CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARI OTTO LENZ
del 21 novembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
Al centro del procedimento su cui oggi prendo posizione si pone la questione se il Regno del Belgio, per non essersi uniformato alla decisione della Commissione 16 febbraio 1983 riguardante un aiuto del governo belga ad un'impresa dell'industria della ceramica sanitaria ( 1 ), abbia trasgredito un obbligo impostogli dal trattato.
1.
Una holding pubblica della regione belga della Vallonia è, dal 1979, la principale azionista della SA Boch, un'impresa del settore della ceramica sanitaria. Il 3 agosto 1981 la regione decideva di partecipare con 475 milioni di BFR ad un aumento di capitale. Questo conferimento di capitale pubblico doveva consentire all'impresa, che da molti anni lavorava con perdite elevate e si trovava quindi in una difficile situazione finanziaria, di ricostituire il proprio capitale e proseguire la sua attività fino a quando non fosse stato elaborato un piano di riorganizzazione dell'industria della ceramica.
La Commissione delle Comunità europee (ricorrente) chiedeva di conoscere questo provvedimento e nell'aprile e nel giugno del 1982 si rivolgeva al governo del Regno del Belgio (convenuto) per ricordargli l'obbligo, imposto dall'art. 93, n. 3, del trattato, di comunicare tempestivamente i progetti di aiuti. I telex della ricorrente rimanevano senza risposta.
Nel settembre del 1982 la ricorrente avviava la procedura di esame degli aiuti contemplata dall'art. 93, n. 2, del trattato. Essa accertava cha gli aiuti erano stati concessi senza che il convenuto avesse seguito il procedimento di cui all'art. 93, n. 3, del trattato (comunicazione alla ricorrente degli aiuti progettati).
La ricorrente, terminata la procedura di esame degli aiuti ex art. 93, n. 2, del trattato, emetteva la menzionata decisione 16 febbraio 1983, il cui contenuto essenziale è il seguente:
« Articolo 1
Gli aiuti concessi dal governo belga ad un'impresa dell'industria della ceramica non sono compatibili, ai sensi dell'articolo 92 del trattato, con il mercato comune: la relativa compartecipazione deve essere soppressa.
Articolo 2
Entro tre mesi dalla notifica di questa decisione, il Belgio informa la Commissione dei provvedimenti adottati per uniformarsi alla decisione stessa ».
Nella motivazione della citata decisione la ricorrente ha esposto dettagliatamente i motivi per cui le sovvenzioni del convenuto erano tali, nel caso in esame, da incidere sugli scambi fra Stati membri e da alterare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, n. 1, del trattato.
Il divieto di sovvenzioni di cui all'art. 92, n. 1, del trattato comprenderebbe sia i conferimenti di capitale da parte del governo centrale, sia quelli provenienti da enti pubblici sottoordinati. Nel caso di specie, la partecipazione per 475 milioni di BFR in un'impresa il cui capitale e le cui riserve corrispondono a 25,4 milioni di BFR costituirebbe un aiuto ai sensi dell'articolo 92, n. 1, del trattato.
Una sovvenzione del genere, con cui si volevano garantire la continuazione dell'attività e capacità produttive, sarebbe tale da incidere in modo particolarmente grave sulle condizioni della concorrenza, poiché il libero giuoco delle forze del mercato imporrebbe di norma la chiusura dell'impresa in questione, cosa che, in una situazione in cui il settore industriale interessato deve far fronte ad un eccesso di capacità, offrirebbe ai concorrenti più competitivi possibilità di espansione.
La decisione espone inoltre i motivi per cui la detta sovvenzione non può essere considerata compatibile con il mercato comune neppure ai sensi dell'art. 92, n. 3, del trattato. La decisione dichiara infine che lo sviluppo dell'industria della ceramica, dato soprattutto l'eccesso di capacità esistente nella Comunità, ha portato alla conclusione che la sovvenzione delle capacità produttive mediante aiuti statali non è conforme all'interesse generale.
La citata decisione della ricorrente non era impugnata entro il termine di due mesi stabilito dall'art. 173, terzo comma. Essa pertanto non è ulteriormente impugnabile.
Decorso il termine per l'impugnativa, il convenuto si rivolgeva alla ricorrente con lettera 3 giugno 1983 in cui criticava la decisione, affermando tra l'altro che il provvedimento adottato non era una sovvenzione di cui la ricorrente avrebbe dovuto essere informata ex art. 93, n. 3, del trattato. A torto, inoltre, la ricorrente avrebbe escluso l'applicazione delle deroghe contemplate dall'art. 92, n. 3, del trattato, secondo le quali determinati aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Del resto il diritto nazionale belga non consentirebbe di uniformarsi alla decisione, poiché la riduzione di capitale, connessa alla restituzione del capitale conferito, non potrebbe incidere sui diritti dei terzi.
Infine il convenuto chiedeva alla ricorrente di spiegare che cosa essa intendesse affermando che la sovvenzione doveva essere soppressa, e quali conseguenze ne deriverebbero secondo la sua opinione.
Nella lettera di risposta del 22 luglio 1983, la ricorrente fissava al convenuto un ulteriore termine di 15 giorni per comunicarle i provvedimenti adottati per uniformarsi alla decisione. La lettera non conteneva le spiegazioni chieste dal convenuto; si limitava a dichiarare che si dovevano prima di tutto adempiere gli obblighi imposti dal diritto comunitario.
In una seconda lettera del 5 settembre 1983 il convenuto confermava il proprio punto di vista senza fornire alcuna informazione sui provvedimenti adottati o in progetto allo scopo di dare esecuzione alla decisione della ricorrente.
In seguito la ricorrente accertava che il convenuto non si era uniformato alla decisione e che erano stati concessi senza comunicazione altri aiuti all'impresa per coprirne le perdite ( 2 ).
La ricorrente ha, quindi, adito la Corte di giustizia ex art. 93, n. 2, 2o comma del trattato.
2.
La ricorrente chiede alla Corte:
—
di accertare che il Regno del Belgio, non essendosi uniformato alla decisione della Commissione 16 febbraio 1983, riguardante una sovvenzione concessa dal governo belga ad un'impresa dell'industria della ceramica sanitaria, ha trasgredito un obbligo derivante dal trattato;
—
di condannare il Regno del Belgio alle spese di causa.
Il convenuto chiede alla Corte :
—
di respingere il ricorso;
—
di condannare la ricorrente alle spese processuali.
3
a)
La ricorrente deduce di aver accertato, nella procedura ex art. 93, n. 2, del trattato, l'incompatibilità con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92, dell'aiuto di cui è causa. Essa era perciò obbligata, a norma dell'art. 93, n. 2, 1o comma, a decidere che lo Stato membro doveva sopprimere o modificare l'aiuto entro un termine da essa stessa stabilito.
Le decisioni vincolerebbero, ex art. 189 del trattato, in tutti i loro elementi, i destinatari in esse indicati. Il convenuto, fino al giorno in cui il ricorso è stato proposto, non si sarebbe uniformato alla decisione già comunicatagli con lettera del 24 febbraio 1983 né avrebbe mostrato, in alcun momento, la minima intenzione di uniformarvisi. Al contrario, nel 1983 sarebbero stati concessi all'impresa in questione nuovi aiuti, nemmeno essi notificati alla ricorrente.
Inoltre lo Stato membro destinatario di una decisione ex art. 93, n. 2, del trattato non potrebbe contestarne la legittimità nel corso di un procedimento promosso dalla Commissione ex art. 93, n. 2, 2o comma, qualora abbia lasciato scadere il termine perentorio dell'art. 173, 3o comma, del trattato, senza impugnare la decisione stessa nel modo stabilito da questa norma.
Né potrebbe il convenuto invocare disposizioni, prassi o circostanze del proprio ordinamento giuridico interno, per giustificare la mancata osservanza di obblighi derivanti da decisioni comunitarie.
L'oggetto dell'obbligo gravante sul convenuto sarebbe pienamente chiaro, come assolulamente individuabile sarebbe la sovvenzione di cui la Commissione esige la soppressione. Si tratterebbe infatti di un caso concreto e di un aiuto mirato, dell'ammontare di 475 milioni di BFR, sotto forma di partecipazione di un ente, partecipe del potere statale, al capitale dell'impresa in questione.
b)
Il convenuto ribadisce di non aver trasgredito gli obblighi che gli derivano dall'art. 93, n. 2, del trattato, per non aver eseguito quanto disposto dall'art. 1 della decisione 16 febbraio 1983.
Esso non si sarebbe uniformato alla decisione della Commissione per i seguenti motivi:
Secondo la prassi attuale della ricorrente nel campo delle partecipazioni pubbliche, l'obbligo imposto dall'art. 1 della decisione di sopprimere la sovvenzione, sarebbe ineseguibile nelle circostanze del caso concreto.
La ricorrente, nonostante le ripetute richieste del convenuto, avrebbe omesso di farlo, mediante le necessarie indicazioni integrative in grado di determinare il contenuto dell'obbligo di soppressione del supposto aiuto.
Il convenuto si richiama alla seconda relazione sulla politica della concorrenza ( 3 ), nella quale per ¡a prima volta la ricorrente ha preso posizione sulle partecipazioni pubbliche. Da tale relazione risulterebbe che l'art. 222 del trattato non osta, in linea di principio, alla partecipazione statale al capitale di un'impresa. In determinati casi tale partecipazione potrebbe invero costituire un aiuto incompatibile con il mercato comune; ma ciò non significherebbe che una simile linea di condotta possa di per sé e a priori essere immediatamente equiparata ad un regime di aiuti. La ricorrente potrebbe perciò accertare solo a posteriori se una partecipazione abbia l'effetto di un aiuto. A questo punto di vista si sarebbe nuovamente richiamata la ricorrente nella settima Relazione sulla politica della concorrenza ( 4 ).
Nella misura in cui la compatibilità di tale partecipazione con l'art. 92 del trattato può essere valutata solo a posteriori, l'obbligo di restituzione inciderebbe gravemente sui diritti dei terzi incolpevoli in tutti i casi in cui i profitti dell'impresa non fossero sufficienti per la restituzione stessa. In tutti gli Stati membri, infatti, il capitale dell'impresa sarebbe considerato una garanzia per i creditori e ciò significherebbe che ogni riduzione del capitale sociale abbisogna necessariamente del consenso dei creditori della società e potrebbe essere realizzata solo con i profitti disponibili. Nell'imporre l'obbligo di « sopprimere » la contestata partecipazione, la ricorrente non avrebbe tenuto sufficientemente conto della particolare natura dell'intervento pubblico nei casi in cui si configura come partecipazione al capitale di un'impresa.
Il fatto che il capitale dell'impresa costituisca per i creditori una garanzia che compensa la limitazione di responsabilità dei soci e che non può essere lesa, costituirebbe un principio fondamentale del diritto societario in tutti gli Stati membri. Questo principio avrebbe ricevuto conferma dalla seconda direttiva del Consiglio, 13 dicembre 1976, « intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. 58, 2o comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale delle stesse » ( 5 ).
Né a ciò potrebbe essere opposto che l'art. 92 del trattato deve prevalere sugli interessi dei creditori dell'impresa. Altrimenti, fino a quando non vi sia un criterio in base al quale si possa giudicare a priori dell'illegittimità di una partecipazione pubblica, gli interessi dei terzi incolpevoli, la cui buona fede non può essere messa in discussione, verrebbero lesi.
Aggiunge poi il convenuto che, nonostante le sue richieste, la ricorrente non avrebbe fatto alcuna ulteriore precisazione sull'entità dell'obbligo di « sopprimere » i supposti aiuti. Come già rilevato dalla Corte nella sentenza 12 luglio 1973 nella causa 70/72 ( 6 ), le decisioni adottate ex art. 93, n. 2, del trattato, potrebbero spiegare piena efficacia giuridica solo a condizione che la Commissione indichi allo Stato membro interessato in quale misura essa ritenga l'aiuto inconciliabile con il trattato e questo perciò vada soppresso o modificato.
Poiché la ricorrente ha omesso di precisare l'entità dell'obbligo in questione, nessun addebito potrebbe essere mosso al convenuto in ordine all'inadempimento dell'obbligo stesso.
Nella controreplica e all'udienza, il convenuto ha allegato di non voler contestare in alcun modo la legittimità della decisione 16 febbraio 1983. Egli si limiterebbe a sostenere l'assoluta impossibilità di uniformarsi alla decisione, a causa delle difficoltà sorte al momento dell'esecuzione.
La logica del sistema di controllo predisposto dall'art. 92 del trattato esigerebbe che gli Stati membri sappiano a priori in modo estremamente preciso quando sia prevista la comunicazione di un progetto di partecipazione, in modo che si possa esaminarne tempestivamente la compatibilità con l'art. 92 del trattato. La ricorrente avrebbe tuttavia omesso finora di precisare i criteri secondo i quali gli Stati membri possono stabilire quando una partecipazione pubblica implichi l'obbligo di preventiva comunicazione ex art. 93, n. 3, del trattato. Fino a quando il controllo della compatibilità di partecipazioni pubbliche con l'art. 93 del trattato sarà affidato soltanto ad una valutazione a posteriori, la Commissione non potrebbe pretendere la soppressione di partecipazioni reputate incompatibili con l'art. 92 del trattato, senza ledere gravemente i diritti dei terzi, trasgredire il principio fondamentale dell'uguaglianza degli azionisti, nuocere alla certezza del diritto ed incontrare difficoltà insormontabili al momento dell'esecuzione.
B —
Nell'esporre il mio parere su questa causa, ritengo opportuno chiarire anzitutto quale possa essere ormai l'oggetto del contendere.
Poiché il convenuto non ha impugnato la decisione della ricorrente entro il termine stabilito dall'articolo 173, n. 3, del trattato, questa decisione non è più impugnabile. Secondo la costante giurisprudenza della Corte ( 7 ), la legittimità di detta decisione della ricorrente non può essere ulteriormente messa in dubbio dal convenuto. Le allegazioni del convenuto relative ai problemi se una partecipazione pubblica di capitale si configuri come aiuto, se la ricorrente dovesse essere informata prima dell'assunzione di tale partecipazione e se tale aiuto non possa essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, n. 3, del trattato, non possono più essere prese in considerazione nella presente causa; in questa misura non si può tener conto di quanto dedotto dal convenuto.
L'unica questione che può ancora essere presa in considerazione è se la decisione della ricorrente fosse sufficientemente precisa per poter essere eseguita e se contenesse una disposizione volta ad ottenere dal convenuto un comportamento giuridicamente possibile.
Invero si potrebbe certo sostenere che anche le due questioni ultime menzionate avrebbero dovuto essere sollevate dal convenuto in sede di sindacato sulla legittimità della decisione della ricorrente in data 16 febbraio 1983. Tuttavia la Corte, nelle sentenze 12 luglio 1973, causa 70/72, e 15 novembre 1983, causa 52/83, ha esaminato la questione della sufficiente precisione delle rispettive decisioni della Commissione, nonostante queste non fossero state impugnate dai rispettivi convenuti.
L'avvocato generale Mancini, nelle conclusioni per la causa 52/83, aveva interpretato il modo di procedere della Corte nella sentenza 12 luglio 1973, nella causa 70/72, nel senso che essa nell'imprecisione della decisione aveva ravvisato una « discriminante » per il convenuto, che non aveva eseguito la decisione della ricorrente.
Dal diritto amministrativo tedesco mi è nota la figura dell' « atto amministrativo nullo » il quale — contrariamente all'atto amministrativo solo illegittimo, che dev'essere impugnato se non lo si vuole eseguire — non deve essere impugnato poiché, essendo nullo, non produce alcun effetto giuridico.
In relazione a queste considerazioni non ritengo sia senz'altro da escludere che una decisione non più impugnabile di un organo comunitario (come in questo caso) possa non essere eseguita in quanto non sufficientemente precisa oppure diretta ad ottenere un comportamento giuridico impossibile. Ciò avrebbe come conseguenza che la « non-decisione » non potrebbe produrre alcun effetto giuridico anche se non fosse stata impugnata entro il termine di due mesi stabilito dall'art. 173, 3 comma, del trattato.
1. Sulla precisione della decisione 16 febbraio 1983
Nelle versioni che fanno fede, l'art. 1 della decisione 16 febbraio 1983 recita:
« L'aide en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique accordée par le gouvernement belge est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit dès lors être supprimée.
De door de Belgische Regering verleende steun ten behoeve van een onderneming in de ceramische sector is onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 92 van het EEG-Verdrag en dient derhalve te worden obgeheven. »
L'art. 93, n. 2, 1o comma, del trattato dispone:
« Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati un termine per le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno stato o mediante fondi statali non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato ».
La ricorrente, con la decisione 16 febbraio 1983, ha perciò accertato l'incompatibilità con il mercato comune di un aiuto specificamente indicato ed ha prescritto una delle due conseguenze giuridiche contemplate in modo vincolante nel trattato. Il singolo provvedimento considerato un aiuto inammissibile è indicato nella decisione in modo univoco. Altrettanto univoca è la conseguenza giuridica prescritta: il capitale conferito ad un'impresa, trasgredendo le norme sostanziali e formali del trattato in fatto di aiuti, deve esserle ritolto.
Il fatto che la partecipazione configuri un aiuto incompatibile con il mercato comune costituisce parte integrante della decisione non più impugnabile della ricorrente e non può quindi essere più contestato. Solo pro memoria rilevo tuttavia che la Corte, nella sentenza 14 novembre 1984 (causa 323/82 ( 8 )) ha confermato che le partecipazioni al capitale di un'impresa possono essere considerate degli aiuti. Al n. 31 della citata sentenza la Corte ha esposto quanto segue:
« Dalle citate disposizioni risulta che il trattato prende in considerazione gli aiuti concessi dagli stati o mediante risorse statali ” sotto qualsiasi forma ”. Ne consegue che non si può fare una distinzione di principio a seconda che un aiuto venga concesso sotto forma di prestiti o sotto forma di partecipazione al capitale delle imprese. Entrambe queste forme di aiuto sono colpite dal divieto dell'art. 92, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite da questa norma. »
Del pari, solo pro memoria dirò che la ricorrente è perlomeno competente (direi addirittura: obbligata) ad intimare la restituzione dell'aiuto illegittimamente concesso. Già nella citata sentenza 12 luglio 1973 (causa 70/72) la Corte lo ha confermato e al n. 13 ha affermato:
« ( ... ) la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune, è competente a decidere che lo stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto. Per avere un effetto utile, l'abolizione o la modifica possono implicare l'obbligo di chiedere il rimborso di aiuti concessi in spregio al trattato, di guisa che, qualora non si provveda al recupero, la Commissione può adire la Corte.
( ... )
Poiché lo scopo del trattato è quello di giungere all'effettiva eliminazione degli inadempimenti e dei loro effetti passati e futuri, spetta infatti agli organi comunitari che hanno il compito di garantire il rispetto del trattato il determinare in quale misura l'obbligo imposto allo Stato membro possa concretarsi nei pareri motivati o nelle decisioni adottate in forza dell'art. 169 e, rispettivamente, dell'art. 93, n. 2, come pure nei ricorsi proposti alla Corte.
( ... ) ».
Poiché il convenuto ha citato la sentenza 12 luglio 1973 (causa 70/72) anche a sostegno dell'assunto di non poter eseguire la decisione della ricorrente, mi sia ancora consentito rilevare che la decisione della ricorrente su cui verteva la causa 70/72 non si può paragonare con la decisione della ricorrente 16 febbraio 1983.
Nella decisione della ricorrente, 17 febbraio 1971, sugli aiuti ( 9 ) concessi ai sensi dell'art. 32, n. 1, della legge sull'adattamento ed il risanamento delle miniere di carbon fossile e dei bacini carboniferi tedeschi, nell'art. 1 è contenuta la seguente disposizione:
« La Repubblica federale di Germania adotta senza indugi tutti gli opportuni provvedimenti per sospendere la concessione di premi agli investimenti indifferenziati ( ... ) ».
Questa decisione era effettivamente indeterminata in quanto dovevano essere adottati opportuni provvedimenti, per far cessare la concessione di indifferenziati premi agli investimenti. La ricorrente in quella causa non aveva invero spiegato quali provvedimenti si dovessero adottare e che cosa si dovesse intendere per concessione di premi non indifferenziati. La Corte aveva perciò ritenuto nella sentenza, in considerazione dell'incertezza riguardo ad uno degli aspetti essenziali del divieto formulato dalla Commissione, che non si poteva far carico alle autorità tedesche di aver tenuto conto dei legittimi interessi dei finanziatori anche nelle zone più tardi escluse dalle sovvenzioni.
Tuttavia nel caso in esame le cose stanno in modo completamente diverso, poiché l'unico provvedimento che dev'essere annullato è indicato chiaramente, e per soppressione dell'aiuto si può intendere soltanto la restituzione al finanziatore del capitale illegittimamente investito.
Il risultato così raggiunto non può essere modificato dal fatto che in altri casi, citati dal convenuto, la soppressione degli aiuti sia avvenuta altrimenti. In questi altri casi, infatti, contrariamente al caso in esame, il convenuto aveva discusso con la ricorrente le modalità della soppressione.
Infine il convenuto ha dedotto che la ricorrente aveva disposto solo la soppressione dell'aiuto e non la distruzione dell'impresa a cui vantaggio era andato l'aiuto stesso. Ora, poiché la soppressione dell'aiuto avrebbe necessariamente causato il fallimento dell'impresa, la ricorrente non avrebbe preso in considerazione la restituzione al finanziatore del capitale investito.
È certo esatto che la ricorrente non ha intimato la rovina dell'impresa; né a ciò era autorizzata.
L'eccezione del convenuto può quindi essere intesa solo nel senso che la ricorrente non si era resa conto delle conseguenze economiche che l'esecuzione della decisione avrebbe avuto.
La ricorrente si è invece esattamente rappresentata tali conseguenze, come si evince dalla motivazione della decisione, in cui ha dichiarato quanto segue:
« Un tale aiuto, con cui si vuole assicurare la continuazione dell'attività produttiva, può nuocere in modo particolarmente grave alle condizioni della concorrenza, perché il libero giuoco delle forze del mercato imporrebbe di nonna la chiusura dell'impresa in questione, cosa che, in una situazione in cui il settore interessato deve affrontare una sovraproduzione, permetterebbe ai concorrenti più competitivi di espandersi e rafforzarsi ».
Lo spirito del divieto generale di aiuti sancito nel trattato è proprio questo: in una situazione economica caratterizzata da eccesso di capacità all'occorrenza devono essere eliminate le imprese la cui sopravvivenza è impossibile secondo il libero giuoco delle forze del mercato e alle quali non possono essere concessi aiuti legittimi.
Dopo tutto ciò, sono dell'opinione che la critica mossa dal convenuto alla decisione della ricorrente 16 febbraio 1983, di non essere sufficientemente precisa e perciò ineseguibile, non colga nel segno.
2. Sull'impossibilità giuridica di dare esecuzione alla decisione 16 febbraio 1983
Il convenuto sostiene che sarebbe giuridicamente impossibile eliminare la partecipazione statale all'impresa mediante la restituzione del capitale al finanziatore. A ciò osterebbero disposizioni di diritto nazionale (belga) e di diritto comunitario. Secondo i due ordinamenti giuridici sarebbero consentiti versamenti agli azionisti solo attingendoli dagli utili dell'impresa, utili che nel caso concreto non sussisterebbero.
Riguardo a questo assunto si deve notare innanzitutto che il controverso afflusso di capitale era sin dall'inizio in contrasto tanto, dal punto di vista formale, con l'art. 93, n. 3, del trattato CEE, quanto, sotto il profilo sostanziale, con l'art. 92 dello stesso.
Secondo l'art. 93, n. 3, del trattato, già la sovvenzione progettata avrebbe dovuto essere comunicata alla ricorrente; il provvedimento di aiuto non avrebbe potuto essere attuato prima che la ricorrente avesse emesso una decisione definitiva. Il convenuto ha trasgredito ambedue gli obblighi, per cui il conferimento di capitale era illegittimo.
Il provvedimento di aiuto era inoltre illegittimo anche da un punto di vista sostanziale, in quanto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato. Ciò si desume, come già più volte detto, dall'inoppugnabile decisione della ricorrente 16 febbraio 1983.
Per quanto attiene alla soppressione dell' aiuto, il convenuto si è richiamato alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976 ( 10 ).
Questo argomento, tuttavia, non convince. È vero che la citata direttiva, in particolare negli artt. 15 e segg. e 32 e segg., contiene norme di tutela per i creditori delle società per azioni. L'art. 15, ad esempio, vieta le « distribuzioni » agli azionisti se da ciò risulti una riduzione del capitale sottoscritto. Secondo l'art. 32, in occasione delle riduzioni di capitale, dev'essere prestata garanzia ai creditori per i crediti non ancora esigibili; fino a quando i creditori non siano stati soddisfatti, non sono consentiti pagamenti agli azionisti.
Entrambe le disposizioni, infatti, si basano sicuramente sul principio secondo il quale il capitale di una società per azioni deve servire tra l'altro a garantire i creditori sociali e perciò non può essere diminuito a loro danno. Tale concetto, tuttavia, non ha attinenza con il caso in esame.
L'art. 15 contempla il caso della « distribuzione » agli azionisti, che può essere attinta solo dagli utili sociali. Essendo pacifico che l'impresa non dispone di utili, resta esclusa la restituzione, mediante « distribuzione », della partecipazione realizzata illegittimamente.
Nemmeno l'art. 32 può avere rilievo qui, poiché le disposizioni sulla riduzione del capitale si possono riferire solo alla riduzione del capitale legittimamente sottoscritto. Nel caso in questione, invece, poiché si tratta di eliminare un conferimento illegittimo di capitale, non si possono applicare queste disposizioni a favore dei creditori delle società per azioni, in quanto essi non hanno alcun diritto a che il capitale illegittimamente sottoscritto rimanga intatto a garanzia dei loro crediti nei confronti della società.
Questa interpretazione della direttiva è inevitabile. L'interpretazione contraria, infatti, filetterebbe in questione la validità della direttiva, in quanto contrasterebbe con gli artt. 92 e 93 del trattato. È infatti vietato agli organi comunitari emanare norme in contrasto con le disposizioni del trattato o che ne sminuiscano l'efficacia pratica.
Il convenuto non può, quindi, richiamarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, allo scopo di sottrarsi agli obblighi impostigli dagli artt. 92 e 93 del trattato.
Lo stesso vale per l'assunto secondo il quale il diritto interno dello stato osterebbe alla restituzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, infatti, uno Stato membro non può richiamarsi a disposizioni, prassi o circostanze del proprio ordinamento interno, per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario ( 11 ).
Nemmeno il richiamo generale alla tutela dei « terzi incolpevoli », coglie nel segno. Il principio della tutela non può servire per giustificare a posteriori un aiuto concesso in ¡spregio del diritto comunitario. I terzi, qualora fossero danneggiati dall'illegittimo comportamento delle autorità del paese convenuto, potrebbero adire i giudici nazionali e valersi delle norme nazionali sulla responsabilità degli organi statali in caso di comportamento illegittimo.
C —
Propongo perciò di decidere come segue:
1)
Il Regno del Belgio, non essendosi uniformato alla decisione della Commissione 16 febbraio 1983, riguardante un aiuto del governo belga ad un'impresa dell'industria della ceramica sanitaria, ha trasgredito un obbligo impostogli dal trattato.
2)
Il Regno del Belgio è condannato al pagamento delle spese processuali.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) GU L 91, pag. 32.
( 2 ) Una di queste sovvenzioni è oggetto della causa 40/85, Regno dei Belgio/Commissione.
( 3 ) Commissione (CECA, CEE, Euratom): — Seconda Relazione sulla politica della concorrenza (supplemento alla « Sesia Relazione completa sull'attività delle Comunità europee»), Bruxelles-Lussemburgo, aprile 1973, n. 122 e segg.
( 4 ) Settima Relazione sulla politica della concorrenza, n. 232.
( 5 ) GU 1977, L 26, pag. 1.
( 6 ) Sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Repubblica federale di Germania, Racc. 1973, pag. 813.
( 7 ) Vedasi sentenza 15 novembre 1983, causa 52/83, Commissione/Repubblica francese, Racc. 1983, pag. 3707, e sentenza 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Regno del Belgio Racc. 1978, pag. 1881.
( 8 ) Sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82, SA Intermills/Commissione, Racc. 1984, pag. 3809.
( 9 ) GU L 57, pag. 19.
( 10 ) Seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976« intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. 58, 2o comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale delle stesse » (GU 1977, L 26, pag. 1).
( 11 ) Vedasi, ad esempio, la sentenza 28 marzo 1985, causa 215/83, Commissione/Regno del Belgio, Race. 1985, pag. 1045.
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