CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARI OTTO LENZ
del 28 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La seconda causa di cui dobbiamo occuparci oggi vene anch'essa sugli importi compensativi monetari; si tratta però d'importi fissati nel regolamento n. 3013/80 (GU 1980, L 312, pag. 12) e di avvenimenti svoltisi in un cosiddetto paese a moneta forte.
A.
Nel periodo 24 novembre — 8 dicembre 1980 le ricorrenti nella causa principale, che si occupano della trasformazione del granoturco, esportavano glucosio (destrosio) di cui alle voci doganali 17.02 B I a e 17.02 B II b nonché amido di granoturco di cui alla voce 11.08 A I o assoggettavano granoturco al regime di perfezionamento attivo che dà luogo a restituzione per fabbricare prodotti rientranti nelle suddette voci doganali. Esse considerano troppo modesti gli importi compensativi monetari versati loro in base al suddetto regolamento. Siccome a norma del regolamento n. 974/71 il conguaglio monetario dev'essere identico tanto all'importazione quanto all'esportazione dello stesso prodotto, esse ritengono che questo principio debba valere anche per il rapporto prodotto base/prodotti trasformati. Orbene, ciò non verificherebbe nel caso del granoturco e dei prodotti da questo ricavati, poiché la somma degli importi compensativi monetari relativi a questi ultimi prodotti sarebbe nettamente inferiore all'importo compensativo monetario fissato per il granoturco (tornerò più avanti sulle cifre). La situazione sarebbe inoltre aggravata dal fatto che anche se sono fissati importi compensativi monetari per i germi di granoturco, non esisterebbero per questo sottoprodotto né mercato né commercio d'esportazione. Per contro, non verrebbero attribuiti importi compensativi monetari all'esportazione sotto forma di germi macinati, di olio di germi o di mangime (ricavati dei germi nell'ambito di una linea di trasformazione concepita di recente). Sotto questo profilo il regolamento n. 3013/80 contrasterebbe col summenzionato regolamento n. 974/71, che costituisce la normativa base in materia d'importi compensativi monetari. Sempre secondo le ricorrenti nella causa principale, se poi si considera che le imprese di trasformazione stabilite nei cosiddetti paesi a moneta debole fruiscono di un vantaggio corrispondente, il regolamento n. 3013/80 risulta anche incompatibile con gli artt. 3, lett. f), 9 e seguenti e 43 del trattato CEE.
I loro argomenti venivano disattesi nella decisione emessa il 5 maggio 1981 sull'opposizione da loro proposta avverso i provvedimenti 16 dicembre 1980 e 5 gennaio 1981 relativi alla liquidazione del conguaglio monetario. Di conseguenza, esse adivano il Finanzgericht di Amburgo.
II tribunale adito ha accertato che relativamente alla linea di produzione granoturco/amido/glutine/germi (di cui trattasi in talune sentenze della Corte di giustizia sulle quali mi soffermerò tra poco) veniva versato, in base al regolamento n. 3013/80, all'esportazione di amido di granoturco e di glucosio (tenuto conto di tutti i sottoprodotti) un conguaglio monetario inferiore di 2,14 DM la tonnellata a quello spettante all'importazione del quantitativo di granoturco necessario per la fabbricazione dei suddetti prodotti. Considerata la giurisprudenza della Corte in materia, il Finanzgericht nutre dubbi sulla compatibilità col regolamento n. 974/71 di quest'onere — non del tutto irrilevante — gravante sulle imprese di trasformazione di paesi a moneta forte e si chiede inoltre se non debba ravvisarsi in tale situazione una discriminazione di dette imprese rispetto ai trasformatori dei paesi a moneta debole, che beneficiano di un saldo attivo di misura corrispondente. Pertanto, con ordinanza 6 gennaio 1984, esso ha sospeso il procedimento ed ha sollevato a norma dell'art. 177 del trattato CEE le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1)
Se il regolamento (CEE) della Commissione 21 novembre 1980, n. 3013, sia invalido nella parte in cui fissa gli importi compensativi monetari per i seguenti prodotti, nominati nella voci vigenti della tariffa doganale comune, solo nell'entità qui di seguito indicata:
—
11.08 A I 50,69 DM,
—
17.02 B la 66,13 DM,
—
17.02 B IIb 50,69 DM,
—
23.03 A I 67,14 DM,
—
11.02 G II 11,33 DM.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione n. 1 : quali conseguenze derivino dall'invalidità. »
B.
A proposito di queste questioni osserverò quanto segue:
1.
Come sapete, il regolamento la cui validità dev'essere accertata in questa sede venne emanato nel novembre 1980, cioè dopo che la Corte aveva criticato, in talune sentenze del 15 ottobre 1980, la fissazione di importi compensativi monetari relativi, fra l'altro, ai prodotti derivati dal granoturco.
a)
Nelle suddette sentenze la Corte ha svolto alcune considerazioni basilari. Così, ha sottolineato che il calcolo dell'incidenza dell'importo compensativo monetario fissato per un prodotto base sui prezzi dei prodotti dipendenti solleva difficili problemi d'ordine tecnico ed economico. Si deve pertanto ritenere che la Commissione disponga in materia di un ampio potere discrezionale, in particolare per quanto riguarda
—
l'esistenza o il rischio di perturbazioni negli scambi,
—
il numero dei prodotti dipendenti per i quali occorre fissare importi compensativi, e
—
l'incidenza dell'importo compensativo fissato per il prodotto base sul prezzo dei prodotti dipendenti
(sentenza nella causa 4/79 ( 1 ), punto 27). Inoltre la Commissione deve poter tener conto delle differenze tra le condizioni di produzione esistenti nei vari Stati membri e procedere così a valutazioni di carattere forfettario (punto 36) che probabilmente per talune imprese o per taluni gruppi di produttori non sono del tutto adeguate (punto 27). D'altro canto la Corte ha rilevato che il potere discrezionale della Commissione è limitato. Così, il metodo di calcolo impiegato non può avere come conseguenza l'applicazione sistematica ai prodotti trasformati di importi compensativi monetari il cui onere — o, a seconda dei casi, il cui beneficio — ecceda costantemente la misura necessaria per tener conto dell'incidenza dell'importo compensativo da applicare al prodotto base (punto 28). Di conseguenza, la Corte ha dichiarato — e questo si ricollega al problema dibattuto nella causa principale — che la somma degli importi compensativi monetari relativi ai prodotti derivati non può superare il conguaglio monetario fissato per il prodotto base.
b)
I regolamenti di cui trattasi, non essendo conformi a tale principio, vennero dichiarati invalidi per violazione del regolamento n. 974/71 e dell'art. 43, n. 3, lett. b), del trattato CEE (in tal senso le sentenze nelle cause 4/79 ( 2 ) 109/79 ( 3 ) che si riferivano a semole e semolini di granoturco).
I regolamenti sui quali verteva la causa 145/79 ( 4 ) (in cui trattavasi, fra l'altro, dell'amido di granoturco) vennero, in relazione ai derivati del granoturco, dichiarati invalidi non solo per il motivo suddetto, ma — come ho già osservato nelle conclusioni per la causa 33/84 ( 5 ) — anche perché fissavano gli importi compensativi monetari per l'amido di granoturco su di una base diversa dal prezzo d'intervento del granoturco decurtato della restituzione alla produzione di amido.
2.
Nel redigere il regolamento n. 3013/80, la Commissione — e ciò emerge dal preambolo dello stesso — ha voluto tener conto della citata giurisprudenza. Le ricorrenti assumono invece — come ho già detto nel descrivere gli antefatti — che la Commissione non ha seguito i criteri dovuti, ma, per così dire, ha passato il segno.
a)
A sostegno del loro punto di vista le ricorrenti hanno raffrontato gli importi compensativi monetari da applicare all'importazione di granoturco con quelli da applicare a tutti i prodotti della trasformazione all'atto della produzione di amido di granoturco (per il glucosio la situazione è identica) ed hanno rilevato che — tenuto conto di tutti i sottoprodotti — i primi sono superiori di 2,14 DM la tonnellata ai secondi. A loro avviso, detta differenza — che si risolve a danno delle imprese di trasformazione tedesche — è in realtà più rilevante, poiché occorre prescindere dagli importi compensativi monetari per i germi di granoturco, dato che per questi non esiste mercato e che non è stato fissato alcun conguaglio monetario per i prodotti ricavati dalla trasformazione. In tal modo non solo le imprese di trasformazione dei paesi a moneta forte avrebbero subito un danno indiscutibilmente notevole, ma inoltre quelle dei paesi a moneta debole avrebbero goduto di un vantaggio corrispondente. Questo vantaggio sarebbe ancora più cospicuo poiché il trasformatore non sarebbe tenuto ad esportare i sottoprodotti.
La Commissione — se ho capito bene — non ha contestato i calcoli delle ricorrenti dai quali risulta una differenza di 2,14 DM la tonnellata. Tuttavia, essa sostiene di avere a buon diritto fissato in questo contesto importi compensativi monetari per i germi e per il glutine. A suo avviso, infatti, per questi prodotti esistono in realtà sbocchi commerciali; inoltre occorre considerare che il coefficiente di trasformazione per i germi doveva essere ridotto nell'ambito della produzione di gritz, il che ha determinato una riduzione analoga nell'ambito della produzione di amido. A proposito della suddetta differenza essa fa notare di essere stata obbligata, dopo la pronunzia della sentenza sopra menzionata, a ridurre gli importi compensativi monetari per i prodotti della trasformazione. A questo proposito, un'esatta compensazione matematica sarebbe impossibile. Per di più, l'importo indicato dalle ricorrenti costituirebbe solo una differenza trascurabile. Infine, sempre secondo la Commissione, non si deve dimenticare che essa si è adoperata per realizzare una compensazione globale di tutti i vantaggi e gli svantaggi e che vi è riuscita, poiché i produttori dei paesi a moneta forte godono all'esportazione nei paesi terzi di un vantaggio pressappoco equivalente, risultante dal fatto che all'esportazione nei paesi terzi la restituzione alla produzione dev'essere rimborsata e la restituzione all'esportazione in tal modo ridotta dev'essere moltiplicata per il coefficiente monetario.
b)
A proposito di questa disputa, si deve rilevare, punto per punto, quanto segue :
aa)
Per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla voce doganale 17.02 B I a, menzionata anche nell'ordinanza di rinvio — per i quali, se ho letto bene l'allegato I del regolamento n. 3013/80 e la nota 7 dello stesso, vigeva un importo compensativo monetario di 66,13 DM la tonnellata — non è stato dimostrato, nei calcoli comparativi, che gli importi compensativi monetari fissati complessivamente per i prodotti della trasformazione non raggiungessero l'importo relativo al granoturco. Pertanto si può, secondo me, prescindere da questo prodotto nell'esaminare la validità del regolamento n. 3013/80.
bb)
Le ricorrenti sostengono che nel valutare l'adeguatezza degli importi compensativi fissati per i principali prodotti della trasformazione non si deve tener conto degli importi fissati per i germi e per il glutine (di modo che la differenza rilevata per quanto concerne i principali prodotti della trasformazione è ancora maggiore). A mio avviso, difficilmente questo punto di vista può essere accettato.
Innanzitutto, è certo non pertinente il loro richiamo alla direttiva della Commissione 7 giugno 1979, « relativa alla fissazione di coefficienti forfettari di rendimento per talune operazioni di perfezionamento attivo » (GU 1979, L 170, pag. 5), ed al fatto che non sono ivi menzionati, nella linea di trasformazione relativa alla produzione di amido di granoturco, i germi di granoturco, ma soltanto l'olio di germi, i panelli di germi e gli avanzi, cioè i prodotti ottenuti all'atto della ulteriore lavorazione. Anche se nel preambolo della direttiva si accenna ad un esame particolareggiato dei processi produttivi esistenti, non si deve dimenticare che la direttiva si riferisce a tributi doganali aventi, nei confronti delle importazioni da paesi terzi, una funzione di protezione che è manifestamente estranea alla materia degli importi compensativi monetari. Inoltre si deve tener presente che la direttiva è stata emanata anteriormente alle precitate sentenze. Orbene, poiché in queste sentenze è stata respinta la tesi a suo tempo difesa dalla Commissione, secondo cui per i germi di granoturco non esistono in pratica sbocchi commerciali, la Commissione doveva tenerne conto nel correggere adeguatamente gli importi compensativi monetari e a questo proposito non poteva attenersi a considerazioni diverse, sulle quali era basata la predetta direttiva.
È vero che il mercato dei germi e del glutine non è di dimensioni notevoli nella Comunità (infatti è la Comunità che bisogna indubbiamente assumere come punto di riferimento e non solo le esportazioni della Germania, cui si riferiscono i dati citati dalle ricorrenti). Peraltro, la Commissione ne ha tenuto conto, nel correggere gli importi compensativi monetari, diminuendo i coefficienti di trasformazione relativi ai germi. Tuttavia si deve constatare che esiste un commercio di una certa rilevanza e che esso manifesta addirittura una tendenza all'incremento (in ragione — come ammettono le ricorrenti — dell'ampliamento delle capacità di trasformazione). Nel 1983 detto commercio ebbe un volume di 70000 tonnellate (di cui 15000 tonnellate costituirono oggetto di scambi intracomunitari) su di una produzione complessiva di 215000 tonnellate, nel caso del glutine, e di circa 65000 tonnellate su una produzione complessiva di 260000 tonnellate per quanto riguarda i germi. Considerate queste cifre, non si può ritenere errato estendere il sistema degli importi compensativi monetari ai prodotti suddetti, tanto più che la Commissione gode di un certo potere discrezionale nello stabilire se in questo sistema debbano rientrare i prodotti ricavati nell'ambito di una determinata linea di trasformazione. In particolare, è opportuno considerare — e a questo proposito ricordo che secondo la giurisprudenza della Corte la Commissione può valutare discrezionalmente il rischio di perturbazioni negli scambi — che in mancanza di importi compensativi monetari le restituzioni dei prodotti di cui trattasi dai paesi a moneta debole aumenterebbero improvvisamente, il che potrebbe perturbare notevolmente il mercato comune.
Non si può quindi accettare il punto di vista delle ricorrenti secondo cui la precitata differenza tra l'importo compensativo monetario per il granoturco e la somma degli importi compensativi monetari relativi ai prodotti della trasformazione dev'essere in realtà considerata maggiore poiché occorre escludere dal calcolo gli importi fissati per i germi e per il glutine.
ce)
D'altro canto non posso nemmeno aderire alla tesi della Commissione secondo cui la dfferenza indicata dalle ricorrenti e da esse stesse ammessa è così esigua da non poter essere criticata.
In questo contesto non si può dimenticare che la Cone ha sottolineato come gli importi compensativi monetari debbano essere improntati ad una rigorosa neutralità (sentenza nella causa 4/79 ( 6 ) punto 24 della motivazione). Se da questo principio è stata dedotta, per quanto riguarda i paesi a moneta debole, la necessità di stabilire un limite massimo per gli importi compensativi monetari relativi ai prodotti della trasformazione, lo stesso deve valere per i paesi a moneta forte; la Commissione, cioè, deve aver cura, nei loro confronti, di ravvicinare il più possibile la somma degli importi compensativi monetari per i prodotti della trasformazione all'importo compensativo monetario fissato per il prodotto base.
Nella fattispecie, poi, non è che le ricorrenti siano svantaggiate a causa di particolari condizioni di produzione di cui la Commissione non abbia tenuto conto nell'effettuare la sua legittima valutazione forfettaria. Anzi le ricorrenti riferiscono i loro calcoli alla linea di produzione adottata come base anche dalla Commissione. Tuttavia, il fatto che, a norma della citata giurisprudenza, la Commissione fosse costretta a ridurre gli importi compensativi monetari relativi ai prodotti della trasformazione non implica necessariamente che essa dovesse ridurli ad un livello che chiaramente favorisce i produttori dei paesi a moneta debole. La Commissione sostiene di aver dovuto fissare, nel contesto della produzione del gritz, un altro coefficiente di trasformazione per i germi (che sarebbe stata obbligata ad applicare alla fabbricazione di amido di granoturco perché, per motivi di controllo, non era possibile fare una differenziazione); essa, però, avrebbe senz'altro potuto tenerne conto, nel calcolare l'importo compensativo monetario da fissare per il prodotto principale della trasformazione, in modo da avvicinarsi nella maggior misura possibile ad un equilibrio totale.
Non da ultimo, per stabilire se la differenza sia davvero esigua si deve anche tener conto — almeno sotto il profilo dell'art. 43, n. 3, lett. b), del trattato CEE — del fatto che al suddetto svantaggio subito dalle imprese dei paesi a moneta apprezzata corrisponde un vantaggio per le imprese dei paesi a moneta deprezzata, che peraltro risulta ancora maggiore per il fatto che non esiste l'obbligo di esportare tutti i sottoprodotti soggetti ad importi compensativi monetari. Anche ammettendo che in tal modo la cifra menzionata non risulti puramente e semplicemente raddoppiata (poiché gli importi compensativi monetari sono funzione dei diversi dati monetari), il divario è comunque accresciuto in una misura che non consente di considerare esiguo lo svantaggio subito dalle ricorrenti (la stessa Commissione lo calcola nel 5,9% dell'importo compensativo monetario relativo al granoturco).
dd)
Occorre poi esaminare l'argomento della Commissione (senza dubbio quello di maggior importanza) secondo cui lo svantaggio descritto dev'essere considerato alla luce degli sforzi da lei intrapresi per realizzare una compensazione globale nell'ambito del meccanismo del conguaglio monetario.
Come ricorderete, la Commissione ha fatto notare che, siccome la restituzione all'esportazione dev'essere decurtata della restituzione alla produzione e poi moltiplicata per il coefficiente monetario, le imprese dei paesi a moneta forte risultano in complesso favorite dal calcolo degli importi compensativi monetari relativi alle esportazioni nei paesi terzi, dato che il coefficiente monetario è in realtà coniato sulla restituzione all'esportazione non decurtata. Ne deriverebbe (tenuto conto anche degli importi compensativi monetari applicati ai residui) un vantaggio all'incirca corrispondente allo svantaggio che si produce nel commercio intracomunitário e pertanto il conguaglio monetario potrebbe in complesso essere considerato neutrale riguardo alla concorrenza.
Questo argomento offre il fianco a varie critiche.
Innanzitutto è dubbio, secondo me, che esso possa trovare conforto nel regolamento del Consiglio n. 974/71. Quest'ultimo è inteso ad evitare « serie difficoltà per il buon funzionamento del mercato comune» (il corsivo è mio) che possono derivare dall'« ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri » (si vedano il titolo e il terzo punto del preambolo). Orbene, presupposto per il raggiungimento di questo scopo è manifestamente che gli importi compensativi monetari siano congegnati innanzitutto in funzione delle condizioni del mercato interno. Coerentemente con questo principio, la Corte ha, fra l'altro, sottolineato nella sentenza emessa nella causa 4/79 ( 7 ) che il conguaglio monetario mira alla salvaguardia del sistema di prezzi uniformi quale base della libera circolazione dei prodotti agricoli nell'ambito della Comunità (punto 20 della motivazione). Si tratta di « garantire che gli scambi all'interno della Comunità si svolgano in condizioni analoghe a quelle esistenti su un mercato nazionale » (punto 25). La Corte ha persino posto in risalto che lo scopo fondamentale del sistema è quello di garantire la neutralità più completa possibile degli importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari e che questo scopo non può essere sacrificato ad una finalità protezionistica che si vorrebbe attribuire ai suddetti importi in talune relazioni di scambio con i paesi terzi (punto 40). Ci si può chiedere in effetti se sia conciliabile con questa giurisprudenza l'argomento della Commissione secondo cui le imprese dei paesi a moneta forte devono accettare di essere svantaggiate dal sistema del conguaglio monetario negli scambi intracomunitari poiché possono riceverne una contropartita nel commercio con i paesi terzi, o se invece si tratti — come sostengono le ricorrenti — di considerazioni non pertinenti.
Inoltre, mi ha sorpreso il fatto che la Commissione si sia richiamata, in questo contesto, al regolamento 19 maggio 1981, n. 1372, mentre nel caso presente trattasi di esportazioni effettuate nel novembre e nel dicembre 1980. Nell'ambito di un argomento analogo dedotto nella causa 46/84 ( 8 ) (che riguardava anch'essa esportazioni effettuate nel 1980) la Commissione si limitò invece a dedurre che nel caso dell'esportazione nei paesi terzi un vantaggio deriva dal fatto che gli importi compensativi monetari per i prodotti della trasformazione sono calcolati in base al prezzo d'intervento per il granoturco non decurtato della restituzione alla produzione. Non mi è chiaro quale sia il denominatore comune di questi argomenti.
Si deve poi rilevare che, in base alle spiegazioni fornite dalla Commissione (come sapete, rispondendo in udienza a taluni quesiti della Corte, essa ha anche affermato che le restituzioni all'esportazione erano fissate in anticipo, mentre il coefficiente monetario variava in funzione del giorno dell'effettiva esportazione), difficilmente può ritenersi che gli operatori fruiscano necessariamente del vantaggio che può prodursi all'esportazione nei paesi terzi e che sia impossibile compensarlo diversamente che con l'indicato svantaggio per gli scambi intracomunitari.
Infine, non è stata fatta una dimostrazione analoga per quanto riguarda i paesi a moneta debole (necessaria ai fini di una compensazione globale). Sarebbe stato necessario, cioè, dimostrare che nel caso in esame il vantaggio derivante agli scambi intracomunitari dalle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari è compensato da uno svantaggio nell'ambito dell'esportazione nei paesi terzi e inoltre che questo svantaggio è effettivamente rilevante. Orbene, su quest'ultimo punto è del tutto legittimo nutrire dubbi, poiché, secondo le statistiche prodotte (allegato 1 delle osservazioni della Commissione), per quel che riguarda l'amido di granoturco, nel 1979 e nel 1980 il rapporto tra il commercio intracomunitário e il commercio con i paesi terzi era di 3 a 2. Da questo rapporto emerge quindi un vantaggio per il commercio intracomunitário e uno svantaggio per gli scambi con i paesi terzi. In particolare, si deve constatare che le esportazioni di amido di granoturco in paesi terzi dalla Francia, paese a moneta debole, costituirono nel 1979 e nel 1980 solo la metà del commercio intracomunitário.
Ritengo pertanto che il tentativo della Commissione di giustificarsi richiamandosi ad una compensazione globale sia fallito. Se ne deve concludere che, per quanto concerne le voci doganali 11.08 A I, 17.02 B II b), 23.03 A I e 11.02 G II, gli importi compensativi monetari indicati nel regolamento n. 3013/80 non sono stati fissati correttamente e che in questa parte il regolamento dev'essere considerato invalido secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, con riferimento al regolamento base n. 974/71 ed all'art. 43 del trattato CEE. Qualora la Corte ritenesse di non potersi pronunziare in questo senso, si dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di prolungare la fase orale del procedimento per far maggiore luce sul problema.
3.
Per il caso in cui la Corte si pronunzi invece nel senso suddetto il Finanzgericht ha sollevato la questione delle conseguenze derivanti dall'invalidità del regolamento.
A questo proposito posso essere relativamente breve, tenuto conto delle considerazioni che ho svolto nell'ambito della causa 33/84 ( 9 )
a)
Secondo me occorre sostanzialmente attenersi alla giurisprudenza della Corte, quale risulta, fra l'altro, dalla sentenza nella causa 4/79 ( 10 ).
In altre parole ritengo che nei procedimenti pregiudiziali si debba applicare per analogia l'art. 174 del trattato CEE qualora si dichiari l'invalidità di un regolamento e le circostanze richiedano una limitazione nel tempo degli effetti della declaratoria.
Ritengo anche, in via di principio, che la declaratoria dell'invalidità del regolamento n. 3013/80 produca effetti solo dalla data della pronunzia della sentenza. Infatti, può essere vero che successivamente alla declaratoria d'invalidità non sia difficile, qualora si tratti semplicemente di aumentare gli importi, effettuare con effetto retroattivo un nuovo calcolo per le imprese che abbiano ottenuto importi compensativi monetari all'esportazione. Tuttavia, com'è noto, questo punto e l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza che hanno svantaggiato le imprese dei paesi a moneta forte non sono i soli aspetti importanti nel presente contesto. Importante è anche il fatto che, in caso di efficacia retroattiva, possono essere eventualmente chiesti a posteriori alle imprese dei paesi a moneta debole importi compensativi monetari e che forse, a questo proposito, il regolamento n. 1697/79 (il quale, a norma del regolamento n. 1371/81, si applica agli importi compensativi monetari da riscuotere nel commercio intracomunitário) non offre una tutela adeguata. Del pari importante è che, per escludere nelle cause summenzionate l'efficacia retroattiva, la Corte abbia soprattutto tenuto conto del fatto che potrebbero prodursi nuove e inopportune distorsioni di concorrenza a causa della diversità delle normative nazionali in materia di obblighi di pagamento a posteriori e di possibilità di rimborso. Orbene, tali conseguenze sarebbero difficilmente accettabili anche nel caso presente, nel quale si tratta pur sempre di un regolamento del 1980.
b)
Tuttavia, come ho già osservato nella causa 33/84 ( 11 )è possibile concepire, nell'interesse di un'efficace tutela giuridica e della giustizia del caso particolare, un'eccezione a questa regola rigorosa nel senso che tutti coloro i quali abbiano proposto tempestivamente gravame prima della pronunzia della sentenza, impedendo così che i provvedimenti relativi al conguaglio monetario diventassero definitivi, possano avvalersi della declaratoria d'invalidità da loro ottenuta. Questo dovrebbe essere il caso delle ricorrenti nella causa principale, come emerge chiaramente dalla narrativa degli antefatti.
C.
In base alle considerazioni sopra svolte, vi suggerisco di risolvere come segue le questioni del Finanzgericht di Amburgo:
a)
Il regolamento n. 3013/80 è invalido nella parte in cui fissa gli importi compensativi monetari per i prodotti compresi nelle voci 11.08 A I, 17.02 B II b), 23.03 A I e 11.02 G II della tariffa doganale comune.
b)
La dichiarata invalidità non autorizza a rimettere in discussione le riscossioni o i pagamenti di importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali in base al suddetto regolamento nel periodo precedente la pronunzia della presente sentenza, a meno che prima di questo momento non sia stato proposto tempestivo gravame avverso i provvedimenti di liquidazione.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 15 ottobre 1980 nella causa 4/79, Société cooperative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des cereales, Race. 1980, pag. 2823.
( 2 ) Sentenza 15 ottobre 1980 nella causa 109/79, Sari Maì'series de Beauce/Offìce national interprofessionnel des céréales, Race. 1980, pag. 2883.
( 3 ) Sentenza 15 ottobre 1980 nella causa 4/79, Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales, Race. 1980, par. 2823.
( 4 ) Sentenza 15 ottobre 1980 nella causa 145/79, SA Roquette Fréres/Stato francese, Race. 1980, pag. 2917.
( 5 ) Conclusioni per la causa 33/84, SpA Fragd/Amministrazione delle finanze dello Stato, Race. 1985, pag. 1606.
( 6 ) Sentenza 15 ottobre 1980 nella causa 4/79, Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales, Race. 1980, pae. 2823.
( 7 ) Sentenza 15 ottobre 1980 nella causa 4/79, Société cooperative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales, Race. 1980, pag. 2823.
( 8 ) Causa 46/84, Nordgetreide GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Race. 1985-8.
( 9 ) Conclusioni per la causa 33/84, SpA Fragd/Amministrazione delle finanze dello Stato, Race. 1985, pag. 1606.
( 10 ) Sentenza 15 ottobre 1980 nella causa 4/79, Société coopérative «Providence agrìcole de la Champagne»/Office nauonal interprofessionnel des cércales, Race. 1980, pag. 2823.
( 11 ) Conclusioni per la causa 33/84, SpA Fragd/Amministrazione delle finanze dello suto, Race. 1985, pag. 1606.
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