CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 20 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'art. 89 della legge francese 29 luglio 1982, n. 82-652 sulla comunicazione audiovisiva dispone quanto segue:
« Nessuna opera cinematografica rappresentata nelle pubbliche sale di proiezione può essere utilizzata contemporaneamente sotto forma di supporti destinati alla vendita o al noleggio per uso privato, ed in particolare sotto forma di videocassette o di videodischi, prima della scadenza di un termine che sarà stabilito con decreto e che decorrerà dal rilascio del permesso di pubblica proiezione. Detto termine, compreso tra 6 e 18 mesi, è derogabile alle condizioni stabilite mediante decreto ».
Detta disposizione è stata attuata col decreto 4 gennaio 1983, n. 83-4, che ha stabilito il termine di cui trattasi in un anno a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione di proiezione. Lo stesso decreto dispone che il ministro della cultura può derogare a questa norma a domanda del titolare del diritto di utilizzazione, previo parere di una commissione costituita presso il Centre national de la cinematographic
Pertanto, con riserva di eventuali deroghe, è vietato vendere o dare a noleggio videocassette contenenti opere cinematografiche che siano rappresentate nelle sale di proiezione per un anno a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione della proiezione dell'opera. E chiaro che il divieto vale soltanto per le cassette destinate all'uso privatoe non per la rappresentazione pubblica di videoregistrazioni, pratica che esiste attualmente e che, com'è stato detto alla Corte, dovrebbe diffondersi. Sembra del pari chiaro che il divieto non si riferisce alla produzione ed all'importazione di videoregistrazioni durante l'anno di cui trattasi. Le parti sono in disaccordo tra loro sul se il divieto possa essere applicato alle cassette destinate all'esportazione. Inoltre — e questo riguarda l'interpretazione della legge francese — sussistono dubbi sulla nozione « utilizzazione contemporanea » e sulle conseguenze dell'eventuale legittima rappresentazione di videogrammi prima della proiezione, autorizzata in un secondo tempo, della pellicola cinematografica.
Secondo la Commissione, in nessun altro Stato membro esiste una normativa analoga a quella francese. Tuttavia, una legge tedesca dispone che il film, qualora abbia fruito di sovvenzioni statali, non può essere distribuito in forma di videocassette o di videodischi per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla prima proiezione nei locali cinematografici. Il rappresentante del governo tedesco l'ha confermato in udienza. Un divieto analogo vale in Danimarca per un anno — sempre secondo la Commissione — per le opere cinematografiche sovvenzionate dall'Istituto nazionale danese della cinematografia. Il divieto è stabilito dallo stesso ente.
Inoltre, in vari Stati membri un risultato identico è stato ottenuto dalla stessa industria cinematografica in mancanza di un'apposita normativa. Così, in Italia, in base ad un accordo tra associazioni di operatori del settore cinematografico, il film non può essere distribuito in forma di videocassette prima di 12 mesi dalla sua prima proiezione nelle sale cinematografiche. Un accordo analogo tra gli operatori del settore è stato stipulato in Germania e nei Paesi Bassi, dove il periodo è di 6 mesi. In taluni altri Stati membri, un divieto analogo è stabilito nei contratti di distribuzione delle pellicole e il periodo varia da 3 a 6 mesi.
Le attrici nelle due cause principali sostengono che le norme francesi di cui trattasi sono in contrasto con gli artt. 30, 34 e 59 del trattato.
La causa 60/84, Cinéthèque, riguarda il film « Merry Christmas, Mr Lawrence », che secondo la Federation nationale des cinémas français è di « nazionalità neozelandese ». Il film veniva proiettato per la prima volta nei cinema francesi col titolo « Furyo » il 1o giugno 1983, anche se l'autorizzazione veniva rilasciata solo il 28 giugno successivo. La Glinwood Films Ltd, che è la seconda attrice, è una società britannica titolare del diritto di utilizzazione del film. Essa concedeva alla società francese AAA l'esclusiva della distribuzione e della proiezione del film nei cinema francesi. Con contratto 28 luglio 1983, concedeva alla Cinéthèque, la prima attrice, l'esclusiva della produzione e della vendita di videocassette contenenti il film per un periodo di 6 anni a decorrere dal 1o ottobre 1983 in Francia e dal 1o giugno 1984 nel Belgio ed in Svizzera. La AAA, cui spettava una parte del compenso sulle videocassette, dava il suo accordo in merito al contratto stipulato fra la Glinwood e la Cinéthèque. Quest'ultima iniziava quindi la produzione delle videocassette, vendendone un certo numero alla Discophile Club de France (DCF) e alla Téléfrance. Al ministro della cultura non veniva presentata alcuna domanda di deroga alla norma relativa al periodo di un anno per quanto riguarda il film « Furyo ».
Sostenendo che le attrice avevano trasgredito la normativa francese di cui trattasi, la Fédération nationale des cinémas français chiedeva ed otteneva, il 19 ottobre 1983, un'ordinanza provvisoria di sequestro delle cassette del film in possesso della Cinéthèque e dei distributori sino alla scadenza del periodo di un anno, salvo deroga concessa dal ministro della cultura. Con la stessa ordinanza, la Cinéthèque veniva diffidata dal distribuire altre copie delle cassette.
Detta ordinanza veniva confermata con una seconda ordinanza del 15 novembre 1983. Successivamente la Cinéthèque e la Glinwood citavano in giudizio la Fédération nationale per ottenere la revoca dei provvedimenti di cui trattasi. La DCF interveniva poi volontariamente a sostegno delle attrici. Anche la Téléfrance instaurava nei confronti della Fédération Nationale una causa che veniva riunita alla precedente.
Il Tribunal de grande instance di Parigi, investito della causa, ha proposto una domanda di pronunzia pregiudiziale a norma dell'art. 177, sollevando le tre seguenti questioni:
« 1)
Se le disposizioni dell'art. 89 della legge francese 29 luglio 1982, integrate dal decreto 4 gennaio 1983, che disciplinano la diffusione delle opere cinematografiche determinando in quale ordine cronologico debbano succedersi i vari modi di diffusione, attraverso il divieto dello sfruttamento simultaneo delle opere nelle pubbliche sale cinematografiche e in forma di videocassette durante il periodo di un anno, salvo deroga, siano compatibili con gli artt. 30 e 34 del trattato di Roma sulla libera circolazione delle merci.
2)
Se le stesse disposizioni di diritto nazionale siano compatibili con l'art. 59 del trattato di Roma sulla libera prestazione dei servizi.
3)
In caso di soluzione negativa dell'una o dell'altra delle due prime questioni, se la disciplina di cui all'art. 89 della legge 29 luglio 1982 ed al decreto 4 gennaio 1983 sia compatibile con l'art. 36 del trattato di Roma, che contempla deroghe agli artt. 30 e 34 dello stesso trattato. »
La causa 61/84, Editions René Chateau, riguarda il film francese « Le Marginai ». Questo film otteneva il permesso di proiezione pubblica il 27 ottobre 1983 e veniva proiettato lo stesso giorno nelle sale cinematografiche. Con contratto 20 giugno 1982, la Cerito Films e la Films Ariane avevano autorizzato la Editions René Chateau, che è la prima attrice, a produrre e distribuire videocassette del film per un periodo di 10 anni in Francia, nel Belgio, nel Lussemburgo ed in taluni paesi terzi a decorrere dal 15 gennaio 1984 al più tardi. Con lettera 20 dicembre 1983 il sig. Jean-Paul Belmondo, direttore generale della Cerito Films e protagonista del film, autorizzava la distribuzione di videocassette a partire dalla data della lettera, a quanto pare a causa dell'esistenza di copie non autorizzate (« pirata ») del film.
Inoltre, la Cerito Films e le Editions René Chateau distribuivano congiuntamente il film a Parigi e nei sobborghi. La seconda attrice, Hollywood Boulevard Diffusion — Michel Fabre, è proprietaria a Parigi di tre sale cinematografiche, in cui veniva proiettato il film.
Ancora una volta, la Fédération nationale chiedeva ed otteneva un'ordinanza con la quale si vietava alla René Chateau- e alla Hollywood Boulevard di distribuire le videocassette e si autorizzava il sequestro di queste sino al 27 ottobre 1984, salvo deroga alla norma relativa al periodo di un anno concesso dal ministro della cultura. Tale deroga non è mai stata concessa. Comunque, la René Chateau promuoveva assieme alla Hollywood Boulevard un procedimento contro la Fédération nationale per ottenere lo stesso provvedimento chiesto dalle attrici nella causa 60/84. La DGD, società belga, interveniva volontariamente nella causa, deducendo che l'ordinanza suddetta le impediva di importare o esportare videocassette del film « Le Marginai ».
Vi è stata una discussione circa la misura in cui la normativa di cui trattasi influisce o ha influito sull'importazione o sull'esportazione di videocassette o della copia originale a partire dalla quale le videocassette possono essere fabbricate su licenza in Francia, nel caso delle opere cinematografiche di cui si tratta. A mio avviso, le questioni sollevate partono dal presupposto che la legge non vieta espressamente né l'importazione né l'esportazione delle videocassette o della copia originale di opere cinematografiche che nello stesso tempo siano rappresentate in Francia.
Per quanto riguarda le importazioni, ciò non risolve per nulla il problema. Per i distributori, il fatto di poter importare legalmente le merci di cui trattasi, ma di non poterle mettere in commercio prima di dodici mesi può in pratica, a motivo dell'immobilizzo del capitale e delle spese di deposito, avere la conseguenza di dissuaderli dall'importare. Importare non ha senso quando si sa che non si può vendere né dare a noleggio.
La prima questione verte quindi sul se la legge di cui si discute sia compatibile con l'art. 30 del trattato CEE considerato isolatamente, giacché, se non lo è, è inutile prendere in considerazione l'art. 36. Le attrici nelle cause principali sostengono che si tratta di un caso cui manifestamente si applica il principio stabilito dalla Corte nella causa 8/74 (Dassonville, Race. 1974, pag. 837). La disciplina criticata può « ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari » e pertanto va considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Le attrici assumono che la legge può costituire una misura di tal genere anche se non si applica soltanto alle importazioni, ma « si applica indistintamente » alle merci importate e alle merci nazionali e anche se non può considerarsi discriminatoria. Perché sia trasgredito l'art. 30, è sufficiente che la legge osti in pratica all'utilizzazione in Francia di videoregistrazioni prodotte in altri Stati membri o prodotte in Francia a partire dalla copia originale inviata da un altro Stato membro.
A mio modo di vedere, è pacifico fra gli interessati che le videocassette e la copia originale costituiscono merci ai sensi dell'art. 30. Tenuto conto delle sentenze pronunziate dalla Corte nelle cause 7/68, Commissione/Italia (Race. 1968, pag. 561) e 155/73, Sacchi (Race. 1974, pag. 409), mi sembra che questo sia indubbio. Nell'ultima delle sentenze or ora ricordate, si afferma che « ( ... ) ricadono sotto le norme relative alla libera circolazione delle merci gli scambi aventi ad oggetto materiale di ogni genere, riproduzioni sonore, films ed altri prodotti usati per la diffusione dei messaggi televisivi ».
È altrettanto chiaro, come sostenuto dalle attrici, che alcuni divieti (ad esempio di vendita) sono stati considerati in contrasto con l'art. 30, anche se si applicavano indiscriminatamente alle merci nazionali e a quelle importate (si vedano, ad esempio, la cause 120/78, « Cassis de Dijon », Race. 1979, pag. 649, la causa 788/79, Gilli e Andres, Race. 1980, pag. 2071 e la causa 220/80, Robertson, Race. 1982, pag. 2349). Inoltre, il fatto che il divieto sia limitato nel tempo non osta a che esso ricada sotto l'art. 30 (vedasi la causa 82/77, Pubblico ministero /Van Tiggele, Race. 1978, pag. 25) e non si può sostenere che il provvedimento che vieta l'utilizzazione per un anno ha scarsa rilevanza e va ignorato, in base alla sentenza della Corte 5 aprile 1984, nelle cause riunite 177 e 178/82, Van de Haar (Race. 1984, pag. 1797) o, anche in caso di applicazione della norma de minimis, alla luce dei fatti.
Né il fatto che può essere concessa una deroga vale ad escludere il provvedimento dall'ambito di applicazione dell'art. 30 (causa Van Tiggele e causa 27/80, Fietje, Race. 1980, pag. 3839).
In molti casi la Corte ha affermato che una misura aveva un effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni in quanto era, nella forma o nella sostanza, discriminatoria. La discriminazione di merci provenienti da un altro Stato membro costituiva o determinava essa stessa la restrizione. Tuttavia, la discriminazione, sebbene possa essere sufficiente, se non decisiva, perché un provvedimento rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 30, non costituisce presupposto necessario per l'applicazione di questo articolo. A mio avviso ciò deriva dalla stessa sentenza « Cassis de Dijon » (punto 8 della motivazione) ed è messo in luce nella sentenza nella causa 53/80, Officier van Justitie/Kaasfabriek Eyssen (Race. 1981, pag. 409), nella quale la Corte considera che il divieto della vendita di formaggio fuso rientrava nella sfera di applicazione dell'art. 30, anche se non era provato ch'esso esercitasse il benché minimo effetto discriminatorio sulle importazioni. Così, i provvedimenti applicati tanto alle merci importate quanto alle merci prodotte nel paese possono in pratica costringere gli importatori ad adottare disposizioni che altrimenti non adotterebbero e che li dissuadono indirettamente dall'importare o, a causa della creazione di ulteriori difficoltà, impediscono loro di importare. Così, il fatto che uno Stato membro imponga ai fabbricanti di un altro Stato membro di confezionare il suo prodotto in scatole o bottiglie di forma o di dimensioni diverse da quelle che egli usa abitualmente per la vendita nell'ambito nazionale o per l'esportazione in altri Stati membri costituisce, anche se detto obbligo viene imposto ai produttori dello Stato membro di cui trattasi, una restrizione che rientra nel disposto dell'art. 30. Anche una legge che non riguardi direttamente le importazioni può quindi influire sulle prospettive d'importazione di merci di altri Stati membri e quindi costituire infrazione dell'art. 30 (causa 152/78, Commissione/Repubblica francese, Race. 1980, pag. 2299).
D'altra parte è assodato che, in mancanza di discriminazione, i provvedimenti di quest'ultimo tipo non ricadono necessariamente nell'ambito di applicazione dell'art. 30.
In primo luogo, come emerge chiaramente dalla sentenza « Cassis de Dijon », in mancanza di norme comuni relative alla produzione e allo smercio di un prodotto, spetta allo Stato membro disciplinare tutto ciò che riguarda la produzione e il commercio di tale prodotto nel proprio territorio. « Gli ostacoli per la circolazione intracomunitária derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori ». Nell'ambito della causa Gilli e Andres, la Corte considera che norme relative al « consumo nel proprio territorio » nonché alla produzione e alla distribuzione possono « ammettersi come necessarie » per rispondere alle suddette esigenze imperative. Cionondimeno, solo qualora possano ammettersi come necessarie le predette norme potrebbero « derogare alle esigenze poste dall'art. 30 », cioè all'esigenza che esse non ostacolino direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Nella sentenza or ora citata, come nella sentenza « Cassis de Dijon », la Corte ritenne che le misure di cui trattavasi non perseguivano « uno scopo d'interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità ». Al contrario, « l'effetto pratico di prescrizioni del genere consiste principalmente nel proteggere la produzione nazionale, vietando l'accesso al mercato interno a prodotti di altri Stati membri non rispondenti alle caratteristiche imposte dalla normativa nazionale ».
Inoltre, nella causa 75/81, Blesgen/Belgio (Race. 1982, pag. 1211), che riguardava una situazione diversa, la Corte affermò che il divieto del consumo e della vendita di bevande alcoliche che superavano una determinata gradazione alcolica nei locali aperti al pubblico non rientrava nell'art. 30, giacché non stabiliva alcuna distinzione a seconda della natura o della provenienza dei prodotti e non influiva sullo smercio sotto altre forme di tali bevande alcoliche. La Corte concluse che la norma di cui trattasi non aveva alcun nesso con l'importazione delle merci e che per questo motivo non era atta ad intralciare gli scambi fra gli Stati membri. Nella causa 155/80, Oebel (Race. 1981, pag. 1993), la Corte ammise che la normativa tedesca che vietava il trasporto e la consegna di prodotti della panetteria ai consumatori ed ai dettaglianti prima di una certa ora non era in contrasto con l'art. 30 giacché non aveva l'effetto di limitare le importazioni e le esportazioni tra gli Stati membri ove non influiva sulle consegne ai grossisti. Nella sentenza 58/80, Dansk Su-permarked/Imerco (Race. 1981, pag. 181), la Corte dichiarò che uno Stato membro poteva legittimamente vietare lo smercio di merci importate qualora le condizioni della loro messa in vendita costituissero trasgressione degli usi commerciali ritenuti corretti e leali nello Stato membro d'importazione, purché il divieto non si riferisse all'importazione in sé e per sé.
La portata dell'art. 30 è stata esaminata dalla Corte in molte cause e deve inevitabilmente svilupparsi caso per caso a mano a mano che nuove situazioni si presentano. Ignoro se la presente causa coincida con una delle precedenti decisioni della Corte.
Comunque, è chiaro che, benché l'art. 30 risulti formulato in termini assoluti, di modo che a prima vista qualsiasi provvedimento limitativo delle importazioni è assolutamente vietato, la Corte ha ammesso che esso non deve essere inteso in tal modo.
In breve, mi sembra che un provvedimento costituisca infrazione dell'art. 30: a) se vieta o limita le importazioni dal punto di vista quantitativo; b) se imponendo agli importatori norme più rigorose di quelle che valgono per i produttori nazionali, di guisa che in pratica le importazioni possono risultare più difficili e quindi limitate; e) se, benché non riguardi direttamente l'importazione in sé e per sé, ma si riferisca tanto alle merci nazionali quanto alle merci importate, obbliga il produttore o il distributore ad adottare misure che si aggiungono a quelle da lui adottate normalmente e legalmente per lo smercio dei propri prodotti e che rendono l'importazione più difficile, di guisa che le importazioni possono essere limitate e i produttori nazionali sono in pratica protetti. I provvedimenti rientranti nell'ultima categoria (e) non costituiscono trasgressione dell'art. 30 qualora possa essere provato che essi sono giustificati da esigenze imperative del genere contemplato nella causa « Cassis de Dijon ».
D'altra parte, in un settore nel quale manchino norme o discipline comunitarie, il provvedimento che non riguardi specificamente le importazioni, non operi discriminazioni nei confronti delle importazioni, non renda la vendita dei prodotti più difficile per l'importatore che per il produttore nazionale e non fornisca alcuna protezione ai produttori nazionali, non ricade prima facie, secondo me, nell'ambito di applicazione dell'art. 30, nemmeno qualora determini in pratica una restrizione o una riduzione delle importazioni.
Nel presente caso, la disciplina francese non opera discriminazioni nei confronti delle importazioni. L'importatore può in pratica importare. Egli si trova quindi esattamente nella stessa situazione del rivenditore nazionale. Quest'ultimo non gode di alcun ulteriore vantaggio rispetto all'importatore, il primo non subisce un maggiore pregiudizio rispetto al rivenditore francese in conseguenza del divieto di utilizzare le videocassette. Il fattore che indurrebbe un rivenditore in Francia a non acquistare da un distributore francese apparecchi video (impossibilità di vendere o di dare a noleggio) è lo stesso che lo indurrebbe a non acquistare da un distributore di un altro Stato membro. Sotto questo profilo i distributori sono in entrambi i casi soggetti alle stesse condizioni commerciali. Essi operano effettivamente sullo stesso mercato. L'art. 30 non poteva avere lo scopo, sotto questo aspetto, di garantire al distributore di un altro Stato membro condizioni più favorevoli di quelle in cui opera il distributore nazionale. Forse, se fosse manifestamente irragionevole porre le merci importate sullo stesso piano delle merci nazionali, il provvedimento potrebbe essere criticabile per questo motivo. Non è questa, però, la situazione nel. presente caso e, a mio avviso, la legge di cui trattasi non rientra nella sfera di applicazione dell'art. 30.
Se non fossi giunto a questa conclusione, avrei in ogni caso ritenuto che il divieto stabilito dalla legge francese sia un'esigenza « imperativa », anche se può essere concessa una deroga per quanto riguarda tanto le videocassette nazionali quanto quelle importate. Il motivo addotto per giustificare l'applicazione del divieto a tutte le videocassette, comprese quelle importate, è che è necessario proteggere l'industria cinematografica dalla quale dipende la stessa industria delle videocassette. In senso lato, l'argomento è che realizzare un'opera cinematografica costa enormemente. L'ammortamento delle somme investite e la possibilità di realizzare utili dipenderebbero in gran parte dalla proiezione dell'opera nelle pubbliche sale cinematografiche. Questo sarebbe possibile solo per un breve periodo. A causa della diminuzione del numero degli spettatori e della concorrenza del cinema americano, la situazione dei produttori di film europei, e nel caso di specie dei produttori francesi, sarebbe molto difficile. Autorizzare la vendita o il noleggio di registrazioni video e le trasmissioni televisive contemporaneamente alla proiezione dei films nei cinematografi non potrebbe che aggravare ulteriormente la situazione dell'industria cinematografica. Sarebbe indispensabile stabilire una disposizione di portata generale; lasciare ai singoli il compito di disciplinare la questione in via contrattuale non proteggerebbe l'industria nel suo complesso, e il fatto che nella fattispecie i proprietari del diritto di utilizzazione delle opere cinematografiche ed i relativi distributori siano disposti ad autorizzare la messa in commercio di registrazioni video non significherebbe che la legge non sia giustificata.
Le attrici respingono gli argomenti di cui sopra. Per dirla per sommi capi, esse sostengono che il descritto rapporto tra l'ammortamento delle spese derivante dalla proiezione nei cinematografi pubblici e le entrate provenienti dalla vendita e dal noleggio delle registrazioni video non è esatto. In ogni caso, qualora le registrazioni video potessero essere utilizzate immediatamente, le vendite aumenterebbero e di conseguenza aumenterebbero anche i compensi per l'utilizzazione. Inoltre, le spese verrebbero ammortizzate grazie alla proiezione nelle sale cinematografiche solo per quanto riguarda un'esigua minoranza di films. Il periodo durante il quale le opere cinematografiche possono effettivamente essere rappresentate nei principali centri sarebbe spesso troppo breve. Un periodo di dodici mesi sarebbe di regola troppo lungo. Il titolare del diritto di utilizzazione di un'opera cinematografica dovrebbe essere in grado di decidere le modalità di sfruttamento della stessa e l'industria potrebbe esser protetta, come accade in altri Stati membri, mediante la stipulazione di accordi specifici per ciascuna opera cinematografica tra il titolare suddetto ed i distributori.
Viene sostenuto, in particolare dalla Commissione, che i film costituiscono un elemento della cultura contemporanea. Sarebbe legittimo adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione delle merci e che possono derogare al principio di cui all'art. 30, onde preservare o sostenere attività culturali. Non ritengo che sia necessario impostare il problema in termini tanto ampi, anche ammettendo che gli scopi culturali possano costituire un'esigenza imperativa. È chiaro nel caso di specie che la promozione di finalità culturali dipende sostanzialmente da fattori economici. In realtà, l'argomento cui mi riferisco è che l'industria cinematografica può ragionevolmente esser tutelata sul piano economico soltanto se durante un periodo determinato si consente l'utilizzazione dell'opera cinematografica unicamente mediante le pubbliche proiezioni. Diversamente, non solo l'industria cinematografica comunitaria non sarebbe in grado di produrre film destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche, ma inevitabilmente tali film non sarebbero disponibili in forma di videocassette e per la trasmissione alla televisione. Non sarebbe che conforme alla lealtà della concorrenza offrire alla parte dell'industria che sopporta la maggior parte delle spese la possibilità effettiva di ammortizzarle. Ciò sarebbe possibile soltanto se esistono cinematografi e questi potrebbero esistere solo se le opere cinematografiche possono esservi rappresentate in prima visione, non da ultimo perché dette opere sono in sostanza realizzate per il grande schermo più che per le videocassette, che costituirebbero una forma secondaria di utilizzazione.
Se la Fédération ha ragione sul piano dei fatti, mi sembra leale dal punto di vista commerciale e conforme all'interesse generale che la rappresentazione delle opere cinematografiche nelle pubbliche sale di proiezione, attraverso le videocassette e alla televisione, sia disciplinata in modo tale che l'industria cinematografica venga conservata e sostenuta. Solo in questo modo il « consumatore » avrà la certezza che gli saranno proposte opere cinematografiche.
Pertanto, se non fossi giunto alla conclusione che la legge di cui trattasi esula dall'ambito di applicazione dell'art. 30 per il primo motivo indicato, ammetterei che essa può esularne qualora sia dimostrato che la misura adottata è giustificata in quanto necessaria alla sopravvivenza dell'industria cinematografica e all'offerta di opere cinematografiche al consumatore. Si tratta di uno scopo legittimo.
Spetta al giudice nazionale decidere se le disposizioni effettivamente adottate possano « ammettersi come necessarie », come sostiene la Commissione, giacché, a mio parere, non tocca alla Corte dirimere le controversie tra le parti. Il giudice nazionale deve quindi accertarsi che l'industria cinematografica e la produzione di film necessitino effettivamente della suddetta forma di protezione. È esatto che le risorse finanziarie di cui la produzione cinematografica necessita provengano essenzialmente dagli incassi delle pubbliche sale di proiezione? In qual misura detta industria risentirebbe della contemporanea messa in circolazione delle registrazioni video? È necessario che un divieto come quello stabilito nel caso di specie valga per dodici mesi?
Di notevole importanza è la questione se sia necessario che il divieto si applichi al caso in cui il titolare del diritto di utilizzazione ed il distributore di opere cinematografiche vogliano che le videocassette siano messe in circolazione contemporaneamente alla pellicola.
Non ritengo, tuttavia, che la legge di cui trattasi rientri in uno dei casi di deroga contemplati dall'art. 36 del trattato. In forza della stessa, il titolare del diritto di utilizzazione non può esercitare pienamente le proprie facoltà nel corso del primo anno e non mi sembra esatto sostenere che la legge protegga tale diritto sul film in modo che qualsiasi perdita relativa alla messa in circolazione di registrazioni video abbia carattere accessorio. Né mi sembra che detta legge rientri in alcuna delle altre categorie specificate nell'art. 36.
Per quanto riguarda le esportazioni, la situazione è meno chiara sotto il profilo fattuale. Il governo francese sostiene che la legge non si applica affatto alle esportazioni, mentre le attrici dichiarano che le ordinanze di sequestro avevano portata generale e, indipendentemente dalla destinazione prevista per le video cassette, e che le cassette che dovevano essere esportate nel Belgio sono state sequestrate.
In ogni caso, mi sembra che né la legge né i provvedimenti assertivamente adottati dalle autorità francesi rientrassero nell'art. 34. Nella causa 155/80, Oebel (Race. 1981, pag. 1993, si veda a pag. 2009), la Córte considera che « l'art. 34 riguarda i provvedimenti nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello stato interessato ». Dalla sentenza 7 febbraio 1984, nella causa 237/82, Jongeneel Kaas/Paesi Bassi (Race. 1984, pag. 483), si desume che la nozione di « vantaggio per la produzione nazionale o per il mercato interno dello stato interessato » va interpretata in senso ampio. Richiamandosi alla precedente sentenza nella causa 53/76, Bouhelier (Racc. 1977, pag. 197), la Corte affermò che il provvedimento che prescriva documenti di controllo per la sola esportazione costituisce una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 34. Cionondimeno la legge di cui si tratta nella presente causa non opera discriminazioni né formalmente né sostanzialmente nei confronti delle merci destinate all'esportazione e non ha nemmeno lo scopo specifico di limitare le esportazioni. Pertanto, essa esula dalla sfera di applicazione dell'art. 34.
Infine, va aggiunto che né l'art. 30, né l'art. 34 si applicano alle operazioni che si svolgono unicamente all'interno di uno Stato membro: vedansi in proposito le cause riunite da 314 a 316/81 e 83/82, Waterkeyn (Race. 1982, pag. 4337), e 286/81, Oost-hoek's Uitgeversmaatschappij (Race. 1982, pag. 4575). Ricorrerebbe una siffatta operazione qualora l'intero processo della produzione dell'opera cinematografica e di videocassette si svolga in Francia e non vi siano esportazioni. In base agli elementi di prova di cui dispone la Corte, tale può essere la situazione nella causa 61/84, ma si tratta di una questione di fatto sulla quale spetta al giudice nazionale statuire.
La seconda questione verte sul se le norme francesi di cui si tratta siano compatibili con l'art. 59 del trattato, che dispone l'abolizione delle restrizioni alla libera prestazione, all'interno della Comunità, dei servizi forniti dal cittadino di uno Stato membro stabilito in uno stato diverso da quello del destinatario di tali servizi.
Benché, secondo me, non sia provato che la concessione di una licenza di utilizzazione da parte del titolare o lo sfruttamento della licenza da parte del licenziatario costituiscano prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 60, il divieto del noleggio di videocassette nel corso del periodo di un anno è atto a costituire una restrizione della libertà di prestare servizi in quanto impedisce alle persone stabilite in un altro Stato membro di darle a noleggio a persone residenti in Francia nel corso di tale periodo. Qualora la normativa di cui trattasi impedisse inoltre ai distributori francesi di dare cassette a noleggio a persone stabilite in altri Stati membri, ciò potrebbe costituire una restrizione analoga.
Tuttavia, le restrizioni vietate devono essere discriminatorie o costituire obblighi « imposti al prestatore in ragione della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui presta il servizio, quando non sono imposte a coloro che risiedono nel territorio nazionale oppure hanno per effetto di impedire o di ostacolare in altro modo l'attività del prestatore » (causa 33/74, Van Binsbergen/Bedrijfsvereniging Metaalnijverheid, Race. 1974, pag. 1299, vedasi a pag. 1309; causa 39/75, Coenen/Sociaal-Economische Raad, Race. 1975, pag. 147, vedasi a pag. 1555). La Corte ha recentemente posto in rilievo che gli artt. 48, 59 e 65 hanno tutti lo scopo di eliminare i provvedimenti i quali riservino al cittadino di un altro Stato membro un trattamento più rigoroso ovvero lo pongano in una situazione di diritto o di fatto svantaggiosa rispetto a quella in cui si trova il cittadino nazionale (causa 251/83, Haug Adrion /Frankfurter Versicherungs AG (Race. 1984, pag. 4277).
Per quanto mi risulta, nel caso di specie non si fanno distinzioni in base alla nazionalità o alla residenza del fornitore o al luogo in cui le videocassette sono fabbricate o distribuite; il fornitore di cassette stabilito fuori della Francia non si trova in una situazione svantaggiosa rispetto a quella del fornitore stabilito in Francia e non è assoggettato ad un trattamento più rigoroso. La distinzione o la discriminazione operata non è tra i prestatori nazionali e i prestatori esteri dello stesso servizio, ma fra due servizi, cioè la fornitura di pellicole cinematografiche e quella di videocassette.
Di conseguenza, ritengo che le norme francesi di cui trattasi siano incompatibili con l'art. 59 del trattato. Se non avessi concluso in tal senso, avrei considerato che esse potevano, salvo restando l'esame dei fatti, essere giustificate dal « pubblico interesse » (Van Binsbergen). Benché, a mio parere, l'art. 36 non possa applicarsi per analogia nel caso presente per legittimare le disposizioni di cui trattasi, è possibile dimostrare, richiamandosi agli stessi motivi precedentemente indicati, che esse hanno una giustificazione parallela a quella relativa alle esigenze imperative ai fini dell'art. 30.
Le attrici hanno sostenuto all'udienza che la legge francese è incompatibile col principio della libertà di espressione. Esse hanno invocato l'art. 10 della convenzione europea sui diritti dell'uomo, che garantisce la libertà di espressione, con le riserve contemplate nel n. 2 dello stesso articolo.
Se la conclusione alla quale sono pervenuto è esatta per quanto riguarda il primo punto, è inutile prendere in esame il suddetto argomento.
Il governo francese, tuttavia, ribatte che non spetta alla Corte accertare se dei provvedimenti adottati dagli Stati membri siano compatibili con la convenzione e che, alla luce della relazione della Commissione europea dei diritti dell'uomo nella causa 5178/81, De Geïllustreerde Pers/Paesi Bassi, approvata dal Consiglio dei ministri con decisione 17 febbraio 1977 (Decisions and reports, 1977, n. 8), la convenzione non è stata trasgredita nel caso di specie.
La Commissione, basandosi sulla sentenza della Corte nella causa 36/75, Rutili/Ministro dell'interno (Race. 1975, pag. 1219), sostiene che le deroghe ai principi fondamentali stabiliti nel trattato vanno interpretate tenendo conto della convenzione e che, alla luce del caso De Geïllustreerde Pers, la legge francese è compatibile con la convenzione giacché si risolve nella « protezione dei diritti altrui », essendo intesa a garantire la vitalità dell'industria cinematografica.
Risulta chiaramente dalle sentenze nelle cause 4/73, Nold/Commissione (Race. 1974, pag. 491, si veda a pag. 507) e 44/79, Hauer/Rheinland-Pfalz (Race. 1979, pag. 3727, si veda a pag. 3745) che la convenzione fornisce criteri cui la Corte si ispira nello stabilire i principi giuridici fondamentali che fanno parte del diritto comunitario, benché la convenzione non vincoli la Comunità in quanto tale e non costituisca parte del diritto comunitario (cause 48/75, Royer, Race. 1976, pag. 497, e 118/75, Watson e Belman, Race. 1976, pag. 1185, in cui la Corte ha disatteso argomenti nel senso che la convenzione costituisce parte integrante del diritto comunitario).
A mio parere è esatto che, come la Commissione sostiene, le deroghe contemplate dall'art. 36 e la portata delle « esigenze imperative« che escludono un determinato provvedimento dall'ambito di applicazione dell'art. 30 vanno interpretate alla luce della convenzione (causa Rutili, conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa 34/79, Regina/Henn e Darby, Race. 1979, pag. 3795, si veda a pag. 3821).
Ai fini del problema in esame si può ammettere che la libertà di parola, o di espressione, sia un elemento del diritto comunitario nei settori in cui è pertinente alle attività della Comunità. Tuttavia, non mi convincono gli argomenti svolti nel presente procedimento e secondo cui l'art. 10 della convenzione viene trasgredito dal semplice fatto che la successione nel tempo dei vari modi di rappresentazione della stessa opera cinematografica è disciplinata dallo stato, o secondo cui esiste una norma di diritto comunitario, basata sulla convenzione o che ne garantisce l'osservanza, che vieta tale disciplina.
Nemmeno mi sembra che sia stato provato nel caso presente che, indipendentemente dalla convenzione, esista un principio di diritto comunitario in materia di libertà di espressione che sia trasgredito dalla legge di cui trattasi, la quale disciplina la successione cronologica delle varie forme di utilizzazione della stessa opera.
Nella presente causa ho limitato le mie conclusioni agli articoli del trattato menzionati nella domanda di pronunzia pregiudiziale ed ho tralasciato deliberatamente ogni eventuale questione relativa all'art. 5 ed agli artt. 85 e 86 del trattato, considerati alla luce della sentenza della Corte 10 gennaio 1985 nella causa 229/83, Ledere e Thouars (Race. 1985, pag. 17). Trattasi di questioni diverse, che non sono sollevate in questa sede.
Ritengo pertanto che le questioni del giudice a quo debbano essere risolte nel senso che non è stato provato che le disposizioni dell'art. 89 della legge francese 29 luglio 1982, integrate dal decreto 4 gennaio 1983, che disciplinano la diffusione delle opere cinematografiche in Francia determinando la successione nel tempo dei vari modi di diffusione, attraverso il divieto di utilizzare contemporaneamente dette opere nelle sale cinematografiche ed in forma di videocassette per il periodo di un anno, salvo deroga, siano incompatibili con gli artt. 30, 34 o 59 del trattato CEE.
Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese sostenute dalle parti nella causa principale; gli altri partecipanti al presente procedimento devono sopportare le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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