CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARRAON
del 5 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La Cour du travail di Liegi e la Cour du travail di Mons si sono rivolte a voi in via pregiudiziale nell'ambito di due controversie tra l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (in prosieguo: ONPTS) e i sigg. Romano (causa 58/84) e Ruzzu (causa 117/84).
Poiché le situazioni in cui si trovano gli interessati sono quasi identiche tra loro sia
—
Romano
—
31.3.1927 — 31.12.1940: lavoratore dipendente in Italia
—
17.5.1941 — 13.5.1943: minatore di galleria in Germania
1.1.1944 — 30.6.1947: minatore di galleria in Italia
—
Diritto a due pensioni parziali in ciascuno dei suddetti paesi
—
13.10.1947 — 28.2.1959: minatore di galleria in Belgio
—
1.3.1959 — 31.12.1972: minatore di galleria invalido con pensione del fondo belga per le malattie professionali, periodo equiparato ad un periodo di occupazione effettiva
A riposo dal 1o 1.1973
Periodo complessivo d'occupazione riconosciuto in Belgio: 25 anni
Pensione attribuita il 26.10.1979 dal-l'ONPTŞ con effetto dal 1o 4.1975: 25/30 delle spettanze complessive di pensione in Belgio più pensioni parziali proratizzate tedesca e italiana sotto il profilo fattuale che dal punto di vista giuridico, le presenti conclusioni possono valere per entrambe le cause.
Il Romano e il Ruzzu, entrambi d'origine italiana, emigravano per lavorare in Belgio come minatori di galleria dopo essere stati occupati per un certo periodo in Italia e in Germania, il primo, e unicamente in Italia il secondo.
La seguente tabella comparativa mette in evidenza la somiglianza tra i due casi:
Ruzzu
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tra il 1937 e 1952, lavoratore agricolo in Italia per poco più di cinque anni
Diritto ad una pensione parziale in Italia
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3.11.1952 — 3.2.1969: minatore di galleria in Belgio
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1.5.1969 — 31.10.1977: idem
—
A riposo dal 1.1.1977
Periodo complessivo d'occupazione riconosciuto in Belgio: 26 anni
—
Pensione attribuita il 6.2.1981 dall'ONPTS con effetto dal 1o 11.1977: 26/30 delle spettanze complessive di pensione in Belgio più pensione parziale proratizzata italiana.
All'epoca del collocamento a riposo del Romano e del Ruzzu la maturazione delle spettanze di pensione era disciplinata dall'art. 10, n. 2, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50 ( 1 ), a norma del quale, se il lavoratore
« non ha maturato complessivamente trent' anni civili di occupazione abituale e principale come minatore di galleria nelle miniere di carbone, ma ne ha maturati almeno venticinque, si presume provata la sua occupazione abituale e principale come tale per un numero di anni civili supplementari pari alla differenza tra 30 e il numero di anni civili d'occupazione abituale e principale comprovatamente maturati in questa attività. Ciascuno di detti anni supplementari è considerato come anno di lavoro in galleria nelle miniere di carbone anteriore al 1955 ».
La legge 10 febbraio 1981 ha inserito nell'art. 10, n. 2, punto Io, del predetto regio decreto n. 50, con effetto retroattivo dal 1o gennaio 1981, un nuovo comma che così recita:
« Detto numero di anni supplementari è tuttavia ridotto del numero di anni in relazione ai quali il lavoratore abbia diritto ad una pensione di vecchiaia o un vantaggio sostitutivo in forza di un altro regime belga, escluso quello dei lavoratori autonomi, in forza di un regime di un altro paese oppure in forza di un regime che si applichi al personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico » ( 2 ).
Prima del 1981, pertanto, la legge belga concedeva ai minatori di galleria che fossero stati effettivamente occupati come tali in Belgio da almeno 25 anni una sorta di premio consistente nell'attribuzione di un massimo di 5 anni supplementari di occupazione fittizia, come compenso per lo svolgimento di un lavoro che mina precocemente la salute. Essa attribuiva ai minatori dopo 25 anni di attività una pensione di 30/30 corrispondente di regola a 30 anni di esercizio effettivo del loro lavoro.
Tuttavia, prima ancora della riforma legislativa del 1981, l'ONPTS attribuiva al Romano solo 25/30 delle spettanze complessive di pensione, a motivo del diritto a una pensione parziale maturato in altri Stati membri, ed al Ruzzu solo 26/30, in ragione del diritto a una pensione parziale acquisito in Italia. Dette decisioni erano conformi ad una prassi amministrativa di cui vi siete già occupati nella causa Celestre ( 3 ).
Il Romano e il Ruzzu impugnavano le predette decisioni dinanzi ai giudici competenti. Avverso le sentenze di questi giudici l'ONPTS interponeva appello.
2.
La Cour du travail di Liegi, nel caso del Romano, e la Cour du Travail di Mons, nel caso del Ruzzu, traendo le debite conseguenze dalla vostra sentenza nella causa suddetta, hanno affermato che per quanto riguarda il periodo anteriore al 1o gennaio 1981 la pensione belga per minatori non poteva essere decurtata.
Per contro, esse hanno considerato che la modifica legislativa del 1981 solleva problemi d'interpretazione e pertanto vi hanno sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:
Cour du travail di Liegi
« 1)
Tenuto conto dell'inserzione di nuove parti:
a)
nell'art. 10, n. 2, punto Io, del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, ad opera della legge 10 febbraio 1981, art. 11;
b)
nel regio decreto 21 dicembre 1967, mediante aggiunta dell'art. 32, punto 5o, ad opera del regio decreto 30 marzo 1981, art. 3,
se l'art. 10, n. 2, punto Io, così integrato, costituisca una norma anticumulo ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CEE), n. 1408/71.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la norma così costituita da detto art. 10, n. 2, punto Io, nuovo, sia compatibile col trattato di Roma e coi regolamenti comunitari in materia, in particolare coi regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72.
3)
Se si debba applicare l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 in funzione dell'art. 46, n. 1, e secondo quali disposizioni o modalità, nel caso specifico dell'appellato, a seguito della nuova disciplina risultante dalla legge 10 febbraio 1981 e dal regio decreto 30 marzo 1981 nonché dell'interpretazione data alla sentenza 2 luglio 1981, ONPTS/Celestre, dall'appellante, secondo cui le clausole anticumulo si applicano soltanto se la pensione è calcolata e attribuita a norma dell'art. 46, n. 2, leu. a) e b), del regolamento n. 1408/71 ».
Cour du travail di Mons
« Se l'art. 51 del trattato di Roma ed i regolamenti europei n. 1408/71 (specialmente gli artt. 12 e 46) e n. 574/72 debbano essere interpretati in modo da ritenere conforme agli scopi del trattato e alle norme dei regolamenti la clausola di una legge di uno Stato membro la quale determini la detrazione dai periodi assicurativi supplementari presi in considerazione in base alla sola legge nazionale e senza ripartizione proporzionale (legislazione tipo A) del numero di anni (non sovrapponentisi ai precedenti) per i quali il lavoratore ha diritto in un altro Stato membro ad una pensione di invalidità attribuita ai sensi del diritto comunitario (legislazione tipo B), la quale detrazione comporti la riduzione della pensione di vecchiaia spettante ai sensi della sola legge nazionale (legislazione tipo A) in seguito al godimento della pensione di invalidità prorata in un altro Stato membro (legislazione tipo B). È importante precisare che queste due prestazioni vanno considerate della stessa natura (causa Celestre) e che la riduzione determinata dalla clausola è quella della pensione di vecchiaia acquistata senza applicazione del diritto comunitario (si veda la causa Jerzak).
Se la soluzione affermativa non avrebbe l'effetto di privare il lavoratore migrante del frutto di un periodo assicurativo supplementare nello Stato membro con legislazione di tipo A e non implicherebbe che l'applicazione, a norma dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, di una clausola anticumulo si giustificherebbe anche se la pensione da ridurre fosse stata acquistata ai sensi della sola legge nazionale (tipo A) ».
3.
Come giustamente rileva la Commissione, le tre questioni della Cour du travail di Liegi, così come formulate, creano difficoltà sotto il profilo della ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia.
Quest'ultima, infatti, nel rispetto dei limiti tracciati dall'art. 177 del trattato CEE, si rifiuta di pronunziarsi sull'interpretazione delle norme nazionali, sulla compatibilità di dette norme con il diritto comunitario e sull'applicazione delle norme comunitarie in fattispecie concrete.
In casi del genere vi adoperate per fornire al giudice a quo, se necessario riformulando la questione ch'esso ha sollevato, gli elementi d'interpretazione che gli consentiranno di decidere la causa dinanzi a lui pendente.
Così, avete dichiarato:
« Questa Corte, benché nell'ambito dell'art. 177 del trattato non sia competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale col diritto comunitario, può tuttavia desumere dal tenore delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenendo conto dei dati da questo esposti, gli aspetti attinenti all'interpretazione del diritto comunitario, allo scopo di consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico che gli è stato sottoposto » ( 4 ).
Aderendo sui punti essenziali alla proposta della Commissione in merito, vi suggerisco di riformulare le questioni della Cour du travail di Liegi nel modo seguente:
1)
Se l'art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che rientra nella sua sfera d'applicazione la disposizione nazionale di uno Stato membro la quale, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, escluda dalla presa in considerazione di periodi fittizi di occupazione un numero di anni pari a quello per il quale il lavoratore ha diritto ad una pensione di vecchiaia o ad un vantaggio equivalente in base ad un regime previdenziale di un altro Stato membro.
2)
In caso di soluzione affermativa, se le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano in via di principio all'applicazione di una disposizione nazionale come quella sopra descritta.
3)
Più specificamente, in quale modo e in quale fase dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 debba eventualmente essere presa in considerazione una disposizione nazionale del genere.
Le questioni sollevate dalla Cour du travail di Mons corrispondono sostanzialmente alla seconda e alla terza questione come sopra modificate.
4.
L'ONPTS sostiene che la Corte di giustizia deve dichiararsi incompetente perché i periodi di lavoro compiuti in Belgio dal Romano e dal Ruzzu bastano ad attribuire loro il diritto ad una pensione in forza delle sole leggi belghe. L'art. 51 ed i relativi regolamenti di attuazione riguarderebbero soltanto i casi in cui in forza della sola legislazione nazionale non si può fruire della pensione o si può fruire solo di una pensione parziale.
Questo punto di vista non può essere condiviso.
Anche se nella sentenza Petroni ( 5 ) avete affermato che
«l'art. 51 del trattato riguarda, in sostanza ( 6 ), il caso in cui le leggi di uno Stato membro non darebbero, di per sé sole, al lavoratore il diritto alla prestazione, perché non ha maturato periodi assicurativi sufficienti »,
non avete mai dato a detta norma l'interpretazione restrittiva che l'ONPTS vi suggerisce e che contrasta sia con la lettera che con lo spirito della stessa.
Infatti, l'art. 51 prescrive l'istituzione di un sistema che consenta di garantire ai lavoratori migranti
« il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste» ( 6 )
Esso ha pertanto una portata più generale di quella attribuitagli dall'ONPTS. Peraltro voi ne avete costantemente sottolineato l'ampiezza. Così, nella sentenza Nonnenmacher ( 7 ) avete ricordato che
gli am. 48-51 del trattato «tendono ad instaurare, per quanto possibile, la più completa libertà di circolazione dei lavoratori. Il raggiungimento di questo scopo presuppone l'eliminazione degli ostacoli di carattere legislativo che possono svantaggiare i lavoratori migranti. Nel dubbio, detti articoli e i provvedimenti adottati per la loro attuazione vanno quindi interpretati nel senso che essi tendono ad evitare che i lavoratori migranti si trovino in una situazione giuridicamente meno favorevole, soprattutto nel campo della previdenza sociale ».
L'art. 51 può quindi essere invocato quando il lavoratore cittadino di uno Stato membro dimostri di avere maturato periodi di lavoro in più paesi della Comunità. La tesi dell'incompetenza formulata dall'ONPTS deve, di conseguenza, essere respinta.
5.
A prescindere dall'emanazione della legge belga 10 febbraio 1981 che ha modificato l'art. 10, n. 2, punto Io, del regio decreto 21 dicembre 1967, n. 50, la situazione del Romano e del Ruzzu è identica a quella di cui vi siete occupati nella precitata sentenza Celestre ( 3 ).
Prima di detta sentenza, interpretando sistematicamente le disposizioni del regolamento n. 1408/71 alla luce degli artt. 48-51 del trattato, avete stabilito i seguenti principi:
—
qualora in uno Stato membro siano state maturate spettanze di prestazioni in forza dell'applicazione pura e semplice delle leggi nazionali, le norme dei regolamenti comunitari, e in particolare l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, non possono avere l'effetto di decurtare dette spettanze ( 8 );
—
tuttavia, il lavoratore migrante può sempre esigere che venga applicato nei suoi confronti il regime comunitario istituito dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71 ( 9 );
—
per regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71 deve intendersi l'applicazione integrale delle disposizioni di detto articolo, compreso il n. 3 ( 10 ).
Nella sentenza Celestre avete ricordato o isolato i seguenti principi :
1)
Qualora il lavoratore percepisca una pensione in forza delle sole leggi nazionali, le norme comunitarie non ostano a che dette leggi vengano integralmente applicate nei suoi confronti, comprese le disposizioni anticumulo; tuttavia, il regime che ne risulta non può essere meno favorevole del regime contemplato dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71 ( 11 ).
2)
Le prestazioni di vecchiaia e le prestazioni d'invalidità devono essere considerate come aventi la stessa natura. Gli artt. 44-51 del regolamento n. 1408/71 si applicano ai fini della determinazione delle spettanze dei lavoratori. In forza dell'art. 12, n. 2, del regolamento, l'applicazione delle norme anticumulo nazionali è esclusa. Ne consegue che l'importo di cui all'art. 46, n. 1, è l'importo che spetterebbe al lavoratore in base alle leggi nazionali se egli non fruisse di una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro ( 12 ).
3)
L'art. 15, n. 1, lett. e), del regolamento n. 574/72 dispone che qualora i periodi assicurativi maturati in forza delle leggi di uno Stato membro non possano essere determinati con precisione, si presume che essi non coincidano con quelli maturati in base alle leggi di un altro Stato membro: pertanto, essi devono essere presi in considerazione ( 13 ).
Completando così il dispositivo di applicazione del regolamento n. 1408/71, avete, in particolare, determinato la portata del n. 1 dell'art. 46.
L'importo della prestazione contemplata dalla norma suddetta è acquisito non in base alle sole leggi nazionali, ma applicando anche il diritto comunitario nella misura in cui neutralizza gli effetti della clausola anticumulo nazionale.
Collocando detta norma nell'ambito di tale dispositivo globale, è necessario, poiché le disposizioni dell'art. 46 sono interdipendenti, raffrontare l'importo della prestazione così calcolata con quello risultante dalle norme stabilite dai nn. 2 e 3, con la conseguente, eventuale applicazione della riduzione contemplata dal n. 3.
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l'ONPTS, la vostra giurisprudenza non ha subito un « cambiamento di rotta » tra la sentenza Petroni e le sentenze Mura e Greco, né ha creato una « terza via » nel metodo di liquidazione delle prestazioni. L'unica distinzione da fare è quella tra il sistema nazionale considerato isolatamente e 10 stesso sistema modulato per soddisfare le esigenze del coordinamento comunitario; dovrà essere adottata la soluzione più vantaggiosa.
6.
Ritorniamo ai casi che vi sono stati sottoposti.
11 problema centrale in questi casi è l'applicazione congiunta dell'art. 46, n. 1, e dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Il problema era già stato posto sul tappeto nella causa Celestre. Si tratta pertanto di stabilire se nella fattispecie vi siano elementi nuovi.
Come ho già ricordato, la sola differenza di rilievo è che nel caso Celestre non vigeva — come hanno dichiarato i giudici belgi — una norma di legge anticumulo opponibile al lavoratore, mentre questa norma esiste per quanto riguarda il Romano e il Ruzzu.
Che si tratti di una norma di legge o di regolamento oppure di una prassi amministrativa non ha importanza in pratica. Avete infatti stabilito il principio che se una disposizione anticumulo nazionale esiste — il che va accertato dal giudice nazionale — essa è inefficace nei confronti di una prestazione acquisita in forza del diritto comunitario. In tal modo vi siete riferiti alla sostanza della norma e non alla sua forma.
L'ONPTS e il governo belga obiettano che l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 si riferisce al cumulo o al non cumulo di prestazioni e che la norma nazionale che riguardi solo i periodi di assicurazione da prendere in considerazione esula dalla sfera d'applicazione della suddetta disposizione. Questa tesi sarebbe corroborata dalla lettera dell'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71, che recita:
« Il termine ” periodi di assicurazione ” designa i periodi di contribuzione o di occupazione, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione. ».
Questo testo potrebbe contribuire a confortare la tesi surriferita soltanto se fosse possibile, per giustificare un'eccezione alla precitata regola di cui all'art. 12, disgiungere le nozioni di prestazioni e di periodi d'assicurazione.
Ciò, tuttavia, non appare possibile. Infatti, il diritto di fruire di una prestazione dipende necessariamente e direttamente dai periodi assicurativi reali o fittizi presi in considerazione per la sua determinazione.
In ogni caso, non sembra che l'art. 1, lett. r), possa essere interpretato nel senso che esso contempla un'eccezione alla regola stabilita dall'art. 12, n. 2, ultimo inciso, dello stesso regolamento.
Avete invero dichiarato nella sentenza Kaufmann ( 14 ) che:
« l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3 (divenuto l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71) richiama tutte le norme di riduzione o sospensione previste da leggi nazionali al fine d'evitare determinati cumuli di prestazioni, senza considerare se tali norme riguardino il diritto alle prestazioni oppure la corresponsione delle medesime ».
Secondo me, quindi, la prima questione della Cour du travail di Liegi, come sopra riformulata, dev'essere risolta in senso affermativo.
7.
Partendo dal principio che la prestazione cui si riferisce l'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è liquidata previa applicazione del diritto comunitario, si può concludere che la norma specifica contenuta nell'art. 12, n. 2, ultimo inciso, dello stesso regolamento, che sancisce a livello comunitario l'inefficacia delle norme anticumulo in caso di prestazioni della stessa natura, si applica alla suddetta prestazione.
L'importo della prestazione dev'essere determinato in conformità alla legislazione nazionale pertinente, indipendentemente dalle spettanze che possono essere attribuite dalle leggi di altri Stati membri. Il diritto comunitario mira a conferire piena efficacia a ciascun periodo assicurativo in ciascuno Stato membro, come emerge dall'ottavo punto del preambolo (prima parte) del regolamento n. 1408/71, a tenore del quale:
« a tale scopo, in materia di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), gli interessati devono poter beneficiare del complesso delle prestazioni acquisite nei diversi Stati membri ( ... ) » ( 6 ).
Nei casi in esame il diritto alla prestazione di vecchiaia è stato maturato in forza della sola legislazione nazionale belga. Esso non sarebbe preso integralmente in considerazione se venisse ridotto in conseguenza dell'esistenza del diritto a una prestazione della stessa natura in un altro Stato membro. Tuttavia, tale diritto non è assoluto. Infatti, esso viene preso in considerazione integralmente, senza essere ridotto in forza di una norma anticumulo nazionale,
« ( ... ) entro il limite — necessario per evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati — del più elevato tra gli importi delle prestazioni che sarebbe dovuto da uno di detti Stati se il lavoratore vi avesse compiuto tutta la sua carriera » (seconda parte dell'ottavo punto del preambolo).
Detto limite è quello stabilito dall'art. 46, n. 3, del regolamento. A questo proposito si deve tener presente, come avete fatto nella sentenza Celestre, quanto disposto dall'art. 15, n. 1, lett. e), del regolamento n. 574/72 ( 15 ).
Al riguardo non ha molta importanza il fatto che possano risultarne situazioni diverse per il lavoratore migrante e il lavoratore che resta in patria. Tale differenza, concretizzandosi nei casi in esame relativamente alle spettanze di pensione, non fa che riflettere la differenza che esisteva tra gli interessati quando erano in attività. Ricordo inoltre che lo scopo del regolamento n. 1408/71 consiste non nell'armonizzare, ma solo nel coordinare vari sistemi previdenziali tra i quali esistono « rilevanti differenze » ( 16 ) e che pertanto la semplificazione che ne risulta non può andare al di là di una « certa misura » ( 17 ).
Detto regolamento, adottato per l'attuazione degli artt. 48-51 del trattato, deve sempre essere considerato con riguardo al principio della libera circolazione dei lavoratori nel territorio della Comunità. I vantaggi che ne derivano per i lavoratori migranti si inseriscono nell'ambito di questo principio; voi avete già dichiarato che
« la censura secondo cui i lavoratori migranti sarebbero favoriti rispetto ai lavoratori che non hanno mai lasciato il loro paese va disattesa, dato che non vi può essere discriminazione quando le situazioni legali non sono paragonabili » ( 18 ).
8.
Vi propongo pertanto di rispondere
—
alla Cour du travail di Liegi :
che l'art. 12, n. 2, ultima frase, del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che rientra nella sua sfera d'applicazione la disposizione nazionale di uno Stato membro la quale, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, escluda dalla presa in considerazione di periodi fittizi di occupazione un numero di anni per i quali il lavoratore ha diritto ad una pensione di vecchiaia o ad un vantaggio equivalente in base ad un regime previdenziale di un altro Stato membro.
—
alla Cour du travail di Liegi e alla Cour du travail di Mons:
—
che finché il lavoratore percepisce una pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che vegano interamente applicate nei suoi confronti le sole leggi nazionali, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che, se l'applicazione di dette leggi si rivela meno favorevole per il lavoratore dell'applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, considerato unitariamente, va applicato questo articolo;
—
che il calcolo della prestazione comunitaria fondata sull'art. 46 del regolamento n. 1408/71 implica che in tutte le fasi dell'applicazione di questo articolo, compreso il n. 1, sia del pari applicato l'art. 12, n. 2, ultima frase, a norma del quale le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione non possono trovare applicazione.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Moniteur belge del 27 ottobre 1967; decreto modificato dalia legge 26 giugno 1972 (Moniteur belge del 30 giugno 1972, pag. 7738) e dalla legge 28 marzo 1975 (Moniteur belge dell'8 aprile 1975, pag. 4108).
( 2 ) Art. 11 (Moniteur belge del 14 febbraio 1981, pag. 1699).
( 3 ) Sentenza 2 luglio 1981, cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80 (Race. 1981, pag. 1737).
( 4 ) Sentenza 21 marzo 1972, causa 82/71, Sail/Pubblico ministero juliano, punto 3 (Race. pag. 119, 135).
( 5 ) Sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75 (Race. pag. 1149, in particolare punto 14, pag. 1160).
( 6 ) Il corsivo è mio.
( 7 ) Semenza 9 giugno 1984, causa 92/63 (Race. pag. 553, in particolare pag. 569).
( 8 ) Sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni/ONPTS (Race. pag. 1149), sentenza 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina/Landesversicherungsanstalt Schwaben (Race. pag. 2205).
( 9 ) Sentenza 13 ottobre 1977, causa 22/77, Mura I /FNROM (Race. pag. 1699); sentenza 13 ottobre 1977, causa 37/77, Greco/FNROM (Race. pag. 1711); sentenza 14 marzo 1978, causa 98/77, Schaap/Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen (Race, pag. 707); sentenza 14 marzo 1978, causa 105/77, Bestuur van de sociale Verzekeringsbank/Boerboom-Kersjes (Race, pag. 717).
( 10 ) Sentenza 16 maggio 1979, causa 236/78, FNROM/Mura II (Race. pag. 1819).
( 11 ) Punto a) del dispositivo e riferimento alla sentenza 14 marzo 1978, causa 98/77, Schaap (Race. pag. 707).
( 12 ) Punti 11 e 12 della motivazione e b) e e) del dispositivo, nonché riferimento alla sentenza 15 ottobre 1980, causa 4/80, D'Amico/ONPTS (Race. pag. 2951).
( 13 ) Punti 13 e 14 della motivazione e d) del dispositivo.
( 14 ) Sentenza 15 maggio 1974, causa 184/73, Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging/Kaufmann (Race, pag. 517, si veda in particolare a pag. 524).
( 15 ) Punto 14 della sentenza Celestre.
( 16 ) Punto 4 del preambolo.
( 17 ) Punto 3 del preambolo.
( 18 ) Sentenza 13 ottobre 1977, causa 22/77, Mura/FNROM, punto 9 (Race. pag. 1707).
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