CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 22 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Questa causa solleva importanti question relative alla competenza della Corte e all'applicazione del trattato CEE e del diritto comunitario alle Scuole europee.
Il ricorrente nella causa principale è il direttore della Scuola europea di Culham, Oxfordshire, ed è cittadino del Regno Unito. Egli chiede di essere esonerato dall'imposta britannica sul « supplemento europeo » e sulle indennità che egli percepisce dalla Scuola europea in aggiunta allo stipendio pagatogli dallo United Kingdom Department of Education and Science (ministero della pubblica istruzione britannico). La controversia è stata sottoposta agli Special Commissioners of Income Tax, che hanno effettuato il presente rinvio pregiudiziale.
Nel settembre 1953, alcuni dipendenti della CECA fondavano un'associazione allo scopo di creare un istituto di insegnamento scolastico per i loro figli. L'ispiratore di questa iniziativa era il sig. Van Houtte, cancelliere della Corte di giustizia, che era presidente dell'associazione dei genitori. Quest'associazione, fondata dall' Alta Autorità, istituiva una scuola materna ed una scuola elementare a Lussemburgo nell'autunno del 1953. Nella primavera del 1954 si faceva sentire la necessità di un insegnamento secondario, ma era chiaro che questa associazione non poteva farvi fronte da sola, fra l'altro, per motivi di ordine finanziano. In particolare, l'associazione non poteva garantire che i titoli di studio rilasciati dalla Scuola sarebbero stati riconosciuti dagli Stati membri. Di conseguenza, veniva deciso di interessare questi ultimi al problema.
Su domanda del presidente dell'Alta Autorità veniva perciò indetta una riunione a Lussemburgo per il 22 giugno 1954. Vi partecipavano due rappresentanti della CECA e due rappresentanti di ciascuno Stato membro. I rappresentanti della CECA erano il sig. Paul Finet, uno dei membri dell'Alta Autorità, designato presidente della riunione, ed il sig. Van Houtte. Durante quella riunione venivano adottate una serie di decisioni che sarebbero state determinanti per il futuro della Scuola europea. In particolare, veniva deciso che i delegati degli Stati membri avrebbero costituito il consiglio superiore incaricato di fissare le norme di gestione della Scuola. Veniva deciso altresì che il consiglio superiore si sarebbe riunito almeno una volta l'anno.
Il consiglio superiore continuava a riunirsi ad intervalli regolari, sia prima che dopo il 12 ottobre 1954, data in cui la Scuola europea veniva inaugurata in via ufficiale. Nei giorni dal 25 al 27 gennaio 1957 si teneva una riunione del consiglio superiore di particolare importanza. Il risultato più importante di detta riunione era l'approvazione del progetto definitivo del trattato che avrebbe costituito lo statuto della Scuola europea, firmato il 12 aprile 1957. Conformemente al suo art. 32, lo statuto entrava in vigore il 22 febbraio 1960, così come il suo allegato relativo al regolamento della licenza liceale europea. L'art. 8 dello statuto dispone che il consiglio superiore è costituito dai « ministri di ciascuna delle parti contraenti competenti per la pubblica istruzione e (o) per le relazioni culturali con l'estero », o dai loro rappresentanti. L'art. 9 dispone che: « il consiglio superiore è incaricato dell'applicazione della presente convenzione; a tal fine esso dispone dei poteri necessari in materia didattica, finanziaria e amministrativa. Il consiglio fissa di comune accordo il regolamento generale della Scuola ». L'art. 12, nella parte che riveste interesse nel caso di specie, così recita:
« In materia amministrativa, il consiglio superiore:
1)
( ...);
2)
( ... );
3)
determina ogni anno, su proposta dei consigli d'ispezione, le necessità di personale e regola con i governi le questioni relative all'assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della Scuola, in modo che essi conservino i diritti di carriera e al trattamento di quiescenza garantiti dal loro stato giuridico nel paese di origine e godano dei benefici concessi ai funzionari della loro categoria in servizio all'estero;
4)
stabilisce, all'unanimità, su proposta dei consigli d'ispezione ed in base a norme armonizzate, lo statuto interno del corpo insegnante. »
Durante la stessa riunione, il consiglio superiore adottava anche lo statuto del personale insegnante della Scuola europea (lo « statuto del personale insegnante »). Esso si fondava sull'art. 12, nn. 3 e 4, dello statuto della Scuola europea, benché quest'ultimo ovviamente non fosse ancora in vigore. Lo statuto del personale insegnante fissava gli stipendi e le indennità da corrispondere alle diverse categorie di insegnanti interessati. L'art. 16 dello statuto disponeva che la Scuola europea avrebbe pagato soltanto la differenza fra gli emolumenti corrisposti agli insegnanti dalle rispettive autorità nazionali e lo stipendio, le indennità e gli assegni stabiliti dallo stesso statuto del personale. Si tratta dell'importo denominato supplemento europeo.
Nella riunione dei giorni dal 25 al 27 gennaio 1957 il consiglio superiore, nell'ambito delle discussioni concernenti il progetto di statuto, esaminava il problema dell'esenzione da imposta del supplemento europeo. La discussione su questo punto si concludeva con la seguente dichiarazione, riportata nel verbale:
« Il consiglio superiore decide pertanto che gli insegnanti verseranno le imposte sullo stipendio o su quella parte di esso che corrisponde allo stipendio nazionale. Gli assegni integrativi da essi percepiti ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 9 dello statuto nonché le indennità percepite ai sensi degli artt. 6, 8, 9, 11 e 12 dello statuto, saranno esenti da qualsiasi imposta. Lo stipendio degli insegnanti non dovrà comunque essere colpito da doppia imposizione fiscale. »
Questa è la cosiddetta « decisione del consiglio superiore » su cui si fonda lo Hurd, dato che gli assegni integrativi menzionati nella seconda frase costituiscono il, supplemento europeo. La decisione del consiglio superiore non è mai divenuta parte integrante dello statuto della Scuola europea o dello statuto del personale insegnante né, secondo la Commissione, la possibilità di farlo è mai stata esaminata in una successiva riunione del consiglio superiore. Tuttavia, la decisione del consiglio superiore è riportata, in una forma modificata, nella raccolta delle decisioni del consiglio superiore.
Lo statuto del personale insegnante veniva in seguito più volte modificato dal consiglio superiore. Una versione modificata di questo statuto, aggiornato al 1o giugno 1979, è inserita nel fascicolo di causa, formato di comune accordo fra le parti e allegato all'ordinanza di rinvio. Conformemente all'esposizione dei fatti contenuta nel medesimo fascicolo, è pacifico che questa era la versione in vigore durante gli esercizi fiscali 1978/1979 e 1979/1980, che rilevano nel caso di specie.
Oltre agli articoli che stabiliscono i diversi supplementi concessi al personale insegnante, le norme pertinenti di detta versione dello statuto del personale insegnante sono gli artt. 24 e 30. L'art. 30 riguarda il supplemento europeo. L'art. 24, n. 2, così dispone: « Qualora la somma trattenuta a titolo d'imposta sullo stipendio sia superiore a quella che sarebbe prelevata dallo stipendio europeo in base al regolamento vigente per i funzionari della Comunità economica europea, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto della Comunità, l'insegnante beneficia di un assegno ” differenziale ” pari alla differenza tra i due importi ». Lo Hurd, il Regno Unito e la Commissione concordano nel ritenere che questa disposizione si applichi alle imposte riscosse sul supplemento europeo, nella misura in cui esso può essere legittimamente tassato dagli Stati membri. Questa era anche l'opinione dei rappresentanti della Commissione e degli altri otto Stati membri, riportata nel 1979 in una relazione al consiglio superiore redatta dal comitato amministrativo e finanziario del consiglio. Tuttavia, ciò significherebbe ancora che un insegnante soggetto ad imposta nazionale sui redditi in ordine al suo supplemento europeo e alle sue indennità, subirebbe una certa perdita finanziaria in quanto a norma dell'art. 24, n. 2, la Scuola sarebbe tenuta a versargli solo la differenza fra l'imposta nazionale e l'imposta comunitaria teorica, ed egli dovrebbe pagare un importo corrispondente all'imposta comunitaria sullo stipendio.
Se il Regno Unito è legittimato a sottoporre ad imposizione il suo supplemento europeo e le sue indennità, lo Hurd riceverà pertanto dalla Scuola, a norma dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, diverse migliaia di sterline corrispondenti alla maggior parte del suo debito fiscale. Così, alle autorità del Regno Unito verranno versati indirettamente fondi comunitari. Tenuto conto dei complessi problemi di diritto fiscale nazionale, che -vengono in rilievo, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Corte di non essere in grado di determinare in modo preciso l'importo di cui è causa.
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Roma veniva creata una Scuola europea a Bruxelles. Negli anni successivi venivano fondate diverse Scuole europee. Poiché lo statuto si applicava soltanto alla Scuola di Lussemburgo, si rendeva necessario estenderlo alle altre Scuole. Ciò avveniva soltanto più tardi, il 13 aprile 1962, con la firma del protocollo per l'applicazione dello statuto a tutte le Scuole europee istituite o da istituire in qualsiasi Stato membro per l'istruzione dei figli dei dipendenti delle Comunità. Il protocollo entrava in vigore soltanto il 12 giugno 1970. In forza di quel protocollo lo statuto si applica ora alle Scuole europee esistenti in Belgio (Bruxelles e Mol), Germania (Karlsruhe), Italia (Varese) e Paesi Bassi (Bergen) nonché Regno Unito (Culham) così come in Lussemburgo. (Un ulteriore protocollo relativo alla creazione di una Scuola europea a Monaco di Baviera per l'insegnamento dei figli dei dipendenti dell'Ufficio europeo dei brevetti veniva firmato nel 1975. Questa Scuola veniva aperta in concreto nel 1977. Essa è gestita e finanziata in modo un po' diverso dalle altre Scuole e non viene in rilievo nel caso di specie).
Secondo lo Hurd, nel 1983 la Commissione contribuiva al bilancio della Scuola di Culham per il 65,99%. Analogamente, al punto 28 della sua risoluzione 7 luglio 1983 sulle Scuole europee (GU 1983, C 242, pag. 81) il Parlamento europeo dichiarava che la Comunità fornisce i due terzi delle risorse finanziarie delle Scuole europee. Queste dichiarazioni non sono state contestate nel corso del procedimento. Il resto del bilancio delle Scuole è coperto da una serie di altre fonti come i proventi della vendita di pubblicazioni.
Con l'eventuale eccezione dell'Italia, tutti gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite Scuole europee osservano la decisione del consiglio superiore, benché non sia chiaro se essi le attribuiscano un'efficacia giuridicamente vincolante. Il Belgio si è impegnato a non tassare il supplemento europeo e le indennità nell'accordo da esso concluso con il consiglio superiore « allo scopo di garantire alla Scuola le migliori condizioni materiali e morali per il suo funzionamento » ai sensi dell'art. 28 dello statuto. Il Lussemburgo si è comportato in modo analogo. Il governo tedesco ha adottato un regolamento con cui ha esonerato da imposta le « due indennità » corrisposte al personale insegnante di Karlsruhe a norma dello statuto del personale insegnante. Il governo dei Paesi Bassi ha concluso con il consiglio superiore, a norma dell'art. 28 dello statuto, un accordo che però non contiene disposizioni relative all'esenzione dall'imposta sui redditi. In risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte, il governo olandese ha precisato che, per ragioni di principio, non intende concedere un'esenzione dall'imposta sui redditi ai cittadini olandesi dipendenti della Scuola europea di Bergen per quel che riguarda le retribuzioni corrisposte dalla Scuola. Tuttavia, l'imposta prelevata su dette retribuzioni non è a carico degli insegnanti interessati bensì del ministero della pubblica istruzione.
La posizione dell'Italia è un po' meno chiara. La versione originaria dell'accordo 5 settembre 1963 fra il governo italiano e il consiglio superiore non fa alcuna menzione del problema. Tuttavia, con protocollo 14 maggio 1971, veniva inserito nell'accordo un nuovo art. 7 a norma del quale gli insegnanti della Scuola di Varese erano esenti da imposte sulle retribuzioni loro corrisposte dalla Scuola. Questa esenzione si applicava esplicitamente soltanto agli insegnanti « che non abbiano la cittadinanza italiana e non risiedessero abitualmente in Italia prima della creazione della Scuola ». Alla luce di questa restrizione, durante una riunione del consiglio superiore tenutasi nei giorni 1 e 2 dicembre del 1970, venivano sollevati dubbi in merito all'opportunità per il Consiglio di approvare il progetto di protocollo. La delegazione italiana dichiarava però che in pratica non sarebbero insorti problemi in quanto tali retribuzioni non erano mai state assoggettate a tassazione in Italia. Questa assicurazione induceva il consiglio superiore a sottoscrivere il protocollo, pur riservandosi il diritto di sollevare nuovamente la questione qualora la prassi delle autorità italiane venisse modificata. Onde chiarire la situazione attuale, la Corte ha rivolto all'Italia un quesito scritto al riguardo nel corso del presente procedimento. Con un telex molto conciso le autorità italiane hanno risposto comunicando che gli stipendi degli insegnanti italiani della Scuola europea di Varese sono soggetti ad imposta sul reddito. Purtroppo nella risposta non viene fatta distinzione tra la parte dello stipendio degli insegnanti pagata dalle autorità italiane e comunque soggetta all'imposta sui redditi, ed il supplemento europeo. È possibile che ambedue le parti siano soggette ad imposta, ma non è chiaro se essa sia effettivamente riscossa.
Il Regno Unito, da parte sua, non si ritiene obbligato all'esenzione, ed in effetti non esonera i suoi cittadini, insegnanti a Culham, dall'imposta sui redditi sul supplemento europeo e sulle diverse indennità corrisposte dalla Scuola. La presente controversia trae origine da questa situazione. Essa non riguarda soltanto lo Hurd in quanto il suo legale ha comunicato alla Corte, durante l'udienza, che attualmente alla Scuola di Culham sono presenti 19 insegnanti britannici.
D'altro canto, gli insegnanti della Scuola di Culham cittadini di altri paesi non sono soggetti ad imposizione da parte del Regno Unito sulle loro retribuzioni. Nel diritto inglese, il fondamento giuridico dell'esenzione a favore degli insegnanti non britannici è alquanto controverso. Lo Hurd ha sostenuto che il Regno Unito non è stato su questo punto coerente: in un primo momento avrebbe dichiarato di basarsi sui trattati relativi alla doppia imposizione conclusi con i diversi Stati membri, mentre ora si fonda sull'art. 373 della legge del 1970 sull'imposta sui redditi e sulle società (Income Corporation Taxes Act), riguardante i consoli e altri rappresentanti ufficiali. Egli sostiene che in realtà non esiste alcun fondamento nel diritto inglese per l'esenzione a favore degli insegnanti non britannici. A suo parere, questa esenzione costituisce pertanto la prova che anche il Regno Unito si è sentito giuridicamente vincolato dalla decisione del consiglio superiore nonostante sostenga il contrario. Tuttavia, per valutare l'importanza di quest'argomento, sarebbe innanzitutto necessario risolvere complessi problemi di diritto inglese che non rientrano nella competenza della Corte. Di conseguenza, la Corte non può attribuire alcun valore probatorio a questo argomento specifico.
La Scuola europea di Culham è stata fondata nel 1978 per i figli dei dipendenti addetti al progetto « Joint European Torus » (JET) avviato nell'ambito del trattato Euratom. Lo Hurd veniva nominato direttore di questa Scuola per un periodo di nove anni a decorrere dal 1o luglio 1978. In seguito la sua retribuzione, compreso il supplemento europeo e le indennità, veniva assoggettata ad imposta sui redditi dall'ispettore delle imposte dirette (Her Majesty's Inspector of Taxes) per gli esercizi fiscali conclusi il 5 aprile 1979 e il 5 aprile 1980. Egli non contesta di essere debitore dell'imposta britannica sulla parte del proprio stipendio corrisposta dal Department of Education and Science. Egli sostiene, d'altro canto, che il supplemento europeo e le indennità corrisposte a norma dello statuto del personale insegnante sono esenti da imposte.
La questione ha dato luogo ad una fitta corrispondenza fra la Scuola europea ed il Regno Unito ed è stata discussa in molte occasioni dal consiglio superiore. Essa è stata altresì trattata nella precitata relazione del 1979 presentata al Consiglio dal suo comitato amministrativo e finanziario.
Infine, gli Special Commissioners of Income Tax sono stati investiti della controversia, e hanno proposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali a norma dell'art. 177 del trattato.
Sulla prima questione
Tale questione è così formulata:
« a)
Se, nell'interpretare l'art. 3 dell'atto allegato al trattato di adesione alla Comunità economica europea 22 gennaio 1972, la Corte di giustizia sia competente a pronunziarsi in via pregiudiziale sul se una determinata questione rientri nell'ambito definito dalle espressioni « ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione » (n. 1 dell'articolo 3) e « dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione ( ... ) relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri » (n. 3 dello stesso articolo).
b)
In caso affermativo: se, in forza del suddetto art. 3, il diritto comunitario imponga al Regno Unito l'obbligo di dare attuazione nel proprio ordinamento interno ad una determinata decisione adottata in una riunione tenutasi nel gennaio 1957 e secondo la quale i componenti del corpo insegnante della Scuola europea sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle indennità ad essi spettanti (eccettuata la parte corrispondente agli stipendi nazionali), alla luce delle circostanze in cui è stata adottata tale decisione, dei successivi sviluppi della stessa, degli atti che disciplinano le Scuole europee e i loro organi di gestione, nonché del seguito dato dai sei Stati membri originari a tale decisione anteriormente alla data di entrata in vigore del summenzionato trattato di adesione (1o gennaio 1973). »
A norma dell'art. 177 del trattato CEE la Corte è competente a pronunziarsi soltanto: a) sull'interpretazione del trattato, b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e e) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Tale norma non attribuisce alla Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, una competenza generale ad interpretare quelli che possono essere denominati «documenti comunitari » qualora vi sia una controversia in ordine al loro significato.
L'art. 1, n. 3, del trattato di adesione dispone che i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato CEE, si applicano nei confronti del trattato di adesione. L'art. 1, n. 2, del trattato di adesione stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione concernenti la Comunità economica europea costituiscono parte integrante di detto trattato. Ne consegue che la Corte di giustizia è competente, a norma dell'art. 177, a pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'atto di adesione. Essa è pertanto chiaramente competente ad interpretare le espressioni : « ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione » di cui all'art. 3, n. 1, e « dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonché quelle relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri » di cui all'art. 3, n. 3.
D'altro canto, è a mio parere evidente che a) una Scuola europea non è un'« istituzione » della Comunità, poiché le uniche istituzioni contemplate nel trattato CEE, a cui si riferisce l'art. 177, sono quelle esplicitamente menzionate nell'art. 4 del trattato e che b) anche se una scuola potesse essere considerata un ente « creato con atto del Consiglio » (il che a mio parere non è ammissibile) lo statuto della Scuola non contiene alcuna disposizione che attribuisca alla Corte di giustizia la competenza a pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del suo statuto.
Non esistono neppure disposizioni del trattato di adesione o del trattato che istituisce 1o statuto della Scuola da cui si possa ricavare che quest'ultimo costituisce parte integrante del trattato CEE o del trattato d'adesione, o che le norme del trattato CEE sulla competenza della Corte si applichino anche allo statuto stesso (analogamente a quanto disposto all'art. 1, n. 3, del trattato di adesione), o che stabiliscano un procedimento pregiudiziale di tipo speciale come quello contemplato nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 50).
Sostenere che lo statuto della Scuola europea possa essere interpretato dalla Corte a norma dell'art. 177 sarebbe a mio parere altresì incompatibile con la motivazione dell'ordinanza del presidente della Corte nella causa 80/83, Habourdin Internatio-nal/Italocrema (Racc. 1983, pag. 3639), con cui una domanda di pronunzia pregiudiziale sulla convenzione di Bruxelles è stata dichiarata irricevibile perché il giudice a quo non era uno di quelli a tal fine designati del protocollo suddetto. Il potere di proporre domande pregiudiziali discende esclusivamente dal protocollo; non esiste nessun'altra possibilità per effettuare tale rinvio a norma dell'art. 177 neppure per quel che riguarda un trattato la cui conclusione fra gli Stati membri sia stata esplicitamente contemplata dall'art. 220 del trattato CEE. Ancor meno si giustifica la tesi secondo cui esisterebbe la possibilità di una pronunzia pregiudiziale in merito ad un trattato o a negoziati che non siano affatto menzionati nel trattato CEE.
A mio parere, la sentenza nelle cause riunite da 267 a 269/81 Amministrazione delle finanze dello Stato/Società petrolifera italiana (Race. 1983, pag. 801), a cui fa riferimento lo Hurd, non giustifica una conclusione in senso contrario. Tale sentenza si basava sul fatto che dal 1o luglio 1968 la Comunità si era sostituita agli Stati membri nell'ambito del GATT per cui esso andava in effetti considerato un accordo concluso dalla Comunità e pertanto un atto delle istituzioni comunitarie. Tale argomentazione non è applicabile al caso di specie.
Se ciò è esatto per quel che riguarda lo statuto della Scuola, a fortiori lo statuto del personale insegnante e la decisione del consiglio superiore non rientrano, in quanto tali, nell'ambito d'applicazione dell'art. 177.
È stato poi affermato che a) lo statuto della Scuola e la decisione del consiglio superiore rientrano negli « accordi » e « prese di posizione ( ... ) relative alla Comunità europea adottate di comune accordo dagli Stati membri » di cui all'art. 3 dell'atto di adesione e che, b) di conseguenza, la Corte è competente ad interpretarli a norma dell'art. 177.
È chiaro che una volta adita a norma dell' art. 177, la Corte può interpretare queste espressioni nel senso di determinare ciò che può configurare un « accordo » o una « presa di posizione relativa alle Comunità europee adottata dagli Stati membri ». In particolare, essa può così definire la portata di queste ultime espressioni. Tuttavia non ne consegue che la Corte sia competente a norma dell'art. 177, indipendentemente dalla sorte di una domanda a norma dell'art. 169, ad interpretare tale accordo o a stabilire quale sia l'effetto o quali siano le eventuali obbligazioni risultanti da una presa di posizione del genere.
In proposito va osservato che l'art. 3, n. 2, del trattato di adesione, impone chiaramente ai nuovi Stati membri di « aderire alle convenzioni di cui all'art. 220 del trattato CEE « firmate » dagli Stati membri originari » e di « avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari per apportarvi i necessari adattamenti ». Tuttavia, come ho già rilevato, il presidente ha già ritenuto che la Corte non fosse competente a norma dell'art. 177 del trattato CEE ad interpretare tale convenzione. 1o rispettosamente concordo con questa decisione. Pertanto, il semplice fatto che un atto sia considerato dall'art. 3 dell'atto di adesione e specificamente contemplato dal trattato CEE non fa sì che esso rientri fra gli atti o provvedimenti suscettibili di interpretazione da parte della Corte ai sensi dell'art. 177. Tale decisione si deve applicare almeno nella stessa misura agli « altri accordi » cui fa riferimento l'art. 3, n. 1, e alle dichiarazioni, risoluzioni e prese di posizione adottate ai sensi dell'art. 3, n. 3 dell'atto di adesione.
Stando così le cose, la Corte non è competente a risolvere la questione sub 1 b), nella misura in cui essa implica una valutazione dell'efficacia dello statuto della Scuola, dello statuto del personale insegnante, della decisione del consiglio superiore e del comportamento degli Stati membri in seguito a detta decisione.
Se fossi giunto alla conclusione che la Corte avesse una competenza più ampia a norma dell'art. 177, e che potesse pronunziarsi in via pregiudiziale stabilendo se si trattasse di un accordo o di una presa di posizione, riterrei, come fa d'altronde il governo del Regno Unito, che il trattato che istituisce lo statuto della Scuola rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 3, n. 1. Nel preambolo dello statuto si rileva la necessità di fornire un insegnamento, nelle rispettive lingue materne, ai figli dei dipendenti della Comunità. È ovviamente indispensabile che i dipendenti comunitari che non vivono nel loro paese d'origine possano avere con sé i loro figli e che questi ultimi possano fruire di un insegnamento di adeguato livello. La Scuola quindi ha una funzione vitale nel permettere l'assunzione di personale e l'espletamento delle funzioni di questo indipendentemente dalla qualità, nell'ambito europeo, del programma adottato dalle Scuole. Il trattato costituisce quindi chiaramente un accordo « concluso fra gli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità » o « connesso alla loro azione » ai sensi dell'art. 3, n. 1. Il Regno Unito ha adempiuto al suo obbligo di aderire a tale accordo.
Se la decisione del consiglio superiore, che costituisce il nucleo del problema nel caso di specie, rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 3 e se in tal caso sia vincolante per il Regno Unito, come sostiene lo Hurd, è fonte di diversi e difficili problemi, la cui soluzione è impossibile senza interpretare in una certa misura la decisione.
La decisione del consiglio superiore, così come lo statuto, mi sembra riferita al funzionamento delle Comunità o connessa alla loro azione ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione, in quanto riguarda un importante aspetto delle condizioni di lavoro degli insegnanti della Scuola. Essa costituiva tuttavia un accordo « concluso » dagli Stati membri originari a cui i nuovi Stati membri si impegnavano ad « aderire »? È possibile considerare i termini « aderire » (accede) e « concluso » (concluded) in modo estensivo così da farvi rientrare ogni tipo di accordo seppur informale, nel senso di « adottare » (adopt) e di « intervenuto » (made). A mio parere l'interpretazione più corretta consiste nel ritenere che si tratti di accordi formali a cui si può dire che uno Stato membro « aderisca » nel senso corrente del termine. Questa interpretazione mi sembra corroborata dalla formulazione dell'art. 3, n. 3, che può includere accordi meno formali. La decisione del consiglio superiore non rientra pertanto nell'art. 3, n. 1. Anche ammettendo che fosse corretto interpretare lo statuto e la decisione del consiglio superiore, cosa che io non credo, non concorderei comunque con la tesi della Commissione secondo cui la decisione va considerata parte integrante dello statuto, che è un accordo formale, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, n. 1.
Se la decisione del consiglio superiore sia « una presa di posizione relativa alle Comunità europee adottata di comune accordo dagli Stati membri » è fonte di ulteriori problemi. Io propenderei per un'interpretazione estensiva di questo inciso. Esso si riferisce ad una categoria residua di atti o di provvedimenti che non rientrano in nessuna delle altre categorie citate all'art. 3.
E indubbio che la decisione del consiglio superiore vada considerata come « riguardante le Comunità europee » per i motivi già esposti in merito all'art. 3, n. 1. Ammetterei anche che la procedura con cui si è giunti alla conclusione è stata tale da far pensare che essa sia stata adottata dagli Stati membri, nella misura in cui i loro rappresentanti erano autorizzati a farlo. Mi sembra artificioso sostenere che poiché in quella fase essi avevano la qualifica di membri del consiglio superiore essi non potessero prendere posizione per conto degli Stati membri, soprattutto perché in quel momento essi non agivano come membri del consiglio superiore disciplinato dallo statuto dato che quest' ultimo non era ancora stato adottato.
Mi sembra del tutto impossibile stabilire nell'ambito del presente procedimento pregiudiziale a norma dell'art. 177 se i rappresentanti degli Stati membri originari fossero autorizzati ad adottare tale decisione, poiché non vi sono prove risalenti all'epoca oltre a quanto si può desumere dal verbale circa l'esistenza o meno di una tale autorizzazione da parte degli Stati membri originari. In apparenza, i rappresentanti, riunendosi per discutere lo statuto del personale insegnante, intendevano agire per conto dei rispettivi Stati membri. È tuttavia a prima vista perlomeno sorprendente, indipendentemente dall'autorizzazione che potesse essere stata loro conferita per decidere in merito ad altri aspetti dello statuto del personale insegnante, che una simile decisione relativa alla potestà fiscale degli Stati membri sia stata adottata in modo così informale e che dei rappresentanti siano stati autorizzati ad adottarla, tanto più che la decisione non è mai stata inserita nello statuto della Scuola né nello statuto del personale insegnante.
Non è tuttavia impossibile che essi abbiano ricevuto una delega del genere al riguardo. Se i rappresentanti erano autorizzati, allora: a) non mi sembra corretto interpretare la decisione come un « accordo provvisorio » o come un accordo da interpretare semplicemente nel senso che ogni rappresentante, al suo ritorno, dovesse cercare di persuadere il governo o l'autorità legislativa del proprio paese a dargli attuazione; b) non riterrei neppure che costituisca una semplice presa di posizione adottata dal consiglio superiore nell'ambito dei negoziati relativi ad accordi con gli Stati membri ai sensi dell'art. 28 del progetto di statuto.
Se i rappresentanti erano autorizzati, e se è esatto ritenere che la decisione abbia introdotto un'esenzione da imposte da parte dei diversi Stati membri, a mio parere, essa va considerata come adottata di comune accordo ai sensi dell'art. 3, n. 3. Mi sembra che questa disposizione non richieda l'unanimità bensì una decisione a maggioranza degli Stati membri. In questo caso, nonostante i timori espressi da due delegazioni, e la richiesta del rappresentante dei Paesi Bassi di riesaminare il problema qualora la decisione provocasse disparità di trattamento, nella decisione effettiva non si sono registrate riserve o dissensi e si può ammettere che essa sia stata adottata di comune accordo.
Il ricorrente sostiene, in via subordinata, che anche se all'inizio la « decisione del consiglio superiore » non avesse potuto essere considerata vincolante, essa ha acquisito un'efficacia obbligatoria prima del 1973 a seguito della sua attuazione ed applicazione da parte egli Stati membri per parecchi anni.
Egli asserisce che ricorrono i due requisiti necessari, nel diritto internazionale, affinché si verifichi questa situazione, in particolare una prassi statale e una opinio juris che dimostri l'osservanza di questa prassi nel convincimento che esista un obbligo giuridico in questo senso. A mio parere tuttavia, prescindendo dal fatto che la prassi delle autorità italiane non è chiara e che le modalità di attuazione della decisione in altri Stati membri variano in modo considerevole (anche se in pratica non viene riscossa alcuna imposta sul supplemento europeo) non sembra che esistano prove inconfutabili da cui risulti che gli Stati abbiano agito ritenendosi vincolati dalla « decisione ». Inoltre, non sono convinto che la nozione di un atto non vincolante che acquisisca efficacia obbligatoria con il passar del tempo attraverso la consuetudine e la prassi degli Stati membri faccia parte del diritto comunitario. Ho già sollevato dubbi in proposito nella causa 208/80, Lord Bruce of Donington/Aspden (Race. 1981, pag. 2205, in particolare pagine 2225 e 2226) e poiché nel corso del presente procedimento non è stata citata in proposito alcuna nuova autorità, questi dubbi non si sono dissolti. Non mi sembra che nel caso di specie sia stato posto il problema se la decisione del consiglio superiore si sia trasformata in diritto internazionale consuetudinario.
Se invece la decisione era altrimenti vincolante nei confronti degli Stati membri originari all'epoca in cui è stata adottata per quel che riguarda la Scuola di Lussemburgo, mi sembra, in base alle prassi adottate che essa sia stata ritenuta estensibile alle altre Scuole europee.
L'unico aspetto chiaro del problema è che i nuovi Stati membri si trovano « nella stessa situazione degli Stati membri originari » per quel che riguarda le questioni di cui è causa. Se una dichiarazione, risoluzione o presa di posizione adottata dagli Stati membri originari non aveva efficacia obbligatoria per questi ultimi, essa non potrà vincolare i nuovi Stati membri. L'obbligo di cui all'art. 3, n. 3, che impone di trasformare i principi e gli orientamenti che derivano dalla dichiarazione dalla risoluzione o altra presa di posizione e di adottare i provvedimenti necessari per la loro attuazione, va inteso in conformità.
Le difficoltà relative alla soluzione della prima questione sub b), proposta in via pregiudiziale a norma dell'art. 177, in quanto verte sugli effetti dello statuto della Scuola, dello statuto del personale insegnante, della decisione del consiglio superiore e del comportamento degli Stati membri, mi sembrano rafforzare la conclusione secondo cui la questione in esame, non rientra, sotto questo profilo, nell'ambito di applicazione dell'art. 177. Dovendo formulare una risoluzione riterrei che non è stato provato, nell'ambito di questo procedimento, che i rappresentanti fossero stati autorizzati dagli Stati membri ad adottare una decisione definitiva di esonero fiscale del supplemento europeo nei diversi ordinamenti nazionali e che, di conseguenza, non sia stato provato che detta decisione o una prassi successiva costituissero una presa di posizione relativa alle Comunità europee adottata di comune accordo dagli Stati membri originari. Di conseguenza, essa non è vincolante, in quanto tale, nei confronti del Regno Unito.
Sulla seconda questione
Tale questione è del seguente tenore:
«In subordine: se, in forza dell'ara. 5 o dell'art. 7 del trattato CEE (e del summenzionato trattato di adesione) o di qualsiasi altra norma di diritto comunitario (diversa dell'art. 3 dell'atto allegato al trattato di adesione), il diritto comunitario imponga al Regno Unito l'obbligo di dare attuazione nel proprio ordinamento interno alla suddetta decisione. »
Il ricorrente sostiene che gli artt. 5 e 7 del trattato di Roma e diversi principi generali di diritto vietano al Regno Unito di sottoporre ad imposizione fiscale il supplemento europeo e le indennità da lui percepiti. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha ritenuto superfluo esaminare la seconda questione, osservando che la decisione del consiglio superiore vincolava comunque il Regno Unito in forza dell'art. 3, n. 1, dell'atto di adesione. In udienza, tuttavia, l'agente della Commissione ha chiarito che quest'ultima si associava in toto agli argomenti dello Hurd riguardanti gli artt. 5 e 7. La Danimarca e il Regno Unito hanno sostenuto la tesi opposta.
Lo Hurd fa valere innanzitutto che l'obbligo di cui trattasi vincola il Regno Unito in forza dell'art. 5 del trattato CEE, indipendentemente dal fatto che altre disposizioni lo rendano vincolante. Egli afferma che tassando gli importi di cui è causa, il Regno Unito ha trasgredito l'art. 5 in quanto ciò arreca danno alla Scuola europea.
Sotto questo profilo egli fa riferimento ad altre due cause relative all'applicazione dell'imposta nazionale sui redditi agli emolumenti e indennità comunitari, cioè alle cause 6/60, Humblet/Belgio (Race. 1960, pag. 1125) e 208/80, Lord Brace of Donington (Race. 1981, pag. 2205).
Nella sentenza in causa Humblet la Corte ha dichiarato che in forza del protocollo sui privilegi e sulle immunità della CECA, la retribuzione versata al ricorrente nella sua qualità di dipendente dell'Alta Autorità non poteva essere presa in considerazione dalle autorità fiscali belghe ai fini dell'accertamento del reddito imponibile del coniuge. La controversia verteva unicamente sulla lettera e lo spirito di tale protocollo. Vi è tuttavia un brano della sentenza che chiarisce gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'art. 5. In questo punto la Corte ha chiarito il motivo per cui quest'esenzione fiscale è nell'interesse della Comunità, in quanto l'art. 13 del protocollo dispone che: « i privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ( ... ) ai dipendenti delle istituzioni delle Comunità nell'esclusivo interesse di quest'ultima ». La Corte ha motivato questo interesse per la Comunità all'esenzione fiscale con tre argomenti: i) l'esenzione rafforza l'indipendenza dei servizi amministrativi della Comunità rispetto alle autorità nazionali; ii) la differenza di retribuzione netta potrebbe ostacolare l'assunzione di personale da taluni Stati membri, creando così discriminazioni quanto alle reali possibilità d'accesso alle funzioni comunitarie dei cittadini di ciascuno Stato membro; e iii) se le imposte cui è soggetto il personale venissero compensate dalla Comunità questi importi dovrebbero gravare sul bilancio della Comunità.
Nella causa Lord Bruce of Donington, alla Corte è stata sottoposta la questione se uno Stato membro potesse legittimamente sottoporre ad imposizione fiscale un rimborso forfettario di spese di viaggio che il Parlamento europeo concede ai suoi parlamentari. La Corte ha dichiarato che detta imposizione era contraria al combinato disposto dell'art. 5 del trattato CEE e di altre disposizioni come l'art. 8 del protocollo sui privilegi ed immunità, salvo che non venisse dimostrato, in conformità al diritto comunitario, che detto rimborso forfettario fosse in parte di natura retributiva. Per quel che riguarda l'art. 5, la Corte ha affermato che l'obbligo derivante da questa disposizione comprende il dovere di « non adottare provvedimenti che possano ostacolare il funzionamento interno della Comunità » (cfr. pag. 2219).
Questo principio è stato ribadito in forma diversa nella sentenza in causa 231/81, Lussemburgo/Parlamento (Race. 1983, pag. 255, in particolare pag. 287), cui lo Hurd fa altresì riferimento. In tale sede la Corte ha dichiarato che in forza dei loro obblighi reciproci di leale collaborazione, sanciti in particolare dall'art. 5, gli Stati membri devono aver cura di non impedire « il buon funzionamento del Parlamento ».
Condividerei l'affermazione del ricorrente secondo cui un'imposizione fiscale sul supplemento europeo e sull'indennità comporta conseguenze dannose per la Scuola europea. Com'egli ha rilevato, ciò significa che il direttore o il vicedirettore della Scuola europea di Culham, se cittadino del Regno Unito, riceve uno stipendio netto inferiore a quello di taluni membri del personale ausiliario alle sue dipendenze. Prescindendo dal suo carattere di discriminazione in base alla cittadinanza, questa situazione è controproducente per l'unità e per l'impegno del personale.
Per conto mio, nonostante ciò sia importante per la Scuola, non riterrei tuttavia che queste conseguenze, di per sé, giustifichino la conclusione che il Regno Unito, sottoponendo ad imposizione fiscale il supplemento europeo, è venuto meno all'obbligo di agevolare l'espletamento dei compiti della Comunità o ha adottato provvedimenti che compromettano la realizzazione degli obiettivi del trattato.
Di maggior peso è invece l'argomento secondo cui uno Stato membro che tassa il supplemento europeo viene meno all'obbligo di agevolare l'espletamento dei compiti della Comunità o compromette il raggiungimento degli obiettivi del trattato in quanto la Scuola è tenuta ad indennizzare gli insegnanti per gli importi versati alle autorità nazionali a titolo di imposte sul supplemento europeo. In ultima analisi la maggior parte delle imposte pagate dallo Hurd al Regno Unito è attinta dalle finanze comunitarie.
E pacifico fra le parti che questa sia la situazione risultante dall'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, ed io ne prendo atto, per cui non è necessario interpretare quest'ultimo statuto e quindi scostarsi dalla mia opinione in merito all'incompetenza della Corte al riguardo.
E chiaro che il caso di specie è diverso dalle quattro cause a cui fa riferimento lo Hurd poiché in queste ultime la Corte è stata in grado di collegare l'obbligo generale di cui all'art. 5 alle disposizioni specifiche di un protocollo del trattato. A mio parere tuttavia la creazione e la corretta gestione delle Scuole europee costituisce un importante aspetto ausiliario dell'assegnazione del personale necessario all'adempimento dei compiti della Comunità di cui all'art. 5 del trattato. Lo statuto del personale insegnante è stato adottato in forza dello statuto della Scuola, a sua volta adottato con un trattato concluso fra gli Stati membri nel contesto del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, unico trattato comunitario esistente all'epoca.
Questa non è una questione di secondaria importanza poiché l'ammontare delle imposte accumulatesi nel corso degli anni per gli insegnanti britannici interessati è notevole. Se uno od alcuni degli altri Stati membri dovessero seguire l'esempio del Regno Unito il prelievo di fondi comunitari attraverso il bilancio delle Scuole sarebbe considerevole. Anche per quel che riguarda i casi particolari, è matematicamente possibile che l'importo totale riscosso sotto forma di imposte dallo Stato membro (dato che i rimborsi di imposta verrebbero assoggettati ad imposta, rendendo così necessario un ulteriore rimborso, anch'esso imponibile) superi l'importo corrisposto al singolo insegnante sotto forma di stipendio.
Il fatto che lo Stato membro sottoponga ad imposizione finale il supplemento europeo, in particolare quando altri Stati membri firmatari dello statuto in pratica non lo fanno, sapendo che l'ammontare di tale imposta (nella misura in cui supera l'importo dell'imposta comunitaria) sarà rimborsato dalla Comunità utilizzando i fondi comunitari, costituisce a mio parere una violazione dell'obbligo di agevolare l'adempimento dei compiti comunitari ai sensi dell'art. 5.
Questa conclusione è suffragata dall'ultimo dei tre motivi per cui la Corte, nella causa Humblet, ha ritenuto che l'esenzione a favore dei dipendenti comunitari fosse giustificata nell'interesse della Comunità. Il punto che viene in rilievo è così formulato:
« Siccome i funzionari sono interessati non già dalla remunerazione lorda ma da quella netta, ove l'esenzione delle retribuzioni comunitarie non fosse stata garantita, si sarebbe dovuto tener conto degli oneri fiscali all'atto della determinazione degli stipendi; tali oneri avrebbero quindi in definitiva gravato sul bilancio della Comunità. L'assoggettamento ad imposta delle retribuzioni di cui trattasi da parte degli Stati membri, avrebbe inoltre potuto pregiudicare l'uguaglianza fra essi; ciò infatti avrebbe potuto avere come conseguenza che imprese di taluni' Stati membri, le quali versano alla Comunità contributi relativamente elevati, avrebbero finito col finanziare indirettamente altri Stati la cui legislazione finanziaria prevedesse un'imposizione particolarmente gravosa» (cfr. pag. 1157).
Per giunta, non è accettabile la risposta fornita dal Regno Unito dichiarando che esso avrebbe ripetutamente tentato di far modificare l'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante in modo che la Scuola non fosse più tenuta a rimborsare agli insegnanti britannici di Culham gli importi versati alle autorità del Regno Unito a titolo di imposta sui redditi sul supplemento europeo e sull'indennità. Lo statuto del personale insegnante deve essere applicato nella sua versione attuale. Nonostante l'auspicio, formulato dal Regno Unito, che questi importi non gravino sulla Scuola, resta il fatto che al momento attuale la Scuola deve sostenere questi oneri e il Regno Unito ne beneficia.
Lo Hurd fa poi valere l'art. 7 del trattato.
Poiché il Regno Unito concede l'esenzione d'imposta di cui è causa agli insegnanti di Culham cittadini di altri paesi, è evidente che esso opera una discriminazione fra gli insegnanti in base alla nazionalità. Tuttavia, questa è una discriminazione a rovescio poiché gli unici insegnanti che non fruiscono dell'esenzione sono cittadini del Regno Unito.
Se uno Stato membro dovesse concedere un'esenzione d'imposta agli insegnanti nazionali senza estenderla ai cittadini di altri Stati membri che lavorano in qualità di insegnanti sul suo territorio, ritengo che oggi come oggi esso violerebbe l'art. 48 del trattato. In subordine, esso potrebbe trasgredire l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 del Consiglio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2) ai sensi del quale il lavoratore migrante « gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali ». Tuttavia, l'art. 48 non si applica alle discriminazioni operate da uno Stato membro nei confronti dei propri cittadini qualora non ricorra un elemento di internazionalità: nella causa 175/78, R./Saunders (Race. 1979, pag. 1129), la Corte ha dichiarato che le disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei lavoratori non si applicano a « situazioni puramente interne di uno Stato membro, cioè in mancanza di qualsiasi fattore di collegamento ad una qualsiasi delle situazioni contemplate nel diritto comunitario ». Dato che nelle cause riunite 35 e 36/82, Morson and Jhanjan/Paesi Bassi (Race. 1982, pag. 3723) la Corte ha esteso l'applicazione di questo principio all'art. 10 del regolamento n. 1612/68, lo stesso deve valere per l'art. 7, n. 2, di detto regolamento. Ad ogni modo, il pronome « egli » all'inizio di questa disposizione rinvia all'art. 7, n. 1, il quale così inizia: « il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali ( ... ) ».
Questo problema non può essere aggirato facendo ricorso all'art. 7 del trattato, anche se questa disposizione può costituire di per sé una fonte di diritti ed obblighi, come risulta dalla sentenza nella causa 152/82, Forcheri/Stato belga (Race. 1983, pag. 2323), ed in particolare dalla sentenza 13 febbraio 1985 nella causa 293/83, Gravier/Città di Liegi (Race. 1985, pag. 606). Ciò dipende dal fatto che il divieto contenuto nell'art. 7 rientra esplicitamente « nell'ambito di applicazione del trattato e senza pregiudizio delle disposizioni particolari ivi contenute ». Sia nella causa Saunders sia nella causa Morson la Corte ha espressamente richiamato l'art. 7 ed ha rilevato che la discriminazione a rovescio in questo campo non rientra nell'ambito di applicazione delle norme del trattato di cui è causa.
Non ritengo che questa difficoltà venga superata, come tenta di fare lo Hurd, sottolineando gli stretti vincoli fra le Scuole europee e la Comunità. Non si tratta neppure di un caso in cui un principio di parità di trattamento che si applichi ai dipendenti comunitari venga fatto valere da un dipendente contro la Comunità stessa.
Lo Hurd sostiene inoltre che poiché il richiamo al trattato CEE contenuto nell'art. 7 si estende all'atto di adesione, il divieto stabilito da tale norma riguarda gli obblighi derivanti dall'art. 3 di detto atto. Neanche questo argomento può essere accettato. Il semplice fatto che l'art. 3 si applica allo statuto della Scuola europea non rende di per sé stesso la Scuola un organismo di diritto comunitario.
Infine, il ricorrente si richiama ai principi generali del legittimo affidamento, della buona fede, dell'« estoppel » e della solidarietà comunitaria. Si presume che i cittadini del Regno Unito, candidati ad un posto di insegnante, sappiano che il Regno Unito sottopone ad imposizione fiscale il supplemento e, a mio parere, essi non possono far valere alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. Gli altri argomenti, che non sono stati sviluppati in modo approfondito, non mi sembrano in grado di modificare la conclusione raggiunta riguardo all'art. 5.
Sulla terza questione
Tale questione è così redatta:
« Qualora al Regno Unito incomba l'obbligo di cui alle precedenti questioni 1 b) o 2, se (in caso di mancata attuazione della suddetta decisione nell'ordinamento interno del Regno Unito) un componente del corpo insegnante della Scuola europea creata nel Regno Unito sia legittimato, in forza del diritto comunitario, a far valere la suddetta decisione dinanzi ai giudici del Regno Unito ».
Per i motivi esposti in precedenza, nell' esame della prima questione, i giudici nazionali non sono tenuti, in forza del diritto comunitario, ad applicare le decisioni del consiglio superiore. Tuttavia, onde permettere agli Special Commissioners di decidere la presente controversia, è indispensabile che la Corte stabilisca se lo stesso valga per il combinato disposto dell'art. 5 del trattato e dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante.
Secondo il mio punto di vista, l'art. 5 non può di per sé essere invocato dinanzi ai giudici nazionali. Esso è redatto in termini troppo generici. Così, nella causa 78/70, Deutsche Grammophon/Metro (Race. 1981, pag. 487, in particolare pag. 499) la Corte ha dichiarato che: « questa disposizione stabilisce un obbligo generale degli Stati membri, il cui contenuto concreto dipende, in ciascun caso particolare, dalle disposizioni del trattato o dai principi generali in esso impliciti». Come è stato sostenuto dall'avvocato generale Reischl nella causa 155/73, Sacchi (Racc. 1974, pag. 409, in particolare pag. 435), la decisione della Corte in proposito implica necessariamente che l'art. 5 non è applicabile in modo diretto. Parimenti, nella causa 9/73, Schlüter/Hauptzollamt Lörrach (Race. 1973, pag. 1135, in particolare pag. 1161), la Corte ha dichiarato che « gli artt. 5 e 107 lasciano agli Stati membri, per quanto riguarda l'obbligo di ciascuno di essi di considerare la propria politica in materia di cambi come un problema di interesse comune, una libertà di decisione tale che detto obbligo non può far sorgere, a favore dei singoli, dei diritti che j giudici nazionali siano tenuti a tutelare». Infine, nella causa 141/78, Francia/Regno Unito (Race. 1979, pag. 2923, in particolare pag. 2942), la Corte ha dichiarato che l'allegato VI della risoluzione dell'Aia sulla pesca « dà una forma concreta all'obbligo di collaborazione che gli Stati membri hanno assunto a norma dell'art. 5 del trattato CEE aderendo alla Comunità ». Sembra conseguirne che, considerato isolatamente, l'art. 5 sia impreciso e pertanto difetti della chiarezza necessaria per essere direttamente efficace.
Se l'art. 5 può essere considerato collegato ad un'altra disposizione di diritto comunitario direttamente applicabile è senz'altro possibile far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali obblighi derivanti dall'art. 5. Tuttavia l'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante a mio parere non ha efficacia diretta nel diritto comunitario. Così, benché il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante vieti ad uno Stato membro di assoggettare ad imposizione fiscale il supplemento europeo e le indennità a scapito della Comunità, tale divieto non può essere fatto valere dal personale insegnante della Scuola europea dinanzi ai giudici nazionali. Di conseguenza, i giudici nazionali non sono tenuti in forza del diritto comunitario ad applicare questo divieto.
Ciò non significa che l'obbligo di non sottoporre ad imposizione fiscale tali importi non possa essere giuridicamente fatto valere. Anche gli Stati membri che sono intervenuti nella causa 26/62, Van Gend en Loos/Nederlandse Administratie der belastingen (Racc. 1963, pag. 1) allo scopo di contestare l'efficacia diretta dell'art. 12 del trattato, hanno ammesso che una trasgressione di tale norma potesse dar luogo a ricorsi ex ara. 169 e 170. Ciò non rientra fra le questioni da risolvere nel caso di specie.
Alla luce di queste considerazioni ritengo che le questioni proposte vadano risolte nel modo seguente:
1
a)
La Corte di giustizia è competente, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, a pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3 dell'atto allegato al trattato di adesione 22 gennaio 1972, ed in particolare sul significato dell'espressione « ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione » (n. 1 di detto articolo) e « dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione relative ( ... ) alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri » (n. 3 del medesimo articolo). La Corte di giustizia non è competente, a norma dell'art. 177, a decidere se tali altri accordi, dichiarazioni, risoluzioni o prese di posizione siano stati adottati o conclusi ovvero a interpretarli.
b)
i)
Ai sensi della seconda frase dell'art. 3, n. 1, dell'atto relativo alla condizione di adesione, i nuovi Stati membri erano tenuti ad aderire agli accordi formalmente conclusi dagli Stati membri originari relativi al funzionamento delle Comunità o connessi alla loro azione. Lo statuto della Scuola europea, che, come tutte le parti concordano, è stato istituito con un trattato concluso fra gli Stati membri originari, era un accordo di questo tipo. La decisione del consiglio superiore del gennaio 1957 non era tale da configurare un accordo del genere.
ii)
Le « prese di posizione ( ... ) relative alle Comunità europee » adottate di comune accordo dagli Stati membri di cui all'art. 3, n. 3, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, vanno interpretate nel senso che comprendono ogni atto, provvedimento, decisione o dichiarazione di intenti che si riferisca al funzionamento della Scuola europea e che sia stato emendato o adottato collegialmente, prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione dagli Stati membri originari tramite i rispettivi rappresentanti, debitamente autorizzati, anche se a maggioranza.
iii)
L'art. 3, n. 3, non impone ai nuovi Stati membri obblighi più ampi di quelli che incombevano agli Stati membri originari che avevano adottato la presa di posizione di cui trattasi. Di conseguenza, ogni presa di posizione adottata dagli Stati membri originari che non fosse giuridicamente vincolante, o fosse soggetta a condizioni, non sarà giuridicamente vincolante per i nuovi Stati membri o sarà soggetta all'adempimento delle medesime condizioni.
2)
Il combinato disposto dell'art. 5 del trattato di Roma e dell'art. 24, n. 2, dello statuto del personale insegnante della Scuola europea vieta agli Stati membri di assoggettare ad imposizione fiscale le retribuzioni e le indennità corrisposte dalla Scuola europea ai suoi insegnanti in conformità a detto statuto del personale insegnante, a norma del quale la Scuola europea rimborserà loro in tutto o in parte tali imposte con propri fondi. Tuttavia, in base al diritto comunitario, questi insegnanti non possono far valere tale divieto dinanzi ai giudici nazionali.
3)
Non è contrario all'art. 7 del trattato di Roma il fatto che uno Stato membro rifiuti l'esenzione dall'imposta sui redditi ai suoi cittadini che insegnino presso una Scuola europea ubicata sul suo territorio, anche se detta esenzione è concessa ad insegnanti della stessa Scuola, cittadini di altri Stati.
La decisione sulle spese sostenute dalle parti nel procedimento nazionale spetta agli Special Commissioners. Gli intervenienti dovranno sostenere le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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