CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 6 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso propostovi da Heinrich Maag è ufficialmente diretto contro la decisione con cui la Commissione ha respinto la sua domanda di interessi moratori, domanda basata sul ritardo con cui gli uffici di detta istituzione avrebbero liquidato quattro arretrati, corrispondenti agli adeguamenti retroattivi delle retribuzioni giornaliere versate al ricorrente nel periodo compreso fra il 1 luglio 1980 ed il 31 dicembre 1982.
Nonostante la banalità apparente, lo scopo della presente causa ha in realtà un'importanza molto maggiore. Essa deve, infatti, indurvi a determinare se il rapporto contrattuale che interviene fra coloro che si è convenuto di chiamare i « freelance » — di cui fa parte il ricorrente — e la Commissione abbia come fonte il « regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee » (in prosieguo: « RAA »).
2.
In seguito alla sua offerta di servizi, infatti, il sig. H. Maag, cittadino svizzero, a partire dal 1977 lavorava più volte come « interprete da conferenza indipendente (freelance) », per usare la qualifica attribuita a tale categoria di interpreti dalla Commissione nell'art. 1 della decisione 8 ottobre 1974 che stabilisce la «normativa», entrata in vigore il 28 ottobre 1974, relativa alle condizioni di lavoro e di retribuzione da applicare agli interessati. Il Maag fa quindi parte dei 2060 interpreti indipendenti censiti, il 1o gennaio 1985, dalla Commissione, le cui prestazioni si aggiungono a quelle dei 305 interpreti — in pianta stabile e temporanei — che fanno parte del ruolo linguistico delle Comunità.
A seconda delle esigenze i freelance sono convocati, vuoi a Bruxelles, dal service commun interprétation/conférences (SCIC), vuoi in Lussemburgo dalla divisione dell'amministrazione (IX/D/2), che si dividono il compito di provvedere all'interpretazione nelle riunioni di tutte le istituzioni europee. Come la Commissione ha potuto precisare, gli interpreti indipendenti sono in generale convocati per telefono o per telegrafo e rilasciano poi un'accettazione scritta sotto forma di conferma del rapporto di lavoro. Alla guisa di qualsiasi interprete, come ha indicato la Commissione in risposta ad una delle vostre domande, il freelance deve interpretare in modo simultaneo o consecutivo, nella lingua dei suoi ascoltatori, dichiarazioni fatte in altre lingue. I contratti, benché abbiano generalmente durata limitata a qualche giorno, sono rinnovabili dato che gli interpreti indipendenti possono essere ulteriormente convocati in qualsiasi momento.
Nel periodo corrispondente ai quattro arretrati di cui è causa, i rapporti contrattuali fra i freelance e la Commissione erano disciplinati dalla « normativa concernente gli interpreti da conferenza indipendenti (freelance) » già menzionata (in prosieguo : « la normativa »), alla quale è opportuno aggiungere l'« accordo fra l'Associazione internazionale degli interpreti da conferenza e la Commissione delle Comunità europee » (in prosieguo: «l'accordo») stipulato il 26 aprile 1979 per il periodo 1o gennaio 1979 — 31 dicembre 1983. Tale accordo riproduce, nella parte essenziale, precisandole, le disposizioni della normativa. Orbene, secondo il punto 14, le liti in occasione dell'adempimento dei successivi contratti di lavoro dei freelance, sono di competenza delle autorità amministrative responsabili dell'interpretazione in seno alla Commissione.
Quindi, adendo la vostra Corte a norma principalmente degli artt. 46 e 73 del RAA, il Maag non solo ha omesso il ricorso « amministrativo » di cui sopra, ma soprattutto ha implicitamente deciso a priori circa la fonte dei contratti che l'hanno vincolato alla Commissione durante il periodo di cui trattasi. Ricordo infatti che l'art. 179 del trattato CEE attribuisce competenza alla Corte
« a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinanti dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi ».
Quindi, la ricevibilità del presente ricorso presuppone che si stabilisca, in via preliminare, se i contratti di lavoro stipulati dal Maag siano fondati sulle disposizioni del RAA che disciplinano i rapporti contrattuali di talune categorie di agenti con la Comunità. Più precisamente, invocando gli artt. 46 e 73 del RAA, il ricorrente ha circoscritto l'ambito delle possibili fonti di riferimento — giacché tali disposizioni si applicano agli agenti temporanei e, rispettivamente, agli agenti ausiliari — delle norme dello statuto relative ai mezzi d'impugnazione offerti ai dipendenti davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
In subordine, il ricorrente si è inoltre richiamato avverso la decisione con cui gli si rifiutavano gli interessi moratori, all'art. 173, 2o comma, del trattato CEE.
Come emerge chiaramente dal complesso della causa, la questione se al Maag, benché non sia mai stato ufficialmente assunto come agente delle Comunità, si applichino di fatto le disposizioni del RAA relative agli agenti temporanei o ausiliari, è l'oggetto centrale della presente causa, mentre il problema degli interessi moratori, per ammissione dello stesso ricorrente, ha natura puramente accessoria. Di conseguenza, esaminerò, secondo l'alternativa proposta dal ricorrente, la ricevibilità del presente ricorso, per prendere in esame solo eventualmente la domanda di merito diretta al pagamento d'interessi moratori.
3.
Per la buona comprensione di questa causa è opportuno, in via preliminare, esporre brevemente il contesto giuridico dei contratti che la Commissione stipula con gli interpreti da conferenza indipendenti.
Come ho già detto, per il periodo di cui trattasi, esso è costituito dalla normativa del 1974 e dall'accordo del 1979.
Rilevo incidentalmente che il 16 maggio 1984 la Commissione ha adottato una nuova normativa alla quale si è aggiunto un nuovo accordo « che stabilisce le condizioni di lavoro e di retribuzione degli interpreti freelance », accordo stipulato il 20 giugno 1984 fra l'Associazione internazionale degli interpreti di conferenza (in prosieguo: « AIIC »), da una parte, e il Parlamento, la Commissione e la Corte di giustizia delle Comunità europee, dall'altra. Questi atti normativi, posteriori ai fatti che hanno dato origine alla presente lite, benché riproducano nella parte essenziale le disposizioni sino ad allora applicate, completano cionondimeno, sotto taluni aspetti, il regime precedente. Mi richiamerò, per quanto necessario, alle modifiche e alle aggiunte apportate.
Il regime dei freelance comprende in particolare disposizioni relative alla classificazione delle attività, alle condizioni di lavoro, alle retribuzioni, alla previdenza sociale nonché alla risoluzione delle liti.
Classificazione delle attività
Secondo il combinato disposto dell'art. 2 della normativa ed al punto 1 dell'accordo, gli interpreti indipendenti sono classificati all'inizio nella categoria II (principianti) e passano « automaticamente » alla categoria I (esperti), « quando hanno compiuto cento giorni di lavoro per le Comunità europee ». Questa disposizione precisa che si può tener conto, in proposito, tanto dei giorni di lavoro effettuati in qualità di agente temporaneo o ausiliario, quanto dell'esperienza o dei titoli particolari acquistati presso altre istituzioni intergovernative.
Condizioni di lavoro
L'accordo del 1979 prende atto della « nota esplicativa riguardante gli interpreti indipendenti destinati a Bruxelles » (documento IX.E.123/78) «che estende agli interpreti freelance le condizioni di lavoro stabilite dalla Commissione per i propri interpreti ( ... ) ». Nello stesso ordine d'idee, va rilevata la possibilità per i freelance « che lavorano spesso per le istituzioni comunitarie [di] ( ... ) partecipare ai corsi di perfezionamento professionale che la Commissione organizza per i propri dipendenti, se ed in quanto questa partecipazione sia compatibile con le esigenze del buon funzionamento degli uffici » (punto 12 dell'accordo del 1979).
Fattori della retribuzione (artt. da 3 a 8 e da 14 a 16 della normativa)
Essi comprendono, per i freelance, la retribuzione per giornata di lavoro, l'indennità giornaliera pari all'indennità di trasferta dei dipendenti del ruolo linguistico da LA 4 a LA 8, l'indennità giornaliera supplementare, che compensa forfettariamente gli spostamenti che i freelance possono essere costretti ad effettuare a partire dal loro domicilio professionale; infine, il riborso delle « spese di viaggio », in particolare quando « nell'interesse del servizio », l'interprete è obbligato ad effettuare determinati spostamenti (artt. 14 e 15).
Il 1o gennaio 1982, la retribuzione per giornata lavorativa era fissata
—
in BFR 6588 per la categoria I,
—
in BFR 4743 per la categoria II.
Previdenza sociale
Circa i rischi vecchiaia/superstiti, gli artt. da 9 a 12 della normativa stabiliscono l'obbligo per i freelance d'iscriversi all'ente nazionale di previdenza vecchiaia/superstiti di loro scelta, a condizione ch'esso sia di gradimento della Commissione. Questa prende a suo carico una parte di contributi previdenziali, mentre il contributo dei freelance viene detratto dalla retribuzione giornaliera. Per quanto riguarda i rischi malattia/infortuni, la Commissione ha stipulato a favore degli interpreti indipendenti una polizza di assicurazione privata che copre tali rischi durante le giornate di lavoro effettuate per la Commissione (punto 11 dell'accordo). Come viene precisato da questa, queste provvidenze previdenziali vanno normalmente ad aggiungersi alla norme nazionali.
Due disposizioni importanti riguardano le somme così pagate come retribuzioni o contributi previdenziali. Il punto 10 dell' accordo precisa infatti che
« per quanto possibile, l'amministrazione della Commissione liquida
a)
“ entro un mese a decorrere dall'ultimo giorno di lavoro effettuato “ tutti i fattori della retribuzione dei freelance e
b)
entro sei settimane a decorrere dalla fine del mese nel corso del quale le giornate lavorative sono state effettuate (...) i contributi per l'assicurazione vecchiaia/superstiti ».
A questa disposizione si deve aggiungere l'art. 13 della normativa il quale stabilisce che tutte le somme sopra menzionate sono aumentate « nella misura dei nove decimi dell'andamento percentuale dello stipendio base più il coefficiente correttore per Bruxelles dell'interprete in pianta stabile inquadrato in LA 5/5 ». Va infine rilevato che, con decisione 16 febbraio 1983, entrata in vigore il 1o marzo 1983, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso di sottoporre « tutti gli interpreti da conferenza indipendenti, di cui si vale, in via temporanea, il Parlamento europeo in occasione delle sessioni, delle riunioni di commissione o di altri organi parlamentari » a una « normativa riguardante gli interpreti da conferenza indipendenti (freelance) ». Questo provvedimento ha lo scopo principale di sottoporre la retribuzione giornaliera dei freelance « all'imposta comunitaria istituita dal regolamento del Consiglio n. 260/68 in forza dell'art. 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato al trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunità europee » (art. 4). Il Parlamento ha adottato la decisione richiamandosi all'art. 78 del RAA il quale stabilisce « in deroga alle disposizioni » del titolo relativo agli agenti ausiliari, che
« ( ... ) gli agenti ausiliari assunti (da detta istituzione) per la durata dei lavori delle sue sessioni sono sottoposti alle condizioni di assunzione e di retribuzione previste nell'accordo intervenuto fra questa istituzione, il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale per l'assunzione di detto personale ».
Risoluzione delle liti
L'accordo contempla un procedimento di composizione delle liti su tre livelli. Secondo il punto 14, infatti, spetta al capo della divisione « conferenze » della direzione interpretazione/conferenze o al capo dell'ufficio che organizza e coordina le conferenze l'esaminare, « in particolare a domanda dell'interprete freelance, qualsiasi problema che sorge nell'ambito dei rapporti contrattuali di questo con la Commissione ». Il 2o comma di questo punto dispone che « in esito a tale esame, l'interprete freelance può rivolgersi al capo della direzione interpretazione/conferenze di Bruxelles o al direttore del personale o dell'amministrazione di Lussemburgo ». Infine, « se il problema non ha potuto essere risolto, egli può rivolgersi poi al direttore generale del personale e dell'amministrazione ».
A queste norme è stato aggiunto, nell'accordo stipulato nel 1984, un procedimento che consente di adire la Corte di giustizia in forza di una clausola compromissoria. Infatti l'art. 23 dispone che
« se la controversia non ha potuto esser risolta nell'ambito del procedimento [precontenzioso] ( ... ), l'interprete freelance può adire la Corte di giustizia alla quale viene attribuita competenza nei contratti di lavoro individuali degli interpreti freelance, a norma degli artt. 42 del trattato CECA, 181 del trattato CEE e 153 del trattato CEEA ».
Viene precisato inoltre che « salve restando le disposizioni del presente accordo e quelle dei contratti di lavoro individuali il diritto belga si applica in rapporti contrattuali fra l'interprete freelance e le istituzioni ».
Queste sono le norme principali adottate dalla Commissione per disciplinare i rapporti contrattuali con gli interpreti indipendenti di cui si vale. Il ricorrente ne trae argomento per rivendicare la qualità di agente ausiliario, dopo avere in un primo tempo preteso quella di agente temporaneo.
4.
Per dimostrare, in via principale, la ricevibilità dell'azione, il ricorrente ricorda che la Corte è competente in via esclusiva per determinare la natura del rapporto di lavoro fra un dipendente statutario o un agente e la Comunità (causa 65/74, Porrini, Race. 1975, pag. 319). Orbene, il Maag sostiene che il regime della normativa consente di equiparare gli interpreti indipendenti ad agenti ausiliari, ai sensi del RAA. A sostegno di questa tesi, egli deduce due categorie di mezzi, relativi gli uni alle affinità esistenti fra i regimi applicati ai freelance e, rispettivamente, agli ausiliari nonché alla natura esauriente del RAA, gli altri alla decisione con cui il Parlamento europeo, in forza dell'art. 78 del RAA, ha equiparato ad agenti ausiliari i freelance di cui esso si vale.
Il primo mezzo si basa sul sillogismo seguente; il regime degli interpreti indipendenti avrebbe natura di regolamento ed il RAA avrebbe natura esauriente; quindi lo status giuridico dei freelance dovrebbe essere trovato nelle disposizioni più affini del RAA, cioè in quelle relative agli agenti ausiliari.
Riconsideriamo, in ordine successivo, questi tre dati.
Secondo il ricorrente, vari indizi ricavati dalla normativa dimostrerebbero che gli interpreti di cui ci si vale a norma di tali disposizioni non possono essere considerati lavoratori « indipendenti ». Ad esempio, la Commissione determinerebbe non solo l'inquadramento dei freelance, ma anche il livello e l'adeguamento delle loro retribuzioni, del resto paragonabili a quelle degli agenti ausiliari, senza che essi possano liberamente discutere le scelte effettuate. In pari guisa, talune forme di previdenza sociale sarebbero loro imposte: essi sarebbero costretti ad iscriversi ad un sistema di previdenza vecchiaia/superstiti di gradimento della Commissione e, a parte ciò, obbligatoriamente assicurati tramite questa contro i rischi di malattia/infortunio. Infine, essi sarebbero soggetti alle stesse condizioni di lavoro degli interpreti in pianta stabile della Commissione, di guisa che per quanto riguarda tanto la loro assegnazione quanto la durata e l'organizzazione del loro lavoro, essi sarebbero del tutto subordinati alle istruzioni dei dipendenti della Commissione.
In definitiva, contrariamente ai lavoratori indipendenti, liberi di determinare contrattualmente gli onorari dovuti per le loro prestazioni, di optare per un'adeguata previdenza sociale e di determinare le modalità secondo le quali essi svolgono il loro lavoro, i freelance sarebbero inquadrati da un complesso di disposizioni unilateralmente adottate, aventi carattere generale e nel contempo impersonale, giacché si applicano indipendentemente dalla stessa appartenenza all'AIIC.
Orbene, secondo il ricorrente, la Commissione, a meno che non voglia porre in non cale la competenza esclusiva del Consiglio delle Comunità europee che ha adottato tanto lo statuto del personale, quanto il RAA, non può creare in modo autonomo un nuovo regime, oltre a quelli emanati dallo stesso Consiglio. In altre parole, la Commissione potrebbe stabilire rapporti di lavoro coi freelance unicamente attenendosi al RAA.
Quindi, resterebbe da determinare il regime ricavato dal RAA più particolarmente adeguato ai freelance. Come risulterebbe dal raffronto col regime di questi, quello degli agenti ausiliari corrisponderebbe alla situazione degli interpreti freelance. In proposito, si è parlato delle affinità esistenti fra i due regimi, giacché, in particolare, gli agenti ausiliari possono essere assunti alla giornata o al mese, sono ripartiti secondo una classificazione equivalente alle categorie I e II dei freelance e sono retribuiti in misura analoga.
Tenuto conto della realtà dei compiti svolti e del carattere permanente delle prestazioni offerte dal ricorrente, rifacendosi alla vostra sentenza Deshormes (17/78, Race. 1979, pag. 189), si dovrebbero considerare i contratti stipulati dai freelance dei contratti di agenti ausiliari.
A questi argomenti, il ricorrente aggiunge un secondo mezzo relativo alla summenzionata decisione adottata il 16 settembre 1983 dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo. Secondo il Maag, detta decisione istituirebbe una differenza di stipendio ingiustificata in quanto, assoggettando determinati freelance all'imposta comunitaria, li esonererebbe per ciò stesso da qualsiasi tributo nazionale, contrariamente agli altri interpreti indipendenti. La discriminazione che ne deriva sarebbe tanto meno accettabile in quanto, in conformità ad una dichiarazione d'intenzioni che figura nell'accordo stipulato nel 1984 dall'AIIC con talune istituzioni comunitarie, la Commissione doveva proporre di estendere questa decisione a tutti i freelance.
5.
La Commissione sostiene, invece, che la Corte di giustizia è incompetente a pronunziarsi su liti relative ai rapporti contrattuali con gli interpreti indipendenti. Questi non potrebbero, infatti, avvalersi del RAA che stabilisce condizioni di lavoro tanto di forma quanto di sostanza, diverse da quelle che valgono per i freelance.
Ribattendo al primo mezzo del ricorrente, la Commissione assume in particolare che la decisione intitolata « normativa » costituisce « un provvedimento di gestione privo di efficacia di regolamento », il quale stabilisce, come le norme esistenti nelle altre organizzazioni intergovernative, « le condizioni generali di un contratto di adesione » offerto ai freelance, i quali sono liberi di rifiutare le proposte di assunzione loro fatte. Le analogie rilevate dal ricorrente fra tali condizioni e il regime degli agenti ausiliari sarebbero fallaci, tenuto conto in particolare del fatto che la durata del contratto di ausiliario non può superare l'anno (art. 52 del RAA).
Quanto al secondo mezzo, esso è irrilevante: la deroga di cui all'art. 78 del RAA sarebbe di portata strettamente limitata ed inoltre espressamente riservata agli agenti ausiliari del Parlamento europeo.
In realtà, i rapporti contrattuali con i freelance rientrerebbero nel diritto privato e le liti che li riguardano potrebbero essere sottoposte solo ai giudici nazionali, in mancanza di una clausola compromissoria che attribuisce competenza esclusiva alla Corte di giustizia delle Comunità europee, come avviene dall'entrata in vigore dell'accordo stipulato il 20 giugno 1984.
6.
Nonostante la brevità degli argomenti svolti dalla Commissione per contestare l'applicazione agli interpreti indipendenti delle norme del RAA relative agli agenti ausiliari e, quindi, per far dichiarare irricevibile il ricorso proposto dal Maag, condivido il suo punto di vista. È cionondimeno opportuno suffragarlo insistendo tanto sulla natura specifica delle esigenze cui rispondono le prestazioni dei freelance, sull'opportunità del regime messo in atto dalla Commissione per tener conto di questa specificità, quanto, d'altro lato, sull'inadeguatezza in proposito del RAA.
Riesaminiamo in ordine successivo questi tre punti.
a)
Nessuna disposizione della normativa o dell'accordo definisce espressamente la qualità di freelance né l'esatta natura dei compiti svolti da essi. Cionondimeno, talune delle norme che vanno loro applicate nonché dei dati ricavati dalla pratica, consentono di individuare le caratteristiche particolari delle loro prestazioni e delle esigenze che le provocano.
Il numero degli interpreti indipendenti è significativo. Come ha precisato a vostra domanda, la Commissione dispone in bilancio di 384 posti comunitari d'interprete, di cui 305 soltanto hanno potuto finora esser coperti, in particolare mediante concorso, cui si devono raffrontare i 2060 interpreti indipendenti censiti il 1o gennaio 1985. Tali cifre danno un'idea della natura delle rispettive esigenze cui rispondono gli impiegati delle Comunità — di ruolo o temporanei — e gli interpreti indipendenti:
—
I primi provvedono alla gestione permanente degli affari correnti e fanno quindi fronte alle esigenze d'interpretazione necessarie per il funzionamento quotidiano degli uffici cui sono addetti.
—
I secondi intervengono quando è necessario, cioè quando il personale permanente è insufficiente, in talune circostanze, per soddisfare esigenze che vanno oltre le normali possibilità d'interpretazione.
Ci si vale quindi dei freelance per « far fronte » alle esigenze occasionali, talvolta rilevanti, ma abbastanza prevedibili per giustificare la costituzione d'una adeguata riserva d'interpreti. Si tratta evidentemente dei vertici europei, delle « maratone » agricole e delle riunioni delle varie sottospecie del Consiglio delle Comunità europee che nel corso dell'anno rappresentano una domanda cospicua d'interpretazione, ma circoscritta nel tempo.
Ne troviamo conferma nelle statistiche prodotte dalla Commissione in risposta ad uno dei vostri quesiti, relativo al numero complessivo di giornate di lavoro prestate nel 1983 dagli interpreti indipendenti:
Numero totale di giornate di lavoro per l'anno
Numero di interpreti
SCIC
(Bruxelles)
IX/D/2
(Lussemburgo)
da 1 a 5
142
221
da 6 a 10
54
79
da 11 a 20
70
58
da 21 a 50
130
132
da 51 a 100
99
171
da 101 a 150
57
129
da 151 a 175
9
9
da 176 a 189
2
1
L'esame di questa tabella indica che oltre l'85% degli interpreti indipendenti di cui ci si è valsi nel 1983 hanno lavorato in media fra 1 e 100 giorni e, fra questi, più di tre quarti da 1 a 50 giorni. A titolo di paragone, la Commissione ha indicato che un agente ausiliario, assunto per un anno, lavorerebbe normalmente, detratte le ferie e i fine settimana, per 220 giorni lavorativi.
Tutti questi dati consentono di considerare gli interpreti freelance collaboratori occasionali del pubblico servizio comunitario di interpretazione, destinato, per il tempo strettamente necessario, a far fronte ad esigenze di effettivi di natura eccezionale — saltuario o stagionale — senza rapporto con gli effettivi permanenti di cui dispone in bilancio la Commissione. La specificità delle prestazioni richieste dai freelance costituisce il fondamento obiettivo del regime distinto che viene loro applicato.
b)
In realtà mi sembra che la Commissione abbia tratto le conseguenze dalle differenze obiettive che esistono fra l'attività degli interpreti permanenti e quella degli interpreti indipendenti, istituendo uno stato giuridico proprio per i secondi, distinto da quello dei primi o dal RAA. È quindi vano trarre argomenti dalle eventuali analogie esistenti fra le disposizioni che valgono per queste due categorie particolari di interpreti. Al contrario, esse fanno onore alla Commissione la quale ha avuto cura di offrire ai freelance — nei limiti del possibile, tenuto conto della natura delle loro prestazioni — una condizione professionale vicina, sotto taluni aspetti, a quella degli altri interpreti (scala mobile delle retribuzioni, previdenza sociale obbligatoria).
Torniamo cionondimeno agli aspetti di paragone addotti dal ricorrente. Questi ha particolarmente insistito sull'identità delle condizioni di lavoro imposte ai freelance e agli altri interpreti. Orbene, questa situazione è solo la conseguenza dell'identità dei compiti svolti. Dato che gli interpreti devono lavorare in gruppo, sarebbe illogico che le condizioni di lavoro variassero a seconda del rispettivo regime giuridico. Quanto alla posizione di subordinazione nella quale si trovano necessariamente i freelance quando prestano i loro servizi a tale o tal'altra istituzione, essa è solo l'espressione di questa identità di compiti. I rapporti di subordinazione non possono costituire d'altronde un valido criterio per definire la natura dei rapporti esistenti fra la Comunità e tutti coloro che lavorano per essa: esso è presente, infatti, tanto nel caso di dipendenti in pianta stabile quanto nel caso degli agenti assunti a contratto. Si tratta quindi di una nozione che ha un valore relativo. In definitiva, l'identità dei compiti e il dover attenersi alle istruzioni dei dipendenti della Commissione è solo la conseguenza logica dell'inserimento dei freelance nell'ambito del servizio pubblico comunitario dell'interpretazione. Essa costituisce un fattore di coesione e di efficacia indispensabili per la qualità dell'interpretazione.
Accanto a questi fattori comuni a tutti gli interpreti non si può ravvisare nelle peculiarità del regime dei freelance l'indizio d'un trattamento discriminatorio. Proprio al contrario, esse esprimono la condizione propria degli interpreti indipendenti che provoca disposizioni necessariamente distinte da quelle che riguardano gli interpreti statutari o agenti delle Comunità, in particolare per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta comunitaria.
In proposito, il raffronto tra le retribuzioni giornaliere è istruttivo. La Commissione, in risposta ad una delle vostre domande, ha indicato come base di paragone lo stipendio lordo per giornata di lavoro, spettante dopo 100 giorni di attività, del freelance di categoria I e dell'agente ausiliario di categoria A, gruppo III, classe I. Unicamente lo stipendio lordo può esser preso in considerazione giacché non disponiamo di dati precisi per quanto riguarda le prestazioni previdenziali ricevute ed i tributi nazionali pagati dai freelance, che consentirebbero il confronto tra i redditi netti. Dai dati forniti dalla Commissione si desume che la retribuzione giornaliera di un freelance supera di oltre il doppio quella di un agente ausiliario A III/l. Se si prende in considerazione, come ha suggerito il ricorrente, lo stipendio base dell'agente ausiliario qualificato « esperto » secondo l'art. 53 del RAA, si constata che lo stipendio giornaliero base lordo di un freelance rappresenta ancora quasi il doppio della retribuzione di un agente ausiliario di tale livello. Mi sembra che questa differenza di retribuzione indichi la disparità di situazione degli interessati, in particolare nel campo previdenziale e fiscale.
Un'altra peculiarità del regime dei freelance è la mancanza, nelle disposizioni che li disciplinano, di condizioni restrittive di ammissione. Questa flessibilità consente alla Commissione di valersi delle prestazioni di interpreti indipendenti i quali, soli, potrebbero soddisfare talune esigenze (interpretazioni di lingue non comunitarie), o che essa non potrebbe assumere nell'ambito della normativa comunitaria, a causa in particolare della cittadinanza, della posizione militare, del luogo di residenza, della condizione linguistica richiesta in pratica dagli interpreti permanenti (conoscenza di tre lingue comunitarie).
Del pari tra i freelance si trovano interpreti i quali o hanno avuto la qualità di statutari, o, come si desume implicitamente dal summenzionato art. 2 della normativa, sono stati agenti temporanei o ausiliari. Questa stessa flessibilità consente agli interessati di scegliere liberamente il loro domicilio professionale, situato per oltre il 20% di essi al di fuori della Comunità. In verità, il criterio essenziale di scelta dei freelance è la qualità dell'interpretazione, che emerge rapidamente dalle prestazioni e condiziona l'eventuale continuazione del rapporto.
e)
La specificità delle prestazioni richieste ai freelance e la correlativa autonomia delle norme che regolano la loro condizione professionale rende inopportuna l'applicazione del RAA. nei loro confronti.
Prescindiamo subito, come ha fatto, in definitiva, lo stesso ricorrente, dalle disposizioni relative agli agenti temporanei. Le prestazioni dei freelance, infatti, a causa della loro natura occasionale, non si possono considerare « compiti permanenti inerenti al pubblico impiego presso la Comunità » (225 e 241/81, Toledano Laredo e Garilli, Race. 1983, pag. 347, punto 12 della motivazione). Questa distinzione si ritrova nel bilancio, come prescrive la gestione razionale delle finanze comunitarie (vedasi conclusioni dell'avvocato generale Lagrange, sub 18/63, Schmitz, Race. 1964, pag. 206 e 207). La valutazione da parte dell'autorità amministrativa delle proprie esigenze permanenti dà luogo all'iscrizione, nel bilancio delle istituzioni, di singoli posti di natura permanente, mentre alle esigenze occasionali o eccezionali si fa fronte valendosi, per quanto necessario, a specialisti retribuiti su stanziamenti complessivi in relazione al numero ed alla durata delle loro prestazioni.
Resta da stabilire se l'ambito giuridico definito dal RAA per gli agenti ausiliari i quali, come i freelance, sono retribuiti su stanziamenti complessivi, non avrebbe potuto consentire alla Commissione di soddisfare le esigenze per le quali ci si vale dei secondi.
I criteri elaborati nella vostra sentenza Deshormes per caratterizzare i contratti di agente ausiliario, rispetto a quello di agente temporaneo, potrebbero esser applicati ai freelance. Avete infatti ritenuto che il contratto di agente ausiliario è caratterizzato dalla « precarietà quanto alla durata », giacché, ricorrendo ad un personale « avventizio », esso mira, in particolare, a consentire lo svolgimento di « compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ( ... ) » (punti 37 e 38 della motivazione). Ci si può quindi chiedere se tale regime non si adatti ai freelance.
Si deve rispondere in senso negativo. La precarietà del contratto di agente ausiliario quale viene descritta nella vostra succitata pronunzia, si desume dall'art. 52 del RAA. secondo il quale « la durata effettiva del contratto di un agente ausiliario, ivi compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto stesso », non può superare la durata di un anno in tutti i casi. In questo senso avete rilevato che questo tipo di contratto non può esser « usato abusivamente allo scopo di affidare, per lunghi periodi, compiti permanenti ( ... ) » (sentenza 17/78, già menzionata, punto 38 della motivazione).
Questo limite imperativo rende del tutto impossibile il valersi di contratti di ausiliario per servizi dei freelance oltre l'anno, a meno che la Commissione non rinnovi costantemente, a rotazione, il personale freelance di cui essa dispone o non tenga conto del termine così fissato, cioè si valga di una fictio o di uno stratagemma. Dato che ciò è escluso, il valersi del regime degli agenti ausiliari si rivela fuori luogo, giacché i freelance devono prestare la loro opera indipendentemente da qualsiasi limite annuale corrispondente alla durata del loro contratto, che contrasterebbe con la natura delle loro prestazioni.
Del pari, pur assoggettando, con la decisione del 16 febbraio 1983, gli interpreti indipendenti all'imposta comunitaria come gli agenti ausiliari, il Parlamento europeo si è richiamato per le altre norme da applicare loro, non al RAA, bensì alla normativa generale riguardante i freelance. Ciò conferma l'inadeguatezza in proposito del RAA, che è dovuta alla specificità delle prestazioni degli interpreti indipendenti e giustifica l'elaborazione di norme contrattuali proprie. Se ciò non bastasse, va rilevato che l'art. 78 del RAA contempla solo « gli agenti ausiliari assunti dall'Assemblea parlamentare per la durata dei lavori delle sue sessioni », stabilendo, « in deroga » alle disposizioni del titolo del RAA relative agli agenti ausiliari, che questi « sono sottoposti alle condizioni di assunzione e di retribuzione previste dall'accordo intervenuto tra questa istituzione, il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale per l'assunzione di detto personale ».
Trattandosi di un'eccezione, la lettera e lo spirito ne vanno interpretati in senso restrittivo: basta in proposito considerare che l'art. 78 del RAA istituisce una deroga a esclusivo vantaggio dell'Assemblea europea di cui questa ha ritenuto di potersi avvalere nel modo sopraindicato, nell'ambito del suo potere di organizzazione interna. In altre parole, l'estensione a tutti i freelance della decisione del Parlamento europeo basata sull'art. 78 presupporrebbe la modifica del RAA.
7.
Alla luce di tutte queste considerazioni, risulta che la Commissione, istituendo un tipo di rapporti particolari coi freelance, non ha fatto altro che tener conto della specificità delle prestazioni richieste da detta categoria di interpreti e dell'impossibilità di valersi in proposito delle disposizioni del RAA, in particolare di quelle riguardanti gli agenti ausiliari.
In questo senso, mi sembra che abbia agito in conformità al principio di sana amministrazione che costituisce uno dei criteri di azione della Commissione nell'organizzazione dei suoi uffici (si veda in particolare cause riunite 20 e 21/83, Vlachos, sentenza 13 dicembre 1984, punto 23 della motivazione, Race. 1984, pag. 4149) e di sana gestione del pubblico denaro che va osservata da qualsiasi amministrazione vincolata dai provvedimenti dell'autorità di bilancio (si veda in particolare 18/63, Schmitz, già menzionata, pag. 192, e le summenzionate conclusioni, e 140/77, Verhaaf, Race. 1978, pag. 2117, punto 20 della motivazione). Nel far ciò, essa non ha superato i limiti del potere discrezionale che, secondo la vostra costante giurisprudenza, si deve riconoscere a qualsiasi autorità amministrativa nell'organizzazione dei suoi uffici (si vedano, in particolare, 14/79, Loebisch, Race. pag. 3679, 178/80, Bellardi-Ricci, Race. 1981, pag. 3187, punto 19 della motivazione). Per ciò stesso, mi sembra che debba disattendersi la tesi relativa all'asserito carattere esauriente del RAA, tesi che non trova conferma in alcuna delle norme del trattato, dello statuto del personale e dello stesso RAA. A parte ciò, la facoltà attribuita alle istituzioni di contrattare al di fuori dei rapporti contrattuali contemplati dal RAA, in particolare per procurarsi prestazioni particolari od occasionali per le quali il succitato regime sarebbe inadeguato, vuoi sotto il profilo del bilancio vuoi tecnicamente, si desume implicitamente dagli ara. 42 CECA, 181 CEE e 153 CEEA che vi attribuiscono competenza a statuire « in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa » (cfr. 108/81, Porta, Race. 1982, pag. 2469).
Di conseguenza, non si possono equiparare gli interpreti indipendenti da conferenza di cui si vale la Commissione ad agenti ai sensi del RAA. Il ricorso proposto dal Maag contro la Commissione delle Comunità europee, nella parte in cui si riferisce agli ara. 46 e 73 del RAA, va quindi dichiarato irricevibile in conformità alle succitate disposizioni dell'art. 179 del trattato CEE.
8.
In subordine, il ricorrente si richiama alle disposizioni generali di cui all'art. 173, 2o comma, del trattato CEE.
Trattandosi di una contestazione che trae origine dalle modalità di adempimento di un contratto, e più in particolare, dal ritardo con cui gli uffici della Commissione hanno proceduto, ai sensi delle norme sulla scala mobile di cui all'art. 13 della normativa del 1974, a taluni adeguamenti delle retribuzioni versate ai freelance, questo secondo motivo di ricevibilità, come il precedente, va disatteso. La competenza della Corte, esclusa infatti a norma del RAA, avrebbe potuto risultare solo da una clausola compromissoria contenuta nello stesso contratto, in forza degli ara. 42 CECA, 181 CEE e 153 CEEA. Questa possibilità, attualmente offerta dall'accordo stipulato il 20 giugno 1984, non esisteva sotto l'impero delle norme da applicare al caso in esame. Essa non era infatti contemplata né dai contratti di lavoro, né dalle condizioni generali stabilite dalla normativa del 1974 e dall'accordo del 1979.
Alla luce dell'art. 183 del trattato CEE, secondo il quale
« fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali »,
si deve quindi concludere che il ricorso proposto dal Maag non è di competenza di questa Corte, bensì dei giudici nazionali.
Al pari di quello dedotto in via principale, il mezzo svolto in subordine dal Maag a sostegno della ricevibilità dell'azione non può esser accolto.
9.
Senza che occorra, pertanto, presentare osservazioni quanto al merito della lite, concludo per l'irricevibilità del ricorso proposto dal sig. H. Maag che dovrà, quindi, sopportarne le spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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