CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 13 dicembre 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti
L'impresa Casteels, stabilita in Bruxelles ed in Parigi, già da vari anni importa dalla DDR motori elettrici rotanti per tergicristalli separati dal resto, ma muniti di un commutatore che trasforma il moto rotativo in moto alternativo.
Nel periodo dal 12 maggio 1978 al 21 novembre 1980 la Casteels-France importava 13 partite di motori elettrici per tergicristalli, che dichiarava alla dogana francese come compresi nella voce 85.09 della TDC (apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli). La dogana francese classificava però la merce nella voce 85.01 (macchine generatrici, motori, convertitori rotanti o statici, ecc.) e denunziava la Casteels per falsa dichiarazione. La causa penale aveva termine il 7 agosto 1981 col pagamento di una pena pecuniaria di FF 590 000.
Questa dichiarazione difforme della Casteels-France traeva origine dal fatto che nel Belgio si riteneva doversi applicare appunto la voce 85.09. Questo contrasto di opinioni dava luogo ad un carteggio, versato agli atti, fra il Belgio e la Francia, da un lato, e la Commissione dall'altro, in cui il primo Stato membro sosteneva la classificazione sotto la voce 85.09, il secondo quella sotto la voce 85.01. Il problema di classificazione veniva iscritto nell'ordine del giorno del comitato per la nomenclatura della TDC, il quale a maggioranza qualificata si pronunziava per la classificazione nella voce 85.01. Le delegazioni belga ed olandese erano del parere contrario. In esito a questa pronunzia del comitato, la Commissione preparava un progetto di regolamento il quale rispecchiava l'opinione della Francia e della maggioranza del comitato. Dopo il parere favorevole del comitato questo progetto diveniva il regolamento 12 dicembre 1983 n. 3529 (GU L 352, pag. 32).
2. I retroscena del ricorso
Prima di passare a trattare della ricevibilità del ricorso ritengo utile fare alcune osservazioni circa i retroscena della causa. A prima vista questa lite verte su una questione piuttosto tecnica relativa alla classificazione dei motori per tergicristalli nella voce 85.01 o in quella 85.09. Che la classificazione nella voce 85.01 sia così ovvia come la Commissione sostiene mi sembra opinabile. Come la stessa Commissione ammette, in seno al comitato il Belgio e i Paesi Bassi hanno difeso la tesi opposta. A parte ciò, il Belgio chiedeva che la classificazione fosse sottoposta al consiglio doganale internazionale prima che venisse adottato l'impugnato regolamento. Era infatti risultato che vari paesi terzi ritenevano di dover applicare appunto la voce 85.09. Questa richiesta era tuttavia respinta dal comitato. Anche all'udienza è emerso che la classificazione nella voce 85.01, in considerazione delle caratteristiche tecniche della merce, non è così ovvia. U vero motivo per cui la Francia voleva che fosse applicata la voce 85.01 è emerso all'udienza dalla risposta data alla vostra domanda: perché la ricorrente preferisce la voce 85.09 ad onta del fatto che il dazio della voce 85.01 è inferiore. Dal regolamento n. 3420/83 (GU 1983, L 346, pag. 6) relativo all'importazione non liberalizzata da paesi a commercio di Stato, si desume che l'importazione dalla DDR di merci comprese nella voce 85.01 può essere contingentata dalla Francia (vedi la pag. 71 della Gazzetta ufficiale). Richiamandomi a quanto ho osservato nelle conclusioni per la causa Binderer (147/83, presentate'I'll dicembre 1984), ritengo anche qui deplorevole che la Commissione abbia in realtà collaborato a questo argomento protezionistico nel preparare il regolamento n. 3529/83. Per quanto riguarda gli argomenti di tecnica doganale che entrambe le parti hanno addotto a favore della classificazione da ciascuna di esse caldeggiata, mi limito a rilevare che la forma del regolamento mi sembra qui effettivamente opportuna per garantire l'uniforme applicazione della TDC, ma che a favore tanto dell'una quanto dell'altra voce le parti hanno addotto argomenti persuasivi.
3. La ricevibilità
Benché la Commissione non abbia sollevato alcuna eccezione d'irricevibilità, a suo parere il ricorso è cionondimeno irricevibile. Nonostante il fatto che mi farebbe piacere che la causa, pure in considerazione dei sopraindicati retroscena protezionistici, fosse sottoposta nel merito al giudizio della vostra Corte, ritengo che, alla luce della vostra giurisprudenza, non si possa sostenere niente di diverso. Né mi fa cambiare opinione la circostanza, pure importante, che alla ricorrente rimane unicamente la via, faticosa e di lunga durata, consistente nell'adire il giudice nazionale il quale, valendosi dell'art. 177 del trattato CEE, potrebbe eventualmente sottoporvi delle questioni relative alla validità del regolamento n. 359/83.
Come sapete, l'art. 173, 2° comma, del trattato CEE pone due condizioni per la ricevibilità del ricorso proposto dal singolo contro atti della Comunità. Certo si può ritenere qui che la ricorrente sia riguardata « direttamente », giacché l'applicazione del regolamento impugnato da parte della dogana avrà natura più dichiarativa che costitutiva. È sicuro però che la ricorrente non è « riguardata individualmente » nel senso in cui questa espressione dell'art. 173 viene interpretata nella vostra sentenza Plaumann (causa 35/62, Race. 1963, pag. 205) e in molte pronunzie successive. Nei riguardi del regolamento, la ricorrente non viene individuata rispetto a qualsiasi altro importatore da particolari qualità o da particolari situazioni di fatto. Essa è riguardata unicamente nella sua qualità d'importatore nella Comunità delle merci di cui trattasi, qualità che chiunque altro può possedere. L'accesso a questo gruppo d'importatori, la cui entità è del resto ignota, non è escluso da questo regolamento. Per amore di completezza aggiungo che, anche se l'entità di questo gruppo fosse accertata e anche se fosse possibile identificare i singoli importatori, alla luce fra l'altro della vostra sentenza 6/68 (Zuckerfabrik Watenstedt, Race. 1968, pag. 579) ciò non costituisce affatto un argomento a favore dell'essere riguardati individualmente.
4. Conclusioni finali
Concludendo vi propongo quindi di dichiarare irricevibile il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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