CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 14 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I — Osservazioni introduttive
L'importanza della presente causa consiste secondo me soprattutto nella discussione fra le parti circa i criteri seguiti dalla Commissione nell'infliggere le ammende, discussione cui ha dato spunto il terzo mezzo della ricorrente. Come sapete, nell'infliggere le ammende la Commissione parte da una tariffa fissa per i superamenti di quote la quale è basata sui costi medi delle imprese integrate (la « standard integrated company »). Come la Commissione ha ancora una volta esaurientemente illustrato alle pagine 12 e 13 del controricorso, questa tariffa fissa si propone in particolare di sopprimere il vantaggio che le imprese possono trarre dal superamento delle quote. Ora, la ricorrente sostiene nel terzo mezzo con buoni argomenti, in primo luogo che detto punto di partenza come pure i calcoli su di esso basati non eliminano sempre il vantaggio che le imprese integrate traggono dal superamento delle quote. In secondo luogo la ricorrente assume che detto punto di partenza causa la discriminazione delle imprese specializzate nella lavorazione di semiprodotti o di rottame, le quali realizzano un valore aggiunto minore di quello delle imprese integrate. Di conseguenza, dette imprese, delle quali la ricorrente fa parte, sarebbero colpite troppo duramente dalla tariffa fissa. Questa conseguenza mi sembra derivi quasi per definizione dal punto di partenza sopramenzionato. Sotto il profilo dell'equità, tenuto conto del principio della parità di trattamento e del principio d'uguaglianza, detto punto di partenza Vi pone perciò effettivamente di fronte ad un problema fondamentale. Fino ad un certo punto questo problema è analogo a quello che ha avuto a suo tempo importanza fondamentale per l'armonizzazione dei sistemi d'imposta sull'entrata. La discriminazione delle imprese specializzate rispetto a quelle integrate, dovuta alla tassazione cumulativa di ciascuno stadio produttivo per l'intero valore del prodotto venduto (senza tener conto del fatto che il valore aggiunto delle imprese specializzate è minore) costituì infatti la ragione principale per cui il sistema della tassazione del valore aggiunto fu assunto come punto di partenza per l'armonizzazione dei sistemi d'imposta sull'entrata. Secondo me si può sostenere con buoni argomenti che anche un sistema di ammende per il superamento di quote il quale favorisca le imprese integrate (e, almeno in occasione della prima trasgressione, lasci sussistere un vantaggio considerevole) e sfavorisca tutte le imprese specializzate che hanno un valore aggiunto minore (con un effetto più che dissuasivo) dev'essere considerato iniquo e soprattutto discriminatorio. Tratterò quindi diffusamente questo punto a proposito del terzo mezzo.
Naturalmente questo punto, sul quale all'udienza anche il giudice relatore ha fatto domande pertinenti, dovrà essere valutato nel contesto delle norme e dei fatti ad esso afferenti. Anche per porre meglio in rilievo l'importanza relativa di questo punto nel complesso dei mezzi dedotti, ritengo opportuno nel presente caso — contro le mie abitudini in proposito — includere interamente nelle mie conclusioni la relazione d'udienza (sia pure con una numerazione diversa), ivi comprese le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti. Procedendo in questo modo, potrò trattare con una certa brevità il primo, il secondo e il quarto mezzo.
Ometterò solo la parte della relazione d'udienza riguardante il procedimento dinanzi a voi. In questa parte delle mie conclusioni riprodurrò invece gli artt. 58, n. 4, e 36 del trattato CECA. Se necessario esaminerò pure argomenti svolti nelle memorie che nella relazione d'udienza compaiono solo in riassunto, come pure argomenti svolti all'udienza.
II — Le norme e gli antefatti rilevanti
1. Le norme rilevanti
a)
Poiché sul mercato siderurgico si era determinata una situazione di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA, con decisione 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU 1980, L 291, pag. 1) la Commissione istituiva un sistema di quote per la produzione d'acciaio che doveva valere dal 1o ottobre 1980 al 30 giugno 1981.
b)
Dato che alla metà del 1981 l'industria siderurgica europea si trovava tuttora in un periodo di crisi manifesta, con decisione 24 giugno 1981, n. 1831 (GU 1981, L 180, pag. 1), emendata con decisioni 3 luglio 1981, n. 1832 (GU 1981, L 184, pag. 1), 23 settembre 1981, n. 2804 (GU 1981, L 278, pag. 1) e 3 marzo 1982, n. 533 (GU 1982, L 65, pag. 6) la Commissione istituiva un nuovo sistema di quote per la produzione di determinati prodotti ed un sistema di sorveglianza per le imprese siderurgiche, sistema del pari basato sugli artt. 47 e 58 del trattato CECA e valido per il periodo 1o luglio 1981 — 30 giugno 1982.
L'art. 5 della decisione n. 1831/81 stabilisce che la Commissione determina ogni trimestre per ciascuna impresa la quota di produzione nonché la parte di detta quota che può essere consegnata nel mercato comune, basandosi sulla produzione e sulle quantità di riferimento delle imprese ed applicando alle stesse determinate percentuali di riduzione.
L'art. 7 bis della decisione n. 1831/81, nella versione dell'art. 1, n. 5, della decisione n. 1832/81, stabilisce:
« La produzione di riferimento delle categorie V e VI viene calcolata nel modo seguente :
—
sono prese in considerazione le quote attribuite dalla Commissione durante il periodo di applicazione della decisione n. 2794/80/CECA, con tutti gli adattamenti concessi, per i prodotti del gruppo IV, definito all'art. 2 di tale decisione, ad eccezione dei prodotti della categoria IV (vergella) della presente decisione;
—
tali quote sono utilizzate per ricostituire le produzioni di riferimento corrispondenti, ricorrendo ai tassi di riduzione in vigore durante i tre trimesti in questione;
(...) »
Inoltre l'art. 12 della decisione n. 1831/81 stabilisce :
« Alle imprese che superano le loro quote di produzione o la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune, verrà inflitta un'ammenda pari, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento.
Se la produzione di un'impresa supera la quota del 10% o più e se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di detto importo per tonnellata. Si applicano le stesse regole se vengono superate le quantità che possono essere consegnate nel mercato comune.
Questo importo sarà maggiorato dell'1% per ogni mese iniziato di ritardo nel pagamento a decorrere dalla data fissata nella decisione di sanzione. »
Questa disposizione va tuttavia posta in relazione con gli artt. 58, n. 4, e 36 del trattato CECA.
L'art. 58, n. 4, recita:
« L'Alta Autorità può infliggere, alle imprese che trasgrediscano le decisioni da essa adottate a norma del presente articolo, ammende pari al massimo al valore della produzione illegittima. »
L'art. 36 recita:
« L'Alta Autorità, prima di infliggere una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità di mora contemplate dal presente trattato, deve mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni.
Contro le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora inflitte a norma del presente trattato è ammesso il ricorso di merito.
A sostegno di questo ricorso, i ricorrenti possono eccepire, secondo le modalità stabilite nel 1o comma, dell'art. 33 del presente trattato, l'illegittimità delle decisioni e delle raccomandazioni della cui inosservanza viene fatto loro carico. »
Infine l'art. 14 della decisione n. 1831/81, del pari nella versione dell'art. 1, n. 8, della decisione n. 1832/81, stabilisce:
« Se, a causa degli alti tassi di riduzione imposti per un trimestre, la disciplina delle quote creasse difficoltà eccezionali ad un'impresa, la Commissione procederà ad un idoneo adeguamento delle produzioni di riferimento per le categorie in questione, se l'impresa ne farà richiesta nel corso del primo mese del trimestre considerato, nei seguenti casi:
—
la produzione di riferimento totale delle categorie la — Id è inferiore ad un milione di tonnellate l'anno ed è composta per almeno il 75% da prodotti il cui tasso di riduzione supera il 20% oppure
—
la produzione di riferimento totale delle categorie V e VI è inferiore a 60000 tonnellate l'anno e il tasso di riduzione supera il 20%. »
2. Gli ante/atti
Con lettera 20 agosto 1981 la Commissione comunicava alla ricorrente la quota di produzione per il terzo trimestre del 1981 (3604 tonnellate) e, con lettera 28 ottobre 1981, per il quarto trimestre del 1981 (3912 tonnellate). La ricorrente non può indicare con precisione il giorno in cui ha ricevuto la lettera 20 agosto 1981, giacché questa era indirizzata alla sua sede. E passato un certo tempo prima che la ricevesse.
La ricorrente non contesta di aver superato la quota relativa ai prodotti delle categorie V e VI di 2330 tonnellate nel terzo trimestre del 1981 e di 3263 tonnellate nel quarto trimestre dello stesso anno, nonché di 697 tonnellate la parte della quota che poteva essere consegnata nel mercato comune nel quarto trimestre del 1981 (quota complessiva: 2944 tonnellate).
Con lettera 15 febbraio 1983, basata sull'art. 36 del trattato CECA, la Commissione faceva carico alla Queenborough Rolling Mill Company Ltd. (in prosieguo: « QRM »), di aver superato la quota di produzione per il terzo e per il quarto trimestre del 1981 e la parte della quota per il quarto trimestre del 1981 che poteva essere consegnata nel mercato comune. In lettere del 23 febbraio 1983, 25 aprile 1983 e 9 giugno 1983 come pure in occasione di un'audizione orale la QRM non contestava le varie trasgressioni indicate nella lettera; essa esponeva tuttavia le ragioni per cui aveva superato la quota attribuitale, in particolare l'esistenza di grandi scorte del prodotto di cui trattasi nonché i suoi dubbi sul punto se il sistema di quote di produzione si applicasse nei suoi confronti. La Commissione, non persuasa da questi argomenti, con decisione 26 gennaio 1984 le infliggeva un'ammenda di 491988 ECU, pari a UKL 280 708.
Il presente ricorso è diretto contro detta decisione della Commissione 26 gennaio 1984.
III — Le conclusioni delle parti
Con atto pervenuto nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1984, la ricorrente ha proposto il presente ricorso a norma dell'art. 36 del trattato CECA.
La ricorrente conclude che la Corte voglia :
1)
annullare l'impugnata decisione 26 gennaio 1984;
2)
in subordine, annullare o diminuire l'ammenda inflitta con la decisione 26 gennaio 1984;
3)
in entrambi i casi, condannare la Commissione alle spese.
La Commissione conclude che la Corte voglia:
1)
respingere il ricorso;
2)
condannare la ricorrente alle spese.
IV — I mezzi e gli argomenti delle parti
1. La conoscenza del sistema delle quote da parte della ricorrente
Per cominciare la ricorrente descrive la propria azienda. Si tratta di una piccola impresa con un fatturato di circa UKL 4,5 milioni (7,65 milioni di ECU) l'anno. Essa si occupa soprattutto della rilaminazione di rotaie usate delle ferrovie britanniche, dalle quali ottiene del tondo per cemento armato. Essa è un monoproduttore, e non ha quindi la possibilità di usare determinate capacità produttive per ottenere laminati non soggetti alla quota o per differenziare la propria produzione. In quanto piccola impresa, nel 1981 riteneva che i provvedimenti di crisi adottati dalla Commissione valessero in primo luogo per i prodotti più importanti e non per i piccoli laminatori e monoproduttori, i quali usano soprattutto il rottame come materia prima. La QRM sostiene che i suoi direttori erano persuasi che il trattato CECA e i provvedimenti di crisi non si applicassero nei suoi confronti, giacché essa non produceva nuovi laminati e quindi non poteva influire in alcun modo sulla produzione siderurgica della Comunità.
La Commissione rileva, del pari in via preliminare, che i rapporti fra la QRM e la Commissione fino al 1982 sono stati caratterizzati dal consapevole rifiuto della QRM di osservare il trattato CECA. La Commissione si richiama alla lite fra la QRM e la Commissione iniziata nell'agosto del 1979 e sdurata fino alla decisione della Commissione 13 febbraio 1982 con cui la QRM veniva obbligata ad effettuare le dichiarazioni relative al prelievo ed a pagare le somme dovute. La QRM non si opponeva a questa decisione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla QRM, cioè di essersi ingannata in buona fede, la Commissione assume che l'impresa aveva deciso di non curarsi del trattato CECA e del sistema di quote. La ricorrente ribatte che, fino alla decisione 13 febbraio 1982, essa era stata persuasa che né il prelievo né il sistema delle quote si applicassero nei suoi confronti. Questa era una conseguenza del fatto che la QRM non aveva ben compreso la decisione n. 1831/81, ragion per cui oltretutto aveva perso delle quote.
2. mezzi dedotti
La ricorrente deduce quattro mezzi :
2.1. Il primo mezzo: ricevimento tardivo della lettera che fissava le quote per il terzo trimestre del 1981
Questo mezzo si divide in due parti:
2.1.1. Prima parte: impossibilità di attenersi alla quota assegnata
La sricorrente sostiene in primo luogo di aver ricevuto la lettera in cui venivano stabilite le quote per il terzo trimestre del 1981 solo quando erano già trascorsi due terzi di tale trimestre. Dato che il laminatoio della ricorrente è di data recente, deve lavorare con mezzi scarsi e deve soddisfare nuovi clienti, essa non era in grado di ridurre la produzione tempestivamente, dopo che era trascorsa già gran parte del trimestre. A parte ciò, la QRM non aveva altre possibilità di produzione. Giacché erano stati acquisiti ordini molto rilevanti per le dimensioni dell'azienda ed inoltre una parte di questa non era ancora stata consegnata, era praticamente impossibile interrompere la produzione e correggere la situazione. Nell'agosto del 1981 l'azienda rimaneva poi chiusa due settimane per ferie. Poiché la produzione mensile media è almeno pari a 2300 tonnellate, le consegne convenute anteriormente al 1o settembre più quelle ai clienti abituali ammontavano nel terzo trimestre a 4238 tonnellate e alla fine di agosto essa aveva scorte per 1900 tonnellate, là QRM era costretta a produrre 2338 tonnellate (4238 — 1900 tonnellate). In realtà la QRM produceva in settembre 2516 tonnellate, dal che si desume che essa non ha alcuna scusa solo per la produzione di 178 tonnellate (2516 — 2338 tonnellate).
La Commissione sostiene che questa prima parte del mezzo è infondata. Essa deduce in primo luogo che la lettera con cui venivano assegnate le quote per il terzo trimestre era stata spedita il 20 agosto 1981. Benché essa ritenga che ci si deve riferire alla data di ricevimento alla sede della QRM (cioè circa il 24 agosto), nella decisione impugnata la Commissione ha ammesso che il fatto che la lettera sia stata ricevuta più tardi del solito ha potuto contribuire al superamento della produzione assegnata. La Commissione si chiede poi entro quali limiti il superamento si possa attribuire a questo ritardo. Dato che la QRM ha superato in misura rilevante la quota per il quarto trimestre ed ha riorganizzato la sorveglianza della propria produzione solo all'inizio del 1982, la commissione giunge alla conclusione che il ritardo nel ricevimento della lettera non ha causato il superamento. Cionondimeno essa ha deciso di ridurre del 50% l'importo normale dell'ammenda per il terzo trimestre, il che corrisponde ad una « esenzione » per 1165 tonnellate di produzione in eccesso.
Infine, i motivi addotti dalla QRM, in particolare le consegne a clienti molto fedeli e la riserva per gli ordini da eseguire dopo il 1o settembre, secondo la Commissione non giustificano il superamento. Le restrizioni imposte dalle quote sono atti di diritto pubblico i quali prevalgono sulle obbligazioni contrattuali.
2.1.2. Seconda parte: imprevedibilità del nuovo sistema di quote
In questa parte del mezzo la ricorrente sostiene di aver ritenuto che i provvedimenti di crisi non si applicassero alle piccole imprese di rilavorazione né ai monoproduttori. In quanto piccola impresa, nell'estate del 1981 la QRM non poteva prevedere che con la decisione n. 1831/81 sarebbe stato istituito un nuovo complicato sistema di quote, né studiare i progetti e le decisioni della Commissione. Essa era quindi obbligata ad attendere fino al ricevimento della lettera della Commissione, nella quale era precisata ufficialmente la sua particolare situazione per il terzo trimestre del 1981. Quando infine la QRM ebbe ricevuto la lettera nella quale erano stabilite le quote, non le era assolutamente più possibile attenervisi.
La Commissione ricorda anzitutto le sentenze della Corte 16 febbraio 1982, 276/80, Padana, Race. 1982, pag. 517; 39, 43, 85 e 88/81, Halyvourgiki Helleniki, Race. 1982, pag. 593, e 3 marzo 1982, 14/81, Alpha Steel, Race. 1982, pag. 749, secondo le quali una piccola impresa monoproduttrice è soggetta a tutte le disposizioni del sistema di quote.
In secondo luogo la Commissione assume che la decisione n. 1831/81 forniva alla QRM tutti i dati necessari per calcolare la propria quota, il che non era difficile dato che la QRM, in relazione alla decisione n. 2794/80, disponeva già dei dati di riferimento i quali non erano stati modificati. Secondo i calcoli della Commissione e visto il superamento di 1165 tonnellate di cui la Commissione non aveva tenuto conto riducendo l'ammenda per il terzo trimestre del 50%, nel settembre del 1981 la QRM poteva legittimamente produrre 1351 tonnellate. Questa cifra appare alla Commissione non irragionevole rispetto alla precedente produzione media mensile della QRM di 1709 tonnellate.
2.2. 7/secondo mezzo: eccezionali difficoltà durante il terzo e il quarto trimestre del 1981
La ricorrente basa questo mezzo sul fatto di avere incontrato, nel terzo e nel quarto trimestre del 1981, difficoltà eccezionali ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 1831/81. In entrambi questi trimestri la QRM lavorava esattamente nella stessa situazione del primo e del secondo trimestre del 1982, per i quali la Commissione ha applicato l'art. 14. Benché la Commissione le abbia negato, per motivi puramente formali, l'adeguamento delle quote per il terzo e per il quarto trimestre del 1981, la QRM assume che la Commissione, nel commisurare l'ammenda, avrebbe dovuto tener conto delle difficoltà che essa aveva incontrato. A parte ciò, il 16 maggio 1983 la Commissione aveva promesso di esaminare con la massima cura la domanda di adeguamento, benché fosse pervenuta troppo tardi, cosa che essa evidentemente non ha fatto. La ricorrente non contesta tuttavia la legittimità della decisione relativa alla quota per il terzo e per il quarto trimestre, né dell'art. 14 della decisione n. 1831/81, né della decisione individuale 22 novembre 1983 con la quale le veniva negato l'adeguamento a norma dell'art. 14 per il periodo di cui trattasi.
La Commissione si richiama invece alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza 16 febbraio 1984, causa 76/83 (Race. 1984, pag. 859), secondo la quale le decisioni individuali che abbiano determinato, adeguato o negato di adeguare la quota di produzione non possono essere contestate in sede di ricorso per l'annullamento della decisione che ha inflitto l'ammenda, la Commissione rileva che l'art. 14 non si applica alla commisurazione delle ammende, il che si desume del pari dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza 12 luglio 1984, causa 81/83, Busseni (Race. 1984, pag. 2951). L'argomento che la ricorrente trae dall'art. 14 della decisione n. 1831/81 non può quindi affatto giustificare la riduzione dell'ammenda.
2.3. Il terzo mezzo: ingiusta commisurazione dell'ammenda per il terzo ed il quarto trimestre 1981
La ricorrente basa questo mezzo sul principio di non discriminazione. Le conseguenze di un'ammenda di 75 ECU per tonnellata di superamento sono molto più gravi per un'impresa di rilavorazione che non per un'impresa integrata. La Commissione avrebbe dovuto quindi tener conto delle differenze obiettive fra le varie imprese siderurgiche. Da una risposta della Commissione nella causa 234/82, Ferriere di Roè Volciano, sentenza 30 novembre 1983 (Race. 1983, pag. 3921) si desume che l'importo di 75 ECU è stato stabilito con riferimento all'impresa integrata media, ed è tale da annullare il vantaggio del superamento per un'impresa integrata. Sarebbe stato semplice e sufficiente che la Commissione distinguesse le tre principali categorie di produttori (rilaminatori, imprese che usano forni ad arco ed imprese integrate) e stabilisse un'ammenda tipo per ciascuna categoria. Onde illustrare gli svantaggi per i rilaminatori di questo trattamento uniforme, la ricorrente ha compilato una tabella comparativa dalla quale si desume che un'impresa integrata ha un utile medio per tonnellata d'acciaio (calcolato in base al prezzo di vendita netto meno i costi di produzione) di UKL 120, mentre l'utile di un rilaminatore è
solo di 35 UKL. L'ammenda uniforme di 75 ECU (pari a UKL 43) porta quindi ad un saldo positivo di 77 UKL per l'impresa integrata, mentre il rilaminatore ha un saldo negativo di 8 UKL. È ingiusto e in contrasto col principio della parità di trattamento lo stabilire un importo uniforme per l'ammenda.
La Commissione ribatte in primo luogo che, a norma dell'art. 12 della decisione n. 1831/81, le ammende possono giungere fino al doppio di 75 ECU, qualora l'impresa superi la quota del 10% o più oppure in caso di recidiva. La legittimità di questa disposizione è stata espressamente riconosciuta dalla Corte nella sentenza 18 ottobre 1983, causa 179/82, Lucchini (Race. 1983, pag. 3083). Tenuto conto di questa sentenza, il mezzo della QRM potrebbe essere accolto unicamente se la sua situazione dovesse essere considerata speciale o eccezionale, il che in realtà non avviene. A parte ciò, lo stesso argomento è già stato trattato nelle sentenze 30 novembre 1983, cause 234/82, Roè Volciano, e 235/82, San Carlo (Race. 1983, pagg. 3921 e, rispettivamente, 3949). Come la Commissione ha dimostrato in dette cause, la proposta della ricorrente di distinguere l'ammenda a seconda delle varie categorie di produttori non trova riscontro nel trattato CECA ed è per di più irrealizzabile in pratica giacché, se il principio venisse ammesso, sarebbe impossibile opporsi alle innumerevoli altre domande di distinzioni.
Infine la Commissione sostiene che nella sentenza San Carlo la Corte ha già affermato che la commisurazione dell'ammenda in relazione al valore aggiunto (o all'utile medio o al guadagno medio) non è contemplata dall'art. 58 del trattato CECA, al qual proposito la Corte ha detto che questa disposizione « riguarda il valore della produzione illegittima, non già il margine di utile realizzato vendendo i prodotti ».
2.4. Il quarto mezzo: errore nel calcolare l'ammenda per il quarto trimestre del 1981
La ricorrente fonda questo mezzo sul fatto che l'aumento del 25% dell'ammenda per il quarto trimestre per il motivo che la QRM aveva superato la quota nel terzo trimestre non è giustificato, giacché la Commissione ha ammesso che la ricorrente si trovava, nel terzo trimestre, in una situazione eccezionale, la quale giustificava la riduzione dell'ammenda al 50%. La Commissione avrebbe dovuto tener conto di questa situazione eccezionale nell'aumentare l'ammenda per recidiva a causa del superamento nel trimestre seguente. La Commissione avrebbe dovuto aumentare l'ammenda del 12,5% anziché del 25%. La QRM sostiene che se il superamento nel terzo trimestre era del tutto giustificato, la Commissione non avrebbe dovuto aumentare l'ammenda per il quarto trimestre. Se quindi il primo superamento era in parte giustificato (cosa che la Commissione ammette), essa avrebbe dovuto del pari tenerne conto solo in parte.
Contro questo mezzo la Commissione si richiama all'art. 12 della decisione n. 1831/81, il quale contempla l'aumento dell'importo normale dell'ammenda; essa deduce che si deve tener conto del numero di superamenti durante il periodo nel quale le quote vengono applicate. Essendo pacifico che la QRM ha superato la quota per il terzo trimestre, il superamento del quarto trimestre costituisce recidiva, anche se la Commissione ha convenuto di considerare meno grave il superamento del terzo trimestre. A parte ciò, le circostanze che hanno portato a questo trattamento di favore riguardavano unicamente il terzo trimestre e non vi è alcun motivo di prenderle nuovamente in considerazione nel quarto trimestre. È impossibile fare due concessioni in considerazione di una sola circostanza attenuante, cioè una per il terzo ed una per il quarto trimestre. Infine la Commissione non ravvisa nulla di illegittimo nell'aumento del 25%, dato che l'art. 12 della decisione n. 1831/81 contempla la possibilità di aumentare l'ammenda fino al 100%.
V — Valutazione dei mezzi e conclusione
1. Il primo mezzo (impossibilità di attenersi alla quota assegnata)
La sopra riassunta tesi difensiva della Commissione circa la prima parte del primo mezzo mi sembra convincente. Dato che la stessa ricorrente dichiara che l'azienda era rimasta chiusa due settimane nell'agosto del 1981, solo durante metà del terzo trimestre essa ha prodotto senza conoscere la propria quota, a causa del ritardo nella comunicazione della quota stessa. Riducendo l'ammenda per il terzo trimestre del 50%, la Commissione ha tenuto conto di questa circostanza nel modo dovuto. Che poi i contratti già conclusi non possano giustificare il superamento della quota mi sembra evidente per i motivi esposti dalla Commissione.
Il primo mezzo va disatteso già per questa ragione. La seconda parte di detto mezzo non può portare ad una conclusione diversa, giacché è lecito chiedersi se la ricorrente, in mancanza di una comunicazione, non avrebbe potuto calcolare la propria quota, come la Commissione sostiene. Al più tardi alla fine di agosto la ricorrente era stata infatti informata della quota assegnatale e quindi anche delle restanti possibilità di produzione per il terzo trimestre.
2. secondo mezzo
Nel secondo mezzo la ricorrente si richiama a difficoltà eccezionali che si sarebbero prodotte nel terzo e nel quarto trimestre del 1981. Si tratterebbe di difficoltà eccezionali ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 1831/81. Benché la Commissione, per motivi di forma (tardiva presentazione della domanda) a differenza che per il primo e per il secondo trimestre del 1982, non avesse applicato detto art. 14 per il terzo trimestre del 1981, la ricorrente sostiene che la Commissione, per i motivi da me sopra riferiti, avrebbe dovuto tener conto di queste difficoltà nel commisurare l'ammenda.
Tuttavia la ricorrente, già nelle memorie, ha dichiarato di non contestare (a norma dell'art. 36, 3o comma) la legittimità né della decisione relativa alle quote per il terzo e per il quarto trimestre, né dell'art. 14 della decisione n. 1831/81, né della decisione individuale 22 novembre 1983 (con la quale le veniva negato per detto periodo l'adeguamento a norma dell'art. 14). All'udienza essa lo ha confermato.
Ciò premesso, anche il secondo mezzo va disatteso per i motivi indicati dalla Commissione.
3. Il terzo mezzo (ingiusto calcolo dell'ammenda per il terzo e per il quarto trimestre del 1981, asserita trasgressione del principio di uguaglianza)
3.1. La tesi della ricorrente
Come già detto nelle mie osservazioni introduttive, nel terzo mezzo la ricorrente sostiene che l'ammenda di 75 ECU per tonnellata di superamento, basata sull'impresa integrata tipo, ha effetto discriminatorio per essa e per altri rilaminatori. Al punto 24 dell'atto introduttivo essa sviluppa questo mezzo nel senso che l'ammenda lascia alle imprese integrate un vantaggio netto di 77 UKL la tonnellata, mentre punisce con una perdita di 8 UKL sul « valore prodotto » ( 1 ) le imprese che lavorano semiprodotti. Per « valore prodotto » si intende in questo contesto il prezzo netto di vendita meno i costi variabili per tonnellata. Nell'allegato della replica i dati contenuti nell'atto introduttivo sono completati. Vi si precisa fra l'altro che il « valore prodotto » comprende, oltre all'utile, anche la quota di costi fissi. Nella stessa replica la ricorrente deduce di aver basato i propri calcoli sul criterio base che la Commissione ha usato nella causa 234/82 (sentenza 30 novembre 1983, Ferriere di Roè Volciano/Commissione, Race. 1983, pag. 3933). In particolare essa si riferisce al seguente passo della sentenza: « Nel fissare l'importo di 75 ECU si parte dal caso tipo di un'impresa integrata la quale (quindi) perde il vantaggio della diminuzione di costi connessa ad ogni tonnellata di produzione eccedente » (l'aggiunta tra parentesi è mia).
Basandosi sui calcoli di cui al punto 24 dell'atto introduttivo la ricorrente sostiene che la Commissione, senza problemi amministrativi di carattere pratico, avrebbe potuto differenziare l'ammenda a seconda delle tre categorie di produttori ivi indicati (si veda in proposito anche il punto 19 della replica).
3.2. La tesi difensiva della Commissione
La Commissione ribatte in primo luogo che questa Corte, al punto 7 della motivazione della sentenza 19 ottobre 1983, causa 179/82 (Lucchini, Race. 1983, pag. 3083) ha espressamente approvato l'entità generale dell'ammenda, eccettuati i casi particolari che giustificano una deroga. Il suggerimento della ricorrente relativo alle tre tariffe diverse per tre categorie di produttori non sarebbe in armonia con la nozione di « casi speciali ». In secondo luogo la Commissione ricorda l'esauriente esposizione circa il modo in cui essa ha determinato l'ammenda tipo, esposizione fatta per la già menzionata causa Roè Volciano. Essa era del seguente tenore :
« —
Le modalità di calcolo dell'ammenda sono identiche per i produttori d'acciaio e per le aziende che effettuano solo delle lavorazioni. Il sistema delle quote ha infatti lo scopo di limitare la produzione, indipendentemente dalle modalità e dai vari stadi produttivi.
—
La somma di 75 ECU per tonnellata di superamento è stata fissata in modo che le imprese non abbiano interesse a superare le quote loro attribuite: esse non devono trarre un utile dalle tonnellate prodotte in eccesso, ma non devono nemmeno essere incitate a diminuire le loro perdite mediante dei superamenti. Questa somma di 75 ECU è stata d'altra parte fissata con riferimento ad una“ impresa integrata tipo’ la quale perde il vantaggio costituito dalla diminuzione delle spese fisse causata da ciascuna tonnellata prodotta in eccesso.
—
Ciò non significa che ciascuna ammenda debba essere proporzionale al vantaggio tratto dall'impresa, a meno che non si voglia rendere inapplicabile la sanzione. L'entità dell'ammenda non può nemmeno essere limitata in considerazione del valore aggiunto inerente la lavorazione.
—
In primo luogo infatti il valore aggiunto dipende da vari fattori ed è diverso per ciascun prodotto e, in secondo luogo, non vi sono solo due categorie di imprese (produttori e lavoratori), bensì vi è un'ampia gamma di imprese siderurgiche (in effetti, nella presente causa la QRM propone tre tipi!).
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L'automatismo della sanzione solleva il problema se non si via spropozione tra la sanzione inflitta e la trasgressione commessa.
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Ogni tonnellata prodotta in eccesso contribuisce a squilibrare l'offerta rispetto alla domanda ed è quindi in contrasto con gli scopi del sistema.
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L'operatore (nel presente caso, il rilaminatore) assume il rischio della sanzione con piena cognizione di causa, giacché conosce l'entità dell'ammenda contemplata dall'art. 9, 1o comma, della decisione (nel presente caso, l'art. 12 della decisione n. 1831).
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L'art. 58 del trattato CECA limita l'ammenda “ al massimo al valore delle merci illegittimamente prodotte’, indipendentemente dal modo in cui queste merci vengono prodotte e, quindi, senza commisurare l'ammenda al valore aggiunto della lavorazione ».
In terzo luogo la Commissione non ravvisa nel trattato alcun fondamento giuridico per la tesi della ricorrente, e sostiene che inoltre questa è praticamente irrealizzabile. Questa impossibilità pratica essa l'attribuisce alla disparità fra gli utili delle varie imprese ed inoltre alla probabilità che l'accoglimento della proposta della ricorrente provocherebbe domande di ulteriori distinzioni.
In quarto luogo la Commissione assume che la commisurazione dell'ammenda in relazione al valore aggiunto è già stata da voi condannata nel punto 35 della sentenza San Carlo (30 novembre 1983, causa 235/82, Race. 1983, pag. 3971). Il passo è il seguente: « La Corte rileva anzitutto che le sopracitate disposizioni dell'art. 58 del trattato CECA si riferiscono alla nozione di valore delle merci illegittimamente prodotte, non già a quella di margine di profitto ottenuto con le merci stesse » ( 2 )
Nella controreplica la Commissione aggiunge che la nozione di « contribution » usata dalla ricorrente pare molto affine a quella di « valore aggiunto », ma che il trattato usa il termine « valore » senza altre precisazioni. Essa ripete che qualsiasi altra norma sarebbe praticamente irrealizzabile, e cita a sostegno altri esempi.
All'udienza la Commissione ha aggiunto alla sua tesi difensiva che la differenziazione del l'ammenda in relazione all'utile o al valore aggiunto o a quello che la ricorrente chiama « contribution », porterebbe all'evasione del sistema delle quote. Produttori di semiprodotti esclusi dal sistema, mediante consegne a rilavoratori compresi nel sistema, potrebbero ottenere la riduzione dell'ammenda in caso di superamento della quota per i prodotti rilavorati. Perché il sistema delle quote possa funzionare, sarebbe per questo motivo necessario un sistema uniforme di ammende per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro struttura produttiva. La Commissione sosteneva pure che, per motivi pratici, era inconcepibile nel caso di trasgressioni come quelle di cui trattasi l'individualizzare le ammende in tutta la misura possibile in caso di trasgressione degli am. 85 e 86 del trattato CEE.
3.3. Valutazione degli argomenti delle parti
Rilievo preliminare. Nel valutare gli argomenti delle parti presuppongo in primo luogo che il suggerimento della ricorrente secondo cui la Commissione farebbe meglio ad adottare tre ammende tipo per le tre categorie di produttori da essa indicati, qualunque sia l'opinione che se ne può avere, può qui non venir preso in considerazione come tale. Per voi nella presente causa si tratta unicamente di stabilire se la ricorrente abbia dimostrato l'esistenza di circostanze particolari atte a giustificare una deroga all'ammenda tipo (si veda il citato punto 7 della sentenza Lucchini). Ciò tuttavia non esclude affatto secondo me che la ricorrente possa far valere particolari circostanze (nel nostro caso: la discriminazione) che potrebbero essere invocate anche da produttori analoghi. La stessa Commissione nell'applicare le ammende ha infatti già tenuto conto di circostanze particolari di vario genere, da voi ammesse, in tutti i casi dello stesso genere.
In secondo luogo presuppongo che la Commissione abbia torto nel sostenere che, nel citato punto 35 della sentenza San Carlo, voi abbiate già disatteso anche il commisurare l'ammenda al valore aggiunto. Come viene chiarito dal punto 34 di detta sentenza, il menzionato punto 35 si riferisce unicamente alla tesi della ricorrente in quella causa secondo cui « l'importo dell'ammenda dovrebbe essere, al massimo, pari all'utile conseguito con la quantità prodotta in eccesso ». Un criterio del genere lascerebbe infatti impuniti i superamenti di quote effettuati da imprese che producano in perdita. Il sistema sarebbe quindi eluso in ampia misura. Anche le imprese che producono in perdita e che abbiano un eccesso di capacità, infatti, possono avere interesse a ridurre le spese generali superando la quota. In questo modo anche le loro perdite sarebbero ridotte.
In terzo luogo concordo con la Commissione nel ritenere che vi è una differenza essenziale fra le ammende di cui trattasi e le ammende che possono essere ritenute opportune ed eque in caso di trasgressione degli artt. 85 e 86. Per cominciare, nel caso delle pratiche vietate da detti articoli, sotto il profilo dell'efficacia delle ammende hanno rilievo soprattutto le pratiche che abbiano l'effetto di far aumentare i prezzi o di impedire che i prezzi e i costi diminuiscano ( 3 ). Come si desume dalla casistica nazionale e comunitaria nonché da altri dati, questi effetti possono essere estremamente diversi da un caso all'altro: essi possono corrispondere a non più del 10% delle vendite coinvolte in tali pratiche, ma questa percentuale può corrispondere anche al 30, al 50 o persino al 60% del fatturato. In particolari situazioni di mercato o qualora le imprese si trovino in una posizione dominante molto forte, stando all'esperienza fatta tra l'altro con l'OPEP, si può giungere persino al 90% del fatturato successivo all'aumento dei prezzi. La commisurazione più accurata possibile dell'ammenda al danno causato da un'intesa o dall'abuso di posizione dominante può infine rendere più facile l'esperimento da parte dei singoli di azioni di risarcimento. Sotto tutti e tre gli aspetti menzionati le trasgressioni del regime delle quote per l'acciaio sono manifestamente diverse. Circa il primo aspetto, i vantaggi non vengono ottenuti aumentando i prezzi o impedendo che i prezzi e i costi diminuiscano, bensì diminuendo illegittimamente i costi (diminuzione delle spese generali). Circa il secondo aspetto le parti concordano nel ritenere che qui è possibile perlomeno classificare le trasgressioni in alcuni gruppi. I calcoli effettuati dalla ricorrente dimostrano anche che i vantaggi conseguiti differiscono fra loro molto meno che nel campo delle intese. A parte ciò, la rapidità di giudizio auspicabile per l'efficacia delle ammende e la grande quantità di casi ostano effettivamente ad una individualizzazione spinta fino al punto che può essere raggiunto in caso di trasgressione degli artt. 85 e 86 del trattato CEE. Si è pure determinata la prassi per cui la valutazione di particolari circostanze nel caso singolo viene lasciata dalla Commissione in prima istanza a questa Corte, almeno nei casi in cui la vostra giurisprudenza non ha già fissato delle direttive. Circa il terzo aspetto, appare molto dubbio che, per analogia a quanto avviene in caso di trasgressione degli artt. 85 e 86 del trattato CEE, anche in caso di trasgressione delle quote i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni al trasgressore. Sotto questo profilo la determinazione molto accurata del danno causato o dei vantaggi ottenuti è qui meno importante. Per ottenere un effetto preventivo non discriminatorio basta una valutazione più complessiva dei vantaggi conseguiti.
La tesi difensiva principale della Commissione. Il nocciolo della tesi difensiva della Commissione è costituito, come già detto, dalla sua citata esposizione nella causa Volciano. Esaminerò quindi in primo luogo il valore di questo assunto difensivo.
Nel primo trattino di questa esposizione l'uniformità dell'ammenda viene motivata con lo scopo del sistema delle quote di limitare la produzione, indipendentemente dai mezzi usati. Questo scopo tuttavia non esclude di per sé affatto che il principio della parità di trattamento possa obbligare a differenziare le ammende onde tener conto delle differenze tra le situazioni produttive, fra gli utili e fra i costi. Detto scopo può unicamente giustificare un effetto preventivo della stessa entità in tutti i casi menzionati. Nelle memorie la Commissione non ha contestato l'esistenza di differenze fra le conseguenze dell'ammenda del genere di quelle calcolate nell'atto introduttivo. Lo scopo di prevenire le trasgressioni non viene quindi raggiunto nel caso delle imprese integrate, mentre nel caso delle imprese di rilavorazione ad esso si aggiunge una vera e propria sanzione. In ogni caso, stando all'interpretazione da voi data a questa nozione, si tratta di una grave discriminazione.
Nel secondo trattino lo scopo preventivo dell'ammenda viene precisato (impedire l'utile e la diminuzione delle perdite) e si dichiara che l'importo è stato fissato con riferimento alle imprese integrate le quali per definizione hanno un valore aggiunto maggiore di quello dei rilaminatori. In ogni caso questo argomento conferma che le imprese con costi fissi strutturalmente inferiori sono punite in modo più grave.
Nel terzo trattino si dichiara unicamente, senza motivazione, che la giustificazione indicata non implica che ciascuna ammenda debba essere proporzionale al vantaggio tratto dall'impresa o al valore aggiunto.
Nel quarto trattino si dichiara che il valore aggiunto dipende da vari fattori ed è diverso per ciascun prodotto e che non vi sono solo due categorie di imprese (produttori e rilavoratori), bensì un'ampia gamma di tipi. Questo argomento è per sua natura pratico, ma non di principio. In pratica si potrà ovviare agli inconvenienti di una siffatta differenziazione ponendo a carico dell'impresa l'onere di provare il minor vantaggio tratto dalla trasgressione. Valendosi della contabilità relativa all'imposta sul valore aggiunto, questa prova potrà essere facilmente fornita, qualora si prenda come punto di riferimento il valore aggiunto.
Nel quinto trattino la stessa Commissione dichiara che l'automatismo della sanzione solleva il problema se l'ammenda sia proporzionata alla gravità della trasgressione.
Nel sesto, settimo e ottavo trattino la Commissione basa la soluzione positiva di tale questione su tre argomenti. In primo luogo ogni tonnellata prodotta in eccesso contribuirebbe a squilibrare l'offerta rispetto alla domanda. Questo può essere vero, ma logicamente può portare solo alla conclusione che si deve far fronte a ciascuna trasgressione con la stessa efficacia preventiva. Ciò non può giustificare un'ammenda che in taluni casi (imprese integrate) non raggiunge lo scopo preventivo ed in altri (per i laminatori) va molto oltre lo scopo indicato dalla stessa Commissione. In secondo luogo la Commissione si richiama al fatto che anche i rilaminatori sono a conoscenza dell'entità dell'ammenda. Mi sembra tuttavia chiaro che l'informare dell'esistenza di una tariffa uniforme non può giustificare l'effetto discriminatorio di questa. Infine la Commissione rileva che l'art. 58 indica come limite massimo dell'ammenda il valore delle merci illegittimamente prodotte, indipendentemente dal modo in cui queste vengono prodotte e quindi senza riferimento al valore aggiunto dalla lavorazione. Nemmeno questo argomento mi sembra persuasivo. Nello stesso modo in cui il limite massimo del dieci per cento del fatturato delle imprese, di cui al regolamento n. 17/62, non esclude che nel commisurare l'ammenda si tenga conto della gravità della colpa, dell'entità della trasgressione e del vantaggio conseguitone ovvero del danno causato, il limite massimo di cui all'art. 58 non esclude tutto ciò. Ciò è proprio di qualsiasi norma che stabilisca un massimo. Inoltre debbo rilevare qui che anche il criterio usato dalla Commissione, per sua stessa ammissione, non si riferisce al valore di mercato della merce, bensì al « controbilanciare » i vantaggi ottenuti (utile o diminuzione delle perdite). Queste considerazioni mi sembrano di per sé sufficienti per concludere che nemmeno questo argomento può fornire un'adeguata giustificazione per gli effetti chiaramente discriminatori del sistema uniforme di ammende.
Nuovi argomenti. L'argomento di cui ho già parlato e che è stato aggiunto nella presente causa, secondo cui la proposta della ricorrente sarebbe praticamente irrealizzabile, a mio parere non può per sua natura giustificare la manifesta trasgressione del principio fondamentale della parità di trattamento dei casi uguali e del (proporzionalmente) diverso trattamento di casi diversi sotto aspetti importanti. Come ho già rilevato, un criterio come quello proposto dalla ricorrente può inoltre essere reso facilmente applicabile obbligando l'impresa a provare che la richiesta riduzione le dev'essere concessa.
L'argomento della Commissione secondo cui nella sentenza San Carlo avreste disatteso il basare l'ammenda sul valore aggiunto (o sul « valore prodotto » ovvero sulla « contribution ») l'ho già confutato nelle osservazioni preliminari sulla tesi difensiva principale. In detta sentenza è stato disatteso unicamente il basare l'ammenda sull'utile ottenuto con la trasgressione.
L'argomento aggiunto all'udienza, secondo cui il differenziare l'ammenda a seconda dell'utile, del valore aggiunto o di quella che la ricorrente chiama la « contribution » porterebbe all'evasione del regime delle quote, mi sembra del pari infondato. Il ragionamento qui svolto e sopra riferito non può far dimenticare che, se si vuole un completo effetto preventivo nei confronti di un rilaminatore indipendente, basta un'ammenda la quale sopprima qualsiasi vantaggio diretto o indiretto derivante dal superamento della quota. Ciò appare certo dato che la Commissione non ha contestato l'assunto della ricorrente secondo cui, nel caso delle imprese integrate, l'ammenda lascia sussistere un vantaggio in caso di superamento della quota e quindi (quantomeno per la prima trasgressione) non ha un effetto preventivo completo.
Mi sembra esatto che l'ammissione di questa trasgressione del principio d'uguaglianza — come la Commissione ha rilevato — potrebbe obbligare la Commissione stessa a modificare (cioè aumentare) l'importo dell'ammenda per le imprese integrate ( 4 ) Questo problema non è stato tuttavia sollevato nella presente causa.
Conclusione. Concludendo su questo punto considero fondato il terzo mezzo della ricorrente. Riferendomi ai calcoli di cui alla pag. 7 dell'atto introduttivo, calcoli che la Commissione non ha contestato come tali, etenendo d'altra parte conto del margine d'incertezza ammesso dalla stessa ricorrente, Vi propongo di ridurre nel presente caso l'importo dell'ammenda a 35/100 di 75 ECU = 26,25 ECU per tonnellata di superamento.
4. Il quarto mezzo della ricorrente
Nel quarto mezzo la ricorrente assume che l'ammenda per il quarto trimestre è stata aumentata del 25% a causa del superamento accertato nel terzo trimestre. Dato che la stessa Commissione ha ammesso la situazione eccezionale del terzo trimestre riducendo l'ammenda del 50%, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto aumentare l'ammenda per il quarto trimestre solo della metà del 25%, cioè del 12,5%.
Perché possiate valutare questo mezzo mi sembra soprattutto importante stabilire se i punti 10 e 11 della vostra sentenza 13 dicembre 1984, causa 78/83 (Usinor), pronunziata dopo l'udienza, possano suffragare per analogia questa tesi. In detta sentenza avete affermato che una trasgressione « puramente formale » nel terzo trimestre del 1981 non poteva giustificare l'aumento per recidiva nel quarto trimestre. L'analogia fra i due casi, tenuto conto anche dell'art. 12 della decisione n. 1831/81, mi sembra dubbia. Nel nostro caso, nel terzo trimestre si è infatti avuta una vera e propria trasgressione, benché la Commissione l'abbia in parte condonata. A ciò si aggiunge che la Commissione ha giustamente ribattuto che l'ammenda può essere aumentata sino al 100%. In questa situazione, pur senza perdere di vista la vostra sentenza testé menzionata, l'aumento dell'ammenda nella misura del 25% non mi sembra in contrasto con l'equità. Il quarto mezzo della ricorrente va quindi secondo me disatteso.
5. Riassunto e conclusioni finali
Riassumendo quanto ho detto fin qui ritengo che il primo, il secondo e il quarto mezzo della ricorrente vanno disattesi per i motivi già indicati. Circa il terzo mezzo, dopo aver attentamente esaminato tutte le controdeduzioni della Commissione, sono giunto alla conclusione che i criteri seguiti nell'infliggere l'ammenda alla ricorrente costituiscano una grave discriminazione a giustificazione della quale non sono stati addotti argomenti convincenti. Di conseguenza, per i motivi sopra indicati, le ammende per il terzo e per il quarto trimestre 1981 vanno ricalcolate come segue:
Per il terzo trimestre l'ammenda, tenendo fermo il dimezzamento dell'importo normale effettuato dalla stessa Commissione e riducendo detto importo normale, come ho proposto, a 26,25 ECU la tonnellata diviene pari a:
0,5 x 2330 (tonnellate di superamento della quota) x 26,25 ECU = 30581,25 ECU.
Per il quarto trimestre l'ammenda, tenendo fermo l'aumento del 25% effettuato dalla Commissione nonché la riduzione da me proposta per il caso in esame, diviene pari a:
1,25 x (3263 + 697) = 3960 (tonnellate di superamento della quota di produzione e della quota di consegna) x 26,25 ECU = 129937,50 ECU.
In totale quindi: 30581,25 ECU + 129937,50 ECU = 160518,75 ECU.
Concludendo vi propongo quindi:
1)
di disattendere il primo, secondo e quarto mezzo della ricorrente;
2)
di accogliere il terzo mezzo della ricorrente, sia pure, in conformità al capo n. 2 delle conclusioni della ricorrente, esclusivamente per quanto riguarda la riduzione dell'ammenda;
3)
ridurre quindi l'ammenda a 160518,75 ECU;
4)
compensare le spese.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
( 1 ) La nozione « valore aggiunto » è stata evitata dalla ricorrente nelle memorie, come del resto dalla Commissione. Il criterio usato da entrambe le parti mi pare si possa esprimere nel modo migliore col termine « valore prodotto », il quale comprende, oltre all'eventuale utile, anche la quota delle spese generali. La ricorrente usa il termine « contribution ». In cosa questa nozione differisca realmente da quella di « valore aggiunto » non e stato chiarito in corso di causa.
( 2 ) Si noti che, stando al punto 34, la San Carlo sosteneva « che l'importo dell'ammenda dovrebbe essere, al massimo, pari all'utile conseguito con la quantità prodotta in eccesso ». La San Carlo caldeggiava quindi un parametro inferiore a quello corrispondente alla nozione di « valore aggiunto ». Anche le imprese che lavorano in perdita realizzano un valore aggiunto positivo.
( 3 ) Effetti di altro genere, come le limitazioni della concorrenza sotto l'aspetto dell'innovazione tecnica, della qualità o del servizio o dell'esclusione di determinate imprese saranno più difficili da misurare.
( 4 ) Se la Commissione, come talune intese sulle quote, non volesse attribuire alle ammende un effetto del tutto proibitivo in forza del principio della parità di trattamento ciò naturalmente dovrebbe valere non solo per le imprese integrate, ma per tutte le imprese.
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