza Cullet valga anche per la normativa precedente.
L'effetto dei decreti del 1982 è efficacemente compendiato nel provvedimenti di rinvio della causa 149/84, Binet, nel quale il giudice nazionale ha esposto che « a norma di queste disposizioni viene fissato un prezzo limite di vendita, o prezzo massimo, determinato in base ad un prezzo di acquisto corrispondente al valore del prodotto al netto di tasse all'uscita della raffineria e ai prezzi accertati nei nove altri Stati membri della Comunità; questo prezzo di acquisto massimo viene calcolato in base a quelli europei se questi corrispondono, con un margine dell'8%, al costo di produzione delle raffinerie francesi; in caso contrario, dato che i prezzi europei costituiscono solo dei fattori di calcolo, il costo di produzione delle raffinerie francesi diviene decisivo; ne consegue che qualsiasi ribasso al livello dei prezzi d'acquisto sui mercati degli altri paesi membri della CEE non pare possa influire a livello dei prezzi di vendita al minuto se non nel limite autorizzato dal prezzo minimo ammesso al minuto, ottenuto diminuendo il prezzo limite di vendita di uno sconto di 9 o 10 centesimi il litro di benzina normale o super ».
Nella presente fattispecie la normativa base in fatto di importazione di prodotti petroliferi in Francia (che comprende gli acquisti dalle raffinerie in Francia) è costituita, come nelle cause precedenti, dalla legge 30 marzo 1928 (GU Repubblica francese 31.3.1928, pag. 3375) nella versione emendata dal decreto 28 dicembre 1979, n. 79-1137 (GU Repubblica francese 29.12.1979, pag. 3291). Essa dispone che solo coloro che dispongono di autorizzazione speciale (« A3 ») possono importare benzina in Francia. Detti importatori devono acquistare mediante contratti a medio termine l'80% del loro fabbisogno da raffinerie in Francia o in altri Stati membri della Comunità. Il resto può venir acquistato sul mercato « spot ». Nei confronti di queste norme, nella versione emendata del 1979, la Commissione non ha mosso alcuna obiezione.
Il prezzo massimo al minuto della benzina venduta al consumatore, tuttavia, è stato fissato dalle pubbliche autorità in base ai fattori specificati nell'art. 1 del decreto n. 78-123/P. Il prezzo massimo per la vendita al minuto è stato fissato partendo dal prezzo all'ingrosso autorizzato praticato dalla raffineria, più le spese, imposte e margini di utile. Nel provvedimento non è precisato il modo in cui è stato determinato il prezzo all'ingrosso (« prix autorisé pour la reprise en raffinerie »), benché la Commissione abbia indicato nelle sue osservazioni quali, a suo parere, siano i fattori per il calcolo dei costi e delle entrate di una raffineria. Il prezzo massimo per la vendita al minuto fissato di volta in volta in base a detti fattori varia a seconda delle regioni.
Sotto questo profilo i due metodi per calcolare il prezzo massimo di vendita al minuto (« prix limite de vente en vrac au consommateur ») sono diversi. D'altro canto, pur se non è stato stabilito alcun metodo obbligatorio per il calcolo di detto prezzo massimo al minuto, pare chiaro che esso è basato esclusivamente sui prezzi praticati dalle raffinerie francesi. Il prezzo minimo, tanto all'epoca che qui ci interessa, quanto all'epoca della causa Cullet era stabilito determinando l'importo massimo dello sconto che poteva venir concesso, cioè 9 centesimi il litro per la benzina « normale » e 10 centesimi il litro per la « super ». All'epoca di cui trattasi qui ciò era stabilito dall'art. 3 del decreto n. 78-101/P.
È ovvio che il distributore indipendente francese avrebbe potuto comprare e sarebbe stato indotto a comprare l'80% del fabbisogno di benzina da altri fornitori comunitari se, come è avvenuto dall'ottobre del 1980, i prezzi altrove fossero stati inferiori. Esso ne avrebbe in teoria tratto vantaggio, in quanto avrebbe aumentato il margine di utile potenziale, ma questo vantaggio non avrebbe potuto essere trasposto all'acquirente al minuto, giacché detta benzina, acquistata altrove, non si sarebbe potuta vendere ad un prezzo inferiore di oltre 9 o 10 centesimi al prezzo massimo stabilito per la vendita al minuto della benzina raffinata in Francia. In definitiva, esso non poteva trarre alcun vantaggio concorrenziale dai prezzi inferiori che avrebbe potuto spuntare comprando fuori dalla Francia.
Questo fattore, osserva la Commissione — e mi pare giustamente —, serviva chiaramente a proteggere le raffinerie francesi anche nel caso di vendite a distributori indipendenti, giacché questi non potevano competere sul prezzo nella fase al minuto.
Ciò premesso, per quanto riguarda la prima questione, che verte sugli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del trattato, non vedo alcun motivo per far differenze tra questa causa e la causa Cullet. La soluzione deve essere la stessa: cioè detti articoli non vietano le norme nazionali, da fissarsi ad opera delle autorità nazionali, che prescrivono un prezzo minimo per la vendita al minuto di benzina.
Quanto alla seconda questione, è evidente, alla luce della pronuncia della Corte nella causa 82/77, Van Tiggele, Race. 1978, pag. 25, che le norme che fissano un prezzo minimo possono costituire una misura di effetto equivalente se impediscono che un vantaggio di prezzo offerto dalle merci importate venga trasmesso ai consumatori, anche se dette norme sono indistintamente applicabili alle merci importate e a quelle nazionali.
Se ho ben capito, il motivo fondamentale che sta alla base della pronuncia della Corte nella causa Cullet è che un provvedimento nazionale che fissi i prezzi minimi al minuto per una merce costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, incompatibile con l'art. 30 del trattato CEE, qualora vincoli il prezzo minimo al minuto ai prezzi del produttore nazionale, in modo da abolire i vantaggi concorrenziali che altrimenti sarebbero offerti da importazioni a prezzo inferiore della stessa merce da un altro Stato membro, impedendo che il loro costo inferiore si ripercuota sul prezzo al minuto (cfr. nn. 26-29 della sentenza). Pur se il dispositivo della sentenza Cullet si riferisce specialmente alle norme specifiche per determinare i prezzi minimi della benzina contenute nella normativa francese del 1982, la massima di cui sopra ha valore generale. Ne consegue che il giudice nazionale può ritenere che provvedimenti i quali fissano i prezzi sul piano nazionale siano incompatibili con l'art. 30 del trattato CEE, indipendentemente dal preciso metodo usato per calcolare il prezzo minimo, ogni qual volta sia dimostrato che il loro effetto è o può essere quello di vincolare i prezzi al minuto ai costi del produttore nazionale in modo da abolire i vantaggi concorrenziali che altrimenti sarebbero offerti dalla importazione a prezzo inferiore della stessa merce da un altro Stato membro.
Quanto all'applicazione dell'art. 36 del trattato, bisogna osservare che, ai nn. 32 e 33 della sentenza Cullet, la Corte ha affermato che era sufficiente rilevare che il governo francese non aveva dimostrato che sarebbe stato incapace, valendosi dei mezzi a sua disposizione, di far fronte alle conseguenze che avrebbe avuto sull'ordine pubblico e sulla pubblica sicurezza una modifica delle norme in questione per conformarle al principio posto nella sentenza. Mi pare che nemmeno ora sia stato dimostrato che il governo francese non potesse far fronte alle conseguenze di cui sopra.
Né mi pare che ciò che la Corte ha deciso nella sentenza 72/83, Campus Oil Limited/Ministro dell'industria e dell'energia (Race. 1984, pag. 2727), giustifichi la conclusione che la sopravvivenza delle raffinerie francesi o la garanzia di un sistema di distribuzione adeguato corroborerebbero la tesi secondo cui queste norme in fatto di prezzi erano giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Concludo quindi proponendo di risolvere come segue le questioni sollevate:
1)
L'art. 3, lett. f), e 5 del trattato CEE non rendono inapplicabili norme di uno Stato membro che prescrivano prezzi minimi (o sconti massimi), da fissarsi dalle autorità nazionali, per la vendita al minuto di carburante.
2)
L'art. 30 del trattato vieta siffatte norme qualora il prezzo minimo venga fissato in base unicamente ai prezzi e ai costi dei produttori nazionali e qualora vengano eliminati nella fase al minuto i vantaggi di prezzo che altrimenti sarebbero offerti dall'importazione di merci meno care.
3)
Non è stato dimostrato che alcuna delle disposizioni dell'art. 36 del trattato CEE trovi applicazione in modo da rendere inoperante il divieto di cui all'art. 30 dello stesso trattato.
Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese delle parti nella causa principale. Nulla va disposto per quanto riguarda le spese della Commissione e della Repubblica francese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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