CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 12 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
Lo Hoge Raad dei Paesi Bassi vi ha sottoposto una serie di questioni pregiudiziali relative all'art. 27, punto 2o, della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la convenzione di Bruxelles).
Detto articolo 27 così recita:
« Le decisioni non sono riconosciute:
1)
se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello stato richiesto;
2)
se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese;
(...)».
Il presente procedimento concerne la nozione, ivi contenuta, di « tempo utile » affinché al convenuto, come la Corte ha dichiarato nella causa 228/81, Pendy Plastic, Race. 1982, pag. 2723, «venga garantita una tutela effettiva dei suoi diritti » nel caso in cui di una sentenza pronunziata in contumacia venga richiesto il riconoscimento in uno stato diverso dallo stato d'origine. In sintesi le questioni si risolvono nel problema di stabilire « se fatti avvenuti successivamente — cioè dopo la notifica o la comunicazione della domanda giudiziale — possano costringere l'attore a compiere ulteriori passi per informare il convenuto circa il procedimento imminente, di modo che, in mancanza di tali passi, il termine di cui all'art. 27, punto 2o, non comincia a decorrere», così come lo Hoge Raad stesso ha riportato la questione sollevata dal principale motivo di ricorso in cassazione (cfr. sentenza di rinvio, punto 3.5., secondo paragrafo).
I fatti
Nel resoconto dei fatti mi baserò in gran parte sull'ampia esposizione in materia contenuta nella memoria della Commissione. Ritengo giusto esporvi questi fatti in dettaglio perchè l'esame sulla tempestività di una comunicazione rende necessaria una valutazione dei fatti. Anche una risposta astratta alle questioni propostevi — per avere un effetto utile — deve pertanto tener conto in maniera soddisfacente di questi fatti.
Il sig. Bouwman, cittadino olandese, concludeva con i coniugi Debaecker e Plouvier, cittadini belgi, un contratto di locazione, decorrente dal 15 ottobre 1980, per un immobile commerciale sito in Anversa, Frankrijklei 18, in cui intendeva gestire una galleria. Il 21 settembre 1981 (un lunedì) il Bouwman lasciava i locali senza preavviso e senza comunicare un nuovo indirizzo. Il 24 settembre 1981 (un giovedì) il legale del Debaecker, l'aw. Debaecker, che secondo quanto riferito dalla Commissione è il figlio dei Debaecker, chiedeva al juge de paix (pretore) di Anversa di poter citare con termine abbreviato il Bouwman, affermando fra l'altro a questo proposito che il Bouwman era partito portando seco tutti i beni mobili « come un ladro nella notte ». Il juge de paix concedeva l'autorizzazione a citare il Bouwman a comparire il 1o ottobre 1981 (un giovedì). La citazione veniva comunicata il 24 settembre 1981 mediante ufficiale giudiziario al commissariato di polizia di Anversa (art. 37 del Codice di procedura civile belga). Veniva seguita questa procedura perché a quel momento l'avvocato non sapeva dove si trovasse il Bouwman. Egli supponeva tuttavia che il Bouwman fosse ancora residente in Anversa in quanto ancora iscritto all'anagrafe locale. Non è stato possibile effettuare la notificazione all'indirizzo di Frankrijklei 18 in quanto né il Bouwman né un membro della sua famiglia erano ivi reperibili.
Il 25 settembre il Bouwman inviava all'avvocato del Debaecker una lettera raccomandata con cui egli risolveva il contratto di locazione, restituiva le chiavi dell'immobile e comunicava che egli poteva essere raggiunto alla « casella postale 24, 2190 Essen » (sempre in Belgio). Questa lettera perveniva all'avvocato del Debaecker il 28 settembre 1981. Questi tuttavia non rispondeva e quindi non faceva neppure sapere al convenuto che questi era stato citato, presso il commissariato di polizia, a comparire il 1o ottobre dinanzi al juge de paix. Il 1o ottobre il juge de paix dichiarava la contumacia del Bouwman. Con la sentenza pronunziata subito dopo veniva dichiarato fra l'altro risolto il contratto di locazione e il Bouwman veniva condannato a versare al Debaecker l'importo di franchi belgi 1072900 a titolo di « indennità di nuova locazione ».
Secondo quanto riferito dalla Commissione, anche la sentenza in contumacia veniva notificata allo stesso modo, e cioè ancora con presentazione al domicilio di Frankrijklei e con notifica al commissariato di polizia.
Il 18 novembre il cancelliere del juge de paix di Anversa dichiarava che non era stato interposto appello né proposta opposizione contro la sentenza in contumacia. Il 18 novembre 1981 il Debaecker presentava altresì al presidente del tribunale di Breda, nei Paesi Bassi, una domanda di sequestro conservativo di un conto bancario del Bouwman in Breda. Probabilmente il Bouwman veniva a conoscenza solo allora per la prima volta dell'azione intentata nei suoi confronti.
Il 30 novembre il presidente del tribunale di Breda apponeva la formula esecutiva alla sentenza in contumacia del giudice di pace. Il 6 gennaio 1982 il Bouwman presentava opposizione contro tale decisione presso il tribunale di Breda. Il 12 ottobre 1982 quest'ultimo dichiarava fondata l'opposizione e rifiutava l'autorizzazione all'esecuzione.
Il Bouwman basava la sua opposizione, fra l'altro, sugli artt. 20 e 27 della convenzione di Bruxelles. Il tribunale riteneva che il ricorso non potesse basarsi sull'art. 20 perché quest'articolo riguarda il caso di un convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente e citato dinanzi ad un giudice di un altro stato. Nella fattispecie, il convenuto è stato invece citato dinanzi ad un giudice dello stesso stato e della stessa città in cui era domiciliato, a norma del diritto belga, e, rispettivamente, la citazione « non doveva neppure lasciare la città di Anversa per essere validamente notificata ».
Per quel che riguarda l'art. 27, punto 2o, il tribunale ha constatato la regolarità della notifica ai sensi del diritto belga. Tuttavia, il Bouwman sosteneva che il requisito della notifica in tempo utile contemplato in detto articolo sarebbe stato soddisfatto solo se, oltre all'avvenuta notifica formalmente prescritta, gli fosse stata anche comunicata, presso la casella postale, il cui numero era noto all'avvocato dell'attore dal 28 settembre, la citazione a comparire il 1o ottobre 1981 dinanzi al giudice di pace.
In base a ciò, il tribunale esaminava, conformemente alla sentenza di codesta Corte nella causa 116/80, Klomps/Michel, Race. 1981, pagg. 1608-1609, «se nel caso concreto, sussistono circostanze eccezionali che portino a concludere che la notifica o comunicazione, benché regolare, non è stata tuttavia sufficiente per mettere il convenuto in grado di cominciare a difendersi ».
In proposito il tribunale considerava che:
« Benché si debba ritenere imputabile anche allo stesso Bouwman il fatto ch'egli persino nel corso di questo giudizio ha ancora conservato come domicilio ufficiale l'indirizzo corrispondente ad un locale di cui non ha nemmeno più le chiavi, e che in via di principio dovrà sopportarne egli stesso le conseguenze, il problema di stabilire se nella citazione a comparire dinanzi al juge de paix il 1o ottobre 1981 sia stato concesso al Bouwman un termine sufficiente per preparare la propria difesa va risolto in base alle particolari circostanze di quel momento. Il tribunale ritiene la semplice notifica al commissariato di polizia insufficiente a far. decorrere un termine per la presentazione della difesa, dal momento che il Bouwman non era stato trovato al suo domicilio ufficiale, che notoriamente aveva abbandonato, che tale notifica non è stata seguita da una comunicazione di altro tipo che il Debaecker e consorte sapevano in tempo utile, per l'udienza del 1o ottobre, come il Bouwman poteva essere rintracciato. In pratica dunque il Bouwman non ha avuto la possibilità di difendersi. La sentenza del juge de paix di Anversa, emessa in contumacia, non può quindi essere riconosciuta nei Paesi Bassi ».
Avverso tale sentenza il Debaecker proponeva ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad, invocando a questo proposito due tipi di motivi che possono essere riassunti come segue. Innanzitutto egli sosteneva che l'art. 27, punto 2o, non andava applicato nel caso di specie in quanto la notifica o comunicazione « aveva avuto luogo nel rispetto di un termine fissato dal [primo] giudice e/o il convenuto aveva il domicilio [esclusivamente] nella circoscrizione o nel paese di tale giudice ». In secondo luogo, egli sosteneva che fatti intervenuti in seguito — dopo la notifica o comunicazione — non possono obbligare il ricorrente a compiere ulteriori passi per informare il convenuto del giudizio imminente di modo che il termine di cui all'art. 27, punto 2o, decorra solo se tali passi sono stati compiuti.
Lo Hoge Raad ha pertanto proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1)
Se l'art. 27, punto 2o, della convenzione europea sull'esecuzione non si applichi, per quanto riguarda il requisito, ivi contemplato, della tempestività della notifica o comunicazione della domanda giudiziale, qualora la notifica o comunicazione abbia avuto luogo entro il termine fissato dal giudice dello stato di origine e/o il convenuto fosse, esclusivamente o. no, domiciliato nella circoscrizione o nel paese del giudice.
In caso di soluzione negativa della questione sub 1 :
2 a)
Se, per stabilire se in un determinato caso sussistano circostanze straordinarie le quali fanno sì che la notifica o comunicazione di cui all'art. 27, punto 2o, sebbene regolarmente avvenuta, non era sufficiente a far decorrere il termine contemplato da detta disposizione, ci si debba basare unicamente su circostanze che sussistono al momento della notifica o comunicazione e delle quali l'attore può tener conto in quel momento.
In caso di soluzione negativa della questione sub 2 a):
2 b)
Se, in ragione di fatti avvenuti successivamente alla notifica o alla comunicazione, e in particolare del fatto che l'attore venga a conoscenza di un indirizzo del convenuto, si possa esigere che l'attore compia ulteriori passi per informare il convenuto circa il procedimento imminente, di modo che, in mancanza di tali passi, il termine contemplato dall'art. 27, punto 2o, non comincia a decorrere.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 b):
2 c)
Quale criterio si debba applicare in questo contesto. Se, in particolare, la circostanza che l'atto regolarmente notificato o comunicato non sia pervenuto al convenuto per colpa di questi osti a che il giudice, in considerazione, ad esempio, del fatto che l'attore sapeva che il convenuto aveva lasciato il suo indirizzo che valeva come domicilio, possa giudicare che erano necessari ulteriori passi nel senso sopraindicato.
2. Tutela dei diritti della difesa
Prima di passare ad esaminare le questioni proposte, mi pare opportuno sottoporvi alcune considerazioni generali circa il principio di tutela stabilito dall'art. 27, punto 2o. Questo articolo fa parte del titolo III della convenzione di Bruxelles, « del riconoscimento e dell'esecuzione » (artt. 25-49).
Va osservato innanzitutto che questa disposizione riguarda un convenuto dichiarato contumace. La posizione della sentenza in contumacia è caratterizzata da precauzioni particolari nell'ambito della convenzione di Bruxelles in considerazione delle sue conseguenze radicali.
La finalità della convenzione, basata sul principio del contraddittorio, è quella di favorire il più possibile la libera circolazione delle sentenze. A questo scopo la convenzione è strutturata in modo da dotare il procedimento originario (titolo II) di garanzie tali per cui una decisione pronunziata in uno stato viene riconosciuta in un altro senza il ricorso ad alcun procedimento (art. 26), tranne un elenco tassativo di eccezioni specificate agli artt. 27 e 28 della convenzione.
Per quel che riguarda le dette garanzie nel procedimento originario il perno del sistema è costituito dall'art. 20 concernente le sentenze in contumacia nel caso in cui un convenuto domiciliato in uno stato contraente viene citato dinanzi ad un giudice di un altro stato contraente. Può essere innanzitutto messo in rilievo il 2o comma, il quale dispone che al giudice è fatto obbligo di « sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tale senso ». Quest'articolo, che ai sensi del 3o comma dell'art. 20 costituisce una disposizione transitoria rispetto alla convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notifica e sulla comunicazione all'estero, è volto ad evitare per quanto possibile le sentenze in contumacia all'insaputa visto che nella maggior parte degli Stati membri, con l'eccezione della Repubblica federale di Germania ( 1 ), sono ammesse notifiche fittizie (« remise au parquet »). Quest'articolo, come il tribunale ha giustamente osservato, è senza dubbio inapplicabile al caso di specie. Tuttavia l'applicazione ivi data al principio fondamentale del diritto alla difesa ha, a mio parere, una rilevanza indiretta per l'interpretazione dell'art. 27, punto 2o, più sintetico al riguardo.
Nella fase del riconoscimento delle decisioni, l'art. 27, per quel che riguarda le sentenze in contumacia, costituisce una deroga al sistema della convenzione per il quale le decisioni pronunziate in uno stato contraente vengono riconosciute negli altri stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
L'art. 27, punto 2o, garantisce al convenuto condannato in contumacia all'estero una duplice tutela ( 2 ). Innanzitutto l'atto dev'essere stato regolarmente notificato. A questo proposito vanno applicate la normativa interna dello stato di origine e le convenzioni internazionali concernenti la notifica delle citazioni. In secondo luogo, anche se la notifica è avvenuta regolarmente, il riconoscimento può essere rifiutato se il giudice cui viene richiesto ritiene che l'atto non sia stato notificato al convenuto in tempo utile perché questi abbia potuto preparare la sua difesa. La nozione di tempo utile è una questione di fatto lasciata alla valutazione del giudice adito ( 3 ). Nella dottrina, il principio su cui si fondano gli artt. 20 e 27 viene descritto in modi notevolmente diversi senza tuttavia che ciò porti a risultati diversi. Nella dottrina di orientamento francese si parla di « diritti della difesa » ( 4 ), mentre in quella tedesca si parla del « principio del contraddittorio » ( 5 ).
A mio parere è altresì importante notare che nel caso di specie si tratta di un principio processuale di tutela in relazione ad un procedimento anomalo, e cioè una contumacia all'insaputa ( 6 ). Rinvio in proposito anche a quanto già precedentemente osservato circa la rilevanza indiretta che l'art. 20, 2o comma, può avere a mio parere anche nell'interpretazione dell'art. 27, punto 2o.
Dalla vostra sentenza in causa 166/80, Klomps/Michel, Race. 1981, pag. 1593, ed in particolare nei punti 19 e 20 della motivazione, si desume che il controllo obbligatorio del requisito della tempestività della notifica verte altresì sulla diligenza che le parti devono prendere in considerazione. Così mi pare per lo meno di intendere gli esempi da voi citati e di cui il giudice può tener conto, come « il modo di notifica o di comunicazione usato, i rapporti fra l'attore e il convenuto, o il carattere dell'azione che si è dovuta intraprendere per evitare la pronunzia in contumacia ». In una nota ad una sentenza francese pronunziata in base all'art. 27, punto 2o, anche il Droz sembra condividere questa tesi ( 7 ). Egli afferma ivi fra l'altro che l'art. 27, punto 2o, «“ moralise ” les relations entre les parties en présence ».
La vostra giurisprudenza sull'art. 27, punto 2o, può essere riassunta come segue (causa 166/80, Klomps/Michel; causa 228/81, Pendy Plastic/Pluspunkt) :
—
l'art. 27, punto 2o, va interpretato separatamente ed autonomamente nel seno della convenzione, indipendentemente dall'esame da parte del giudice d'origine di cui all'art. 20, 2o comma;
—
lo scopo del requisito della tempestività della notifica è quello di garantire l'effettiva tutela dei diritti del convenuto;
—
di norma questo requisito è soddisfatto nel caso di notifica regolare; il giudice deve tuttavia esaminare se nel caso concreto esistano circostanze eccezionali per cui non è stato soddisfatto il requisito della tempestività della notifica e può tener conto in ciò di tutte le circostanze della fattispecie.
3. Le questioni proposte dallo Hoge Raad
3.1.
La prima questione. Con la prima questione lo Hoge Raad chiede sostanzialmente se l'art. 27, punto 2o, per quanto riguarda il requisito della tempestività della notifica ivi contemplato, non vada applicato qualora la notifica sia avvenuta nel rispetto di un termine stabilito dal giudice di origine e/o il convenuto fosse domiciliato nello stato di origine.
L'avvocato del Debaecker ha dedotto questo motivo di ricorso in cassazione perché riteneva che codesta Corte non si fosse ancora pronunziata in modo esplicito in materia. Benché lo Hoge Raad abbia ripreso questo elemento dalla quarta questione propostavi nella causa Klomps/Michel, voi non avete ancora espressamente preso posizione su questa parte della questione.
Io sono tuttavia dell'opinione che in quella causa voi avete implicitamente risolto in modo affermativo la questione dell'applicabilità dell'art. 27, punto 2o, in un caso come quello presentato dallo Hoge Raad. Si può rilevare che in quel caso si trattava in effetti di una sentenza in contumacia ottenuta nella Repubblica federale di Germania in seguito ad una notifica effettuata nella Repubblica federale di Germania ad un convenuto che, secondo il diritto tedesco, era domiciliato nella Repubblica federale di Germania, così come è stato altresì giustamente ricordato dal Regno Unito nelle osservazioni scritte presentate in occasione del presente procedimento. Dalla vostra sentenza non risulta in alcun modo che in uria simile situazione l'art. 27 non vada applicato. Al contrario mi sembra che il domicilio non sia rilevante per il requisito della tempestività della notifica.
In questa sentenza avete considerato che l'art. 27, punto 2o, pone due condizioni: la regolarità e la tempestività. La seconda condizione, e cioè il requisito della tempestività della notifica, implica una valutazione di fatto da parte del giudice richiesto, che è però indipendente da quella riguardante la regolarità (punto 15 della motivazione). In tale sentenza inoltre, nell'ambito della quinta questione, con cui si chiedeva se la soluzione in ordine al requisito della notifica in tempo utile sia diversa nel caso in cui il giudice richiesto ritenga che il convenuto sia domiciliato in questo stato, avete considerato che la nozione di domicilio non venisse in rilievo al riguardo in quanto nella fattispecie si trattava di valutazioni di fatto (punto 23 della motivazione).
Queste considerazioni sono conformi a quelle dell'avvocato generale Reischl nelle conclusioni relative a questa causa, cui mi posso senz'altro associare. Egli si è basato al riguardo su di un'interpretazione letterale. L'art. 27, punto 2o, è formulato in senso lato e non consente limitazioni alla sua applicazione in relazione al domicilio. Esso va quindi applicato a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro domicilio ( 8 ). Ciò si contrappone all'art. 20, 2o comma, la cui sfera di efficacia è limitata ad un convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente citato a comparire dinanzi ad un giudice di un altro stato contraente.
Questa efficacia generale comprende anche le notifiche di citazioni effettuate all'interno di uno stato che hanno dato luogo a sentenze in contumacia interne di cui venga richiesto all'estero il riconoscimento o l'esecuzione come ha sostenuto l'avvocato generale Reischl nelle sue conclusioni riferendosi alla dottrina in materia ( 9 ).
Come afferma il Weser, l'applicazione dell'art. 27, punto 2o, si giustifica perché nel caso in cui si applichi solamente il diritto nazionale non sono necessariamente fornite le stesse garanzie assicurate dall'art. 20 della convenzione di Bruxelles. Al riguardo, si pensi in particolare alle differenze dei sistemi di notifica negli stati contraenti in ordine alla maggior o minore ammissibilità della notifica fittizia. Sotto questo profilo, si può ancora richiamare l'attenzione su quanto osservato dal Droz nella sua nota precedentemente citata, e cioè che un procedimento puramente nazionale gli inconvenienti dei sistemi di notifica fittizia possono essere superati dalla possibilità di proporre opposizione o di esperire gravami, il che è diverso in una causa a dimensioni internazionali. Alla luce di ciò, l'art. 27, punto 2o, costituisce una preziosa garanzia per la tutela dei diritti della difesa nel caso di una sentenza in contumacia che debba essere riconosciuta all'estero.
Infine, nella sentenza Pendy Plastic, codesta Corte ha affermato che l'esame in base all'art. 27, punto 2o, da parte del giudice richiesto è autonomo rispetto alla decisione resa in materia dal giudice dello stato di origine.
Concludendo, ritengo che l'art. 27, punto 2o, debba essere applicato anche in un caso come quello contemplato nella prima questione dello Hoge Raad.
3.2.
La seconda questione sub a) è diretta a chiedervi se per accertare l'esistenza o meno di circostanze eccezionali per cui la notifica o comunicazione, benché regolare, non sia stata tuttavia sufficiente a permettere al convenuto di preparare la sua difesa e, di conseguenza, a far decorrere il termine di cui all'art. 27, punto 2o, si debba tener conto soltanto delle circostanze esistenti al momento della notifica o comunicazione e di cui l'attore poteva tener conto in quel momento.
Per la soluzione di questa questione vi viene sottoposto l'intero arco delle possibilità. I ricorrenti in cassazione, i Debaecker, vi propongono di risolvere affermativamente la questione, nel senso che solamente le circostanze esistenti al momento della notifica possono essere prese in considerazione. Il resistente in cassazione ed i governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito ritengono invece che possano essere presi in considerazione, per la valutazione del requisito della « tempestività », anche fatti successivi alla notifica. La Commissione adotta una posizione intermedia sostenendo che in linea di principio vanno tenute presenti soltanto le circostanze esistenti al momento della notifica, fatta tuttavia eccezione per circostanze del tutto straordinarie che non possano essere imputate al convenuto ( 10 ).
La tesi del ricorrente in cassazione, secondo cui non è possibile tener conto, all'atto della notifica, di circostanze venute in essere solo in seguito, è in sé stessa esatta per quel che riguarda la notifica in quanto tale. Tuttavia, in base alla vostra sentenza in causa Klom-ps/Michel, il giudice richiesto deve procedere a un duplice esame, e cioè quello della regolarità e, separatamente, quello della tempestività della notifica. I Debaecker non hanno preso in considerazione a questo proposito il secondo esame.
Il convenuto, il governo tedesco e quello britannico si basano, a mio parere giustamente, sulla vostra sentenza di cui sopra in cui avete dichiarato che il giudice richiesto può in generale ritenere che, in esito ad una notifica regolare, ricorra il requisito della tempestività alla luce delle norme di diritto nazionale e internazionale che hanno pure lo scopo di salvaguardare gli interessi del convenuto. Tuttavia, il giudice deve esaminare se nel caso concreto esistano circostanze eccezionali che portino a concludere che la notifica non è stata effettuata in tempo utile (punto 19 della motivazione). A questo scopo il giudice può tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, comprese le modalità con cui è avvenuta la notifica, le relazioni fra l'attore e il convenuto, o il carattere dell'azione che quest'ultimo avrebbe dovuto intraprendere per evitare la pronunzia in contumacia (punto 20 della motivazione).
A mio parere non è possibile dedurne che voi abbiate inteso limitare questo esame alle circostanze conosciute al momento della notifica, altrimenti esisterebbe il rischio che il requisito della tempestività venga interpretato in modo così restrittivo e formale da farlo coincidere, di fatto, con quello della regolarità della notifica.
Ritengo importante la vostra affermazione secondo cui il giudice richiesto può tener conto di tutte le circostanze del caso di specie. Come il governo britannico ha giustamente osservato, una delle circostanze da voi citate a mo' d'esempio, e cioè l'azione che il convenuto ha dovuto intraprendere per evitare una pronunzia in contumacia, si verifica proprio dopo il momento della notifica (punto 20 della motivazione). In questo senso rileva anche la vostra affermazione secondo cui si trattava in quel caso di valutazioni di fatto (punto 15 della motivazione). Ne deduco che dall'insieme dei fatti può risultare che la notifica, benché regolare, non è stata tuttavia sufficiente per mettere il convenuto in grado di preparare la propria difesa o di intraprendere l'azione necessaria per evitare una decisione in contumacia (sintetizzando i criteri di cui ai punti 19 e 20 della motivazione). Non è evidente, tenuto conto della finalità del requisito della tempestività della notifica, che la valutazione della situazione di fatto si debba limitare al momento della notifica. Essa deve estendersi anche al periodo successivo, visto che al riguardo si tratta di valutare l'efficacia reale della notificazione.
In analogia con il punto 20 della motivazione della sentenza in causa Klomps/Michel potrebbero essere citate, nella pronuncia sul caso di specie, come circostanze di cui il giudice può tener conto, la misura in cui il convenuto deve imputare a sé stesso l'impossibilità di difendersi, il momento e le modalità particolari della notifica o comunicazione, il carattere ed il momento dei passi compiuti dal convenuto per comunicare alla controparte contrattuale (gli attori) il nuovo indirizzo dopo aver lasciato il suo domicilio ufficiale per destinazione ignota e il modo in cui gli attori hanno reagito a questi passi. Questa applicazione analogica del precitato punto 20 tiene conto anche delle circostanze che il tribunale di Breda, come già detto, ha ritenuto rilevanti nel caso di specie.
Vorrei fare ancora alcune brevi considerazioni sulla soluzione proposta dalla Commissione. Quest'ultima si fonda in particolare sul momento della notifica, in base ad una serie di argomenti come la certezza del diritto, l'interpretazione restrittiva dell'art. 27, punto 2o, e le garanzie offerte dagli ordinamenti giuridici nazionali nell'ambito dei rispettivi sistemi di notifica. La Commissione ritiene tuttavia possibile un'eccezione a questa regola generale per circostanze del tutto straordinarie e non imputabili al convenuto. Nell'elenco di esempi da me già citato in nota e che la Commissione sotto questo profilo ha menzionato all'udienza, essa ha del resto adottato in merito un punto di vista considerevolmente meno restrittivo di quello espresso nelle sue osservazioni scritte in cui erano citate soltanto circostanze aventi in un certo senso carattere di forza maggiore, come un incidente provocato da terzi o uno sciopero generale.
Sottolineo ancora una volta che secondo la vostra giurisprudenza l'art. 27, punto 2o, va interpretato in modo autonomo nell'ambito della convenzione. Le garanzie offerte dagli ordinamenti processuali nazionali non ostano ad una diversa valutazione, effettuata in base ai fatti dal giudice richiesto. A mio parere avete già respinto, al punto 19 della motivazione della sentenza in causa Klomps/Michel, un argomento simile a quello ora addotto dalla Commissione nelle osservazioni scritte. Inoltre, dalla vostra giurisprudenza desumo che l'art. 27, punto 2o, non deve essere interpretato in modo così restrittivo come sostenuto dalla Commissione nel caso di specie. Rinvio in proposito alle sentenze in causa 125/79, Denilauler, Race. 1980, pag. 1553, in cui avete dichiarato che taluni procedimenti non in contraddittorio, non preceduti da notifica, non rientrano nel titolo III della convenzione di Bruxelles, e, rispettivamente, alle cause Klomps/Michel e Pendy Plastic.
Il tipo di eccezioni che la Commissione, in particolare nelle osservazioni scritte, propone di prendere in considerazione anche dopo la notifica, è comunque, a mio parere, troppo limitato. Il giudice richiesto potrà senz'altro tenerne conto all'atto della valutazione di fatto, ma piuttosto nel senso che nella sua valutazione venga data più importanza a determinati fattori di fatto che ad altri alla luce della finalità del requisito della notifica in tempo utile di cui all'art. 27, punto 2o. Concludendo per quel che riguarda questa parte ritengo che il giudice richiesto, nell'ambito della sua valutazione sulla tempestività della notifica, possa tener conto di tutte le circostanze rilevanti per l'esercizio dei diritti della difesa e pertanto anche di quelle venute in essere dopo la notifica.
3.3.
Questione 2 b). Nella seconda parte della seconda questione vi viene chiesto se fatti avvenuti successivamente alla notifica o comunicazione, in particolare il fatto che l'attore sia venuto a conoscenza di un indirizzo del convenuto, possano far sì che l'attore sia tenuto a compiere ulteriori passi per informare il convenuto circa il procedimento imminente di modo che, in mancanza di tali passi, il termine di cui all'art. 27, punto 2o, non comincia a decorrere.
In primo luogo, il ricorrente in cassazione e la Commissione ritengono che un tale obbligo, in quanto non contemplato nella convenzione né espressamente dal diritto nazionale del giudice di origine, potrebbe dar luogo ad incertezza del diritto. Tale comportamento potrebbe derivare più da regole di cortesia che da norme giuridiche. In secondo luogo, il ricorrente in cassazione e i governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito ritengono invece che quest'obbligo derivi dalla finalità del requisito della notifica in tempo utile. Mi associo a questa opinione. Come già osservato, il requisito della notifica in tempo utile va interpretato autonomamente nell'ambito della convenzione e quindi ha carattere -autonomo rispetto al diritto nazionale tanto del giudice di origine quanto del giudice richiesto, come ha osservato l'avvocato generale Reischl nella causa Klomps/Michel (pag. 1619, colonna destra) ( 11 ). In proposito è opportuno tener presente che si tratta di una disposizione che riguarda il controllo del carattere effettivo della notifica, e ciò a tutela del convenuto nel caso di sentenza in contumacia allo scopo di garantirgli una difesa efficace dei suoi diritti ovvero di impedire una sentenza in contumacia all'insaputa. L'affermazione contenuta nella sentenza Klomps/Michel, secondo cui la notifica non è sempre sufficiente a porre il convenuto in grado di preparare la propria difesa, implica che può accadere che l'attore non possa limitarsi ad una notifica regolare. L'art. 27, punto 2o, ha appunto lo scopo di garantire il principio della tutela della difesa al di là della notifica formale. Di conseguenza, l'attore deve tener conto per quanto possibile della situazione di fatto del convenuto onde metterlo in grado di difendersi. Secondo la vostra sentenza Klomps/Michel non è necessario che il convenuto abbia effettivamente preso conoscenza dell'atto di citazione. La situazione è tuttavia diversa quando l'attore, in base alle circostanze di fatto del caso di specie, avrebbe dovuto sapere che il convenuto non avrebbe potuto venire a conoscenza della citazione e quindi non avrebbe neppure potuto preparare la propria difesa. Ciò vale tanto più nel caso in cui il convenuto, dopo la notifica dell'atto di citazione non pervenutogli, abbia comunicato un altro indirizzo, sia pure una semplice casella postale, in un altro comune. In caso contrario vi sarebbe la possibilità che il convenuto sia preso alla sprovvista da una sentenza in contumacia, pur sapendo l'attore dove il convenuto doveva essere raggiunto. Stando così le cose, la comunicazione di un nuovo indirizzo dopo la notifica può imporre all'attore, a mio parere, l'obbligo di compiere ulteriori passi per informare il ricorrente del procedimento imminente onde dargli la possibilità di preparare la sua difesa. In questo contesto, come ho già osservato, non ha rilevanza il diritto nazionale del giudice di origine.
Questa non è solo una regola di cortesia, come ha sostenuto la Commissione. Del resto, dall'istruttivo allegato che la Commissione ha prodotto con le sue osservazioni scritte risulta che nella maggior parte degli Stati membri viene appunto considerato opportuno informare ulteriormente il convenuto circa il procedimento imminente. Tuttavia, tenuto conto della natura non puramente formale del requisito della notifica in tempo utile di cui all'art. 27, punto 2o, che anzi è contraddistinto dalla questione di fatto di stabilire il carattere effettivo della notifica ai fini delle possibilità di difesa, si può ritenere che, in linea di principio, questa disposizione comporti, in un caso del genere, un obbligo giuridico di ulteriore informazione.
Un altro problema è quello di stabilire se la violazione di quest'obbligo comporti necessariamente che il termine per la notifica in tempo utile non inizia a decorrere. A mio parere è difficile poter fornire al riguardo una soluzione in termini generali, in quanto si tratta di una delle tante circostanze che possono essere prese in considerazione. La soluzione corretta è a mio parere nel senso che ciò è in concreto possibile ma non necessario, dipendendo da tutte le circostanze del caso di specie che vengono in rilievo per l'esercizio del diritto alla difesa.
3.4.
Questione 2 e). Nell'ultima parte della seconda questione lo Hoge Raad vi chiede quale criterio debba essere applicato, o, in altri termini, se l'attore non sia tenuto ad informare il convenuto quando è imputabile a quest'ultimo il fatto che l'atto non gli è pervenuto mentre il primo sapeva, dopo la notifica, dove era rintracciabile il convenuto stesso.
Tale questione concerne il comportamento processuale di ambedue le parti. Il punto di partenza è che il principio della tutela della difesa assume concreta consistenza. Esso può essere violato da ambedue le parti. In definitiva è il giudice che deve valutare, tenendo conto di tutte le circostanze, a quale comportamento sia maggiormente imputabile la mancata comparizione del convenuto all'udienza che ha dato luogo ad una pronunzia in contumacia.
Come ho già osservato in precedenza, l'attore deve tener conto, per quanto possibile, della situazione di fatto del convenuto. Ci si può tuttavia attendere da quest'ultimo che collabori, per quanto possibile, per evitare una sentenza in contumacia. A mio parere, il principio della tutela della difesa presuppone la diligenza che ambedue le parti processuali sono tenute ad osservare, come ho rilevato nella mia introduzione. Per questo motivo vi ho esposto i fatti in modo così dettagliato.
Ne consegue che, benché il convenuto sia responsabile del fatto che la notifica formale non è stata sufficiente a metterlo tempestivamente in grado di preparare la sua difesa, il giudice può tener conto, nel valutare la tempestività della notifica, anche di eventuali infrazioni processuali da parte dell'attore. Dalla motivazione della sentenza del tribunale risulta che quest'ultimo ha effettivamente preso in considerazione tutti gli aspetti del caso di specie nonché il grado di responsabilità di ambedue le parti. A questo proposito è stata però ritenuta determinante la circostanza che ogni difesa era de facto impossibile, mentre i ricorrenti in cassazione sapevano, prima dell'udienza dinanzi al juge de paix, dove il convenuto poteva essere rintracciato e informato del procedimento imminente. Ciò mi sembra del tutto conforme al principio della tutela dei diritti della difesa di cui all'art. 27, punto 2o.
4. Conclusione
Concludendo, vi propongo di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dallo Hoge Raad:
1)
Il requisito della tempestività della notifica ai sensi dell'art. 27, punto 2o, della convenzione di Bruxelles dev'essere esaminato da parte del giudice richiesto, anche qualora la notifica sia avvenuta entro il termine fissato dal giudice di origine e/o il convenuto fosse, esclusivamente o no, domiciliato nella circoscrizione di questo giudice.
2 a)
Nell'esaminare se la notifica è avvenuta in tempo utile è anche possibile tener conto di fatti o circostanze eccezionali intervenuti dopo la regolare notifica o comunicazione.
2 b)
Fatti intervenuti dopo la notifica, come il fatto che l'attore sia venuto a conoscenza di un indirizzo del convenuto, possono comportare per l'attore l'obbligo di compiere ulteriori passi per informare il convenuto. Nell'esaminare se la violazione di quest'obbligo dell'attore non faccia decorrere il termine di cui all'art. 27, punto 2o, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie che sono rilevanti per l'esercizio del diritto alla difesa.
2 c)
Un comportamento imputabile al convenuto, in seguito al quale l'atto regolarmente notificato o comunicato non gli sia pervenuto, non impedisce in linea di principio che il giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, possa ritenere che fossero necessari ulteriori passi per informare il convenuto.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
( 1 ) Relazione Jenard, GU C 59, 1979, pagg. 39-41; Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun, 1972, paragrafi 261-286; Bülow-Böckstiegel, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, art. 20.IV.1, pag. 606; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 1982, pag. 153.
( 2 ) Relazione Jenard, pag. 44.
( 3 ) Relazione Jenard, pag. 40; causa 116/80, Klomps/Michel, Race. 1981, pag. 1602; causa 228/81, Pendy Plastic, Race. 1984, pag. 2723.
( 4 ) Relazione Jenard, pag. 44; Droz, paragrafi 258 e seguenti; Weser, Convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions, paragrafi 275 e seguenti.
( 5 ) Bülow-Böckstiegel, art. 27.III, pag. 606; Kropholler, pag. 198 e seguenti.
( 6 ) Lemaire, Wat brengen de Europese geunificeerde regels betreffende de internationale rechtsbedeling, WPNR n. 5180, pagg. 413-416.
( 7 ) Tribunal de grande instance di Parigi, 6 gennaio 1982; Cour d'appel di Parigi, 4 gennaio 1983,« Revue critique » 1984, pagg. 134 e seguenti; cfr. anche Lemaire, pag. 413, relativamente all'art. 20, 2o comma.
( 8 ) Cfr. anche Droz, paragrafi 500-508 ; Bülow-Böckstiegel, art. 27.III.2, pag. 606.
( 9 ) Weser, pag. 332; Kropholler, pag. 198, par. 16.
( 10 ) Relativamente alla prassi giuridica ritengo importante citare l'elenco non esaustivo ma comunque molto dettagliato delle circostanze del tutto eccezionali che la Commissione ha presentato all'udienza.
Questo elenco comprende gli esempi seguenti:
—
persone con due o più indirizzi, come nel caso Klomps/Michel;
—
uomini di affari che fanno viaggi all'estero;
—
persone in ferie;
—
pescatori in mare;
—
persona improvvisamente ricoverata in ospedale a seguito di incidente (il che è raro) ;
—
persone che traslocano e fanno trascrivere il cambiamento di domicilio (Pendy Plastic/Pluspunkt);
—
persone che lasciano temporaneamente il loro domicilio;
—
persone che lasciano definitivamente il loro domicilio senza far trascrivere il cambiamento di domicilio né comunicarlo alla controparte; in altri termini, l'attore sa soltanto che il convenuto è partito senza sapere dove sia;
—
una variante di questo caso: successivamente il convenuto comunica, dopo la notifica, il luogo in cui può essere raggiunto assumendosi tuttavia con ciò la responsabilità della notifica effettuata al precedente indirizzo;
—
persone che lasciano il loro domicilio, fanno trascrivere il cambiamento di domicilio e lo comunicano tempestivamente alla controparte; in altri termini, l'attore sa in anticipo dove è possibile rintracciare il convenuto (secondo la Commissione questa è una situazione molto particolare) ;
—
privati che non sono commercianti e che perciò potrebbero fruire di una maggiore tutela (secondo la Commissione questo può essere un caso molto particolare);
e un ultimo esempio:
—
persone che non possono preparare la loro difesa a causa di fattori esterni di cui non sono responsabili, come
—
un incidente (causato da un terzo);
—
uno sciopero generale delle poste;
—
un motivo molto particolare che costringa a lasciare improvvisamente l'immobile (per esempio l'assistenza ad un familiare ammalato, l'incendio, ecc.); gli eventi di questo tipo possono essere molto particolari.
( 11 ) Cfr. anche Bulow-Böckstiegel, art. 27.III. 4, sub b).
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