CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
dell'11 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Nelle due cause delle quali dobbiamo occuparci oggi e che sono state riunite, con ordinanza 28 novembre 1984, ai fini della trattazione orale e della sentenza, si presentano ancora una volta problemi relativi alla disciplina delle quote per l'acciaio, che, nei suoi vari aspetti, è già stata più volte presa in considerazione dalla Corte.
Riguardo a tale disciplina si deve ricordare, ai fini dell'attuale procedimento, che nella prima decisione (31 ottobre 1980, 2794/80, GU 1980, L 291, pag. 1) era previsto un adeguamento della produzione di riferimento per il caso che, successivamente al 1o luglio 1980, fosse stato reso operativo un nuovo impianto (art. 4, n. 4). Per le condizioni vigenti in proposito e per le modalità dell'adeguamento, rimando alla suddetta norma. Anche la seconda decisione in forza della quale doveva continuare ad applicarsi il regime delle quote (24 giugno 1981, 1831/81, GU 1981, L 180, pag. 1) conteneva (nella versione modificata mediante la decisione 3 luglio 1981, 1832/81, GU 1981, L 184, pag. 1) all'art. 13 — sia pure con una diversa formulazione — una disposizione analoga, secondo la quale (per il momento trascurerò i particolari) era possibile un congruo adeguamento della produzione di riferimento nei casi in cui fossero stati resi operativi nuovi treni di laminazione o nuovi impianti di trasformazione dopo determinate date. Parimenti, una siffatta norma di adeguamento era contenuta nella successiva decisione 30 giugno 1982, 1696/82 (GU 1982, L 191, pag. 1) entrata in vigore il 1o luglio 1982 e sempre vigente, dopo essere stata prorogata con la decisione 1809/83, sino alla fine del luglio 1983. Questa norma (art. 15) aveva il seguente tenore:
« Nel quadro di un programma di ristrutturazione che risponde ai seguenti requisiti:
—
quest'ultimo dev'essere conforme agli obiettivi generali,
—
per quanto concerne gli investimenti previsti, debitamente dichiarati, la Commissione non ha espresso parere negativo oppure, per quanto concerne gli investimenti previsti, per i quali non esisteva l'obbligo di dichiarazione, la Commissione ritiene che non avrebbero ricevuto parere negativo,
—
per quanto concerne gli aiuti concessi, questi sono conformi alla decisione 2320/81/CECA,
1)
Se alcune imprese desiderano procedere a scambi o cessioni di produzioni o di quantità di riferimento, la Commissione può autorizzare tali scambi o cessioni se gli impianti corrispondenti alle produzioni di riferimento trasferite sono contemporaneamente chiusi definitivamente.
2)
Se un'impresa chiede un adeguamento interno delle sue produzioni di riferimento alla nuova struttura dei suoi impianti, la Commissione può
—
in caso di chiusura definitiva di impianti, attribuire a tale impresa la produzione di riferimento corrispondente, sulle altre categorie di prodotti della disciplina di quote nei limiti in cui ciò non perturbi il funzionamento di detta disciplina. (...),
—
ove siano messi in servizio nuovi treni di laminazione o nuove linee di denaturazione, dopo il 1o luglio 1982, oppure per la categoria IV, dopo il 1o gennaio 1981, la Commissione può, nei limiti in cui ciò non perturbi il funzionamento della disciplina, procedere ad un adeguamento delle produzioni di riferimento di detta impresa, ove quest'ultima ne faccia domanda entro il mese successivo alla messa in servizio dell'impianto in questione, oppure, se tale entrata in servizio ha avuto luogo prima del 1o luglio 1982, entro il 31 luglio 1982.
(...) ».
Per contro, la successiva decisione 28 luglio 1983, 2177/83 (GU 1983, L 208, pag. 1), rimasta in vigore sino alla fine del gennaio 1984, non contemplava più una siffatta possibilità; questa non è prevista nemmeno dalla decisione 31 gennaio 1984, 234/84 (GU 1984, L 29, pag. 1), che è entrata in vigore il 1o febbraio 1984 e stabilisce il regime delle quote fino al dicembre 1985.
Il 16 maggio 1979, l'Italsider, impresa controllata dalla ricorrente nel presente procedimento, portava a conoscenza della Commissione — a norma della decisione 16 novembre 1966, 22/66 (GU 1966, pag. 3728), « relativa alle informazioni che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti » — un programma di investimenti che prevedeva fra l'altro la costruzione di un treno a nastri larghi a caldo a Bagnoli. Questo treno avrebbe avuto una capacità di 1 milione di tonnellate l'anno e avrebbe dovuto entrare in funzione nel luglio 1982.
Manifestamente, nel valutare questo progetto, la Commissione esitava ad esprimere senz'altro un parere positivo ai sensi dell'art. 54, 4o comma, del trattato CECA. Essa si decideva in tal senso soltanto dopo che i rappresentanti dell'Italsider, nell'ambito di trattative con rappresentanti della Commissione (fra l'altro anche in considerazione di un prestito richiesto ai sensi dell'art. 54 del trattato), ebbero rilasciato, il 12 maggio 1980, varie dichiarazioni, secondo cui, fra l'altro, il treno di laminazione a nastri larghi a caldo sarebbe stato messo in esercizio dopo la conclusione dei lavori di montaggio (prevista per il dicembre 1982) e dopo l'esecuzione di collaudi che si sarebbero protratti fino all'agosto 1983. Nelle suddette dichiarazioni si diceva inoltre che, per tener conto dello squilibrio fra l'offerta e la domanda di coils, temuto dalla Commissione per il 1983, la produzione annua sarebbe stata contenuta, per il 1983, ad un massimo di 65000 tonnellate, per passare a 715000 tonnellate nel 1984, ad 835000 tonnellate nel 1985 e salire infine ad 1 milione di tonnellate nel 1986. Inoltre, come contributo alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, erano previste determinate chiusure e trasformazioni.
Il 31 maggio 1980 la Commissione emetteva quindi un parere formulato nei seguenti termini (data la sua fondamentale importanza ai fini del procedimento, lo cito testualmente) :
« La Commissione fa riferimento al programma di investimenti dello stabilimento di Bagnoli riguardante l'installazione di due impianti di colata continua a blumi e a bramme, di un treno a nastri larghi a caldo, alcune modifiche al treno putrelle 920 BK, nonché la chiusura, a Bagnoli, di due treni sbozzatori e del treno vergella.
In merito all'installazione delle colate continue ed all'ammodernamento del treno putrelle, la Commissione conferma che questi investimenti sono conformi alla propria politica siderurgica.
Per quanto riguarda il treno per coils, la Commissione ha debitamente tenuto conto delle verifiche effettuate dal gruppo di lavoro misto e delle conclusioni che ne sono scaturite, con particolare riferimento alla validità economica degli investimenti, in considerazione dell'obiettivo di competitività a termine in un mercato concorrenziale.
Inoltre, le chiusure e le riduzioni di capacità degli impianti esistenti da voi annunciate, ossia:
—
riduzione della capacità del treno putrelle 920 BK;
—
rinuncia alla costruzione di un nuovo treno medio;
—
chiusura di due treni sbozzatori;
—
chisusura del treno vergella;
—
riduzione della capacità del treno a nastri stretti a caldo;
—
riduzione della capacità del treno coils di Cornigliano,
contribuiscono allo sforzo di ristrutturazione della siderurgia comunitaria.
Tuttavia, riguardo ai coils, tenuto conto dei problemi collegati allo squilibrio tra l'offerta e la domanda previsto per il 1983 dagli obiettivi generali acciaio riveduti, i rappresentanti della Commissione hanno avuto con Voi dei colloqui, in esito ai quali il 12 maggio 1980 si è addivenuti ad un accordo sullo slittamento degli investimenti per l'entrata in produzione industriale dei coils e sul controllo dei vostri impegni.
Visti questi impegni, la Commissione ha potuto esprimere parere favorevole alla realizzazione degli investimenti in oggetto.
(...) ».
L'impianto di Bagnoli veniva quindi costruito (tuttavia, a quanto pare, la sua capacità risultava maggiore di quella originariamente progettata) e veniva messo in funzione come previsto.
In quel momento — come ho già ricordato — ai sensi della decisione 234/84 non esisteva più la possibilità di adeguare la produzione di riferimento per la messa in esercizio di nuovi impianti. In ciò la ricorrente ravvisa una gravatoria lacuna della disciplina delle quote attualmente vigente e perciò, il 7 marzo 1984, essa ha promosso il procedimento 63/84. Nell'atto introduttivo essa ha formulato le seguenti domande:
—
dichiarare illegittima la decisione 234/84 nella parte in cui — nonostante le assicurazioni date alla ricorrente — essa non prevede la possibilità, per la ricorrente, di ottenere un adeguamento dei riferimenti per la messa in esercizio del nuovo treno a nastri larghi di Bagnoli;
—
annullare l'art. 14, 1o comma, secondo trattino, e l'art. 14, lett. A, n. 4, quarto trattino, della decisione 234/84;
—
adottare ogni altro provvedimento, anche a norma dell'art. 34 del trattato CECA, che la Corte ritenga necessario.
Già in una lettera del 7 giugno 1983, indirizzata al vicepresidente della Commissione, la ricorrente aveva espresso il desiderio che alla Finsider venissero attribuite quote tali da permetterle di raggiungere negli anni 1984 e 1985 una più adeguata posizione, e che in particolare alla società Nuova Italsider venissero concesse quote supplementari relative a prodotti laminati per un volume di 1,2 milioni di tonnellate, ed aveva ribadito tale preghiera il 3 dicembre 1983, accennando anche alla necessità che venisse ripristinata una norma come l'abrogato art. 15, n. 2, la quale avrebbe consentito l'attribuzione di quote supplementari con riferimento all'impianto di Bagnoli. Il 2 febbraio 1984 essa inviava alla Commissione un'altra lettera in cui considerava che, se il treno di laminazione di Bagnoli fosse stato messo in esercizio come inizialmente previsto, si sarebbe potuta pretendere l'applicazione dell'art. 15, n. 2, della decisione 1696/82, e nella quale — osservando che, indipendentemente dal suddetto articolo, in ragione del principio del legittimo affidamento, la Commissione non poteva non concedere quote supplementari — chiedeva che le venisse attribuito un supplemento di quota in base ad una produzione media annua di 1,2 milioni di tonnellate. Tale richiesta veniva respinta, il 18 aprile 1984, dalla Commissione, la quale motivava il proprio provvedimento nel senso che la decisione 234/84 non le dava la possibilità di adeguare le quote come auspicato dalla ricorrente, sottolineando inoltre che a torto questa si richiamava alla tutela del legittimo affidamento.
Ciò portava a promuovere, il 12 giugno 1984, un secondo procedimento giurisdizionale (causa 147/84), in cui si chiedeva di
—
dichiarare illegittime la decisione individuale 18 aprile 1984 e la decisione 234/84 (quest'ultima nella parte in cui non prevede la possibilità, per la ricorrente, di ottenere un adeguamento della produzione di riferimento per la messa in esercizio del treno a nastri larghi a caldo di Bagnoli),
—
annullare la suddetta decisione individuale, e
—
dichiarare che la Commissione è tenuta a risarcire alla ricorrente i danni da questa subiti in conseguenza delle decisioni impugnate.
B. In merito a queste domande — che secondo la Commissione dovrebbero essere respinte — ritengo di dover prendere posizione come segue.
I — Prima di esaminare i vari argomenti dedotti a sostegno delle stesse, vorrei fare alcune osservazioni preliminari.
1.
Data la sostanziale coincidenza dei motivi sui quali sono basati i due ricorsi, poiché la ricorrente, in merito alla sua tesi secondo cui il rifiuto di attribuire quote supplementari contenuto nella lettera della Commissione 18 aprile 1984 sarebbe illegittimo, fa semplicemente rinvio a quanto da essa sostenuto nella causa 63/84, le due fattispecie possono venire trattate grosso modo unitariamente, dovendosi dedicare particolari considerazioni soltanto alla terza domanda nella prima causa (adozione di provvedimenti) e alla domanda di risarcimento nella seconda causa.
2.
Durante la fase scritta del procedimento la ricorrente aveva contestato fra l'altro che l'applicazione delle norme di adeguamento contenute nell'art. 14 e nell'art. 14, lett. A, della decisione 234/84 fosse subordinata — come si desume dal 1o comma, primo trattino, dell'art. 14 e, rispettivamente, dal 4o comma, quarto trattino, dell'art. 14, lett. A — alla condizione che l'impresa interessata non avesse ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per coprire perdite di gestione (condizione che, come è noto, era stata già introdotta nella disciplina delle quote con la decisione 2748/83: GU 1983, L 269, pag. 55). In proposito essa aveva riproposto gli stessi argomenti già svolti nella causa 250/83 ( 1 ), che parimenti verteva sulla decisione 2748/83.
Tuttavia, interpellata al riguardo dal giudice relatore durante la fase orale del procedimento, la ricorrente ha dichiarato che, dopo l'emanazione della sentenza nella causa 250/83 ( 1 ) nella quale la sua tesi era stata respinta), essa lasciava cadere la suddetta censura. Si può quindi ritenere superato questo punto ed in proposito non sono più necessarie ulteriori considerazioni.
3.
Relativamente al primo motivo d'impugnazione (violazione del legittimo affidamento, in quanto nella decisione 234/84 non è stata inclusa alcuna norma di adeguamento per nuovi impianti), la Commissione ha sostenuto fra l'altro che, anche qualora nella decisione 234/84 fosse stata ancora compresa una norma corrispondente all'art. 15 della decisione 1696/82, ciò sarebbe stato irrilevante per la ricorrente. Questa, infatti, non avrebbe soddisfatto le condizioni ivi stabilite, cosicché non le si può riconoscere un interesse alla dichiarazione d'illegittimità, per mancanza di una norma siffatta, della decisione 234/84.
Non intendo richiamare qui tutti i particolari del problema. Dirò soltanto che, secondo l'opinione espressa dalla Commissione nella fase scritta del procedimento, i programmi di ristrutturazione elaborati dalla ricorrente nel 1981 e nel 1983 non erano conformi agli « obiettivi generali acciaio » (in particolare perché non prevedevano sufficienti riduzioni di capacità). Dirò anche che la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il programma di investimenti della ricorrente, così come è stato realizzato, avrebbe ottenuto un parere favorevole ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA. La capacità del treno di laminazione (originariamente fissata ad un milione di tonnellate annue) è stata infatti aumentata a 2,4 milioni di tonnellate, senza che la Commissione ne sia stata informata, come prescritto dalla normativa in materia. È tuttavia dubbio che questo aumento sia ancora compatibile con gli « obiettivi generali », ragion per cui la Commissione ritiene ammissibile al massimo un aumento della capacità ad 1,2 milioni di tonnellate annue. Dirò infine che, secondo la Commissione, gli aiuti ottenuti dalla ricorrente non erano conformi alla decisione 2320/81 (GU 1981, L 228, pag. 14), il che ha portato, nel 1983 e nel 1984, ad iniziare due procedimenti per infrazione del trattato.
In proposito si è svolta una lunga discussione, nella quale la ricorrente ha motivato il proprio punto di vista richiamandosi fra l'altro ad un nuovo programma di ristrutturazione, del 19 aprile 1984, valido per il periodo 1984-1986, sostenendo che la capacità dell'impianto di Bagnoli era stata modificata col consenso della Commissione e riferendosi, per quanto riguarda la regolarità degli aiuti da essa ricevuti, a considerazioni fatte il 19 aprile 1984 dal ministro degli esteri italiano.
Alla fine della fase orale — nel frattempo, a seguito di vari contatti, si era delineata un'evoluzione della situazione — le parti devono avere avuto l'impressione che, ormai, non avesse più alcun senso approfondire questa problematica. Abbiamo appreso, infatti, che alla fine del 1984 era stato raggiunto un accordo — per quanto riguarda il « congelamento » e la chiusura di determinati impianti a Bagnoli — tra la Commissione e la ricorrente. Abbiamo anche appreso che si era rinunciato a dar seguito ai procedimenti per infrazione del trattato relativi al versamento di aiuti, essendo stati autorizzati altri aiuti a favore della Finsider a condizione di una ulteriore riduzione di capacità. Ci è stato detto, inoltre, che si sta discutendo un nuovo programma di ristrutturazione (per il quale hanno assunto rilevanza ulteriori aiuti e chiusure) e che si può contare — per quanto riguarda detti aiuti e chiusure — su una soluzione nelle prossime settimane.
Stando così le cose, si ha l'impressione che ormai difficilmente si potrebbe affermare che la ricorrente — se esistesse ancora una normativa come quella dell'art. 15 della decisione 1696/82 — non avrebbe comunque potuto fruire di tale normativa perché non soddisfa le condizioni ivi stabilite. Sembra quindi doversi escludere il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 15 della decisione 1696/82.
4.
Come sapete, la Commissione ha sostenuto inoltre — giungendo anche in tal modo al risultato della mancanza di un interesse ad agire — che, se fosse rimasto in vigore il suddetto art. 15, la ricorrente non avrebbe potuto fare affidamento su supplementi di quote, anche a prescindere dalle condizioni menzionate in precedenza, perché detta norma implicava — come si desumerebbe dall'uso del termine « può » e dalla riserva secondo cui non doveva essere perturbato il funzionamento della disciplina delle quote — un potere discrezionale della Commissione. Nella sua applicazione erano venute a crearsi determinate modalità (come quella di attribuire quote supplementari soltanto per la categoria I d) e quella di prendere in considerazione in primo luogo, nel caso di adeguamento richiesto per nuovi impianti, le produzioni di riferimento degli impianti dell'impresa definitivamente chiusi) e, volendo rispettare tali modalità, difficilmente si sarebbe potuto giungere ad un aumento della produzione di riferimento della ricorrente in ragione della messa in esercizio dell'impianto di Bagnoli.
Anche su questo punto mi è impossibile condividere la tesi della Commissione.
In proposito, è importante non tanto chiarire se vi siano state deroghe al principio di concedere adeguamenti soltanto per la categoria I d) — come è noto, la Comissione giustifica la deroga, nel caso di un treno di laminazione a freddo di un produttore greco, mettendo in rilievo la particolare situazione della Grecia —, o accertare se l'art. 15 non sia stato applicato anche senza chiusure compensative (come nel caso Galvadange, sul quale la Commissione ha svolto ampie considerazioni nella controreplica). Ciò che importa è piuttosto, in primo luogo, che a quanto pare sono state concesse quote supplementari, in base all'art. 15, quando le produzioni di riferimento degli impianti definitivamente chiusi non erano sufficienti per un adeguato sfruttamento di nuovi impianti, e che la Commissione, nella presente fattispecie, ha ammesso che eventualmente la ricorrente avrebbe potuto ottenere una piccola quota supplementare per Bagnoli, oltre le quote per la chiusura del laminatoio di Cornigliano. In secondo luogo — e soprattutto — è importante capire che la ricorrente non è interessata soltanto ad una proroga della disciplina stabilita dall'art. 15 della decisione 1696/82. Se ho ben inteso il suo ragionamento, essa desume dal principio della tutela — in sostanza perdurante — del legittimo affidamento la necessità che nella decisione 234/84 venga inclusa una norma in forza della quale debbano esserle concesse, in ogni caso, quote supplementari per un soddisfacente funzionamento dell'impianto di Bagnoli.
Il ricorso non può quindi essere respinto per mancanza di interesse ad agire, e perciò non si può fare a meno di procedere ad un dettagliato esame degli argomenti dedotti dalla ricorrente, per vedere se effettivamente essi mettano in luce un pregiudizio derivante da una lacuna della decisione 234/84, come sostenuto dalla ricorrente.
II — Sugli identici motivi d'impugnazione dedotti in entrambe le cause relativamente ai principali capi della domanda
1. Violazione del legittimo affidamento
a)
In proposito, la ricorrente ha ricordato che il treno di laminazione di Bagnoli è stato autorizzato ed in parte finanziato dalla Commissione, e sarebbe dovuto entrare in funzione nel mese di luglio 1982 (cioè in un momento in cui esisteva ancora la possibilità di un adeguamento della produzione di riferimento a norma della decisione 1696/82). Il fatto che l'avviamento sia stato ritardato per desiderio della Commissione crea una corrispondente responsabilità di quest'ultima; in ogni caso, se avesse potuto sospettare che gliene sarebbero derivati danni, la ricorrente non avrebbe accondisceso alla richiesta della Commissione. Inoltre, secondo la ricorrente, anche la configurazione della disciplina delle quote aveva ingenerato un legittimo affidamento, poiché erano sempre esistite possibilità di adeguamento in relazione a nuovi impianti. A torto, quindi, nell'emanare la decisione 234/84 non si è tenuto conto di tutte le ripercussioni che avrebbe implicato l'abolizione della norma relativa all'adeguamento. Quanto meno, avrebbe dovuto prevedersi un regime transitorio a tutela delle imprese che — per aver rinviato la messa in esercizio di un nuovo impianto in conformità al desiderio della Commissione — non potessero fruire di un adeguamento delle quote.
La Commmissione si riferisce invece, in proposito, soprattutto al carattere peculiare del parere emesso ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA, sostenendo che si tratta di un atto privo di effetti giuridici, destinato soltanto ad illuminare le imprese circa le prospettive economiche globali della Comunità e l'orientamento generale che sarà seguito dalla Commissione nell'esercizio delle sue funzioni. A suo avviso, inoltre, anche a prescindere da quanto sopra, nella fattispecie non ricorrono i presupposti che, secondo la giurisprudenza, valgono per la tutela dell'affidamento. Non si potrebbe parlare di una legittima aspettativa per quanto riguarda il mantenimento in vigore della norma di adeguamento contenuta nell'art. 15 della decisione 1696/82. L'abolizione di questa norma era addirittura prevedibile, perché le condizioni per l'applicazione delle norme di adeguamento erano divenute, col passar del tempo, sempre più onerose. Inoltre, si dovrebbe riconoscere che un interesse pubblico inderogabile, visto l'aggravarsi della crisi, aveva imposto per l'appunto nel settore dei prodotti laminati l'abolizione della norma sull'adeguamento, poiché altrimenti sarebbero stati resi in parte vani gli sforzi della Commissione per giungere ad una drastica limitazione della produzione.
b)
In merito a queste divergenze si impongono le seguenti considerazioni preliminari:
aa)
È certamente inesatto parlare — come ha fatto la ricorrente — di una autorizzazione, da parte della Commissione, del suo impianto di Bagnoli. Su questo progetto la Commissione ha semplicemente emesso un parere, il cui testo ho già citato all'inizio, ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA. Ora, per quanto riguarda la natura giuridica di un siffatto parere, nella giurisprudenza (cause riunite 1 e 14/57 ( 2 ), Racc. 1957, pag. 217) è stato chiarito in modo univoco che i pareri non fanno sorgere direttamente alcun obbligo giuridico per il destinatario, che essi servono unicamente ad adempiere compiti di orientamento e che si tratta di semplici consigli dati alle imprese, le quali restano libere di tenerne o di non tenerne conto. In particolare è stato sottolineato che restano impregiudicate la libertà di decisione e la responsabilità delle imprese, come quelle dell'Alta Autorità.
bb)
La ricorrente, quando fa valere che, se avesse saputo che in seguito non le sarebbe stato più possibile ottenere un adeguamento della produzione di riferimento, avrebbe messo in esercizio il proprio impianto fin dal 1982 (finché poteva ancora fruire delle possibilità di adeguamento offerte dall'art. 15 della decisione 1696/82), deve ammettere che, manifestamente, questo argomento non è decisivo. Sarebbe infatti mancato uno dei presupposti essenziali per l'applicazione dell'art. 15 della decisione 1696/82 (assenza di un parere negativo), dal momento che la Commissione ha espressamente collegato il proprio parere al fatto che l'impianto era previsto soltanto per il 1983. Ora, la circostanza che la Commissione, nell'ambito del suo compito di orientamento generale nel senso che appariva opportuno in base alla situazione del momento, abbia fissato un siffatto presupposto non modifica certamente il carattere del parere, e non fa quindi sorgere una responsabilità della Commissione, di per sé non collegata ad un parere ai sensi dell'art. 54.
ce)
Quando poi la ricorrente si riferisce al contributo per gli investimenti dato dalla Commissione — contributo per il quale era parimenti importante il parere favorevole —, non si deve perdere di vista il fatto che in un primo momento è stata erogata solo una parte della somma presa in considerazione e che il saldo viene liquidato soltanto attualmente, dopo che è stato chiarito come deve definitivamente configurarsi la modifica delle condizioni di produzione nell'impresa ricorrente.
dd)
Infine, per quanto riguarda la censura secondo cui nell'emanare la decisione 234/84 non si sarebbe tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'abolizione delle norme relative all'adeguamento, la ricorrente non può negare che questa sostanziale modifica normativa (venir meno della possibilità di adeguamento contemplata dall'art. 15 della decisione 1696/82) era stata già attuata con la decisione che aveva preceduto la 234/84. Probabilmente, quindi, la suddetta censura sarebbe stata opportuna in quel momento; tuttavia, allora, la ricorrente non ha agito in sede giurisdizionale, benché la modifica le fosse nota fin dal giugno 1983 ed avesse anche — come ho detto all'inizio — suscitato le sue proteste.
c)
D'altra parte, in merito al principio del legittimo affidamento, che costituisce il nucleo dell'argomentazione della ricorrente, si deve osservare che questo principio, pur se incontestabilmente fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario (cfr. sentenza nella causa 112/77 ( 3 ), Racc. 1978, pag. 1032, punto 19 della motivazione), viene tuttavia, altrettanto sicuramente, applicato in modo molto restrittivo. A tal fine assume rilevanza — come è stato sottolineato dalla Commissione — il fatto che si tratti di modifiche prevedibili e che, eventualmente, prevalga un inderogabile interesse generale (sentenza nella causa 74/74 ( 4 ), Racc. 1975, pag. 549, punti 41-43 della motivazione; nello stesso senso sentenze nelle cause 78/77 ( 5 ) e 146/77 ( 6 ). In particolare, non è sufficiente che siano stati semplicemente conclusi negozi facendo affidamento sul perdurare di una determinata normativa; è invece essenziale che, in tale contesto, siano stati assunti impegni — garantiti da cauzione — nei confronti delle autorità competenti (sentenza nella causa 74/74 ( 4 ) Analogamente, anche nella sentenza emessa nella causa 90/77 ( 7 ) è stato sottolineato che la tutela del legittimo affidamento si impone « nei casi in cui gli operatori economici abbiano già, sotto l'impero del regime anteriore, notificato alle competenti autorità la propria intenzione di procedere a determinate operazioni in epoca successiva all'istituzione del nuovo regime e si siano a ciò irrevocabilmente impegnati, eventualmente mediante deposito di una cauzione» (Race. 1978, pag. 1006, punto 6 della motivazione). Lo stesso orientamento si ritrova nella sentenza relativa alla causa 68/77 ( 8 ) (nella quale è stato considerato essenziale il fatto che la normativa contestata non prescriveva né autorizzazioni preventive, né impegni definitivi da parte dell'interessato nei confronti delle autorità incaricate della gestione dell'organizzazione di mercato in questione: Race. 1978, pag. 368, punto 8 della motivazione), come pure nel passo della sentenza relativa alla causa 90/77 ( 7 )n cui si afferma che un parere ufficiale di classificazione non può riferirsi, per natura, che alla disciplina vigente e — non potendo essere considerato equivalente al rilascio di licenze, dichiarazioni ed altri documenti relativi ad operazioni determinate — non può garantire il destinatario contro eventuali modifiche della stessa (Race. 1978, pag. 1008, punto 9 della motivazione).
In base a questa giurisprudenza, non si può certo affermare, con riferimento al parere emesso dalla Commissione nel 1980 in merito al progetto di investimenti della ricorrente, che nella fattispecie vi sia stata violazione del legittimo affidamento nel modo di concepire la decisione 234/84, poiché il suddetto parere non implicava affatto l'obbligo di dare esecuzione al progetto. Il fatto che venga emesso un siffatto parere non può significare che gli orientamenti che con esso si intendono dare, e che vengono formulati in base alle circostanze esistenti al momento della sua emanazione e degli sviluppi allora prevedibili, debbano continuare a produrre effetti, immutabilmente, fino alla completa realizzazione del progetto, cioè fino ad un'epoca in cui la situazione può essere sostanzialmente cambiata, rendendo necessari provvedimenti differenti. Ammettere una tesi diversa equivarrebbe ad attribuire ad un parere effetti giuridici che esso di per sé non ha, e che al massimo può acquistare in connessione con altri provvedimenti, in forza del relativo potere discrezionale (come avviene, ad esempio, in un senso molto specifico, nell'ambito dell'art. 4 della decisione 234/84).
Neppure si può ammettere — in ragione del presupposto fondamentale della tutela del legittimo affidamento — che la circostanza che nelle prime normative in materia di quote fossero previsti adeguamenti per la messa in funzione di nuovi impianti potesse far sorgere una legittima aspettativa quanto al mantenimento in vigore di siffatte normative. A ciò si aggiunge, inoltre, il fatto che (come è stato dimostrato dettagliatamente dalla Commissione) la suddetta normativa di adeguamento è stata subordinata, nell'ambito del regime delle quote che doveva essere rielaborato di volta in volta a seconda delle circostanze, a condizioni sempre più rigorose. Sotto questo aspetto, non si può certo dire — per ricorrere ad una formula usata nella sentenza emessa nella causa 68/77 ( 8 ) Racc. 1978, pag. 369, punto 8 della motivazione) — che la Commissione avesse fornito alcun indizio che potesse dare affidamento nella conservazione immutata della disciplina precedente, nonostante il mutamento della situazione di mercato.
d)
Riassumendo, si può quindi ritenere che, alla luce degli argomenti dedotti a sostegno del primo motivo di ricorso, non si vede perché si dovrebbe ravvisare uno sviamento di potere per violazione del principio del legittimo affidamento nel fatto che la decisione 234/84 non conteneva alcuna norma corrispondente all'art. 15 della decisione 1696/82 o addirittura — per quanto riguarda le condizioni di applicazione — ancora più liberale.
2. Violazione del diritto all'esercizio dell'attività economica
Il secondo motivo d'impugnazione fatto valere dalla ricorrente riguarda il fatto che la decisione criticata, non consentendo, nonostante l'autorizzazione dell'impianto, la concessione di quote supplementari per il treno a nastri larghi a caldo di Bagnoli, renderebbe impossibile, per mancanza di adeguate condizioni di esercizio, il raggiungimento dello scopo perseguito col suddetto impianto, e cioè il miglioramento della produzione e della redditività dell'impresa. In tal modo, la ricorrente verrebbe lesa nelle sue stesse condizioni di esistenza. Nella replica è detto perfino, in questo contesto, che l'impianto di Bagnoli non può produrre alcuna utilità, il che farebbe presumere un esproprio senza indennizzo dei benefici di una iniziativa autorizzata dalla Commissione. Neppure su questo punto posso condividere la tesi della ricorrente.
Va ricordato ancora una volta che non è esatto parlare di un' autorizzazione dell'impianto di Bagnoli da parte della Commissione, e che un parere emesso ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA non implica alcuna garanzia per la utile realizzazione di un investimento. Si deve ricordare, inoltre, che nella giurisprudenza (sentenza pronunziata nella causa 244/81 ( 9 ), Racc. 1983, pag. 1482) è stato chiaramente sottolineato come la presunzione secondo cui la disciplina delle quote di produzione sarebbe organizzata in maniera che le imprese vi trovino la garanzia di un'adeguata utilizzazione delle loro capacità produttive perde di vista il vero scopo dell'art. 58 del trattato CECA; questa disposizione non impone affatto alla Commissione l'obbligo di garantire una produzione minima ad una determinata impresa (punti 26 e 27 della motivazione). Per di più, la Commissione ha ragione quando sostiene che la criticata disciplina non impedisce affatto il funzionamento dell'impianto di Bagnoli, poiché, in realtà, la ricorrente ha la possibilità, nell'ambito del suo gruppo, di cedere a Bagnoli le produzioni di riferimento (di impianti chiusi o da chiudere secondo il programma di ristrutturazione), cosicché detto impianto potrebbe funzionare in modo soddisfacente, cioè con un tasso di utilizzazione superiore a quelli medi delle imprese comunitarie del settore. Ciò è senz'altro evidente, se si considera che, secondo le dichiarazioni fatte dalla ricorrente il 12 maggio 1980, la produzione massima a Bagnoli doveva essere, nel 1983 e nel 1984, rispettivamente di 65000 e di 715000 tonnellate; se si tiene conto del fatto che, a suo tempo, era già stato previsto di ridurre la capacità del treno a nastri larghi a caldo di Cornigliano di 350000 tonnellate; e se si pensa che l'impianto di Cornigliano, avente una capacità di 2,3 milioni di tonnellate, è stato completamente chiuso — come richiesto dal più recente programma di ristrutturazione — nel maggio 1984, con la conseguenza che la sua produzione di riferimento — oltre a quella degli altri impianti chiusi — è pienamente disponibile per Bagnoli.
3. Contraddizione fra precedenti manifestazioni di volontà della Commissione ed il comportamento da questa tenuto nell'adottare la decisione impugnata
Con il terzo motivo di impugnazione viene criticato anzitutto il fatto che la Commissione, non prevedendo nella decisione 234/84 alcuna possibilità di attribuire alla ricorrente quote supplementari (che avrebbero reso redditizio l'impianto di Bagnoli ed avrebbero garantito una ragionevole esecuzione della necessaria ristrutturazione, assicurando così la vitalità e l'ammodernamento dell'azienda), si è posta in contraddizione con le dichiarazioni da essa fatte, nell'autorizzare il programma di investimenti per Bagnoli, relativamente alla competitività dell'impresa ricorrente e al contributo da questa dato allo sforzo di ristrutturazione. Inoltre, la ricorrente lamenta che la Commissione abbia in tal modo ignorato le finalità dell'art. 3 del trattato CECA (in cui si parla fra l'altro di un regolare approvvigionamento del mercato comune, della possibilità di effettuare gli ammortamenti necessari, del miglioramento della capacità di produzione e del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera). A suo dire, la decisione 234/84, così come si configura per quanto riguarda l'adeguamento delle produzioni di riferimento, non consente infatti di adoperarsi per far sì che intervenga effettivamente un miglioramento della produzione e l'impianto di Bagnoli funzioni in modo da rendere possibile il necessario ammortamento. Inoltre, alla ricorrente si impedisce di soddisfare le richieste della sua clientela e di adempiere contratti a lungo termine conclusi con i rilaminatori, il che ha portato al fatto che l'Italia è importatrice netta di prodotti laminati, presentando un rapporto capacità/consumo inferiore a quello degli altri Stati membri. La Commissione, come sapete, si è opposta anche a questa tesi e, anche su questo punto, la sua argomentazione è risultata più convincente.
Così, essa fa giustamente valere che non è concepibile una contraddizione fra manifestazioni di volontà di natura del tutto diversa, e cioè, da una parte, un parere ai sensi dell'art. 54, che non costituisce altro che un consiglio dato a seconda della situazione del momento e, dall'altra, il regime vincolante delle quote, creato in una situazione di crisi allo scopo di ristabilire l'equilibrio fra la produzione e la domanda, regime che per di più, con l'aggravarsi della crisi, aveva dovuto essere improntato a principi ancor più rigorosi, cosicché non si può affermare che la decisione 234/84 dovesse rendere possibile — come sostiene la ricorrente — il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario delle imprese. A suo avviso, qualora venisse invece accolta la tesi della ricorrente e si partisse dal presupposto che il parere emesso ai sensi dell'art. 54 continuava ad essere determinante nell'ambito della successiva disciplina delle quote, ciò implicherebbe indubbiamente una insopportabile restrizione dei poteri previsti per il superamento della crisi e, quindi, il pericolo che il sistema contemplato per il caso di crisi non possa più funzionare.
Per quanto riguarda, d'altra parte, l'asserito misconoscimento delle finalità dell'art. 3 del trattato CECA, non solo è incontestabile che la Commissione non può perseguire simultaneamente e integralmente tutte le suddette finalità (come è già stato chiarito nella giurisprudenza richiamata dalla Commissione a pag. 18 del controricorso), ma non si può neppure concepire che la valutazione di tali finalità, effettuata dalla Commissione nell'ambito della decisione 234/84, possa essere considerata viziata da sviamento di potere, perché non si giungeva all'equilibrio ritenuto corretto dalla ricorrente. In proposito è rilevante l'osservazione già fatta in altro contesto, secondo cui alla ricorrente non è stato affatto impedito di mettere in esercizio il suo impianto di Bagnoli, il quale, invece, può funzionare in modo del tutto efficiente sul piano economico, utilizzando le quote di produzione di impianti chiusi o da chiudere. Inoltre, è stato giustamente ricordato che, nell'art. 3, lett. a), si parla di un regolare approvvigionamento del mercato comune; da questa norma è quindi certamente impossibile desumere che sarebbe necessario garantire a ciascuna impresa, per ciascun prodotto, una quota adeguata del suo mercato nazionale.
4. Vtolazione dei principi di solidarietà e di proporzionalità
A questo titolo, la ricorrente ha sostenuto che la decisione 234/84 è criticabile in quanto non consente di tener conto della particolare situazione della stessa ricorrente (per quanto riguarda la sua capacità di produzione ed il fatto che essa ha potuto realizzare il proprio programma di investimenti soltanto con ritardo). In tal modo la ricorrente, che ha perduto quote di mercato, viene confinata in una posizione deteriore. Si sarebbe invece dovuto — anche per evitare una inammissibile discriminazione — consentirle l'impiego delle capacità produttive almeno sino al limite dell'assorbimento del suo mercato in Italia. Sta di fatto, invece, che l'Italia (assieme al Regno Unito) presenta un saldo negativo negli scambi di prodotti piatti (che costituiscono una parte della produzione della ricorrente), mentre la Francia e la Repubblica federale di Germania hanno per questa voce un saldo positivo. Nella replica, la ricorrente ha inoltre lamentato il fatto che per essa sia stata prevista, relativamente ai prodotti laminati, una riduzione di capacità dell'ordine di 4,1 milioni di tonnellate, mentre ai produttori tedeschi non sarebbero stati imposti ridimensionamenti altrettanto significativi. Infine, nella fase orale del procedimento, essa ha indicato, in base a statistiche della Commissione, in qual misura la quota delle imprese italiane sia diminuita — raffrontando i periodi luglio 1981 — giugno 1982 con i primi tre trimestri del 1984 — relativamente ai prodotti delle categorie I a) e II, tanto sul mercato italiano, quanto nell'intera Comunità.
In proposito dovrò fare in particolare — se non le ho già fatte in relazione ad analoghi argomenti — le seguenti considerazioni.
A mio avviso, deve riconoscersi che la Commissione ha giustamente cercato di distribuire in modo non discriminatorio le conseguenze dell'adeguamento della produzione alla diminuita domanda, fissando, in via di principio, le quote di produzione con riferimento alla produzione effettiva del periodo 1977-1980. A ragione, essa non ha ammesso nell'ambito di questo regime una ripartizione nazionale dei mercati (a proposito della quale, del resto, nella fattispecie si dovrebbe considerare che l'Italia risulta essere esportatrice di cosiddetti prodotti lunghi, raggiungendosi in tal modo una certa compensazione per il fatto che, effettivamente, essa registra un saldo negativo per i prodotti laminati).
Per quanto riguarda il richiamo della ricorrente alla prevista riduzione di capacità, va poi rilevato che, in tale contesto, si era in realtà tenuto conto della sua particolare situazione. Ciò è stato dettagliatamente dimostrato dalla Commissione, in base ai prodotti compresi nel calcolo ed in particolare con riferimento alle riduzioni effettuate prima del 1980, delle quali si era tenuto conto, benché esse non dovessero esser prese in considerazione.
Inoltre, quanto alla censura di discriminazione, formulata dalla ricorrente, è interessante rilevare quale sia stato lo sviluppo della produzione della ricorrente (anche in ragione di quote supplementari per la categoria I da essa ottenute a norma della decisione 2794/80). In effetti, se si procede ad un raffronto tra il periodo di vigenza della decisione 1831/81 e quello in cui si è dovuta applicare la decisione 234/84, la sua produzione ha registrato, rispetto alla produzione totale della Comunità, come la Commissione ha affermato senza essere contraddetta, un notevole aumento per la categoria I a), nonché per le categorie I a) — b), nonostante il fatto che il consumo italiano di tali prodotti sia diminuito molto di più del corrispondente consumo comunitario.
Quanto poi alle statistiche prodotte in causa dalla ricorrente, durante la fase orale del procedimento, secondo la Commissione si deve anzitutto considerare che dette statistiche richiedono alcune correzioni — la Commissione ha dato in proposito dettagliate spiegazioni —, con la conseguenza che le riduzioni delle vendite delle imprese italiane sul mercato nazionale e nell'ambito della Comunità risultano essere di entità inferiore a quella che la ricorrente crede di poter indicare. Inoltre, la Commissione ha non solo spiegato in modo convincente come si sia giunti ad una riduzione delle vendite delle imprese italiane nel mercato comune (e cioè perché per le imprese italiane sono state chieste quote supplementari per la fabbricazione di tubi saldati in misura minore che non per imprese di altri paesi), ma ha chiarito inoltre che il fenomeno denunciato dalla ricorrente in base alle menzionate statistiche si spiega piuttosto in base all'art. 15, lett. B, della decisione 234/84 (il quale, com'è noto, contempla particolari provvedimenti in caso di modifiche notevoli delle consegne tradizionali).
Perciò, neppure il motivo d'impugnazione testé trattato, con i suoi vari aspetti in parte difficilmente comprensibili e qualificabili, può giustificare la dichiarazione d'illegittimità della decisione 234/84.
5. Violazione di legge (da intendersi come inosservanza dell'art. 58 del trattato CECA e di altre disposizioni dello stesso trattato)
Questo motivo d'impugnazione non è stato più menzionato nella replica, e ciò fa pensare che la ricorrente vi abbia rinunciato (tenendo conto, forse, dell'obiezione della Commissione secondo cui si tratterebbe, dovendosi escludere una sussunzione nello « sviamento di potere », di un argomento inammissibile ai sensi dell'art. 33, 2o comma, del trattato CECA).
Ma anche se ciò non fosse (nell'ambito del secondo procedimento la ricorrente non è soggetta alla preclusione relativa allo « sviamento di potere »), si dovrebbe comunque constatare senz'altro che i relativi argomenti non mettono in luce alcun aspetto nuovo. Sostanzialmente, infatti, la ricorrente ha fatto valere soltanto che l'art. 58 (come pure l'art. 54) del trattato CECA non giustifica un divieto di produrre o un divieto di costruire e di mettere in funzione nuovi impianti. Al riguardo, in realtà, ritengo di aver detto tutto il necessario in altro contesto, giungendo in particolare alla conclusione che il risultato temuto dalla ricorrente non è ineluttabile, anche senza attribuzione di quote supplementari per l'impianto di Bagnoli, poiché questo impianto può funzionare in modo senz'altro soddisfacente utilizzando le produzioni di riferimento di impianti chiusi o da chiudere. Inoltre, giustamente la Commissione ha richiamato la relativa giurisprudenza (sentenza emessa nelle cause riunite 311/81 e 30/82 ( 10 ), Race. 1983, pag. 1569), nella quale è stato sottolineato che l'art. 58 del trattato CECA non ha lo scopo di garantire una adeguata utilizzazione delle capacità di produzione delle imprese, fra l'altro perché questa disposizione non è intesa a consentire alle imprese « di sottrarsi, in periodo di crisi, alle conseguenze delle loro precedenti scelte in fatto d'investimenti e di produzione, quando queste si sono rivelate inadeguate all'andamento economico » (punto 25 della motivazione).
6. Difetto di motivazione
Altrettanto brevi potranno essere le mie considerazioni in merito all'ultimo motivo d'impugnazione, con il quale si critica il fatto che l'abolizione della norma di adeguamento, quale si trovava nell'art. 15 della decisione 1696/82, non sia stata in alcun modo motivata.
A rigore potrebbe essere sufficiente, in proposito, constatare che tale abolizione era stata già effettuata nella decisione precedente alla decisione 234/84, di guisa che non vi era alcuna ragione di prendere in esame questo fatto nella motivazione della decisione 234/84. Inoltre, la Commissione ha dimostrato che sul progetto di decisione (divenuto poi la decisione 2177/83) era stato sentito — mediante numerosi contatti con rappresentanti della Eurofer — il parere delle imprese. In tal sede si era anche accennato — indicandone i motivi — all'intenzione di eliminare la suddetta norma di adeguamento, e di ciò era stata fatta menzione anche nella comunicazione al Consiglio. Perciò, neppure per quanto riguarda la decisione precedente alla 234/84 si potrebbe parlare di difetto di motivazione.
7.
In base a tutto quanto precede, deve ritenersi che la decisione 234/84 non può essere considerata viziata in quanto non prevede alcuna possibilità di adeguamento della produzione di riferimento della ricorrente per la messa in esercizio del suo laminatoio di Bagnoli, il che implica che il capo principale della domanda è infondato, tanto nella causa 63/84, quanto nella causa 147/84.
III — Sugli altri capi della domanda
1. Adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 34 del trattato CECA (causa 63/84) Ai sensi di questo articolo, in caso di annullamento dell'atto impugnato, è previsto il rinvio della questione alla Commissione, nonché la dichiarazione, da parte della Corte, che l'atto è inficiato da un vizio tale da impegnare la responsabilità della Comunità.
Nel presente caso, manifestamente, è escluso il rinvio della questione alla Commissione, poiché non vi è alcun motivo di annullare la decisione 234/84. Per quanto riguarda, d'altra parte, il secondo dei suddetti provvedimenti, si deve constatare che non è stato dedotto alcun argomento in merito all'accertamento di un vizio tale da far sorgere la responsabilità della Comunità. Sembra quindi che non si sia voluto far riferimento ad un provvedimento del genere. Ma, anche in caso contrario, la dichiarazione che la decisione 234/84 non può essere considerata illegittima implica altresì che deve essere assolutamente esclusa una responsabilità della Comunità per tale atto.
Si deve quindi necessariamente concludere che l'ulteriore capo della domanda formulato nella causa 63/84 è manifestamente infondato.
2. Dichiarazione dell'obbligo della Commissione di risarcire la ricorrente (causa 147/84)
Qualora questo capo della domanda fosse inteso ad ottenere una dichiarazione ai sensi dell'art. 34, primo comma, del trattato CECA, sarebbe senz'altro chiaro che un siffatto provvedimento non può essere adottato. A tal fine, infatti, la ricorrente fa valere unicamente l'illegittimità della decisione 234/84 ed è stato dimostrato che tale illegittimità non sussiste.
Se invece si fosse voluto chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 34, 2o comma, del trattato CECA, si dovrebbe ritenere, in proposito, che una domanda del genere è possibile soltanto qualora la Commissione si astenga dall'adottare, entro un termine ragionevole, i provvedimenti per l'esecuzione della sentenza di annullamento. Una siffatta domanda non può quindi, in nessun caso, essere proposta contemporaneamente alla domanda di annullamento, neppure — contrariamente a quanto ritiene la ricorrente — se formulata in subordine.
Perciò, nemmeno l'ulteriore capo della domanda formulato nella causa 147/84 può essere accolto.
C. Stando così le cose, non mi resta che proporre di respingere i ricorsi e di porre le spese del giudizio a carico della ricorrente.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
( 1 ) Sentenza 15 gennaio 1985, causa 250/83, Finsider/Commissione, Race. 1985, pag. 142.
( 2 ) Sentenza 10 dicembre 1957, cause riunite 1 e 14/57, Société des usines à tubes de la Sarre/Alta Autorità della CECA, Racc. 1957, pag. 197.
( 3 ) Sentenza 3 maggio 1978, causa 112/77, August Töpfer & Co. GmbH/Commissione, Racc. 1978, pag. 1019.
( 4 ) Sentenza 14 maggio 1975, causa 74/74, Comptoir national technique agricole (CNTA) SA/Commissione, Racc. 1975, pag. 533.
( 5 ) Sentenza 1o febbraio 1978, causa 78/77, Johann Lührs/ Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, Race. 1978, pag. 169.
( 6 ) Sentenza 13 giugno 1978, causa 146/77, British Beef Company Limited/Intervention Board for Agricultural Produce, Racc. 1978, pag. 1347.
( 7 ) Sentenza 27 aprile 1978, causa 90/77, Ditu Hellmut Stimming KG/Commissione, Racc. 1978, pag. 995.
( 8 ) Sentenza 14 febbraio 1978, causa 68/77, IFG-Interkontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG/Commissione, Racc. 1978, pag. 353.
( 9 ) Sentenza 11 maggio 1983, causa 244/81, Klöckner-Werke AG/Commissione, Race. 1983, pag. 1451.
( 10 ) Sentenza 11 maggio 1983, cause riunite 311/81 e 30/82, Klöckner-Werke AG/Commissione, Racc. 1983, pag. 1549.
Full & Egal Universal Law Academy