CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 31 gennaio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
J.K., dipendente olandese del Parlamento europeo, convive con un suo amico ch'egli dichiara essere a proprio carico. A questo titolo egli ha chiesto gli assegni familiari di cui all'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello statuto del personale. Poiché tale domanda non è stata accolta, J.K. ha proposto, in data 13 febbraio 1984, contro il Parlamento europeo, il ricorso sul quale dovete pronunciarvi e che mira a far dichiarare illegittima la suddetta decisione di rigetto.
L'istituzione convenuta ha sollevato una duplice eccezione di irricevibilità, sostenendo che tanto il reclamo quanto il ricorso del ricorrente sono fuori termine.
Per il momento, la vostra decisione deve riguardare solo la ricevibilità del ricorso proposto alla Corte.
2.
In materia, hanno carattere decisivo la data e la natura dei documenti scambiati tra le parti. Eccone la successione cronologica:
1)
22 novembre 1982: J.K., con lettera indirizzata al Parlamento europeo, chiede gli assegni familiari;
2)
21 febbraio 1983: il Parlamento europeo comunica a J.K. che non è possibile accogliere tale domanda;
3)
25 febbraio 1983: J.K. chiede al Parlamento europeo una decisione specifica e motivata che dev'essere a lui notificata entro il 22 marzo 1983, in base a quanto stabilito dall'art. 90, n. 1, dello statuto, facendo presente che in mancanza di risposta entro tale data egli si vedrebbe « costretto a procedere oltre » in base a quanto stabilito dal suddetto articolo;
4)
21 aprile 1983: in risposta a tale ultima lettera, il Parlamento comunica a J.K. che, se contesta la decisione adottata nei suoi confronti, egli « [può] avviare il procedimento di cui all'art. 90 dello statuto del personale »;
5)
11 luglio 1983: il difensore di J.K. invia al Parlamento europeo copia del ricorso da lui proposto lo stesso giorno alla Corte di giustizia contro la « decisione » del 21 aprile 1983, precisando:
—
che, in conformità al diritto olandese dell'impiego pubblico, « la conferma di una decisione precedente (può) essere ancora considerata come la prima decisione definitiva contro la quale sussistono obiezioni motivate »;
—
che, se il Parlamento europeo intende « interpretare » la propria decisione in data 21 aprile 1983, dovranno essere presi in considerazione gli argomenti contenuti nel ricorso dell' 11 luglio 1983;
—
che tale ricorso sarà ritirato in caso di decisione favorevole;
6)
2 agosto 1983: il Parlamento risponde al difensore di J.K. comunicandogli:
—
che conferma la propria decisione in data 21 aprile 1983 con la quale era stata respinta la domanda di assegni familiari;
—
che, in mancanza di un previo reclamo, ai sensi dell'art. 91, n. 2, dello statuto, esso non può, nella fase attuale del procedimento, rispondere agli argomenti contenuti nel ricorso delľ11 luglio 1983;
7)
5 agosto 1983: nuova lettera inviata al Parlamento dal difensore di J.K., il quale fa presente:
—
ch'egli si è chiesto se la lettera del Parlamento in data 21 aprile 1983 debba essere considerata come una decisione definitiva su una domanda o una decisione su un reclamo;
—
che dalla lettera 2 agosto 1983 egli deduce trattarsi di una decisione su una domanda;
—
che, qualora quest'interpretazione gli dovesse essere confermata, egli ritirerà il ricorso in data 11 luglio, trasformando il ricorso in reclamo, di modo che la «lettera dell'11 luglio rinvia non già indirettamente, ma direttamente agli argomenti che vi sono contenuti »;
—
ch'egli è in attesa di conoscere la decisione del Parlamento sul reclamo del suo cliente, in quanto un ricorso può ancora essere proposto contro tale decisione in caso di esito negativo;
8)
12 agosto 1983: il Parlamento risponde al difensore di J.K.
—
ch'esso non ha alcuna obiezione a considerare la lettera dell' 11 luglio 1983 come un reclamo;
—
ch'esso prende atto del ritiro del ricorso proposto I'11 luglio 1983 alla Corte di giustizia.
3.
Per quanto riguarda l'eccezione, il Parlamento europeo sostiene che
—
la domanda in data 22 novembre 1982 è stata respinta il 21 febbraio 1983 e la lettera in data 21 aprile 1983 conferma la decisione di rigetto del 21 febbraio, per cui il reclamo contro quest'ultima avrebbe dovuto essere presentato in un termine di tre mesi che scadeva il 22 maggio 1983 e quindi il reclamo in data 11 luglio 1983 è stato presentato fuori termine;
—
in ogni caso, tale reclamo è stato espressamente respinto con lettera 2 agosto 1983 e, a norma di quanto stabilito dall'art. 91, n. 3, dello statuto, J.K. avrebbe dovuto rivolgere il ricorso giurisdizionale non contro il silenzio-rifiuto cui egli si riferisce nella sua domanda, bensì contro la decisione espressa del 2 agosto 1983 e, di conseguenza, il ricorso registrato il 13 febbraio 1984 è irricevibile in quanto fuori termine.
4.
A ciò J.K. obietta che, dinanzi alla difficoltà incontrata nel qualificare tanto la propria lettera del 25 febbraio 1983 (reclamo contro una decisione di rigetto o reiterazione della sua precedente domanda del 22 novembre 1982) quanto la risposta del Parlamento europeo in data 21 aprile 1983 (prima decisione definitiva di rigetto o conferma della precedente decisione di rigetto), al fine di salvaguardare i suoi diritti, egli ha presentato contemporaneamente, in data 11 luglio 1983, un ricorso ed un reclamo. Egli aggiunge che il suo datore di lavoro si comporta in malafede sollevando un'eccezione di irricevibilità a seguito del suddetto scambio di corrispondenza e dalle imprecisioni che sono sorte dalla mancata qualificazione delle sue proprie decisioni e che avrebbero potuto essere evitate se queste avessero espressamente menzionata la possibilità di reclamo o di ricorso.
5.
Si potrebbe essere tentati di accogliere l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento europeo, in quanto essa è basata sul carattere tardivo del reclamo presentato I'11 luglio 1983. Si potrebbe, infatti, considerare che la domanda in data 22 novembre 1982 è stata respinta il 21 febbraio 1983 e che il reclamo contro questa decisione di rigetto avrebbe dovuto essere presentato entro il 22 maggio 1983.
Tuttavia, bisogna osservare che J.K. ha scritto al Parlamento europeo prima di tale data. La sua lettera del 25 febbraio 1983, con cui si chiedeva una decisione specifica e motivata entro il 22 marzo seguente, data di scadenza del termine di quattro mesi contemplato per il silenzio-rifiuto, consente di affermare ch'egli riteneva che nessuna decisione definitiva fosse stata ancora adottata nei suoi confronti. Egli ha potuto ritenere che tale decisione definitiva fosse intervenuta solo il 21 aprile 1983. Si può certo sostenere ch'egli si è sbagliato, ma, in tal caso, egli è stato tacitamente indotto in errore dal Parlamento stesso che, nella lettera del 21 aprile, si è astenuto dal fargli presente che, tenuto conto dell'espressa decisione di rigetto intervenuta il 21 febbraio 1983, il termine del 22 marzo indicato da J.K. era irrilevante e che egli avrebbe dovuto presentare reclamo entro il 23 maggio 1983.
Si può senz'altro presumere che se il Parlamento europeo non ha, allora, fornito queste precisazioni a J.K., ciò è dovuto al fatto ch'esso riteneva, così come il ricorrente, che non si dovesse considerare il 21 febbraio 1983 come la data di decorrenza del termine per il reclamo. La corrispondenza che segue lo- dimostra. Nella lettera 2 agosto 1983, quando richiama la decisione con cui ha respinto la domanda di J.K., il Parlamento europeo cita non già la data del 21 febbraio, ma quella del 21 aprile 1983. Inoltre, allorché, con lettera 12 agosto 1983, prende atto del ritiro del ricorso proposto da J.K. I'11 luglio 1983, il quale ritiro era subordinato alla condizione che la decisione 21 aprile fosse considerata come una decisione adottata non già su un reclamo, ma su una domanda, il Parlamento fa tacitamente, ma necessariamente proprie queste ultime qualificazioni.
J.K. ha quindi giustamente potuto ritenere che la decisione di rigetto della sua domanda del 22 novembre 1982 fosse stata adottata il 21 aprile 1983. Egli disponeva, pertanto, di un termine di tre mesi per presentare reclamo contro questa decisione.
Tale termine scadeva il 21 luglio 1983. Il suo reclamo, presentato I'll luglio, non può di conseguenza essere dichiarato fuori termine.
6.
Per far dichiarare la tardività del ricorso giurisdizionale, il Parlamento europeo sostiene che il reclamo dell'11 luglio 1983 è stato espressamente respinto con la lettera del 2 agosto successivo.
Tale argomentazione non può convincere. Nella lettera 2 agosto 1983, il Parlamento dichiara infatti, è vero, di confermare la decisione del 21 aprile precedente, ma rifiuta espressamente, a causa della « mancanza di un previo reclamo », di esaminare gli argomenti esposti I'11 luglio dal ricorrente: non si può, stando così le cose, considerare la lettera del 2 agosto come un'espressa decisione di rigetto del reclamo.
Si deve pertanto ritenere che il reclamo dell'11 luglio 1983 è stato respinto solo tacitamente e che l'eccezione sollevata in proposito non può essere accolta.
7.
Conseguentemente, propongo
1)
di respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Parlamento europeo e quindi di esaminare la causa nel merito;
2)
di riservare le spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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