CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 31 gennaio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
1.1.
La ricorrente, Ferriere di Borgaro SpA, che secondo quanto da essa comunicato in sede di trattazione orale è in procinto di fallire, ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte avverso la decisione della Commissione 26 gennaio 1984 con cui le è stata inflitta un'ammenda di 71857 ECU a seguito di un superamento della quota di produzione, per il primo trimestre 1982, di 1265 tonnellate per i prodotti della categoria VI, laminati mercantili, a norma della decisione n. 1831/81 (GU 1981, L 180, pag. 1). Essa chiede a questa Corte l'annullamento dell'ammenda e, in via subordinata, la sua riduzione.
1.2.
I dati quantitativi del superamento non sono controversi. Esiste però una divergenza di opinioni fra le parti in ordine alle particolari circostanze, da prendere in considerazione, per quanto riguarda l'ammontare dell'ammenda, a giustificazione di una deroga dall'aliquota normale di 75 ECU per tonnellata.
Nella decisione, che secondo le parti espone in dettaglio e con esattezza i fatti, la Commissione ha tenuto conto dello stato d'incertezza della ricorrente, derivante dal fatto che la Commissione aveva concesso un aumento solo dopo la fine del trimestre interessato, nonché di una parziale compensazione di fatto del superamento del primo trimestre dovuta al mancato esaurimento della quota nel secondo trimestre. Di conseguenza l'ammenda per la parte di superamento compensata, pari a 788 tonnellate, veniva dimezzata a 41,25 ECU per tonnellata rispetto all'aliquota di 82,5 ECU da applicare alla parte rimanente, ossia 477 tonnellate. A norma dell'art. 12 della decisione n. 1831/81, viene di norma inflitta un'ammenda di 75 ECU per tonnellata di superamento. Nel caso in cui l'impresa superi la sua quota del 10% o più o se l'impresa ha già superato la sua quota in precedenza, l'ammenda può essere aumentata fino al doppio. In base a ciò l'ammenda veniva aumentata del 10% fino a 82,5 ECU.
Secondo quanto da essa reso noto, nella fissazione dell'ammenda la Commissione si è orientata sulla vostra sentenza 19 ottobre 1983 (causa 179/82, Lucchini, Race. 1983, pag. 3083).
La ricorrente sostiene che l'ammenda avrebbe dovuto essere diminuita in misura maggiore a causa della portata della responsabilità della Commissione per il superamento e del proprio costante comportamento in buona fede. Sotto questo profilo essa si richiama alla vostra sentenza 14 febbraio 1984 in causa 2/83, Alfer, in cui l'ammenda è stata diminuita a circa l'll% dell'ammontare originario.
Alla luce della vostra giurisprudenza nel frattempo consolidata, un superamento irregolare non può essere compensato da una riduzione della produzione in un trimestre successivo, dato che il regime delle quote si basa appunto su un periodo di tre mesi (cfr. fra l'altro sentenza in causa 179/82, Lucchini; sentenza 14 febbraio 1984, causa 2/83, Alfer, Race. 1984, pag. 799). Pertanto la presente controversia si limita di fatto al problema se l'ammenda avrebbe dovuto essere ulteriormente diminuita.
2. I fatti
La ricorrente è dedita essenzialmente alla produzione di acciai speciali, fra i quali billette di acciaio ordinario con lato inferiore a 50 mm.
In vigenza della decisione n. 2794/80 (GU 1980, L 291, pag. 1), essa aveva arbitrariamente calcolato le billette di cui trattasi nella sua quota di acciaio grezzo e non nella sua quota di prodotti laminati del gruppo IV. La suddetta decisione è stata sostituita dalla decisione n. 1831/81 (GU 1981, L 180, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 1981. Tale decisione ha modificato la normativa precedente nel senso che solo la produzione di determinate categorie di prodotti laminati — e non più quella di acciaio grezzo — rimaneva soggetta alla disciplina delle quote. A seguito di ciò alla ricorrente veniva assegnata una quota per i laminati mercantili che risultava considerevolmente inferiore alla sua produzione precedente.
Con decisione 21 dicembre 1981, la Commissione fissava la quota di produzione e la parte di questa che poteva essere consegnata nel mercato comune per il primo trimestre 1982 in 1185 e, rispettivamente, 1169 tonnellate.
La ricorrente chiedeva un aumento di tali quantitativi richiamandosi alla sua precedente inesatta classificazione delle billette di cui trattasi nonché un'indicazione di comportamento in attesa dell'adeguamento (telex 22 gennaio 1982), in una serie di cinque telex del 19, 22, 28 gennaio e 22 e 31 marzo 1982. Il 27 febbraio 1982 l'impresa veniva visitata dagli ispettori della Commissione.
La Commissione aumentava la quota, con decisione 19 aprile 1982, quindi dopo la fine del primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo), a 5419 e, rispettivamente, 5646 tonnellate. Inoltre tale decisione comprendeva la quota per il secondo trimestre fissata in 5134 tonnellate. La ricorrente arrestava la propria produzione corrispondente — quindi nel secondo trimestre — al fine di ottenere la maggior compensazione possibile del superamento avvenuto nel primo trimestre. Del resto, nel corso del procedimento non è risultato con certezza il momento esatto in cui la ricorrente ha cessato la sua produzione. Essa stessa ha collocato questo momento poco dopo la ricezione della decisione di aumento e, rispettivamente, di fissazione delle quote per il primo e per il secondo trimestre, quindi non molto dopo il 19 aprile. La Commissione, durante la trattazione orale, ha messo fortemente in dubbio il fatto che essa abbia così rapidamente proceduto a ciò dopo il 19 aprile. Tale dubbio, a mio parere fondato, è basato sulla constatazione che l'affermazione della ricorrente, secondo cui restavano ancora inutilizzate solo 788 tonnellate della quota del secondo trimestre, con la quale essa aveva compensato una parte del superamento verificatosi nel primo trimestre, comporterebbe il fatto che essa avrebbe prodotto circa 4300 tonnellate già all'inizio del secondo trimestre, alla fine di aprile.
Comunque stiano le cose, è certo che la ricorrente ha avuto, nel primo trimestre, una produzione di 6684 tonnellate. Per contro, essa ha superato la sua quota di 1265 tonnellate. Limitando la produzione nel secondo trimestre, essa ha prodotto 788 tonnellate in meno, compensando con ciò parzialmente il suo superamento così che rimangono 477 tonnellate non compensate.
3. La decisione impugnata
La decisione espone in dettaglio, in 20 considerandi, l'andamento dei fatti nonché gli argomenti addotti per iscritto e in occasione dell'audizione della ricorrente. Vi viene constatato che le quote originarie fissate dalla Commissione erano basate su informazioni inesatte fornite dalla ricorrente come pure che essa, con svariati telex (cinque), aveva chiesto che le fosse comunicato un loro aumento onde evitare un superamento, nonché la loro compensazione di fatto nel secondo trimestre. In conclusione veniva considerato:
«... che, nella fattispecie, tenuto conto dello stato d'incertezza in cui l'impresa si è trovata nel corso del primo trimestre 1982 e della sua volontà di compensare il superamento del primo trimestre e, quindi, di regolarizzare in parte la situazione, per la parte di superamento che è stata oggetto di detto compenso, vale a dire 788 tonnellate, è opportuno applicare un'ammenda di 41,25 ECU per tonnellate di superamento, che rappresenta un'ammenda il cui tasso è uguale alla metà del tasso applicabile al superamento non compensato di 477 tonnellate. »
Da ciò risulta che la Commissione, in conformità alla vostra giurisprudenza, ha giustamente tenuto conto, nel fissare l'ammenda, delle particolari circostanze nelle quali è avvenuto il superamento (da ultimo, sentenza 29 febbraio 1984, causa 270/82, Estel, punto 12 della motivazione). Essa si è basata al riguardo, in particolare, sulla sentenza in causa 179/82, Lucchini.
4. I mezzi
Le difese della ricorrente si riducono di fatto a due mezzi. Col primo mezzo viene dedotto lo sviamento di potere della Commissione, in quanto nel settimo considerando della decisione di ammenda viene sostenuto che l'inesatta dichiarazione in relazione alle quantità di riferimento non può scindersi dal fatto che la ricorrente dal luglio 1981 non dichiara più la sua produzione ai fini del prelievo e non paga neppure, più il prelievo, circostanza in base alla quale la Commissione, il 3 giugno 1983, ha adottato una decisione con cui veniva imposto tale pagamento. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata nella presente controversia è in realtà diretta contro una infrazione in materia di prelievi e doveri d'informazione.
Il secondo mezzo tende a presentarvi le particolari circostanze nelle quali il superamento è avvenuto in maniera tale che la responsabilità di questo ricada in buona parte sulla Commissione, così che l'ammenda avrebbe dovuto essere minore. La ricorrente sostiene a tal fine che la classificazione delle billette con lato inferiore a 50 mm. non era chiara a norma della decisione n. 2794/80. La sua inesatta classificazione nella categoria dell'acciaio grezzo invece che nel gruppo IV, laminati mercantili, non sarebbe stata neppure comunicata dagli ispettori della Commissione in occasione delle loro verifiche. Così, gran parte della responsabilità del superamento finale ricade a suo parere sulla Commissione. Inoltre essa avrebbe informato la Commissione, nel quarto trimestre 1981, del fatto che la sua produzione avrebbe superato di 1/4 la sua produzione di riferimento annuale, e cioè 6000 tonnellate, e che pertanto nel trimestre successivo essa sarebbe stata soggetta al regime delle quote in conformità all'art. 4, n. 4, della decisione 3 luglio 1981, n. 1832/81 (GU 1981, L 184, pag. 1).
Infine essa mette in rilievo che la Commissione, malgrado le sue tempestive richieste avanzate in una serie di cinque telex, avrebbe fissato l'aumento troppo tardi, solo dopo la fine del 1o trimestre.
5. Esame dei mezzi
Per quanto riguarda il primo mezzo, non risulta che con la decisione sia perseguito un obiettivo diverso dal superamento delle quote. Il richiamo all'infrazione in materia di prelievi e doveri di comunicazione è soltanto una piccola parte di un determinato considerando, il cui significato non è invero interamente chiaro, ma che non è dimostrabile che abbia condotto alla decisione impugnata. Inoltre dalla frase di cui trattasi appare che tale infrazione è stata oggetto di una separata decisione. Questo mezzo deve quindi essere anche a mio parere rigettato.
Col secondo mezzo, la ricorrente mira a far ricadere in gran parte sulla Commissione la responsabilità per il superamento avvenuto. Al riguardo, essa si richiama alle vostre sentenze 188/82 (Thyssen, Race. 1983, pag. 3721), 2/83 (Alfer) e 270/82 (Estel), nelle quali, in particolare nelle prime due, avete diminuito in misura assai rilevante le ammende. Per quanto concerne l'errata classificazione delle billette di cui trattasi, non può ammettersi, per i motivi indicati dalla ricorrente, che la Commissione fosse responsabile di non aver corretto la ricorrente al riguardo. Dalle difese della Commissione risulta che la classificazione avrebbe dovuto aver luogo, già in base alla decisione n. 2794/80, nel gruppo IV, laminati mercantili, e non sotto l'acciaio grezzo. Al riguardo, la Commissione rinvia all'allegato I, menzionato all'art. 2, e all'allegato II, menzionato all'art. 10. Detti allegati si richiamano a loro volta ai questionari Eurostat 2-13 e 2-11 i quali rinviano palesemente di nuovo alle Euronorme, in cui viene menzionata la classificazione di cui trattasi. La Commissione ha ancora reso noto a questo proposito che presso altre imprese la corretta classificazione non ha dato luogo a difficoltà come pure che le Euronorme vengono inviate alle imprese interessate. La ricorrente non ha ulteriormente contestato tale precisazione. È emerso che la Commissione, dopo l'ispezione effettuata in vigenza della decisione n. 2794/80, non ha effettivamente comunicato all'impresa la errata classificazione e forse non l'ha accertata. Tuttavia, nel corso del procedimento non si è pervenuti a stabilire quando l'impresa sia stata messa al corrente di ciò. Anche a seguito di quesiti da voi posti nel corso della trattazione orale, tale questione non è stata infine risolta in maniera definitiva. All'udienza, la Commissione ha a mio parere concordato con quanto sostenuto dalla ricorrente stessa nel ricorso, che cioè gli ispettori della Commissione le avevano comunicato tale classificazione in occasione dell'entrata in vigore della decisione n. 1831/81, avvenuta il 1o luglio 1981. Comunque stiano le cose, risulta in ogni caso dal comportamento della ricorrente che essa conosceva la corretta classificazione nel quarto trimestre 1981 al momento in cui essa comunicava alla Commissione che avrebbe superato la produzione — d'altro canto erroneamente ritenuta corretta — di 6000 tonnellate e sarebbe così rientrata nell'ambito di applicazione del regime delle quote.
Da questo insieme di circostanze non può a mio parere concludersi che la Commissione fosse responsabile al riguardo. La ricorrente non più retrospettivamente invocare una precedente situazione irregolare, da essa stessa provocata, che la Commissione non ha accertato. In ogni caso risulta dalle sue stesse dichiarazioni in precedenza menzionate, che essa era a conoscenza della corretta classificazione del prodotto in base alla decisione n. 1831/81, in quanto essa ha comunicato alla Commissione il superamento della produzione di 6000 tonnellate nel quarto trimestre a seguito del quale essa sarebbe stata assoggettata al regime delle quote. L'argomento riguardante la produzione massima di 6000 tonnellate per l'esenzione dal regime delle quote, indipendentemente dall'inesattezza dell'interpretazione dell'art. 4, n. 4, della decisione n. 1831/81, come modificata dalla decisione n. 1832/81, si pone, a mio modo di vedere, difficilmente in relazione con quanto sostenuto in questo mezzo. Non mi è chiaro cosa esso abbia a che fare con la classificazione. AI contrario da ciò risulta, come ho già osservato, che la ricorrente era a conoscenza della corretta classificazione. Del resto la ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta al regime delle quote già nel quarto trimestre 1981 nel caso in cui il limite fosse, come sostiene la Commissione, di 3000 tonnellate per trimestre. Risulta infatti che la ricorrente abbia avuto, nel terzo trimestre di tale anno, una produzione di 4771 tonnellate.
Giustamente la Commissione ha tenuto conto, nel fissare l'ammenda, dell'incertezza da essa provocata in relazione alla tardiva decisione nel secondo trimestre del 1982, nonché della compensazione effettuata dalla ricorrente. A mio parere è infatti corretto che la Commissione, nella decisione d'ammenda, abbia introdotto una distinzione tra l'effettiva compensazione e il rimanente superamento, in quanto nel corso del procedimento non si è potuto accertare con sicurezza quando la ricorrente ha fermato la sua produzione. Qualora ciò fosse in effetti avvenuto poco dopo la ricezione della decisione di aumento, vi avrei proposto di applicare l'aliquota dimezzata, tenuto conto delle note circostanze straordinarie e dell'effettiva impossibilità di ulteriore compensazione, nel corso di detto trimestre, anche per la quota di 477 tonnellate. Alla luce del legittimo dubbio che sussiste, come già rilevato, al riguardo, non farò tale proposta. Mi sembra invece iniquo, a causa del riconoscimento dell'esistenza di particolari circostanze, basarsi, nella fissazione di tale ammenda, sull'aliquota maggiorata di 82,5 ECU per tonnellata. Nella fattispecie vi propongo pertanto di ridurre l'ammenda partendo dall'aliquota normale di 75 ECU per tonnellata. Per il superamento non compensato di 477 tonnellate l'ammenda ammonterebbe a 35775 ECU, per il superamento compensato di 788 tonnellate a 29550 ECU sulla base dell'aliquota dimezzata, in totale pertanto 65325 ECU.
In conclusione, vi propongo quindi di ridurre l'ammenda a 65325 ECU, applicando l'aliquota normale di 75 ECU per tonnellata, di respingere, per il resto, il ricorso e di compensare le spese.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
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